42.2025.51
Prestazioni Las per dicembre 2024 chieste a gennaio 2025; atti rinviati all'USSI per verificare se ricorrente, alla luce del suo stato di salute di dicembre 2024, era impossibilitata, oppure no, per motivi medici, a presentare tempestivamente la domanda di prestazioni Las di 12.24
26 gennaio 2026Italiano43 min
inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.51
CL/DC/gm
Lugano
26 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su reclamo del 4
settembre 2025 emanata da
Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 10 gennaio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto a RI1 - nata nel 1997, a
beneficio delle prestazioni assistenziali da luglio 2024 (cfr. 703-706, 747,
755) - una prestazione Las ordinaria mensile di fr. 1'636.- per il (solo) mese
di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516).
Con un’altra decisione formale
emessa il medesimo giorno, l’USSI ha, inoltre, rifiutato l’erogazione delle
prestazioni assistenziali speciali (conteggio prestazioni ______ del 5 dicembre
2024 di fr. 592.30 e conteggio di prestazioni speciali _______ del 12 dicembre
2024 di fr. 171.40), richieste dall’interessata con domande del 13 e del 14
dicembre 2024, in ragione del fatto che “per il mese di dicembre 2024 non ha
beneficiato di prestazione assistenziale” (cfr. doc. 479).
1.2. RI1 ha a
più riprese contestato il provvedimento reso nei suoi confronti, nella misura
in cui l’amministrazione non le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni
assistenziali anche per il mese di dicembre 2024.
Il 16 gennaio 2025, con scritto
intitolato “OGGETTO: reclamo per il rifiuto di prestazione assistenziale per
il mese di dicembre 2024” l’interessata ha comunicato all’USSI quanto
segue:
"
(…) informo di avere preso atto della Vostra comunicazione inviatami in
data del 10 gennaio 2025, dove mi si informa per il mese di dicembre 2024 che
non beneficio di alcuna prestazione assistenziale (…) senza entrare nel merito,
oltre al rifiuto della richiesta di prestazioni speciali. La invito
cortesemente di comunicarmi gentilmente quali siano state le ragioni e le
motivazioni.” (cfr. doc. 478)
Con “2°
avviso di “RECLAMO” per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di
dicembre 2024”, in data 30 gennaio 2025 RI1 ha nuovamente chiesto all’USSI
di indicare “in riferimento al rifiuto come (…) indicato nella decisione in
data 10.01.2025 (…) quali fossero state le ragioni”, in modo da potere, da
parte sua, “prendere consapevolezza e conoscenza dei fatti in merito alla
decisione di rifiuto relativa alla prestazione assistenziale per il mese di
dicembre 2024” (cfr. doc. 467).
Con ““RICORSO”
per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, a
nome di RI1” dell’11 marzo 2025, ella ha, poi, ulteriormente contestato il
provvedimento del 10 gennaio 2025 nella misura in cui non le ha riconosciuto il
diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali anche per il mese di
gennaio 2025.
In particolare, a marzo 2025
l’interessata ha fatto valere quanto segue:
"
(…) tale rifiuto è stato deciso sulla base del ritardo nella
presentazione della domanda di rinnovo inerente alla prestazione assistenziale
per il mese di dicembre 2024. (…) trovandomi a discutere sempre su questa
vicenda con una funzionaria dello sportello del Comune di ______, quest’ultima
affermava che avessi avuto a disposizione, per la presentazione della domanda,
l’intero mese di dicembre.
Purtroppo, su questo
devo informarvi che le cose non sono proprio andate poi così, anche perché la
vostra lettera d’invito al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data
del 24.12.2024, considerato che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in
forma ordinaria, impiega almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per
raggiungere il destinatario.
Considerando già a
monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le festività
natalizie che erano in corso, come la Vigilia, il giorno di Natale, Santo
Stefano, fine anno, la prima dell’anno, l’Epifania compresi i vari sabati e le
domeniche, le giornate evidentemente erano quelle che erano. Quindi, la
inviterei gentilmente a voler comprendere tutta l’intera situazione.
A gestire sempre la
pratica relativa alla domanda di rinnovo, è stata sempre la mia assistente
sociale, signora ______, ricordo che lei in quei giorni era ammalata, pertanto
provai anche a contattare la sua assistente, la signora ______, la ragazza che
stava svolgendo l’attività di stage, anche Lei era assente, se non erro per
ragioni di malattia, quindi è stato un continuo impedimento concatenato.
Quindi, vi si chiede
cortesemente di non andare possibilmente solo in un unico senso, anche perché
come potete comprendere, anche l’Ufficio (USSI) è stato in difetto per avere
mandato la lettera, come sopradetto, con notevole ritardo, e poi ho ricevuto anche
l’indennità per il mese di novembre 2024 con accredito in data del 23.12.2024.
Premetto altresì, che
tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025, di essere stata ammalata con
prescrizione medica di riposo a seguito a delle emorragie (vedi certificato
medico). (…)” (cfr. doc. 36).
1.3. Con
decisione su reclamo del 4 settembre 2025, l’USSI ha confermato il proprio
precedente provvedimento e quindi il diniego delle prestazioni assistenziali
per il mese di dicembre 2024.
L’amministrazione,
nella decisione su reclamo, ha rilevato che:
" (…) Anzitutto,
si rileva che, secondo l’art. 61 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni
assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda
(cpv. 1). L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato,
effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di
prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di
bisogno del richiedente lo giustificano (cpv. 2).
Nel caso in esame,
ritenuto che la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale è stata
inoltrata il 2 gennaio 2025, da quel mese decorre il diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali.
La giustificazione resa
dalla signora RI1 in sede di reclamo, ossia che “la vostra lettera d’invito
al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data 24.12.2024, considerato
che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in forma ordinaria, impiega
almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per raggiungere il destinatario. Considerando
già a monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le
festività natalizie che erano in corso (…) le giornate evidentemente erano
quelle che erano”, non può essere seguita.
Per non perdere il
diritto alla prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo
doveva essere presentata entro la fine di detto mese.
Inoltre, si ricorda che
l’assistito è tenuto a presentare di persona la richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali presso il Comune di domicilio.
Non giustificandosi
quindi il riconoscimento della prestazione assistenziale per il mese di
dicembre 2024, la decisione è pertanto corretta e viene confermata.” (cfr. doc.
1-4).
1.4. Con
tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato il provvedimento reso dall’USSI nei suoi confronti
facendo valere, in particolare, le seguenti argomentazioni:
"
(…) il reclamo era stato presentato in seguito al mancato riconoscimento
della prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, la cui domanda di
rinnovo è stata inoltrata in ritardo. Tale ritardo, tuttavia, è da attribuirsi
alla mancata ricezione della consueta lettera di preavviso da parte
dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona,
contenente la Check-list dei documenti da allegare, che invia normalmente
almeno un mese prima della scadenza.
La procedura seguita
dagli sportelli Comunali di ______ prevede che la pratica venga accolta
esclusivamente solo se completa in ogni sua parte. Purtroppo, in assenza della
suddetta comunicazione, non ero in grado di sapere quali documenti produrre e
da allegare, poiché la documentazione richiesta può variare di mese in mese in
base alla situazione del momento dell’utente.
Nella decisione del
04.09.2025 al punto (4) di pag. 2, si afferma che avrei richiesto il rinnovo
della prestazione già scaduta il 30 novembre 2024. Tuttavia, desidero precisare
che non mi era possibile presentare la domanda, se non prima di ricevere da parte
dell’Ufficio (USSI) le indicazioni necessarie, come avviene di consueto.
In data 18 dicembre
2024, ho ricevuto una comunicazione dell’ (…) USSI di Bellinzona e recapitata
il 24 dicembre 2024, precisamente nel giorno della vigilia di Natale (essendo
una spedizione con posta ordinaria, non consegnano la corrispondenza non prima
dei 5 giorni lavorativi) nella quale mi si informava dell’erogazione di una
differenza pari a CHF 878.00 con valuta il 23.12.2024 questo in riferimento al
mese di novembre 2024, a seguito di un residuo salariale ricevuto da un ex
datore di lavoro. Tale importo, sommato al contributo dell’Ufficio USSI,
costituiva nel mio caso il fabbisogno mensile di CHF 1'660.-.
Tuttavia, la
comunicazione contenente la scadenza retroattiva al 30 novembre 2024 è stata
inviata solo il 18 dicembre 2024, rendendo impossibile rispettare i termini
previsti, oltre i tempi che necessitano per la preparazione dell’intera
documentazione e incartamento da presentare che richiedono parecchio tempo.
Non ho richiesto un
pagamento retroattivo, bensì il riconoscimento di una prestazione non erogata
per un errore imputabile all’USSI di Bellinzona, sicuramente un errore fatto in
buona fede.
Dopo il rifiuto della
prestazione di dicembre 2024, a seguito ad un mio reclamo telefonico, mi è
stato suggerito che ero nella facoltà di poter presentare reclamo.
Chiesi inizialmente
chiarimenti sulle motivazioni del rifiuto, ricevendo come unica risposta il
presunto ritardo nella presentazione della domanda, senza considerare che tale
ritardo è stato causato, a monte, dalla tardiva comunicazione da parte dell’USSI
di Bellinzona.
Alla luce di quanto
esposto, ritengo che la decisione dell’USSI sia ingiustificata e chiedo (…) di
volerla riesaminare con attenzione.” (cfr. doc. I)
1.5. L’USSI,
con risposta del 29 ottobre 2025, ha postulato la reiezione del ricorso
osservando, in particolare, quanto segue:
"
(…) Nel caso in esame, pacifico è che, come sottolineato dalla stessa
ricorrente, la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale scaduta il
30 novembre 2024 è stata presentata tardivamente. Tale domanda è infatti stata
inoltrata una prima volta in data 2 gennaio 2025 erroneamente dal padre della
ricorrente, e successivamente vidimata dai Servizi sociali del Comune di ______
l’8 gennaio 2025 quando la signora RI1 si è recata di persona.
Per quanto riguarda le
motivazioni rese dall’insorgente per giustificare tale ritardo (…) si osserva
che queste non possono essere seguite. In primo luogo, occorre rilevare che
l’USSI ha potuto procedere al calcolo volto a determinare la prestazione in favore
della signora RI1 per il mese di novembre 2024 unicamente in data 18 dicembre
2024, e ciò in quanto l’Ufficio ha potuto disporre di tutta la documentazione
necessaria unicamente a seguito dell’invio all’insorgente di 2 lettere di
completamento, rispettivamente di data 27 novembre 2024 e 10 dicembre 2024.
In data 18 dicembre
2024, contestualmente all’erogazione della prestazione assistenziale relativa
al mese di novembre 2024, l’USSI ha inviato alla signora RI1 la consueta
lettera accompagnatoria mediante la quale l’insorgente è stata informata in
merito alla documentazione da far pervenire all’Ufficio in allegato alla
richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di dicembre
2024.
Considerato che la
signora RI1, come da lei stessa affermato, anche in sede di reclamo, ha
ricevuto tale lettera in data 24 dicembre 2024, ciò significa che quest’ultima
ha avuto 8 giorni per preparare la documentazione richiesta dall’Ufficio.
Occorre anche
sottolineare come, sin dall’inoltro della domanda iniziale, l’USSI renda
attenti gli utenti circa le modalità attraverso le quali le eventuali richieste
di rinnovo delle prestazioni assistenziali devono essere presentate.
La signora RI1 è quindi
stata puntualmente informata, da un lato, che, per non perdere il diritto alla
prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo doveva essere
presentata entro la fine di quel mese, dall’altro, che l’assistita è tenuta a
presentare di persona tale richiesta presso il proprio Comune di domicilio.
Qualora poi dovesse
mancare parte della documentazione, è l’Ufficio stesso ad occuparsi di
richiederla, invitando gli utenti a trasmetterla mediante l’invio di lettera di
completamente. Si rileva come ciò sia proprio accaduto in occasione della
domanda di rinnovo della prestazione assistenziale inoltrata da RI1 per il mese
di novembre 2024. (…)” (cfr. doc. III).
1.6. Con
replica del 7 novembre 2025, la ricorrente ha osservato quanto segue:
"
(…)
1. Si precisa che non è
mai pervenuta alla scrivente alcuna comunicazione antecedente alla data del 24
dicembre 2024, che la informasse della scadenza fissata al 30 novembre 2024,
relativa al rinnovo della prestazione assistenziale. Tale omissione è imputabile
all’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona, che
ha generato il ritardo già a monte.
2. Termine
insufficiente per la presentazione della domanda di rinnovo come menzionata
nella loro lettera del 29 ottobre 2025, dove si afferma che, al momento della
ricezione della comunicazione del 24 dicembre 2024, la scrivente avrebbe avuto
otto giorni di tempo per predisporre la documentazione necessaria. In realtà,
l’allestimento della pratica richiede tempi ancora più lunghi (…)
3. Si premette, per una
questione di correttezza, che i giorni effettivamente disponibili furono
soltanto due e non otto come asserito dall’Ufficio (USSI). Infatti,
considerando le festività natalizie e i giorni non lavorativi, restavano
soltanto: il venerdì 27 dicembre 2024, il lunedì 30 dicembre 2024, infine il 31
dicembre 2024, che sarebbe poi l’ultimo dell’anno (…).
4. Scadenza già
superata poiché, anche ammettendo la possibilità di predisporre la
documentazione entro tali dati, la domanda di rinnovo sarebbe comunque
risultata tardiva, essendo il termine ultimo da parte (dell’Ufficio USSI)
fissato al 30 novembre 2024. Pertanto, la questione centrale rimane la mancata
comunicazione preventiva da parte dell’Ufficio del Sostegno Sociale e
dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona.
5. Per rispettare i
termini di rinnovo, la sottoscritta avrebbe dovuto ricevere la lettera di
invito con la relativa check-list, almeno entro il 18 dicembre 2024, invece la
comunicazione è giunta soltanto il 24 dicembre 2024, con spedizione in data 18
dicembre 2024 (con posta ordinaria), lasciandomi un tempo insufficiente per
adempiere agli obblighi. Il ritardo è dunque imputabile esclusivamente
all’USSI, che ha scaricato sulla sottoscritta la responsabilità originata dal
proprio ufficio stesso.
6. Principio di buona
fede e correttezza amministrativa, è evidente che, se la scrivente avesse
ricevuto la comunicazione nel mese precedente, come da prassi, avrebbe la
stessa potuto rispettare i termini e presentare la domanda di rinnovo come
regolarmente ha sempre fatto. La mancata tempestività dell’Ufficio (USSI) ha
purtroppo compromesso il diritto della scrivente all’assistenza, in violazione
dei principi di buona fede e correttezza amministrativa. (…)
a) si chiede (…) che
venga riconosciuta la responsabilità dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) di Bellinzona, per il ritardo arrecato;
b) si chiede altresì
che la posizione della scrivente venga rivalutata, tenendo conto della mancata
comunicazione preventiva e del termine insufficiente concesso” (cfr. doc. V)
1.7. Con
replica del 24 novembre 2025, l’USSI ha rilevato che la ricorrente non ha “invocato
argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso” (cfr.
doc. VII).
1.8. Infine, con osservazioni del 2
dicembre 2025 (trasmesse all’USSI il 5 dicembre 2025; cfr. doc. X), la
ricorrente ha fatto valere di avere “sempre fornito riscontri concreti e
documentati, con prove tangibili e attendibili” e di “godere [ndr:
di] tutti i requisiti e i presupposti necessari per rivendicare il diritto
alla prestazione (…) negata nel mese di dicembre 2024 (…)” (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, con decisione del 10 gennaio 2025,
l’USSI ha, a ragione o meno, assegnato a RI1 una prestazione assistenziale
unicamente per il mese di gennaio 2025 e non anche per il mese di dicembre 2024.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito
dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003
(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio
2003).
L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali
hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell’inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il cpv. 2 precisa che
"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo
finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni
sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art.
13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
"
Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse
nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima
dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno
erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo
studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno
diritto;
b) ogni
prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge
speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c)
nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la
precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona
dell’unità di riferimento vi ha
rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1
Laps:
"
Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le
riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal)
del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);
c) la borsa
di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;
d) l’assegno
di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;
e) l’assegno
di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;
f) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);
g) l’assegno
integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) l’assegno
di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18
dicembre 2008;
i) le
prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
2.3. L’art. 59 Las, relativo alla
domanda di prestazioni assistenziali, prevede:
" 1La domanda di
prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve
essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II
Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di
aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II
richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
" 1Il Dipartimento
decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per
le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in
base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di
principio, carattere vincolante.
3La
decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è
notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che
il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo
giorno del mese in cui è depositata la domanda (al riguardo cfr. anche STCA
42.2024.21 del 30 settembre 2024 e STCA 42.2019.13 del 15 maggio 2019).
Ai sensi dell’art. 19 Laps:
" 1Le prestazioni
sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I
beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal
presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
3Se
una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio
incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti
giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata
consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”
L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:
" 1Prima di inoltrare
una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui
all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo
Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la
documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
2Il
Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i
documenti necessari.
3Il
Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni
prima dell’appuntamento allo sportello.”
L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli
organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.
In particolare le lett. c e d
prevedono:
" c) all’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2
cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa
di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
d) allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”
Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
"
1Il
richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari
all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e
del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli
deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o
finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi
all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se
il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento,
nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3
Reg. Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile
per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se
l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
2.4. A proposito dell’informazione e
della consulenza alle persone che richiedono le prestazioni, l’art. 18 Laps
prevede quanto segue:
" 1Il
Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di
informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e
decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e
orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a
disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli
di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare
ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel
settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi
è, di regola, fornita gratuitamente.”
Riguardo alla durata del diritto
alla prestazione assistenziale e al suo rinnovo e al versamento nelle Informazioni
relative alle prestazioni assistenziali emessa dalla Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie, reperibili in internet (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/diritto-richiesta-e-rinnovo-della-prestazione-assistenziale-ordinaria)
figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Qual è la durata della prestazione?
La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI
in base alla situazione economica e personale del beneficiario.
Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento
della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un
anno.
Quando richiedere il rinnovo?
Sulla decisione di accoglimento della prestazione vengono
specificati i mesi di diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la
prestazione è accolta, ad esempio:
Validità dal 01.05.2024 al 31.05.2024.
Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve
inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine
del mese per il quale intende richiedere la prestazione.
Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da
effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.2024.
Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del
mese in corso (in questo caso maggio 2024), in modo che la richiesta possa
essere elaborata dall’USSI per tempo.
Come richiedere il rinnovo?
La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere inoltrata
con il Formulario di rinnovo per il tramite del proprio Comune di domicilio.
Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati
riportati dev’essere accertata dal Comune di domicilio, o dal servizio
sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore), e
inviata all’USSI.
Risulta fondamentale:
·
compilare tutte le voci del formulario;
·
inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;
·
inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo.
Quando e a chi viene versata la prestazione?
La prestazione viene di regola versata entro il 10 di ogni
mese.
Il pagamento viene normalmente effettuato direttamente
all’assistito (titolare dell’unità di riferimento) o al suo rappresentante
legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, che viene versato direttamente
all’assicuratore. (…)”
Anche nell’Opuscolo informativo
“Sostegno sociale in Ticino”, del Dipartimento della sanità e della socialità,
versione aggiornata a gennaio 2026, figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Qual è la durata La durata della prestazione è
variabile e viene
della
prestazione? definita dall’USSI in base alla situazione economica e
personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisione di
accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un
massimo di un anno.
Quando nasce Il diritto nasce dal mese in cui la
persona si
Il diritto alla annuncia presso il Comune
di domicilio per
prestazione: fare
richiesta di prestazioni assistenziali, a condizione che la documentazione
richiesta venga completata entro 30 giorni.
Se ad esempio la persona si presenta
in Comune il 31.01 e completa la domanda con la documentazione necessaria il
01.02, il diritto sussiste dal 01.01.
Quando e a chi La prestazione assistenziale
viene, di regola,
viene versata versata al beneficiario entro
il 10 di ogni
prestazione? mese.
Il pagamento della prestazione è
generalmente effettuato direttamente al beneficiario o al suo rappresentante
legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore (pag. 9,
Spese di base per la salute).
Quando richiedere Sulla decisione di accoglimento
della
il rinnovo della prestazione vengono specificati
Fatti
i mesi di
prestazione? diritto,
ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:
Validità dal 01.05 al 31.05.
Qualora lo stato di bisogno permanga,
il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito
formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la
prestazione. Il formulario è disponibile sul sito www. ti.ch/sostegno, nella
pagina dedicata alle prestazioni assistenziali, oppure nell'area
"Formulari".
Nel caso in questione: per il mese di
giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.
Si consiglia tuttavia di richiedere il
rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio), in modo che la
richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.
Come richiedere La richiesta di rinnovo della
prestazione deve
il rinnovo della essere inoltrata con il
Formulario di rinnovo
prestazione? per il tramite del proprio
Comune di domicilio.
Una volta compilata la richiesta, la
completezza dei dati riportati deve essere accertata dal Comune di domicilio o
dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore,
tutore) e inviata all’USSI.
Risulta fondamentale:
• compilare tutte le voci
del formulario;
•
inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;
•
inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. (…)” (pag. 11-12)
2.5. Nella presente evenienza, dagli
atti dell’incarto emerge che il 19 luglio 2024, l’USSI, oltre a riconoscergli
il diritto alla prestazione ordinaria per i mesi di luglio ed agosto 2024 (cfr.
doc. 758-761), ha informato ______, padre di RI1, già al beneficio delle
prestazioni Las, che la ricorrente era stata “tolta dall’unità di
riferimento” già facente capo al genitore “in quanto non è più in prima
formazione” ed ha precisato ch’ella avrebbe potuto “Presentare una nuova
domanda di prestazione assistenziale a suo nome/separatamente” (cfr. doc. 756).
Con decisione del 6 settembre
2024 l’USSI ha riconosciuto anche a RI1, che il 7 agosto 2024 aveva presentato
la relativa domanda, il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali
ordinarie dal 1° luglio al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 703-706).
La decisione del 6 settembre 2024
riporta, in grassetto, la seguente avvertenza:
" (…) l’eventuale
richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di
scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato
dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”
(cfr. doc. 704).
Con domanda del 1° ottobre 2024,
RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre
precedente (cfr. doc. 672-674).
Con decisione del 4 ottobre 2024,
l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della
prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024. Anche questo provvedimento
riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere
presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.
665-668).
Con richiesta di rinnovo del 28
ottobre 2024 sottoscritta dallo sportello regionale Laps il 26 novembre
successivo, dopo che era stata trasmessa ulteriore documentazione, l’assistita
ha postulato “il rinnovo della prestazione assistenziale che scade il 31
ottobre 2024” (cfr. doc. 596-598).
Al riguardo, il 27 novembre 2024,
l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre una serie di documenti, e meglio
“copia contratto di lavoro ______; estratto (non lista movimenti) conto
corrente bancario / postale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.10.2024 (con
saldo al 31.10.2024); aggiornamenti sul suo stato di salute, se inabile copia
certificato medico”, nonché di fornire informazioni circa l’eventuale
versamento di indennità LAINF a seguito di un sinistro patito da RI1 (cfr. doc.
44).
Il 2 dicembre 2024, la ricorrente
ha preso posizione in merito alle richieste dell’amministrazione ed il 7
dicembre ha trasmesso (in parte) la documentazione richiestale (cfr. doc. 562 e
567-568).
Con ulteriore richiesta di
completamento datata 10 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di
produrre “estratto (non lista movimenti) conto corrente bancario / postale
per il periodo: dal 1.10.2024 al 31.10.2024 (con saldo al 31.10.2024), già
richiesto ma ricevuto solo estratto movimenti senza saldo; dal 01.11.2024 al
30.11.2024 (con saldo al 30.11.2024) e/o fino ad oggi”, nonché di
trasmettere il “giustificativo / conteggio accredito di CHF 900.00 (allegare
conferma accredito bancario), come da lei citato nella lettere dal 02.12.2024
ricevuta in data 09.12.2024” (cfr. doc. 69).
In data 13 e 14 dicembre 2024 la
ricorrente ha chiesto l’erogazione di prestazioni speciali, per prestazioni
mediche (cfr. doc. 537 e 540). La richiesta del 13 dicembre 2024 è relativa a
trattamenti medici prestati a favore di RI1 l’11 ottobre 2024 (cfr. doc. 327),
mentre quella del giorno successivo concerne trattamenti medici di cui ella ha
beneficiato dal 16 al 24 settembre 2024 (cfr. doc. 329).
Con decisione del 18 dicembre
2024, dopo avere ricevuto quanto richiesto il 10 dicembre 2024 (cfr. supra e
doc. 70-71), l’USSI ha riconosciuto a RI1 il diritto a percepire le prestazioni
Las ordinarie dal 1° al 30 novembre 2024 (cfr. doc. 75-78).
Anche questa decisione contiene
la seguente avvertenza:
" (…)
L’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere
inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo
dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio
d’accompagnamento di riferimento. (…)” (cfr. doc. 76)
Unitamente alla decisione, l’USSI
ha trasmesso a RI1 una lettera accompagnatoria del seguente tenore:
" Facciamo
riferimento alla sua pratica di assistenza e per i nostri atti, in occasione
della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo comune di
domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:
·
estratto conto corrente postale/bancario di tutti i conti in suo
possesso per il periodo dal 01.12.2024 fino alla data di rinnovo (giustificare
per iscritto eventuali accrediti presenti sull'estratto conto corrente);
·
ricevute pagamento sua quota parte affitto per il mese di
novembre 2024;
·
se avesse ricevuto un salario per il mese di novembre 2024,
allegare copia conteggio;
· aggiornamenti sul suo stato di salute,
se inabile copia certificato medico (in nostro possesso certificato medico -
infortunio - valido fino al 31.12.2024);
○ in
caso di indennità giornaliera infortunio, la preghiamo di allegare copia
decisione e conteggio;
· comunicare la suddivisione della sua
polizza cassa malati famiglia al suo assicuratore e farci avere copia della
nuova polizza aggiornata 2025 (LAMaI ed LCA);
·
copia verbali colloqui rilasciati dall'Ufficio regionale di
collocamento (URC);
·
aggiornamenti per iscritto sulla sua situazione personale,
scolastica/formativa, professionale e finanziaria;
·
comunicare tempestivamente ogni sorta di entrata
(rendite, indennità, prestiti, inizio attività lavorativa, entrate da salario,
aiuto di terzi, TWINT), la quale viene presa in considerazione per il calcolo
della prestazione.
A prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta
la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni
cambiamento della sua situazione personale (ad esempio: convivenza ai sensi
della Laps, assenza all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio attività
lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT).
La avvisiamo già sin d'ora che in assenza di motivazione e/o
documentazione, eventuali entrate finanziarie saranno computate d'ufficio.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e
informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito
disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo
che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in
materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto
richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (cfr. 9a
RegLas).” (cfr. doc. 73)
A tal proposito, il TCA rileva
che scritti accompagnatori analoghi a quello del 18 dicembre 2024 erano già
stati trasmessi alla ricorrente unitamente alle precedenti decisioni emesse nei
suoi confronti.
Contestualmente alla decisione di
settembre 2024, infatti, RI1 era stata informata che in occasione di una
prossima domanda di rinnovo avrebbe dovuto presentare il proprio estratto
conto, le ricevute di pagamento della propria quota di pigione, “comunicare
la suddivisione della sua polizza cassa malattia famiglia al suo assicuratore e
farci avere copia della polizza aggiornata”, copia della conferma di
iscrizione nel sistema COLSTA, aggiornamenti scritti sulla sua situazione
personale, scolastica/formativa, professionale e finanziaria e comunicare
tempestivamente ogni entrata (cfr. doc. 701).
Anche la decisione del 4 ottobre
era stata accompagnata dalla richiesta di presentare, qualora l’interessata
avesse poi chiesto il rinnovo delle prestazioni Las, la stessa documentazione,
cui in ottobre andavano ad aggiungersi, rispetto a settembre, copia dei verbali
URC in sostituzione della conferma di iscrizione al COLSTA e la conferma di
iscrizione quale persona senza attività lucrativa rilasciata dalla Cassa
Cantonale di Compensazione AVS (cfr. doc. 663).
La domanda di rinnovo della
prestazione Las scaduta il “30/11/2024” è stata inizialmente presentata,
per la figlia, dal padre della ricorrente il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. 82) e
poi dall’interessata l’8 gennaio successivo (cfr. doc. 79-81).
La documentazione contestualmente
prodotta dalla ricorrente è la seguente:
-
polizza assicurativa Visana per il 2025 del 21 dicembre 2024 (cfr. doc.
517);
-
certificato medico di incapacità lavorativa per dicembre 2024 del 2
dicembre 2024 (cfr. doc. 521);
-
certificato medico di incapacità lavorativa per gennaio 2025 del 27
dicembre 2024 (cfr. doc. 520);
-
documento “aggiornamenti sulla situazione personale, professionale e
finanziaria” redatto dalla ricorrente, datato 31 dicembre 2024, del
seguente tenore “______ signori, con la
presente si informa che riguardo alla mia situazione personale, professionale e
finanziaria per il mese di dicembre corrente anno, non ci sono novità alcune,
invece permane ancora la mia inabilità al lavoro al 100% (allegasi certificato
medico)” (cfr. doc. 527);
-
panoramica dei movimenti ______ dal 1° al 27 dicembre 2024 (cfr. doc.
528);
-
copia conferma di pagamento della pigione per novembre 2024 del 13
novembre 2024 (cfr. doc. 529);
-
fattura dei premi LaMal e LCA del 6 gennaio 2025 (cfr. doc. 534-535).
Con decisione del 10 gennaio
2025, l’USSI, preso atto di tale documentazione e della richiesta di rinnovo di
inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale
ordinaria per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516; supra consid. 1.1.).
Lo stesso giorno,
Considerandi
l’amministrazione ha anche rifiutato l’erogazione delle prestazioni speciali
richieste dall’interessata il 13 ed il 14 dicembre 2024. “Considerato che
per il mese di dicembre 2024 non ha beneficiato di prestazione assistenziale”,
ha contestualmente indicato l’USSI, “le comunichiamo che il nostro ufficio
non può entrare nel merito del riconoscimento” delle prestazioni speciali
richieste da RI1 (cfr. doc. 509 e supra consid. 1.1.).
La decisione del 10 gennaio 2025 è
stata confermata dalla decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid.
1.3
e 1.4.).
2.6
Chiamata ora a pronunciarsi, questa
Corte ricorda che la ricorrente, sulla base della richiesta di rinnovo
presentata ad inizio gennaio 2025, postula il riconoscimento delle prestazioni
Las (anche) per il mese di dicembre 2024.
L’amministrazione, invece, chiede
la reiezione dell’impugnativa, ritenendo che la domanda di rinnovo di gennaio
2025, per le prestazioni di dicembre 2024, è stata presentata tardivamente.
Nel caso concreto è indubbio che
la richiesta di rinnovo delle prestazioni Las per dicembre 2024 - peraltro
inizialmente presentata, il 2 gennaio 2025, dal padre della ricorrente, anziché
da quest’ultima, che vi ha provveduto personalmente l’8 gennaio 2025 - è stata
presentata dopo il 31 dicembre 2024.
In tale contesto il TCA
ricorda che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle
prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata
la domanda.
In sede di reclamo,
l’interessata ha precisato di non avere ricevuto la decisione dell’USSI relativa
alla richiesta di rinnovo della prestazione Laps e il relativo scritto
accompagnatorio prima del 24 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Questa circostanza non è
contestata dall’amministrazione.
Ora, come figura
esplicitamente nelle istruzioni informative riprodotte al consid. 2.4 “La durata della prestazione è variabile e viene definita
dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario.
Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della
prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno”.
In data 24 dicembre 2024 la
ricorrente ha quindi saputo che la prestazione assistenziale era limitata al
solo mese di novembre 2024 e che avrebbe pertanto dovuto chiedere il rinnovo
della prestazione assistenziale entro la fine del mese di dicembre 2024.
Fino a quel momento ella
poteva legittimamente ritenere che il diritto alle prestazioni assistenziali
sarebbe stato riconosciuto per più di un mese (come peraltro già accaduto con
la decisione del 6 settembre 2024).
Va infatti sottolineato che
nel caso concreto siamo confrontati con una persona che aveva presentato la
richiesta di prestazioni assistenziali soltanto pochi mesi prima (e meglio il 7
agosto 2024; cfr. consid. 2.5.) e che aveva ricevuto in precedenza soltanto due
decisioni dall’USSI.
La prima decisione, che le ha
riconosciuto le prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° luglio al 30
settembre 2024, è stata emessa il 6 settembre 2024 e riporta, in grassetto, la
seguente avvertenza:
" (…) l’eventuale
richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di
scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato
dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”
(cfr. doc. 704).
Con domanda del 1° ottobre 2024,
RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre
precedente (cfr. doc. 672-674).
Con la seconda decisione emanata
a favore della ricorrente il 4 ottobre 2024, l’USSI le ha assegnato una
prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024.
Anche questo provvedimento
riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere
presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.
665-668).
Diversa avrebbe potuto
essere la soluzione se si fosse trattato di una persona che richiedeva
prestazioni assistenziali da molto più tempo e in ogni occasione si era vista
riconoscere il diritto soltanto per la durata di un mese.
Considerate le festività
nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la ricorrente aveva quindi a
disposizione, il venerdì 27 dicembre, il lunedì 30 dicembre ed il martedì 31
dicembre 2024 per procedere ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las.
Si tratta effettivamente di
pochi giorni.
Il TCA rileva, però, che tutta
la documentazione richiesta dall’USSI per la presentazione della domanda di
rinnovo per dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.) già si trovava a
disposizione di RI1 al più tardi il 27 dicembre 2024.
In particolare, la
documentazione _______ poi presentata dalla medesima a gennaio riporta i
movimenti sino a quel giorno e data, pertanto, del 27 dicembre 2024.
Il certificato medico per
dicembre data del 2 dicembre 2024 e quello per gennaio del 27 dicembre
successivo, la polizza LaMal per il 2025 del 21 dicembre 2024 ed il cedolino
per l’avvenuto pagamento dell’affitto riporta la data del 13 novembre 2024
(cfr. supra consid. 2.4.).
L’unico documento
posteriore al 27 dicembre 2024 (comunque datato 31 dicembre 2024), tra quelli
richiesti dall’USSI (riprodotto al consid. 2.4), è il breve scritto del 31
dicembre 2024 della ricorrente che informa l’amministrazione in merito al fatto
che sul proprio stato personale, finanziario e di salute non vi sono novità.
In sede di reclamo RI1 ha
sostenuto che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 è “stata ammalata con
prescrizione medica di riposo a seguito a
delle emorragie” (vedi certificato medico,
cfr. consid. 1.2).
In effetti, dagli atti
risulta che la ricorrente risultava inabile al 100% sia a dicembre 2024, che a
gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.4.).
Questo era, però, già stato
il caso per i mesi di ottobre, rispettivamente novembre 2024 e tale inabilità,
in ogni caso, da una parte, non le aveva impedito né di presentare le
precedenti domande tese all’erogazione delle prestazioni Las ordinarie, né, per
esempio con riferimento proprio a dicembre 2024, quelle del 13 e del 14
dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).
D’altra parte, sebbene inabile
al 100% anche nei mesi successivi, la ricorrente ha presentato tanto le
richieste di rinnovo delle prestazioni Las ordinarie, quanto l’erogazione di
quelle speciali (a proposito degli effetti di un’inabilità lavorativa accertata
nel contesto della restituzione del termine per ricorrere secondo l’art. 61 LPGA
cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024,
consid. 4.2; STF 8C_554/2010 del 4 agosto 2010, consid. 4.2).
Con certificato medico del
20.
gennaio 2025, in aggiunta alla predetta inabilità lavorativa, la curante
della ricorrente (che il 27 dicembre 2025 ne ha attestato l’inabilità
analogamente a quanto valeva per i mesi precedenti anche per gennaio 2025,
senza alcuna precisazione aggiuntiva; cfr. doc. 520) ha certificato che
quest’ultima “nel mese di dicembre”, ha “manifestato perdite ematiche
vaginali e rettali che hanno richiesto interventi medici e riposo” nonché
sofferto di “dolore sacro coccigeo persistente in seguito all’infortunio del
settembre 2024” (cfr. doc. 316).
Dagli atti emerge che nel
dicembre 2024, la ricorrente, oltre a presentare le richieste di prestazioni
speciali Las ella ha effettuato prelievi in contanti con la propria carta _______
(avente terminale “____”; cfr. doc. 762) presso la filiale della _______
di ______ (distante 300 metri dallo sportello Laps di via ______; cfr. https://www.google.com/maps/) sia il 14, che il 26 dicembre 2024 (cfr. doc. 40 e 363).
A fronte, di quanto la
dottoressa curante ha certificato il 20 gennaio 2025, per maggiore tranquillità e
considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio
dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.
8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in
DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il
TCA ritiene, che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI
per quanto attiene alle effettive condizioni di salute dell’assistita tra il 24
ed il 31 dicembre 2024.
Ciò si giustifica tanto più
se si considera che il Formulario di rinnovo è stato inoltrato il 2 gennaio
2025.
non da lei personalmente ma da suo padre (cfr. doc. 82: “(…) ti confermo
che la richiesta è stata presentata presso lo sportello Laps di ______ dal
padre e ritirata erroneamente dalla collega ______, la collega ______ ha
convocato la richiedente dato che i rinnovi non possono essere consegnati da
terzi. (…)”).
A proposito dello scopo
della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia,
vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b
p. 191). (…)”
(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr.
pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009
del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato
che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in
forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù
dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:
" (…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________
inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e
dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro
ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Alla luce di quanto appena
esposto l’USSI, interpellerà, previo
svincolo dal segreto professionale da parte dell’assistita, il medico curante
di RI1 (dr.ssa med. ______) al fine di stabilire se l’insorgente, alla luce del
suo stato di salute tra il 24 ed il 31 dicembre 2024, era impossibilitata, oppure
no, indicandone i motivi, a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las
nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.
L’USSI interpellerà pure la
ricorrente sui motivi per i quali ha elaborato lo scritto – aggiornamento della
propria situazione personale – soltanto il 31 dicembre 2024.
Sulla scorta delle relative
risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se la tardività
della richiesta di prestazioni Las, relativamente ad eventuali diritti per il
mese di dicembre 2024, era da considerarsi, o meno, giustificata.
2.7
Alla luce di tutto quanto precede,
la decisione su reclamo deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all’USSI per effettuare ulteriori
accertamenti.
2.8
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per
quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale
art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia
previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale
(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9
del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.
2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del
30.
settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti