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Decisione

42.2025.54

Ricorso denegata/ritardata giustizia, in quanto non stralciato dai ruoli, respinto. USSI emesso dec. su reclamo riguardo riconscimento parz. nota dentista (4/25). Per trattamento 8/25 e per rich. 10/2

26 gennaio 2026Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 119, l’Alta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi

trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18

luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in

ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l’esame di diversi diritti

fondamentali era al limite dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di

costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.

Con

giudizio 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza,

contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha

stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale -

al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su

opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso

la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il

suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale

in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

Il

TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e

delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un

lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17

febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),

rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il

14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a

tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.

Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata,

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a

ripetibili.

Inoltre

in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato

sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è

stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo

del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione

della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale,

ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica

del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva

manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

Con

STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai

ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del

ricorso, questa Corte ha, del resto,

ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una

denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel

periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio

del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano

trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da

inammissibili “tempi morti”.

Cfr. pure STCA 35.2025.28 del 16

giugno 2025 (esclusa una denegata/ritardata giustizia in relazione a un caso in

cui, da una parte, il periodo trascorso tra la crescita in giudicato della

sentenza di rinvio e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia

corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato,

rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la

procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità, non poteva essere

imputata la circostanza che tutti gli specialisti interpellati non avessero

accettato l’incarico peritale.

Il

Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre

2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in

relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la

Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame

del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la

durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale

per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere

considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una

situazione limite.

L’Alta

Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr.

44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso

di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per

l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel

2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto

inattivo per più di due anni.

In

una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025 concernente una causa per ritardata

giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare

pretorile stralciata dai ruoli la nostra Massima istanza ha puntualizzato che

in quel caso il tempo impiegato per emanare la sentenza

di appello, ossia diciassette mesi dal deposito dell’appello e quindici

mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata

la natura cautelare e sommaria della controversia.

Alla

parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.

Cfr. anche STF 1C_551/2025 del 1°

dicembre 2025 nella quale Il Tribunale federale ha accertato una ritardata

giustizia, in quanto la Corte cantonale, dopo cinque anni dall’inoltro di due

ricorsi contro l’approvazione di un piano regolatore intercomunale e dopo tre

anni e sette mesi dal termine dello scambio degli scritti, non si era ancora

pronunciata al riguardo

Una

ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza

35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato

a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente

complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni

non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata

settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la

data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del

18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per

denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto

istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in

merito alla vertenza.

2.6. Chiamato

a dirimere la presente evenienza, il TCA constata come rilevato nei fatti, che

l’USSI, pendente causa, e meglio il 20 novembre 2025, ha emanato una

decisione su reclamo relativa alla contestazione del 9 settembre 2025 della

ricorrente riguardo al riconoscimento soltanto parziale della nota d’onorario

allestita il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;

doc. III2).

La

Considerandi

causa riguardante il ricorso per denegata/ritardata giustizia

inoltrato dall’insorgente il 3 novembre 2025, per quanto attiene all’aspetto

della nota d’onorario menzionata, deve, di conseguenza, venire

stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1;

STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF

9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V

374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STZCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025;

STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA

42.2021.49

del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA

42.2020.6

del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA

38.2017.91

del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA

42.2016.21

del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno

2014).

Si rileva, peraltro, che

l’insorgente, il 25 novembre 2025, ha impugnato dinanzi al TCA la decisione su

reclamo del 20 novembre 2025 (cfr. doc. I inc. 42.2025.56).

L’USSI, con la risposta di causa,

ha precisato di aver emesso, il 18 dicembre 2025, una nuova decisione su

reclamo con la quale ha annullato e sostituito la precedente del 20 novembre

2025, riconoscendo l’intera nota d’onorario di fr. 554.-- (dedotto l’importo

già versato di fr. 141.30) del Dr. med. dent. ______ per le cure dentarie

prestate a RI1 il 22 gennaio 2025 (doc. III; III1).

La ricorrente, alla quale è stato

assegnato un termine per presentare osservazioni, è rimasta silente.

Con giudizio 42.2025.56, emanato

in data odierna, questa Corte ha, perciò, stralciato dai ruoli il ricorso.

2.7

Per quanto concerne il ricorso per denegata/ritardata

giustizia in relazione alle richieste dell’insorgente del 17 settembre 2025 di

riconoscimento di una prestazione speciale per il trattamento dentario del 27

agosto 2025 la cui fattura ammonta a fr. 233.--, nonché del 24 ottobre 2025

tendente a ottenere una partecipazione alla spesa riguardante la cura di due

denti (nr. 26; 25) fratturati (cfr. doc. A3; A4 I; V; VI; consid. 1.1: 1.3.;

1.4

), va osservato che tra l’inoltro delle due domande in questione (17

settembre e 24 ottobre 2025) e la presentazione del ricorso per

denegata/ritardata giustizia (3 novembre 2025) sono trascorsi un mese e mezzo

circa, rispettivamente una decina di giorni.

Inoltre la procedura non è stata

contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

Dagli atti di causa emerge, in

effetti, che il 2 ottobre 2025 l’USSI, facendo riferimento alla nota d’onorario

del 27 agosto 2025 di fr. 233.-- del Dr. med. dent. ______, ha chiesto alla

ricorrente “… di rifare la fattura al valore del punto CHF 1.00, indicando

il numero del dente curato” (cfr.- doc. VII1).

Il 18 dicembre 2025, d’altro

canto, relativamente alla domanda del 24 ottobre 2025, l’amministrazione ha

invitato l’insorgente “… ad inoltrarle un preventivo ufficiale allestito dal

medico dentista con il relativo formulario e la richiesta di una prestazione

speciale e ad attendere il benestare dell’Ufficio medesimo” (cfr. doc.

VII2).

Il 23 dicembre 2025 la ricorrente

non aveva ancora dato seguito a tali scritti (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).

La medesima, d’altronde, il 30

dicembre 2025, ha comunicato

" (…) Il 19

dicembre 2025 la ricorrente ha sollecitato il suo medico-dentista di allestire

un preventivo per l’otturazione dei denti nr. 25 e 26. Lo studio riaprirà il 7

gennaio 2026. Appena la ricorrente riceverà il preventivo trasmetterà all’USSI.

Per quanto riguarda la richiesta dell’USSI

di rifare la fattura di CHF 233.00 indicando il numero del dente 26 trattato,

la ricorrente chiederà al suo medico di specificare sulla fattura. La

fotografia per questo intervento è stata trasmessa l’8 settembre 2025.” (Doc.

IX)

In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e

cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.5.) e tutto ben ponderato, questo

Tribunale non ritiene che siano dati

gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico

dell’USSI.

È,

infine, utile ribadire che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire unicamente

se l’USSI si sia o meno reso colpevole di

una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell’assegnazione

di prestazioni speciali (cfr. consid. 2.4.).

2.8

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2025.18

dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.

2.8

; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13

gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;

STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024

consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022

+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia del 3 novembre 2025, in quanto non stralciato dai ruoli, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti