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Decisione

42.2025.48

A ragione USSI ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assitenziale speciale per l'acquisto di occhiali (montatura + lenti) deducendo il relativo contributo da parte della cassa malati dovuto in virtù di un'assicurazione complementare LCA conclusa dalla medesima

19 gennaio 2026Italiano24 min

nel rispetto del principio di legalità e del principio dell'uguaglianza di trattamento.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.48

rs

Lugano

19 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2025 di

Maura

Destefani,

6503

Bellinzona

contro

la decisione su reclamo del 1°

settembre 2025 emanata da

Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Maura Destefani (30.11.1968) è

stata al beneficio dell’assistenza sociale per alcuni mesi nel 2006 e, in

seguito, dal mese di febbraio 2020 a perlomeno il mese di ottobre 2025, ricevendo

prestazioni per complessivi fr. 113'523.65 (cfr. doc. 1-9).

1.2. Tramite il formulario “Richiesta

prestazione speciale per il riconoscimento costi occhiali” dell’8 marzo

2024 (cfr. doc. 33) Maura Destefani ha chiesto il riconoscimento di una

prestazione speciale per occhiali di fr. 888.70, come da preventivo del 2 marzo

2024 emesso da Fielmann (cfr. 35).

La medesima ha domandato,

contrassegnando l’apposita casella, il rimborso dell’importo nei limiti

previsti, dedotto l’eventuale contributo della Cassa malati.

Il modulo, in alternativa, contempla

pure la possibilità per il richiedente - non scelta in concreto

dall’interessata - di postulare il versamento diretto a terzi, autorizzando

l’USSI a pagare l’ammontare nei limiti previsti, dedotto l’eventuale contributo

della Cassa malati, direttamente all’ottico e impegnandosi a saldare

l’eventuale differenza a proprio carico direttamente al fornitore/ottico (cfr.

doc. 33).

1.3. Con decisione dell’8 marzo 2024

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato

all’interessata una prestazione speciale per occhiali di fr. 279.50,

precisando:

" Rimborso

prestazione speciale inerente gli occhiali da vista, come da preventivo

Fielmann del 02.03.2024. Il nostro Ufficio, per il tipo di lente da lei scelto,

riconosce un importo massimo di CHF 200,00 a lente. Inoltre viene riconosciuto

il costo della montatura di CHF 79,50. Dall’importo totale di CHF 479,50, viene

dedotto il contributo cassa malati di CHF 200,00. Il costo del montaggio non

viene riconosciuto" (Doc. 31)

1.4. Il 28 marzo 2024 Maura Destefani ha

interposto reclamo, facendo valere in particolare:

" (…)

necessito degli occhiali da vista, che dovevo già andare a ritirare da tre

settimane (in allegato la fattura di fr. 888.-) secondo il regolamento ho

diritto alle prestazioni speciali Fr. 479.50 (Fr. 200.- a lente e il montaggio

in questo caso 79.50).

Ma la contabile Gapito mi ha calcolato solo

Fr. 279.50 deducendo anticipatamente Fr. 200.- della cassa malati, che però

devo pagare io in anticipo al ritiro degli occhiali, per un totale di Fr.

608.50.

Riassumendo, la cassa malati mi ristornerà

Fatti

i Fr. 200.- che devo pagare io anticipatamente, in più mi sono già stati

dedotti altri Fr. 200.- dal diritto della prestazione speciale (la cassa malati

non mi regala fr. 200.- mi ristorna quello che anticipo io).

Vi chiedo gentilmente di regolare questa

prestazione e di darmi una risposta in merito al più presto possibile, pf. ho

bisogno al più presto degli occhiali! (…)" (Doc. 18)

1.5. Con decisione su reclamo del 1°

settembre 2025 l’amministrazione ha confermato, segnatamente, il proprio

provvedimento dell’8 marzo 2024, motivando come segue:

" (…)

G.

In relazione al riconoscimento della spesa

occhiali si osserva che l’assistenza applica i criteri stabiliti dalla legge,

nel rispetto del principio di legalità e del principio dell'uguaglianza di trattamento.

In particolare, sono riconosciute le spese previste dalla legge. Come visto

sopra, le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché

rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del

fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento.

Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla

copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse

anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento.

(…)

Le argomentazioni della reclamante non possono essere seguite.

Come indicato espressamente sul formulario "Richiesta prestazione

speciale per riconoscimento costi occhiali" e in base al principio di

sussidiarietà "Il beneficiario deve chiedere il riconoscimento all’USSl

allegando il preventivo o la fattura dettagliata ed il relativo certificato

medico, così come la presa di posizione relativa ad un eventuale contributo

della cassa malati. Quest'ultimo verrà dedotto dalla spesa complessiva

riconoscibile (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali pubblicate annualmente).".

Considerato quindi che il contributo della cassa malati ammontava

a CHF 200.00, a ragione l’USSI ha detratto tale importo dalla spesa complessiva

riconoscibile di CHF 479.50 arrivando al riconoscimento di CHF 279.50. (…)"

(Doc. II1)

1.6. Contro

la decisione su reclamo Maura Destefani ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il versamento della

somma di fr. 479.50 per l’acquisto degli occhiali da vista.

L’insorgente,

in buona sostanza, ha addotto che a torto l’USSI ha asserito che vi sarebbe

stato un contributo della Cassa malati, visto che per ritirare gli occhiali ha

dovuto corrispondere personalmente fr. 888.70.

Secondo

la ricorrente si tratta piuttosto di un rimborso dell’importo da lei anticipato

(cfr. doc. I).

1.7. Nella

sua risposta del 23 ottobre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.8. Il

24 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le medesime

sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia riconosciuto alla

ricorrente una prestazione speciale di fr. 279.50 per l’acquisto di un paio di

occhiali, invece dell’importo di fr. 479.50, come richiesto dalla medesima.

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in

provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali

propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20.

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.

2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14

pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un

elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che

significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.5

L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite

tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Le

linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -

CSIAS al p.to C.6.5. enunciano:

" 1Le

spese non incluse nell’assicurazione malattia obbligatoria, ma che si

annoverano nella copertura dei bisogni di base, devono essere prese a carico.

Vi rientrano in particolare:

a. i mezzi ausiliari

b. il trasporto al centro di cure più vicino

c. le spese per i controlli dal dentista,

l’igiene dentale e altri

trattamenti,

a condizione che siano necessari ed eseguiti in modo semplice, economico e

appropriato.

2Ulteriori spese possono essere prese a carico se sono

utili agli

obiettivi dell’aiuto sociale. Vi rientrano in particolare:

a. l’aiuto, la cura e l’assistenza a domicilio o

presso centri diurni

b. le assicurazioni complementari e di indennità

giornaliera per

malattia

c. le assicurazioni per le cure dentarie per i

bambini

d. la medicina alternativa."

Dal

canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della

sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023

pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.1.c prevedono:

"

4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le

sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o

rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate

all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi

entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

4.1

Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

c. Occhiali

Il costo per

l'acquisto di occhiali (una montatura e lenti) è riconosciuto ogni 2 anni (24

mesi) e con i seguenti importi massimi:

- per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;

- per la lente

monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad

un massimo di CHF 100.-- a lente;

- per la lente

monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,

fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

- per la lente

progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino

ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

- per la lente

progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2,

fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.

Il beneficiario

deve chiedere il riconoscimento all’USSI allegando la fattura dettagliata ed il

relativo certificato medico, così come il conteggio di un eventuale contributo

della Cassa Malati."

Il

tenore dei p.ti 4 e 4.1.c delle “Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 27

dicembre 2024 pag. 368 segg.) e delle “Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2026” del 13 dicembre 2025 (cfr. BU N. 46 del 31

dicembre 2025 pag. 404 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il

2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è

stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati).

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023

del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024

del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., pubblicata in DTF 151 V 264 ; STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.7

Dalle Direttive cantonali concernenti

i costi relativi alla salute menzionate al consid. 2.5. si evince che l’assistenza

sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle

spese connesse all’acquisto di occhiali.

Per

poter beneficiare dell’assunzione dei costi riguardanti gli occhiali è, però,

indispensabile che il beneficiario abbia chiesto, in particolare, all’USSI

senza indugio o comunque entro tre mesi il riconoscimento della prestazione

speciale in questione, producendo i relativi giustificativi, e meglio la

fattura dettagliata del costo degli occhiali, il certificato medico di

prescrizione degli stessi, nonché il conteggio dell’eventuale contributo della

Cassa malati.

Riguardo a fattispecie relative

alla richiesta di una prestazione speciale per occhiali, si segnala,

segnatamente, che con giudizio 42.2018.47 del 18 marzo 2019 il TCA ha rinviato

gli atti all’amministrazione per pronunciarsi in merito al reclamo interposto

dall’insorgente specificatamente contro il diniego, formulato formalmente con

l’emanazione del provvedimento dell’8 marzo 2018, dell’assunzione del costo di

fr. 80.-- non coperto dalla Cassa malati concernente lenti acquistate nel

febbraio 2016 e fatto valere nel marzo 2016, nel dicembre 2017 e il 28 febbraio

2018.

In effetti l’USSI non si era

espresso in proposito, quanto piuttosto in relazione al pagamento di fr. 350.- effettuato

il 31 agosto 2018 inerente alla spesa per montatura e lenti comprati nel 2018.

2.8

Nella presente evenienza l’USSI, a

seguito della richiesta dell’8 marzo 2024 finalizzata al riconoscimento del

costo di un paio di occhiali sottopostagli dalla ricorrente, unitamente al

preventivo Fielmann del 2 marzo 2024 di fr. 888.70 (montatura: fr. 79.50; 2

lenti progressive: fr. 439.-- l’una; montaggio: fr. 19.--; altre detrazioni:

fr. 87.80; cfr. consid. 1.2.) e alla relativa prescrizione rilasciata il 20

novembre 2023 dalla Dr. med. Giuseppina Magistro, specialista in oftalmologia,

di Bellinzona (OD Sph. -2.00, Cyl. -1.25; OS Sph. -2.00, Cyl. -0.75; cfr. doc.

36), le ha assegnato, con decisione dell’8 marzo 2024, confermata dalla

decisione su reclamo del 1° settembre 2025, una prestazione speciale di fr.

279.50

concernente l’acquisto di occhiali da vista (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

La parte resistente, al riguardo,

ha, da un lato, spiegato di riconoscere per il tipo di lente in questione un

importo massimo di fr. 200.-- a lente e di avere, in concreto, assunto il costo

della montatura di fr. 79.50.

La somma massima complessiva di

cui l’insorgente potrebbe beneficiare, corrisponderebbe, quindi, a fr. 479.50

(fr. 79.50 per la montatura e fr. 200.-- per lente).

Dall’altro, l’amministrazione ha

precisato di avere, però, dedotto dalla somma di fr. 479.50 il contributo da

parte della Cassa malati di fr. 200.--, ottenendo così l’ammontare di fr.

279.50, attribuito all’insorgente quale prestazione speciale per gli occhiali

da vista (cfr. doc. 31; consid. 1.3.; 1.5.).

Il modo di procedere dell’USSI

non presta il fianco a critica alcuna.

In effetti le Direttive relative

agli importi delle prestazioni assistenziali emanate dal Cantone Ticino (cfr.

consid. 2.5.) enunciano che il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto

con importi massimi, in particolare, di fr. 150.-- per la montatura e di fr.

200.-- a lente per lenti progressive se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (=

cilindro) minore di 2, come nel caso della ricorrente.

Le disposizioni cantonali

indicano, altresì, in modo chiaro che il beneficiario è tenuto ad allegare

anche il conteggio di un eventuale contributo della Cassa malati (cfr. consid.

2.5.).

Il fatto che dall’importo che, in

linea di principio, riconosce l’assistenza sociale quale prestazione speciale

per occhiali venga dedotto il contributo previsto a favore di un assicurato che

ha concluso con un assicuratore malattia un’assicurazione complementare (LCA)

è, peraltro, conforme al principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (art. 2 Las;

consid. 2.3.), secondo cui non esiste un diritto di opzione tra le fonti di

aiuto prioritario, poiché l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle

prestazioni legali di terzi, alle prestazioni volontarie da parte di terzi e

alle prestazioni delle assicurazioni sociali, per cui occorre, prima di far

capo all’assistenza sociale, esaurire tutte le altre possibilità di reddito

(cfr. DTF 150 I 6 consid. 10.1.2.; STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.

6.4.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 20219 consid. 4.2.; DTF 142 V 513; STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.), nonché all’obbligo di ridurre

il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai

beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.52 del 14 aprile 2025 consid. 2.8.;

STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12

settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid.

2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019;

42.2018.36

del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre

2018.

consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata

in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.)

Nel caso di specie l’insorgente

ha concluso con Groupe Mutuel un’assicurazione complementare LCA, valida nel

2024, che prevede la copertura dei costi per occhiali da vista (montatura e

lenti) e lenti a contatto nella misura di fr. 200.-- ogni tre anni (cfr. doc.

37-39).

La ricorrente stessa, d’altronde,

nel reclamo e nel ricorso ha affermato che la Cassa malati le avrebbe

rimborsato l’ammontare di fr. 200.-- per gli occhiali (cfr. doc. 18; I; consid.

1.4.; 1.6.).

Il TCA non ignora che la medesima

ha puntualizzato di avere comunque dovuto, per ritirare gli occhiali, anticipare

la somma di fr. 200.-- che poi la Cassa malati le avrebbe rimborsato (cfr. doc.

18; I; consid. 1.4.; 1.6.).

Tuttavia tale asserzione non è

atta a modificare l’esito della presente vertenza, in quanto determinante è la

circostanza che, come indicato dall’insorgente, la Cassa malati le avrebbe

rimborsato l’importo di fr. 200.--, quale prestazione dell’assicurazione

complementare LCA, la quale, in virtù del principio di sussidiarietà, ha la

priorità sulle prestazioni assistenziali.

Stante quanto precede, la

decisione su reclamo del 1° settembre 2025 che ha confermato l’assegnazione di

una prestazione assistenziale speciale di fr. 279.50 in relazione all’acquisto

degli occhiali nel mese di marzo 2024 deve essere confermata.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000

(LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA

42.2023.45

del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre

2023.

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti