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Decisione

42.2025.47

Rettamente USSI applicato su prestazione assist. ordin. (5-6/25) trattenuta di fr.150/mese a titolo di recupero di prestazioni, chieste in rimborso a ric. a seguito di acquis. di sostanza mobil. successivamente a decesso del padre e non quali arretrati degli alimenti dovuti a figlia dall'ex marito

19 gennaio 2026Italiano45 min

tempestivamente contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2025, postulando l’annullamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.47

rs

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su reclamo del 28

agosto 2025 emanata da

Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI1

(__.__.1976) ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio

2023 e in seguito da agosto 2024 a perlomeno il mese di agosto 2025 (doc. 3).

1.2. Con sentenza 42.2024.54-55 del 28

aprile 2025 questa Corte ha stabilito che nel calcolo della prestazione

assistenziale del mese di settembre 2024 non andava computato l’importo di fr.

20.--, poiché RI1, quando aveva ricevuto da terzi, a fine agosto 2024, tale

somma esigua, aveva serie difficoltà economiche. Inoltre ella aveva restituito

l’ammontare in questione già il 4 settembre 2024 non appena le erano stati

versati dal Cantone fr. 700.-- a titolo di anticipo alimenti.

Gli atti sono stati rinviati all’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per calcolare nuovamente la

prestazione ordinaria concernente il mese di settembre 2024.

Il TCA ha, poi, parzialmente

confermato la restituzione di parte della prestazione assistenziale di

settembre 2024 (fr. 234.55 invece di fr. 332.55). Se, da un lato, alcune somme

di scarsa entità (fr. 50; fr. 20 e fr. 28) bonificatele da terzi e restituite

senza indugio dovevano essere considerate quali entrate temporanee per

sostenere il fabbisogno dell’insorgente e della figlia in attesa della

prestazione assistenziale e quindi non erano rilevanti ai fini della

restituzione, dall’altro, tuttavia, l’ammontare di fr. 234.55 corrispostole da

un conoscente il 3 settembre 2024 con la causale “anticipo fattura”, sulla base

del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza

sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, era stato correttamente

conteggiato per determinare l’importo della prestazione assistenziale

spettantele effettivamente per il mese di settembre 2025.

Il ricorso contro la STCA

42.2024.54-55 di RI1 al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_329/2025 del 19 giugno 2025.

1.3. Con ulteriore sentenza 42.2024.57

del 28 aprile 2025 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale,

in virtù degli art. 23 Las e 9a cpv. 1 lett. b Reg.Las, aveva applicato nei

confronti della ricorrente una riduzione della prestazione assistenziale a

causa del mancato utilizzo dell’assistenza sociale per far fronte alla spesa

per l’alloggio (compresa nel calcolo della prestazione ordinaria) dei mesi di

agosto e settembre 2024.

In relazione all’entità della

sanzione questo Tribunale ha confermato l’importo di fr. 100.--. La durata

della penalità di tre mesi è, per contro, stata considerata eccessiva in

ragione della seria difficoltà finanziaria dell’insorgente e del

fatto che la sua unità di riferimento fosse costituita anche dalla

figlia minorenne, La stessa è, perciò, stata ridotta a un mese.

Con giudizio 8C_338/2025 del 19

giugno 2025 l’Alta Corte ha ritenuto l’impugnativa di RI1 inoltrata contro la

STCA 42.2024.57 inammissibile.

1.4. Con scritto del 22 luglio 2025 RI1 ha

ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti dell’USSI, asserendo

che quest’ultimo non aveva emesso alcuna decisione riguardo al suo reclamo regolarmente

inoltrato il 7 giugno 2025 e motivato contro il provvedimento del 9 maggio

2025, con il quale, in particolare, è stata applicata per i mesi di maggio e di

giugno 2025, a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi”, una trattenuta

di fr. 150.-- mensili sulla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'486.--

spettante alla sua unità di riferimento, comprensiva anche della figlia minore,

nata nel 2010 (cfr. doc. 15=254; 8; doc. I inc. 42.2025.33).

1.5. Il 22 settembre 2025 il presidente

del TCA, con sentenza 42.2025.33, ha stralciato dai ruoli il ricorso per

denegata/ritardata giustizia del 22 luglio 2025.

Pendente causa, ovvero il 28 agosto 2025, l’amministrazione ha,

in effetti, emanato la relativa decisione su reclamo.

1.6. Con decisione su reclamo del 28

agosto 2025 (cfr. doc. 2-7) l’USSI

ha confermato il proprio provvedimento del 9 maggio 2025, e meglio la

trattenuta di fr. 150.-- mensili (cfr.

consid. 1.4.), rilevando:

" (…) dagli

atti risulta che con decisione del 28 aprile 2023 l’USSI ha ingiunto alla

signora RI1 il rimborso di CHF 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di una

sostanza rilevante di CHF 105'000.-- conseguente il decesso di ______. In

seguito, con decisione su reclamo del 5 ottobre 2023, notificata tramite invio

raccomandato alla signora RI1 il 9 ottobre 2023 e cresciuta incontestata in

giudicato, l’USSI ha respinto il reclamo del 6 maggio 2023 rilevando che “in

data 1° maggio 2023 la signora RI1 ha versato all’USSI CHF 1'318.48, pertanto la

reclamante dovrà versare all’USSI la rimanenza di CHF 2'900.-”.

Le argomentazioni della reclamante non

possono essere seguite. La stessa, a beneficio di prestazioni assistenziali da

diversi anni, è ben cosciente dell’obbligo di rimborso che le spetta a seguito

di acquisizione di sostanza rilevante e anche dell’importo di CHF 2'900.-

ancora da versare.

Fatti

I beneficiari di prestazioni assistenziali

possono decidere se rimborsare l’importo totale richiesto dall’USSI con un

versamento unico oppure mediante versamenti mensili diretti o indiretti con

trattenute sulla prestazione assistenziale mensile riconosciuta. Per sua scelta

la signora RI1 ha deciso di rimborsare parzialmente l’USSI versando CHF

1'318.48. Poiché rimaneva ancora un importo scoperto, si è reso poi necessario

procedere con una trattenuta sulla sua prestazione assistenziale ordinaria.

Rilevante è unicamente che la trattenuta sulla prestazione assistenziale di

diritto sia proporzionata. La stessa deve essere inferiore al 30% del forfait

di mantenimento.

Nel caso di specie, l’ammontare di CHF

150.- corrisponde a meno del 10% del forfait di mantenimento di CHF 1'624 per

due persone nel 2025. La misura risulta dunque proporzionata e tiene

sufficientemente conto della composizione dell’unità di riferimento.

Considerato quindi il rimanente scoperto di

CHF 2'900.-, la trattenuta di CHF 150.- mensili applicata dall’USSI sulle

prestazioni ordinarie è corretta. (…)" (Doc. 6-7)

1.7. RI1,

il 25 settembre 2025, ha ricorso

tempestivamente contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2025, postulando l’annullamento

della stessa, la sospensione immediata della trattenuta di fr. 150.--, il

ricalcolo delle prestazioni assistenziali computando correttamente la

situazione familiare e il mancato incasso degli alimenti, di ordinare all’USSI

di coordinarsi con l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900 dal padre

inadempiente, anziché dalla ricorrente, il riconoscimento della condizione di

rigore familiare monoparentale e la tutela dell’interesse superiore della

minore, come pure di prendere atto delle dinamiche istituzionali e amministrative

persecutorie emerse negli anni 2021 – 2025 e della sproporzione generata dalle

prassi di doppio rinvio ai servizi speciali (cfr. doc. I pag. 6).

In

proposito l’insorgente ha fatto segnatamente valere:

" (…)

III. IN MERITO

1. La

ricorrente non contesta in astratto l'obbligo di restituzione, ma contesta la

modalità e la tempistica con cui è stato imposto il recupero.

2. L'USSI ha

agito ignorando il mandato attivo di incasso dell'URAl, scaricando il peso

economico non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia.

3. l CHF

2'900.00 costituiscono un obbligo paterno e non potevano essere riversati

sull'eredità familiare, oggetto di prestazioni assistenziali, tanto più in

presenza di un incarto URAI ancora aperto.

4. La

decisione del 28 agosto 2025 si innesta in un contesto di dinamiche istituzionali

ed amministrative che hanno visto, negli anni 2021-2025, su suolo ticinese

l'attivazione reiterata di procedure su istanza dell'ex-coniuge (inchiesta

sociale, blocco della domanda di cambio del cognome della figlia, valutazione

genitoriale per la madre ed infine tentato collocamento coatto previo l'UAP di

______). Queste misure hanno esaurito le risorse difensive della ricorrente e

sono sintomatiche di una pressione sistemica sul nucleo monoparentale.

5. La

trattenuta è formalmente proporzionata (10% del forfait), ma sostanzialmente sproporzionata

se letta in questo contesto e alla luce del diritto della figlia minorenne ad una

vita dignitosa. Particolarmente, conto tenuto dell'effetto cumulativo dei

ritardi, delle riduzioni e delle sanzioni pregresse inflitte dall’USSI e delle

tempistiche legali per il recupero degli importi sottratti alla famiglia. (…)"

(Doc. I)

1.8. Nella propria risposta del 9 ottobre 2025 l’USSI ha chiesto

di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. La ricorrente si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc.

V; V1-V2).

1.10. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo il 4 novembre 2025 (cfr. doc. VII).

1.11. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia applicato sulla prestazione

assistenziale ordinaria dei mesi di maggio e giugno 2025 una trattenuta di fr.

150.-- mensili a titolo di recupero di rimborso.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi

dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3. L'art.

33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni

assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps);

b)

in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)

in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Giusta

l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è

obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di

prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti

(lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel

quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa

(lett. c).

Ai sensi dell’art. 42 Las,

concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si

prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto

conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno

in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

L’art.

43 Las enuncia che l'Autorità

cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se

le circostanze lo giustificano.

Questa

Corte rileva che l’art. 43 Las è, in ogni caso, una mera disposizione

potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA

42.2025.14 del 15 settembre 2025).

2.4. A

proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla

Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così

espresso:

"

Il nuovo art. 33, rispetto a

quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali

sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento

alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS

riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui

le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni

assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non

scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con

la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali

(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel

suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze

aveva al riguardo rilevato:

"

Considerandi

II nuovo art. 33 limita e precisa

le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni

assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve

avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente

percepite;

- versamenti a titolo di anticipo su

prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

- acquisizione di una sostanza

rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di

sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto

dalla legislazione cantonale."

Nel

rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione

sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella

forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione

nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano

in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il

Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le

prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di

cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le

richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,

previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito

un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone

tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto

sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale

(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino

sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che

possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria

situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle

prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della

persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve

collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire

il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di

inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non

conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni

pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è

prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a

garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento

sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto

statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale:

per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo

del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale:

per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma

che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che

necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto

prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua

situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano

sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua

indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo

di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni

indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36

LAS)

- le prestazioni

anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione

di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione

assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso

l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale

sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6

milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli

assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno

dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella

misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione

economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso

implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a

domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al

rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente

al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)"

A

quest’ultimo riguardo giova ribadire che l’art. 43 Las è una mera disposizione

potestativa (cfr. consid. 2.4.).

2.5

Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.

https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1.,

concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni,

prevedono:

" 1. Le

prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una

persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.

2.

In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento

patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr. 30’000.00 per persona singola

b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

3.

In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività

lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi

legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa,

si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della

restituzione."

Dalle relative

spiegazioni emerge:

" c) Restituzione volontaria

L’aiuto sociale percepito legalmente può

essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il

presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per

la restituzione solo chiedendo un prestito).

Se degli ex beneficiari del sostegno

desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare

i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.

Una restituzione può tuttavia essere

considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte

dell’organo dell’aiuto sociale."

d) Presa in considerazione della situazione debitoria

Nell’ambito dell’esame della questione concernente la

proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni

agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento

della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a

restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti

nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento

complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia di

indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz (www.schulden.ch)

che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa associazione

professionale (B.3)."

Il p.to E.2.5. delle disposizioni

CSIAS riguardante le persone soggette all’obbligo di restituzione di prestazioni percepite debitamente

enuncia:

" 1. L’obbligo

di restituzione concerne le persone che hanno percepito personalmente un

sostegno economico. L’obbligo di restituzione si estende alle prestazioni di

sostegno per i membri della famiglia che al momento del sostegno vivevano nella

medesima unità di riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di

una pretesa di mantenimento).

2.

I coniugi e i partner registrati, in virtù degli obblighi di

mantenimento e di assistenza, sono tenuti solidalmente alla restituzione delle

prestazioni di sostegno corrisposte durante il matrimonio o l’unione domestica

registrata.

3.

Gli eredi sono tenuti alla restituzione delle prestazioni di

sostegno corrisposte in vita al de cuius nella misura in cui sono arricchite

dall’eredità.

4.

Non sono tenute alla restituzione quelle persone che hanno

beneficiato legalmente del sostegno durante la minore età o come giovani adulti

durante una prima formazione."

Le spiegazioni al riguardo

indicano:

" a)

Genitori monoparentali

In concomitanza con la

nuova regolamentazione del diritto in materia di mantenimento del figlio,

entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l’art. 7 cpv. 2 LAS è stato modificato in

modo tale che i figli che non vivono con entrambi i genitori abbiano in ogni caso

un proprio domicilio assistenziale. Ciò avrebbe dovuto creare una base per

escludere i genitori monoparentali dall’obbligo di restituzione delle

prestazioni di aiuto sociale erogate per i figli minorenni che vivevano nella

loro economia domestica. Tuttavia, la misura in cui questa eccezione

all’obbligo di restituzione trova effettivamente applicazione dipende dalla

legislazione cantonale in materia di aiuto sociale.

b) Minorenni

L’eccezione all’obbligo di restituzione prevista per i minorenni

o i giovani adulti che seguono una prima formazione non comporta una

contestuale esclusione dall’obbligo dei genitori tenuti al mantenimento. I

genitori tenuti al mantenimento possono essere chiamati a restituire il

sostegno erogato ai loro figli anche se i figli medesimi sono esonerati

dall’obbligo di restituzione delle prestazioni in esame."

2.6

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen)."

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid.

2.2

indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,

die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-

und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit." (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025

consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del

17.

aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258.

seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF

151.

V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Riguardo all’applicazione dell’art.

33.

Las è utile segnalare che con

giudizio 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con

cui questa Corte, nel caso di una persona che aveva percepito prestazioni

assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 e a favore della quale, a giugno

2019, era stato bonificato un importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo

ereditario, aveva confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI,

ritenuto che l’accredito di un anticipo ereditario corrisponde all’acquisizione

di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le

prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr.

art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che rettamente l’amministrazione aveva

lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr.

25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.

In

proposito cfr. anche STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021 e STF 8C_254/2011 del 7

luglio 2011.

Questa

Corte, dal canto suo, con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 ha

confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria

dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a

prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il

rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la

ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere

ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta

nel reclamo a Euro 290'000.

Cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15

settembre 2025 e STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.

2.8

Nella concreta evenienza dalle

carte processuali emerge che il 28 aprile 2023 l’USSI ha emesso nei confronti di

RI1 una decisione di rimborso di fr. 4'218.48 a seguito dell’acquisizione di

una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- tramite eredità dopo il decesso di suo

padre, ______.

Nel provvedimento è stato

indicato che la somma di fr. 4'218.48 è stata calcolata, in primo luogo, in

considerazione di un’eredità di fr. 105'000.-- accreditata sul conto corrente

postale dell’interessata il 20 marzo 2023, da una parte, e della quota

patrimoniale esente di fr. 45'000.-- (persona singola fr. 30'000 + figlia

minorenne fr. 15'000), dall’altra.

In secondo luogo, rilevando che a

fronte di prestazioni assistenziali erogate alla ricorrente dal 1° giugno 2022

al 28 febbraio 2023 per complessivi fr. 18'418.48, l’ammontare di fr. 14'200.--

era già stato recuperato (cfr. doc. 369; 370; fr. 18'418.48 – fr. 14'200 = fr.

4'218.48).

L’insorgente ha interposto reclamo

il 6 maggio 2023, contestando la richiesta di rimborso di fr. 4'218.48 e

asserendo, in particolare:

" (…)

Con la domanda di prestazioni assistenziali

e per tutta la durata delle prestazioni assistenziali, è stato stipulato che

l'Ufficio Anticipi Alimenti - in accordo con il Caposervizio del Servizio

rette, anticipo e recuperi, ________, che i recuperi delle eccedenze venissero

assegnate a titolo di "rimborso prestazioni" a favore dell'USSl o che

eventuali importi versati per tempo, venissero versati alla beneficiaria e

scalati dal reddito minimo della domanda di prestazioni del mese successivo, le

domande di prestazioni essendo rinnovate di mese in mese

-

v. Ordini di versamento delle eccedenze.

Le pensioni alimentari sotto il periodo di assoggettamento di cui

sopra e facenti l'oggetto di "recupero prestazioni" devono pertanto,

come previsto peraltro dal mandato sottoscritto con il Servizio rette, anticipo

e recuperi, venire riscossi presso il debitore, nella fattispecie il Signor

______, e non presso la Creditrice, nella forma di una domanda di restituzione

di cui fa l'oggetto il presente ricorso.

(…) si richiede al Servizio rette, anticipo

e recuperi di fare il necessario per recuperare gli importi arretrati relativi

al periodo di assoggettamento presso il debitore della pensione alimentare

della minore.

(…)

L’importo residuo di 1'318.48 CHF è già

stato rimborsato, valore 1° maggio 2023 (PL9), in quanto si era preso come base

di calcolo il periodo maggio 2022 – febbraio 2023 e dando per buono il tabulato

comprendente febbraio 2023 come saldato, quindi con uno scoperto di 2'900.00

CHF (500.00 CHF di maggio 2022 + 3x 800.00 CHF su giugno, luglio, agosto 2022)

che sono da recuperare presso il Signor ______ (leggi “debitore”). (…)"

(Doc. 364; 366; 367)

Con decisione su reclamo del 5

ottobre 2023 l’amministrazione ha confermato la domanda di rimborso

dell’importo di fr. 4'218.48, osservando che, avendo RI1 corrisposto fr.

1'318.48 il 1° maggio 2023, la rimanenza da versare corrisponde a fr. 2'900.--

(cfr. doc. 275-283).

Al riguardo è stato precisato:

"

(…)

L’art. 4 del

Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli

minori indica che “L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i

figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo

mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.”

L’art. 7 cpv. 1 enuncia che “La domanda dell’anticipo implica

la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel

diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni”.

Il cpv. 2 esplica che “L’Ufficio provvede, previa diffida

all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno

riversate al genitore richiedente”.

Nel caso concreto l'URAl ha provveduto al versamento dell'anticipo

alimenti di CHF 700.- alla reclamante, di cui l’USSI ha correttamente tenuto

conto nella tabella di calcolo per la definizione del diritto alle prestazioni

assistenziali.

Conformemente all'art. 7 cpv. 2 l'URAl ha provveduto, nei

confronti dell'obbligato, al recupero degli alimenti stabiliti nella sentenza

di divorzio del 31 gennaio 2022 (CHF 1'500.- mensili).

Come precedentemente indicato, una parte di quanto recuperato (CHF

700.-) va a coprire l'anticipo alimenti versato dall'URAl all'interessata e

l'eventuale eccedenza (CHF 800.-) al genitore richiedente che in concreto,

essendo la signora RI1 al beneficio di prestazioni assistenziali, nel cui

calcolo non è stato computato l'importo di CHF 800.-, tale somma viene riversata

all'USSl.

Si evidenzia che I'URAI non ha ottenuto, dal debitore degli

alimenti, il versamento integrale degli alimenti da questi dovuti per tutti i

mesi in cui la signora è stata al beneficio delle prestazioni assistenziali.

A seguito dell'acquisizione della sostanza rilevante,

correttamente l'USSl, con decisione di rimborso del 28 aprile 2023, ha chiesto

alla reclamante il rimborso di complessivi CHF 4'218.48.

A fronte di un totale di complessivi CHF 18'418.48 ricevuti dalla

reclamante quali prestazioni assistenziali per il periodo dal mese di giugno

2022.

al mese di febbraio 2023 l'USSl ha dedotto da tale importo CHF 11’000.- precedentemente

rimborsati dalla signora RI1 in data 24 marzo 2023 e complessivi CHF 3'200.-

quali eccedenze recuperate dall'URAl e riversate all'USSl per un totale di CHF

14'200.- già rimborsati.

Considerata l'eredità accreditata sul conto corrente postale in

data 20 marzo 2023 di CHF 105'000.- e una quota patrimoniale esente di CHF

45'000.- è emerso un totale da rimborsare di CHF 4'218.48.

Ritenuto tutto quanto sopra si conferma la richiesta di rimborso dell'importo

di CHF 4'218.48. Si rileva che a tal proposito in data 1º maggio 2023 la

signora RI1 ha versato all'USSl CHF 1’318.48, pertanto la reclamante dovrà

versare all'USSl la rimanenza di CHF 2'900.-." (Doc. 281-282)

La decisione del 5 ottobre 2023 è

cresciuta in giudicato incontestata.

A seguito della richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 aprile 2025 datata 30

aprile 2025 e vidimata dal Comune di ______ quel medesimo giorno (cfr. doc.

155-157=23-25), l’USSI, il 9 maggio 2025, ha emanato un provvedimento relativo

alla “domanda del 30-04-2025” con “validità dal 01-05-2025 al

30-06-2025” di riconoscimento a favore della ricorrente di una prestazione

assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'486.--. Dalla stessa è stato dedotto,

sia per il mese di maggio che per il mese di giugno 2025, un importo di fr.

150.-- a titolo di “ricupero indebiti e rimborsi” (cfr. doc. 254=15;

consid. 1.4.).

Tale decisione è stata confermata

con decisione su reclamo del 28 agosto 2025 (cfr. doc. 2-7; consid. 1.6.).

2.9

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che l’USSI, con decisione

del 28 aprile 2023, ha chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali

erogate nel periodo giugno 2022 - febbraio 2023 non ancora recuperate, pari a

fr. 4'218.48 (cfr. doc. 369-370; consid. 2.8.) - importo che l’amministrazione

ha poi precisato, nella decisione su reclamo del 9 ottobre 2023, essersi

ridotto a fr. 2'900.-- (cfr. doc. 275-283; consid. 2.8.), avendo la ricorrente versato,

il 1° maggio 2023, fr. 1'318.48 -, a seguito dell’acquisizione da parte di RI1

di una sostanza mobiliare di fr. 105'000.-- ereditata da suo padre (cfr.

consid. 2.8.).

La parte resistente ha, quindi,

domandato il rimborso dell’ammontare in questione, che corrisponde a

prestazioni assistenziali già erogate alla ricorrente, in virtù dell’art. 33

Las che contempla specificatamente l’obbligo di rimborsare le prestazioni assistenziali

corrisposte a maggiorenni in determinate situazioni, segnatamente in caso di

acquisizione di sostanza rilevante (cfr. art. 33 lett. b Las; consid. 2.3.) e

non ha, per contro, proceduto a richiedere l’incasso degli alimenti anticipati

dall’Ufficio rette, anticipi e incassi a favore della figlia.

Dalla risposta di causa si

evince, peraltro, che “tale trattenuta è finalizzata esclusivamente al

recupero delle prestazioni che la signora RI1 era tenuta a rimborsare a seguito

dell’acquisizione dell’eredità del defunto padre e esula da qualunque procedura

avviata dall’Ufficio rette, anticipo e incassi (URAI) nei confronti dell’ex

marito e nelle quali l’USSI non ha nessun coinvolgimento” (cfr. doc. III).

In effetti ai sensi dell’art. 27

cpv. 2 Las, relativo all’anticipo alimenti, “L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale

propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso

da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario

nei confronti dell’obbligato al pagamento.” e, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. 281-282;

consid. 2.8.), il Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti

per i figli minorenni all’art. 7 prevede che “La domanda dell’anticipo

implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è

surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.”

(cpv. 1) e che “L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso

degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore

richiedente.” (cpv. 2).

Quanto preteso dall’insorgente

nel ricorso e nello scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.7.), e

meglio che l’importo di fr. 2'900.-- equivarrebbe ad arretrati della pensione

alimentare dovuti dal padre di sua figlia che invece di essere recuperati

presso quest’ultimo vengono addebitati sull’eredità di suo padre (in

particolare a pag. 3 dell’impugnativa è stato affermato che “L’USSI ha agito

ignorando il mandato attivo di incasso dell’URAI, scaricando il peso economico

non sul debitore (il padre inadempiente), bensì sulla madre e la figlia”)

si rivela, di conseguenza, infondato.

In concreto, ad ogni modo, la

decisione su reclamo del 5 ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata.

Il TCA non ignora che la

ricorrente ha fatto valere che “la mancata opposizione alla decisione del 5

ottobre 2023 non è stata una scelta, ma la conseguenza di un sovraccarico

processuale determinato dalla coazione legale dell’ex-coniuge perpetrata

finanche su suolo ticinese, coinvolgendo peraltro la scuola della figlia, con

conseguenti descolarizzazioni e facendo scattare un’inchiesta socio-ambientale

previa l’ARP______ di ______ - su istanza del padre, ed avente per obiettivo di

ottenere il collocamento coatto della figlia ______, bloccando per altro, la

domanda di cambio del cognome della figlia presso l’USC di ______. Tutte le

risorse della ricorrente sono pertanto state canalizzate sulla difesa di ______,

per evitare il collocamento coatto e proteggere la stabilità familiare a fronte

delle procedure.” (cfr. doc. I pag. 3).

Pur comprendendo il periodo

delicato vissuto dall’insorgente anche dal profilo delle procedure all’epoca in

corso, va, tuttavia, osservato, da una parte, che le vertenze menzionate

riguardavano altri ambiti del diritto e non l’assistenza sociale, ciò che

avrebbe dovuto, in una certa qual misura, facilitare per la ricorrente il

trattamento separato e tempestivo della controversia con l’USSI.

A maggior ragione ritenuto che in

ogni caso anche le decisioni concernenti l’assistenza sociale contribuivano

alla tutela, dal lato finanziario, non solo suo, bensì pure della figlia minorenne.

Dall’altra, che comunque nemmeno

risulta che la medesima, in seguito, abbia perlomeno tentato di richiedere la

restituzione dei termini ex art. 14 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e art. 41 della

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in ambito di assistenza

sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),

per poter impugnare la decisione su reclamo del 5 ottobre 2023.

Per completezza si rileva,

infine, che è vero che l’art. 33 Las enuncia che vanno rimborsate le

prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni (cfr. consid. 2.3.), quando

in concreto le prestazioni concernono anche la figlia minorenne

dell’insorgente.

È altrettanto vero, però, che le

linee guida CSIAS al p.to E.2.5., relativo alle persone soggette all’obbligo di

restituzione di prestazioni percepite

debitamente, indicano che l’obbligo di restituzione concerne le persone

che hanno percepito personalmente un sostegno economico. L’obbligo di

restituzione si estende alle prestazioni di sostegno per i membri della

famiglia che al momento del sostegno vivevano nella medesima unità di

riferimento (coniuge, partner registrato, figli titolari di una pretesa di

mantenimento) (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, occorre

concludere che la richiesta di rimborso formulata nei confronti della

ricorrente a seguito dell’acquisizione di sostanza mobiliare successiva al

decesso del padre non è censurabile.

2.10

In relazione alla Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione dell’ONU sui diritti

dell’infanzia invocate nell’impugnativa (cfr. doc I pag. 4), il TCA si limita a

evidenziare che il Tribunale federale in una sentenza 2C_998/2015 del 20

settembre 2016, riguardo alla CEDU, al consid. 4.5., ha ricordato:

" (…) les dispositions de la CEDH ne limitent en principe

pas la liberté de l'Etat de décider s'il convient ou non d'instaurer un système

de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant

être accordées au titre de pareil régime (cf. ATF 140 I 77 consid. 10 p. 89 s.; 140 I 305 consid. 9.2 p. 315 s.; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158, déféré devant la Cour EDH le 14 octobre

2013.

sous le numéro d'ordre 65550/13; cf., sous l'angle de la garantie de la

propriété, arrêt de la Cour EDH Stec et al. c. Royaume-Uni [GC], du

12.

avril 2006, req. 65731/01 et 65900/01, Rec. 2006-VI, par. 53). En effet,

c'est en première ligne au législateur qu'il appartient de définir le contenu

et les conditions de l'intervention de l'Etat, en fonction des objectifs de

politique sociale que celui-ci se fixe (ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262), notamment au travers des lois relatives

à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale; toutefois, ces normes et

l'éventuelle latitude de jugement que celles-ci impliquent doivent être

interprétées en conformité avec les droits fondamentaux et les principes

constitutionnels guidant l'activité de l'Etat (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 p. 81; 139 II 289 consid. 2.2.2 p. 295; 138 I 225 consid. 3.5 p. 229). L'intervention du juge demeure

subsidiaire à cet égard. Par ailleurs, les garanties précitées n'imposent, en

règle générale, pas à elles seules aux autorités l'obligation de fournir

certaines prestations financières ou de garantir un niveau de vie déterminé aux

individus (cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p. 279; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; arrêt de la Cour EDH Petrovic

c. Autriche, du 27 mars 1998, req. 20458/92, Rec.1998-II, par. 26 ss).”

Va, poi,

osservato, relativamente sia alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti

dell’infanzia e a prescindere dalla questione se le disposizioni di

quest’ultima rilevanti in casu siano o meno direttamente giustiziabili (in

proposito cfr. DTF 143 I 1 consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla

ricorrente e alla figlia sono comunque state riconosciute le prestazioni

assistenziali ordinarie (cfr. consid. 1.1.; 1.4.; 2.8).

In effetti oggetto della presente

lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in situazioni di bisogno

ex art. 12 Cost., il quale non risulta, perciò, violato.

Per quanto attiene all’art. 11

cpv. 1 Cost., secondo cui i

fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro

incolumità e del loro sviluppo, giova rilevare che da tale disposto non possono

essere dedotte pretese da far valere in giustizia. Lo stesso contiene un

mandato legislativo, rispettivamente indica (semplicemente) contenuti

programmatici, ma va tenuto conto nel contesto dell’interpretazione conforme

alla Costituzione della legislazione pertinente (cfr. STF 8C_930/2015 del 15

aprile 2016 consid. 6.4.; STF 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 4.; DTF

131.

V 9 consid. 3.5.1.2.).

2.11

Alla luce delle considerazioni sopra

sviluppate, le domande formulate nel petitum ai p.ti 5 e 7, tendenti a ordinare all’USSI di coordinarsi con

l’Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI) per il recupero di fr. 2'900.-- dal padre inadempiente,

rispettivamente a prendere

atto delle dinamiche istituzionali e amministrative persecutorie emerse negli

anni 2021 - 2025 e della sproporzione generata dalle prassi di doppio rinvio ai

servizi speciali (cfr. doc. I; consid. 1.7.), si rivelano irricevibili,

esulando dalla presente causa.

Al riguardo va, d’altronde,

osservato che secondo la costante

giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto

e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF

8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023

consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid.

3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294).

Nel caso di specie la decisione

su reclamo del 28 agosto 2025 impugnata concerne l’applicazione di una

trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale ordinaria al fine di

recuperare quanto richiesto in rimborso all’insorgente giusta l’art. 33 Las

dopo che alla medesima, il 20 marzo 2023, è stata accreditata la somma di fr.

105'000.-- quale eredità da parte del padre (cfr. consid. 2.8.).

2.12

Relativamente all’entità della

trattenuta che l’USSI ha quantificato in fr. 150.-- mensili, mentre la

ricorrente, in via subordinata, ha chiesto di limitare a fr. 30.-- al mese

(cfr. doc. V pag. 3), il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Ai sensi del cpv. 2 Las l’importo

delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito

secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in

merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

Le Linee guida CSIAS al p.to

E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle

prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite

debitamente (p.to E.2.), enunciano:

" 1Una

pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente

dello stesso organo dell’aiuto sociale.

2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale

sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle

prestazioni (30% del FM).”

Nelle spiegazioni è indicato:

" Requisiti

legali per la compensazione

Si deve tener presente

che una compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei

crediti in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto

sociale può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese

di restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo

dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di

aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che

erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale)

nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”

Per quanto attiene alla portata delle

direttive cfr. consid. 2.6.

In concreto la trattenuta di fr.

150.-- al mese applicata dalla parte resistente, in particolare per i mesi di

maggio e giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.), concerne una pretesa di rimborso di prestazioni assistenziali

ricevute dalla ricorrente antecedentemente all’acquisizione della sostanza

mobiliare che spetta direttamente all’USSI ed è inferiore al 30% del

forfait di mantenimento che per il 2025 corrispondeva a fr. 1'624.-- mensili per

due persone (cfr. BU del 27 dicembre

2024.

pag. 369), ovvero è pari a circa 6.5% di fr. 1'624.--.

Secondo

la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo

scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i

mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in

senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141

I 1 consid. 5.3.2.).

Ne discende, tutto ben ponderato,

che la decurtazione in questione, anche considerando la presenza nell’unità di

riferimento della figlia adolescente, non risulta eccessivamente severa per

rapporto allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a

seguito dell’eredità ricevuta) e rispetta, dunque, il principio

della proporzionalità.

A titolo di

raffronto va segnalato che con giudizio 42.2025.14 del 15 settembre 2025, gi

menzionato sopra, questo Tribunale ha avallato il modo di operare

dell’amministrazione, la quale aveva applicato una trattenuta di fr. 150.--

mensili sulle prestazioni ordinarie da gennaio a giugno 2024 a titolo di

recupero dell’importo di prestazioni assistenziali percepite debitamente da

rimborsare a seguito di acquisizione di eredità nel caso di una beneficiaria dell’assistenza

sociale la cui unità di riferimento era costituita soltanto dalla medesima e

che, quindi, subiva una riduzione del forfait di mantenimento di fr. 1'031.-- nel

2024.

per una persona sola del 14.6%.

2.13

Stante quanto precede, la decisione su

reclamo del 28 agosto 2025 deve essere confermata.

2.14

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000

(LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.9 del

20.

giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48

del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025

consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti