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Decisione

42.2025.9

A torto USSI ha chiesto restituzione di fr. 600 a titolo di prestaz. assist. percepite indebit. a 3/25, tenendo conto della somma di fr. 10'000 ricevuta dal compagno della madre per avviare una società. USSI, infatti, aveva espresso disponibilità a concedere prest. ass. nei primi mesi dell'attività

20 giugno 2025Italiano27 min

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.9

rs

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 12 giugno 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(in seguito USSI) ha ordinato aRI 1, il quale ha beneficiato dell’assistenza

sociale nel periodo gennaio 2020 - luglio 2024 (cfr. doc. A1; 379; 338; 31), di

restituire l’importo di fr. 600.--, corrispondenti alla prestazione

assistenziale percepita nel mese di marzo 2024, dopo aver appreso che nel mese

di marzo 2024 era stato accreditato a suo favore l’ammontare di fr. 10'000.--.

L’amministrazione, al riguardo,

ha precisato:

" dagli

accertamenti svolti e, in particolare dall’estratto conto bancario pervenutoci

con il rinnovo del 19.04.2024, abbiamo rilevato che in data 05.03.2024 ha

percepito un versamento in conto dal sig. __________ __________ per la somma di

CHF 10'000.- che in data 06.03.2024 sono stati addebitati dal suo conto in

favore dell’ufficio del registro di commercio quale capitale sociale per la

neocostituita __________ __________, della quale è fondatore con la quota del

50% e nella funzione di socio e presidente della gerenza.

Il nostro ufficio, nella determinazione

delle prestazioni a lei assegnate per il mese di marzo 2024 non aveva tenuto

conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state

riconosciute e lei ha percepito prestazioni indebite.

(…)” (Doc. 15)

1.2. Il 3 luglio 2024 RI 1 ha inviato

uno scritto all’USSI nel quale ha affermato che la somma di fr. 10'000.-- non

gli appartiene e che gli è stata versata da __________ per poter aprire una

ditta. Egli ha indicato, da un lato, che i soldi sono rimasti sul suo conto “lo

spazio di un paio d’ore perché poi sono stati riversati sul conto della __________”.

Dall’altro, che __________ ha

aiutato lui e il suo collega, __________, ad avviare la società, corrispondendo

l’importo di fr. 20'000.-- (fr. 10'000.-- per lui e fr. 10'000.-- per __________)

necessario alla costituzione della __________.

RI 1 ha, infine, chiesto di poter

beneficiare dell’aiuto sociale almeno fino al 31 luglio 2024, in quanto non

erano ancora riusciti a lavorare e non aveva altre entrate.

Il medesimo ha pure postulato la

concessione del condono dell’ammontare di fr. 600.-- (cfr. doc. 12).

Il 20 agosto 2024

all’amministrazione è, poi, pervenuta una lettera in cui l’interessato, dando

seguito alla domanda dell’8 agosto 2024 da parte dell’USSI (cfr. doc. 20), ha

specificato che il suo scritto del 3 luglio 2024 andava considerato “sia

come richiesta di condono che come reclamo” (cfr. doc. 10).

1.3. Con

decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 l’USSI ha confermato l’ordine di

restituzione del 12 giugno 2024, osservando che le argomentazioni di RI 1non

possono essere seguite, vigendo nell’ambito dell’assistenza sciale il principio

della sussidiarietà, in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare

prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente,

quindi, nel caso concreto anche l’importo accreditato da __________ sul conto

bancario intestato all’interessato.

L’amministrazione ha, altresì,

rilevato:

" Irrilevante

per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti

gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il

diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in

questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di

calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è pacifico che il 5

marzo 2024 sul conto bancario intestato al richiedente presso __________ è

stato effettuato il versamento di un importo pari a CHF 10'000.- da parte di __________.

Il computo da parte dell’USSI di tale

entrata è corretto, in quanto rientrante tra quelle che costituiscono il

reddito compitabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

La prestazione assistenziale mensile

versata al reclamante nel mese di marzo 2024 era stata calcolata, nella

relativa decisione, non tenendo in considerazione la citata entrata. Lo fosse

invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che

l’interessato non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto

stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 12 giugno 2024, considerando

l’importo relativo all’accredito effettuato dal signor __________ e quindi

ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza

tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

(…)” (Doc. A1 pag. 5)

1.4. Contro la decisione su reclamo del

14 gennaio 2025 RI 1ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha,

segnatamente, addotto che la somma di fr. 10'000.-- è stata versata sul suo

conto bancario da __________ unicamente per l’apertura della ditta __________

ed è stata immediatamente indirizzata a favore dell’Ufficio del registro di

commercio, quale capitale sociale della neocostituita società.

Egli ha puntualizzato che “questo

importo doveva per forza uscire da un conto intestato al sottoscritto perché

socio e per metà proprietario della ditta” e di non avere avuto un tale

importo se non per un paio d’ore il 5 marzo 2024 (cfr. doc. I).

1.5. Nella propria risposta del 10 marzo 2025

l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni

analoghe a quelle sviluppate nella decisione su reclamo del 14 gennaio 2025

(cfr. doc. IV; consid. 1.3.).

1.6. L’11

marzo 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le stesse

sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia

chiesto a RI 1di restituire la somma di fr. 600.-- a titolo di prestazioni assistenziali

che avrebbe percepito a torto nel mese di marzo 2024.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie

coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia

d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni

sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel

2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

Dal 1° gennaio 2025 il forfait di

mantenimento è stato così aumentato:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1 persona

1’061.-- / mese

2

persone

1'624.-- / mese

3

persone

1'974.-- / mese

4

persone

2'271.-- / mese

5

persone

2'568.-- / mese

Per ogni persona

+ 216.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.5. L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare

ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto

d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito

è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare

la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.6. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è

perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha

avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.

4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche

sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA

C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è

tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è,

quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure

no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio

2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020

del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016

del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8

marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in

den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag.

527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze

all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di

restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a

un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di

correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui

ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6

ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13

del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.7. Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Ad esempio l'Alta Corte, nella

sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in

cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano

state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà

non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere

venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente,

avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo

conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti

finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto

che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.8. Nella presente evenienza l’USSI ha

chiesto al ricorrente la restituzione di fr. 600.--, corrispondenti alla

prestazione assistenziale del mese di marzo 2024 corrispostagli il 15 marzo

2024 (cfr. doc. A2), tenendo conto della somma di fr. 10'000.-- ricevuta in

quel mese da parte di __________, ma non computata nel calcolo iniziale,

precisando, in buona sostanza, che in virtù del principio di sussidiarietà avrebbe

dovuto utilizzare tale importo prioritariamente per il proprio sostentamento

(cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

Dall’estratto del conto bancario __________

intestato all’insorgente relativo al mese di marzo 2024 emerge un saldo

iniziale al 1° marzo 2024 di fr. 34.92 (cfr. doc. A2; 53: transazioni di conto

del marzo 2024), come pure che il 5 marzo 2024 al medesimo è stato, in effetti,

accreditato l’importo di fr. 10'000.-- da parte di __________, con la causale “costituzione

società – prestito” (cfr. doc. A2).

Dal medesimo estratto conto si

evince pure, però, che già il 6 marzo 2024 il ricorrente ha effettuato un

ordine di pagamento di fr. 10'000.-- via e-banking, in relazione al quale

risulta la specificazione “__________” e che il saldo finale del conto

al 31 marzo 2024 era di fr. 14.95 (cfr. doc. A2)

RI 1, già il 16 aprile 2024, ha

reso attento l’USSI che “nell’estratto conto c’è una entrata e un’uscita di

10000 franchi che sono per la ditta che è stata creata volevo giusto avvisarla

prima di avere fraintendimenti” (cfr. doc. 103).

Egli ha poi fermamente ribadito,

sia nel reclamo che nel ricorso, che la somma di fr 10'000.-- che gli è stata

versata da __________, compagno di sua madre (cfr. doc. 17), come da

quest’ultimo confermato il 23 maggio 2024 davanti all’USSI (cfr. doc. 17), è servita

per la costituzione della __________ e, una volta ricevuta da __________, è stata

immediatamente versata sul conto finalizzato all’apertura della società (cfr.

doc. 24; I; consid. 1.2.; 1.4.).

La __________ (il cui scopo è, in

particolare, “l'esercizio di un'impresa con lavori da muratore, pittore,

gessatore, piastrellista, commercio di materiali edili e tutte le attività

legate alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili. La società potrà

acquistare, vendere, posare, sostituire, riparare pannelli solari. (…)”) è,

in effetti, stata iscritta a Registro di commercio il 12 marzo 2024. Il

capitale sociale di fr. 20'000.-- appartiene ad RI 1 che possiede dieci quote

di fr. 1'000.-- e a __________, in possesso delle ulteriori dieci quote di fr.

1'000.--.

Il ricorrente è socio e

presidente della gerenza con firma individuale dalla costituzione della

società, mentre __________ __________ è socio e gerente con firma individuale (cfr.

doc. 80. estratto RC).

È utile, inoltre, rilevare che al

momento della creazione di una società a garanzia limitata, il fondatore o i

fondatori devono aprire un conto deposito presso una banca. Si tratta di un

conto bancario sul quale è depositato il capitale dell'azienda in via di

formazione nell'attesa dell'iscrizione nel Registro di commercio. Una

dichiarazione di deposito è consegnata in cambio del versamento dei fondi che

rimangono bloccati sul conto deposito fino alla pubblicazione della creazione

della società nel Registro di commercio. Dopo la pubblicazione della creazione

della società sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, i fondi sono versati

sul conto corrente dell'azienda, e il conto deposito è annullato (cfr. https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/costituire-una-pmi/costituzione-d-impresa/scegliere-una-forma-giuridica/sagl.html#:~:text=Il%20capitale%20sociale%20della%20Sagl,essere%20necessariamente%20versato%20in%20contanti.).

È vero che in ambito di

assistenza sociale, in applicazione del principio di sussidiarietà, le entrate

provenienti da terzi vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese

primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale

diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che siano prestiti da

restituire (cfr. consid. 2.7.).

Tuttavia, in concreto, va

evidenziato che, in occasione del menzionato incontro del 23 maggio 2024 con

l’insorgente, l’amministrazione - la quale nel mese di febbraio 2024 aveva

saputo, durante un colloquio telefonico con il ricorrente, che quest’ultimo aveva

intenzione di avviare un’attività (cfr. doc. 104; 17) - gli ha comunicato:

" (…) il

sostegno alle persone che esercitano un'attività professionale indipendente può

essere concesso unicamente in situazioni eccezionali ed in ogni caso

temporaneamente.

USSI informa il sig. RI 1 che il sostegno da parte nostra può essere

concesso unicamente per tre mesi poiché le prestazioni finanziarie dell’ufficio

del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario il minimo

esistenziale ed evitare la distorsione della concorrenza.

Trascorso questo termine di tre mesi (31.07.2024), il sig. RI 1

deve dimostrare di aver raggiunto la propria indipendenza economica.

In alternativa, se la situazione finanziaria non gli permetterà di

rendersi indipendente entro il 31.10.2024, sarà necessario stralciarsi dal

ruolo di socio e presidente della gerenza e trovare una soluzione lavorativa

quale dipendente contrattualizzato.

(…)” (Doc. 18)

Ne discende che la parte

resistente, nel maggio 2024, ha espresso la propria disponibilità a concedere

al ricorrente prestazioni assistenziali nei primi mesi dall’avvio dell’attività

professionale tramite una __________, riconoscendo così implicitamente la

costituzione di tale società.

L’USSI, dopo il mese di marzo

2024, ha invero erogato all’insorgente prestazioni assistenziali ordinarie e

speciali per i mesi da aprile a luglio 2024 (cfr. doc. 91; 73; 63; 58; 31).

In simili condizioni, attentamente

considerate tutte le circostanze del caso di specie, occorre concludere che

l’amministrazione, la quale, come visto, nel mese di maggio 2024 aveva avallato

l’avvio dell’attività professionale del ricorrente, concedendogli l’aiuto

sociale per un determinato lasso di tempo nella fase iniziale della ditta e che

mai ha sollevato dubbi sulla destinazione dell’importo di fr. 10'000.--

ricevuto da parte di __________ (cfr. doc. 27; A1), non poteva validamente

pretendere che il medesimo utilizzasse il denaro destinato alla costituzione

della società, peraltro versato sul conto adibito alla creazione della società senza

indugio il 6 marzo 2024, ovvero il giorno dopo che gli era stato accreditato (5

marzo 2024; cfr. doc. A2), per far fronte al proprio sostentamento.

Pertanto l’ammontare di fr.

10'000.-- non deve essere considerato nella determinazione dell’ammontare della

prestazione assistenziale spettante effettivamente all’insorgente nel mese di marzo

2024.

Esso non è, quindi, rilevante ai

fini della restituzione.

Conseguentemente la richiesta di restituzione delle prestazioni

assistenziali di marzo 2024 non è giustificata e la decisione su reclamo

del 14 gennaio 2025 va annullata.

2.9. Per inciso, riguardo ai richiedenti

l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, si osserva che il

Tribunale federale, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.,

ha stabilito che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale

interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente

di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di

trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

Va, altresì, sottolineato che

un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno

indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere

evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli

indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel

medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020

del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.; Ingrid Hess, “Travail

indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale

Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023).

In proposito cfr. pure STF

8C_782/2019 del 9 settembre 2020; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid.

2.4. - 2.6.; STCA 42.2022.96 del 20 marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N.

25 pag. 89 seg.; STCA 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD

II-2007 N° 14 pag. 62 seg.; STCA 42.2010.1 del 27 settembre 2010.

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.39

del 31 marzo 2025 consid. 21.4.; STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid.

2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del

30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

Fatti

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

Considerandi

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

reclamo del 14 gennaio 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni