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Decisione

42.2025.51

Prestazioni Las per dicembre 2024 chieste a gennaio 2025; atti rinviati all'USSI per verificare se ricorrente, alla luce del suo stato di salute di dicembre 2024, era impossibilitata, oppure no, per motivi medici, a presentare tempestivamente la domanda di prestazioni Las di 12.24

26 gennaio 2026Italiano43 min

inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.51

CL/DC/gm

Lugano

26 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su reclamo del 4

settembre 2025 emanata da

Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 10 gennaio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto a RI1 - nata nel 1997, a

beneficio delle prestazioni assistenziali da luglio 2024 (cfr. 703-706, 747,

755) - una prestazione Las ordinaria mensile di fr. 1'636.- per il (solo) mese

di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516).

Con un’altra decisione formale

emessa il medesimo giorno, l’USSI ha, inoltre, rifiutato l’erogazione delle

prestazioni assistenziali speciali (conteggio prestazioni ______ del 5 dicembre

2024 di fr. 592.30 e conteggio di prestazioni speciali _______ del 12 dicembre

2024 di fr. 171.40), richieste dall’interessata con domande del 13 e del 14

dicembre 2024, in ragione del fatto che “per il mese di dicembre 2024 non ha

beneficiato di prestazione assistenziale” (cfr. doc. 479).

1.2. RI1 ha a

più riprese contestato il provvedimento reso nei suoi confronti, nella misura

in cui l’amministrazione non le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni

assistenziali anche per il mese di dicembre 2024.

Il 16 gennaio 2025, con scritto

intitolato “OGGETTO: reclamo per il rifiuto di prestazione assistenziale per

il mese di dicembre 2024” l’interessata ha comunicato all’USSI quanto

segue:

"

(…) informo di avere preso atto della Vostra comunicazione inviatami in

data del 10 gennaio 2025, dove mi si informa per il mese di dicembre 2024 che

non beneficio di alcuna prestazione assistenziale (…) senza entrare nel merito,

oltre al rifiuto della richiesta di prestazioni speciali. La invito

cortesemente di comunicarmi gentilmente quali siano state le ragioni e le

motivazioni.” (cfr. doc. 478)

Con “2°

avviso di “RECLAMO” per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di

dicembre 2024”, in data 30 gennaio 2025 RI1 ha nuovamente chiesto all’USSI

di indicare “in riferimento al rifiuto come (…) indicato nella decisione in

data 10.01.2025 (…) quali fossero state le ragioni”, in modo da potere, da

parte sua, “prendere consapevolezza e conoscenza dei fatti in merito alla

decisione di rifiuto relativa alla prestazione assistenziale per il mese di

dicembre 2024” (cfr. doc. 467).

Con ““RICORSO”

per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, a

nome di RI1” dell’11 marzo 2025, ella ha, poi, ulteriormente contestato il

provvedimento del 10 gennaio 2025 nella misura in cui non le ha riconosciuto il

diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali anche per il mese di

gennaio 2025.

In particolare, a marzo 2025

l’interessata ha fatto valere quanto segue:

"

(…) tale rifiuto è stato deciso sulla base del ritardo nella

presentazione della domanda di rinnovo inerente alla prestazione assistenziale

per il mese di dicembre 2024. (…) trovandomi a discutere sempre su questa

vicenda con una funzionaria dello sportello del Comune di ______, quest’ultima

affermava che avessi avuto a disposizione, per la presentazione della domanda,

l’intero mese di dicembre.

Purtroppo, su questo

devo informarvi che le cose non sono proprio andate poi così, anche perché la

vostra lettera d’invito al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data

del 24.12.2024, considerato che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in

forma ordinaria, impiega almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per

raggiungere il destinatario.

Considerando già a

monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le festività

natalizie che erano in corso, come la Vigilia, il giorno di Natale, Santo

Stefano, fine anno, la prima dell’anno, l’Epifania compresi i vari sabati e le

domeniche, le giornate evidentemente erano quelle che erano. Quindi, la

inviterei gentilmente a voler comprendere tutta l’intera situazione.

A gestire sempre la

pratica relativa alla domanda di rinnovo, è stata sempre la mia assistente

sociale, signora ______, ricordo che lei in quei giorni era ammalata, pertanto

provai anche a contattare la sua assistente, la signora ______, la ragazza che

stava svolgendo l’attività di stage, anche Lei era assente, se non erro per

ragioni di malattia, quindi è stato un continuo impedimento concatenato.

Quindi, vi si chiede

cortesemente di non andare possibilmente solo in un unico senso, anche perché

come potete comprendere, anche l’Ufficio (USSI) è stato in difetto per avere

mandato la lettera, come sopradetto, con notevole ritardo, e poi ho ricevuto anche

l’indennità per il mese di novembre 2024 con accredito in data del 23.12.2024.

Premetto altresì, che

tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025, di essere stata ammalata con

prescrizione medica di riposo a seguito a delle emorragie (vedi certificato

medico). (…)” (cfr. doc. 36).

1.3. Con

decisione su reclamo del 4 settembre 2025, l’USSI ha confermato il proprio

precedente provvedimento e quindi il diniego delle prestazioni assistenziali

per il mese di dicembre 2024.

L’amministrazione,

nella decisione su reclamo, ha rilevato che:

" (…) Anzitutto,

si rileva che, secondo l’art. 61 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda

(cpv. 1). L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato,

effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di

prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di

bisogno del richiedente lo giustificano (cpv. 2).

Nel caso in esame,

ritenuto che la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale è stata

inoltrata il 2 gennaio 2025, da quel mese decorre il diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali.

La giustificazione resa

dalla signora RI1 in sede di reclamo, ossia che “la vostra lettera d’invito

al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data 24.12.2024, considerato

che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in forma ordinaria, impiega

almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per raggiungere il destinatario. Considerando

già a monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le

festività natalizie che erano in corso (…) le giornate evidentemente erano

quelle che erano”, non può essere seguita.

Per non perdere il

diritto alla prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo

doveva essere presentata entro la fine di detto mese.

Inoltre, si ricorda che

l’assistito è tenuto a presentare di persona la richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali presso il Comune di domicilio.

Non giustificandosi

quindi il riconoscimento della prestazione assistenziale per il mese di

dicembre 2024, la decisione è pertanto corretta e viene confermata.” (cfr. doc.

1-4).

1.4. Con

tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato il provvedimento reso dall’USSI nei suoi confronti

facendo valere, in particolare, le seguenti argomentazioni:

"

(…) il reclamo era stato presentato in seguito al mancato riconoscimento

della prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, la cui domanda di

rinnovo è stata inoltrata in ritardo. Tale ritardo, tuttavia, è da attribuirsi

alla mancata ricezione della consueta lettera di preavviso da parte

dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona,

contenente la Check-list dei documenti da allegare, che invia normalmente

almeno un mese prima della scadenza.

La procedura seguita

dagli sportelli Comunali di ______ prevede che la pratica venga accolta

esclusivamente solo se completa in ogni sua parte. Purtroppo, in assenza della

suddetta comunicazione, non ero in grado di sapere quali documenti produrre e

da allegare, poiché la documentazione richiesta può variare di mese in mese in

base alla situazione del momento dell’utente.

Nella decisione del

04.09.2025 al punto (4) di pag. 2, si afferma che avrei richiesto il rinnovo

della prestazione già scaduta il 30 novembre 2024. Tuttavia, desidero precisare

che non mi era possibile presentare la domanda, se non prima di ricevere da parte

dell’Ufficio (USSI) le indicazioni necessarie, come avviene di consueto.

In data 18 dicembre

2024, ho ricevuto una comunicazione dell’ (…) USSI di Bellinzona e recapitata

il 24 dicembre 2024, precisamente nel giorno della vigilia di Natale (essendo

una spedizione con posta ordinaria, non consegnano la corrispondenza non prima

dei 5 giorni lavorativi) nella quale mi si informava dell’erogazione di una

differenza pari a CHF 878.00 con valuta il 23.12.2024 questo in riferimento al

mese di novembre 2024, a seguito di un residuo salariale ricevuto da un ex

datore di lavoro. Tale importo, sommato al contributo dell’Ufficio USSI,

costituiva nel mio caso il fabbisogno mensile di CHF 1'660.-.

Tuttavia, la

comunicazione contenente la scadenza retroattiva al 30 novembre 2024 è stata

inviata solo il 18 dicembre 2024, rendendo impossibile rispettare i termini

previsti, oltre i tempi che necessitano per la preparazione dell’intera

documentazione e incartamento da presentare che richiedono parecchio tempo.

Non ho richiesto un

pagamento retroattivo, bensì il riconoscimento di una prestazione non erogata

per un errore imputabile all’USSI di Bellinzona, sicuramente un errore fatto in

buona fede.

Dopo il rifiuto della

prestazione di dicembre 2024, a seguito ad un mio reclamo telefonico, mi è

stato suggerito che ero nella facoltà di poter presentare reclamo.

Chiesi inizialmente

chiarimenti sulle motivazioni del rifiuto, ricevendo come unica risposta il

presunto ritardo nella presentazione della domanda, senza considerare che tale

ritardo è stato causato, a monte, dalla tardiva comunicazione da parte dell’USSI

di Bellinzona.

Alla luce di quanto

esposto, ritengo che la decisione dell’USSI sia ingiustificata e chiedo (…) di

volerla riesaminare con attenzione.” (cfr. doc. I)

1.5. L’USSI,

con risposta del 29 ottobre 2025, ha postulato la reiezione del ricorso

osservando, in particolare, quanto segue:

"

(…) Nel caso in esame, pacifico è che, come sottolineato dalla stessa

ricorrente, la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale scaduta il

30 novembre 2024 è stata presentata tardivamente. Tale domanda è infatti stata

inoltrata una prima volta in data 2 gennaio 2025 erroneamente dal padre della

ricorrente, e successivamente vidimata dai Servizi sociali del Comune di ______

l’8 gennaio 2025 quando la signora RI1 si è recata di persona.

Per quanto riguarda le

motivazioni rese dall’insorgente per giustificare tale ritardo (…) si osserva

che queste non possono essere seguite. In primo luogo, occorre rilevare che

l’USSI ha potuto procedere al calcolo volto a determinare la prestazione in favore

della signora RI1 per il mese di novembre 2024 unicamente in data 18 dicembre

2024, e ciò in quanto l’Ufficio ha potuto disporre di tutta la documentazione

necessaria unicamente a seguito dell’invio all’insorgente di 2 lettere di

completamento, rispettivamente di data 27 novembre 2024 e 10 dicembre 2024.

In data 18 dicembre

2024, contestualmente all’erogazione della prestazione assistenziale relativa

al mese di novembre 2024, l’USSI ha inviato alla signora RI1 la consueta

lettera accompagnatoria mediante la quale l’insorgente è stata informata in

merito alla documentazione da far pervenire all’Ufficio in allegato alla

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di dicembre

2024.

Considerato che la

signora RI1, come da lei stessa affermato, anche in sede di reclamo, ha

ricevuto tale lettera in data 24 dicembre 2024, ciò significa che quest’ultima

ha avuto 8 giorni per preparare la documentazione richiesta dall’Ufficio.

Occorre anche

sottolineare come, sin dall’inoltro della domanda iniziale, l’USSI renda

attenti gli utenti circa le modalità attraverso le quali le eventuali richieste

di rinnovo delle prestazioni assistenziali devono essere presentate.

La signora RI1 è quindi

stata puntualmente informata, da un lato, che, per non perdere il diritto alla

prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo doveva essere

presentata entro la fine di quel mese, dall’altro, che l’assistita è tenuta a

presentare di persona tale richiesta presso il proprio Comune di domicilio.

Qualora poi dovesse

mancare parte della documentazione, è l’Ufficio stesso ad occuparsi di

richiederla, invitando gli utenti a trasmetterla mediante l’invio di lettera di

completamente. Si rileva come ciò sia proprio accaduto in occasione della

domanda di rinnovo della prestazione assistenziale inoltrata da RI1 per il mese

di novembre 2024. (…)” (cfr. doc. III).

1.6. Con

replica del 7 novembre 2025, la ricorrente ha osservato quanto segue:

"

(…)

1. Si precisa che non è

mai pervenuta alla scrivente alcuna comunicazione antecedente alla data del 24

dicembre 2024, che la informasse della scadenza fissata al 30 novembre 2024,

relativa al rinnovo della prestazione assistenziale. Tale omissione è imputabile

all’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona, che

ha generato il ritardo già a monte.

2. Termine

insufficiente per la presentazione della domanda di rinnovo come menzionata

nella loro lettera del 29 ottobre 2025, dove si afferma che, al momento della

ricezione della comunicazione del 24 dicembre 2024, la scrivente avrebbe avuto

otto giorni di tempo per predisporre la documentazione necessaria. In realtà,

l’allestimento della pratica richiede tempi ancora più lunghi (…)

3. Si premette, per una

questione di correttezza, che i giorni effettivamente disponibili furono

soltanto due e non otto come asserito dall’Ufficio (USSI). Infatti,

considerando le festività natalizie e i giorni non lavorativi, restavano

soltanto: il venerdì 27 dicembre 2024, il lunedì 30 dicembre 2024, infine il 31

dicembre 2024, che sarebbe poi l’ultimo dell’anno (…).

4. Scadenza già

superata poiché, anche ammettendo la possibilità di predisporre la

documentazione entro tali dati, la domanda di rinnovo sarebbe comunque

risultata tardiva, essendo il termine ultimo da parte (dell’Ufficio USSI)

fissato al 30 novembre 2024. Pertanto, la questione centrale rimane la mancata

comunicazione preventiva da parte dell’Ufficio del Sostegno Sociale e

dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona.

5. Per rispettare i

termini di rinnovo, la sottoscritta avrebbe dovuto ricevere la lettera di

invito con la relativa check-list, almeno entro il 18 dicembre 2024, invece la

comunicazione è giunta soltanto il 24 dicembre 2024, con spedizione in data 18

dicembre 2024 (con posta ordinaria), lasciandomi un tempo insufficiente per

adempiere agli obblighi. Il ritardo è dunque imputabile esclusivamente

all’USSI, che ha scaricato sulla sottoscritta la responsabilità originata dal

proprio ufficio stesso.

6. Principio di buona

fede e correttezza amministrativa, è evidente che, se la scrivente avesse

ricevuto la comunicazione nel mese precedente, come da prassi, avrebbe la

stessa potuto rispettare i termini e presentare la domanda di rinnovo come

regolarmente ha sempre fatto. La mancata tempestività dell’Ufficio (USSI) ha

purtroppo compromesso il diritto della scrivente all’assistenza, in violazione

dei principi di buona fede e correttezza amministrativa. (…)

a) si chiede (…) che

venga riconosciuta la responsabilità dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI) di Bellinzona, per il ritardo arrecato;

b) si chiede altresì

che la posizione della scrivente venga rivalutata, tenendo conto della mancata

comunicazione preventiva e del termine insufficiente concesso” (cfr. doc. V)

1.7. Con

replica del 24 novembre 2025, l’USSI ha rilevato che la ricorrente non ha “invocato

argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso” (cfr.

doc. VII).

1.8. Infine, con osservazioni del 2

dicembre 2025 (trasmesse all’USSI il 5 dicembre 2025; cfr. doc. X), la

ricorrente ha fatto valere di avere “sempre fornito riscontri concreti e

documentati, con prove tangibili e attendibili” e di “godere [ndr:

di] tutti i requisiti e i presupposti necessari per rivendicare il diritto

alla prestazione (…) negata nel mese di dicembre 2024 (…)” (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se, con decisione del 10 gennaio 2025,

l’USSI ha, a ragione o meno, assegnato a RI1 una prestazione assistenziale

unicamente per il mese di gennaio 2025 e non anche per il mese di dicembre 2024.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito

dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003

(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio

2003).

L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali

hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell’inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il cpv. 2 precisa che

"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo

finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni

sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art.

13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

"

Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse

nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima

dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno

erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo

studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno

diritto;

b) ogni

prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge

speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)

nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la

precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona

dell’unità di riferimento vi ha

rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1

Laps:

"

Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le

riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal)

del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);

c) la borsa

di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;

d) l’assegno

di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;

e) l’assegno

di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;

f) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

g) l’assegno

integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) l’assegno

di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18

dicembre 2008;

i) le

prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

2.3. L’art. 59 Las, relativo alla

domanda di prestazioni assistenziali, prevede:

" 1La domanda di

prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve

essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II

Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di

aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II

richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

Giusta l’art. 60 Las:

" 1Il Dipartimento

decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per

le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in

base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di

principio, carattere vincolante.

3La

decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è

notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che

il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo

giorno del mese in cui è depositata la domanda (al riguardo cfr. anche STCA

42.2024.21 del 30 settembre 2024 e STCA 42.2019.13 del 15 maggio 2019).

Ai sensi dell’art. 19 Laps:

" 1Le prestazioni

sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I

beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal

presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie.

3Se

una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio

incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti

giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata

consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”

L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:

" 1Prima di inoltrare

una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui

all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo

Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la

documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il

Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i

documenti necessari.

3Il

Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni

prima dell’appuntamento allo sportello.”

L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli

organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.

In particolare le lett. c e d

prevedono:

" c) all’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2

cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa

di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;

d) allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”

Giusta l’art. 14 Reg.Laps:

"

1Il

richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli

deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o

finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi

all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se

il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento,

nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro

dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale

può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

decidere di non entrare in materia.”

Il tenore dell’art. 14 cpv. 3

Reg. Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile

per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

2.4. A proposito dell’informazione e

della consulenza alle persone che richiedono le prestazioni, l’art. 18 Laps

prevede quanto segue:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di

informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e

orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a

disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli

di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare

ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel

settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi

è, di regola, fornita gratuitamente.”

Riguardo alla durata del diritto

alla prestazione assistenziale e al suo rinnovo e al versamento nelle Informazioni

relative alle prestazioni assistenziali emessa dalla Divisione dell’azione

sociale e delle famiglie, reperibili in internet (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/diritto-richiesta-e-rinnovo-della-prestazione-assistenziale-ordinaria)

figurano le seguenti indicazioni:

" (…)

Qual è la durata della prestazione?

La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI

in base alla situazione economica e personale del beneficiario.

Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento

della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un

anno.

Quando richiedere il rinnovo?

Sulla decisione di accoglimento della prestazione vengono

specificati i mesi di diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la

prestazione è accolta, ad esempio:

Validità dal 01.05.2024 al 31.05.2024.

Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve

inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine

del mese per il quale intende richiedere la prestazione.

Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da

effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.2024.

Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del

mese in corso (in questo caso maggio 2024), in modo che la richiesta possa

essere elaborata dall’USSI per tempo.

Come richiedere il rinnovo?

La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere inoltrata

con il Formulario di rinnovo per il tramite del proprio Comune di domicilio.

Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati

riportati dev’essere accertata dal Comune di domicilio, o dal servizio

sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore), e

inviata all’USSI.

Risulta fondamentale:

·

compilare tutte le voci del formulario;

·

inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;

·

inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo.

Quando e a chi viene versata la prestazione?

La prestazione viene di regola versata entro il 10 di ogni

mese.

Il pagamento viene normalmente effettuato direttamente

all’assistito (titolare dell’unità di riferimento) o al suo rappresentante

legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, che viene versato direttamente

all’assicuratore. (…)”

Anche nell’Opuscolo informativo

“Sostegno sociale in Ticino”, del Dipartimento della sanità e della socialità,

versione aggiornata a gennaio 2026, figurano le seguenti indicazioni:

" (…)

Qual è la durata La durata della prestazione è

variabile e viene

della

prestazione? definita dall’USSI in base alla situazione economica e

personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisione di

accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un

massimo di un anno.

Quando nasce Il diritto nasce dal mese in cui la

persona si

Il diritto alla annuncia presso il Comune

di domicilio per

prestazione: fare

richiesta di prestazioni assistenziali, a condizione che la documentazione

richiesta venga completata entro 30 giorni.

Se ad esempio la persona si presenta

in Comune il 31.01 e completa la domanda con la documentazione necessaria il

01.02, il diritto sussiste dal 01.01.

Quando e a chi La prestazione assistenziale

viene, di regola,

viene versata versata al beneficiario entro

il 10 di ogni

prestazione? mese.

Il pagamento della prestazione è

generalmente effettuato direttamente al beneficiario o al suo rappresentante

legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore (pag. 9,

Spese di base per la salute).

Quando richiedere Sulla decisione di accoglimento

della

il rinnovo della prestazione vengono specificati

Fatti

i mesi di

prestazione? diritto,

ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:

Validità dal 01.05 al 31.05.

Qualora lo stato di bisogno permanga,

il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito

formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la

prestazione. Il formulario è disponibile sul sito www. ti.ch/sostegno, nella

pagina dedicata alle prestazioni assistenziali, oppure nell'area

"Formulari".

Nel caso in questione: per il mese di

giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.

Si consiglia tuttavia di richiedere il

rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio), in modo che la

richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.

Come richiedere La richiesta di rinnovo della

prestazione deve

il rinnovo della essere inoltrata con il

Formulario di rinnovo

prestazione? per il tramite del proprio

Comune di domicilio.

Una volta compilata la richiesta, la

completezza dei dati riportati deve essere accertata dal Comune di domicilio o

dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore,

tutore) e inviata all’USSI.

Risulta fondamentale:

• compilare tutte le voci

del formulario;

inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;

inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. (…)” (pag. 11-12)

2.5. Nella presente evenienza, dagli

atti dell’incarto emerge che il 19 luglio 2024, l’USSI, oltre a riconoscergli

il diritto alla prestazione ordinaria per i mesi di luglio ed agosto 2024 (cfr.

doc. 758-761), ha informato ______, padre di RI1, già al beneficio delle

prestazioni Las, che la ricorrente era stata “tolta dall’unità di

riferimento” già facente capo al genitore “in quanto non è più in prima

formazione” ed ha precisato ch’ella avrebbe potuto “Presentare una nuova

domanda di prestazione assistenziale a suo nome/separatamente” (cfr. doc. 756).

Con decisione del 6 settembre

2024 l’USSI ha riconosciuto anche a RI1, che il 7 agosto 2024 aveva presentato

la relativa domanda, il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali

ordinarie dal 1° luglio al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 703-706).

La decisione del 6 settembre 2024

riporta, in grassetto, la seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale

richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di

scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato

dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

Con domanda del 1° ottobre 2024,

RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre

precedente (cfr. doc. 672-674).

Con decisione del 4 ottobre 2024,

l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della

prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024. Anche questo provvedimento

riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere

presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.

665-668).

Con richiesta di rinnovo del 28

ottobre 2024 sottoscritta dallo sportello regionale Laps il 26 novembre

successivo, dopo che era stata trasmessa ulteriore documentazione, l’assistita

ha postulato “il rinnovo della prestazione assistenziale che scade il 31

ottobre 2024” (cfr. doc. 596-598).

Al riguardo, il 27 novembre 2024,

l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre una serie di documenti, e meglio

“copia contratto di lavoro ______; estratto (non lista movimenti) conto

corrente bancario / postale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.10.2024 (con

saldo al 31.10.2024); aggiornamenti sul suo stato di salute, se inabile copia

certificato medico”, nonché di fornire informazioni circa l’eventuale

versamento di indennità LAINF a seguito di un sinistro patito da RI1 (cfr. doc.

44).

Il 2 dicembre 2024, la ricorrente

ha preso posizione in merito alle richieste dell’amministrazione ed il 7

dicembre ha trasmesso (in parte) la documentazione richiestale (cfr. doc. 562 e

567-568).

Con ulteriore richiesta di

completamento datata 10 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di

produrre “estratto (non lista movimenti) conto corrente bancario / postale

per il periodo: dal 1.10.2024 al 31.10.2024 (con saldo al 31.10.2024), già

richiesto ma ricevuto solo estratto movimenti senza saldo; dal 01.11.2024 al

30.11.2024 (con saldo al 30.11.2024) e/o fino ad oggi”, nonché di

trasmettere il “giustificativo / conteggio accredito di CHF 900.00 (allegare

conferma accredito bancario), come da lei citato nella lettere dal 02.12.2024

ricevuta in data 09.12.2024” (cfr. doc. 69).

In data 13 e 14 dicembre 2024 la

ricorrente ha chiesto l’erogazione di prestazioni speciali, per prestazioni

mediche (cfr. doc. 537 e 540). La richiesta del 13 dicembre 2024 è relativa a

trattamenti medici prestati a favore di RI1 l’11 ottobre 2024 (cfr. doc. 327),

mentre quella del giorno successivo concerne trattamenti medici di cui ella ha

beneficiato dal 16 al 24 settembre 2024 (cfr. doc. 329).

Con decisione del 18 dicembre

2024, dopo avere ricevuto quanto richiesto il 10 dicembre 2024 (cfr. supra e

doc. 70-71), l’USSI ha riconosciuto a RI1 il diritto a percepire le prestazioni

Las ordinarie dal 1° al 30 novembre 2024 (cfr. doc. 75-78).

Anche questa decisione contiene

la seguente avvertenza:

" (…)

L’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere

inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo

dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio

d’accompagnamento di riferimento. (…)” (cfr. doc. 76)

Unitamente alla decisione, l’USSI

ha trasmesso a RI1 una lettera accompagnatoria del seguente tenore:

" Facciamo

riferimento alla sua pratica di assistenza e per i nostri atti, in occasione

della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo comune di

domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

·

estratto conto corrente postale/bancario di tutti i conti in suo

possesso per il periodo dal 01.12.2024 fino alla data di rinnovo (giustificare

per iscritto eventuali accrediti presenti sull'estratto conto corrente);

·

ricevute pagamento sua quota parte affitto per il mese di

novembre 2024;

·

se avesse ricevuto un salario per il mese di novembre 2024,

allegare copia conteggio;

· aggiornamenti sul suo stato di salute,

se inabile copia certificato medico (in nostro possesso certificato medico -

infortunio - valido fino al 31.12.2024);

○ in

caso di indennità giornaliera infortunio, la preghiamo di allegare copia

decisione e conteggio;

· comunicare la suddivisione della sua

polizza cassa malati famiglia al suo assicuratore e farci avere copia della

nuova polizza aggiornata 2025 (LAMaI ed LCA);

·

copia verbali colloqui rilasciati dall'Ufficio regionale di

collocamento (URC);

·

aggiornamenti per iscritto sulla sua situazione personale,

scolastica/formativa, professionale e finanziaria;

·

comunicare tempestivamente ogni sorta di entrata

(rendite, indennità, prestiti, inizio attività lavorativa, entrate da salario,

aiuto di terzi, TWINT), la quale viene presa in considerazione per il calcolo

della prestazione.

A prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta

la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni

cambiamento della sua situazione personale (ad esempio: convivenza ai sensi

della Laps, assenza all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio attività

lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT).

La avvisiamo già sin d'ora che in assenza di motivazione e/o

documentazione, eventuali entrate finanziarie saranno computate d'ufficio.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto

richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (cfr. 9a

RegLas).” (cfr. doc. 73)

A tal proposito, il TCA rileva

che scritti accompagnatori analoghi a quello del 18 dicembre 2024 erano già

stati trasmessi alla ricorrente unitamente alle precedenti decisioni emesse nei

suoi confronti.

Contestualmente alla decisione di

settembre 2024, infatti, RI1 era stata informata che in occasione di una

prossima domanda di rinnovo avrebbe dovuto presentare il proprio estratto

conto, le ricevute di pagamento della propria quota di pigione, “comunicare

la suddivisione della sua polizza cassa malattia famiglia al suo assicuratore e

farci avere copia della polizza aggiornata”, copia della conferma di

iscrizione nel sistema COLSTA, aggiornamenti scritti sulla sua situazione

personale, scolastica/formativa, professionale e finanziaria e comunicare

tempestivamente ogni entrata (cfr. doc. 701).

Anche la decisione del 4 ottobre

era stata accompagnata dalla richiesta di presentare, qualora l’interessata

avesse poi chiesto il rinnovo delle prestazioni Las, la stessa documentazione,

cui in ottobre andavano ad aggiungersi, rispetto a settembre, copia dei verbali

URC in sostituzione della conferma di iscrizione al COLSTA e la conferma di

iscrizione quale persona senza attività lucrativa rilasciata dalla Cassa

Cantonale di Compensazione AVS (cfr. doc. 663).

La domanda di rinnovo della

prestazione Las scaduta il “30/11/2024” è stata inizialmente presentata,

per la figlia, dal padre della ricorrente il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. 82) e

poi dall’interessata l’8 gennaio successivo (cfr. doc. 79-81).

La documentazione contestualmente

prodotta dalla ricorrente è la seguente:

-

polizza assicurativa Visana per il 2025 del 21 dicembre 2024 (cfr. doc.

517);

-

certificato medico di incapacità lavorativa per dicembre 2024 del 2

dicembre 2024 (cfr. doc. 521);

-

certificato medico di incapacità lavorativa per gennaio 2025 del 27

dicembre 2024 (cfr. doc. 520);

-

documento “aggiornamenti sulla situazione personale, professionale e

finanziaria” redatto dalla ricorrente, datato 31 dicembre 2024, del

seguente tenore “______ signori, con la

presente si informa che riguardo alla mia situazione personale, professionale e

finanziaria per il mese di dicembre corrente anno, non ci sono novità alcune,

invece permane ancora la mia inabilità al lavoro al 100% (allegasi certificato

medico)” (cfr. doc. 527);

-

panoramica dei movimenti ______ dal 1° al 27 dicembre 2024 (cfr. doc.

528);

-

copia conferma di pagamento della pigione per novembre 2024 del 13

novembre 2024 (cfr. doc. 529);

-

fattura dei premi LaMal e LCA del 6 gennaio 2025 (cfr. doc. 534-535).

Con decisione del 10 gennaio

2025, l’USSI, preso atto di tale documentazione e della richiesta di rinnovo di

inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale

ordinaria per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516; supra consid. 1.1.).

Lo stesso giorno,

Considerandi

l’amministrazione ha anche rifiutato l’erogazione delle prestazioni speciali

richieste dall’interessata il 13 ed il 14 dicembre 2024. “Considerato che

per il mese di dicembre 2024 non ha beneficiato di prestazione assistenziale”,

ha contestualmente indicato l’USSI, “le comunichiamo che il nostro ufficio

non può entrare nel merito del riconoscimento” delle prestazioni speciali

richieste da RI1 (cfr. doc. 509 e supra consid. 1.1.).

La decisione del 10 gennaio 2025 è

stata confermata dalla decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid.

1.3

e 1.4.).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi, questa

Corte ricorda che la ricorrente, sulla base della richiesta di rinnovo

presentata ad inizio gennaio 2025, postula il riconoscimento delle prestazioni

Las (anche) per il mese di dicembre 2024.

L’amministrazione, invece, chiede

la reiezione dell’impugnativa, ritenendo che la domanda di rinnovo di gennaio

2025, per le prestazioni di dicembre 2024, è stata presentata tardivamente.

Nel caso concreto è indubbio che

la richiesta di rinnovo delle prestazioni Las per dicembre 2024 - peraltro

inizialmente presentata, il 2 gennaio 2025, dal padre della ricorrente, anziché

da quest’ultima, che vi ha provveduto personalmente l’8 gennaio 2025 - è stata

presentata dopo il 31 dicembre 2024.

In tale contesto il TCA

ricorda che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle

prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata

la domanda.

In sede di reclamo,

l’interessata ha precisato di non avere ricevuto la decisione dell’USSI relativa

alla richiesta di rinnovo della prestazione Laps e il relativo scritto

accompagnatorio prima del 24 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

Questa circostanza non è

contestata dall’amministrazione.

Ora, come figura

esplicitamente nelle istruzioni informative riprodotte al consid. 2.4 “La durata della prestazione è variabile e viene definita

dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario.

Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della

prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno”.

In data 24 dicembre 2024 la

ricorrente ha quindi saputo che la prestazione assistenziale era limitata al

solo mese di novembre 2024 e che avrebbe pertanto dovuto chiedere il rinnovo

della prestazione assistenziale entro la fine del mese di dicembre 2024.

Fino a quel momento ella

poteva legittimamente ritenere che il diritto alle prestazioni assistenziali

sarebbe stato riconosciuto per più di un mese (come peraltro già accaduto con

la decisione del 6 settembre 2024).

Va infatti sottolineato che

nel caso concreto siamo confrontati con una persona che aveva presentato la

richiesta di prestazioni assistenziali soltanto pochi mesi prima (e meglio il 7

agosto 2024; cfr. consid. 2.5.) e che aveva ricevuto in precedenza soltanto due

decisioni dall’USSI.

La prima decisione, che le ha

riconosciuto le prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° luglio al 30

settembre 2024, è stata emessa il 6 settembre 2024 e riporta, in grassetto, la

seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale

richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di

scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato

dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

Con domanda del 1° ottobre 2024,

RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre

precedente (cfr. doc. 672-674).

Con la seconda decisione emanata

a favore della ricorrente il 4 ottobre 2024, l’USSI le ha assegnato una

prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024.

Anche questo provvedimento

riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere

presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc.

665-668).

Diversa avrebbe potuto

essere la soluzione se si fosse trattato di una persona che richiedeva

prestazioni assistenziali da molto più tempo e in ogni occasione si era vista

riconoscere il diritto soltanto per la durata di un mese.

Considerate le festività

nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la ricorrente aveva quindi a

disposizione, il venerdì 27 dicembre, il lunedì 30 dicembre ed il martedì 31

dicembre 2024 per procedere ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las.

Si tratta effettivamente di

pochi giorni.

Il TCA rileva, però, che tutta

la documentazione richiesta dall’USSI per la presentazione della domanda di

rinnovo per dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.) già si trovava a

disposizione di RI1 al più tardi il 27 dicembre 2024.

In particolare, la

documentazione _______ poi presentata dalla medesima a gennaio riporta i

movimenti sino a quel giorno e data, pertanto, del 27 dicembre 2024.

Il certificato medico per

dicembre data del 2 dicembre 2024 e quello per gennaio del 27 dicembre

successivo, la polizza LaMal per il 2025 del 21 dicembre 2024 ed il cedolino

per l’avvenuto pagamento dell’affitto riporta la data del 13 novembre 2024

(cfr. supra consid. 2.4.).

L’unico documento

posteriore al 27 dicembre 2024 (comunque datato 31 dicembre 2024), tra quelli

richiesti dall’USSI (riprodotto al consid. 2.4), è il breve scritto del 31

dicembre 2024 della ricorrente che informa l’amministrazione in merito al fatto

che sul proprio stato personale, finanziario e di salute non vi sono novità.

In sede di reclamo RI1 ha

sostenuto che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 è “stata ammalata con

prescrizione medica di riposo a seguito a

delle emorragie” (vedi certificato medico,

cfr. consid. 1.2).

In effetti, dagli atti

risulta che la ricorrente risultava inabile al 100% sia a dicembre 2024, che a

gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.4.).

Questo era, però, già stato

il caso per i mesi di ottobre, rispettivamente novembre 2024 e tale inabilità,

in ogni caso, da una parte, non le aveva impedito né di presentare le

precedenti domande tese all’erogazione delle prestazioni Las ordinarie, né, per

esempio con riferimento proprio a dicembre 2024, quelle del 13 e del 14

dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

D’altra parte, sebbene inabile

al 100% anche nei mesi successivi, la ricorrente ha presentato tanto le

richieste di rinnovo delle prestazioni Las ordinarie, quanto l’erogazione di

quelle speciali (a proposito degli effetti di un’inabilità lavorativa accertata

nel contesto della restituzione del termine per ricorrere secondo l’art. 61 LPGA

cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024,

consid. 4.2; STF 8C_554/2010 del 4 agosto 2010, consid. 4.2).

Con certificato medico del

20.

gennaio 2025, in aggiunta alla predetta inabilità lavorativa, la curante

della ricorrente (che il 27 dicembre 2025 ne ha attestato l’inabilità

analogamente a quanto valeva per i mesi precedenti anche per gennaio 2025,

senza alcuna precisazione aggiuntiva; cfr. doc. 520) ha certificato che

quest’ultima “nel mese di dicembre”, ha “manifestato perdite ematiche

vaginali e rettali che hanno richiesto interventi medici e riposo” nonché

sofferto di “dolore sacro coccigeo persistente in seguito all’infortunio del

settembre 2024” (cfr. doc. 316).

Dagli atti emerge che nel

dicembre 2024, la ricorrente, oltre a presentare le richieste di prestazioni

speciali Las ella ha effettuato prelievi in contanti con la propria carta _______

(avente terminale “____”; cfr. doc. 762) presso la filiale della _______

di ______ (distante 300 metri dallo sportello Laps di via ______; cfr. https://www.google.com/maps/) sia il 14, che il 26 dicembre 2024 (cfr. doc. 40 e 363).

A fronte, di quanto la

dottoressa curante ha certificato il 20 gennaio 2025, per maggiore tranquillità e

considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.

8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in

DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il

TCA ritiene, che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI

per quanto attiene alle effettive condizioni di salute dell’assistita tra il 24

ed il 31 dicembre 2024.

Ciò si giustifica tanto più

se si considera che il Formulario di rinnovo è stato inoltrato il 2 gennaio

2025.

non da lei personalmente ma da suo padre (cfr. doc. 82: “(…) ti confermo

che la richiesta è stata presentata presso lo sportello Laps di ______ dal

padre e ritirata erroneamente dalla collega ______, la collega ______ ha

convocato la richiedente dato che i rinnovi non possono essere consegnati da

terzi. (…)”).

A proposito dello scopo

della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia,

vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr.

pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato

che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in

forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù

dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

" (…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Alla luce di quanto appena

esposto l’USSI, interpellerà, previo

svincolo dal segreto professionale da parte dell’assistita, il medico curante

di RI1 (dr.ssa med. ______) al fine di stabilire se l’insorgente, alla luce del

suo stato di salute tra il 24 ed il 31 dicembre 2024, era impossibilitata, oppure

no, indicandone i motivi, a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las

nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.

L’USSI interpellerà pure la

ricorrente sui motivi per i quali ha elaborato lo scritto – aggiornamento della

propria situazione personale – soltanto il 31 dicembre 2024.

Sulla scorta delle relative

risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se la tardività

della richiesta di prestazioni Las, relativamente ad eventuali diritti per il

mese di dicembre 2024, era da considerarsi, o meno, giustificata.

2.7

Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all’USSI per effettuare ulteriori

accertamenti.

2.8

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale

(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9

del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.

2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del

30.

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti