42.2025.8
Correttamente computata la sost. immobiliare della ric. e chiesto restituz. prest., ma atti rinviati all'amministrazione affinché computi tale sostanza nella quota di 1/12 non integralmente per ogni mese; valuti quali beni sono gravati da ipoteca; ricalcoli quantum restituz.; valuti aiuto emergenza
16 giugno 2025Italiano75 min
decisione. Ad ogni modo di osserva che dal “finanziamento __________ Ipoteca __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.8
CL/sc
Lugano
16 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2024 emanata
da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 3 luglio 2023
(cfr. doc. 363-366), 30 ottobre 2023 (cfr. doc. 344-348) e 29 marzo 2024 (cfr.
doc. 285-289) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha riconosciuto a favore di RI 1, per l’unità di riferimento composta
unicamente dalla medesima, il diritto a prestazioni Las dal mese di agosto 2023
al mese di settembre 2024 sulla base delle richieste di rinnovo di volta in
volta da lei presentate.
1.2. In particolare, con la decisione
del 29 marzo 2024, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2024, l’USSI ha
riconosciuto all’assistita il diritto di percepire le prestazioni ordinarie Las
per totali fr. 1'374.- al mese. Nei propri calcoli, l’amministrazione ha tenuto
in considerazione un fabbisogno di base mensile secondo la Las di fr. 1'031.-,
al quale ha aggiunto una spesa computabile Las di fr. 1'815.-, dei quali fr.
882.- quale spese di alloggio, fr. 589.- di premi assicurazione malattia e fr.
343.- di altre spese computabili ai sensi della Las, e di un reddito
computabile di fr. 882.- ed una prestazione Laps ricevuta per fr. 589.- (cfr.
doc. 286-288).
1.3. In un secondo momento, preso atto
che dalla documentazione versata agli atti dall’assistita asseritamente
relativa agli oneri ipotecari sulla sua PPP emergeva che vi era un ammortamento
trimestrale di fr. 500.- sin dal luglio 2020 (cfr. doc. 213), l’amministrazione
ha rivalutato il caso.
La decisione del 29 marzo 2024 è
così stata annullata e sostituita “per il mese di agosto 2024” da quella
del 25 luglio 2024, nella quale l’USSI ha tenuto conto di un fabbisogno di base
mensile di fr. 1'031.-, di una spesa computabile Las di fr. 1'632.- (fr. 794.-
quale spese di alloggio, fr. 589.- di premi di assicurazione malattia e fr.
249.- di altre spese computabili Las), e di un reddito computabile di fr.
794.-, una sostanza computabile come reddito di fr. 5'250.- ed altre
prestazioni Laps di fr. 589.-. Da questo calcolo è scaturito non un fabbisogno,
ma un’eccedenza, in concreto pari a fr. 3'970.- (cfr. doc. 216-219).
1.4. Con un’ulteriore decisione del 25
luglio 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 17'612.65 pari alle
prestazioni Las “versate per il periodo da 01.08.2023 al 31.07.2024 e
percepite indebitamente” motivando il proprio provvedimento come segue:
"
(…) Dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione in
nostro possesso, si evince che il suo contratto ipotecario prevede un
ammortamento trimestrale di CHF 500.00. La riduzione del debito ipotecario,
comporta una diminuzione dell’interesse dovuto e influenza il calcolo della
prestazione assistenziale. Il nostro ufficio, nella determinazione delle
prestazioni a lei assegnate non ha tenuto conto dei fatti/elementi
sopraccitati, con la conseguenza che le stesse le sono state riconosciute e
quindi percepite indebitamente. (…)
Di conseguenza, le
prestazioni assistenziali di complessivi CHF 17'612.65 versate per il periodo
dal 01.08.2023 al 31.07.2024 e percepite indebitamente, devono essere
restituite al nostro ufficio.” (cfr. doc. 196-198).
1.5. L’8 agosto 2024, per il tramite
dell’operatrice sociale del Comune di __________, RI 1 ha chiesto il condono
della restituzione, facendo valere di avere percepito le prestazioni in buona
fede, avendo “consegnato tutta la documentazione necessaria alla richiesta
di rinnovo”, senza mai nascondere “l’ammortamento trimestrale da voi
citato”. Inoltre, ha precisato l’assistita, “la restituzione di tale
importo sarebbe un onere troppo gravoso da sopportare” (cfr. doc. 192).
1.6. Con reclamo del 22 agosto 2024, RI
1, allora rappresentato dall’avv. __________, ha impugnato tanto il diniego
delle prestazioni Las pronunciato dall’USSI il 25 luglio precedente per il mese
di agosto 2024, quanto l’ordine di restituzione, argomentando:
"
(…) RI 1 vive nell’appartamento di tre locali di cui al Fol. PPP n. __________,
quota di comproprietà di __________/1000 del fondo part. __________ RFD __________,
di cui è diventata proprietaria nel __________ a seguito di donazione da parte
della madre, __________ (…). Sul fondo __________ sono presenti, oltre
all’appartamento di proprietà dell’assicurata, un altro appartamento di
proprietà del di lei fratello __________ (PPP n. __________), un terzo
appartamento di proprietà di __________ (PPP n. __________), un ristorante (PPP
n. __________) e un magazzino (PPP n. __________), entrambi pure di proprietà
di __________.
Sul Fol. PPP n. __________
di proprietà di RI 1 è annotato a Registro fondiario un diritto di prelazione
in favore del __________. A sua volta l’assicurata è beneficiaria di un diritto
di prelazione per quanto attiene alla PPP di proprietà del fratello. Allo stadio
attuale, la reclamante, suo fratello e la madre abitano ciascuno
nell’appartamento di cui sono rispettivamente proprietari.
La reclamante è
intestataria dei seguenti conti presso la Banca __________:
·
Conto risparmio (__________ (…)), sul quale vengono addebitati
gli interessi e l’ammortamento relativi al debito ipotecario effettivo gravante
la sua quota di comproprietà (finanziamento__________ ipoteca __________ (…)),
pari a CHF 95'000.00 nel 2020;
·
Conto __________ sul quale vengono mensilmente addebitati CHF
600.00 in favore del conto RISPARMIO, al fine di garantire su quest’ultimo
conto la copertura necessaria per l’addebito degli interessi ipotecari e del
relativo ammortamento (…).
Per poter garantire il
pagamento degli ammortamenti ipotecari richiesti dalla Banca __________
l’assicurata svolge saltuariamente qualche attività remunerata per conto di __________
(…).
Nella decisione del
16/25.07.2024 l’USSI ha computato il valore della sostanza immobiliare
dell’assicurata nella misura di CHF 5'250.- (CHF 193'250.- valore di stima /
CHF 88'000.- debito ipotecario / CHF 100'000.- quota esente Las/Laps).
L’importo è stato
considerato quale “sostanza computabile come reddito Las” nel calcolo del
reddito mensile dell’assicurata. Si ritiene che tale computo sia errato e alla
ricorrente non possa essere imputato un reddito mensile Las di CHF 5'250.-.
L’esito di tale computo
e – conseguentemente - della decisione di rifiuto delle prestazioni
assistenziali emessa dall’USSI è inadeguato se si considera che l’assicurata
non consegue alcun reddito e non è in grado di mantenersi da sola, pur vivendo
senza sfarzi e dovendo mensilmente far fronte unicamente agli oneri ipotecari,
oltre ai costi di cassa malati e alle spese correnti (telefono, elettricità,
viveri).
In verità, l’unico lato
positivo della proprietà immobiliare donatale dalla madre è quello di poter far
fronte a costi per l’alloggio inferiori ai prezzi medi delle abitazioni. Per il
resto, la proprietà immobiliare comporta un onere ipotecario finanche gravoso
per RI 1, che si è vista obbligata ad accettare la richiesta di fare
ammortamenti annui formulata dall’Istituto bancario per evitare di perdere
anche l’alloggio a buon mercato.
A prescindere dal fatto
che la perdita della proprietà immobiliare causerebbe all’assicurata reclamante
un aumento considerevole dei costi di alloggio, è evidente che la sostanza
computata nel reddito non è in alcun modo liquidabile (art. 22 lit. a cifra 2
Las).
In considerazione di
quanto esposto, si chiede di riformare la decisione emessa in data
16/25.07.2024, effettuando un nuovo calcolo del reddito computabile ai sensi
della Las, segnatamente riducendo la sostanza computabile come reddito Las
della signora RI 1 al massimo a CHF 412.50 mensili (CHF 193'450.- valore di
stima / 100'000.- quota esente / CHF 88'500.- debito ipotecario a luglio 2024
(doc. E) x 1/12).
Conseguentemente, si
chiede che la decisione 16/25.07.2024 emessa dall’USSI venga annullata e alla
signora RI 1 venga riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali anche
successivamente al mese di agosto 2023, rispettivamente che l’ordine di
restituzione formulato con ulteriore decisione del 25.07.2024 venga parimenti
annullato.
Oltre ad essere
completamente in buona fede, la reclamante si trova impossibilitata a
restituire le prestazioni sociali ricevute nel periodo agosto 2023 – luglio
2024, non disponendo né di reddito né di sostanza e avendo utilizzato gli aiuti
assistenziali percepiti unicamente per far fronte al proprio minimo
mantenimento. Ritenuto che un eventuale obbligo di restituzione costituirebbe
un onere eccessivamente gravoso e insopportabile per la reclamante,
quest’ultima chiede che venga in ogni caso condonata la restituzione” (cfr.
doc. 136-139).
1.7. Con decisione su reclamo del 18
dicembre 2024, l’USSI ha confermato sia la sospensione delle prestazioni Las
per agosto 2024, che l’ordine di restituzione emessi nei confronti RI 1,
argomentando come segue:
"
(…)
O.
La decisione impugnata
applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e
entrate nel quadro di tale base legale.
Nell'ambito
dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre
prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto
all'assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i
redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di
un eventuale fabbisogno scoperto.
Come visto sopra, ai
sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile.
Il punto b: “Procedura
Computo sostanza non immediatamente disponibile" della Disposizione USSI
in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare
precisa che "Qualora l'utente comprovi che la sostanza immobiliare è
difficilmente liquidabile in tempo utile, si potrà eccezionalmente concedere
una deroga al computo della stessa per un periodo limitato (3 mesi,
eventualmente rinnovabili), facendo sottoscrivere all'interessato un impegno di
vendita.".
Ne consegue che, in
virtù dell'art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, anche
l'abitazione primaria che supera la quota esente di CHF 100'000.-, deve essere
considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie è
pacifico che la signora RI 1 sin dal 1º luglio 2020 versa trimestralmente alla
Banca __________ CHF 500.- quale ammortamento dell'ipoteca gravante la PPP n. __________
del fondo part. n. ____________________ RFD __________ di iniziali CHF
95'000.-, con conseguente abbassamento del debito ipotecario.
L'affermazione della
reclamante "In considerazione di quanto esposto, si chiede di riformare
la decisione emessa in data 16/25.07.2024, effettuando un nuovo calcolo del
reddito computabile ai sensi della Las, segnatamente riducendo la sostanza
computabile come reddito Las della signora RI 1 al massimo a CHE 412.50 mensili
([CHE 193'450 valore di stima (…)" non può essere condivisa.
La Disposizione USSI in
vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare è
chiara. Al punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" la
stessa prevede che "contrariamente al calcolo Laps (che prevede il
consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo
annuale, suddiviso
su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione
della prestazione assistenziale dev'essere considerata la situazione
finanziaria effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in
questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate
effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di
mese in mese.".
Ritenuto quanto sopra e
considerato che la signora RI 1 non ha in seguito firmato l'impegno di vendita,
a ragione, l'USSl, il 25 luglio 2024 ha annullato e sostituito la precedente
decisione del 29 marzo 2024 dal mese di agosto 2024 computando interamente la
sostanza superiore alla quota esente.
A tal proposito si
rileva che nella decisione doveva essere computata una sostanza pari a CHF
6'250.- e non a CHF 5'250.- come effettuato dall'USSI. Ciononostante tale
modifica è ininfluente ai fini della presente vertenza, considerato che
aumenterebbe ancor di più l’eccedenza del fabbisogno già ora coperto.
Ritenuto tutto quanto
sopra, il reclamo del 22 agosto 2024 contro la decisione di rifiuto del 25
luglio 2024 è respinto.
P.
Per quanto concerne la
parte di reclamo contro la decisione (ordine di restituzione) del 25 luglio
2024 si rileva che (…) sulla base degli accertamenti svolti dall’USSI, la
sostanza superiore alla quota esente andava interamente computata. Si rileva
che per il periodo oggetto della presente decisione, ossia da agosto 2023 a
luglio 2024, il debito ipotecario è sceso progressivamente passando da CHF
89'000.- a CHF 87'000.-, generando così una sostanza computabile come da
tabella sottostante.
Mese
Valore di stima proprietà fondiaria
Quota esente abitazione secondaria (recte primaria)
Debito ipotecario
Sostanza immobiliare abitazione primaria
Agosto 2023
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 89'000.00
CHF 4’250.00
Settembre2023
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 89'000.00
CHF 4'250.00
Ottobre 2023
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'500.00
CHF 4'750.00
Novembre 2023
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'500.00
CHF 4'750.00
Dicembre 2023
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'500.00
CHF 4'750.00
Gennaio 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'000.00
CHF 5'250.00
Febbraio 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'000.00
CHF 5'250.00
Marzo 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 88'000.00
CHF 5'250.00
Aprile 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 87'500.00
CHF 5'750.00
Maggio 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 87'500.00
CHF 5'750.00
Giugno 2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 87'500.00
CHF 5'750.00
Luglio2024
CHF 193'250.00
CHF 100'000.00
CHF 87'000.00
CHF 6'250.00
La prestazione assistenziale
mensile versata alla reclamante dal mese di agosto 2023 era stata calcolate,
nelle varie decisioni, non tenendo in considerazione l’ammortamento del debito
ipotecario. Lo fosse invece stato, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.
Ne consegue che la
reclamante non aveva diritto alle prestazioni erogate dall’USSI.
L’USSI ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 25 luglio
2024, considerando la diminuzione del debito ipotecario e quindi ripristinando
da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine
di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
In merito alla
richiesta di condono, per costante giurisprudenza federale, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quale caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del
26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile 2010; STC 8C_130/2008 dell’11
luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Nel caso di specie la
reclamante sostiene di aver agito in buona fede e che la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni
del condono (buona fede e onere troppo grave, vedi sopra) che verranno
esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la
presente sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attivata d’ufficio.
L’ordine di
restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
Si ribadisce che, a
questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se la reclamante era in buona
fede oppure no quando ha ricevuto complessivi CHF 17'612.65 a titolo di
prestazioni assistenziali non dovute e indebitamente ricevute.
Alla luce degli
elementi suesposti, l’rodine di restituzione di CHF 17'612.65 va confermato.”
(cfr. all. A1 a doc. I).
1.8. Contro la decisione su reclamo, RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone, in via principale,
l’accoglimento e il conseguente annullamento della decisione su reclamo con
rinvio degli atti “a USSI affinché proceda a rinunciare al computo della
sostanza immobiliare ai fini del calcolo volto a determinare la prestazione
assistenziale”.
In via subordinata, ha
chiesto l’accoglimento del proprio ricorso e il rinvio degli atti alla parte
resistente “affinché proceda a ricalcolare la prestazione assistenziale e
riemettere una nuova decisione, tenendo conto dei nuovi elementi relativi ai
prestiti privati”.
A sostegno delle proprie ragioni,
la ricorrente ha fatto valere, innanzitutto, che “la decisione USSI 19
luglio 2024 non è stata firmata dall'operatore socio-amministrativo. La firma
di una decisione amministrativa è un atto importante per garantire la validità
della decisione stessa, tale carenza solleva qualche dubbio circa la validità
di questa decisione, seppur confermata in sede di evasione del reclamo da parte
di USSI tramite la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024”.
A proposito del diniego delle
prestazioni Las da agosto 2024, RI 1 ha rilevato quanto segue:
"
(…) Nella tabella di calcolo allegata alla decisione USSI del 19 luglio
2024 viene indicata un'eccedenza a mio favore di CHF 3'970, in quanto USSI ha
provveduto a ricalcolare la sostanza computabile come reddito.
Questa sostanza
riguarda il mio appartamento utilizzato come abitazione primaria, il quale ha
dei costi assai inferiori rispetto ad un appartamento preso in locazione presso
terzi, il cui costo sarebbe invece computato per intero da USSI fino ai
relativi massimali.
Per il calcolo del
reddito disponibile residuale, secondo l'art. 22 LAS applicato al caso
specifico, viene computata la sostanza netta, nella misura in cui questa superi
Fatti
i CHF 100'000 per l'abitazione primaria.
II mio appartamento ha
un valore di stima di CHF 193'250. A questo valore va dedotta la quota esente
di CHF 100'000, ne consegue un valore residuo di CHF 93'250. Questo valore
residuo è stato ulteriormente ridotto, tenendo conto dell'ipoteca esistente.
Il calcolo USSI
riportano nella tabella "P" della decisione su reclamo è errato. Si
riporta una tabella corretta, dove l’ammortamento viene calcolato in maniera
adeguata.
A
B
C
2020
I trimestre
Il trimestre
Ill trimestre
IV trimestre
95000
2021
I trimestre
94500
500
Il trimestre
94000
500
Ill trimestre
93500
500
IV trimestre
93000
500
2022
l trimestre
92500
500
Il trimestre
92000
500
Ill trimestre
91500
500
IV trimestre
91000
500
2023
I trimestre
90500
500
II trimestre
90000
500
lll trimestre
89500
500
IV trimestre
89000
500
2024
I trimestre
88500
500
Il trimestre
88000
500
Ill trimestre
87500
500
IV trimestre
87000
500
Nella colonna A viene
indicato il periodo, nella colonna B l'importo residuo del debito in franchi
svizzeri e nella colonna C l'ammortamento previsto in franchi svizzeri alla
fine del trimestre. Appare evidente che nel IlI trimestre dell'anno 2023 il
debito ipotecario ammontava a CHF 89'500 e non a CHF 89'000 come indicato nella
decisione USSI. Tale errore implica una correzione del reddito disponibile
residuale computato dalla sostanza. La tabella evidenzia come la mia situazione
sia molto particolare, poiché per una sottigliezza legata all'ammortamento del
debito ipotecario della mia abitazione primaria, mi trovo attribuita un reddito
ipotetico sproporzionato, che non rispetta la mia realtà.
Tale reddito ipotetico
implica l'inaccessibilità alle prestazioni assistenziali, trovandomi quindi
senza alcuna entrata per far fronte alle spese vitali e obbligatorie per
consentirmi un'esistenza dignitosa. Non ho entrate, riscontro continue
difficoltà ad inserirmi nel mondo del lavoro a causa dell'età anagrafica e
della mia limitata formazione. La prestazione assistenziale, purtroppo, risulta
l'unica mia possibile fonte di reddito per poter far fronte alle mie spese,
senza alcun minimo lusso.
Il mio caso, visto
quanto sopra esposto, merita di essere trattato come caso di rigore e la dovuta
proporzionalità. L'art. 22 lett. a) cifra 2 della LAS specifica in effetti che
sono possibili eccezioni transitorie al computo della sostanza netta, quindi
ammette dei casi di rigore come quello che mi concerne. In seguito, l'articolo
specifica che segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile, è possibile applicare tale rigore. La Direttiva USSI
in vigore dal gennaio 2021, per il caso che mi concerne, è stata applicata in
pieno contrasto con le linee guida COSAS a cui fa riferimento il Canton Ticino
(cfr. Messaggio concernente la modifica dell'assistenza sociale dell'8.5.2002,
ad art. 19 LAS).
Le linee guida COSAS,
alla cifra D.3.2 cpv. 1-3, indicano che:
"La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero
fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell'esame dei presupposti
del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
È possibile rinunciare a una realizzazione se:
a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e
se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più
favorevoli;
b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a
breve o medio termine;
c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente
esigua; oppure
d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe
essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo.
Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione
deve essere garantita mediante misure adeguate."
USSI dovrebbe
comprendere che la mia abitazione primaria ha un costo nettamente inferiore ad
un appartamento preso in affitto da terzi. Tale costo inferiore implica un
minor costo anche allo Stato nell'erogare la prestazione assistenziale a mio
favore.
Secondo le linee guida
COSAS applicate al mio caso, sarebbe quindi possibile rinunciare alla
realizzazione della mia abitazione primaria. La decisione USSI è palesemente in
contrasto con queste linee guida.
La stessa direttiva
USSI nel capitolo relativo al computo della sostanza, lett. a) "principio
di sussidiarietà" indica che:
“invece per quanto
concerne un immobile occupato dal beneficiario stesso, si potrà rinunciare ad
esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio
dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato."
Non si comprende per
quale ragione USSI abbia completamente ignorato questa deroga applicabile al
mio caso particolare, agendo quindi arbitrariamente essendo stata adottata
unicamente la procedura in caso di "computo sostanza non immediatamente
disponibile".
In effetti, in data 24
ottobre 2024 USSI ha trasmesso l'impegno di vendita della mia abitazione
primaria, senza nemmeno considerare la possibilità di rinunciare a tale
realizzazione come previsto dalle norme COSAS e dalla loro stessa Direttiva
interna. Tale agire è arbitrario e contrario al principio di legalità, ritenuto
che USSI doveva tener conto della mia particolare situazione e riconoscere un
caso di rigore. In effetti per un rimborso ipotecario trimestrale impostomi
dalla banca, mi sono trovata in questa spiacevole situazione.
3. Secondo l'art. 23
cpv. 1 LAS: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non
possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole
del suo stato."
A partire dal mese di
agosto 2024 mi trovo senza alcuna entrata, USSI ha quindi deliberatamente
ignorato l'art. 23 LAS, lasciandomi in una situazione difficile.
Ho prontamente
inoltrato la richiesta di sussidio della cassa malati, ho concordato delle
proroghe nei termini di pagamento delle fatture, ho cercato di svolgere lavori
di poco conto (unici disponibili) per poter onorare gli oneri ipotecari ed
acquistare i beni di prima necessità.
Si contesta pertanto
la decisione di USSI nel rifiutare il versamento delle prestazioni in palese
contrasto con il principio di "assistenza indispensabile" sancito
dalla LAS.
In data 29 marzo 2024
ho ottenuto una decisione di concessione delle prestazioni assistenziali,
regolarmente cresciuta in giudicato ed esecutiva. La decisione di rifiuto del
19 luglio 2024, che annulla e sostituisce quella del 29 marzo 2024, è stata
impugnata, come tale non è cresciuta in giudicato. La decisione non è stata
dichiarata nemmeno immediatamente esecutiva.
USSI ha agito quindi
arbitrariamente bloccando le prestazioni che sono dovute in forza di una
decisione passata in giudicato, applicando una decisione di blocco e di rifiuto
non ancora cresciuta in giudicato, vista la procedura contenziosa
amministrativa in atto.
È utile evidenziare
che la mancanza di entrate dal mese di agosto 2024 ha implicato la necessità di
ricorrere anche a prestiti privati. Tali prestiti, evidentemente, hanno
modificato completamente la mia situazione personale.
4. Dal mese di agosto
2024, non avendo entrate e per far fronte alle spese vitali, ho dovuto
ricorrere anche a prestiti privati.
Tramite la decisione
su reclamo dell'USSl, ho appreso che i prestiti privati vengono considerati per
determinare la sostanza netta. Avendo sinora accumulato debiti privati per un
importo di CHF 7'000, allo scopo di garantire il mio sostentamento dignitoso e
di base, ritengo che USSI debba rivedere la sua decisione, tenendo conto di
questi nuovi elementi sinora non considerati.
Se nella denegata
ipotesi l'applicazione delle regole da parte di USSI fosse ritenuta corretta da
parte del Lodevole Tribunale, si chiede di considerare che il reddito
computabile dalla sostanza netta, se ricalcolato con l'attuale prestito
privato, permetterebbe di soddisfare i requisiti per il riottenimento di una
nuova prestazione assistenziale.
Chiedo pertanto che
gli atti siano rinviati a USSI, in modo da considerare questo aspetto dei
debiti privati, affinché possa emettere una nuova decisione tramite i nuovi
elementi presentati. (…)
5. Relativamente
all'ordine di restituzione del 25 luglio 2024, appare evidente che esso si basa
su una decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali non ancora
cresciuto in giudicato.
Già per tale vizio
formale esso non merita tutela e dev'essere annullato. In effetti, nel rispetto
del principio relativo alla sicurezza del diritto, attualmente l'unica
decisione
amministrativa cresciuta in giudicato ed esecutiva, consiste nella decisione
USSI del 29 marzo 2024 che mi riconosce le prestazioni assistenziali.
Per questioni formali,
vista la mia specifica situazione, risulta opportuno accertare prima se
effettivamente abbia o meno diritto alle prestazioni e dopo che il giudizio sia
cresciuto in giudicato, USSI potrà attivarsi con quanto del caso.
USSI si rifiuta di
entrare nel merito della mia richiesta di condono adducendo che tali censure
possono essere esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che
l'ordine di restituzione sia passato in giudicato. Tale agire è palesemente in
contrasto con il principio della parità di trattamento, in quanto USSI ha
diritto di emettere una decisione di rimborso senza una decisione cresciuta in
giudicato che costituisca valido titolo di credito per lo Stato, invece la
sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro adeguatamente giustificato
dalla mia situazione.
Anche per queste
violazioni formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di
restituzione non merita conferma e dev'essere annullato.” (cfr. doc. I).
1.9. Nella
sua risposta del 24 febbraio 2025, l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso
e - rinviando, per il resto, alla propria decisione su reclamo - ha osservato:
-
che “una decisione di prima
istanza per essere valida non necessita forzatamente una firma. Né la Legge
sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013, né la Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociale (Laps) del 5
giugno 2020, né la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 ne fanno
menzione”;
-
che “un’eccedenza a mio favore
di CHF 3’970” si riferisce alla decisione di rifiuto delle prestazioni
assistenziali dal 25 luglio 2024 dove l’USSI ha determinato un debito
ipotecario di CHF 88'000.-corretto nella decisione su reclamo del 18 dicembre
in CHF 87'000.- ma non considerato in quanto ininfluente ai fini della
decisione. Ad ogni modo di osserva che dal “finanziamento __________ Ipoteca __________
CHF” del 6 luglio 2020 risulta un finanziamento tramite ipoteca di CHF 95'000.-
della durata di 5 anni (01.07.2020-01.07.2025) al tasso dell’1.23% con scadenza
interessi “fine trimestre, prossima vota 30.09.2020”. Da ciò ne consegue che
nel IV trimestre del 2020 il debito ipotecario ammontava a CHF 94'500.- e non a
CHF 95'000.- come affermato dalla ricorrente. Le argomentazioni della signora RI
1 si rilevano ad ogni modo irrilevanti in quanto a causa dell’ammortamento
ipotecario, a ricorrente non aveva più diritto alle prestazioni sin dal II
trimestre del 2022 e quindi sia con un debito ipotecario di CHF 89'000.- o di
CHF 89'500.-, la decisione si rivelerebbe comunque negativa e l’ordine di
restituzione corretto”;
-
che “il beneficiario di
prestazioni sociali non ha nessun diritto alla conservazione della sostanza
immobiliare (LG-CSIAS D3.2. cpv. 1, STCA 42.2021.60 del 27 settembre 2021) (…)
Nel caso di specie, conformemente anche all’eccezione invocata dalla signora RI
1, ella ha vissuto nel proprio appartamento di proprietà fintanto che la
propria sostanza immobiliare non ha generato un reddito tale che, secondo i
criteri dell’assistenza sociale, ha portato alla negazione della prestazione
assistenziale. Permettere ad un beneficiario di prestazioni di vivere nella
propria abitazione di proprietà non può infatti essere in contrasto con le
disposizioni legali. Le spiegazioni del punto D3.2. LG-CSIAS enunciano
chiaramente che “le persone che possiedono beni immobili non devono essere
favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di
conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto alcun diritto alla
conservazione della proprietà di abitazioni”. Tralasciare dal calcolo la
sostanza immobiliare della signora RI 1 dal momento in cui la stessa ha
cominciato a generare un reddito sarebbe contrario sia al principio di
sussidiarietà, sia all’uguaglianza di trattamento verso altri utenti che
dispongono ad esempio di risparmi sul proprio conto bancario, ritenuto inoltre
che l’importo di CHF 193'250.- corrisponde al solo valore di stima
dell’immobile e non al suo valore commerciale. Conformemente alle disposizioni
USSI per il computo della sostanza mobiliare e immobiliare, ritenuto che un
appartamento in genere è considerato come una sostanza difficilmente
liquidabile in tempo utile, l’USSI, per poter procedere alla deroga del computo
della sostanza primaria, ha chiesto alla signora RI 1 di firmare un impegno di
vendita che la stessa non ha accettato.
-
che “l’USSI, dopo essersi
accorto che la RI 1 non aveva diritto ad alcuna prestazione assistenziale,
conformemente ai presupposti della riconsiderazione (art. 24 Laps) ha annullato
e sostituito la decisione del 29 marzo 2024. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 Laps,
in caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in
cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione. Per tal ragione
l’USSI ha rifiutato le prestazioni da agosto 2024 che non aveva ancora versato.
In questo caso l’art. 23 Las non trova applicazione in quanto, dalla tabella di
calcolo allegata alla decisione di rifiuto e effettuata secondo le disposizioni
legali, il fabbisogno della signora RI 1 è interamente coperto”;
-
che “per la definizione del
diritto alle prestazioni assistenziali, la Las non considera i debiti privati
dei propri beneficiari. Al contrario, se si ritenessero tali debiti a
diminuzione del valore della sostanza, si avrebbe come conseguenza un incentivo
all’indebitamento personale. Il debito ipotecario è riconosciuto dall’USSI in
quanto è in diretta correlazione con la proprietà fondiaria”;
-
che “come già enunciato nella
decisione su reclamo, per costante giurisprudenza federale, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (…)” (cfr. doc.
III).
1.10. Il
25 febbraio 2025, la risposta di causa è stata intimata alla ricorrente ed alle
parti, poi rimaste silenti, è stato assegnato un termine di dieci giorni per
produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
Considerandi
2.1
Questa Corte rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha “sollevato
dubbi” circa la validità della decisione emessa dall’USSI il 25 luglio 2024
relativamente al mancato riconoscimento del diritto alle prestazioni Las (cfr.
supra consid. 1.8. e doc. I).
Al riguardo va osservato che è
vero che il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali adottato dal
Consiglio di Stato all’art. 3 prevede che una decisione deve
essere firmata
" (…)
a) con
firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo
sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita
la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con
firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è
attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso
funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento
per giustificati motivi;
c) senza
firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate
(notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).”
È
altrettanto vero, tuttavia, che di massima la firma non è presupposto di
validità delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese
in forma scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del
provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che
emana l'atto amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid.
2; DTF 112 V 87).
In
particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio
secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49
LPGA; U. Kieser, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
4.
Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).
Il
Tribunale federale, nella sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata
in DTF 127 I 44, al consid. 3b,
ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die
Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine
Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift
verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer
vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit,
sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich
1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283).
Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person
unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”
L’Alta Corte, poi, con sentenza 8C_273/2022 dell’8 febbraio
2023, nel respingere il ricorso presentato contro la STCA 38.2021.85 del 21
marzo 2023 ha rilevato:
" 3.4. La
censura della ricorrente non può che essere respinta. In primo luogo, i giudici
ticinesi hanno correttamente applicato la giurisprudenza pertinente nella
fattispecie. Inoltre, la legge - federale - applicabile, segnatamente l'art.
49.
LPGA (RS 830.1), non domanda espressamente la
firma delle decisioni emesse dall'organo amministrativo. Del resto, tale
questione esula quanto previsto dall'art. 3 della normativa cantonale, il quale
regola tuttalpiù quali persone siano abilitate a firmare e in che modalità. Il
citato regolamento non ha dunque alcuna influenza nel caso in esame, così come
irrilevanti sono i relativi precedenti cantonali citati dalla ricorrente. La
decisione del 30 giugno 2021 non presenta pertanto alcun vizio formale. Ad ogni
modo, se anche di vizio si potesse parlare, i criteri per sconfinare nella
nullità non sarebbero adempiuti e la decisione, se del caso annullabile,
sarebbe da considerarsi sostituita dalla decisione su opposizione del 12
ottobre 2021, come rettamente considerato dai primi giudici.”
In
proposito cfr. anche STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.1.; STCA
30.2015.19
del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013
consid. 2.1.; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid. 2.2.; STCA
38.2004.70
del 14 settembre 2005 consid. 2.2.
In concreto la decisione
del 25 luglio 2024 emessa dall’USSI riporta quale funzionario incaricato il
nominativo __________ (cfr. doc. 105).
Ritenuto che nel settore
del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una
condizione di validità della stessa, il provvedimento non risulta censurabile
dal profilo formale.
Ad ogni modo, anche volendo
considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va dimenticato che
la decisione il cui rimedio di diritto è il reclamo (o l’opposizione; cfr. art.
52.
LPGA) viene sostituita dalla decisione su reclamo. La decisione iniziale
impugnata tramite il reclamo non cresce in giudicato (cfr. DTF 142 V 337
consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010 del 10
gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.; STCA
38.2019.28
del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad art.
52.
pag. 937).
Ne
discende che in casu, siccome, da un lato, una decisione non firmata è
tutt’al più annullabile e non nulla (cfr. STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023,
consid. 3.4. e STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b, citate sopra),
dall’altro, che la decisione su reclamo, che ha sostituito la decisione formale
del 25 luglio 2024, è stata firmata dalla Capo Servizio della USSI, di modo che
l’eventuale vizio andrebbe comunque considerato sanato.
2.2
Oggetto del contendere è la questione
di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, negato per agosto 2024
l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente e, d’altra
parte, se correttamente le ha chiesto la restituzione di fr. 17'612.65 a titolo
di prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra agosto 2023 e luglio
2024.
2.3
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003.
(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006.
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo
di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2023 gli
importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale
per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Per l’anno 2024
le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait
globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’031.--
2.
persone
1'577.--
3.
persone
1'918.--
4.
persone
2'206.--
5.
persone
2'495.--
Per ogni
persona
+ 209.--
supplementare”
(cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024,
in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).
Per l’anno 2025 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait
globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’061.--
2.
persone
1'624.--
3.
persone
1'974.--
4.
persone
2'271.--
5.
persone
2'568.--
Per ogni
persona
+ 2016.--
supplementare”
(cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025,
in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).
2.6
L’art. 22 Las, concernente il
reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito
dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e
dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni membro dell’unità
di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad
un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e oneri
permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti di cui all’art.
8.
cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22.
Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
L'art.
6.
Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura
in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di
sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia
(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi
della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati
i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
"
1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il
Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il
conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di
guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1La spesa per
l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento composte
da una persona:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento composte
da due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento composte
da più di due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per i coniugi
maggiorato del
20%
2.
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente."
2.7
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò in
virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità
individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno
esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF,
in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto
sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché
esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare
situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e
complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione
rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114
seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
In una
sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili
a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla
rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e
le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le
relative spiegazioni.
2.8
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo
di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza
sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o
finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione
delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi
dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure
l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.9
Per quanto concerne le prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno
dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si
possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è
ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di
calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere
tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di
prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo
2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui
ricorso al Tribunale federale dell’insorgente è stato respinto con giudizio
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid.
2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19
maggio 2005 consid. 2.7.
2.10
Nella presente evenienza, RI 1, cittadina svizzera nata nel __________,
ha beneficiato delle prestazioni Las da __________.
Dagli atti risulta che dal __________
la medesima è proprietaria della __________, acquisita per donazione (cfr. doc.
223).
Annotato a Registro fondiario vi
è a favore di __________ un diritto di prelazione su quella PPP, scadente nel
2033.
(cfr. doc. 144).
Il valore di stima della PPP, da
Catastrino fiscale, risulta essere di complessivi fr. 193'250.25 (di cui fr.
42'481.15 quale “valore stima terreni” e fr. 150'769.10 quale “valore
stima fabbricati”; cfr. doc. 226).
Dal documento denominato “Finanziamento
__________ Ipoteca __________ del 6 luglio 2020, sottoscritto dalla
ricorrente, risulta che __________, in relazione ad un oggetto del
finanziamento non specificato, ha sottoposto una proposta a RI 1, per
un’ipoteca a tasso fisso, per 5 anni dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, per
totali fr. 95'000.-, con un ammortamento di fr. 2'000.- all’anno “pagabile a
fine trimestre, la prossima volta il 30.09.2020” (cfr. doc. 145 e 815).
Un “contratto di mutuo
ipotecario”, datato 11 luglio 2024, senza sottoscrizione da parte della
parte debitrice, identificata nella ricorrente, indica invece che, con lo scopo
“finanziamento immobiliare PPP __________, __________ __________ e __________
del fondo base __________”, è stato concordato un prestito di fr. 88'500.-,
garantito mediante ipoteche nominative che gravano le medesime quattro PPP, con
un piano di riduzione pure di fr. 2'000.- all’anno.
Al punto 9 “piano di
riduzione” di quel documento è indicato “CHF 2'000.00 all’anno, pagabile
a fine trimestre, la prossima volta il 31.12.2023” ed infine che “ogni
controparte riceve un esemplare del presente contratto di credito che
sostituisce eventuali disposizione convenute in precedenza” (cfr. doc.
146-147).
Dal calcolo dell’imponibile
operato all’Ufficio circondariale di tassazione __________ per l’anno 2021
risulta che i debiti privati della ricorrente, a fronte di una sostanza
immobiliare di fr. 193'250.-, ammontavano a fr. 92'000.- (cfr. doc. 792-793).
All’USSI era poi anche stato
trasmesso il calcolo dell’imponibile per il periodo di assoggettamento “01.01.2022
– 31.12.2022”, dal quale emerge che a fronte di una “sostanza
immobiliare” di fr. 193'250.- la ricorrente avrebbe “debiti privati”
pari a fr. 90'500.-, per una sostanza netta di fr. 106'043.- (cfr. doc. 157).
Con decisione del 3 luglio 2023,
l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las
ordinarie per totale fr 1'374.- al mese da agosto ad ottobre 2023, tenendo
conto di una “sostanza immobiliare abitazione primaria” pari a fr. 0.-,
e meglio di una “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione
primaria” di fr. 193'250.-, dai quali ha dedotto “debiti privati
ipotecari sull’abitazione primaria” di fr. 94'500.- e la “quota esente
abitazione primaria” di fr. 100'000.- (cfr. doc. 364-366).
La parte resistente ha proceduto
analogamente tanto con decisione del 30 ottobre 2023 per il periodo dal 1°
novembre 2023 al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 345-347), quanto con provvedimento
del 29 marzo 2024 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2024 (cfr. doc.
286-288).
Il 4 luglio 2024 l’USSI ha
chiesto alla ricorrente di trasmettere il “valore di stima e scheda di
calcolo della stima” della PPP __________ fondo __________ RFD __________
di sua proprietà e “se l’immobile fosse ipotecato (…) l’estratto fiscale al
31.12.2023
e se disponibile al 31.03.2024”, nonché “gli estratti del
conto ipotecari degli ultimi 12” mesi (cfr. doc. 231).
L’8 luglio 2024, la ricorrente ha
trasmesso all’USSI la documentazione richiesta.
Oltre al valore di stima
risultante dal Catastrino fiscale (cfr. supra), all’amministrazione è pervenuto
il documento denominato “contratto 12165839 / __________ Ipoteca __________
CHF” del 9 luglio 2020 per la “convenzione prodotto 210480271”, per
la “Linea di credito __________ CASA – Ipoteca CHF”, per un importo di
fr. 95'000.-, dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse
del’ 1.23%, trimestrale e con ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato
alla ricorrente (cfr. doc. 222).
Dal documento denominato “contratto
__________ / FERMA Ipoteca __________ CHF” del 3 settembre 2020 per la “convenzione
prodotto __________”, per la “Linea di credito __________ CASA – Ipoteca
CHF”, risulta poi, quale “importo attuale” fr. 95'000.-, quale “nuovo
importo” fr. 94'500.-, sempre per il prodotto a valere dal 1° luglio 2020
al 1° luglio 2025, con un tasso di interesse del’ 1.23%, trimestrale e con
ammortamento trimestrale di fr. 500.-, intestato alla ricorrente (cfr. doc.
221)
Dall’estratto dei debiti –
prestiti di __________ per il 2023, per la “cliente: RI 1” risulta, poi,
che per “__________ ipoteca __________ __________ part. Nr. __________ PPP
nr. __________, PPP nr. __________ PPP nr__________ Sala Capriasca part. Nr. ____________________
PPP nr.__________” – ove non è quindi indicata la PPP __________ - sono
stati corrisposti fr. 1'112.97 (cfr. doc. 220).
Con decisione del 25 luglio 2024,
l’USSI ha come visto annullato e sostituito la decisione del 29 marzo
precedente, negando alla ricorrente il diritto alle prestazioni Las per agosto
2024.
Questa volta, l’amministrazione, a fronte di una “proprietà fondiaria
nel Comune di domicilio abitazione primaria” del valore di fr. 193'250.- ha
tenuto conto del debiti ipotecari al netto degli intervenuti ammortamenti,
computando tali debiti privati per fr. 88'000.-. Considerata la quota esente di
fr. 100'000.-, l’USSI ha stabilito in fr. 5'250.- l’ammontare della sostanza
immobiliare relativa all’abitazione primaria computandolo mensilmente per
intero nei propri calcoli, dai quali è quindi risultata un’eccedenza di reddito
(cfr. supra consid. 1.3. e doc. 216-218).
Il giorno stesso, l’USSI ha
emesso l’ordine di restituzione per totali fr. 17'612.65 a titolo di
prestazioni Las indebitamente percepite tra agosto 2023 e luglio 2024 (cfr.
supra consid. 1.4.).
Il 18 ottobre 2024, l’USSI ha
convocato la ricorrente per un colloquio presso i propri uffici, previsto per
il successivo 24 ottobre, invitandola a consegnare, in quell’occasione,
documentazione bancaria per il periodo da marzo a settembre 2024, la polizza
RC, l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, nonché le polizze
cassa malati 2024 e 2025 (cfr. doc. 27).
Da una mail interna
all’amministrazione risulta che la ricorrente non si è presentata all’incontro
in questione, adducendo telefonicamente di non avere ricevuto la convocazione e
chiedendo all’USSI di rivolgersi al suo legale. L’operatore
socio-amministrativo ha precisato, nella comunicazione mail del 24 ottobre
2024, che “per evitare di organizzare un ulteriore appuntamento unitamente
all’avvocatessa, ho pensato di trasmettere l’impegno di vendita per posta. In
questo modo, l’utente potrà analizzare la questione direttamente con la sua
avvocatessa” (cfr. doc. 25).
Il 24 ottobre 2024, l’USSI –
oltre al documento “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la
quota esente” (cfr. doc. 24) - ha trasmesso alla ricorrente una comunicazione
dalla quale risulta, in particolare e con riferimento alla sostanza immobiliare
di RI 1, quanto segue:
"
(…) Considerato che la sostanza non risulta realizzabile in breve tempo,
il fondo (n. __________ n. PPP __________ a __________), a partire dal 1°
agosto 2024 potrebbe essere escluso dal calcolo della prestazione assistenziale
in caso di sottoscrizione dell’impegno di vendita allegato. Con la
sottoscrizione dell’ “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente
la quota esente” si impegna a:
1.
Fare tutto il
possibile per realizzare la sostanza immobiliare (fondo n. __________ PPP __________
a __________);
2.
Tenere mensilmente
informato l’ (…) USSI circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli);
3.
informare
costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla
sostanza e alle pratiche relative all’ev. vendita;
e in caso di vendita
a:
4.
trasmettere
immediatamente all’USSI copia del contratto di compravendita;
5.
rimborsare l’importo
che l’USSI le richiederà, relativo alle prestazioni ricevute quale prestato in
attesa della vendita.”
(cfr. doc. 22-23)
Con mail del 18 novembre 2024,
l’avv. __________ ha sottoposto all’USSI i seguenti quesiti:
"
(…) Posto che – come indicato nel reclamo del 22.8.2024 – il fondo in
oggetto è difficilmente vendibile e quindi non liquidabile ai sensi dell’art.
22.
lit. a cifra 2 Las, trattandosi di un appartamento in PPP ubicato a __________
all’interno di un edificio di famiglia dove vivono anche la madre e il fratello
della signora RI 1, ritenuto che il fratello della signora non è in grado di
ritirare l’immobile liquidando la sorella e che i nipoti di quest’ultima
potrebbero acquistare la proprietà ad un prezzo non superiore ai CHF 100'000.-
mi permetto di chiederle cortesemente di:
-
Indicarmi se la vendita a un prezzo inferiore al valore di stima può
entrare in considerazione per l’USSI;
-
Precisarmi se, in caso d’impegno alla vendita e mancato reperimento di
un acquirente terzo negli anni a venire (impossibilità oggettiva alla vendita),
alla sig.ra RI 1 sarà comunque garantita la prestazione assistenziale;
-
In alternativa: emettere una decisione sul reclamo del 22.8.2024.” (cfr.
doc. 19)
L’USSI
ha risposto come segue alle richieste dell’avv. __________
"
(…)
-
La vendita deve avvenire rispettando i valori di mercato. Oltre a ciò,
va considerato che ad oggi non ci risulta che vi sia stato alcun impegno per la
vendita dell’immobile. Non sono stati comprovati i passi necessari per cercare
di vendere la sostanza immobiliare.
-
Con la sottoscrizione dell’impego di vendita, la signora dovrà fare
tutto il possibile per realizzare la sostanza immobiliare, informare e tenere
costantemente informato l’ (…) USSI circa i prassi intrapresi per la
realizzazione dell’immobile e comunicare costantemente e tempestivamente
all’USSI qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative
all’eventuale vendita.
In caso di vendita
[ndr: la ricorrente sarà tenuta] a trasmettere immediatamente all’USSI copia
del contratto di compravendita e rimborsare l’importo che l’USSI le richiederà.
A seguito della
sottoscrizione dell’impegno di vendita, il nostro ufficio provvederà a
riattivare la prestazione assistenziale a favore della signora RI 1 e a
riconoscerle la prestazione assistenziale fino alla realizzazione della
sostanza immobiliare. Quest’ultima dovrà tuttavia impegnarsi attivamente nel
cercare di realizzare la sostanza. L’impegno di vendita dovrà essere comprovato
costantemente tramite documentazione. Ad esempio, pubblicazione di annunci di
vendita, accordi di compravendita con agenzie immobiliari, aggiornamenti
scritti circi i colloqui intrapresi ecc.
Nel caso la signora
dovesse venire meno all’impegno preso, il nostro ufficio potrà decidere di
considerare nuovamente la sostanza ai fini del calcolo della prestazione
assistenziale. (…)
Le ricordiamo che ai
fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, viene considerato il valore
di stima che è solitamente notevolmente inferiore al valore commerciale.”
(cfr. doc. 18)
L’USSI ha, dunque, correttamente
ritenuto che, se l’assistita si fosse impegnata nella vendita della sua
proprietà immobiliare, il valore di quest’ultima non sarebbe stato computato nei
calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, della medesima a percepire le
prestazioni Las.
Il 26 novembre 2024, l’USSI, non
avendo ricevuto alcun riscontro, ha nuovamente trasmesso all’avv. __________
l’impegno di vendita, precisando che, “se entro il 09.12.2024 non dovessimo
ricevere l’impegno di vendita, la nostra decisione, rispettivamente il suo
eventuale diritto, sarà emessa sulla base della documentazione in nostro
possesso” (cfr. doc. 15).
In assenza tanto di riscontri,
quanto dell’impegno sottoscritto da parte della ricorrente per la vendita della
PPP __________ RFD __________, l’USSI ha emesso la propria decisione su reclamo
(cfr. supra consid. 1.6.).
2.11
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Il TCA ricorda inoltre che ai
sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr.
20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr.
2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria
(LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che
sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
La costante giurisprudenza di
questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a
conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr.
STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019;
STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le
esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30
del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29
febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre
2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag.
50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).
Ne consegue che la sostanza
immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a
cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine
del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e
pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a
tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Le linee guida della
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al
p.to D.3.2. relativo alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:
"
1.
La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della
sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto.
Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
2.
È possibile
rinunciare a una realizzazione se:
a. un
immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle
condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli
b. è
prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine
c. la
prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di
una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo
esiguo
3.
Qualora si rinunci
alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure
adeguate.”
Dalle relative spiegazioni
emerge, poi, quanto segue:
"
a. Proprietà fondiaria quale sostanza computabile
Le persone che possiedono
beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono
valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste
pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.
b. Garanzia
Se un aiuto è erogato
nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere
corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale
corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione
di un pegno immobiliare (E.2.3).”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio
2024.
consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
2.12
Nella presente fattispecie, la
ricorrente censura, innanzitutto, il computo della sostanza immobiliare nel
calcolo volto a determinare il suo eventuale diritto alle prestazioni Las,
operato dall’amministrazione e che ha portato alla modifica della precedente decisione
per agosto 2024.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
condivide, quanto al computo della sostanza immobiliare nel suo principio,
l’operato dell’amministrazione.
Come visto, infatti, non sussiste
un diritto a conservare una sostanza immobiliare che, in virtù dell’art. 22
lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata
al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si
tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Giova poi ribadire che la
sostanza deve venire presa in considerazione, visto il carattere sussidiario
delle prestazioni assistenziali.
Per questo motivo la
giurisprudenza e le direttive della CSIAS prevedono che di regola non esiste il
diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.
In concreto, se è vero che l’USSI
ha considerato la sostanza della ricorrente come difficilmente liquidabile, è
altrettanto vero che alla ricorrente, pendente la procedura di reclamo, è stata
concessa la possibilità di evitare, da agosto 2024, che venisse computata la
sostanza immobiliare qualora RI 1 avesse preso l’impegno di vendere la stessa.
Sennonché l’interessata non lo ha sottoscritto, nonostante sia stata
sollecitata a più riprese.
A fronte di quanto precede è a
ragione che, nel principio, l’USSI ha computato la sostanza immobiliare della
ricorrente.
Corretto è anche il computo di
una quota esente di fr. 100'000.- (cfr. supra consid. 2.6.).
2.13
A proposito dell’importo della
sostanza immobiliare di fr. 5'250.- (o fr. 6'250.- come indicato nella
decisione su reclamo; cfr. supra consid. 1.6.) computato integralmente ogni
mese dall’amministrazione nei propri calcoli, l’USSI nella decisione su reclamo
ha indicato:
"
La Disposizione USSI in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo
della sostanza immobiliare è chiara. Al punto b. "Procedura Computo
sostanza disponibile" la stessa prevede che "contrariamente al
calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo
annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare),
per la determinazione della prestazione assistenziale dev'essere considerata
la situazione finanziaria effettiva al momento della richiesta per
stabilire nel mese in questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute
le spese e le entrate effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione
dev'essere valutata di mese in mese.”
(sottolineatura della redattrice; cfr. supra consid. 2.4.)
La direttiva USSI del gennaio
2021.
(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente
quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto
attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile il
3.
giugno 2025), però, non può essere applicata dal TCA (sulla portata delle
direttive amministrative cfr. supra consid. 2.11.).
Al riguardo, questa Corte rileva,
innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 citata
dall’amministrazione, per il computo della sostanza disponibile ci si deve
scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la
medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del
quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto
della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento
del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi
termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare
la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza
sociale.
Per
prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo
dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa
prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio
STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42.
2012.9 del 24 ottobre 2012).
Alla
luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ritiene corretta nel principio
la decisione su reclamo del 18 dicembre 2024 per quanto attiene al computo
della sostanza immobiliare nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra
consid. 2.11.).
Tale
decisione deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi
all’USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle stesse,
computando la quota di 1/12 della sostanza immobiliare per ogni mesi, al netto
dei debiti ipotecari e della quota esente.
L’amministrazione
dovrà procedere in tal senso valutando pure quale effettivamente sia l’oggetto
su cui gravano gli oneri ipotecari tenuti in considerazione nel calcolo.
Agli
atti non vi sono, infatti, documenti che permettono di stabilire con chiarezza
se si tratta della sola PPP __________ di proprietà di RI 1 (cfr. supra consid.
2.10.).
2.14
Per
quanto attiene, invece, all’ordine di restituzione emesso dall’USSI il 25
luglio 2024, per totali fr. 17'612.65 in relazione alle prestazioni
assistenziali percepite da RI 1 da agosto 2023 a luglio 2024, il TCA rileva che
effettivamente, nei calcoli volti a stabilire le prestazioni Las di diritto da
agosto 2023 a luglio 2024, l’amministrazione non ha tenuto in considerazione
l’ammortamento del debito ipotecario sulla sostanza primaria della ricorrente.
Questo
ammortamento, peraltro, già figurava in ogni caso nella documentazione man mano
trasmessa dalla ricorrente all’USSI.
A
fronte di un debito ipotecario che andava via via diminuendo, da un profilo
oggettivo, l’insorgente ha effettivamente percepito a torto parte delle
prestazioni riconosciutele tra agosto 2023 e luglio 2024.
Nella
fattispecie, sono inoltre adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr.
supra consid. 2.9.).
Le
decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali per il lasso
temporale in questione (cfr. supra consid. 1.1.) sono, infatti, errate visto
che l’amministrazione non ha considerato nei propri calcoli il reale e corretto
ammontare del debito ipotecario.
È
dunque evidente che le decisioni mediante le quali l’USSI ha riconosciuto le
prestazioni Las da agosto 2023 a luglio 2024 andavano riviste.
Corretta,
quindi, nel principio la richiesta di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite dalla ricorrente a causa dell’erroneo computo del
debito ipotecario, gli atti vanno però ritornati all’USSI anche su questo
aspetto, affinché stabilisca se anche alla luce di quanto indicato al consid.
2.13
– con riferimento al bene gravato dall’onere ipotecario - il quantum
della richiesta si rivela corretto.
Quanto
precede, quindi, previa verifica volta a determinare quali siano i beni
immobili gravati dall’ipoteca agli atti ed in che misura, ritenuto che quanto
emerge dall’incarto non permette di comprendere se la __________ di proprietà
di RI 1 sia l’unica gravata da quell’onere.
Infine, per determinare se una correzione
riveste importanza determinante, il TCA rammenta che vanno esaminate le
circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche
il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della decisione errata. Non
esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni
periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni
puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi
(cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13
aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).
2.15
La
ricorrente censura, poi, il fatto che “USSI si rifiuta di entrare nel merito
della mia richiesta di condono adducendo che tali censure possono essere
esaminate solo nella procedura successiva, ovvero dopo che l'ordine di
restituzione sia passato in giudicato”, facendo valere che “Tale agire è
palesemente in contrasto con il principio della parità di trattamento, in
quanto USSI ha diritto di emettere una decisione di rimborso senza una
decisione cresciuta in giudicato che costituisca valido titolo di credito per
lo Stato, invece la sottoscritta non può richiedere il condono, peraltro
adeguatamente giustificato dalla mia situazione. Anche per queste violazioni
formali delle norme di procedura amministrativa, l'ordine di restituzione non
merita conferma e dev'essere annullato” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Contrariamente
alla tesi ricorsuale, l’operato dell’USSI, però, merita tutela.
Sulla
domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: “la restituzione è
condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la
prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni
economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il
provvedimento costituirebbe un onere troppo grave") formulata dalla
ricorrente, come del resto ricordato dall’USSI nella decisione su reclamo e
nella risposta di causa (cfr. all. A1 a doc. I e doc. III), il TCA ricorda che
per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, ritenuto, da un
lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,
dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF
8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009
del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del
5.
novembre 2009).
Pertanto le censure
sollevate dal ricorrente nell’impugnativa relative alla sua buona fede e alla
seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell’USSI saranno
esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al
condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc.
III).
2.16
Quanto, poi, alle
osservazioni ricorsuali relative all’art. 12 Cost., rispettivamente, 23 Las
(cfr. supra consid. 1.7.), il TCA rileva che, ai sensi dell'art. 12 Cost., chi
è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere
aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza
dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è
subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può
prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie
forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è
considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per
poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce
soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale,
cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., pubblicata in DTF 149 V 250; DTF
146.
I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1
pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non
garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad
assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo
-, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28
luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre
2021.
consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.;
DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita
a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza
(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7
giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1.
A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a
sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges
Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence
conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai
Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle
prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1;
142.
I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto
fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non
include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni
elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della
dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si
limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la
vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I
272.
consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166
consid. 3.1; sentenza
2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo,
Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539
segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5
segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung,
St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli,
Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein
Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen
Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg.,
812). In parallelo, questo sostegno ha
per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo
come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano
sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di
condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto
costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato
al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda
l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272
consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si
distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146
I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF
8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Il TCA
ritiene gli atti vadano trasmessi all’USSI, affinché verifichi se alla
ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art.
12.
Cost (cfr. STF 8C_736/2022 del 15
giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023).
2.17
Alla
luce di tutto quanto precede, corretti nel principio tanto il computo della
sostanza immobiliare nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, delle
prestazioni Las per agosto 2024, quanto la richiesta restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite, il ricorso è parzialmente accolto, la
decisione su reclamo conseguentemente annullata e gli atti vengono trasmessi
all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.13., 2.14 e
2.16
2.18
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024
consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2023.30
del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio
2023.
consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui
ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto
indicato ai consid. 2.13., 2.14. e
2.16.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni