42.2025.54
Ricorso denegata/ritardata giustizia, in quanto non stralciato dai ruoli, respinto. USSI emesso dec. su reclamo riguardo riconscimento parz. nota dentista (4/25). Per trattamento 8/25 e per rich. 10/25 assunzione costo nuova cura dentaria non dati presupposti per riconoscere deneg./ritard. giustizia
26 gennaio 2026Italiano22 min
corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.54
rs
Lugano
26 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3
novembre 2025 di
RI1,
______
contro
Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, con scritto del 3 novembre
2025, ha ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia nei confronti
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), in relazione alla
mancata emissione di una decisione su reclamo riguardante il suo reclamo del 9
settembre 2025 interposto contro il provvedimento del 12 agosto 2025 con il
quale l’amministrazione aveva riconosciuto parzialmente la nota d’onorario di
fr. 554.-- emessa il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ per le cure
dentarie prestatele il 22 gennaio 2025, e meglio limitatamente all’importo di
fr. 141.30 (cfr. I; A1 inc. 42.2025.54; doc. A2 inc. 42.2025.56).
La medesima, inoltre, ha fatto
valere:
" (…) Il 27
agosto 2025 la reclamante ha dovuto nuovamente recarsi dal dentista per il
medesimo dente nr. 26 a causa che lo stucco si era staccato. La fattura
ammontava a CHF 233.00.
Il 13 ottobre 2025 la reclamante ha
sollecitato l’emissione di una decisione formale per il primo trattamento (n.d.r.:
del 22 gennaio 2025) e per il secondo trattamento (n.d.r.: del 13
ottobre 2025).
Il 24 ottobre 2025 la reclamante ha
informato l’USSI della rottura del dente nr. 25 e nr. 26 (sul lato opposto
dell’otturazione del 27 agosto 2025) trasmettendo la foto.” (Doc. I)
1.2. Il 1° dicembre 2025 l’USSI, in
risposta, ha postulato la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso,
rilevando di aver emanato, il 20 novembre 2025, una decisione su reclamo con la
quale è stato evaso il reclamo del 9 settembre 2025 (cfr. doc. III).
Alla
risposta di causa l’amministrazione ha, in effetti, allegato la decisione su
reclamo del 20 novembre 2025, con cui ha confermato il proprio provvedimento
del 12 agosto 2025 (cfr. doc. III2).
1.3. L’insorgente, il 5 dicembre 20925,
ha osservato di non avere ricevuto alcuna decisione formale motivata in merito
ai trattamenti dei denti nr. 25 e 26 (cfr. doc. V).
1.4. Questo Tribunale, il 12 dicembre
2025, ha trasmesso il doc. V all’USSI per osservazioni, indicando:
" (…) A tale
fine vogliate considerare che dal ricorso per denegata giustizia del 3 novembre
2025 e dalla documentazione allegata emerge che RI1, oltre ad avere interposto
reclamo il 9 settembre 2025 contro la decisione del 12 agosto 2025 con
cui le avete riconosciuto l’importo di fr. 141.30 quale prestazione speciale
inerente le cure dentarie del gennaio 2025 (nota d’onorario del 22 gennaio
2025) - in relazione al quale avete emesso una decisione su reclamo il 20
novembre 2025 -, il 17 settembre 2025 ha chiesto il riconoscimento di
una prestazione speciale per il trattamento del 27 agosto 2025, la cui fattura
ammonta a fr. 233.-- (doc. A4) e il 24 ottobre 2025 ha postulato la
vostra partecipazione alla spesa riguardante due denti fratturati (26 e 25) che
il dentista avrebbe consigliato di otturare (doc. A3; I). (…)” (Doc VI)
1.5. Il 23 dicembre 2025 la parte
resistente ha affermato:
" (…) nella
lettera della signora RI1 non sono invocati argomenti né addotte prove atte a modificare
la valutazione del caso in oggetto da parte dell'USSl.
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento
di una prestazione speciale pari a CHF 233.- inoltrata dalla ricorrente il 17
settembre 2025, si rileva che, con scritto del 2 ottobre 2025, l’USSl ha
informato la signora RI1 che, in relazione alla nota d'onorario di CHF 233.-
emessa il 16 settembre 2025 dal Dr. med. dent. ______, è necessario rifare la
fattura al valore del punto CHF 1.00 e indicare il numero del dente che è stato
sottoposto alla cura.
Si osserva che ad oggi non è ancora stato
dato seguito a tale richiesta.
In riferimento a quanto postulato dalla
signora RI1 in data 24 ottobre 2025, ovvero alla richiesta rivolta all'USSl di
partecipare alla spesa riguardante due denti fratturati (26 e 25), si rileva
che con scritto del 18 dicembre 2025 l'USSl ha invitato la ricorrente ad
inoltrare all'Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'del sostegno
sociale e dell’inserimento un preventivo ufficiale allestito dal medico
dentista con il relativo formulario per la richiesta di una prestazione
speciale e ad attendere il benestare dell'Ufficio medesimo. (…)” (Doc. VII)
L’USSI ha allegato gli scritti
del 2 ottobre e del 18 dicembre 2025 menzionati (cfr. doc. VII1; VII2).
1.6. RI1 ha preso posizione con scritto
del 30 dicembre 2025 (cfr. doc. IX; IX1; IX2).
1.7. I doc. IX, IX1; IX2 sono stati
inviati per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La concreta
fattispecie concerne il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto da RI1
al TCA il 3 novembre 2025 in merito alla mancata emanazione di una decisione su
reclamo inerente alla sua contestazione del 9 settembre 2025 avverso il
provvedimento del 12 agosto 2025 di riconoscimento parziale della nota
d’onorario del Dr. med. dent. ______ datata 4 aprile 2025, rispettivamente
all’asserita mancata emissione di decisioni formali riguardanti l’assunzione
dei costi per il trattamento dentario del 27 agosto 2025 e la richiesta del 24
ottobre 2025 di partecipazione alla spesa per la cura di due denti - nr. 26 e
25 - fratturati (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
2.3. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
2.4. Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
In una sentenza 8C_323/2025 del
22 settembre 2025 consid. 4.1. il Tribunale federale ha ricordato che il
divieto di diniego formale di giustizia è riconosciuto a livello costituzionale
quale parte integrante dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e che un'autorità
viola tale divieto segnatamente quando rimane del tutto inattiva in violazione
dei propri doveri.
Sempre
secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un determinato termine.
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura del
procedimento, nonché l'insieme delle altre circostanze, fanno apparire come
ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre
2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono
determinanti, in particolare, il grado di complessità della controversia, la
posta in gioco per l’interessato, il comportamento di quest’ultimo e delle
autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a).
A
tal proposito spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati
passi per invitare l’autorità a decidere, sollecitandola ad accelerare la
procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, l’autorità,
sebbene non le possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in
una procedura, non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure
un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della
procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in
modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme
alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha
evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata
così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di una controversia. Ciò non è il caso se
essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio
2003 consid. 4.1).
Del
resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della
vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia
realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,
infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si
estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal
merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia
non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.
STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1.; STF 8C_162/2022 del 9
agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF
8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V
90).
2.5. In
una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, parzialmente pubblicata in DTF 135
Fatti
I 119, l’Alta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi
trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18
luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in
ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l’esame di diversi diritti
fondamentali era al limite dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di
costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.
Con
giudizio 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza,
contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha
stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale -
al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su
opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso
la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il
suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale
in Svizzera - aveva emesso la sentenza.
Il
TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e
delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un
lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17
febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),
rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il
14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a
tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.
Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata,
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a
ripetibili.
Inoltre
in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato
sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è
stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo
del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione
della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale,
ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica
del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva
manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con
STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai
ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del
ricorso, questa Corte ha, del resto,
ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una
denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel
periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio
del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano
trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da
inammissibili “tempi morti”.
Cfr. pure STCA 35.2025.28 del 16
giugno 2025 (esclusa una denegata/ritardata giustizia in relazione a un caso in
cui, da una parte, il periodo trascorso tra la crescita in giudicato della
sentenza di rinvio e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia
corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato,
rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la
procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità, non poteva essere
imputata la circostanza che tutti gli specialisti interpellati non avessero
accettato l’incarico peritale.
Il
Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre
2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in
relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la
Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame
del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la
durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale
per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere
considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una
situazione limite.
L’Alta
Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr.
44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso
di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per
l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel
2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto
inattivo per più di due anni.
In
una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025 concernente una causa per ritardata
giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare
pretorile stralciata dai ruoli la nostra Massima istanza ha puntualizzato che
in quel caso il tempo impiegato per emanare la sentenza
di appello, ossia diciassette mesi dal deposito dell’appello e quindici
mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata
la natura cautelare e sommaria della controversia.
Alla
parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.
Cfr. anche STF 1C_551/2025 del 1°
dicembre 2025 nella quale Il Tribunale federale ha accertato una ritardata
giustizia, in quanto la Corte cantonale, dopo cinque anni dall’inoltro di due
ricorsi contro l’approvazione di un piano regolatore intercomunale e dopo tre
anni e sette mesi dal termine dello scambio degli scritti, non si era ancora
pronunciata al riguardo
Una
ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza
35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato
a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente
complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni
non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata
settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la
data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del
18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per
denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto
istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in
merito alla vertenza.
2.6. Chiamato
a dirimere la presente evenienza, il TCA constata come rilevato nei fatti, che
l’USSI, pendente causa, e meglio il 20 novembre 2025, ha emanato una
decisione su reclamo relativa alla contestazione del 9 settembre 2025 della
ricorrente riguardo al riconoscimento soltanto parziale della nota d’onorario
allestita il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;
doc. III2).
La
Considerandi
causa riguardante il ricorso per denegata/ritardata giustizia
inoltrato dall’insorgente il 3 novembre 2025, per quanto attiene all’aspetto
della nota d’onorario menzionata, deve, di conseguenza, venire
stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1;
STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF
9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V
374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STZCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025;
STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA
42.2021.49
del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA
42.2020.6
del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA
38.2017.91
del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA
42.2016.21
del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno
2014).
Si rileva, peraltro, che
l’insorgente, il 25 novembre 2025, ha impugnato dinanzi al TCA la decisione su
reclamo del 20 novembre 2025 (cfr. doc. I inc. 42.2025.56).
L’USSI, con la risposta di causa,
ha precisato di aver emesso, il 18 dicembre 2025, una nuova decisione su
reclamo con la quale ha annullato e sostituito la precedente del 20 novembre
2025, riconoscendo l’intera nota d’onorario di fr. 554.-- (dedotto l’importo
già versato di fr. 141.30) del Dr. med. dent. ______ per le cure dentarie
prestate a RI1 il 22 gennaio 2025 (doc. III; III1).
La ricorrente, alla quale è stato
assegnato un termine per presentare osservazioni, è rimasta silente.
Con giudizio 42.2025.56, emanato
in data odierna, questa Corte ha, perciò, stralciato dai ruoli il ricorso.
2.7
Per quanto concerne il ricorso per denegata/ritardata
giustizia in relazione alle richieste dell’insorgente del 17 settembre 2025 di
riconoscimento di una prestazione speciale per il trattamento dentario del 27
agosto 2025 la cui fattura ammonta a fr. 233.--, nonché del 24 ottobre 2025
tendente a ottenere una partecipazione alla spesa riguardante la cura di due
denti (nr. 26; 25) fratturati (cfr. doc. A3; A4 I; V; VI; consid. 1.1: 1.3.;
1.4.), va osservato che tra l’inoltro delle due domande in questione (17
settembre e 24 ottobre 2025) e la presentazione del ricorso per
denegata/ritardata giustizia (3 novembre 2025) sono trascorsi un mese e mezzo
circa, rispettivamente una decina di giorni.
Inoltre la procedura non è stata
contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
Dagli atti di causa emerge, in
effetti, che il 2 ottobre 2025 l’USSI, facendo riferimento alla nota d’onorario
del 27 agosto 2025 di fr. 233.-- del Dr. med. dent. ______, ha chiesto alla
ricorrente “… di rifare la fattura al valore del punto CHF 1.00, indicando
il numero del dente curato” (cfr.- doc. VII1).
Il 18 dicembre 2025, d’altro
canto, relativamente alla domanda del 24 ottobre 2025, l’amministrazione ha
invitato l’insorgente “… ad inoltrarle un preventivo ufficiale allestito dal
medico dentista con il relativo formulario e la richiesta di una prestazione
speciale e ad attendere il benestare dell’Ufficio medesimo” (cfr. doc.
VII2).
Il 23 dicembre 2025 la ricorrente
non aveva ancora dato seguito a tali scritti (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).
La medesima, d’altronde, il 30
dicembre 2025, ha comunicato
" (…) Il 19
dicembre 2025 la ricorrente ha sollecitato il suo medico-dentista di allestire
un preventivo per l’otturazione dei denti nr. 25 e 26. Lo studio riaprirà il 7
gennaio 2026. Appena la ricorrente riceverà il preventivo trasmetterà all’USSI.
Per quanto riguarda la richiesta dell’USSI
di rifare la fattura di CHF 233.00 indicando il numero del dente 26 trattato,
la ricorrente chiederà al suo medico di specificare sulla fattura. La
fotografia per questo intervento è stata trasmessa l’8 settembre 2025.” (Doc.
IX)
In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale e
cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.5.) e tutto ben ponderato, questo
Tribunale non ritiene che siano dati
gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico
dell’USSI.
È,
infine, utile ribadire che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire unicamente
se l’USSI si sia o meno reso colpevole di
una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell’assegnazione
di prestazioni speciali (cfr. consid. 2.4.).
2.8
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2025.18
dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.
2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13
gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;
STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024
consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 3 novembre 2025, in quanto non stralciato dai ruoli, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti