42.2025.47
Rettamente USSI applicato su prestazione assist. ordin. (5-6/25) trattenuta di fr.150/mese a titolo di recupero di prestazioni, chieste in rimborso a ric. a seguito di acquis. di sostanza mobil. successivamente a decesso del padre e non quali arretrati degli alimenti dovuti a figlia dall'ex marito
19 gennaio 2026Italiano45 min
tempestivamente contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2025, postulando l’annullamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.47
rs
Lugano
19 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su reclamo del 28
agosto 2025 emanata da
Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1
(__.__.1976) ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio
2023 e in seguito da agosto 2024 a perlomeno il mese di agosto 2025 (doc. 3).
1.2. Con sentenza 42.2024.54-55 del 28
aprile 2025 questa Corte ha stabilito che nel calcolo della prestazione
assistenziale del mese di settembre 2024 non andava computato l’importo di fr.
20.--, poiché RI1, quando aveva ricevuto da terzi, a fine agosto 2024, tale
somma esigua, aveva serie difficoltà economiche. Inoltre ella aveva restituito
l’ammontare in questione già il 4 settembre 2024 non appena le erano stati
versati dal Cantone fr. 700.-- a titolo di anticipo alimenti.
Gli atti sono stati rinviati all’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per calcolare nuovamente la
prestazione ordinaria concernente il mese di settembre 2024.
Il TCA ha, poi, parzialmente
confermato la restituzione di parte della prestazione assistenziale di
settembre 2024 (fr. 234.55 invece di fr. 332.55). Se, da un lato, alcune somme
di scarsa entità (fr. 50; fr. 20 e fr. 28) bonificatele da terzi e restituite
senza indugio dovevano essere considerate quali entrate temporanee per
sostenere il fabbisogno dell’insorgente e della figlia in attesa della
prestazione assistenziale e quindi non erano rilevanti ai fini della
restituzione, dall’altro, tuttavia, l’ammontare di fr. 234.55 corrispostole da
un conoscente il 3 settembre 2024 con la causale “anticipo fattura”, sulla base
del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza
sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, era stato correttamente
conteggiato per determinare l’importo della prestazione assistenziale
spettantele effettivamente per il mese di settembre 2025.
Il ricorso contro la STCA
42.2024.54-55 di RI1 al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_329/2025 del 19 giugno 2025.
1.3. Con ulteriore sentenza 42.2024.57
del 28 aprile 2025 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale,
in virtù degli art. 23 Las e 9a cpv. 1 lett. b Reg.Las, aveva applicato nei
confronti della ricorrente una riduzione della prestazione assistenziale a
causa del mancato utilizzo dell’assistenza sociale per far fronte alla spesa
per l’alloggio (compresa nel calcolo della prestazione ordinaria) dei mesi di
agosto e settembre 2024.
In relazione all’entità della
sanzione questo Tribunale ha confermato l’importo di fr. 100.--. La durata
della penalità di tre mesi è, per contro, stata considerata eccessiva in
ragione della seria difficoltà finanziaria dell’insorgente e del
fatto che la sua unità di riferimento fosse costituita anche dalla
figlia minorenne, La stessa è, perciò, stata ridotta a un mese.
Con giudizio 8C_338/2025 del 19
giugno 2025 l’Alta Corte ha ritenuto l’impugnativa di RI1 inoltrata contro la
STCA 42.2024.57 inammissibile.
1.4. Con scritto del 22 luglio 2025 RI1 ha
ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’USSI, asserendo
che quest’ultimo non aveva emesso alcuna decisione riguardo al suo reclamo regolarmente
inoltrato il 7 giugno 2025 e motivato contro il provvedimento del 9 maggio
2025, con il quale, in particolare, è stata applicata per i mesi di maggio e di
giugno 2025, a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi”, una trattenuta
di fr. 150.-- mensili sulla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'486.--
spettante alla sua unità di riferimento, comprensiva anche della figlia minore,
nata nel 2010 (cfr. doc. 15=254; 8; doc. I inc. 42.2025.33).
1.5. Il 22 settembre 2025 il presidente
del TCA, con sentenza 42.2025.33, ha stralciato dai ruoli il ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 22 luglio 2025.
Pendente causa, ovvero il 28 agosto 2025, l’amministrazione ha,
in effetti, emanato la relativa decisione su reclamo.
1.6. Con decisione su reclamo del 28
agosto 2025 (cfr. doc. 2-7) l’USSI
ha confermato il proprio provvedimento del 9 maggio 2025, e meglio la
trattenuta di fr. 150.-- mensili (cfr.
consid. 1.4.), rilevando:
" (…) dagli
atti risulta che con decisione del 28 aprile 2023 l’USSI ha ingiunto alla
signora RI1 il rimborso di CHF 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di una
sostanza rilevante di CHF 105'000.-- conseguente il decesso di ______. In
seguito, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023, notificata tramite invio
raccomandato alla signora RI1 il 9 ottobre 2023 e cresciuta incontestata in
giudicato, l’USSI ha respinto il reclamo del 6 maggio 2023 rilevando che “in
data 1° maggio 2023 la signora RI1 ha versato all’USSI CHF 1'318.48, pertanto la
reclamante dovrà versare all’USSI la rimanenza di CHF 2'900.-”.
Le argomentazioni della reclamante non
possono essere seguite. La stessa, a beneficio di prestazioni assistenziali da
diversi anni, è ben cosciente dell’obbligo di rimborso che le spetta a seguito
di acquisizione di sostanza rilevante e anche dell’importo di CHF 2'900.-
ancora da versare.
Fatti
I beneficiari di prestazioni assistenziali
possono decidere se rimborsare l’importo totale richiesto dall’USSI con un
versamento unico oppure mediante versamenti mensili diretti o indiretti con
trattenute sulla prestazione assistenziale mensile riconosciuta. Per sua scelta
la signora RI1 ha deciso di rimborsare parzialmente l’USSI versando CHF
1'318.48. Poiché rimaneva ancora un importo scoperto, si è reso poi necessario
procedere con una trattenuta sulla sua prestazione assistenziale ordinaria.
Rilevante è unicamente che la trattenuta sulla prestazione assistenziale di
diritto sia proporzionata. La stessa deve essere inferiore al 30% del forfait
di mantenimento.
Nel caso di specie, l’ammontare di CHF
150.- corrisponde a meno del 10% del forfait di mantenimento di CHF 1'624 per
due persone nel 2025. La misura risulta dunque proporzionata e tiene
sufficientemente conto della composizione dell’unità di riferimento.
Considerato quindi il rimanente scoperto di
CHF 2'900.-, la trattenuta di CHF 150.- mensili applicata dall’USSI sulle
prestazioni ordinarie è corretta. (…)" (Doc. 6-7)
1.7. RI1,
il 25 settembre 2025, ha ricorso
tempestivamente contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2025, postulando l’annullamento
della stessa, la sospensione immediata della trattenuta di fr. 150.--, il
ricalcolo delle prestazioni assistenziali computando correttamente la
situazione familiare e il mancato incasso degli alimenti, di ordinare all’USSI
di coordinarsi con l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900 dal padre
inadempiente, anziché dalla ricorrente, il riconoscimento della condizione di
rigore familiare monoparentale e la tutela dell’interesse superiore della
minore, come pure di prendere atto delle dinamiche istituzionali e amministrative
persecutorie emerse negli anni 2021 – 2025 e della sproporzione generata dalle
prassi di doppio rinvio ai servizi speciali (cfr. doc. I pag. 6).
In
proposito l’insorgente ha fatto segnatamente valere:
" (…)
III. IN MERITO
1. La
ricorrente non contesta in astratto l'obbligo di restituzione, ma contesta la
modalità e la tempistica con cui è stato imposto il recupero.
2. L'USSI ha
agito ignorando il mandato attivo di incasso dell'URAl, scaricando il peso
economico non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia.
3. l CHF
2'900.00 costituiscono un obbligo paterno e non potevano essere riversati
sull'eredità familiare, oggetto di prestazioni assistenziali, tanto più in
presenza di un incarto URAI ancora aperto.
4. La
decisione del 28 agosto 2025 si innesta in un contesto di dinamiche istituzionali
ed amministrative che hanno visto, negli anni 2021-2025, su suolo ticinese
l'attivazione reiterata di procedure su istanza dell'ex-coniuge (inchiesta
sociale, blocco della domanda di cambio del cognome della figlia, valutazione
genitoriale per la madre ed infine tentato collocamento coatto previo l'UAP di
______). Queste misure hanno esaurito le risorse difensive della ricorrente e
sono sintomatiche di una pressione sistemica sul nucleo monoparentale.
5. La
trattenuta è formalmente proporzionata (10% del forfait), ma sostanzialmente sproporzionata
se letta in questo contesto e alla luce del diritto della figlia minorenne ad una
vita dignitosa. Particolarmente, conto tenuto dell'effetto cumulativo dei
ritardi, delle riduzioni e delle sanzioni pregresse inflitte dall’USSI e delle
tempistiche legali per il recupero degli importi sottratti alla famiglia. (…)"
(Doc. I)
1.8. Nella propria risposta del 9 ottobre 2025 l’USSI ha chiesto
di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. La ricorrente si è nuovamente
espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc.
V; V1-V2).
1.10. La parte resistente ha preso
posizione al riguardo il 4 novembre 2025 (cfr. doc. VII).
1.11. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia applicato sulla prestazione
assistenziale ordinaria dei mesi di maggio e giugno 2025 una trattenuta di fr.
150.-- mensili a titolo di recupero di rimborso.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi
dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.3. L'art.
33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni
assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli
arretrati (art. 32 Laps);
b)
in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c)
in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta
l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è
obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di
prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti
(lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel
quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa
(lett. c).
Ai sensi dell’art. 42 Las,
concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si
prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto
conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno
in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
L’art.
43 Las enuncia che l'Autorità
cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se
le circostanze lo giustificano.
Questa
Corte rileva che l’art. 43 Las è, in ogni caso, una mera disposizione
potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA
42.2025.14 del 15 settembre 2025).
2.4. A
proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla
Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così
espresso:
"
Il nuovo art. 33, rispetto a
quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali
sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento
alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS
riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui
le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni
assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non
scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con
la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali
(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel
suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze
aveva al riguardo rilevato:
"
Considerandi
II nuovo art. 33 limita e precisa
le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni
assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve
avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente
percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza
rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di
sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto
dalla legislazione cantonale."
Nel
rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione
sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella
forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione
nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano
in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il
Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le
prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di
cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le
richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,
previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito
un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone
tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto
sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale
(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino
sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che
possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria
situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle
prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della
persona.
Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve
collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire
il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di
inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non
conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni
pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è
prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a
garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento
sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto
statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
Ÿ professionale:
per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo
del lavoro in tempi brevi
Ÿ sociale:
per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma
che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che
necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto
prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua
situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua
indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo
di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni
indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36
LAS)
- le prestazioni
anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione
di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione
assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso
l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale
sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6
milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli
assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno
dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella
misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione
economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso
implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a
domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al
rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente
al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)"
A
quest’ultimo riguardo giova ribadire che l’art. 43 Las è una mera disposizione
potestativa (cfr. consid. 2.4.).
2.5
Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.
https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1.,
concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni,
prevedono:
" 1. Le
prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una
persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.
2.
In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento
patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
3.
In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività
lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi
legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa,
si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della
restituzione."
Dalle relative
spiegazioni emerge:
" c) Restituzione volontaria
L’aiuto sociale percepito legalmente può
essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il
presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per
la restituzione solo chiedendo un prestito).
Se degli ex beneficiari del sostegno
desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare
i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.
Una restituzione può tuttavia essere
considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte
dell’organo dell’aiuto sociale."
d) Presa in considerazione della situazione debitoria
Nell’ambito dell’esame della questione concernente la
proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni
agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento
della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a
restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti
nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento
complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia di
indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz (www.schulden.ch)
che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa associazione
professionale (B.3)."
Il p.to E.2.5. delle disposizioni
CSIAS riguardante le persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente
enuncia:
" 1. L’obbligo
di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un
sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di
sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella
medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di
una pretesa di mantenimento).
2.
I coniugi e i partner registrati, in virtù degli obblighi di
mantenimento e di assistenza, sono tenuti solidalmente alla restituzione delle
prestazioni di sostegno corrisposte durante il matrimonio o l’unione domestica
registrata.
3.
Gli eredi sono tenuti alla restituzione delle prestazioni di
sostegno corrisposte in vita al de cuius nella misura in cui sono arricchite
dall’eredità.
4.
Non sono tenute alla restituzione quelle persone che hanno
beneficiato legalmente del sostegno durante la minore età o come giovani adulti
durante una prima formazione."
Le spiegazioni al riguardo
indicano:
" a)
Genitori monoparentali
In concomitanza con la
nuova regolamentazione del diritto in materia di mantenimento del figlio,
entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l’art. 7 cpv. 2 LAS è stato modificato in
modo tale che i figli che non vivono con entrambi i genitori abbiano in ogni caso
un proprio domicilio assistenziale. Ciò avrebbe dovuto creare una base per
escludere i genitori monoparentali dall’obbligo di restituzione delle
prestazioni di aiuto sociale erogate per i figli minorenni che vivevano nella
loro economia domestica. Tuttavia, la misura in cui questa eccezione
all’obbligo di restituzione trova effettivamente applicazione dipende dalla
legislazione cantonale in materia di aiuto sociale.
b) Minorenni
L’eccezione all’obbligo di restituzione prevista per i minorenni
o i giovani adulti che seguono una prima formazione non comporta una
contestuale esclusione dall’obbligo dei genitori tenuti al mantenimento. I
genitori tenuti al mantenimento possono essere chiamati a restituire il
sostegno erogato ai loro figli anche se i figli medesimi sono esonerati
dall’obbligo di restituzione delle prestazioni in esame."
2.6
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine
entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um
eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen)."
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid.
2.2
indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025
consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del
17.
aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258.
seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF
151.
V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Riguardo all’applicazione dell’art.
33.
Las è utile segnalare che con
giudizio 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con
cui questa Corte, nel caso di una persona che aveva percepito prestazioni
assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 e a favore della quale, a giugno
2019, era stato bonificato un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo
ereditario, aveva confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI,
ritenuto che l’accredito di un anticipo ereditario corrisponde all’acquisizione
di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le
prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr.
art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che rettamente l’amministrazione aveva
lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr.
25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.
In
proposito cfr. anche STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021 e STF 8C_254/2011 del 7
luglio 2011.
Questa
Corte, dal canto suo, con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 ha
confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria
dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a
prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il
rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la
ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere
ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta
nel reclamo a Euro 290'000.
Cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15
settembre 2025 e STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.
2.8
Nella concreta evenienza dalle
carte processuali emerge che il 28 aprile 2023 l’USSI ha emesso nei confronti di
RI1 una decisione di rimborso di fr. 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di
una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- tramite eredità dopo il decesso di suo
padre, ______.
Nel provvedimento è stato
indicato che la somma di fr. 4'218.48 è stata calcolata, in primo luogo, in
considerazione di un’eredità di fr. 105'000.-- accreditata sul conto corrente
postale dell’interessata il 20 marzo 2023, da una parte, e della quota
patrimoniale esente di fr. 45'000.-- (persona singola fr. 30'000 + figlia
minorenne fr. 15'000), dall’altra.
In secondo luogo, rilevando che a
fronte di prestazioni assistenziali erogate alla ricorrente dal 1° giugno 2022
al 28 febbraio 2023 per complessivi fr. 18'418.48, l’ammontare di fr. 14'200.--
era già stato recuperato (cfr. doc. 369; 370; fr. 18'418.48 – fr. 14'200 = fr.
4'218.48).
L’insorgente ha interposto reclamo
il 6 maggio 2023, contestando la richiesta di rimborso di fr. 4'218.48 e
asserendo, in particolare:
" (…)
Con la domanda di prestazioni assistenziali
e per tutta la durata delle prestazioni assistenziali, è stato stipulato che
l'Ufficio Anticipi Alimenti - in accordo con il Caposervizio del Servizio
rette, anticipo e recuperi, ________, che i recuperi delle eccedenze venissero
assegnate a titolo di "rimborso prestazioni" a favore dell'USSl o che
eventuali importi versati per tempo, venissero versati alla beneficiaria e
scalati dal reddito minimo della domanda di prestazioni del mese successivo, le
domande di prestazioni essendo rinnovate di mese in mese
-
v. Ordini di versamento delle eccedenze.
Le pensioni alimentari sotto il periodo di assoggettamento di cui
sopra e facenti l'oggetto di "recupero prestazioni" devono pertanto,
come previsto peraltro dal mandato sottoscritto con il Servizio rette, anticipo
e recuperi, venire riscossi presso il debitore, nella fattispecie il Signor
______, e non presso la Creditrice, nella forma di una domanda di restituzione
di cui fa l'oggetto il presente ricorso.
(…) si richiede al Servizio rette, anticipo
e recuperi di fare il necessario per recuperare gli importi arretrati relativi
al periodo di assoggettamento presso il debitore della pensione alimentare
della minore.
(…)
L’importo residuo di 1'318.48 CHF è già
stato rimborsato, valore 1° maggio 2023 (PL9), in quanto si era preso come base
di calcolo il periodo maggio 2022 – febbraio 2023 e dando per buono il tabulato
comprendente febbraio 2023 come saldato, quindi con uno scoperto di 2'900.00
CHF (500.00 CHF di maggio 2022 + 3x 800.00 CHF su giugno, luglio, agosto 2022)
che sono da recuperare presso il Signor ______ (leggi “debitore”). (…)"
(Doc. 364; 366; 367)
Con decisione su reclamo del 5
ottobre 2023 l’amministrazione ha confermato la domanda di rimborso
dell’importo di fr. 4'218.48, osservando che, avendo RI1 corrisposto fr.
1'318.48 il 1° maggio 2023, la rimanenza da versare corrisponde a fr. 2'900.--
(cfr. doc. 275-283).
Al riguardo è stato precisato:
"
(…)
L’art. 4 del
Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli
minori indica che “L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i
figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo
mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.”
L’art. 7 cpv. 1 enuncia che “La domanda dell’anticipo implica
la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel
diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni”.
Il cpv. 2 esplica che “L’Ufficio provvede, previa diffida
all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno
riversate al genitore richiedente”.
Nel caso concreto l'URAl ha provveduto al versamento dell'anticipo
alimenti di CHF 700.- alla reclamante, di cui l’USSI ha correttamente tenuto
conto nella tabella di calcolo per la definizione del diritto alle prestazioni
assistenziali.
Conformemente all'art. 7 cpv. 2 l'URAl ha provveduto, nei
confronti dell'obbligato, al recupero degli alimenti stabiliti nella sentenza
di divorzio del 31 gennaio 2022 (CHF 1'500.- mensili).
Come precedentemente indicato, una parte di quanto recuperato (CHF
700.-) va a coprire l'anticipo alimenti versato dall'URAl all'interessata e
l'eventuale eccedenza (CHF 800.-) al genitore richiedente che in concreto,
essendo la signora RI1 al beneficio di prestazioni assistenziali, nel cui
calcolo non è stato computato l'importo di CHF 800.-, tale somma viene riversata
all'USSl.
Si evidenzia che I'URAI non ha ottenuto, dal debitore degli
alimenti, il versamento integrale degli alimenti da questi dovuti per tutti i
mesi in cui la signora è stata al beneficio delle prestazioni assistenziali.
A seguito dell'acquisizione della sostanza rilevante,
correttamente l'USSl, con decisione di rimborso del 28 aprile 2023, ha chiesto
alla reclamante il rimborso di complessivi CHF 4'218.48.
A fronte di un totale di complessivi CHF 18'418.48 ricevuti dalla
reclamante quali prestazioni assistenziali per il periodo dal mese di giugno
2022.
al mese di febbraio 2023 l'USSl ha dedotto da tale importo CHF 11’000.- precedentemente
rimborsati dalla signora RI1 in data 24 marzo 2023 e complessivi CHF 3'200.-
quali eccedenze recuperate dall'URAl e riversate all'USSl per un totale di CHF
14'200.- già rimborsati.
Considerata l'eredità accreditata sul conto corrente postale in
data 20 marzo 2023 di CHF 105'000.- e una quota patrimoniale esente di CHF
45'000.- è emerso un totale da rimborsare di CHF 4'218.48.
Ritenuto tutto quanto sopra si conferma la richiesta di rimborso dell'importo
di CHF 4'218.48. Si rileva che a tal proposito in data 1º maggio 2023 la
signora RI1 ha versato all'USSl CHF 1’318.48, pertanto la reclamante dovrà
versare all'USSl la rimanenza di CHF 2'900.-." (Doc. 281-282)
La decisione del 5 ottobre 2023 è
cresciuta in giudicato incontestata.
A seguito della richiesta di
rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 aprile 2025 datata 30
aprile 2025 e vidimata dal Comune di ______ quel medesimo giorno (cfr. doc.
155-157=23-25), l’USSI, il 9 maggio 2025, ha emanato un provvedimento relativo
alla “domanda del 30-04-2025” con “validità dal 01-05-2025 al
30-06-2025” di riconoscimento a favore della ricorrente di una prestazione
assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'486.--. Dalla stessa è stato dedotto,
sia per il mese di maggio che per il mese di giugno 2025, un importo di fr.
150.-- a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi” (cfr. doc. 254=15;
consid. 1.4.).
Tale decisione è stata confermata
con decisione su reclamo del 28 agosto 2025 (cfr. doc. 2-7; consid. 1.6.).
2.9
Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che l’USSI, con decisione
del 28 aprile 2023, ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali
erogate nel periodo giugno 2022 - febbraio 2023 non ancora recuperate, pari a
fr. 4'218.48 (cfr. doc. 369-370; consid. 2.8.) - importo che l’amministrazione
ha poi precisato, nella decisione su reclamo del 9 ottobre 2023, essersi
ridotto a fr. 2'900.-- (cfr. doc. 275-283; consid. 2.8.), avendo la ricorrente versato,
il 1° maggio 2023, fr. 1'318.48 -, a seguito dell’acquisizione da parte di RI1
di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- ereditata da suo padre (cfr.
consid. 2.8.).
La parte resistente ha, quindi,
domandato il rimborso dell’ammontare in questione, che corrisponde a
prestazioni assistenziali già erogate alla ricorrente, in virtù dell’art. 33
Las che contempla specificatamente l’obbligo di rimborsare le prestazioni assistenziali
corrisposte a maggiorenni in determinate situazioni, segnatamente in caso di
acquisizione di sostanza rilevante (cfr. art. 33 lett. b Las; consid. 2.3.) e
non ha, per contro, proceduto a richiedere l’incasso degli alimenti anticipati
dall’Ufficio rette, anticipi e incassi a favore della figlia.
Dalla risposta di causa si
evince, peraltro, che “tale trattenuta è finalizzata esclusivamente al
recupero delle prestazioni che la signora RI1 era tenuta a rimborsare a seguito
dell’acquisizione dell’eredità del defunto padre e esula da qualunque procedura
avviata dall’Ufficio rette, anticipo e incassi (URAI) nei confronti dell’ex
marito e nelle quali l’USSI non ha nessun coinvolgimento” (cfr. doc. III).
In effetti ai sensi dell’art. 27
cpv. 2 Las, relativo all’anticipo alimenti, “L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale
propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso
da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario
nei confronti dell’obbligato al pagamento.” e, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. 281-282;
consid. 2.8.), il Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti
per i figli minorenni all’art. 7 prevede che “La domanda dell’anticipo
implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è
surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.”
(cpv. 1) e che “L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso
degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore
richiedente.” (cpv. 2).
Quanto preteso dall’insorgente
nel ricorso e nello scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.7.), e
meglio che l’importo di fr. 2'900.-- equivarrebbe ad arretrati della pensione
alimentare dovuti dal padre di sua figlia che invece di essere recuperati
presso quest’ultimo vengono addebitati sull’eredità di suo padre (in
particolare a pag. 3 dell’impugnativa è stato affermato che “L’USSI ha agito
ignorando il mandato attivo di incasso dell’URAI, scaricando il peso economico
non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia”)
si rivela, di conseguenza, infondato.
In concreto, ad ogni modo, la
decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata.
Il TCA non ignora che la
ricorrente ha fatto valere che “la mancata opposizione alla decisione del 5
ottobre 2023 non è stata una scelta, ma la conseguenza di un sovraccarico
processuale determinato dalla coazione legale dell’ex-coniuge perpetrata
finanche su suolo ticinese, coinvolgendo peraltro la scuola della figlia, con
conseguenti descolarizzazioni e facendo scattare un’inchiesta socio-ambientale
previa l’ARP______ di ______ - su istanza del padre, ed avente per obiettivo di
ottenere il collocamento coatto della figlia ______, bloccando per altro, la
domanda di cambio del cognome della figlia presso l’USC di ______. Tutte le
risorse della ricorrente sono pertanto state canalizzate sulla difesa di ______,
per evitare il collocamento coatto e proteggere la stabilità familiare a fronte
delle procedure.” (cfr. doc. I pag. 3).
Pur comprendendo il periodo
delicato vissuto dall’insorgente anche dal profilo delle procedure all’epoca in
corso, va, tuttavia, osservato, da una parte, che le vertenze menzionate
riguardavano altri ambiti del diritto e non l’assistenza sociale, ciò che
avrebbe dovuto, in una certa qual misura, facilitare per la ricorrente il
trattamento separato e tempestivo della controversia con l’USSI.
A maggior ragione ritenuto che in
ogni caso anche le decisioni concernenti l’assistenza sociale contribuivano
alla tutela, dal lato finanziario, non solo suo, bensì pure della figlia minorenne.
Dall’altra, che comunque nemmeno
risulta che la medesima, in seguito, abbia perlomeno tentato di richiedere la
restituzione dei termini ex art. 14 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e art. 41 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in ambito di assistenza
sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
per poter impugnare la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023.
Per completezza si rileva,
infine, che è vero che l’art. 33 Las enuncia che vanno rimborsate le
prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni (cfr. consid. 2.3.), quando
in concreto le prestazioni concernono anche la figlia minorenne
dell’insorgente.
È altrettanto vero, però, che le
linee guida CSIAS al p.to E.2.5., relativo alle persone soggette all’obbligo di
restituzione di prestazioni percepite
debitamente, indicano che l’obbligo di restituzione concerne le persone
che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di
restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della
famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di
riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di
mantenimento) (cfr. consid. 2.5.).
In simili condizioni, occorre
concludere che la richiesta di rimborso formulata nei confronti della
ricorrente a seguito dell’acquisizione di sostanza mobiliare successiva al
decesso del padre non è censurabile.
2.10
In relazione alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione dell’ONU sui diritti
dell’infanzia invocate nell’impugnativa (cfr. doc I pag. 4), il TCA si limita a
evidenziare che il Tribunale federale in una sentenza 2C_998/2015 del 20
settembre 2016, riguardo alla CEDU, al consid. 4.5., ha ricordato:
" (…) les dispositions de la CEDH ne limitent en principe
pas la liberté de l'Etat de décider s'il convient ou non d'instaurer un système
de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant
être accordées au titre de pareil régime (cf. ATF 140 I 77 consid. 10 p. 89 s.; 140 I 305 consid. 9.2 p. 315 s.; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158, déféré devant la Cour EDH le 14 octobre
2013.
sous le numéro d'ordre 65550/13; cf., sous l'angle de la garantie de la
propriété, arrêt de la Cour EDH Stec et al. c. Royaume-Uni [GC], du
12.
avril 2006, req. 65731/01 et 65900/01, Rec. 2006-VI, par. 53). En effet,
c'est en première ligne au législateur qu'il appartient de définir le contenu
et les conditions de l'intervention de l'Etat, en fonction des objectifs de
politique sociale que celui-ci se fixe (ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262), notamment au travers des lois relatives
à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale; toutefois, ces normes et
l'éventuelle latitude de jugement que celles-ci impliquent doivent être
interprétées en conformité avec les droits fondamentaux et les principes
constitutionnels guidant l'activité de l'Etat (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 p. 81; 139 II 289 consid. 2.2.2 p. 295; 138 I 225 consid. 3.5 p. 229). L'intervention du juge demeure
subsidiaire à cet égard. Par ailleurs, les garanties précitées n'imposent, en
règle générale, pas à elles seules aux autorités l'obligation de fournir
certaines prestations financières ou de garantir un niveau de vie déterminé aux
individus (cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p. 279; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; arrêt de la Cour EDH Petrovic
c. Autriche, du 27 mars 1998, req. 20458/92, Rec.1998-II, par. 26 ss).”
Va, poi,
osservato, relativamente sia alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e a prescindere dalla questione se le disposizioni di
quest’ultima rilevanti in casu siano o meno direttamente giustiziabili (in
proposito cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla
ricorrente e alla figlia sono comunque state riconosciute le prestazioni
assistenziali ordinarie (cfr. consid. 1.1.; 1.4.; 2.8).
In effetti oggetto della presente
lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in situazioni di bisogno
ex art. 12 Cost., il quale non risulta, perciò, violato.
Per quanto attiene all’art. 11
cpv. 1 Cost., secondo cui i
fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro
incolumità e del loro sviluppo, giova rilevare che da tale disposto non possono
essere dedotte pretese da far valere in giustizia. Lo stesso contiene un
mandato legislativo, rispettivamente indica (semplicemente) contenuti
programmatici, ma va tenuto conto nel contesto dell’interpretazione conforme
alla Costituzione della legislazione pertinente (cfr. STF 8C_930/2015 del 15
aprile 2016 consid. 6.4.; STF 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 4.; DTF
131.
V 9 consid. 3.5.1.2.).
2.11
Alla luce delle considerazioni sopra
sviluppate, le domande formulate nel petitum ai p.ti 5 e 7, tendenti a ordinare all’USSI di coordinarsi con
l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900.-- dal padre inadempiente,
rispettivamente a prendere
atto delle dinamiche istituzionali e amministrative persecutorie emerse negli
anni 2021 - 2025 e della sproporzione generata dalle prassi di doppio rinvio ai
servizi speciali (cfr. doc. I; consid. 1.7.), si rivelano irricevibili,
esulando dalla presente causa.
Al riguardo va, d’altronde,
osservato che secondo la costante
giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto
e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023
consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.
3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294).
Nel caso di specie la decisione
su reclamo del 28 agosto 2025 impugnata concerne l’applicazione di una
trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale ordinaria al fine di
recuperare quanto richiesto in rimborso all’insorgente giusta l’art. 33 Las
dopo che alla medesima, il 20 marzo 2023, è stata accreditata la somma di fr.
105'000.-- quale eredità da parte del padre (cfr. consid. 2.8.).
2.12
Relativamente all’entità della
trattenuta che l’USSI ha quantificato in fr. 150.-- mensili, mentre la
ricorrente, in via subordinata, ha chiesto di limitare a fr. 30.-- al mese
(cfr. doc. V pag. 3), il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Ai sensi del cpv. 2 Las l’importo
delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito
secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in
merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Le Linee guida CSIAS al p.to
E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle
prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite
debitamente (p.to E.2.), enunciano:
" 1Una
pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente
dello stesso organo dell’aiuto sociale.
2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale
sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle
prestazioni (30% del FM).”
Nelle spiegazioni è indicato:
" Requisiti
legali per la compensazione
Si deve tener presente
che una compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei
crediti in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto
sociale può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese
di restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo
dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di
aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che
erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale)
nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”
Per quanto attiene alla portata delle
direttive cfr. consid. 2.6.
In concreto la trattenuta di fr.
150.-- al mese applicata dalla parte resistente, in particolare per i mesi di
maggio e giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.), concerne una pretesa di rimborso di prestazioni assistenziali
ricevute dalla ricorrente antecedentemente all’acquisizione della sostanza
mobiliare che spetta direttamente all’USSI ed è inferiore al 30% del
forfait di mantenimento che per il 2025 corrispondeva a fr. 1'624.-- mensili per
due persone (cfr. BU del 27 dicembre
2024.
pag. 369), ovvero è pari a circa 6.5% di fr. 1'624.--.
Secondo
la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo
scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i
mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in
senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141
I 1 consid. 5.3.2.).
Ne discende, tutto ben ponderato,
che la decurtazione in questione, anche considerando la presenza nell’unità di
riferimento della figlia adolescente, non risulta eccessivamente severa per
rapporto allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a
seguito dell’eredità ricevuta) e rispetta, dunque, il principio
della proporzionalità.
A titolo di
raffronto va segnalato che con giudizio 42.2025.14 del 15 settembre 2025, gi
menzionato sopra, questo Tribunale ha avallato il modo di operare
dell’amministrazione, la quale aveva applicato una trattenuta di fr. 150.--
mensili sulle prestazioni ordinarie da gennaio a giugno 2024 a titolo di
recupero dell’importo di prestazioni assistenziali percepite debitamente da
rimborsare a seguito di acquisizione di eredità nel caso di una beneficiaria dell’assistenza
sociale la cui unità di riferimento era costituita soltanto dalla medesima e
che, quindi, subiva una riduzione del forfait di mantenimento di fr. 1'031.-- nel
2024.
per una persona sola del 14.6%.
2.13
Stante quanto precede, la decisione su
reclamo del 28 agosto 2025 deve essere confermata.
2.14
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.9 del
20.
giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48
del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025
consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti