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Decisione

43.2005.1

Richiesta tardiva di risarcimento per torto morale in applicazione della LAV.

7 novembre 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i termini della LAV, illustrando e/o sollecitando, come da lei sostenuto,

l'inoltro di un'istanza cautelativa, la stessa sarebbe stata spedita il giorno

stesso.

Peraltro, pure l'avv. __________, presente

all'incontro, non rammenta che si sia parlato di LAV ma unicamente della

proposta di liquidazione formulata da controparte.

Occorre peraltro rilevare che pure nel caso in

cui si volesse ritenere che la signora __________ abbia illustrato i termini

dell'aiuto alle vittime il 4 giugno 2003, sarebbe comunque soltanto in tale

data che la rappresentante della minorenne avrebbe ottenuto le informazioni che

la LAV prevede vengano date dai preposti servizi. In tale contesto, il termine

di 2 anni sarebbe pertanto iniziato a decorrere da tale momento, rendendo di

fatto l'istanza 1 ottobre 2004 tempestiva (in questo senso una recente sentenza

del Cantone Zurigo).

In merito al punto d), occorre rilevare che la

signora __________ non ha indicato una data in cui la signora RA 1 sarebbe

stata informata dei diritti rilevanti dalla LAV. Al punto e) l'assistente

sociale ha infatti segnalato che i numerosi colloqui avevano prettamente il

carattere di sostegno sociale, economico ed educativo, senza quindi riferimenti

alla LAV.

In realtà, nonostante l'assiduo ed encomiabile

interessamento mostrato dalla signora __________ nei confronti della vittima e

della signora RA 1, quest'ultima non è mai stata informata da parte dei servizi

sociali della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato per il

pagamento del torto morale concesso alla figlia.

A mente dello scrivente, la signora RA 1 è stata

informata della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato da parte

dell'avv. __________ quando, nel corso della primavera 2004, è emerso che

sarebbe stato impossibile ottenere il pagamento da parte dell'autore del reato.

Dopo tale incontro con il collega, infatti, la

signora RA 1 ha contattato il sottoscritto legale chiedendo di formulare

istanza d'intervento da parte dello Stato a tutela dei diritti della figlia.

Ciò è avvenuto nel corso dell'estate 2004 e non può dunque che confermare che

prima di tale momento la signora RA 1 non aveva ottenuto informazioni relativamente

a tale particolare diritto che le spettava ai sensi della LAV." (Doc. XV)

1.6. In data 8

settembre 2005 __________ è stata sentita innanzi al TCA, affermando:

"

L'avv. RA 2 patrocinatore della sig.ra RA 1

svincola la teste dall'obbligo di serbare il segreto.

Sono __________, assistente sociale fino al __________

ho fatto parte in tale mia veste del __________. Ho conosciuto la sig.ra RA 1 e

in tale mia veste nel 2000 in occasione dell'accoglienza che le era stata data

presso la __________ a seguito di problemi con l'ex marito.

Per quanto mi è noto non vi furono conseguenze

penali e quindi nemmeno risarcimento in un ottica LAVI in quell'occasione.

Come ho già scritto al TCA subito dopo gli eventi

dell'1/2.12.2001 sono stata contattata da un'amica della RA 1 così incaricata

dalla stessa RA 1 per interessarmi della sua situazione soprattutto in

un'ottica sociale perchè a quel momento il marito era stato allontanato, la

sig.ra, che a quel tempo lavorava come __________, era rientrata a casa.

Normalmente presso le __________ il mio compito

era sostanzialmente quello di dare un sostegno di tipo sociale, disponiamo

della collaborazione di psicologi e facciamo capo alla psichiatra e per quanto

concerne invece l'aspetto dell'ass. giuridica normalmente interviene più tardi.

Nel caso concreto la sig.ra ha provveduto direttamente alla denuncia

salvaguardando immediatamente i diritti della figlia per cui il mio intervento

si è concentrato sull'aspetto sociale.

Per l'aspetto giuridico in generale presso l'__________

l'ass. sociale ha un'autonomia di interpellare o far scegliere un patrocinatore

alla vittima per una prima valutazione del caso di consulenza. L'AG viene

decisa poi successivamente se il caso lo impone.

Nel caso concreto la sig.ra, come specifica

l'avv. RA 2, si è rivolta all'avv. __________ per gli aspetti relativi alla

separazione del marito, l'avv. __________ ha delegato all'avv. RA 2 gli aspetti

di natura penale.

Devo dire di avere accennato e che la sig.ra

sapeva dell'opportunità di ricevere un risarcimento ma la sig.ra era testarda e

riteneva che parlare di questi fatti non avrebbe fatto bene alla figlia tanto è

vero che anche nell'ottica del sostegno psicologico è stata restia a far

seguire la figlia salvo poi tardivamente prendere consapevolezza della

necessità di questo intervento.

La situazione economica della sig.ra in quel

momento era difficile, tanto che fu necessario a far capo ad un piano

finanziario con terzi, ma la sig.ra non mi chiese e io non le redassi una

richiesta di risarcimento all'attenzione del delegato.

Penso di poter situare nel tempo l'informazione

generale data alla sig.ra circa la possibilità di ottenere un risarcimento al

2002.

Mi riferisco specificatamente al risarcimento che

poi è stato definito in fr. 10'000.-- al processo. Specifico che tale somma non

aveva soddisfatto la signora.

Il tema era stato trattato ed era stato cifrato

un importo del danno con la sig.ra che già sembrava alla sig.ra RA 1 contenuto

ma che poi in sede processuale è stato addirittura ridotto.

In effetti, come precisa l'avv. RA 2, la sig.ra

con lui indicava un importo di torto morale per la figlia di fr. 50'000.-- che

l'avv. indicò come eccessivo chiedendo 20'000.-- e ricevendone 10'000.--. La

teste specifica che in quel periodo vi fu un caso parallelo di gravi abusi dove

il risarcimento fu di fr. 50'000.-- e la sig.ra RA 1 venne informata di questa

circostanza a dimostrazione che le sue pretese erano eccessive.

Devo dire di avere indicato all'avv. RA 2 il

giorno stesso del processo la necessità di procedere con una richiesta di

risarcimento ai sensi della LAV e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c'è

stato un incontro nello studio dove era cenno al risarcimento che l'autore del

reato tramite il suo avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità

che psicologicamente erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito

la necessità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV.

La domanda preventiva era stata da me consigliata

perchè si stava perdendo tempo e l'autore sembrava essere non solvibile per le

notizie che mi giungevano da amici e conoscenti della RA 1.

L'avv. RA 2 specifica a sua volta di aver avuto

un contatto con __________ il 6.10.2004 mentre la sua istanza è del 1.10.04. in

occasione di questo colloquio __________ gli ha preannunciato che avrebbe dato

un preavviso negativo alla richiesta di risarcimento preventivo siccome è

intempestiva. L'avv. RA 2 specifica che, in occasione di un colloquio con

l'avv. __________ a fronte della difficoltà d'incasso da parte dell'autore

dell'importo fissato al risarcimento del danno, ha recepito il consiglio del

collega di domandare un intervento ai sensi della LAVI." (Doc. XXV)

1.7. Infine, il

TCA ha interpellato l’avv. __________ (doc. XXVI e XXVII). Le parti hanno

potuto esprimersi in merito (doc. XVIII).

L’avv. __________

ha osservato:

“Mi sono incontrato in data 4 giugno 2003 con la

mia cliente, signora RA 1 e con la signora __________ per discutere una pratica

di carattere personale.

Ricordo che ad un certo punto sono sorte delle

questioni in relazione alla procedura penale trattata dall'avv. RA 2.

Ho pertanto chiesto al mio collega di studio di

venire nel mio ufficio per fornire i ragguagli della situazione.

Non ho partecipato ininterrottamente al colloquio

tra l'avv. RA 2, la signora __________ e la signora RA 1 in quanto, se ben

ricordo, mi sono brevemente assentato.

Ciò nonostante, durante il colloquio si è

effettivamente discusso dell'importo che la Corte delle assiste correzionali

aveva riconosciuto alla figlia minorenne della mia cliente a titolo di

indennità.

L'avv. RA 2 aveva infatti ricevuto dal legale

dell'autore del reato una proposta transattiva che a tutti era sembrata

inaccettabile.

Posso comunque dichiarare che in mia presenza la

signora __________ non ha informato l'avv. RA 2 della possibilità di fare una

domanda preventiva ai sensi della LAV e non lo ha neppure reso attento

dell'approssimarsi del termine di perenzione di due anni." (Doc. XXVII)

in

diritto

2.1. La legge

federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991, in

vigore dal 1° gennaio 1993, ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle

vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art. 1 cpv. 1 LAV).

L'aiuto

consiste in:

a. consulenza;

b. protezione

della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;

c. indennizzo

e riparazione morale.

(art.

1 cpv. 2 LAV)

L'art. 2 cpv.

1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è

stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima),

indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che

il suo comportamento sia stato colpevole.

Per

l’art. 3 cpv. 1 LAV i Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o

pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in

comune. Il cpv. 2 prevede che i consultori hanno in particolare i seguenti

compiti:

a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico,

sociale, materiale e giuridico;

b.

danno informazioni sull’aiuto alle vittime.

A norma

dell’art. 3 cpv. 3 LAV i consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se

necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter

prestare in ogni momento un aiuto immediato.

Per l’art.

3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l’aiuto immediato da parte di

terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo

giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di

avvocati e processuali.

Le

vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 3 cpv. 5 LAV).

Giusta

l’art. 6 cpv. 1 LAV in occasione della prima audizione la polizia informa la

vittima circa l’esistenza dei consultori. Per il cpv. 2 essa comunica a un

consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima

della possibilità di rifiutare tale comunicazione. Infine, il cpv. 3 prevede

che le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere di essere

interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla

procedura d’inchiesta.

Va qui

rilevato che per l’art. 85 CPP in occasione della prima audizione la polizia e

le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e

sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.

La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e

indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima sulla possibilità di

rifiutare tale comunicazione. Se la vittima è minorenne, il procuratore

pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al

consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.

La

Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento

penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel

procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili

(art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).

L'art. 9 cpv.

1 LAV (Pretese civili) stabilisce che, per quanto l'imputato non sia prosciolto

o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in

merito alle pretese civili della vittima.

Il

Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le

pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).

In virtù

dell'art. 9 cpv. 3 LAV se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un

dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una

decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la

vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare

integralmente le pretese di lieve entità.

Infine,

secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni

possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e

per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.

2.2. La Sezione 4

della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.

Secondo

l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere

un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il

reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.

Le

condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art.

12 LAV.

Le

modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.

L'art. 14

cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le prestazioni

che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di

riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma

assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni

d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è

già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).

L'art. 14

cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a

titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del

reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste

pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere

nonché ai diritti di regresso di terzi.

Infine,

secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie

pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo

reinserimento sociale.

Infine, per l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare

all’autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a

contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.

2.3. Con sentenza

del 3 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 II 241, il TF ha stabilito che “in

considerazione dell’importanza del diritto della vittima di ottenere

un’indennità giusta l’art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d’informazione delle

autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve

subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l’ha impedita,

senza sua colpa, di agire tempestivamente.” La fattispecie allora trattata

dal TF era un caso eccezionale, in cui l’equità ha impedito di opporre alla

pretesa della vittima il termine di perenzione di due anni previsto dall’art.

16 cpv. 3 LAV.

In quell’occasione

il TF, dopo aver rammentato che il termine di “prescrizione” in realtà è

un termine di perenzione, che, di regola, non può essere né sospeso, né

interrotto, se non tramite un’azione, né può essere oggetto di restituzione, ha

rilevato che il Consiglio federale, nel suo Messaggio, aveva indicato che un

termine di perenzione relativamente breve avrebbe obbligato la vittima ad agire

immediatamente, visto che l’indennità assegnata sulla base della LAV ha quale

scopo di permettere alle vittime di far fronte alle difficoltà che

sopraggiungono subito dopo il reato. Inoltre l’autorità competente deve essere

nelle condizioni di poter decidere in un momento in cui è ancora possibile

delucidare le circostanze esatte del reato. Secondo il Consiglio federale le

vittime hanno la possibilità di agire a tempo grazie all’aiuto dei centri di

consultazione che dovrebbero aiutare la vittima a inoltrare la domanda di

risarcimento.

L’Alta

Corte, dopo aver rammentato le critiche della dottrina che ritiene, in taluni

casi, il termine di prescrizione troppo corto (per esempio quando gli effetti

di un reato si manifestano solo in un secondo tempo o quando la vittima si

trova nell’impossibilità di agire in tempo utile), ha ricordato che l’art. 6

LAV incarica la polizia d’informare la vittima dell’esistenza dei centri di

consultazione, ai quali trasmette nome ed indirizzo della persona coinvolta, a

meno che questa si opponga. I centri di consultazione devono poi informare la

vittima dell’aiuto che prevede la LAV, compreso quello di avvertire la persona

interessata del suo diritto di domandare un indennizzo o una riparazione morale

ai sensi degli art. 11 segg. LAV.

Il TF,

successivamente, si è chinato sulla fattispecie concreta, esaminando se in quel

caso la mancanza d’informazione dell’autorità poteva, eccezionalmente, aver

quale conseguenza quella di potersi scostare dal termine di perenzione previsto

dall’art. 16 cpv. 3 LAV. Dopo avere nuovamente fatto riferimento al Messaggio

del Consiglio federale, l’Alta Corte ha rilevato che il termine di perenzione

di due anni può essere opposto alla vittima solo se effettivamente è stata

messa nelle condizioni di far valere i suoi diritti, ossia se è stata informata

a tempo dei suoi diritti. Quando la legge conferisce all’autorità un dovere

d’informazione che ha completamente omesso di soddisfare, l’amministrato può,

prevalendosi della protezione della buona fede, esigere dall’autorità che entri

nel merito della richiesta anche se i suoi diritti sarebbero prescritti. Il

dovere d’informazione ha quale corollario che la vittima non deve subire alcun

pregiudizio dalla mancanza d’informazione che l’ha impedita d’agire a tempo.

Nel caso

giudicato dal TF la vittima avrebbe potuto inoltrare una richiesta prima della

scadenza del termine di perenzione se la polizia avesse dato un’informazione

completa circa l’esistenza dei suoi diritti e del termine di perenzione.

Il TF,

accertato che la ricorrente, vedova, disoccupata e vittima di sequele psichiche

derivanti dall’aggressione subita, non è stata informata in alcun momento

dell’esistenza dei suoi diritti derivanti dalla LAV, tenuto conto delle

circostanze eccezionali della fattispecie, ha stabilito che la vittima ha

lasciato spirare il termine di due anni senza alcuna colpa da parte sua ed ha

accolto il ricorso.

In data

19 agosto 2003, il TF, con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., in un

altro caso concernente l’applicazione della LAV, ha ricordato che una soluzione

analoga a quella appena descritta deve trovare applicazione anche nel caso in

cui, senza che l’informazione legale sia stata omessa, le conseguenze del reato

sono diventate riconoscibili per la vittima solo dopo l’espirazione del termine

(DTF 126 II 348). L’Alta Corte ha rammentato di aver anche giudicato che se la

vittima non dispone a tempo di tutti gli elementi necessari per specificare

interamente l’oggetto e i motivi della domanda d’indennizzo, quali per esempio

l’ammontare della pretesa, deve comunque inoltrare la richiesta prima dello

scadere del termine di perenzione, esponendo i fatti con la precisione che ci

si può attendere, in buona fede, a quel momento (DTF 126 II 93 consid. 2 e 3).

Nel caso

che era chiamato a giudicare il Tribunale federale, la vittima, dopo avere

ricevuto dal giudice istruttore l’informazione che avrebbe potuto inoltrare una

domanda ai sensi della LAV, ha atteso ancora un anno prima di effettivamente

notificare la richiesta all’autorità competente.

La

ricorrente sosteneva in particolare che andavano applicate, per analogia, le

norme derivanti dagli art. 60 cpv. 1 e 67 cpv. 1 CO, 47 cpv. 2 LAVS e 48 cpv. 2

LAI.

L’Alta

Corte ha rammentato di aver già stabilito che l’incertezza giuridica di cui si

lamentava la ricorrente era stata risolta nel senso che la vittima può

pretendere, in buona fede, di sottrarsi al rigoroso termine di perenzione di

due anni solo se si rivolge all’autorità competente senza alcun ritardo

supplementare, subito dopo aver ricevuto l’informazione mancante. Il TF ha poi

sottolineato che il regime delle disposizioni invocate dalla ricorrente diverge

fondamentalmente da quello consacrato dall’art. 16 cpv. 3 LAV e che piuttosto

si potrebbe far riferimento agli articoli del CC sulla filiazione (art. 256c

cpv. 3, 260c cpv. 3 e 263 cpv. 3 CC), che non accordano alcun termine

supplementare a libera disposizione del richiedente, il quale, anzi, deve agire

il più rapidamente possibile, secondo le circostanze, non appena la causa del

ritardo cessa.

Nel caso

che il TF era chiamato a giudicare la ricorrente, vittima di un reato nel corso

dei mesi di giugno e luglio 1996 non aveva ricevuto alcuna informazione fino al

14 giugno 2000, quando il giudice istruttore le ha fatto presente la

possibilità di rivolgersi all’autorità competente in materia LAV. L’interessata

ha inoltrato la propria domanda un anno dopo. Avendo ammesso lei stessa di aver

creduto di avere a disposizione ancora un anno per poter far valere i propri diritti,

l’Alta Corte ha stabilito che non ha manifestamente agito con la diligenza che

ci si poteva ragionevolmente attendere da lei. Infatti si è esposta al rischio

che la sua opinione relativa alla situazione giuridica non fosse seguita dalle

autorità giudicanti, rischio che era evidente poiché la sua opinione era una

semplice speculazione. Inoltre il caso era semplice poiché la vittima chiedeva

unicamente una riparazione per torto morale. Le sue pretese sono pertanto state

giudicate perente.

Con

sentenza del 19 settembre 2003 (1.A 137/2003) il TF si è chinato sul caso di

una vittima, rappresentata da un avvocato, la quale, secondo la polizia, era

stata informata della possibilità di chiedere aiuti ai sensi della LAV. In

particolare nel rapporto di polizia figurava la frase “X. wurde über das OHG

informiert, nimmt jedoch keinen Gebrauch davon.”

L’interessato

ha tuttavia fatto valere di non essere stato informato, anche perché, a causa

di quanto successo, è stato subito ricoverato in ospedale dove non poteva né

essere interrogato, né essere informato. Altri elementi proverebbero che

l’informazione, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, in

realtà non sarebbe mai stata data.

Il TF,

dopo aver condiviso le motivazioni del Tribunale di primo grado secondo il

quale la polizia aveva comunque informato la vittima, ha esaminato se i primi

giudici hanno ritenuto a ragione che l’informazione data dalla polizia, seppur

generale, fosse sufficiente ai sensi della LAV, ciò che l’insorgente contestava,

ritenendo necessario, al fine dell’inizio della decorrenza del termine di

perenzione, una informazione precisa anche sulla possibilità di domandare un

risarcimento danni e per torto morale.

L’Alta

Corte ha rammentato che, sulla base degli art. 6 LAV e 3 cpv. 2 lett. b LAV, mentre

i consultori cantonali hanno un obbligo di fornire un’informazione dettagliata

circa le possibilità offerte dalla LAV, la polizia può accontentarsi di

un’informazione generale circa l’aiuto dei consultori per le vittime di reati.

Successivamente

il TF ha esaminato l’art. 6 cpv. 2 LAV che obbliga la polizia a comunicare a un

consultorio nome e indirizzo della vittima, tranne se questa si oppone,

lasciando nel caso di specie la questione aperta sulla circostanza a sapere se

è sufficiente che la vittima non si dichiari interessata alla comunicazione del

suo nome al consultorio per liberare la polizia dai suoi obblighi.

Nel caso

di specie il ricorrente era stato informato dalla polizia perlomeno in maniera

generale ed aveva manifestato un certo disinteresse circa la possibilità di

avere informazioni più dettagliate. Egli comunque sapeva, prima del 15 novembre

2000, dell’esistenza di questa possibilità. Il TF ha pertanto

concluso affermando che “der Beschwerdeführer, der zumindest in groben Zügen

von der Existenz der Opferhilfe wusste, hätte deshalb noch genügend Zeit

gehabt, sich über seine Ansprüche nach Opferhilfgesetz zu informieren, sei es

bei einer Beratungsstelle oder bei seinem damaligen Anwalt.” Per

cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di

perenzione biennale dell’art. 16 cpv. 3 LAV.

2.4. In concreto i reati nei

confronti della ricorrente sono stati perpetrati nella notte tra il 1. e il 2

dicembre 2001.

L’istanza presentata il 1.

ottobre 2004 è pertanto, di principio, perenta. Infatti per

l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare all’autorità le domande di

indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del

reato.

Tuttavia, l’insorgente fa

valere di non essere mai stata resa edotta in merito alla circostanza che

avrebbe avuto la possibilità di presentare un’istanza alle autorità competenti,

ciò in violazione degli art. 6 LAV e 85 CPP ed indipendentemente dalla

circostanza che nel frattempo, e comunque prima dello scadere del termine di

perenzione di due anni, si è avvalsa delle prestazioni di un legale.

Come visto, in casi

eccezionali la perenzione non può essere opposta alla vittima, laddove l’equità

impedisce di far decorrere il termine dalla data del reato (DTF 123 II 241).

Nel caso giudicato dal TF le autorità preposte non avevano mai, in nessuno

stadio della procedura, avvisato la vittima dei suoi diritti derivanti dalla

LAV, per cui la richiesta di indennizzo, depositata pochi mesi dopo lo scadere

del termine di due anni, non poteva essere considerata tardiva.

Con sentenza pubblicata in

DTF 129 II 409 e segg., il TF ha rilevato che la vittima può ritenersi in buona

fede, ed evitare il rigore dell’art. 16 cpv. 3 LAV, solo se inoltra la propria

richiesta senza alcun ritardo supplementare, appena ha ricevuta l’informazione

che le mancava.

Nel caso che questo TCA è

chiamato a giudicare emerge invece che l’interessata, per il tramite del suo

legale, è stata informata della possibilità di inoltrare la richiesta di

risarcimento da una dipendente dell’__________ sia in occasione del processo (cfr.

doc. XXV: “devo dire di avere indicato all’avv. RA 2 il giorno stesso del

processo la necessità di procedere con una richiesta di risarcimento ai sensi

della LAV”), sia in occasione di un incontro il 4 giugno 2003 (cfr. doc.

XXV: “e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c’è stato un incontro nello

studio dove era cenno al risarcimento che l’autore del reato tramite il suo

avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità che psicologicamente

erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito la necessità di fare

una domanda preventiva ai sensi della LAV.”).

Queste affermazioni

confermano le precedenti risposte scritte della __________ che il 5 aprile 2005

aveva affermato di ricordare “di aver avuto contatti con lo stesso (ndr: il

legale della ricorrente) sia in occasione del processo che in un colloquio

successivo, avvenuto esattamente il 4 giugno 2003 presso lo studio

dell’avvocato __________ (legale della signora per gli aspetti della

separazione), al quale ero presente su richiesta dell’interessata. Durante

questo colloquio si è parlato proprio dell’indennizzo: non essendo materia

dell’avvocato __________, quest’ultimo chiamò il suo collega avvocato RA 2 per

approfondire questo aspetto. Ricordo anche di aver sollecitato l’avvocato a

fare una richiesta preventiva alla LAVI.” (doc. XIII)

Neppure le successive

affermazioni dell’avv. __________ sono atte a smentire quanto accertato poiché,

pur rilevando che “in mia presenza la signora __________ non ha informato

l’avv. RA 2 della possibilità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV

e non lo ha neppure reso attento dell’approssimarsi del termine di perenzione

di due anni.”, ha comunque affermato che “non ho partecipato

ininterrottamente al colloquio tra l’avv. RA 2, la signora __________ e la

signora RA 1 in quanto, se ben ricordo, mi sono brevemente assentato.”

(doc. XXVII)

Per cui non si può

escludere che l’informazione sia stata data in assenza dell’avv. __________.

Del resto, comunque, già in occasione del processo avvenuto il 6 maggio 2003,

l’informazione era stata data alla ricorrente (cfr. doc. XXV).

Ne segue che l’interessata

era a conoscenza della possibilità di inoltrare una richiesta, perlomeno

cautelativa, ai sensi della LAV, alcuni mesi prima dello scadere del termine di

perenzione di due anni. La ricorrente poteva pertanto inoltrare l’istanza prima

del 2 dicembre 2003.

Anche la richiesta

dell’insorgente di far decorrere il termine di due anni dal giugno 2003, va

respinta. Infatti da una parte il termine decorre, di regola, dalla data del

reato (e non da quando l’informazione è stata data) e dall’altra, come visto,

le deroghe devono essere interpretate restrittivamente e nel caso in cui siano

riconosciute, la vittima deve agire immediatamente. Non vi è infatti spazio per

un nuovo termine di due anni.

La decisione merita

pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.5. L’insorgente, nel proprio

ricorso, oltre alla generica indicazione (“documenti, testi, richiamo

incarti”) richiama l’intera documentazione formante l’incarto del ministero

pubblico Inc. __________ (doc. I).

L’incarto penale è stato

richiamato in data 16 marzo 2005 dal Giudice delegato (doc. VIII), il quale ha

estratto copie della documentazione più importante, dandone comunicazione alle

parti (doc. XII).

Il TCA ha inoltre sentito

sia per iscritto che personalmente __________, che si è occupata della

fattispecie in esame e, per iscritto, l’avv. __________ che ha apportato alcune

precisazioni. Le parti hanno potuto esprimersi in merito.

Questo tribunale ritiene

che le risultanze dell’istruttoria siano chiare e pertanto rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui

ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria

da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.;

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove.

2.6. L’interessata chiede

l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3

Cost. fed. e garantisce a ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi

finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (cfr. DTF 125 V 36; DTF

124 I 304 consid. 2; 115 Ia 193; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm., pag. 151; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).

Tale

diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello

cantonale la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto

all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Il TF ha

in particolare stabilito che la concessione dell'assistenza giudiziaria è

subordinata alle seguenti condizioni (cfr. STFA del 28 novembre 2000 nella

causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99; DTF 125

V 202; STFA del 2.9.1994 in re J.P.H, H 214/93; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V

117; cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):

a) il

richiedente deve trovarsi nel bisogno.

b)

l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.

c)

il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.; DTF 125 II

275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II

275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

A livello cantonale la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria all'art.

3.

prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

In concreto, a prescindere

dal fatto che la causa non aveva alcuna possibilità di esito favorevole

considerato che l’interessata era a conoscenza della facoltà di inoltrare una

richiesta ai sensi della LAV alcuni mesi prima della scadenza del termine, la

domanda va respinta poiché l’insorgente, malgrado numerosi solleciti, non ha

prodotto il certificato municipale necessario.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L’istanza

tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria

è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Intimazione

agli interessati.

Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale di Losanna nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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