42.2025.45
Con dec.su recl.negato prest.per cauzione.Dec.avrebbe dovuto riferirsi pure alle spese di trasloco.TCA esamina le due quest.Ric.disdetto prec.contr.locaz.senza disporre dell'autor.dell'USSI a cambiare appart.Ella soffre,però, di probl.di salute.Rinvio a amm.per chiarire influsso su capac.di gestirsi
22 dicembre 2025Italiano36 min
i medesimi di quelli di cui si è avvalsa la parte resistente nella risposta di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.45
rs
Lugano
22 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su reclamo del 5
agosto 2025 emanata da
Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata il ______ 1987, è al
beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2022 (cfr. doc.
20).
1.2. Il 29 agosto 2024 l’interessata ha
inviato il seguente scritto all’Operatore socio-amministrativo dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), ______:
" (…) A
causa delle numerose problematiche con i vicini del piano superiore, che
durante il giorno e la notte producono innumerevoli rumori e schiamazzi (litigi
coniugali, rumori di passi, persone che corrono, conversazioni ad alta voce,
spostamento di mobili a tarda notte, ecc.), desidero informare l’ufficio della
mia intenzione di cambiare casa. Tale decisione è motivata dalle gravi
problematiche sopra menzionate.
È inoltre stata rilevata la presenza di
muffa ufficialmente periziata.
Considerando le mie particolarità e il mio
spettro autistico, sento la necessità di cambiare abitazione per porre fine
alle problematiche sensoriali tipiche della mia condizione. Ho trovato un
appartamento disponibile a ______, nel ______, che un amico sta lasciando, con
un canone di locazione di 1350 CHF.
Alla luce delle motivazioni sopra indicate,
legate alla mia salute (come evidenziato nei documenti allegati e nei
certificati medici), le chiedo cortesemente di approvare il mio trasferimento e
di comprendere la situazione. (…)" (Doc. 191=A3)
1.3. ______, il 2 settembre 2024, ha precisato:
" (…) Prima
dli autorizzarla al cambiamento d'appartamento, voglia cortesemente rispondere
alle nostre richieste seguenti e presentare la relativa documentazione:
- Da quando si
trasferirà nel nuovo appartamento? (data inizio locazione),
- I termini di disdetta dell'attuale appartamento sono rispettati?
- Copia
accettazione disdetta appartamento a ______ firmata dall'attuale locatore,
- Copia contratto di locazione del nuovo appartamento,
- Dichiarazione
scritta del nuovo locatore attestante se accetta Swisscaution o altre compagnie
assicurative per il deposito garanzia dell'appartamento; oppure indicazione scritta
da parte sua attestante se utilizzerà la cauzione in essere.
Riguardo alla richiesta di pagamento per il trasloco, entreremo
nel merito quando avrà evaso le richieste summenzionate ed alla presentazione
del relativo preventivo.” (Doc. 581)
1.4. Il 30 ottobre 2024 è pervenuta all’USSI
una richiesta da parte di RI1 di prestazione speciale per far fronte alla spesa
di trasloco di fr. 1'000.-- da ______ a ______, dove si è trasferita a far
tempo dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 474; 548).
In effetti, con effetto da tale
data, la medesima ha concluso un nuovo contratto di locazione.
Dallo stesso emerge che l’ente
locato è composto di due locali e che la pigione ammonta a fr. 15'000.-- annui
(fr. 1'250.-- mensili), oltre a spese accessorie di fr. 1'200.-- all’anno (fr.
100.-- al mese), a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo
esercizio (cfr. doc. 544-545).
Nella lettera di accompagnamento
al “Formulario per la richiesta di una prestazione speciale” l’interessata ha
puntualizzato che lo stesso fa seguito alle indicazioni dell’Operatore
socio-amministrativo del settembre 2024, ossia che il dossier sulla domanda del
cambio di domicilio avrebbe dovuto essere prima accettato per poter procedere
al rimborso del trasloco (cfr. doc. 475).
1.5. Il 4 novembre 2024 l’USSI, con
riferimento alla domanda del 30 ottobre 2024, ha emesso una decisione di
rifiuto di prestazioni assistenziali speciali, rilevando:
" (…) Abbiamo
attentamente esaminato la sua situazione e, considerato che non si giustifica
il trasferimento in un nuovo appartamento, il nostro ufficio non potrà
rilasciare alcuna prestazione a copertura di eventuali spese per il pagamento
del deposito di garanzia e/o il trasloco. (…)" (Doc. 386)
1.6. All’amministrazione il 5 novembre
2024 è pervenuto un ulteriore “Formulario per la richiesta di una prestazione
speciale” datato 10 ottobre 2024 con il quale RI1 ha postulato il
riconoscimento dell’importo di fr. 86.65 per i costi relativi a “Swisscaution
cauzione e deposito locativo” (cfr. doc. 443).
1.7. Con decisione del 6 novembre 2024
l’USSI ha stabilito:
" (…) facciamo
riferimento alla sua richiesta del 05.11.2024 relativa al cambio di
appartamento.
Abbiamo attentamente esaminato la sua
situazione e, considerato che non si giustifica il trasferimento in un nuovo
appartamento, il nostro ufficio non potrà rilasciare alcuna prestazione a
copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia. (…)"
(Doc. 393)
1.8. Il 3 dicembre 2024 RI1 ha inoltrato
all’amministrazione un “Ricorso contro la decisione relativa a prestazioni
assistenziali speciali per trasloco e deposito di garanzia”, datato 1°
dicembre 2024, nel quale ha precisato che “in data 5.11 avete emesso una
decisione di rifiuto riguardo alle prestazioni assistenziali per una fattura
legata al deposito di garanzia e alla necessità di trasloco” e che “1.
Il trasloco era giustificato da gravi motivi di salute connessi
all’inadeguatezza dell’infrastruttura dell’appartamento – certificati medici e
attestati mediazione Fondazioni già inoltrati e prove fornite 2. Era presente
una situazione di insalubrità dell’immobile che lo rendeva inadatto alla
permanenza – perizie e prove fornite”.
La medesima ha aggiunto che “il
ricorso è quindi anche esteso al rifiuto delle spese di cauzione, considerando
le medesime motivazioni già fornite” (cfr. doc. 387).
1.9. RI1, il 12 maggio 2025 (cfr. doc.
197), ha inviato a ______ dell’USSI il seguente scritto:
" in merito
alla Sua comunicazione del 4.11.2024, con cui si respinge la richiesta di
rimborso delle spese di trasloco ritenendole ingiustificate, desideriamo
richiamare la sua attenzione sul ricorso presentato all'ufficio giuridico
dell'USSl, entro i termini previsti dalla legge cioè il 3.12 rimasto ad oggi
senza risposta. Nel ricorso si specificava che il trasloco era motivato da
ragioni di salute e dall'insalubrità dell'appartamento, supportate da prove e
documentazione completa (vedi att. ______ per l'autismo e perizie tecniche).
Ci è stato riferito da una sua collega che le lettere non le
sarebbero state trasmesse dal funzionario che le controlla prima di Lei,
circostanza che sta complicando la gestione della pratica. Sottolineiamo che il
Signor ______ era a conoscenza della situazione all'epoca dei fatti ed era
stato informato.
A tal proposito, chiediamo gentilmente un riscontro urgente e la
verifica della situazione da parte di tutti gli interessati coinvolti.
In aggiunta, desideriamo sottolineare che, ai sensi della Legge
federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis),
l'Art. 5 stabilisce l'obbligo per la Confederazione e i Cantoni di adottare
provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi per le persone
disabili, tenendo conto delle esigenze particolari, comprese quelle delle donne
disabili.
Nel caso in oggetto, il rifiuto del rimborso delle spese di
trasloco, motivate da comprovate ragioni di salute e condizioni non favorevoli
alla vita di una persona autistica nell'appartamento e dall'insalubrità
dell'appartamento, appare in contrasto con tali disposizioni, negando una
tutela e un sostegno per garantire una situazione abitativa più consona alle
esigenze di salute già documentate. (…)” (Doc. 196=A6)
1.10. L’USSI,
il 5 agosto 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato
il provvedimento del 6 novembre 2024 con il quale è stata negata all’interessata
una prestazione speciale “a copertura di eventuali spese per il pagamento
del deposito di garanzia” (cfr. consid. 1.5.; doc. 19-24). Al riguardo è
stato indicato:
" (…) Nel
caso concreto, è pacifico che la signora RI1 si sia trasferita nel nuovo
appartamento senza attendere il preavviso dell'USSl.
Pur comprendendo la situazione personale dell'interessata, la
propria richiesta non può essere seguita. Nonostante si riconosca che lo stato
di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al
trasferimento, nel caso concreto risulta che la spesa alloggiativa nel nuovo
appartamento supera i massimi previsti dalla legge (massimo riconosciuto CHF
1'295.- a fronte di una spesa attuale di CHF 1'350.- comprensive di spese
accessorie). A ragione quindi l'USSl non ha ritenuto giustificato il cambio di
domicilio.
Di conseguenza quindi, la richiesta della signora RI1 non può
essere accolta (…)" (Doc. 23)
1.11. Contro
la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 RI1, il 3 settembre 2025, ha inoltrato
un tempestivo ricorso con oggetto “Ricorso contro la decisione di rifiuto
del rimborso spese di trasloco necessario e annunciato”, nel quale ha
chiesto che le spese di trasloco le siano rimborsate e ha addotto:
" (…)
a. Condizioni di salute: Per una persona con diagnosi di
disturbo dello spettro autistico, l'ambiente abitativo ha un impatto
significativo a livello sensoriale e psicologico.
L'abitazione precedente risultava inadatta alle necessità
sensoriali, condizione che ha inciso negativamente sul benessere. Inoltre erano
presenti pesanti quantità di muffe, comprovate da perizia tecnica, ditta Sitaf,
che rappresentano un rischio elevato per la salute.
b. Necessità del trasloco: Il trasferimento non è stato
dettato da scelta personale, ma da imprescindibili motivi di salute e sicurezza
abitativa.
c. Situazione finanziaria: Il mancato rimborso delle spese
di trasloco aggraverebbe la situazione economica contribuendo a un ulteriore
indebitamento e impedendo di saldare la fattura della ditta che ha effettuato
il servizio che sta ancora aspettando di essere saldata.
d. Urgenza e assenza di curatrice: Al momento del trasloco
non si disponeva di una curatrice legale, circostanza che ha reso impossibile
seguire l’iter amministrativo richiesto. L'intervento è avvenuto in una situazione
di urgenza.
e. Aggiornamento dei plafoni di pigione: La motivazione di
rifiuto basata sul superamento del massimale di pigione si riferisce a
parametri in vigore nel 2024. Dal 2025, considerata l'inflazione annuale, il limite
è stato innalzato a CHF 1'390.-, valore nel quale rientra l'attuale affitto
(1350.-).
(La differenza tra pigioni è dunque relativa ad un periodo di soli
tre mesi. Codesta differenza è stata coperta da mezzi propri dell'utente.)
f. Per ultimo ma non per importanza, la decisione NON
CONSIDERA gli articoli della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei
confronti dei disabili, e il decreto dell’assemblea Federale svizzera del 13
dicembre 2002 (Stato 1 º luglio 2020) in particolare art. 2.cap 1 art. 2.cap 2
e art. 5 cap 1 (qui allegati) ma anche dell'art 4
Art 2 Definizioni
-1 Ai sensi della presente legge per disabile s'intende una
persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente
persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della
vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una
formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa
-2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non
disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, ne subiscono un
pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento
necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non
disabili.
Art.5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per
impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze
particolari delle donne disabili.
Art 4 Rapporto con il diritto cantonale
La presente legge non preclude ai Cantoni l'adozione di
disposizioni più favorevoli ai disabili.
In Svizzera, la legge federale prevale sulla legge cantonale in
caso di conflitto.
In definitiva, inizialmente l'ufficio (in particolare la
funzionaria sostitutiva dell'epoca J. ______), rifiutò la richiesta legittimando
con la seguente motivazione: "il trasloco è ingiustificato".
Ora l'ufficio si avvale della motivazione di "mancato
preavviso", il quale invece viene richiesto all’ufficio (funzionario
incaricato ______) in data 29.08.24 ufficialmente (tramite lettera allegata)
per un trasferimento all'1.09.2025.
L'utente non era al corrente di dover attendere una risposta
ufficiale. L'ufficio non ha comunque tenuto conto della legge federale
ignorando l’articolo 49 della Costituzione federale svizzera. Questo principio
si basa sulla supremazia del diritto federale su quello
cantonale. (…)" (Doc. I)
1.12. Nella sua risposta del 25 settembre
2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:
" (…)
2.
In merito alle censure della ricorrente
relative alle spese di trasloco, si ritiene che le stesse debbano ritenersi
irricevibili. Infatti, con reclamo del 1º dicembre 2024, la signora RI1 ha
contestato unicamente la decisione del 6 novembre 2024 concernente le spese
Swisscaution.
Anche volendo qualificare l'odierno ricorso come reclamo, lo
stesso risulterebbe comunque tardivo, essendo stato presentato a distanza di
quasi 10 mesi dall'emissione della decisione negativa. Ad ogni buon conto si
rileva che le spese di trasloco non sarebbero ad ogni modo riconoscibili nemmeno
nel merito.
Come previsto dalle "Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2024", le spese inerenti al
cambiamento di alloggio" sono coperte solo se preventivamente autorizzate.
Nel caso concreto, è pacifico che la signora RI1 abbia dato la
disdetta del proprio appartamento senza avvisare l'USSl e si sia trasferita
senza attendere il preavviso dell'ufficio.
Tale circostanza costituisce già di per sé motivo sufficiente per
il rigetto della richiesta.
Inoltre, anche se per ipotesi si volesse fare astrazione degli
aspetti procedurali e, pur riconoscendo che lo stato di salute della signora
RI1 costituisca un'oggettiva necessità al trasferimento, resta il fatto che al momento
del cambio di domicilio, la nuova spesa alloggiativa superava i massimali
previsti dalla legge (massimo riconosciuto CHF 1'295.- a fronte di una spesa
attuale di CHF 1'350.- comprensive di spese accessorie). In tale contesto,
l'USSl non avrebbe comunque potuto autorizzare positivamente il cambio di
domicilio e, di conseguenza, le spese di trasloco non potevano essere
riconosciute.
3.
Per quanto riguarda il deposito di garanzia Swisscaution,
dall'atto ricorsuale non risulta con chiarezza se la signora intendesse
contestare anche il relativo diniego. Ad ogni modo, l'USSl ha correttamente
respinto tale richiesta, già solo per le motivazioni esposte al punto
precedente.
A titolo abbondanziale, si osserva che i depositi di garanzia
vengono riconosciuti solo a titolo di prestito. Ne consegue che la richiesta di
rimborso presentata dalla signora RI1 non appare fondata, in quanto riferita a
una spesa già saldata. (…)" (Doc. III)
1.13. L’insorgente si è espressa
nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 17 ottobre 2025 (cfr.
doc. V).
1.14. L’amministrazione, il 30 ottobre
2025, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.15. Il doc. VII è stato trasmesso per
conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Questa Corte constata,
innanzitutto, che nella decisione su reclamo del 5 agosto 2025 impugnata l’USSI
ha confermato il provvedimento del 6 novembre 2024 relativo al diniego di una
prestazione speciale per far fronte alle spese “Swisscaution cauzione e
deposito locativo”, limitandosi quindi a esaminare la questione del deposito di
garanzia per il nuovo appartamento di ______, ad esclusione delle spese di
trasloco (cfr. doc. 19-24; consid. 1.10.).
Tuttavia RI1, nel reclamo datato
1° dicembre 2024 e pervenuto all’amministrazione il 4 dicembre 2025 (cfr. doc.
387), ha precisato di contestare la decisione relativa a “prestazioni
assistenziali speciali per trasloco e deposito di garanzia”. La medesima ha
aggiunto che il “ricorso” era anche esteso al rifiuto delle spese di
cauzione.
Inoltre ella ha fatto riferimento
a una decisione emessa il 5 novembre 2024
di rifiuto riguardo alle
prestazioni assistenziali per una fattura legata al deposito di garanzia e alla
necessità di trasloco (cfr. consid. 1.8.).
Il 5 novembre 2024 l’USSI non ha
emanato alcuna decisione. Agli atti risulta, per contro, il provvedimento del 4
novembre 2025 con il quale non sono state riconosciute le spese per il
pagamento del deposito di garanzia e/o il trasloco (cfr. doc., 386; consid.
1.5.), nonché la decisione del 6 novembre 2024 con cui è stata negata una
prestazione “a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di
garanzia” (cfr. doc. 393; consid. 1.7.).
Nello scritto del 12 maggio 2025,
indirizzato all’USSI, l’insorgente ha, inoltre, menzionato la decisione del 4
novembre 2024, sottolineando, da un lato, che con la stessa è stata respinta la
sua richiesta di rimborso delle spese di trasloco.
Dall’altro, che il reclamo
presentato all'ufficio giuridico dell'USSl, entro i termini previsti dalla
legge, cioè il 3 dicembre 2024 era rimasto senza risposta, ricordando che nello
stesso è stato specificato che il trasloco era motivato da ragioni di salute e
dall'insalubrità dell'appartamento (cfr. doc. 196=A6; consid. 1.9.).
Tutto ben ponderato, occorre,
dunque, concludere che con il reclamo del 1° dicembre 2024 la ricorrente ha
inteso impugnare, in particolare, la decisione del 4 novembre 2024 concernente
segnatamente le spese di trasloco.
La medesima ha, ad ogni modo,
esteso la sua contestazione anche ai costi di cauzione, e dunque alla decisione
del 6 novembre 2024.
La decisione su reclamo del 5
agosto 2025 avrebbe, pertanto, dovuto riferirsi esplicitamente (anche) al tema
delle spese di trasloco il cui rimborso è stato negato alla ricorrente con
decisione del 4 novembre 2024.
Tale
questione, in concreto, va comunque considerata quale parte dell'oggetto
impugnato.
In proposito giova osservare che
l'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto
effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti
giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che
da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella
decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.).
Cfr.
pure STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 consid. 2.2.; STCA 42.2016.16 del 5
aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.
Considerati
il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di
assistenza sociale (cfr. STF 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 2.3.; STF 9C_295/2015
del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF
9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1) e il fatto che i motivi alla base del
rifiuto di assumere le spese di cauzione (cfr. doc. 19-24; consid. 1.10.) sono
Fatti
i medesimi di quelli di cui si è avvalsa la parte resistente nella risposta di
causa in relazione ai costi di trasloco, e meglio la mancata autorizzazione
preliminare del cambiamento di alloggio e una spesa alloggiativa di importo
superiore ai massimi previsti dalla legge (cfr. doc. III; consid. 1.12.), si
rinuncerebbe d’altronde, in ogni caso, a un rinvio degli atti per emettere una
decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione si
esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il
processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA
42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.4., il cui ricorso dell’interessata al
TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4
settembre 2024; STCA 42.2021.40-41
del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).
Di
conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al
diniego del rimborso dei costi di trasloco, sia in relazione al rifiuto di
riconoscere della spesa della cauzione.
Questa Corte rileva, per inciso,
che sarebbe stato auspicabile da parte dell’amministrazione, ritenuti il tenore
del reclamo e la vicinanza temporale dell’emissione delle due decisioni del 4 e
del 6 novembre 2024, riguardanti peraltro temi analoghi, interpellare
l’insorgente in merito a quale provvedimento volesse realmente contestare, così
da emettere una decisione su reclamo completa.
2.2. L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
Considerandi
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in
provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali
propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono
commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17
cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri
qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono
destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20.
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni
particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di
lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro
carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni
specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il
reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.
2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14
pag. 59 segg.).
L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un
elenco di prestazioni non esaustivo.
In effetti la lista di
prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che
significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.5
L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite
tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale.
Le
linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -
CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di
trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per
un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle
ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.
Dal
canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della
sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023
pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:
"
4.
Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a
coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti
prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi
importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi
entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i
relativi giustificativi dettagliati.
(…)
4.2
Prestazioni speciali relative all’alloggio
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi
supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di
garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un
nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del
cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto
quale deposito di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come
quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di
una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente
documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:
· una comprovata
necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività
lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia
economia domestica oppure;
· una riduzione dei costi
della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
· altri motivi comprovati,
segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni
alternative. Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica
del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall’USSI
secondo i criteri ripresi sopra. Le singole prestazioni per l’alloggio sono
riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa
indicate nelle lettere a – d. Se nell’abitazione o appartamento convivono altre
persone che non fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per
definire il limite di spesa viene considerato il numero totale delle persone
che occupano l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un
massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
a. Deposito di garanzia per appartamento
Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI
unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia.
Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un
deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per
coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la
verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle
riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni
(60 mesi) e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali).
Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv.
4.
Las). L’ammontare del deposito di garanzia è riconosciuto fino ad un massimo
di 3 mesi di affitto secondo i massimali previsti dalle normative vigenti.
b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se
il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (vedi disposizioni
generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
· per unità di riferimento
quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;
· per unità di riferimento
di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;
· per ogni persona
supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi.
(…)"
Il
tenore dei p.ti 4, 4.2., 4.2.a e 4.2.b delle “Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N.
43.
del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive
per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità
competente è stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei
rifugiati).
2.6
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137
consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023
del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.
3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF
8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024
del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;
STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF
118.
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Dalle
Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento
in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che
l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali
speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia
per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e
per l’assicurazione RC ed economia domestica.
Dall’altro,
che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi
al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il
cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del
cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto
quale deposito di garanzia.
La
condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un
nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che
desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti
all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del
cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,
fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di
evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione
finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e
conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà
essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini
della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato
l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale
previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le
unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è
computata fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per
le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per
l’alloggio fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre
per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al
massimo l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi
massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27
gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non
ancora cresciuta in giudicato).
2.8
Nella presente evenienza è
incontestata la circostanza che la ricorrente, contrariamente a quanto
contemplato nelle Direttive cantonali (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), abbia disdetto
il contratto di locazione relativo all’appartamento di ______ senza previamente
disporre dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione a cambiare alloggio.
Dalle carte processuali emerge
che l’insorgente presenta dei disturbi di salute, ovvero soffre di un disturbo dello spettro
autistico di autismo dalla nascita (cfr. doc.
406; 191=A3; V), come attestato, peraltro, dalla ______ (cfr. doc. A4; 584).
Nel giugno 2023 il Dr. med.
______, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha certificato che RI1 “(…)
è affetta da patologia psichiatrica a causa della quale è stata inoltrata
domanda di prestazioni AI. (…)” (cfr. doc. 586).
All’amministrazione, il 5
novembre 2024, è pervenuto un attestato medico, in cui il Dr. ______,
FMH in psichiatria e psicoterapia, di ______ ha indicato che “Madame RI1 est
atteinte de trouble psychiatrique, entravant son autonomie, ses capacités
cognitives peuvent être diminuées avec déficits d’attention et de
procrastination. En outre le trouble du spectre autistique dont souffre Madame
RI1 entrave ses capacités de gestion temporelle des différentes démarches
administratives” (cfr. doc. 469=404).
Con
decisione del 7 maggio 2025 l’Autorità Regionale di Protezione ______, sede di ______,
ha altresì istituito a favore della ricorrente una curatela di rappresentanza e
amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili
(cfr. doc. 4).
In simili condizioni, in concreto
si impone un complemento istruttorio volto ad appurare se il ritardo con il
quale la ricorrente ha contattato, il 29 agosto 2024, l’USSI in merito al
cambiamento di alloggio, e meglio dopo aver già disdetto il precedente
contratto di locazione concernente l’appartamento di ______ (cfr. doc. 191=A3;
consid. 1.2.), possa essere attribuito alle sue condizioni mediche e possa,
quindi, essere giustificato da validi motivi.
A tal fine, previo svincolo dal
segreto professionale da parte dell’insorgente, saranno interpellati i medici
curanti specialisti al fine di chiarire l’influsso della problematica di salute
della ricorrente sulla sua capacità di gestire le proprie questioni
amministrative nell’estate 2024
Nel caso in cui il fatto di non
avere chiesto l’autorizzazione preliminare di cambiare abitazione sia motivato
da ragioni sufficienti, è utile evidenziare che l’amministrazione, sia nella
decisione su reclamo che nella risposta di causa, ha riconosciuto che “(…)
lo stato di salute della signora RI1 costituisca un'oggettiva necessità al
trasferimento (…)” (cfr. doc. 23; III; consid. 1.10.; 1.12.).
Inoltre, qualora la mancata
richiesta di un consenso preliminare al trasferimento si riveli giustificata, l’importo
più elevato del nuovo canone di locazione di fr. 1'350.-- (cfr. doc. 544-545;
consid. 1.4.) - che per il 2024 superava il limite massimo ammissibile per una
persona di fr. 1'295.-- per la regione 3, a cui appartiene ______ (cfr. art. 22
lett. c Las; 9 cpv. 1 lett. a Laps; https://www.bsv.admin.ch/it/pigioni-per-le-pc)
- non deve, poi, alla luce della specifica situazione della ricorrente, essere
di ostacolo al riconoscimento delle spese connesse all’alloggio (trasloco,
cauzione, ecc.).
Del resto l’USSI, nei calcoli
relativi alle decisioni di assegnazione delle prestazioni assistenziali
ordinarie successive al trasloco da ______ a ______, ha tenuto conto di una
spesa per l’alloggio di fr. 15'540.-- annui, pari a fr. 1'295.-- mensili, a
fronte di un costo effettivo di fr. 16'200.-- all’anno, corrispondenti a fr.
1'350.-- al mese (cfr. doc. 531.534: decisione per il mese di ottobre 2024;
doc. 489-492: decisione per i mesi di novembre e dicembre 2024).
Dal 1° gennaio 2025 l’importo
massimo ammissibile per una persona sola nella regione 3 è stato aumentato a
fr. 1'390.-- mensili (cfr. STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4.),
ossia a un ammontare superiore alla pigione contrattualmente stipulata
dall’insorgente a far tempo dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).
2.9
In esito a quanto precede, la
decisione su reclamo del 5 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti
rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di
quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative
risultanze, si pronunci nuovamente riguardo al rimborso delle spese di trasloco
e di cauzione fatte valere dalla ricorrente.
A quest’ultimo riguardo il TCA
rende attenta l’insorgente che, ad ogni modo, la prestazione speciale volta a
far fronte al deposito di garanzia relativo alla locazione costituisce, ai
sensi dell’art. 20 cpv. 4 Las, un prestito a favore del richiedente da
rimborsare (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27
gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA
42.2023.45
del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre
2023.
consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre
2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 5 agosto 2025 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti conformemente a quanto
indicato ai consid. 2.8. e 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti