Lexipedia

Decisione

42.2025.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2026Italiano43 min

inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale

Source ti.ch

Fatti

i mesi di

prestazione? diritto,

ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:

Validità dal 01.05 al 31.05.

Qualora lo stato di bisogno permanga,

il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito

formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la

prestazione. Il formulario è disponibile sul sito www. ti.ch/sostegno, nella

pagina dedicata alle prestazioni assistenziali, oppure nell'area

"Formulari".

Nel caso in questione: per il mese di

giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.

Si consiglia tuttavia di richiedere il

rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio), in modo che la

richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.

Come richiedere La richiesta di rinnovo della

prestazione deve

il rinnovo della essere inoltrata con il

Formulario di rinnovo

prestazione? per il tramite del proprio

Comune di domicilio.

Una volta compilata la richiesta, la

completezza dei dati riportati deve essere accertata dal Comune di domicilio o

dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore,

tutore) e inviata all’USSI.

Risulta fondamentale:

• compilare tutte le voci

del formulario;

inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;

inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. (…)” (pag. 11-12)

2.5. Nella presente evenienza, dagli

atti dell’incarto emerge che il 19 luglio 2024, l’USSI, oltre a riconoscergli

il diritto alla prestazione ordinaria per i mesi di luglio ed agosto 2024 (cfr.

doc. 758-761), ha informato ______, padre di RI1, già al beneficio delle

prestazioni Las, che la ricorrente era stata “tolta dall’unità di

riferimento” già facente capo al genitore “in quanto non è più in prima

formazione” ed ha precisato ch’ella avrebbe potuto “Presentare una nuova

domanda di prestazione assistenziale a suo nome/separatamente” (cfr. doc. 756).

Con decisione del 6 settembre

2024 l’USSI ha riconosciuto anche a RI1, che il 7 agosto 2024 aveva presentato

la relativa domanda, il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali

ordinarie dal 1° luglio al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 703-706).

La decisione del 6 settembre 2024

riporta, in grassetto, la seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale

richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di

scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato

dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

Con domanda del 1° ottobre 2024,

RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre

precedente (cfr. doc. 672-674).

Con decisione del 4 ottobre 2024,

l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della

prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024. Anche questo provvedimento

riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere

presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.

665-668).

Con richiesta di rinnovo del 28

ottobre 2024 sottoscritta dallo sportello regionale Laps il 26 novembre

successivo, dopo che era stata trasmessa ulteriore documentazione, l’assistita

ha postulato “il rinnovo della prestazione assistenziale che scade il 31

ottobre 2024” (cfr. doc. 596-598).

Al riguardo, il 27 novembre 2024,

l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre una serie di documenti, e meglio

“copia contratto di lavoro ______; estratto (non lista movimenti) conto

corrente bancario / postale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.10.2024 (con

saldo al 31.10.2024); aggiornamenti sul suo stato di salute, se inabile copia

certificato medico”, nonché di fornire informazioni circa l’eventuale

versamento di indennità LAINF a seguito di un sinistro patito da RI1 (cfr. doc.

44).

Il 2 dicembre 2024, la ricorrente

ha preso posizione in merito alle richieste dell’amministrazione ed il 7

dicembre ha trasmesso (in parte) la documentazione richiestale (cfr. doc. 562 e

567-568).

Con ulteriore richiesta di

completamento datata 10 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di

produrre “estratto (non lista movimenti) conto corrente bancario / postale

per il periodo: dal 1.10.2024 al 31.10.2024 (con saldo al 31.10.2024), già

richiesto ma ricevuto solo estratto movimenti senza saldo; dal 01.11.2024 al

30.11.2024 (con saldo al 30.11.2024) e/o fino ad oggi”, nonché di

trasmettere il “giustificativo / conteggio accredito di CHF 900.00 (allegare

conferma accredito bancario), come da lei citato nella lettere dal 02.12.2024

ricevuta in data 09.12.2024” (cfr. doc. 69).

In data 13 e 14 dicembre 2024 la

ricorrente ha chiesto l’erogazione di prestazioni speciali, per prestazioni

mediche (cfr. doc. 537 e 540). La richiesta del 13 dicembre 2024 è relativa a

trattamenti medici prestati a favore di RI1 l’11 ottobre 2024 (cfr. doc. 327),

mentre quella del giorno successivo concerne trattamenti medici di cui ella ha

beneficiato dal 16 al 24 settembre 2024 (cfr. doc. 329).

Con decisione del 18 dicembre

2024, dopo avere ricevuto quanto richiesto il 10 dicembre 2024 (cfr. supra e

doc. 70-71), l’USSI ha riconosciuto a RI1 il diritto a percepire le prestazioni

Las ordinarie dal 1° al 30 novembre 2024 (cfr. doc. 75-78).

Anche questa decisione contiene

la seguente avvertenza:

" (…)

L’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere

inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo

dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio

d’accompagnamento di riferimento. (…)” (cfr. doc. 76)

Unitamente alla decisione, l’USSI

ha trasmesso a RI1 una lettera accompagnatoria del seguente tenore:

" Facciamo

riferimento alla sua pratica di assistenza e per i nostri atti, in occasione

della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo comune di

domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

·

estratto conto corrente postale/bancario di tutti i conti in suo

possesso per il periodo dal 01.12.2024 fino alla data di rinnovo (giustificare

per iscritto eventuali accrediti presenti sull'estratto conto corrente);

·

ricevute pagamento sua quota parte affitto per il mese di

novembre 2024;

·

se avesse ricevuto un salario per il mese di novembre 2024,

allegare copia conteggio;

· aggiornamenti sul suo stato di salute,

se inabile copia certificato medico (in nostro possesso certificato medico -

infortunio - valido fino al 31.12.2024);

○ in

caso di indennità giornaliera infortunio, la preghiamo di allegare copia

decisione e conteggio;

· comunicare la suddivisione della sua

polizza cassa malati famiglia al suo assicuratore e farci avere copia della

nuova polizza aggiornata 2025 (LAMaI ed LCA);

·

copia verbali colloqui rilasciati dall'Ufficio regionale di

collocamento (URC);

·

aggiornamenti per iscritto sulla sua situazione personale,

scolastica/formativa, professionale e finanziaria;

·

comunicare tempestivamente ogni sorta di entrata

(rendite, indennità, prestiti, inizio attività lavorativa, entrate da salario,

aiuto di terzi, TWINT), la quale viene presa in considerazione per il calcolo

della prestazione.

A prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta

la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni

cambiamento della sua situazione personale (ad esempio: convivenza ai sensi

della Laps, assenza all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio attività

lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT).

La avvisiamo già sin d'ora che in assenza di motivazione e/o

documentazione, eventuali entrate finanziarie saranno computate d'ufficio.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto

richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (cfr. 9a

RegLas).” (cfr. doc. 73)

A tal proposito, il TCA rileva

che scritti accompagnatori analoghi a quello del 18 dicembre 2024 erano già

stati trasmessi alla ricorrente unitamente alle precedenti decisioni emesse nei

suoi confronti.

Contestualmente alla decisione di

settembre 2024, infatti, RI1 era stata informata che in occasione di una

prossima domanda di rinnovo avrebbe dovuto presentare il proprio estratto

conto, le ricevute di pagamento della propria quota di pigione, “comunicare

la suddivisione della sua polizza cassa malattia famiglia al suo assicuratore e

farci avere copia della polizza aggiornata”, copia della conferma di

iscrizione nel sistema COLSTA, aggiornamenti scritti sulla sua situazione

personale, scolastica/formativa, professionale e finanziaria e comunicare

tempestivamente ogni entrata (cfr. doc. 701).

Anche la decisione del 4 ottobre

era stata accompagnata dalla richiesta di presentare, qualora l’interessata

avesse poi chiesto il rinnovo delle prestazioni Las, la stessa documentazione,

cui in ottobre andavano ad aggiungersi, rispetto a settembre, copia dei verbali

URC in sostituzione della conferma di iscrizione al COLSTA e la conferma di

iscrizione quale persona senza attività lucrativa rilasciata dalla Cassa

Cantonale di Compensazione AVS (cfr. doc. 663).

La domanda di rinnovo della

prestazione Las scaduta il “30/11/2024” è stata inizialmente presentata,

per la figlia, dal padre della ricorrente il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. 82) e

poi dall’interessata l’8 gennaio successivo (cfr. doc. 79-81).

La documentazione contestualmente

prodotta dalla ricorrente è la seguente:

-

polizza assicurativa Visana per il 2025 del 21 dicembre 2024 (cfr. doc.

517);

-

certificato medico di incapacità lavorativa per dicembre 2024 del 2

dicembre 2024 (cfr. doc. 521);

-

certificato medico di incapacità lavorativa per gennaio 2025 del 27

dicembre 2024 (cfr. doc. 520);

-

documento “aggiornamenti sulla situazione personale, professionale e

finanziaria” redatto dalla ricorrente, datato 31 dicembre 2024, del

seguente tenore “______ signori, con la

presente si informa che riguardo alla mia situazione personale, professionale e

finanziaria per il mese di dicembre corrente anno, non ci sono novità alcune,

invece permane ancora la mia inabilità al lavoro al 100% (allegasi certificato

medico)” (cfr. doc. 527);

-

panoramica dei movimenti ______ dal 1° al 27 dicembre 2024 (cfr. doc.

528);

-

copia conferma di pagamento della pigione per novembre 2024 del 13

novembre 2024 (cfr. doc. 529);

-

fattura dei premi LaMal e LCA del 6 gennaio 2025 (cfr. doc. 534-535).

Con decisione del 10 gennaio

2025, l’USSI, preso atto di tale documentazione e della richiesta di rinnovo di

inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516; supra consid. 1.1.).

Lo stesso giorno,

Considerandi

l’amministrazione ha anche rifiutato l’erogazione delle prestazioni speciali

richieste dall’interessata il 13 ed il 14 dicembre 2024. “Considerato che

per il mese di dicembre 2024 non ha beneficiato di prestazione assistenziale”,

ha contestualmente indicato l’USSI, “le comunichiamo che il nostro ufficio

non può entrare nel merito del riconoscimento” delle prestazioni speciali

richieste da RI1 (cfr. doc. 509 e supra consid. 1.1.).

La decisione del 10 gennaio 2025 è

stata confermata dalla decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid.

1.3

e 1.4.).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte ricorda che la ricorrente, sulla base della richiesta di rinnovo

presentata ad inizio gennaio 2025, postula il riconoscimento delle prestazioni

Las (anche) per il mese di dicembre 2024.

L’amministrazione, invece, chiede

la reiezione dell’impugnativa, ritenendo che la domanda di rinnovo di gennaio

2025, per le prestazioni di dicembre 2024, è stata presentata tardivamente.

Nel caso concreto è indubbio che

la richiesta di rinnovo delle prestazioni Las per dicembre 2024 - peraltro

inizialmente presentata, il 2 gennaio 2025, dal padre della ricorrente, anziché

da quest’ultima, che vi ha provveduto personalmente l’8 gennaio 2025 - è stata

presentata dopo il 31 dicembre 2024.

In tale contesto il TCA

ricorda che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata

la domanda.

In sede di reclamo,

l’interessata ha precisato di non avere ricevuto la decisione dell’USSI relativa

alla richiesta di rinnovo della prestazione Laps e il relativo scritto

accompagnatorio prima del 24 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

Questa circostanza non è

contestata dall’amministrazione.

Ora, come figura

esplicitamente nelle istruzioni informative riprodotte al consid. 2.4 “La durata della prestazione è variabile e viene definita

dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario.

Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della

prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno”.

In data 24 dicembre 2024 la

ricorrente ha quindi saputo che la prestazione assistenziale era limitata al

solo mese di novembre 2024 e che avrebbe pertanto dovuto chiedere il rinnovo

della prestazione assistenziale entro la fine del mese di dicembre 2024.

Fino a quel momento ella

poteva legittimamente ritenere che il diritto alle prestazioni assistenziali

sarebbe stato riconosciuto per più di un mese (come peraltro già accaduto con

la decisione del 6 settembre 2024).

Va infatti sottolineato che

nel caso concreto siamo confrontati con una persona che aveva presentato la

richiesta di prestazioni assistenziali soltanto pochi mesi prima (e meglio il 7

agosto 2024; cfr. consid. 2.5.) e che aveva ricevuto in precedenza soltanto due

decisioni dall’USSI.

La prima decisione, che le ha

riconosciuto le prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° luglio al 30

settembre 2024, è stata emessa il 6 settembre 2024 e riporta, in grassetto, la

seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale

richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di

scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato

dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

Con domanda del 1° ottobre 2024,

RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre

precedente (cfr. doc. 672-674).

Con la seconda decisione emanata

a favore della ricorrente il 4 ottobre 2024, l’USSI le ha assegnato una

prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024.

Anche questo provvedimento

riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere

presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.

665-668).

Diversa avrebbe potuto

essere la soluzione se si fosse trattato di una persona che richiedeva

prestazioni assistenziali da molto più tempo e in ogni occasione si era vista

riconoscere il diritto soltanto per la durata di un mese.

Considerate le festività

nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la ricorrente aveva quindi a

disposizione, il venerdì 27 dicembre, il lunedì 30 dicembre ed il martedì 31

dicembre 2024 per procedere ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las.

Si tratta effettivamente di

pochi giorni.

Il TCA rileva, però, che tutta

la documentazione richiesta dall’USSI per la presentazione della domanda di

rinnovo per dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.) già si trovava a

disposizione di RI1 al più tardi il 27 dicembre 2024.

In particolare, la

documentazione _______ poi presentata dalla medesima a gennaio riporta i

movimenti sino a quel giorno e data, pertanto, del 27 dicembre 2024.

Il certificato medico per

dicembre data del 2 dicembre 2024 e quello per gennaio del 27 dicembre

successivo, la polizza LaMal per il 2025 del 21 dicembre 2024 ed il cedolino

per l’avvenuto pagamento dell’affitto riporta la data del 13 novembre 2024

(cfr. supra consid. 2.4.).

L’unico documento

posteriore al 27 dicembre 2024 (comunque datato 31 dicembre 2024), tra quelli

richiesti dall’USSI (riprodotto al consid. 2.4), è il breve scritto del 31

dicembre 2024 della ricorrente che informa l’amministrazione in merito al fatto

che sul proprio stato personale, finanziario e di salute non vi sono novità.

In sede di reclamo RI1 ha

sostenuto che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 è “stata ammalata con

prescrizione medica di riposo a seguito a

delle emorragie” (vedi certificato medico,

cfr. consid. 1.2).

In effetti, dagli atti

risulta che la ricorrente risultava inabile al 100% sia a dicembre 2024, che a

gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.4.).

Questo era, però, già stato

il caso per i mesi di ottobre, rispettivamente novembre 2024 e tale inabilità,

in ogni caso, da una parte, non le aveva impedito né di presentare le

precedenti domande tese all’erogazione delle prestazioni Las ordinarie, né, per

esempio con riferimento proprio a dicembre 2024, quelle del 13 e del 14

dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

D’altra parte, sebbene inabile

al 100% anche nei mesi successivi, la ricorrente ha presentato tanto le

richieste di rinnovo delle prestazioni Las ordinarie, quanto l’erogazione di

quelle speciali (a proposito degli effetti di un’inabilità lavorativa accertata

nel contesto della restituzione del termine per ricorrere secondo l’art. 61 LPGA

cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024,

consid. 4.2; STF 8C_554/2010 del 4 agosto 2010, consid. 4.2).

Con certificato medico del

20.

gennaio 2025, in aggiunta alla predetta inabilità lavorativa, la curante

della ricorrente (che il 27 dicembre 2025 ne ha attestato l’inabilità

analogamente a quanto valeva per i mesi precedenti anche per gennaio 2025,

senza alcuna precisazione aggiuntiva; cfr. doc. 520) ha certificato che

quest’ultima “nel mese di dicembre”, ha “manifestato perdite ematiche

vaginali e rettali che hanno richiesto interventi medici e riposo” nonché

sofferto di “dolore sacro coccigeo persistente in seguito all’infortunio del

settembre 2024” (cfr. doc. 316).

Dagli atti emerge che nel

dicembre 2024, la ricorrente, oltre a presentare le richieste di prestazioni

speciali Las ella ha effettuato prelievi in contanti con la propria carta _______

(avente terminale “____”; cfr. doc. 762) presso la filiale della _______

di ______ (distante 300 metri dallo sportello Laps di via ______; cfr. https://www.google.com/maps/) sia il 14, che il 26 dicembre 2024 (cfr. doc. 40 e 363).

A fronte, di quanto la

dottoressa curante ha certificato il 20 gennaio 2025, per maggiore tranquillità e

considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.

8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in

DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il

TCA ritiene, che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI

per quanto attiene alle effettive condizioni di salute dell’assistita tra il 24

ed il 31 dicembre 2024.

Ciò si giustifica tanto più

se si considera che il Formulario di rinnovo è stato inoltrato il 2 gennaio

2025.

non da lei personalmente ma da suo padre (cfr. doc. 82: “(…) ti confermo

che la richiesta è stata presentata presso lo sportello Laps di ______ dal

padre e ritirata erroneamente dalla collega ______, la collega ______ ha

convocato la richiedente dato che i rinnovi non possono essere consegnati da

terzi. (…)”).

A proposito dello scopo

della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia,

vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr.

pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

" (…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Alla luce di quanto appena

esposto l’USSI, interpellerà, previo

svincolo dal segreto professionale da parte dell’assistita, il medico curante

di RI1 (dr.ssa med. ______) al fine di stabilire se l’insorgente, alla luce del

suo stato di salute tra il 24 ed il 31 dicembre 2024, era impossibilitata, oppure

no, indicandone i motivi, a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las

nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.

L’USSI interpellerà pure la

ricorrente sui motivi per i quali ha elaborato lo scritto – aggiornamento della

propria situazione personale – soltanto il 31 dicembre 2024.

Sulla scorta delle relative

risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se la tardività

della richiesta di prestazioni Las, relativamente ad eventuali diritti per il

mese di dicembre 2024, era da considerarsi, o meno, giustificata.

2.7

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all’USSI per effettuare ulteriori

accertamenti.

2.8

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale

(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9

del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.

2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del

30.

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions