42.2025.5
A ragione l'USSI ha computato, nei calcoli volti a determinare il diritto o meno del ricorrente alle prestazioni Las (che ha poi negato), un conto bancario a lui intestato, di cui egli aveva la piena e libera disponibilità, che a torto pretendeva essere in uso esclusivo al figlio
14 aprile 2025Italiano39 min
i redditi ai sensi degli art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.5
CL/gm
Lugano
14 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5
dicembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 - cittadino italiano nato nel 1972 a beneficio di un permesso di dimora “B”
valido sino al 24 giugno 2024 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è
annunciato presso l’allora Comune di domicilio, __________, ove ha chiesto il
riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Consegnatagli la Check-list il
29 gennaio 2024 (cfr. doc. 311), egli ha completato la documentazione richiesta
il 1° febbraio 2024.
1.2. Con
tre decisioni del 26 marzo 2024, l’USSI ha respinto la domanda di prestazioni
Las formulata da RI 1:
-
per il mese di gennaio 2024, ritenuto che “(…) il reddito disponibile
residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.
In particolare, per gennaio 2024, tenendo conto di un fabbisogno
mensile di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa
computabile pari a fr. 2'278.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di
alloggio, fr. 589.- di premi assicurazione malattia e fr. 918.- di altre spese
computabili), di un reddito computabile Las di fr. 55'212.-/anno e fr.
4'601.-/mese (già dedotta la franchigia reddito da lavoro) e di una sostanza
computabile Las di fr. 6'787.- (comprensiva della voce “titoli e altri
collocamenti di capitali” per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la quota
esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era un
fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 8'668.- (cfr. doc. 9-12);
-
per il mese di febbraio 2024, ritenuto che “(…) il reddito
disponibile residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato
dal Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.
In
particolare, per febbraio 2024, tenendo conto di un fabbisogno mensile di base
mensile secondo la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa computabile pari
a fr. 1'359.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di alloggio e fr. 589.-
di premi assicurazione malattia), di un reddito computabile Las di fr. 0.-/
mese e di una sostanza computabile Las di fr. 7’669.- (comprensiva della voce “titoli
e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’669.- da cui è stata dedotta
la quota esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era
un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 5’868.- (cfr. doc. 18-21);
-
per il mese di marzo 2024, ritenuto che “(…) il reddito disponibile
residuale della unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal
Dipartimento della sanità e della socialità (…)”.
In particolare,
per marzo 2024, tenendo conto di un fabbisogno mensile di base mensile secondo
la Las di fr. 1'031.-, oltre che di una spesa computabile pari a fr.
1'359.-/mese (di cui fr. 770.- a titolo di spesa di alloggio e fr. 589.- di
premi assicurazione malattia), di un reddito computabile Las di fr. 0.-/ mese e
di una sostanza computabile Las di fr. 7’392.- (comprensiva della voce “titoli
e altri collocamenti di capitali” per fr. 17’392.- da cui è stata dedotta
la quota esente di fr. 10'000.-), l’amministrazione ha stabilito che non vi era
un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza pari fr. 5’591.- (cfr. doc. 21-24).
1.3. Con
decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, l’USSI ha confermato i propri tre
precedenti provvedimenti del 26 marzo 2024 sulla base delle seguenti
argomentazioni:
" (…)
N. Nell’ambito dell’assistenza vige il
principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare
ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato
allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza
devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale
fabbisogno scoperto.
(…) ai sensi dell’art 22 lett. a n. 2 Las
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr.
100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr.
10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner
registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni
transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore,
segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile.
Nel caso di specie è pacifico che al momento
dell’introduzione della domanda il reclamante era intestatario dei seguenti
conti bancari:
-
Contro privato __________ (chiuso il 23.02.2024);
-
Conto privato __________;
-
Conto privato __________;
-
Conto privato __________.
In merito al
conto privato __________, il signor RI 1 contesta che lo stesso venga
considerato nella tabella di calcolo alla voce 421 “titoli e altri collocamenti
di capitali” affermando che il conto “verosimilmente intestato a me medesimo, e
nell’uso specifico di mio figlio __________. Lo stesso conto è stato aperto in
data 09.06.2020, e da tale periodo l’uso della transazione dal mio conto __________
al __________ erano a favore di mio figlio __________ a titolo di sostegno
economico. (…) lo stesso conto è stato aperto da me medesimo ed in uso
esclusivo di mio figlio __________ in quanto lo stesso al momento dell’apertura
di tale conto essendo minorenne, in Italia gli veniva negato il diritto di
avere un proprio conto corrente.”.
Le affermazioni
del reclamante non possono essere seguite. Dagli atti risulta chiaramente che
il Conto Privato __________ è intestato esclusivamente al signor RI 1, __________.
Il fatto che anche il figlio Davide possa beneficiarne, come pure eventuali dichiarazioni
in tal senso, sono irrilevanti in quanto il titolare del conto e avente diritto
economico risulta essere il reclamante il quale ne può e ne deve usufruire in
base al citato principio di sussidiarietà.
Si rileva inoltre
che, contrariamente a quanto affermato dal signor RI 1, non è vero che il
reclamante non ha “mai usufruito né fatto operazione alcuna con questo conto
in quanto sin dal momento dell’apertura di tale conto, la stessa carta è stata
inviata da me medesimo a mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo”
in quanto dall’estratto conto risulta che almeno in data 13 ottobre 2023 è
avvenuto un trasferimento da questo conto a quello con IBAN __________ del
valore di CHF 5'000.- sempre del signor RI 1.
A giusta ragione,
quindi, l’USSI, per determinare se il reclamante avesse diritto o meno ad una
prestazione assistenziale per i mesi di febbraio e marzo 2024 ha quindi
correttamente considerato nei propri calcoli il Conto Privato __________. (…)
A titolo
abbondanziale si constata che per i mesi in questione l’USSI ha omesso di
richiedere e di inserire il saldo dell’estratto conto privato __________ e di
esigere chiarimenti in merito al conto privato __________, chiuso solo il 23
febbraio 2024. Ciononostante si rileva che un’ulteriore istruttoria
risulterebbe ad ogni modo ininfluente ai fini della presente vertenza
considerato che ne scaturirebbe tuttalpiù una sostanza computabile come reddito
Las maggior rispetto a quella attuale, aumentando ancor di più l’eccedenza del
fabbisogno già ora di gran lunga coperto.” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.4. Con
tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo
resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:
" (…) Ritengo
che quanto da me dichiarato in modo veritiero sia [ndr: debba essere] oggetto
di una valutazione più attenta e approfondita.
Nello specifico, il
sottoscritto tramite il supporto dei Servizi sociali di __________ prima e
dell’Ufficio Laps di __________ in seguito, ha presentato domanda di sussidio
per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 in quanto nel medesimo periodo ero
privo di una qualsiasi entrata e/o sostegno economico.
In tale periodo, ero
personalmente titolare di alcuni conti presso la __________, l’ammontare totale
della somma di tali conti superava di poco il tetto massimo per avere diritto
al sussidio, ma come spiegato nella dichiarazione scritte presentata al tempo
della richiesta, il conto __________ seppur intestato a me medesimo era in uso
esclusivo a mio figlio __________ residente in Italia.
In quanto divorziato,
su decisione del Tribunale della Provincia di __________ avevo ed ho l’obbligo
di sostenere i miei due figli, __________ nato il __________1999 e __________,
nato il __________2024, versando la somma di 500 CHF per __________ su un conto
italiano in quanto già maggiorenne e 500 CHF a __________ sul conto __________
a me intestato ma in uso esclusivo a mio figlio, in quanto lo stesso essendo
minorenne non poteva avere un conto intestato personalmente a lui, inoltre, __________
era orgoglioso di avere tra le mani la classica carte gialla della __________
tant’è che io stesso pur consapevole che semmai un giorno mi sarei trovato a
dover chiedere un aiuto come in effetti successo, avrei avuto dei problemi. (…)
presumo che con i dovuti approfondimenti si sarebbe potuto verificare e/o
accertare che tutti i prelievi fatti dal sopracitato conto, venivano fatti
esclusivamente in Italia e soprattutto per i fabbisogni personali di mio figlio
__________, il quale provvedeva personalmente alle proprie necessità con
acquisti anche online e non. Lo stesso mio figlio __________ ha scritto e
firmato di proprio pugno una lettera, dove lo stesso sotto la propria
responsabilità, dichiarava in modo veritiero l’uso a lui esclusivo del conto __________,
lettera che ho personalmente inserito nella richiesta di sussidio indirizzata
all’Ufficio del Sostegno sociale di Bellinzona insieme ad altra documentazione.
(…)” (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta del 27 gennaio
2025, l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:
" (…) In
merito alla contestazione del ricorrente circa l’inserimento del Conto Privato __________
nella tabella di calcolo, la stessa non può essere condivisa.
Come già indicato nella
decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 alla quale si rinvia integralmente,
dagli atti risulta chiaramente che il Conto Privato __________ è intestato
esclusivamente al signor RI 1, __________. Il fatto che anche il figlio __________
possa beneficiarne, come pure eventuali dichiarazioni in tal senso, sono
irrilevanti in quanto il titolare del conto e avente diritto economico risulta
essere il ricorrente il quale ne può e ne deve usufruire in base al principio
di sussidiarietà, come è stato fatto ad esempio data 13 ottobre 2023 dove è
stato eseguito un trasferimento del valore di CHF 5'000 da questo conto a quello
con IBAN __________ sempre del signor RI 1, nonostante egli abbia indicato
anche in sede di ricorso “conto __________ a me intestato ma in uso
esclusivo a mio figlio”.
In merito agli obblighi
di mantenimento che il ricorrente ha nei confronti dei figli si osserva che ai
sensi dell’art. 22 lett. b n. 2 Las i debiti alimentare non rientrano tra le
spese computabili per stabilire il diritto alle prestazioni assistenziali.
A giusta ragione
quindi, l’USSI, per determinare se il ricorrente avesse diritto o meno ad una
prestazione assistenziali per i mesi di febbraio e marzo 2024 ha considerato
integralmente il Conto Privato __________.” (cfr. doc. III).
1.6. In
data 28 gennaio 2025, oltre a trasmettere al ricorrente copia della risposta di
causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno,
l’USSI ha negato ad RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las da gennaio a marzo
2024, in particolare computando negli averi di quest’ultimo anche il conto __________
ch’egli, pur essendone l’intestatario, pretende essere in esclusivo uso al
figlio __________.
2.2. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1 persona
1’031.-- / mese
2
persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel
2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22
dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di
mantenimento è stato così aumentato:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1
persona
1’061.-- / mese
2
persone
1'624.-- / mese
3
persone
1'974.-- / mese
4
persone
2'271.-- / mese
5
persone
2'568.-- / mese
Per ogni persona
+ 216.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.4. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a)
Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il
reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
Fatti
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le
prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in
quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
Considerandi
2.
Le
spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.
1.
lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per
l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.5
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza sociale può, dunque,
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi
o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio
di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte
di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente
(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito
di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA
42.2017.51
del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre
2011).
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1
e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.6
Nel
caso di specie, il ricorrente ha lavorato per conto di __________ quale autista
di autobus dal 1° dicembre 2022 (cfr. doc. 294).
Il
20.
settembre 2023, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31
dicembre 2023 (cfr. doc. 293).
Egli
ha poi rivendicato le indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2024, salvo
essere sospeso per 35 giorni dal diritto alle medesime, quale sanzione per il
fatto di essersi trovato disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 288-289).
Tale
situazione, e meglio l’essersi di fatto trovato senza entrate in conseguenza
della sanzione inflittagli da __________, lo ha portato a postulare il
riconoscimento delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.).
L’USSI
ha, come visto, negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per
i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, poiché dai calcoli effettuati è
emersa un’eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.2.).
Non essendo le altre voci di
calcolo sostanzialmente contestate dal ricorrente, il TCA si limita a rilevare
che l’amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 26 marzo 2024 ha computato,
quali “titoli ed altri collocamenti in capitali”, tutti gli averi
presenti sui diversi conti intestati al ricorrente.
Trattasi:
-
del conto __________ con IBAN __________ che presentava, a dicembre
2023, un saldo di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), a fine gennaio 2024 un saldo di
fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed al 20 febbraio un saldo di fr. 12'295.- (cfr.
doc. 324)
-
del conto __________ con IBAN __________ che aveva, al 31 dicembre 2023,
un saldo di fr. 37.33 (cfr. doc. 333)
-
del conto con IBAN __________ che presentava un saldo di fr. 5'050.56 al
31.
dicembre 2023 (cfr. doc. 440), di fr. 5'374.40 al 31 gennaio 2024 (cfr. doc.
445) e di fr. 5'097.73 al 20 febbraio 2024 (cfr. doc. 448).
Dalla
documentazione versata agli atti in un secondo momento e pervenuta all’USSI il
25.
aprile 2024, risulta che al 29 febbraio 2024, il conto in esame presentava
un saldo maggiore rispetto ai 5'097,73 del 20 febbraio, e meglio fr. 5'820.60
(cfr. doc. 224).
In
relazione al conto con IBAN __________, agli atti figura una dichiarazione
sottoscritta da __________ cittadino italiano nato nel 2004 (cfr. doc. 395) del
seguente tenore:
" (…)
dichiaro che mio papà RI 1 ha aperto a suo nome un conto presso la __________
poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad
aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessera (…) per i
prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come da estratto
conto). Dichiaro dunque di aver percepito CHF 22'883.52 da parte di mio papà
per l’anno 2023” (cfr. doc. 94).
Un
altro conto con IBAN __________ intestato al ricorrente risulta, poi, essere
stato chiuso in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 393).
Con
le decisioni del 26 marzo 2024, come visto al consid. 1.2., l’USSI ha respinto
la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:
-
per il mese di gennaio 2024, tenendo conto di una sostanza computabile
Las di fr. 6'787.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di
capitali” per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr.
10'000.- (cfr. doc. 9-12);
-
per il mese di febbraio 2024considerando una sostanza computabile Las di
fr. 7’669.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali”
per fr. 17’669.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000 (cfr.
doc. 18-21);
-
per il mese di marzo 2024 prendendo in considerazione una sostanza
computabile Las di fr. 7’392.-, comprensiva della voce “titoli e altri
collocamenti di capitali” per fr. 17’392.- da cui è stata dedotta la quota
esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 21-24).
Dalla
documentazione __________ messa a disposizione dell’USSI risulta che quanto da
quest’ultimo di volta in volta computato corrisponde:
-
a fr. 16'787.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.
10'000.-; cfr. doc. 245) per gennaio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al
31.
dicembre 2023 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 11'700.- (cfr.
doc. 324), IBAN __________ di fr. 37.33 (cfr. doc. 333) ed IBAN __________ di
fr. 5'374.40 (cfr. doc. 440). 11'700.00 + 37.33 + 5'374.40 = 16'787.90
-
a fr. 17’669.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.
10'000.-; cfr. doc. 242) per febbraio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al
31.
gennaio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di 12'295.- (cfr. doc.
324) ed IBAN __________ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 445). 12'295.00 + 5'374.40 =
17'669.40
-
a fr. 17’392.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.
10'000.-, cfr. doc. 239) per marzo 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 20
febbraio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 12'295.- (cfr. doc.
324) ed IBAN __________ di fr. 5'097.73 (cfr. doc. 448). 12'295.00 + 5'097.73 =
17'392.73.
Già con scritto del 10 aprile
2024, RI 1 ha chiesto “un ricalcolo della prestazione assistenziale per il
mese di febbraio e marzo 2024 (…) poiché il saldo del conto presente nelle due
decisioni non è corretto. Allego pertanto una dichiarazione di mio figlio”
(cfr. doc. 234).
Da quest’altra dichiarazione di __________
del 25 febbraio 2024, risulta che il genitore “ha aperto un conto presso la __________
poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad
aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessero per i
prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come riportato
sull’estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito la somma complessiva di
CHF 9'055.00 da parte di mio papà per l’anno 2020” (cfr.doc. 235).
In relazione al proprio scritto
del 10 aprile 2024, con mail del 12 aprile seguente il ricorrente ha comunicato
all’USSI quanto segue:
" (…) Il
conto numero __________ è intestato a me ma in uso esclusivo a mio figlio in
Italia. Tutto ciò lo comprova una dichiarazione scritta e firmata da mio figlio
__________ e dagli elaborati della __________ sul quale si evincono tutti i
prelievi effettuati esclusivamente a __________ paese mio di origine e di
residenza di mio figlio (…)” (cfr. doc. 231).
Sempre dagli estratti versati
agli atti dal ricorrente, risulta, poi, che il 13 ottobre 2024 fr. 5'000.- sono
stati trasferiti da questa relazione __________ a quella, sempre intestata al
ricorrente, avente IBAN __________ (cfr. doc. 196).
Con reclamo del 17 aprile 2024
(trasmesso all’USSI mediante invio raccomandato del 24 aprile successivo; cfr.
doc. 61), RI 1 ha impugnato le decisioni rese nei suoi confronti. Precisando
che in realtà aveva postulato l’erogazione delle prestazioni Las da febbraio
2024, e non dal mese precedente, l’allora reclamante ha dichiarato che era al
corrente dell’ammontare della quota esente di fr. 10'000.- che l’USSI avrebbe
tenuto in considerazione della determinazione della sua sostanza computabile. A
tal proposito “per corrette e per procedere in maniera sincera e trasparente”, RI
1.
aveva informato la collaboratrice dei Servizi sociali del proprio comune “del
fatto che il conto postale numero __________, verosimilmente intestato a me
medesimo” era “nell’uso specifico di mio figlio __________”, tant’è che, ha
precisato, dal giugno 2020 “l’uso delle transazioni dal mio conto __________ al
__________ erano a favore di mio figlio __________ a titolo di sostegno
economico”.
L’allora reclamante ha, poi,
fatto valere come segue le proprie ragioni:
"
(…) personalmente non ho mai
usufruito né fatta operazione alcuna con questo conto, in quanto sin da momento
dell’apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a
mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo. Lo stesso conto è stato
aperto da me medesimo ed in uso esclusivo a mio figlio __________ in quanto lo
stesso al momento dell’apertura di tale conto essendo minorenne, in Italia gli
veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente. Eppur vero che,
dal momento della maggiore età di mio figlio __________ avrei potuto
tranquillamente estinguere tale conto, ma su richiesto dello stesso il quale
aveva grande piacere avere una carta conto Svizzera e per non ferire i suoi
sentimenti, non mi sono mai sentito di procedere alla chiusura.
(…) Consapevole di non avere nessun potere giuridico,
chiedo con clemenza alla Signoria Vostra, di poter rivalutare attentamente la
mia richiesta, basandosi oltre ai movimenti dei conti menzionati, fare un
eventuale approfondimento di ricerca ove si può evincere che tutti i prelievi
del conto numero __________ vengono realmente fatti nelle postazioni o delle __________
o di altri Istituti Bancari che possono essere allocati in __________, paese di
residenza di mio figlio __________ e mio paese di residenza o nel circondario.
Consapevole inoltre che dalla vostra posizione e ad un
primo approccio la stessa situazione sia potuto apparire un po’ incerta, ma a
tal proposito esiste una dichiarazione, e la stessa dovrebbe essere ritenuta
valida ai fini di legge, diversamente è come dichiarare il falso e di
conseguenza con tutte le conseguenze che ne potrebbero scaturire. Dichiaro
inoltre che, mio figlio __________, soggetto principale dell’uso della carta
sopra menzionata, sarebbe disponibile ad una dichiarazione verbale, tenendo
conto che lo stesso vive ed è residente a __________, eventualmente, vista la
tecnologia adottando un sistema di videochiamata e/o videoconferenza” (cfr
.doc. 62-63).
In allegato, il ricorrente ha
prodotto un’ulteriore dichiarazione sottoscritta dal figlio, datata 17 aprile
2024, che dichiara e conferma “personalmente che, il conto numero __________
aperto a nome di mio padre in data 09.06.2020 è sempre stato in uso esclusivo a
me medesimo sin dall’apertura dello stesso. Dichiaro inoltre che, sin dal
momento dell’apertura del medesimo conto, la carta relativa a tale conto è in
mio uso esclusivo” (cfr. doc. 64).
Laddove il ricorrente già nel
proprio reclamo di aprile 2024 ha, come appena esposto, indicato __________
come il proprio paese di residenza (prima identificato unicamente con ruolo
d’origine), il TCA rileva che RI 1, avrebbe lasciato la Svizzera per
trasferirsi in provincia di __________, per l’appunto a __________ da fine
agosto 2024 (cfr. estratto del ricorrente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone
Ticino ed all. A2 a doc. I)
Con e-mail del 12 settembre 2024,
poi, RI 1 ha comunicato all’USSI, tra l’altro, quanto segue:
"
(…) Da un primo ed attento esame
da parte del vostro ufficio, il mio capitale, anche se di poco superava il
reddito massimo per avere diritto alla mia richiesta. (…) Come si evince dalla
documentazione della __________ e come dichiarato da mio figlio lettera da lui
scritta e firmata, i prelievi sono stati effettuati da mio figlio per ed
esclusivamente su __________ e provincia di __________ e per uso a lui
esclusivo o per aiutare la sua mamma e/o la mia ex moglie” (cfr. doc. 46)
Con decisione su reclamo del 5
dicembre 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato i
propri precedenti provvedimenti.
2.7
Chiamato a pronunciarsi il TCA
ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza
sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.), vige il principio di
sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali
viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di
provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a
cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte
di terzi.
Questa
Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.5., che
l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata
in DTF 146 I 1).
Nel
caso di specie, ad essere contestato dal ricorrente è il computo, nei calcoli
volti a stabilire il suo diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali di
quanto presente sul conto __________ a lui intestato ed avente IBAN __________.
In
tal senso, questa Corte rileva che l’operato dell’USSI, oltre che corretto dal
punto di vista meramente aritmetico (cfr. supra consid. 2.6.) in base a quelli
che erano i saldi presenti sui diversi conti, merita tutela anche nel
principio.
Se
da una parte questa Corte ritiene verosimile che il conto avente IBAN __________
ed intestato all’assistito potesse essere in uso anche al figlio del
ricorrente, __________, d’altra parte in concreto determinante per ritenere che
la sostanza ivi presente andava computata nel calcolo delle prestazioni Las è
il fatto che pure RI 1 ne aveva la piena e libera disponibilità.
Il
conto in questione, infatti, non solo risulta intestato al ricorrente, ma era
anche pienamente gestibile dal medesimo, tanto che il 13 ottobre 2023 su quello
che RI 1 ha identificato essere il conto corrente su cui operava a tutti gli
effetti (IBAN __________; “mio conto __________” cfr. supra consid. 1.4.) sono stati versati fr.
5'000.- proprio dal conto __________.
Giova
inoltre rilevare che se fino ad inizio ottobre 2023 sul conto __________
venivano versati importi generalmente contenuti in un massimo di fr. 500.- ad
accredito (tanto dal conto __________ quando dal __________; cfr. doc. 396399),
il 9 ottobre 2023, dal conto __________ - in relazione al quale agli atti non
figura altra documentazione se non la chiusura del 23 febbraio 2024 - sono
stati versati fr. 10'000.- in un unico accredito (cfr. doc. 195).
Di
questi, 5'000.- sono, poi, come visto stati trasferiti sull’altro conto di RI 1
il 13 ottobre seguente (cfr. doc. 196).
Contrariamente
quindi a quanto preteso da RI 1 laddove indica che “il conto __________
seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio __________
residente in Italia” (cfr. supra consid. 1.4.) l’uso della relazione __________
in questione non è esclusivo da parte del figlio.
Il
ricorrente, inoltre, non può essere seguito laddove fa poi valere che “dagli
elaborati della __________ (…) si evincono tutti i prelievi effettuati
esclusivamente a __________ paese mio di origine e di residenza di mio figlio”
(cfr. supra consid. 2.6.), ritenuto che operazioni di addebito sul conto in
questione sono state effettuate anche a __________, __________, __________, __________,
__________ e non da ultimo a __________ e __________. In tal senso si vedano le
operazioni del 29 luglio 2023 (cfr. doc. 176) o dell’8 novembre 2023 (cfr. doc.
203), o del 18 novembre 2023 (cfr. doc. 204).
I
motivi che avrebbero, poi, spinto il ricorrente ad aprire a suo tempo a nome
proprio in Svizzera un conto per il figlio, allora minorenne, non trovavano più
alcuna giustificazione dal 2022, divenuto il ragazzo maggiorenne, e quindi men
che meno nel 2023 e nel 2024.
Alla
luce di tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’USSI ha computato, tra
la sostanza di pertinenza del ricorrente, anche gli averi presenti sul conto __________
con IBAN __________, al quale RI 1 avrebbe potuto e dovuto attingere
prioritariamente rispetto alle prestazioni Las.
In
concreto, peraltro, quanto computato dall’USSI non tiene conto degli averi
eventualmente ancora presenti sul conto __________, chiuso il 23 febbraio 2024,
né di quelli sul __________ successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali
agli atti non figura alcuna documentazione, di modo che verosimilmente
l’eccedenza risultante dai calcoli della parte resistente avrebbe potuto essere
più alta rispetto a quella ottenuta e il diritto alle prestazioni Las a maggior
ragione andava negato.
Ne
consegue che la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 deve essere
confermata.
2.8
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17
del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024
consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti