Lexipedia

Decisione

42.2025.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 dicembre 2025Italiano36 min

i medesimi di quelli di cui si è avvalsa la parte resistente nella risposta di

Source ti.ch

Fatti

i medesimi di quelli di cui si è avvalsa la parte resistente nella risposta di

causa in relazione ai costi di trasloco, e meglio la mancata autorizzazione

preliminare del cambiamento di alloggio e una spesa alloggiativa di importo

superiore ai massimi previsti dalla legge (cfr. doc. III; consid. 1.12.), si

rinuncerebbe d’altronde, in ogni caso, a un rinvio degli atti per emettere una

decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione si

esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il

processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA

42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso dell’interessata al

TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4

settembre 2024; STCA 42.2021.40-41

del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).

Di

conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al

diniego del rimborso dei costi di trasloco, sia in relazione al rifiuto di

riconoscere della spesa della cauzione.

Questa Corte rileva, per inciso,

che sarebbe stato auspicabile da parte dell’amministrazione, ritenuti il tenore

del reclamo e la vicinanza temporale dell’emissione delle due decisioni del 4 e

del 6 novembre 2024, riguardanti peraltro temi analoghi, interpellare

l’insorgente in merito a quale provvedimento volesse realmente contestare, così

da emettere una decisione su reclamo completa.

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in

provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali

propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20.

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni

particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di

lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro

carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni

specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il

reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.

2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14

pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un

elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che

significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.5

L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite

tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Le

linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -

CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di

trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per

un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle

ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.

Dal

canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della

sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023

pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:

"

4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti

prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi

importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi

entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

(…)

4.2

Prestazioni speciali relative all’alloggio

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi

supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di

garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un

nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto

quale deposito di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come

quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di

una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente

documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

· una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

· una riduzione dei costi

della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

· altri motivi comprovati,

segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni

alternative. Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica

del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall’USSI

secondo i criteri ripresi sopra. Le singole prestazioni per l’alloggio sono

riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa

indicate nelle lettere a – d. Se nell’abitazione o appartamento convivono altre

persone che non fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per

definire il limite di spesa viene considerato il numero totale delle persone

che occupano l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un

massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

a. Deposito di garanzia per appartamento

Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI

unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia.

Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un

deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per

coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la

verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle

riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.

La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni

(60 mesi) e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali).

Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv.

4.

Las). L’ammontare del deposito di garanzia è riconosciuto fino ad un massimo

di 3 mesi di affitto secondo i massimali previsti dalle normative vigenti.

b. Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se

il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (vedi disposizioni

generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

· per unità di riferimento

quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;

· per unità di riferimento

di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;

· per ogni persona

supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi.

(…)"

Il

tenore dei p.ti 4, 4.2., 4.2.a e 4.2.b delle “Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N.

43.

del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive

per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità

competente è stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei

rifugiati).

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023

del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024

del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella

Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF

118.

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Dalle

Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento

in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che

l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali

speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia

per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e

per l’assicurazione RC ed economia domestica.

Dall’altro,

che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi

al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il

cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto

quale deposito di garanzia.

La

condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un

nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che

desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti

all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del

cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,

fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di

evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione

finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e

conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà

essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini

della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato

l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale

previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le

unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è

computata fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.

Per

le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per

l’alloggio fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre

per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al

massimo l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi

massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27

gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non

ancora cresciuta in giudicato).

2.8

Nella presente evenienza è

incontestata la circostanza che la ricorrente, contrariamente a quanto

contemplato nelle Direttive cantonali (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), abbia disdetto

il contratto di locazione relativo all’appartamento di ______ senza previamente

disporre dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione a cambiare alloggio.

Dalle carte processuali emerge

che l’insorgente presenta dei disturbi di salute, ovvero soffre di un disturbo dello spettro

autistico di autismo dalla nascita (cfr. doc.

406; 191=A3; V), come attestato, peraltro, dalla ______ (cfr. doc. A4; 584).

Nel giugno 2023 il Dr. med.

______, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha certificato che RI1 “(…)

è affetta da patologia psichiatrica a causa della quale è stata inoltrata

domanda di prestazioni AI. (…)” (cfr. doc. 586).

All’amministrazione, il 5

novembre 2024, è pervenuto un attestato medico, in cui il Dr. ______,

FMH in psichiatria e psicoterapia, di ______ ha indicato che “Madame RI1 est

atteinte de trouble psychiatrique, entravant son autonomie, ses capacités

cognitives peuvent être diminuées avec déficits d’attention et de

procrastination. En outre le trouble du spectre autistique dont souffre Madame

RI1 entrave ses capacités de gestion temporelle des différentes démarches

administratives” (cfr. doc. 469=404).

Con

decisione del 7 maggio 2025 l’Autorità Regionale di Protezione ______, sede di ______,

ha altresì istituito a favore della ricorrente una curatela di rappresentanza e

amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili

(cfr. doc. 4).

In simili condizioni, in concreto

si impone un complemento istruttorio volto ad appurare se il ritardo con il

quale la ricorrente ha contattato, il 29 agosto 2024, l’USSI in merito al

cambiamento di alloggio, e meglio dopo aver già disdetto il precedente

contratto di locazione concernente l’appartamento di ______ (cfr. doc. 191=A3;

consid. 1.2.), possa essere attribuito alle sue condizioni mediche e possa,

quindi, essere giustificato da validi motivi.

A tal fine, previo svincolo dal

segreto professionale da parte dell’insorgente, saranno interpellati i medici

curanti specialisti al fine di chiarire l’influsso della problematica di salute

della ricorrente sulla sua capacità di gestire le proprie questioni

amministrative nell’estate 2024

Nel caso in cui il fatto di non

avere chiesto l’autorizzazione preliminare di cambiare abitazione sia motivato

da ragioni sufficienti, è utile evidenziare che l’amministrazione, sia nella

decisione su reclamo che nella risposta di causa, ha riconosciuto che “(…)

lo stato di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al

trasferimento (…)” (cfr. doc. 23; III; consid. 1.10.; 1.12.).

Inoltre, qualora la mancata

richiesta di un consenso preliminare al trasferimento si riveli giustificata, l’importo

più elevato del nuovo canone di locazione di fr. 1'350.-- (cfr. doc. 544-545;

consid. 1.4.) - che per il 2024 superava il limite massimo ammissibile per una

persona di fr. 1'295.-- per la regione 3, a cui appartiene ______ (cfr. art. 22

lett. c Las; 9 cpv. 1 lett. a Laps; https://www.bsv.admin.ch/it/pigioni-per-le-pc)

- non deve, poi, alla luce della specifica situazione della ricorrente, essere

di ostacolo al riconoscimento delle spese connesse all’alloggio (trasloco,

cauzione, ecc.).

Del resto l’USSI, nei calcoli

relativi alle decisioni di assegnazione delle prestazioni assistenziali

ordinarie successive al trasloco da ______ a ______, ha tenuto conto di una

spesa per l’alloggio di fr. 15'540.-- annui, pari a fr. 1'295.-- mensili, a

fronte di un costo effettivo di fr. 16'200.-- all’anno, corrispondenti a fr.

1'350.-- al mese (cfr. doc. 531.534: decisione per il mese di ottobre 2024;

doc. 489-492: decisione per i mesi di novembre e dicembre 2024).

Dal 1° gennaio 2025 l’importo

massimo ammissibile per una persona sola nella regione 3 è stato aumentato a

fr. 1'390.-- mensili (cfr. STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4.),

ossia a un ammontare superiore alla pigione contrattualmente stipulata

dall’insorgente a far tempo dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).

2.9

In esito a quanto precede, la

decisione su reclamo del 5 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti

rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di

quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative

risultanze, si pronunci nuovamente riguardo al rimborso delle spese di trasloco

e di cauzione fatte valere dalla ricorrente.

A quest’ultimo riguardo il TCA

rende attenta l’insorgente che, ad ogni modo, la prestazione speciale volta a

far fronte al deposito di garanzia relativo alla locazione costituisce, ai

sensi dell’art. 20 cpv. 4 Las, un prestito a favore del richiedente da

rimborsare (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA

42.2023.45

del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre

2023.

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 5 agosto 2025 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti conformemente a quanto

indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions