42.2025.6
Ordine di restituz. di prestazioni essendo emerso dal rapporto dell'Ispettorato che ric. viveva in IT. Difettando domicilio assist. in TI percepito indebitam. AS.Inflitta pure sanzione di fr.300 x 3 mesi non avendo comunicato residenza all'estero.Importo e durata rispettano principio proporzionalità
19 maggio 2025Italiano98 min
verosimile che la signora RI 1 non abitasse presso il suo appartamento di __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.6-7
rs
Lugano
19 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2025 di
RI 1, ______
rappr. da: RA 1, ______
contro
le decisioni su reclamo del 19 e
del 20 novembre 2024 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il ______ 1978 e
cittadina svizzera, è al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di
dicembre 2008 e ha percepito fino al mese di gennaio 2025 compreso la somma
complessiva di fr. 352'608.-- (cfr. doc. 221-267).
1.2. La Sezione del sostegno sociale -
Ispettorato, il 5 gennaio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che
dall’istruttoria esperita è emerso con grado di verosimiglianza preponderante
che RI 1 viveva in Italia.
1.3. Con decisione del 2 aprile 2024
l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha ordinato a RI 1 di
restituire la somma di fr. 99’265.25, corrispondenti alle prestazioni
assistenziali erogatele dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2023.
L’amministrazione, al riguardo,
ha precisato:
" dagli
accertamenti svolti, e in particolare dall’istruttoria eseguita dal nostro
Servizio Ispettorato, nonché da quanto emerso dai controlli di Polizia e dai
consumi elettrici esigui, è emerso che durante il periodo 01.02.2020 /
31.12.2023 non ha effettivamente risieduto nel suo appartamento di via __________
a __________.
Per questo motivo, durante il periodo
indicato, non avrebbe avuto diritto alle prestazioni assistenziali e al
riconoscimento della spesa alloggiativa. (…)” (Doc. 608)
1.4. Con ulteriore provvedimento del 2 aprile
2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI 1, in applicazione dell’art. 9a del
Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una sanzione di fr. 300.-- per
tre mesi a far tempo dal mese di aprile 2024, in quanto la medesima, benché
fosse al beneficio di prestazioni assistenziali e dall’istruttoria eseguita
dall’Ispettorato sia emerso che non abitava a _______, mai ha comunicato di
risiedere all’estero. L’amministrazione ha precisato che ella, del resto, non
ha presentato giustificazioni valide entro il termine assegnatole (cfr. doc.
606).
1.5. A seguito del reclamo interposto il
22 aprile 2024 da RI 1 contro le decisioni del 2 aprile 2024 (cfr. doc. 601),
l’USSI, con decisione su reclamo del 19 novembre 2024, ha confermato il proprio
ordine di restituzione del 2 aprile 2024 (cfr. consid. 1.3.), motivando come
segue:
" (…)
Fatti
I.
Le argomentazioni della reclamante, secondo cui "dire che
non abito nell’appartamento è errato", non possono essere seguite in
quanto, dagli accertamenti svolti dall'lspettorato sociale della Sezione del
sostegno sociale, è emerso che dal febbraio 2020 al dicembre 2023 RI 1 "vive
in Italia e che (...) la signora ha finto di vivere stabilmente a __________".
In merito agli accertamenti di Polizia contestati dalla
reclamante, secondo la quale "nessuna persona si è presentata fino a
Gennaio 2024", dagli atti presenti nell'incarto ispettorato emerge che
"il 26 settembre 2023 il servizio ispettorato ha chiesto un breve
monitoraggio alla Polizia di __________ (...) Nonostante appariva più che
verosimile che la signora RI 1 non abitasse presso il suo appartamento di __________,
agli atti mancava l’informazione in merito alla sua reale residenza (...) Per
questo motivo, il 28 dicembre 2023 la signora è stata riconvocata per
un'ulteriore audizione (...) Al termine (...) agenti di polizia (...) si sono
recati al domicilio dell'interessata per accertarsi delle condizioni del suo
appartamento, previo accordo da parte sua (...)" A conferma inoltre
del fatto che appare inverosimile una residenza effettiva della reclamante
presso via __________ a __________ è la circostanza che ella, pur effettuando
quotidianamente trasferte per recarsi al lavoro in Italia (da ben 8 anni), non "conosca
a menadito i mezzi (numero bus), gli orari precisi, il percorso esatto da
compiere e la sua corretta durata", e che risulti sulla sua busta paga
di giugno 2023 la residenza presso il suo datore di lavoro.
Per quanto concerne il dettaglio dei consumi energetici fornito
dalla reclamante, si rileva che ciò è già stato oggetto dell'istruttoria
dell'lspettorato sociale. A questo proposito si rimanda al rapporto di chiusura
del 5 gennaio 2024 laddove si afferma che "(…) I consumi elettrici
della signora (...) confermano che la stessa non vive in __________ a __________
(...)".
Nemmeno il certificato medico allegato dall'insorgente le viene in
soccorso in quanto datato 10 gennaio 2024, e dunque riferito ad un periodo
successivo rispetto a quello oggetto dell'ordine di restituzione.
L'USSI, constatata l'asserita e la mancanza di un domicilio
assistenziale effettivo dell'interessata nel Canton Ticino ha emesso un ordine
di restituzione per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2023
dell'importo di complessivi CHF 99'265.25, non adempiendo la signora RI 1 alle
condizioni previste dall'art. 5 Las, ossia non avendo di fatto un domicilio
stabile o dimora assistenziale nel Cantone.
Le prestazioni assistenziali mensili versate alla reclamante nei
mesi da febbraio 2020 a dicembre 2023, erano state calcolate, nelle relative decisioni,
non tenendo in considerazione l'assenza del domicilio assistenziale nel Canton
Ticino dell'interessata. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare
delle prestazioni erogate dall'USSl.
L'Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso
la decisione del 2 aprile 2024, e quindi ripristinato da un punto di vista
oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine
di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)”
(Doc. B1)
1.6. Il 20 novembre 2024 l’USSI ha
emanato un’ulteriore decisione su reclamo con la quale ha respinto il reclamo
di RI 1 contro la sanzione inflittale il del 2 aprile 2024 (cfr. consid. 1.4.)
Dalla decisione su reclamo si
evince:
" (…) Dagli
atti presenti nell’incarto ispettorato è emerso che “l’utente vive in Italia e
che la stessa ha finto un lavoro presso il suo potenziale compagno (__________)
per non poter essere inserita in una misura dell’Ufficio, in modo da poter
essere assente dal Ticino per la maggior parte del suo tempo. Viceversa, la
signora ha finto di vivere stabilmente a __________ (…)”.
Alla reclamante, al beneficio delle prestazioni assistenziali dal
dicembre 2008, era ben noto che la modifica della situazione personale andava
immediatamente e chiaramente segnalata all’USSl.
Nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur
essendo segnalato di indicare ogni cambiamento della propria situazione
personale ed economica, la reclamante non ha mai indicato di non risiedere
presso il suo appartamento di ______ ma di vivere
stabilmente in Italia.
Ritenuto tutto quanto sopra, il comportamento della signora
giustifica la sanzione, che è adeguata e proporzionata. (…)” (Doc. B2).
1.7. Il 27 novembre 2024 la Sezione del
sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico “per truffa ex art.
148 CP, subordinatamente per ottenimento illecito di prestazioni, di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. art. 148a CP), così come
per ogni altro titolo applicabile alla presente fattispecie”. Parimenti è
stato chiesto al Ministero pubblico “di approfondire i fatti al fine di
poter determinare ulteriori periodi in cui la signora ha percepito
indebitamente le prestazioni dell’aiuto sociale, come verosimilmente il periodo
da agosto 2016 a febbraio 2020 e quello da gennaio 2024 ad oggi. (…)” (cfr.
doc. 1-6).
1.8. Con tempestivo ricorso del 7
gennaio 2025 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato le decisioni su
reclamo del 19 e del 20 novembre 2024, chiedendone l’annullamento.
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la vertenza con l’USSI è sorta
soltanto a seguito della mancata partecipazione dell’insorgente ai corsi di
inserimento sulle attività di pubblica utilità promossi dalla Sezione del sostegno
sociale, comunicata con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2023 e
dovuta allo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia.
È stato precisato che RI 1 non ha
rifiutato un posto di lavoro in Svizzera, bensì solo la frequentazione di un
corso che prevede la presenza al 100% per sei mesi e attribuisce, oltre alla
prestazione assistenziale ordinaria, un supplemento di fr. 300.-- – per cui
inferiore al guadagno di fr. 500.-- mensili (oltre alla quota parte di
tredicesima, rimborso spese di trasporto e il pasto pagato al luogo di lavoro)
conseguito tramite il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di durata
indeterminata – e il rimborso delle spese di trasferta e di doppia economia
domestica (fr. 89.-- al mese).
È stato, altresì, puntualizzato
che il fatto di percepire un reddito, che la ricorrente, con tanta ostinazione,
vuole mantenere, fa sì che le prestazioni assistenziali erogatele siano
ridotte.
L’avv. RA 1, per conto
dell’insorgente, ha poi, da un lato, censurato la pretesa mancata conoscenza da
parte di quest’ultima del tragitto per raggiungere il posto di lavoro, avendolo
ben esposto nell’audizione del 24 agosto 2023 a pagina 4 righe 49-52.
Dall’altro, ha affermato che la
sua assistita non ha alcuna residenza in Italia, tanto meno presso il signor __________
(come risulta dall’estratto dell’anagrafe di quest’ultimo del 3 gennaio 2025,
indicante che egli è il solo componente del nucleo familiare sito a __________
– Italia - in via __________), bensì è sempre rimasta a __________, avendo eletto
in Italia soltanto il proprio domicilio - concetto assai diverso - ritenuto lo
svolgimento dell’attività lavorativa, così da permettere una più agevole
iscrizione all’Istituto nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
A mente della parte ricorrente
per lo stesso motivo anche la questione relativa al conto postale aperto in
Italia, peraltro dichiarato all’USSI con le relative entrate, non può essere
decisiva, considerato che appare naturale che il lavoratore sia titolare di un
conto corrente attivo anche nel Paese dove lavora e ritenuto che anche l’INPS
non corrisponde pagamenti su conti esteri.
Il patrocinatore, a nome
dell’insorgente, ha pure evidenziato che non si capisce sulla base di cosa
venga ipotizzata una relazione tra quest’ultima e il datore di lavoro, __________.
Per quanto concerne i consumi
energetici, è stato specificato che l’abitazione di RI 1 è un monolocale di 25
mq, per la cui illuminazione non occorre un importante dispendio di energia, e
che ella è affetta da diversi anni da una patologia osteoarticolare cronica, in
particolare a livello cervicale, con invalidanti ripercussioni cliniche anche a
livello visivo con intolleranza alla luce artificiale e non, come si evince dal
certificato della Dr. med. __________ del 10 gennaio 2024.
È stato, inoltre, spiegato che a
causa delle problematiche agli occhi l’insorgente è solita tenere in casa una
luce non abbagliante, bastando la luce della cappa e delle candele a illuminare
il piccolo appartamento, e che anche dopo l’avvio dei controlli i consumi non
sono cambiati, bensì si sono mantenuti costanti, a dimostrazione del fatto che
essi sono da considerarsi gli effettivi consumi, più elevati nei mesi invernali
e autunnali e più bassi nei mesi estivi.
L’avv. RA 1, per conto della
ricorrente, ha contestato le fotografie effettuate dall’Ispettorato Sociale
nell’appartamento di quest’ultima, poiché “talvolta parziali e fatte con
angolature volutamente precarie al solo scopo di suggestionare il lettore e far
apparire l’appartamento come vuoto e spoglio, ciò che in realtà non è”. In
proposito sono state prodotte ulteriori fotografie scattate il medesimo giorno
del sopralluogo per mostrare una realtà differente rispetto a quella mostrata
dall’Ispettorato, ossia di un’abitazione vissuta dall’insorgente.
La parte ricorrente ha, infine,
asserito che nemmeno è vero che i vicini non conoscono RI 1. Al riguardo sono
state trasmesse delle dichiarazioni scritte rese dalla signora che vive
nell’appartamento di fronte a quello dell’insorgente, dalla signora che si
occupa delle pulizie delle zone comuni della PPP e dal proprietario
dell’appartamento della ricorrente (cfr. doc. I; F1; F2; G).
1.9. Con
risposta del 27 gennaio 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.10. Il 10 febbraio 2025 l’avv. RA 1 ha
ribadito integralmente le argomentazioni contenute nel ricorso del 7 gennaio
2025.
Il medesimo, inoltre, ha
evidenziato che a seguito della segnalazione presentata dall’amministrazione al
Ministero pubblico è stata aperta una procedura penale a carico
dell’insorgente, avente per oggetto la medesima questione della concreta
fattispecie. Egli, pertanto, ha chiesto di valutare, quanto meno per ragioni di
opportunità, la sospensione della presente vertenza, “ritenuto anche che i
maggiori poteri inquisitori delle Autorità penali permetteranno l’acquisizione di
ulteriori elementi di prova che, se del caso, potranno essere acquisiti e
valutati anche da Codesta Autorità” (cfr. doc. V).
1.11. La parte resistente, il 21 febbraio
2025, riguardo alla domanda di sospendere la presente procedura in attesa della
conclusione del procedimento penale a carico della ricorrente, si è rimessa al
giudizio del TCA, rilevando ad ogni modo:
" (…) che i
fatti accertati dall’Ufficio e dall’Ispettorato sociale saranno nondimeno
confermati anche nel corso della procedura penale e pertanto l’attesa di una
sua conclusione, la quale è comunque appena iniziata, comporterebbe unicamente
un dilungamento della presente vertenza. (…)” (Doc. VII)
1.12. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art.
76.
cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti
alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due
decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI, le
quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione
materiale e giuridica.
Per economia processuale
le procedure ricorsuali 42.2025.6 e 42.2025.7 sono, dunque, congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio
2024.
consid. 1; STF 8C_683/2021 del
13.
luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7;
STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,
9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2
La parte ricorrente, il 10 febbraio
2025, ha formulato la richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA
fino al termine del procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico nei
confronti di RI 1 (cfr. doc. V; consid. 1.10.).
Come visto nei fatti, la Sezione
del sostegno sociale, a seguito dell’esposto trasmesso dalla Sezione del lavoro,
il 27 novembre 2024, ha segnalato l’insorgente al Ministero Pubblico,
in
particolare, per truffa ex art. 148 CP, subordinatamente per ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale giusta
l’art. art. 148a CP (cfr. doc. 1-6; consid. 1.7.).
Al riguardo questo Tribunale
rileva che la domanda di sospensione diviene priva di oggetto con l’emanazione
della presente sentenza. Essa era comunque destinata ad insuccesso (cfr. STF
9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2023.25 del 26 giugno 2023
consid. 2.1.; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24
del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid.
2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).
Va,
infatti, osservato che per costante giurisprudenza federale la sospensione
della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al
principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo
eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di
un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il
giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel
ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza
di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15
giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF
9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio
2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b
pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
Per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle
constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne
la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la
valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni
di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede
d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_ 481/2022 del 23 gennaio 2024
consid. 5.; DTF 143 V 393 consid. 7.2.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito giova evidenziare,
da una parte, come ricordato dall’amministrazione (cfr. doc. VII), che nel
diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice
delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità
preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate),
dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.;
STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio
2022.
consid. 3.1.).
Dall’altra, che la procedura di
restituzione non è dipendente da una condanna penale né
necessita l'adempimento di elementi di natura penale.
Qualora, come verrà esposto più
approfonditamente nel prosieguo, da un profilo oggettivo siano state percepite
prestazioni assistenziali a torto (nel caso di non adempimento dei relativi
presupposti), le stesse, se sono date le condizioni per una riconsiderazione o
una revisione delle decisioni iniziali di attribuzione, vanno restituite, a
prescindere dall’esito di un eventuale procedimento penale (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto
nell’evenienza concreta è giustificato, in ogni caso, decidere il ricorso
contro le decisioni su reclamo del 19 e del 20 novembre 2024 senza sospendere
la causa per attendere l’esito del procedimento penale, tanto più che l’USSI ha
evidenziato che lo stesso è “appena iniziato” (cfr. doc. VII; consid.
1.11.).
nel merito
2.3
Nel ricorso del 7 gennaio 2025
l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la
decisione su reclamo del 19 novembre 2024, e quindi una lesione del diritto di
essere sentito da parte dell’amministrazione, sottolineando che “non motiva
in alcun modo l’USSI la ragione per cui, a seguito di controlli esperiti a far
tempo dalla seconda metà del 2023, si sia fatto retrocedere l’inizio della
indebita percezione addirittura a febbraio 2020 (!!), ben 3 anni prima” (cfr.
doc. I pag. 6).
Il diritto di essere sentito, di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e
all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF
8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio
2025.
consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022
consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF
8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011
consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione
non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere
implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie
l’amministrazione, nell’ordine di restituzione del 2 aprile 2024, ha indicato che
dai controlli di Polizia e dai consumi elettrici esigui è emerso che durante il
periodo 1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2023 la ricorrente non ha effettivamente
risieduto nel suo appartamento di via __________ 6 a __________, per cui le ha
chiesto di restituire le prestazioni assistenziali percepite per tale arco di
tempo (cfr. doc. 608; consid. 1.3.).
I controlli in relazione alla
situazione dell’insorgente sono effettivamente iniziati nel 2023 (cfr. doc.
1-6; 67-69).
Nella decisione su reclamo del 19
novembre 2024 l’USSI ha precisato che “nel periodo dal mese di febbraio 2020
al mese di dicembre 2023, la signora RI 1 ha finto di avere la propria
residenza nell’appartamento __________ da lei locato, quando in realtà ella
viveva in Italia. Il 2 aprile 2024 l’USSI ha chiesto la restituzione di
complessivi CHF 99'265.25 a titolo di prestazioni assistenziali percepite
indebitamente da febbraio 2020 a dicembre 2023” (cfr. doc. B1 pag. 5).
Tutto ben considerato, questa
Corte ravvisa perlomeno delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su reclamo del 19 settembre 2024 in relazione alla data a decorrere
dalla quale è stata chiesta la restituzione delle prestazioni assistenziali, e
perciò del rispetto del diritto di essere sentita dell’insorgente, in quanto
non è stata espressamente spiegata la ragione per la quale l’ordine di
restituzione è stato fatto partire dal febbraio 2020.
È vero che nel Rapporto
Ispettorato – chiusura caso del 5 gennaio 2024 il Servizio Ispettorato ha
disposto l’emissione, in particolare, di “un ordine di restituzione totale
dal 1° febbraio 2020 (inizio della locazione in via __________ a __________)” (cfr.
doc. 69).
Il 16 dicembre 2019 RI 1 ha,
invero, concluso un contratto di locazione con __________ relativo a un
appartamento di 1,5 locali sito a ______ in via __________ a decorrere dal 1°
febbraio 2020 (cfr. doc. 1583-1584; 106; 97).
È altrettanto vero, tuttavia, che
non risulta chiaro se la ricorrente abbia visionato il Rapporto Ispettorato –
caso di chiusura nella procedura di reclamo.
A parte che in tale Rapporto,
unicamente pendente causa, e meglio nella risposta del 27 gennaio 2025, l’USSI
ha indicato che la data del 1° febbraio 2020 corrisponde all’inizio locazione
in via __________ a __________ (cfr. doc. III; consid. 1.9.).
La giurisprudenza federale ha,
tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile
se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_460/2024
del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid.
3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid.
2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie il TCA dispone
di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).
Inoltre, per costante
giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe
in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo
in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -
della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24
gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387
consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il
principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali …”).
Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto
di essere sentito per violazione dell’obbligo di motivare va, in ogni caso, ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA
42.2024.38
del 27 gennaio 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio
2024.
consid. 2.2.).
Del
resto l’insorgente, rappresentata dall’avv. RA 1, come emerge dal ricorso, ha
comunque potuto rendersi conto che l’USSI le ha richiesto la restituzione delle
prestazioni assistenziali ricevute da febbraio 2020 a dicembre 2023, in quanto
aveva finto di risiedere in Svizzera nel periodo in questione. In effetti
all’impugnativa sono state, segnatamente, allegate delle dichiarazioni di una
vicina della ricorrente, della signora che si occupa delle pulizie dello
stabile in via __________ a __________ e del proprietario dell’appartamento
preso in locazione dall’insorgente, in cui tali persone hanno attestato la
presenza di RI 1 nell’appartamento di __________. In particolare la vicina ha
asserito di essere in contatto con la ricorrente “dal suo arrivo in questo
palazzo”, ovvero, conformemente al contratto di locazione, dal febbraio
2020.
(cfr. doc. I; F1; F2; G; 1583-1584; consid. 1.8.).
2.4
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto
all’insorgente la restituzione di fr. 99'265.25 corrispondenti alle prestazioni
assistenziali percepite da febbraio 2020 a dicembre 2023, essendo emerso dal
Rapporto dell’Ispettorato del 5 gennaio 2024 che la medesima non risiedeva in
Ticino.
Dall’altro abbia inflitto alla
ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di
aprile 2024, per avere fornito informazioni inveritiere relative al proprio
luogo di residenza.
2.5
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003.
(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006.
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67.
Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.6
Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni
indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche
sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del
Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato
di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. consid. 2.13.; STF
9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
2.7
Ai
sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli
indigenti:
"
Gli indigenti sono
assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art.
5.
Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede
che:
"
1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
2Le persone
con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a
prestazioni o aiuti immediati.
3Sono
riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle
eccezioni:
"
1Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa
riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese
cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la
stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad
enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta
l’art. 10 Las, poi:
"
Il domicilio e la dimora sono
determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art.
4.
Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge
federale sull’assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce
che:
"
1.
La persona nel bisogno è domiciliata giusta la
presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con
l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2.
L’annuncio
alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di
presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è
cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex
art. 9 LAS:
"
1.
Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal
Cantone.
2.
In caso di dubbio, la partenza si reputa
avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3.
L’entrata
in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un
maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da
un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio
assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e
meglio:
"
1.
Dimora giusta la presente legge significa effettiva
presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2.
Se
una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di
malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del
medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è
considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di
cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare,
all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
"
1.
L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe
al Cantone di domicilio.
2.
Se la
persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al
Cantone di dimora.
3.
Il
Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità
assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1
LAS riguardante i casi d’urgenza:
"
Se un cittadino svizzero abbisogna
di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è
tenuto ad assisterlo.”
2.8
L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la
realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza
effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico
e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere
orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del
18.
giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1
pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.
4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di
domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne
stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12
agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di
conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le
malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
"
(…)
2.2
Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des
Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet
sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.
Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1
und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum
Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren
Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,
sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob
die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch
für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen
gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,
darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen
Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert
haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2
S. 108).“
In un
giudizio 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3., in ambito di assoggettamento
all’AVS/AI/IPG, l’Alta Corte, confermando una sentenza 30.2024.9 emanata dal
TCA il 14 ottobre 2024, ha, altresì, evidenziato che “il centro d'interessi
non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero
dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali,
rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come
compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio”.
2.9
Dal Messaggio
per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17
novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge
segnatamente che:
"
(…) Questo capitolo del
disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio
assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda
ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di
norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del
disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la
legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza,
fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un
domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la
prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la
dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per
la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso
secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato
concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno
dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,
esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e
di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul
territorio cantonale anche se non
possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di
presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle
disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È
dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone
semplicemente per motivi di transito.
(…).
23.
Assistenza di cittadini svizzeri
231.
Competenza
231.1
In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio costituzionale
secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al
Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il
capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica
che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle
competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che
determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di
domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è considerata,
nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio:
l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone
di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e
dai principi del luogo di domicilio.
(…)
231.2
Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di
urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano
improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di
domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e
persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il
Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per
l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di
domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano
momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per
l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla
competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza
domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura
ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di
dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno
ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia
trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per
gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di consultazione, la
costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio
riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa
giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il
trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la
persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla
libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato
ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di
domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in
grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente
assistenza ulteriore.”
Nel
Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad
assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I
46.
segg., il Consiglio federale ha rilevato:
"
22.
Assistenza di cittadini
svizzeri
221.
Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini
svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative
all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.
221.1
Principio
(art. 12)
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio
costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al
Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di
dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del
Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al
minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito
nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato
ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di
un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si è insistito a
più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con
grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non
teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di
migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:
- la creazione di un domicilio assistenziale
fittizio;
- una definizione differenziata
dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;
- una chiara responsabilità del
Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione,
che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così
prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi
della loro durata.
Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due
associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in
considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti
ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone
d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2
Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12,
l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata
soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato
pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile
dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena
prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel
Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere
cosa intende per aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto
negli articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W.
Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n.
95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
"
(…) Au centre de la disposition sur le domicile se
trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le
terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une
personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux
art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y
établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le
domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée
de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon
l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où
elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les
références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement
inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982
p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été
constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à
la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit
civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC;
Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80;
Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence
citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une
personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)
et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois
indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne
sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit
toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le
lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.
23.
CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait
de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle
générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que
pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de
1.
art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile
perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les
modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;
Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de
courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.
23.
CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais
qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2
LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p.
107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention
de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une
période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49
ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se
modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même,
l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé
n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le
suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;
seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un
changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du
domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une
personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne
sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.
91.
; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir
durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit
qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se
rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier
le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa
famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en Suisse est
indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la
police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.
23.
CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce
principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une
autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est
présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou
plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans
chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à
savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une
autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir
que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type
d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un
domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à
l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un
domicile.
(…).
En résumé et en suivant l'exemple du
commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la
constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous
ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas
nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;
Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant
la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant
rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures
de la personne en cause (cf. ZVW
1961.
p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour
d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige
souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois
suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
- la déclaration d'arrivée, le
dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits
politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars
1978.
in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre
éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la
constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;
Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité
lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison,
d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement
le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad
art. 23 CC).
- l'impression subjective de
«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans
le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p 111).
- l'existence antérieure du
centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975
p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile
antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.
35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le
fait d'habiter. (...)”
2.10
Da
quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino
svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il
Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede
con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.7.; 2.9.).
Qualora, per contro, un cittadino
svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in proposito si pensi ad esempio
ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”; cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel
bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio sul problema dei
senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html
–risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada
vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non
mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”),
competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale
la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto
del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al
minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal
Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno
un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al
riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio
2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2023.30 del 29 settembre
2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.
Per
quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25
febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA
42.2014.7
del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato
ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto
non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.
2.11
Questa
Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato
dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia,
il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in
quanto risiedeva regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la
residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di
recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un
sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto
bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia,
era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che
determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può
avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto
che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì
in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento
di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non
costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente
costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF
9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009
consid. 6.1).
L’Alta
Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il
ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato
versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale,
con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un
assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni
assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla
Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove
aveva annunciato il proprio arrivo.
La sentenza 42.2017.47 del
TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc.
8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
"
(…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su
una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire
il domicilio del ricorrente a ___________ e non a __________. A torto, il
ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere
liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura
riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti
finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate
fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure
d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle
leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai
giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque
ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare
il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non
tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno
sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,
intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o
pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e
sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la
presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire
persone vicine. (…)”
Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza
sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava
domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto
all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,
anche la moglie sposata nel maggio 2015.
Il TCA ha sottolineato che “sorprende,
peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al
Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito
di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.
Il ricorso al Tribunale federale
contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza
8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.
Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,
cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso
dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali,
in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro
domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano
proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava
che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari
differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di
acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il
consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi
secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto
con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza
sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di
elettricità presso la loro abitazione.
Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27
aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è stata
chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era
effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.100
del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023, con la quale questa Corte
ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle prestazioni
assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio
assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in
Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della
richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che
risiedeva all’estero presso i genitori.
Con sentenza 42.2022.87 del 6
marzo 2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito alla correttezza o meno
di una richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali percepite nel
periodo dal 2016 al 2021 formulata a seguito di accertamenti da cui era emerso
che il centro degli interessi del ricorrente non fosse in Ticino, ha invece
stabilito che in quel caso di specie si imponeva un complemento istruttorio.
In effetti dagli atti non emergeva
una sua convivenza stabile all'estero e neppure se il medesimo avesse o meno
intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero.
Gli atti sono, pertanto, stati
rinviati all’amministrazione.
Infine con giudizio 42.2023.30
del 29 settembre 2023 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI che
aveva chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali versate da luglio
2019.
a maggio 2021 a una persona la quale, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui si era
annunciato.
2.12
Questa Corte, chiamata a valutare la
presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in relazione alla nozione di
domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai principi e alla
giurisprudenza menzionati ai consid. 2.7.-2.11.
Questo Tribunale ricorda,
inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la
determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art. 115 Cost. fed.
gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio; cfr.
art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.7.), del Comune di domicilio della persona che
postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il
richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi
(cfr. consid. 2.7.-2.8.).
Il
luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante
da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni
sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano
rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi
concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017
del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015
consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La
determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante,
da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti
consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone
Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro,
alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune
di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv.
2.
Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente
vive (cfr. STF 8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2023.30 del 29 settembre
2023.
consid. 2.8.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.10.; STCA
42.2019.21
del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre
2017.
A quest’ultimo proposito, per
completezza, giova in ogni caso rilevare che contestualmente al progetto
“Ticino 2020”, presentato il 23 maggio 2023 a Bellinzona, il Consiglio di Stato
ha proposto segnatamente che “l’assistenza sociale sarà totalmente a carico
del Cantone. I Comuni resteranno responsabili per la prevenzione di prossimità”.
La procedura di
consultazione riguardante i Municipi ticinesi si è svolta dal mese di luglio
2023.
al 20 ottobre 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=222091).
2.13
Nel
caso in esame dalle carte processuali emerge che nel mese di luglio 2023 all’Ispettorato
sociale è giunta la seguente segnalazione interna:
" La signora
RI 1 dal 01.08.2016 esercita un'attività lavorativa in qualità di
collaboratrice familiare presso il signor __________, residente a __________
(provincia di __________). Sino al 31.05.2023 era prevista una retribuzione
mensile di € 200.00. A tal proposito, nel 2022, era stata segnalata dal nostro
Ufficio all'URC per una misura di inserimento dato che il guadagno
dall'attività lavorativa risultava esiguo. L'inserimento tramite I'URC le
avrebbe permesso di trovare un'attività lavorativa in Svizzera e meglio
retribuita. La signora RI 1 si è rifiutata di sottoscrivere il contratto
socio-professionale. Tale comportamento ha fatto sì che il nostro Ufficio la
sanzionasse.
Anche se la procedura URC risultava chiusa, durante il mese di
marzo 2023 ricevo una telefonata da parte del collocatore URC __________ che ha
incontrato la signora RI 1 per un colloquio conoscitivo. Il collocatore ha
nuovamente proposto alla signora RI 1 di sottoscrivere il contratto URC-USSI ma
l'interessata si è nuovamente rifiutata di procedere in tal senso (v. rapporto
telefonata allegato).
Dal 01.06.2023 la signora RI 1 ha aumentato la percentuale
lavorativa per una retribuzione di € 500.00 mensili. Per tale motivo, in base
al nuovo contratto di lavoro, non è fattibile segnalarla per un'AUP.
Dato che è poco auspicabile che la signora RI 1 si sposti
giornalmente, ad orari "spezzati", da __________ a __________ e che,
dal conteggio di stipendio italiano si rileva una residenza in Via __________, __________
(__________), oltre a un codice fiscale italiano, si procede con la
segnalazione al servizio ispettorato.” (Doc. 157)
Il 14 agosto 2023 alla Sezione
del sostegno sociale è, altresì, pervenuta una segnalazione anonima secondo cui
“la sig.ra RI 1 di __________, a beneficio dell’assistenza, vive in Italia
da tempo. Vi consiglio di fare un controllo con la Polizia” (cfr. doc.
162).
Il
24.
agosto 2023 l’insorgente è stata sentita dall’Ispettorato della Sezione del
sostegno sociale (cfr. doc. 149).
Dal
verbale di audizione risulta che la ricorrente non disponeva di un’automobile o
di una moto e nemmeno della licenza di condurre, né svizzera né estera. La
medesima ha indicato di avere iniziato cinque anni prima a lavorare per il
signor __________, di cui non era la compagna. Ha trovato l’impiego cercando
sul web. Gli orari si estendevano dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
16:00. Ella ha precisato di essersi occupata dei lavori di casa del ______, di
avere il domicilio presso il signor __________ perché in tal modo aveva potuto
aprire un conto sul quale le veniva versato lo stipendio (secondo lei la
questione dell’apertura di un conto italiano era legata all’INPS), di avere
richiesto un codice fiscale per regolarizzare la sua attività professionale in
Italia e di avere dal 1° giugno 2023 un grado di occupazione (lavorava sei
giorni su sette, con libero il sabato) maggiore (rispetto al contratto su
chiamata precedente al mese di giugno 2023, anche se l’orario era sempre
spezzato con la pausa più lunga e non lavorava tutti i giorni), siccome, avendo
terminato di lavorare una dipendente del signor __________, le era stato
chiesto di aumentare le ore di lavoro.
L’insorgente ha poi asserito di
raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici e che il tragitto dura
un’ora e trenta minuti, partendo da casa alle ore 8:00 e prendendo il bus da __________
alle ore 9:30.
Alla precisa domanda dell’Ispettorato
“Visto che lei si sposta con i mezzi pubblici per andare al lavoro e lavora
nello stesso luogo dal 2016, dovrebbe conoscere perfettamente a memoria tutte
le opzioni per arrivare; quanti mezzi deve cambiare? Come si chiama l’ultima
fermata alla quale scende?”, la ricorrente ha risposto che “prendo il
bus da __________ per la stazione di __________, in stazione a __________
prendo il trenino fino a __________ __________, passo la dogana a piedi e poco fuori
la dogana prendo il bus __________” (cfr. doc. 145 pagina 4 righe 49-52;
doc. I pag. 3; consid. 1.8.)
La medesima ha, inoltre, rilevato
di essersi fermata presso il luogo di lavoro durante le ore in cui non lavorava
e di avere potuto mangiare lì.
Ella ha puntualizzato che nel suo
appartamento monolocale si trovavano tutti i suoi effetti personali e degli
effetti di sua madre venuta a mancare tre anni prima.
Infine l’insorgente, riguardo ai
consumi di energia elettrica bassi presentati, ha affermato che “io esco
alla mattina e rientro la sera dopo il lavoro così cerco di risparmiare. Io non
uso la luce ed accendo le candele. Non ho il televisore ma ho il telefono
cellulare che carico a casa ed al lavoro, A casa cucino pasta e null’altro.
Prendo spesso cibi già pronti. A volte mi capita di mangiare insieme a mio
fratello che abita in un palazzo molto vicino al mio (Via __________). Se
adesso venite a casa mia troverete il frigorifero vuoto” (cfr. doc. 142-148).
Nel mese di settembre 2023 sono
stati predisposti dei controlli da parte della Polizia della __________
riguardanti la situazione abitativa della ricorrente (cfr. doc. 95).
Dal Rapporto di servizio del 22
novembre 2023 allestito dalla Polizia Comunale emerge:
" (…) a
partire dal 2 ottobre 2023 sono iniziate le verifiche saltuarie presso il
domicilio della nominata, volte a chiarire se la stessa dimorava effettivamente
in via __________ a __________
Durante questi controlli, abbiamo avuto modo di colloquiare con
delle persone residenti nel palazzo da molti anni, le quali hanno confermato di
conoscere la signora RI 1. A tale proposito, senza nessuna richiesta da parte
nostra, hanno asserito che la stessa però non è mai presente e che da quanto è
dato loro sapere, vivrebbe con un uomo in Italia. Sempre durante questo
colloquio ci è stato riferito che a ritirarle la posta sarebbe il fratello che
vive poco lontano.
Durante i nostri controlli, avvenuti prevalentemente al mattino
presto, onde verificare che la stessa partiva da casa per andare al lavoro, non
è mai stato possibile trovarla al domicilio. In particolare segnaliamo che la
tapparella dell'appartamento è sempre rimasta leggermente socchiusa e malgrado
durante le visite fatte in via __________ fosse buio, non è mai stata vista
alcuna luce all'interno e mai nessuno è venuto ad aprire la porta, inoltre il
piccolo giardino esterno risulta incolto da mesi.
Visto quanto da noi riscontrato e quanto
dichiarato dagli abitanti del palazzo, appare più che verosimile che la signora
RI 1 risieda in modo stabile in altro luogo e non in via __________ a __________.
(…)” (Doc. 93-94)
Il 21 dicembre 2023 l’insorgente
è stata nuovamente convocata dall’Ispettorato sociale a un colloquio che
avrebbe avuto luogo il 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 86).
In tale occasione la medesima è
stata confrontata con il fatto che, alla luce dei suoi esigui consumi di
elettricità (199 kWh dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021, 225 kWh dal 24
febbraio 2021 all’8 marzo 2022 e 237 kWh dal 9 marzo 2022 al 6 marzo 2023; cfr.
doc. 126, 130, 134), considerati pari solamente al l’allacciamento del
frigorifero, l’amministrazione era giunta alla conclusione che non viveva
presso l’appartamento di __________. In proposito la ricorrente si è limitata a
rispondere che “io sono fatta così, mi piace vivere al buio e quindi non
accendo le luci. In casa illumino con la candela” (cfr. doc. 82).
Inoltre ella ha dichiarato che
era impossibile che durante i controlli di Polizia mai sia stata vista uscire
di casa verso le ore 8:00, come pure che non vedeva nessun inquilino, che non
era vero che suo fratello ritirava la sua posta e che era disponibile a far
visitare il suo appartamento all’Ispettorato e alla Polizia (cfr. doc. 80-83).
Dopo la lettura del verbale di
audizione l’insorgente ha rettificato alcune sue affermazioni, specificando che
“non è corretto dire che mi piace vivere al buio, sono costretta a vivere al
buio per problemi di salute”, “non è corretto dire che non accendo
proprio le luci, in casa accendo la luce della cappa della cucina per
illuminare”, “non è corretto dire che non vedo mai nessuno inquilino, mi
capita di vedere ogni tanto qualcuno e gli inquilini non sanno nulla della mia
vita” (cfr. doc. 83-84).
Vista la disponibilità della
ricorrente, il 28 dicembre 2023 stesso gli ispettori sociali e gli agenti di
Polizia hanno ispezionato la sua abitazione in Via __________, __________. Essi
sono stati autorizzati dall’interessata a scattare delle fotografie all’interno
e all’esterno dell’appartamento (cfr. doc. 77-79).
La Polizia __________, nel
Rapporto di servizio del 15 maggio 2024, in relazione ai controlli effettuati
da ottobre 2023 a marzo 2024, ha rilevato:
" (…) Nella
prima fase delle verifiche la signora RI 1 non è mai stata vista al domicilio,
infatti durante i controlli si suonava sempre il campanello, in quanto le
tapparelle di casa risultavano completamente chiuse e questo non ci permetteva
di avere la sicurezza che lei fosse presente o meno, ma mai nessuno ha aperto
la porta. La situazione ci veniva confermata da una coppia di anziani presente
da anni nel palazzo, che interpellata in merito dichiarava che la signora in questione
la si vedeva molto sporadicamente, infatti la corrispondenza veniva ritirata
dal fratello e per quanto di loro conoscenza risultava avere una relazione con
un uomo in Italia.
Il tutto è quindi proseguito fino al controllo eseguito unitamente
ai colleghi dell'Ispettorato sociale in data 28 dicembre 2023.
I controlli che sono seguiti al giorno della verifica domiciliare,
hanno praticamente sempre avuto esito positivo, infatti le tapparelle di casa
risultavano sempre semi aperte e occasionalmente si vedevano le luci accese (…)
Gli elementi raccolti hanno quindi evidenziato che fintanto la
stessa non era stata convocata per essere sentita a verbale, con conseguente
verifica dell'abitazione, presso l'indirizzo di via __________ non era mai
presente. Da lì in poi la sua presenza al momento dei controlli si è fatta
praticamente costante, questo almeno fino a metà marzo 2024 quando i controlli
sono stati interrotti per le problematiche sopra menzionate.” (Doc. 41-42)
Nel mese di settembre 2024 sono
stati riattivati i controlli in relazione alla residenza della ricorrente (cfr.
doc. 13).
Dalla tabella allestita dalla
Polizia di __________ si evince che le verifiche sono state esperite nel lasso
di tempo dal 23 settembre al 21 ottobre 2024, per lo più tra le ore 7:20 e le
ore 8:30 (cfr. doc. 11-12). Al riguardo la Polizia ha affermato che la presenza
di RI 1 è risultata “più che scarsa. In una sola occasione abbiamo potuto
notare che vi era qualcuno all’interno dell’appartamento, in tutti gli altri
controlli eseguiti non abbiamo mai notato nessuno. Diverse volte abbiamo anche
suonato alla porta così da avere la certezza effettiva che non vi fosse
nessuno. Ho avuto modo di sentire nuovamente un inquilino del palazzo il quale
nuovamente ha ribadito, come all’inizio di controlli, che la RI 1 non si vede
quasi mai” (cfr. doc. 10).
Nel
“Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 5 gennaio 2024 (cfr. doc. 67-70) è
stato concluso quanto segue:
" (…) è
verosimile assumere agli atti che l’utente vive in Italia e che la stessa ha
finto un lavoro presso il suo potenziale compagno (__________) per non poter
essere inserita in una misura dell'Ufficio, in modo da poter essere assente dal
Ticino per la maggior parte del suo tempo. Viceversa, la signora ha finto di vivere
stabilmente a __________
Brevemente in merito alle motivazioni di questa conclusione: non
si addice ad una persona senza mezzo di trasporto avere un lavoro in Italia per
cui impiega 4 ore al giorno di spostamenti per un guadagno inferiore a quanto
potrebbe percepire da una misura proposta dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (superiore solo da pochi mesi a questa parte. Non ci si spiega
per quale motivo la signora abbia dovuto aprire un conto in ltalia per
percepire il salario, anche la stessa non ha saputo spiegarlo, quando non vi
sono motivi per cui non poteva riceverlo sul suo conto svizzero già esistente.
Non si intravvedono motivi per comunicare alla banca italiana quale suo
indirizzo quello del sig. __________ (a detta sua, unicamente suo datore di
lavoro). Anche in merito al suo codice fiscale, non si comprende per quale
motivo esiste dal 2019 e non dal 2016 se la signora è una vera lavoratrice in
Italia. Non si giustifica che la signora dopo ca. 8 anni in cui, a detta sua, si
reca al lavoro giornalmente con i mezzi pubblici da __________, non conosca a
menadito i mezzi (numero bus), gli orari precisi, il percorso esatto da compiere
e la sua corretta durata. l consumi elettrici della signora (199 kWh dal 30.01
.2020 al 23.02.2021; 225 kWh dal 24.02.202'l al 08.03.2022; 237 kWh dal
09.03.2022
al 06.03.2023) confermano che la stessa non vive in __________ a __________
e anche i controlli di Polizia hanno smentito la versione per cui la stessa
uscirebbe di casa ogni mattina alle 8 per recarsi al lavoro, perché non è mai
stata vista. Inoltre, con riferimento alla documentazione fotografica prodotta
dal sopralluogo dell'appartamento della signora è risultato palese che si
tratta di una simulazione in quanto generalmente tutto appare nuovo e mai usato
e gli oggetti presenti lasciano credere che sono stati messi lì appunto al fine
di simulare una presenza.
Da quanto espresso, con gli elementi presenti nell'incarto e in
assenza di migliori spiegazioni da parte dell'utente, il servizio ispettorato
non può che giungere alla conclusione che appare verosimile con grado di
preponderanza che la signora viva in Italia. Per questo motivo la stessa non
solo perde il diritto al costo dell'affitto dell'appartamento da lei locato, ma
anche il resto della prestazione erogata, sempre in considerazione della sua
reticenza a fornire spiegazioni più verosimili di quanto contestatole (assenza
di collaborazione). (…)” (Doc. 68-69)
2.14
Dai controlli di Polizia effettuati
dal mese di ottobre 2023, prima dell’ispezione del 28 dicembre 2023 presso
l’abitazione della ricorrente da parte dell’Ispettorato e della Polizia, e
prevalentemente al mattino presto è emerso, dunque, che la stessa mai si
trovava al proprio domicilio. In effetti ella mai ha aperto la porta al suono
del campanello, né vi erano luci all’interno, nonostante all’esterno fosse
buio. Il piccolo giardino, inoltre, appariva incolto da mesi.
La Polizia, in tali occasioni e senza
alcuna richiesta da parte sua, è venuta altresì a sapere da delle persone
residenti nello stesso palazzo che conoscevano l’insorgente che RI 1 mai era
presente e che avrebbe vissuto con un uomo in Italia (cfr. doc. 93-94; consid.
2.13.).
In Italia la ricorrente, dal 2016,
lavorava alle dipendenze di __________, dapprima su chiamata con una
retribuzione mensile di una somma tra i 190 e i 250 Euro (cfr. doc. 202-209) e
in seguito, dal giugno 2023, con percentuale lavorativa maggiore (tramite
contratto di durata indeterminata), conseguendo un guadagno di Euro 500 al mese
(cfr. doc. 199-201).
In proposito sorprende, da un
lato, che allorché lo stipendio era di Euro 190 - 250, la stessa, al beneficio
di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.1.), avesse rifiutato, nel
novembre 2021, di sottoscrivere un contratto socio-professionale con la
conseguenza di essere stata sanzionata da USSI con decisione del 18 marzo 2022 (fr.
300.-- per tre mesi dal mese di aprile 2022; cfr. doc. 157; 1278; consid.
2.13.), confermata dalla decisione su reclamo del 9 giugno 2022, cresciuta in
giudicato incontestata (cfr. doc. 1221).
Dall’altro, che l’aumento del
grado di occupazione e dello stipendio abbia avuto luogo nel giugno 2023 dopo
che nel marzo 2023 le è stato proposto un nuovo contratto URC-USSI (cfr. doc.
157; I pag. 2-3; consid. 1.13.; 1.8.).
È vero che dalle verifiche seguenti
all’ispezione domiciliare del 28 dicembre 2023 esperite fino a marzo 2024
risultava la presenza dell’insorgente nell’appartamento di __________ (cfr.
doc. 41-42, consid. 2.13.).
È altrettanto vero, però, che durante
i controlli successivi, eseguiti dal 23 settembre al 21 ottobre 2024 per lo più
tra le ore 7:20 e le ore 8:30, salvo in un’occasione (ore 9:45), mai è stato
notato qualcuno nell’abitazione. Neppure è stato risposto al suono del
campanello e nuovamente un inquilino ha ribadito che la ricorrente non si vedeva
quasi mai (cfr. doc. 10-12; consid. 2.13.).
Anche i consumi di energia
elettrica di 199 kWh dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021, di 225 kWh dal 24
febbraio 2021 all’8 marzo 2022 e di 237 kWh dal 9 marzo 2022 al 6 marzo 2023
(cfr. doc. 126, 130, 134) - in media circa 18 kWh al mese [(199 kWh + 225 kWh +
237.
kWh) : 36 mesi circa] - depongono a favore dell’assenza dell’insorgente.
Infatti, pur tenendo conto che
l’appartamento preso in locazione dalla ricorrente è di 1,5. Locali (cfr.
consid. 2.3.), che la stessa lavora in Italia e che secondo il certificato del
10.
gennaio 2024 della Dr. med. __________, FMH medicina interna (cfr. doc. 603)
la patologia osteoarticolare di cui l’insorgente soffre da diversi anni ha
ripercussioni pure a livello visivo con intolleranza alla luce, i consumi
menzionati risultano comunque esigui.
A titolo di raffronto va
osservato che dalla Scheda informativa dell’agosto 2021 “Consumo di elettricità
di un’economia domestica” emerge che una persona sola in un appartamento
consuma circa 1'700 kWh/anno (cfr. https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559).
D’altronde RI 1, come evidenziato
nel Rapporto Ispettorato - chiusura caso del 5 gennaio 2024 e contrariamente a
quanto preteso nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 3 ; consid. 1.8.), benché sia
attiva professionalmente a __________ (__________) dal 2016, in occasione
dell’audizione del 24 agosto 2023 (cfr. doc. 145 pagina 4 righe 49-52), non ha spiegato
per filo e per segno il percorso giornaliero con i mezzi pubblici, che la
medesima ha asserito di utilizzare, dall’abitazione di ______ al luogo di
lavoro. Ella si è limitata a indicare di prendere il bus da __________ per la
stazione di __________ e da lì il treno fino a __________ __________, di
attraversare la dogana a piedi e poi di prendere il bus in direzione __________
fino alla fermata di __________, non ricordando il nome di quest’ultima (cfr.
doc. 145; consid. 2.13.).
Inoltre nemmeno risulta esistere
un bus diretto da __________ a __________. Occorre, invece, cambiare linea a __________
(__________) o a __________ (cfr. doc. 214-218; __________).
Stupisce, peraltro, il fatto che
per svolgere un’attività lavorativa di tre/quattro ore al giorno dal giugno
2023.
con orario spezzato (10:00-12:00+14:00-16:00; 10:00-12:00+14:00-15:00;
11:00-12:00+14:00-16:00; cfr. doc 199), ma anche meno in precedenza, dal 2016
(cfr. doc. 202-209; 146), la ricorrente effettui un viaggio con i mezzi
pubblici di circa tre ore e mezzo / quattro ore giornaliere comp; __________).
Durante l’ispezione
dell’appartamento dell’insorgente, avvenuta il 28 dicembre 2023, gli ispettori
sociali e gli agenti della Polizia Comunale di __________ hanno, del resto,
constatato, segnatamente, che la medesima ha impiegato un minuto per trovare il
suo campanello e che nel monolocale non vi era un letto, bensì unicamente un
materasso senza coperte o cuscini e un divano letto. In un sacco è stato
trovato un piumino, che, secondo la ricorrente, era lì dovendo essere lavato
dopo essere stato usato per la notte (cfr. doc. 78).
Per quanto concerne le fotografie
allegate al ricorso che sarebbero state scattate lo stesso giorno del
sopralluogo e avrebbero lo scopo di dimostrare che l’abitazione in questione è vissuta
(cfr. doc. I pag. 5) con dettagli e particolari, come suppellettili, abiti,
prodotti per l’igiene personale - elencati anche nel rapporto di ispezione
(cfr. doc. 77-79) -, va rilevato che esse non riportano alcuna data e che la
maggior parte non consente di comprendere che si tratti effettivamente
dell’abitazione della ricorrente.
Stante quanto precede, il TCA ritiene,
tutto ben considerato e in applicazione all’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_161/2024
del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020
dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
che l’insorgente, nel lasso di tempo dal mese di febbraio 2020, ossia
dall’inizio del contratto di locazione dell’appartamento di __________ (cfr.
consid. 2.3.; al riguardo si ribadisce, in particolare, che la ricorrente
risultava lavorare in Italia dal 2016 e che nell’abitazione di __________ i
consumi energetici erano bassi già nel periodo dal 30 gennaio 2020 al 23
febbraio 2021 e che i residenti nel medesimo palazzo di __________ hanno indicato
alla Polizia di quasi mai vederla; cfr. doc. 126), al mese di dicembre 2023 non
avesse la sua residenza effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________
(cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA 42.2022.100 del 2 maggio
2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020;
STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con giudizio 8C_4/2018
del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).
Nel conteggio di salario del
giugno 2023 della ricorrente figura, d’altronde, un indirizzo italiano, via __________,
__________ __________, che corrisponde a quello del datore di lavoro (cfr. doc.
165).
Infine le dichiarazioni del 3
gennaio 2025 della vicina di appartamento dell’insorgente e della signora che
si occupa delle pulizie dello stabile (cfr. doc. F1; F2) non permettono di
giungere a una soluzione differente della presente controversia.
In primo luogo, esse sono state
prodotte soltanto in sede ricorsuale.
In secondo luogo, le medesime,
affermando di vedersi con la ricorrente per un caffè o una chiacchierata quando
le loro attività lo consentono, rispettivamente di incontrarsi diverse volte (cfr.
doc. F1; F2), non sostengono che l’insorgente fosse prevalentemente presente
nella sua abitazione di __________ D’altro canto non è escluso che RI 1 talvolta
risiedesse in Ticino nell’alloggio che può essere considerato secondario.
In ogni caso giova ricordare che
in sede di audizione del 28 dicembre 2023 la ricorrente ha indicato che “non
vedo mai alcun inquilino” (cfr. doc. 83). Tale asserzione è stata sì
ritrattata dopo la lettura del verbale, tuttavia ella ha unicamente osservato
che “mi capita di vedere ogni tanto qualcuno e gli inquilini non sanno nulla
della mia vita” (cfr. doc. 84).
Neppure l’attestazione del
proprietario dell’appartamento di __________ preso in locazione dalla
ricorrente si rivela dirimente.
Egli ha fatto riferimento alla
presenza dell’insorgente nell’abitazione nel 2024 durante dei lavori di
riparazione (cfr. doc. G).
Come già menzionato, dopo
l’ispezione del 28 dicembre 2023 da parte dell’Ispettorato e della Polizia la
medesima, effettivamente, risultava maggiormente reperibile nell’appartamento
di ______ (cfr. doc. 41-42; consid. 2.13.).
Per quanto attiene agli anni
precedenti, 2022 - 2023, il proprietario ha solamente asserito che “in più
occasioni mi sono recato sul posto con l’amministratore dello stabile (…)
constatando la presenza della signora RI 1” (cfr. doc. G), senza
specificare la frequenza delle visite, né se fossero preannunciate.
2.15
La ricorrente, non avendo il
domicilio assistenziale a __________ (cfr. consid. 2.14.), da un profilo
oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni assistenziali
concernenti l’arco di tempo da febbraio 2020 a dicembre 2023.
In
concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale
(cfr. consid. 2.6.).
Infatti
l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che il domicilio assistenziale dell’insorgente
non si trovasse a __________ __________ tramite l’istruttoria avviata
dall’Ispettorato sociale a seguito, in particolare, di una segnalazione interna
del luglio 2023 (cfr. doc. 157; consid. 2.13.).
È,
quindi, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica
diversa rispetto alle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni
assistenziali da febbraio 2020 a dicembre 2023.
È,
perciò, evidente che per questo arco di tempo tali provvedimenti andavano
rivisti.
A
ragione, pertanto, l’USSI, il 2 aprile 2024, ha emesso l’ordine di restituzione
delle prestazioni assistenziali percepite dalla
ricorrente da febbraio 2020 a dicembre 2023.
Il 2 aprile 2024 il diritto dell’USSI di
richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non era, peraltro,
perento, considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, enuncia che il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha
avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
della prestazione; cfr. consid. 2.6.), dall’altra, che l’amministrazione ha
saputo dell’assenza di un domicilio assistenziale in Ticino della ricorrente
grazie alla procedura amministrativa aperta dall’Ispettorato sociale
nell’estate 2023 che ha condotto l’allestimento del Rapporto Ispettorato –
chiusura caso del 5 gennaio 2024 (cfr. doc. 67-70;
STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2019.43 del 27
aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017,
in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese
nemmeno entro il termine suppletorio; STCA
42.2015.2
del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).
2.16
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 99'265.25 sia corretto.
L’USSI ha determinato tale ammontare sommando
gli interi importi delle prestazioni assistenziali ordinarie versati
all’insorgente da febbraio 2020 a dicembre 2023, pari a fr. 92'045, oltre alle
prestazioni speciali (contributi minimi AVS, franchigia e partecipazioni CM,
cure dentarie) corrispostile nel periodo in questione per fr. 7'220.25 (cfr. doc.
608-613).
Tenuto conto che RI 1 ha percepito indebitamente l’aiuto sociale
relativo al periodo menzionato, non avendo il proprio domicilio assistenziale a
__________ (cfr. consid. 2.14.; 2.15.), non presta fianco a critica alcuna la
conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere
prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da
febbraio 2020 a dicembre 2023.
Del
resto la ricorrente non ha formulato
specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione
2.17
In esito a quanto
esposto, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 19 novembre
2024.
2.18
Per quanto concerne la sanzione
applicata alla ricorrente (cfr. consid. 1.4.; 1.6.), l’art. 23 cpv. 1 Las prevede
che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):
" 1Le
prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o
soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario
non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie;
d) il beneficiario
non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario
fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario
non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo
imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento
sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario
rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto
sospensivo.
2.19
Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio
2021.
(cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2.
Una riduzione a titolo di sanzione può
interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3.
La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4.
Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5.
Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6.
In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
-
la manchevolezza giustifica una sanzione;
-
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei
e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
-
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione
del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,
sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
-
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e
sui giovani adulti;
-
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare
attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del
forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e
gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente
l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto
sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto
sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il
calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione
e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata
percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”
2.20
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine
entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um
eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption
der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem
verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien
auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein
Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte
beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses
Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten
Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen
Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht
und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen
Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz
für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e
kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025
consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020
del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445
seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133.
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid.
3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,
pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,
pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.21
A proposito della riduzione di
prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è
stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era
sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
"
(…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf.
art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés
par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il
vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione
di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di
inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant
d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un
simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant
au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du montant
de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5
dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso
inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata
una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro
durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della
riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio
2012.
relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il
proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a
titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato
importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la
decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della
mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo
di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con
sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa
Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che
l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito
dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre
2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che l’USSI
aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione
di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il medesimo, non partecipando al
colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità,
aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In
una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso
di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato
una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre
mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte
dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui
inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con
un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato
quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo
che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza
annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo
obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.
1.
lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza
42.2021.63
del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI
che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un
beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato
l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto
2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre
del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario
dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--
mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato
dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta
dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio
mantenimento.
Con una sentenza 42.2022.98 del
24.
aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato
una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non
aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
In un recente giudizio
42.2024.48-49 del 31 marzo 2025, non ancora cresciuto in giudicato, il TCA ha
avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva, in particolare,
inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un beneficiario di
prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera circa il
suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà, non intratteneva
rapporti.
Infine con STCA 42.2024.47,
anch’essa datata 31 marzo 2025 e non passata in giudicato, è stata confermata
una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi per la mancata informazione di prestiti
ricevuti da terzi per l’acquisto di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.
2.22
Alla luce degli elementi fattuali
relativi alla presente evenienza esposti in precedenza è stato stabilito che RI
1.
nel periodo febbraio 2020 - dicembre 2023 non aveva il proprio domicilio
assistenziale in Ticino (cfr. consid. 2.14.).
La ricorrente mai ha accennato
alla sua situazione abitativa, prima dell’inizio dei controlli da parte
dell’Ispettorato sociale nell’estate 2023.
Tale comportamento risulta in
contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.5.) e
ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1
lett. e Reg.Las (cfr. consid. 2.18.).
In concreto
si giustifica, pertanto, l’applicazione nei confronti dell’insorgente di una
riduzione della prestazione assistenziale ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. e
Reg.Las per avere fornito intenzionalmente informazioni inveritiere o
incomplete (art. 36 Laps) (cfr. consid. 2.18.; 2.21.).
In
proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee
guida CSIAS (cfr. consid. 2.19.).
2.23
Per quanto concerne l’entità della
sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi dal mese di
aprile 2024; cfr. doc. 606; consid. 1.4.), il TCA rileva che, siccome la
riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al 30% del forfait di
mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.- mensili per una
persona sola (cfr. p.to F.2. delle linee guida
CSIAS; consid. 2.19.; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA
42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2022.98 del 24 aprile
2023.
consid. 2.13.), dall’altra, è conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.21.), come pure a quanto
contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni valida dal 1°
settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente informazioni
inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 9a lett. e Reg.Las (e meglio che
tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre mesi di fr.
300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della
proporzionalità e non prestano fianco a critiche.
2.24
Alla
luce di quanto precede, anche la decisione su reclamo del 20 novembre 2024
deve, conseguentemente, essere confermata.
2.25
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30
settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2025.6 e 42.2025.7 sono congiunte.
2. Il ricorso del 7 gennaio 2025
contro la decisione su reclamo del 19 novembre 2024 è respinto.
3. Il ricorso del 7 gennaio 2025
contro la decisione su reclamo del 20 novembre 2024 è respinto.
4. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni