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Decisione

42.2025.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2025Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo del 3 luglio 2025.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Il

ricorrente non ha, d’altronde, invocato motivi particolari in tal senso.

Quanto

fatto valere dall’insorgente nel ricorso riguardo al merito della vertenza,

ossia che il suo stato di salute non gli permette più di lavorare (cfr. doc. I;

consid. 1.3.), non è atto a

modificare la conclusione a cui è giunto questo Tribunale.

Agli atti non risulta alcun

certificato medico che consenta di concludere che l’interessato fosse impedito,

nel termine di ricorso, di impugnare la decisione su reclamo notificatagli il 4

luglio 2025 (cfr. consid. 2.5.) o in ogni caso di incaricare un terzo di

compiere gli atti di procedura necessari (cfr. consid. 2.6.).

Ciò che d’altronde neppure il

ricorrente pretende.

2.8. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 3 luglio

2025 interposto tardivamente il 9 settembre 2025 risulta, senza che sia

necessario procedere a ulteriori atti istruttori (valutazione anticipata delle prove; cfr. STF 8C_789/2023

dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.

4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.), irricevibile.

2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

Considerandi

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2024.42

del 7 gennaio 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2023.42 del 5 febbraio

2024.

consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

reclamo del 3 luglio 2025 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti