43.2005.1
Richiesta tardiva di risarcimento per torto morale in applicazione della LAV.
7 novembre 2005Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
43.2005.1
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di risarcimento per torto morale in applicazione della LAV.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERENZIONE
art. 6 LAV
art. 16 cpv. 3 LAV
Raccomandata
Incarto n.
43.2005.1
cs/sc
Lugano
7 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 18 gennaio 2005 emanata
da
Dipartimento della sanità e della
socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 gennaio 2005 il Dipartimento della sanità e della socialità
(di seguito: DSS) ha respinto l’istanza del 1. ottobre 2004 presentata da RI 1,
minorenne, vittima di atti sessuali, tentata coazione sessuale, minaccia e vie
di fatto da parte del marito della madre, tendente all’ottenimento di una
riparazione per torto morale di fr. 10'000.—ai sensi della LAV.
In
particolare il DSS, accertato che i reati nei confronti dell’istante sono stati
perpetrati nella notte tra il 1. e il 2 dicembre 2001, mentre la richiesta è
stata presentata il 1. ottobre 2004, ha dichiarato tardiva la domanda poiché
presentata oltre il termine di perenzione di due anni previsto dall’art. 16
cpv. 3 LAV.
1.2. L’interessata,
sempre rappresentata dall’avv. RA 2, è tempestivamente insorta al TCA contro la
predetta pronunzia, contestando le conclusioni dell’autorità cantonale e
chiedendo contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. In particolare essa rileva che la LAV, all’art. 6, prevede
un obbligo d’informazione da parte delle preposte autorità. In concreto, le
informazioni ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAV non sarebbero state fornite. La
ricorrente sostiene inoltre che il fatto di essere rappresentata da un avvocato
è irrilevante nella misura in cui, comunque, alle autorità incombeva un obbligo
d’informazione (STF 1A 137/2003). L’autorità cantonale, infine, non avrebbe
nemmeno segnalato la fattispecie al consultorio regionale per l’aiuto delle
vittime di reati (doc. I).
1.3. Con risposta
del 10 marzo 2005 il DSS propone la reiezione del ricorso. Pur ammettendo che
dall’incarto penale non emerge che una informazione in merito alla possibilità
di effettuare una richiesta in ambito LAV sia stata data, la perenzione può
comunque essere opposta alla vittima, poiché rappresentata da un legale già dal
6 dicembre 2001. Essa ha pertanto avuto il tempo necessario per presentare
l’istanza all’autorità competente (doc. III).
1.4. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. VI e segg.). In
particolare questo Tribunale ha dapprima interpellato per iscritto __________,
che si è occupata della fattispecie nell’ambito della sua attività presso l’__________,
che ha così risposto:
"
(...)
Premetto che sono stata membro dell'__________ (__________)
__________ ed attualmente lavoro presso il __________ in qualità di assistente
sociale.
a) Sono stata interpellata l'11.12.2001 da una cara amica
della signora RA 1 che mi comunicava la situazione familiare in quel momento e
la richiesta di un intervento a sostegno delle bambine e della signora RA 1.
b) Successivamente la signora RA 1 mi ha contattata
direttamente, conoscendomi per dei fatti che l'avevano coinvolta
precedentemente, chiedendomi al più presto un appuntamento e dicendomi di
essersi rivolta in polizia per una denuncia penale nei confronti del marito, in
merito a molestie sessuali nei confronti della figlia (il marito nel frattempo
era già stato allontanato dal domicilio).
c) Come membro __________, avevo contattato l'avvocato RA 2
per assicurarmi che gli aspetti penali fossero seguiti da un legale. Non
rammento il periodo della telefonata, ma ricordo di aver avuto contatti con lo
stesso sia in occasione del processo che in un colloquio successivo, avvenuto
esattamente il 4 giugno 2003 presso lo studio dell'avvocato __________ (legale
della signora per gli aspetti della separazione), al quale ero presente su
richiesta dell'interessata. Durante questo colloquio si è parlato proprio
dell'indennizzo: non essendo materia dell'avvocato __________, quest'ultimo
chiamò il suo collega avvocato RA 2 per approfondire questo aspetto.
Ricordo
anche di aver sollecitato l'avvocato a fare una richiesta preventiva alla LAVI.
Ero infatti venuta a sapere che l'avvocato RA 2 stava mediando con l'avvocato __________
(legale dell'autore del reato) per trovare una soluzione soddisfacente rispetto
all'indennizzo: la proposta era stata quella di offrire alla figlia una polizza
vita pari alla cifra dell'indennizzo, che il giudice della corte aveva
stabilito in fr. 10'000.--. Personalmente contestai questa proposta, poco
accettabile dal profilo morale e anche per il fatto che la minorenne sarebbe
venuta in possesso della somma in oggetto solo dopo il compimento della
maggiore età; inoltre in quel momento si sapeva che la situazione finanziaria
dell'autore non era solvibile.
d) Sì, ho fornito direttamente questa informazione
all'interessata. Faccio presente che la signora RA 1 si è sempre dimostrata
molto restia a chiedere degli aiuti, ha sempre voluto trovare delle soluzioni
finanziarie autonome senza accettare l'aiuto dello Stato (addirittura a volte
abbiamo dovuto faticare per farle accettare i suoi diritti). Non potevo dunque
pretendere che la signora inoltrasse spontaneamente una richiesta di
risarcimento, ma ero tranquilla che l'avvocato penale avrebbe provveduto a
questi aspetti (riscossione della cifra e richiesta finanziaria alla LAVI).
e) La prima segnalazione è avvenuta l'11 dicembre 2001 e
successivamente ho visto la signora il 18 dicembre 2001, il 20 dicembre 2001,
il 14 gennaio 2002, il 21 febbraio 2002 (colloquio in presenza del __________),
25 febbraio 2002, 6 marzo 2002, 11 aprile 2002, 31 maggio 2002, 5 novembre
2002, 20 dicembre 2002, 28 gennaio 2003, 5 maggio 2003, 6 maggio 2003, 15
maggio 2003 e 4 giugno 2003. I contenuti di questi colloqui erano prettamente
di sostegno sociale, economico, educativo e di integrazione delle figlie in
Ticino. Non mi risulta che altri colleghi dell'__________ si siano interessati
della signora RA 1 dopo la cessazione del mio incarico. Preciso peraltro che ho
continuato ad occuparmi della situazione (che seguo tuttora) in qualità di
capo-progetto per il collocamento diurno delle figlie all'__________.
Preciso infine che il risarcimento per la
minorenne, oltre a rappresentare un indennizzo a favore del danno che la
ragazza ha subìto, garantirebbe anche alla signora RA 1 una chiarezza nella
relazione con sua figlia.
Mi auguro che questa situazione si risolva in
modo positivo per la minorenne, che ora segue una terapia al __________
(trattamento che avrebbe dovuto effettuare già negli anni addietro)." (Doc.
XIII)
1.5. Chiamata a
presentare osservazioni scritte in merito la ricorrente ha affermato:
"
(...)
Relativamente al punto c) dello scritto della
signora __________, corrisponde al vero quest'ultima ha contattato il
sottoscritto legale alfine di discutere, in termini generici e quindi
relativamente alle tempistiche, probabilità di condanna e durata dell'eventuale
pena del procedimento penale che era stato avviato. Ciò è accaduto per la
precisione il 9.12.2002 ed il tema LAV non è stato neppure accennato.
Unicamente, la signora __________ mi aveva pregato di fare pressioni sulla
signora RA 1, madre della vittima, affinché inducesse la figlia ad incontrare
uno specialista che la aiutasse a superare il trauma subito.
E' altresì vero che la signora __________ era
presente al processo, frangente nel quale - con ogni evidenza - gli sporadici
scambi verbali si sono limitati alla stretta attualità del dibattimento.
In data 4 giugno 2003 la signora RA 1 si è
presentata ad un colloquio con l'avv. __________, legale che ancor oggi ne
segue le pratiche di divorzio, accompagnata dalla signora __________. In tale
occasione, si è ritenuto di approfittare della presenza in studio della signora
RA 1 per fare il punto con il sottoscritto circa le pratiche d'incasso del
torto morale assegnato alla Corte.
Le trattative con il legale del signor __________
erano infatti giunte ad una proposta che ruotava attorno alla costituzione da
parte di questi di una polizza sulla vita riscattabile al valore di fr.
10'000.-- al compimento di 18 anni da parte di RI 1.
La discussione si è quindi concentrata sui pregi
e difetti di tale proposta concludendo al fatto che nei termini adottati da
controparte, la stessa non poteva essere accolta. Il sottoscritto avrebbe
quindi tentato di indurre l'autore del reato a formulare una nuova e più
confacente modalità di pagamento.
Non corrisponde tuttavia al vero che la signora __________
parlò della LAV, né tanto meno informò i presenti del termine e della necessità
di presentare una "richiesta preventiva". In realtà, tale
possibilità, ovvero l'opportunità di formulare una richiesta
"cautelativa", è stata illustrata per la prima volta allo scrivente
legale in occasione di un cortese colloquio telefonico intervenuto il 6 ottobre
2004 con il signor __________. E' stato soltanto in tale frangente che - per la
prima volta - lo scrivente è stato reso cognito della possibilità e/o opportunità
di formulare un'istanza cautelativa alfine di interrompere il termine di
perenzione ancor prima che un Tribunale abbia non solo quantificato l'importo
ma neppure riconosciuto il diritto allo stesso.
Viene quindi recisamente contestato che detta
informazione venne data dalla nel mese di giugno 2003.
Del resto, se così come sostiene la signora __________,
la stessa avesse "sollecitato" il sottoscritto a presentare
un'istanza cautelativa, detta istanza sarebbe senz'altro immediatamente stata
inoltrata. Giova ricordare che al momento del colloquio citato dall'assistente
sociale, il termine previsto dalla LAV era ormai giunto a poco meno di 6 mesi
dalla scadenza. E' quindi evidente che se la signora __________ avesse discusso
Fatti
i termini della LAV, illustrando e/o sollecitando, come da lei sostenuto,
l'inoltro di un'istanza cautelativa, la stessa sarebbe stata spedita il giorno
stesso.
Peraltro, pure l'avv. __________, presente
all'incontro, non rammenta che si sia parlato di LAV ma unicamente della
proposta di liquidazione formulata da controparte.
Occorre peraltro rilevare che pure nel caso in
cui si volesse ritenere che la signora __________ abbia illustrato i termini
dell'aiuto alle vittime il 4 giugno 2003, sarebbe comunque soltanto in tale
data che la rappresentante della minorenne avrebbe ottenuto le informazioni che
la LAV prevede vengano date dai preposti servizi. In tale contesto, il termine
di 2 anni sarebbe pertanto iniziato a decorrere da tale momento, rendendo di
fatto l'istanza 1 ottobre 2004 tempestiva (in questo senso una recente sentenza
del Cantone Zurigo).
In merito al punto d), occorre rilevare che la
signora __________ non ha indicato una data in cui la signora RA 1 sarebbe
stata informata dei diritti rilevanti dalla LAV. Al punto e) l'assistente
sociale ha infatti segnalato che i numerosi colloqui avevano prettamente il
carattere di sostegno sociale, economico ed educativo, senza quindi riferimenti
alla LAV.
In realtà, nonostante l'assiduo ed encomiabile
interessamento mostrato dalla signora __________ nei confronti della vittima e
della signora RA 1, quest'ultima non è mai stata informata da parte dei servizi
sociali della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato per il
pagamento del torto morale concesso alla figlia.
A mente dello scrivente, la signora RA 1 è stata
informata della possibilità di richiedere l'intervento dello Stato da parte
dell'avv. __________ quando, nel corso della primavera 2004, è emerso che
sarebbe stato impossibile ottenere il pagamento da parte dell'autore del reato.
Dopo tale incontro con il collega, infatti, la
signora RA 1 ha contattato il sottoscritto legale chiedendo di formulare
istanza d'intervento da parte dello Stato a tutela dei diritti della figlia.
Ciò è avvenuto nel corso dell'estate 2004 e non può dunque che confermare che
prima di tale momento la signora RA 1 non aveva ottenuto informazioni relativamente
a tale particolare diritto che le spettava ai sensi della LAV." (Doc. XV)
1.6. In data 8
settembre 2005 __________ è stata sentita innanzi al TCA, affermando:
"
L'avv. RA 2 patrocinatore della sig.ra RA 1
svincola la teste dall'obbligo di serbare il segreto.
Sono __________, assistente sociale fino al __________
ho fatto parte in tale mia veste del __________. Ho conosciuto la sig.ra RA 1 e
in tale mia veste nel 2000 in occasione dell'accoglienza che le era stata data
presso la __________ a seguito di problemi con l'ex marito.
Per quanto mi è noto non vi furono conseguenze
penali e quindi nemmeno risarcimento in un ottica LAVI in quell'occasione.
Come ho già scritto al TCA subito dopo gli eventi
dell'1/2.12.2001 sono stata contattata da un'amica della RA 1 così incaricata
dalla stessa RA 1 per interessarmi della sua situazione soprattutto in
un'ottica sociale perchè a quel momento il marito era stato allontanato, la
sig.ra, che a quel tempo lavorava come __________, era rientrata a casa.
Normalmente presso le __________ il mio compito
era sostanzialmente quello di dare un sostegno di tipo sociale, disponiamo
della collaborazione di psicologi e facciamo capo alla psichiatra e per quanto
concerne invece l'aspetto dell'ass. giuridica normalmente interviene più tardi.
Nel caso concreto la sig.ra ha provveduto direttamente alla denuncia
salvaguardando immediatamente i diritti della figlia per cui il mio intervento
si è concentrato sull'aspetto sociale.
Per l'aspetto giuridico in generale presso l'__________
l'ass. sociale ha un'autonomia di interpellare o far scegliere un patrocinatore
alla vittima per una prima valutazione del caso di consulenza. L'AG viene
decisa poi successivamente se il caso lo impone.
Nel caso concreto la sig.ra, come specifica
l'avv. RA 2, si è rivolta all'avv. __________ per gli aspetti relativi alla
separazione del marito, l'avv. __________ ha delegato all'avv. RA 2 gli aspetti
di natura penale.
Devo dire di avere accennato e che la sig.ra
sapeva dell'opportunità di ricevere un risarcimento ma la sig.ra era testarda e
riteneva che parlare di questi fatti non avrebbe fatto bene alla figlia tanto è
vero che anche nell'ottica del sostegno psicologico è stata restia a far
seguire la figlia salvo poi tardivamente prendere consapevolezza della
necessità di questo intervento.
La situazione economica della sig.ra in quel
momento era difficile, tanto che fu necessario a far capo ad un piano
finanziario con terzi, ma la sig.ra non mi chiese e io non le redassi una
richiesta di risarcimento all'attenzione del delegato.
Penso di poter situare nel tempo l'informazione
generale data alla sig.ra circa la possibilità di ottenere un risarcimento al
2002.
Mi riferisco specificatamente al risarcimento che
poi è stato definito in fr. 10'000.-- al processo. Specifico che tale somma non
aveva soddisfatto la signora.
Il tema era stato trattato ed era stato cifrato
un importo del danno con la sig.ra che già sembrava alla sig.ra RA 1 contenuto
ma che poi in sede processuale è stato addirittura ridotto.
In effetti, come precisa l'avv. RA 2, la sig.ra
con lui indicava un importo di torto morale per la figlia di fr. 50'000.-- che
l'avv. indicò come eccessivo chiedendo 20'000.-- e ricevendone 10'000.--. La
teste specifica che in quel periodo vi fu un caso parallelo di gravi abusi dove
il risarcimento fu di fr. 50'000.-- e la sig.ra RA 1 venne informata di questa
circostanza a dimostrazione che le sue pretese erano eccessive.
Devo dire di avere indicato all'avv. RA 2 il
giorno stesso del processo la necessità di procedere con una richiesta di
risarcimento ai sensi della LAV e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c'è
stato un incontro nello studio dove era cenno al risarcimento che l'autore del
reato tramite il suo avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità
che psicologicamente erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito
la necessità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV.
La domanda preventiva era stata da me consigliata
perchè si stava perdendo tempo e l'autore sembrava essere non solvibile per le
notizie che mi giungevano da amici e conoscenti della RA 1.
L'avv. RA 2 specifica a sua volta di aver avuto
un contatto con __________ il 6.10.2004 mentre la sua istanza è del 1.10.04. in
occasione di questo colloquio __________ gli ha preannunciato che avrebbe dato
un preavviso negativo alla richiesta di risarcimento preventivo siccome è
intempestiva. L'avv. RA 2 specifica che, in occasione di un colloquio con
l'avv. __________ a fronte della difficoltà d'incasso da parte dell'autore
dell'importo fissato al risarcimento del danno, ha recepito il consiglio del
collega di domandare un intervento ai sensi della LAVI." (Doc. XXV)
1.7. Infine, il
TCA ha interpellato l’avv. __________ (doc. XXVI e XXVII). Le parti hanno
potuto esprimersi in merito (doc. XVIII).
L’avv. __________
ha osservato:
“Mi sono incontrato in data 4 giugno 2003 con la
mia cliente, signora RA 1 e con la signora __________ per discutere una pratica
di carattere personale.
Ricordo che ad un certo punto sono sorte delle
questioni in relazione alla procedura penale trattata dall'avv. RA 2.
Ho pertanto chiesto al mio collega di studio di
venire nel mio ufficio per fornire i ragguagli della situazione.
Non ho partecipato ininterrottamente al colloquio
tra l'avv. RA 2, la signora __________ e la signora RA 1 in quanto, se ben
ricordo, mi sono brevemente assentato.
Ciò nonostante, durante il colloquio si è
effettivamente discusso dell'importo che la Corte delle assiste correzionali
aveva riconosciuto alla figlia minorenne della mia cliente a titolo di
indennità.
L'avv. RA 2 aveva infatti ricevuto dal legale
dell'autore del reato una proposta transattiva che a tutti era sembrata
inaccettabile.
Posso comunque dichiarare che in mia presenza la
signora __________ non ha informato l'avv. RA 2 della possibilità di fare una
domanda preventiva ai sensi della LAV e non lo ha neppure reso attento
dell'approssimarsi del termine di perenzione di due anni." (Doc. XXVII)
in
diritto
2.1. La legge
federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991, in
vigore dal 1° gennaio 1993, ha lo scopo di fornire un aiuto efficace alle
vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art. 1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto
consiste in:
a. consulenza;
b. protezione
della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c. indennizzo
e riparazione morale.
(art.
1 cpv. 2 LAV)
L'art. 2 cpv.
1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona che a causa di un reato è
stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima),
indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che
il suo comportamento sia stato colpevole.
Per
l’art. 3 cpv. 1 LAV i Cantoni provvedono affinché vi siano consultori privati o
pubblici tecnicamente autonomi. Più Cantoni possono istituire consultori in
comune. Il cpv. 2 prevede che i consultori hanno in particolare i seguenti
compiti:
a. prestano o procurano alla vittima un aiuto medico, psicologico,
sociale, materiale e giuridico;
b.
danno informazioni sull’aiuto alle vittime.
A norma
dell’art. 3 cpv. 3 LAV i consultori prestano il loro aiuto immediatamente e, se
necessario, per lungo tempo. Devono essere organizzati in maniera tale da poter
prestare in ogni momento un aiuto immediato.
Per l’art.
3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l’aiuto immediato da parte di
terzi sono gratuiti. Per quanto la situazione personale della vittima lo
giustifichi, i consultori si assumono altre spese, quali le spese di medici, di
avvocati e processuali.
Le
vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 3 cpv. 5 LAV).
Giusta
l’art. 6 cpv. 1 LAV in occasione della prima audizione la polizia informa la
vittima circa l’esistenza dei consultori. Per il cpv. 2 essa comunica a un
consultorio nome e indirizzo della vittima. Avverte previamente la vittima
della possibilità di rifiutare tale comunicazione. Infine, il cpv. 3 prevede
che le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere di essere
interrogate da persone del loro sesso. Tale regola si applica parimenti alla
procedura d’inchiesta.
Va qui
rilevato che per l’art. 85 CPP in occasione della prima audizione la polizia e
le autorità istruttorie informano la vittima sull’esistenza dei consultori e
sul diritto di farsi assistere da un legale o da un’altra persona di fiducia.
La polizia e le autorità istruttorie comunicano a un consultorio nome e
indirizzo della vittima. Avvertono previamente la vittima sulla possibilità di
rifiutare tale comunicazione. Se la vittima è minorenne, il procuratore
pubblico o il magistrato dei minorenni possono fare la segnalazione al
consultorio anche senza il consenso se particolari circostanze lo giustificano.
La
Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento
penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel
procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili
(art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
L'art. 9 cpv.
1 LAV (Pretese civili) stabilisce che, per quanto l'imputato non sia prosciolto
o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in
merito alle pretese civili della vittima.
Il
Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le
pretese civili (art. 9 cpv. 2 LAV).
In virtù
dell'art. 9 cpv. 3 LAV se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un
dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a prendere una
decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la
vittima ai tribunali civili. Per quanto possibile, deve però giudicare
integralmente le pretese di lieve entità.
Infine,
secondo l'art. 9 cpv. 4 LAV per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni
possono emanare disposizioni diverse per la procedura del decreto di accusa e
per i procedimenti contro fanciulli e adolescenti.
2.2. La Sezione 4
della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo
l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere
un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il
reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.
Le
condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art.
12 LAV.
Le
modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
L'art. 14
cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le prestazioni
che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno materiale o di
riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente dalla somma
assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le prestazioni
d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale) delle quali è
già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art. 12 cpv. 1).
L'art. 14
cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una somma a
titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in ragione del
reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare versato. Queste
pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può ancora far valere
nonché ai diritti di regresso di terzi.
Infine,
secondo l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie
pretese nei confronti dell'autore del reato se necessario per il suo
reinserimento sociale.
Infine, per l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare
all’autorità le domande di indennizzo e di riparazione morale entro due anni a
contare dalla data del reato; altrimenti le sue pretese decadono.
2.3. Con sentenza
del 3 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 II 241, il TF ha stabilito che “in
considerazione dell’importanza del diritto della vittima di ottenere
un’indennità giusta l’art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d’informazione delle
autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve
subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l’ha impedita,
senza sua colpa, di agire tempestivamente.” La fattispecie allora trattata
dal TF era un caso eccezionale, in cui l’equità ha impedito di opporre alla
pretesa della vittima il termine di perenzione di due anni previsto dall’art.
16 cpv. 3 LAV.
In quell’occasione
il TF, dopo aver rammentato che il termine di “prescrizione” in realtà è
un termine di perenzione, che, di regola, non può essere né sospeso, né
interrotto, se non tramite un’azione, né può essere oggetto di restituzione, ha
rilevato che il Consiglio federale, nel suo Messaggio, aveva indicato che un
termine di perenzione relativamente breve avrebbe obbligato la vittima ad agire
immediatamente, visto che l’indennità assegnata sulla base della LAV ha quale
scopo di permettere alle vittime di far fronte alle difficoltà che
sopraggiungono subito dopo il reato. Inoltre l’autorità competente deve essere
nelle condizioni di poter decidere in un momento in cui è ancora possibile
delucidare le circostanze esatte del reato. Secondo il Consiglio federale le
vittime hanno la possibilità di agire a tempo grazie all’aiuto dei centri di
consultazione che dovrebbero aiutare la vittima a inoltrare la domanda di
risarcimento.
L’Alta
Corte, dopo aver rammentato le critiche della dottrina che ritiene, in taluni
casi, il termine di prescrizione troppo corto (per esempio quando gli effetti
di un reato si manifestano solo in un secondo tempo o quando la vittima si
trova nell’impossibilità di agire in tempo utile), ha ricordato che l’art. 6
LAV incarica la polizia d’informare la vittima dell’esistenza dei centri di
consultazione, ai quali trasmette nome ed indirizzo della persona coinvolta, a
meno che questa si opponga. I centri di consultazione devono poi informare la
vittima dell’aiuto che prevede la LAV, compreso quello di avvertire la persona
interessata del suo diritto di domandare un indennizzo o una riparazione morale
ai sensi degli art. 11 segg. LAV.
Il TF,
successivamente, si è chinato sulla fattispecie concreta, esaminando se in quel
caso la mancanza d’informazione dell’autorità poteva, eccezionalmente, aver
quale conseguenza quella di potersi scostare dal termine di perenzione previsto
dall’art. 16 cpv. 3 LAV. Dopo avere nuovamente fatto riferimento al Messaggio
del Consiglio federale, l’Alta Corte ha rilevato che il termine di perenzione
di due anni può essere opposto alla vittima solo se effettivamente è stata
messa nelle condizioni di far valere i suoi diritti, ossia se è stata informata
a tempo dei suoi diritti. Quando la legge conferisce all’autorità un dovere
d’informazione che ha completamente omesso di soddisfare, l’amministrato può,
prevalendosi della protezione della buona fede, esigere dall’autorità che entri
nel merito della richiesta anche se i suoi diritti sarebbero prescritti. Il
dovere d’informazione ha quale corollario che la vittima non deve subire alcun
pregiudizio dalla mancanza d’informazione che l’ha impedita d’agire a tempo.
Nel caso
giudicato dal TF la vittima avrebbe potuto inoltrare una richiesta prima della
scadenza del termine di perenzione se la polizia avesse dato un’informazione
completa circa l’esistenza dei suoi diritti e del termine di perenzione.
Il TF,
accertato che la ricorrente, vedova, disoccupata e vittima di sequele psichiche
derivanti dall’aggressione subita, non è stata informata in alcun momento
dell’esistenza dei suoi diritti derivanti dalla LAV, tenuto conto delle
circostanze eccezionali della fattispecie, ha stabilito che la vittima ha
lasciato spirare il termine di due anni senza alcuna colpa da parte sua ed ha
accolto il ricorso.
In data
19 agosto 2003, il TF, con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., in un
altro caso concernente l’applicazione della LAV, ha ricordato che una soluzione
analoga a quella appena descritta deve trovare applicazione anche nel caso in
cui, senza che l’informazione legale sia stata omessa, le conseguenze del reato
sono diventate riconoscibili per la vittima solo dopo l’espirazione del termine
(DTF 126 II 348). L’Alta Corte ha rammentato di aver anche giudicato che se la
vittima non dispone a tempo di tutti gli elementi necessari per specificare
interamente l’oggetto e i motivi della domanda d’indennizzo, quali per esempio
l’ammontare della pretesa, deve comunque inoltrare la richiesta prima dello
scadere del termine di perenzione, esponendo i fatti con la precisione che ci
si può attendere, in buona fede, a quel momento (DTF 126 II 93 consid. 2 e 3).
Nel caso
che era chiamato a giudicare il Tribunale federale, la vittima, dopo avere
ricevuto dal giudice istruttore l’informazione che avrebbe potuto inoltrare una
domanda ai sensi della LAV, ha atteso ancora un anno prima di effettivamente
notificare la richiesta all’autorità competente.
La
ricorrente sosteneva in particolare che andavano applicate, per analogia, le
norme derivanti dagli art. 60 cpv. 1 e 67 cpv. 1 CO, 47 cpv. 2 LAVS e 48 cpv. 2
LAI.
L’Alta
Corte ha rammentato di aver già stabilito che l’incertezza giuridica di cui si
lamentava la ricorrente era stata risolta nel senso che la vittima può
pretendere, in buona fede, di sottrarsi al rigoroso termine di perenzione di
due anni solo se si rivolge all’autorità competente senza alcun ritardo
supplementare, subito dopo aver ricevuto l’informazione mancante. Il TF ha poi
sottolineato che il regime delle disposizioni invocate dalla ricorrente diverge
fondamentalmente da quello consacrato dall’art. 16 cpv. 3 LAV e che piuttosto
si potrebbe far riferimento agli articoli del CC sulla filiazione (art. 256c
cpv. 3, 260c cpv. 3 e 263 cpv. 3 CC), che non accordano alcun termine
supplementare a libera disposizione del richiedente, il quale, anzi, deve agire
il più rapidamente possibile, secondo le circostanze, non appena la causa del
ritardo cessa.
Nel caso
che il TF era chiamato a giudicare la ricorrente, vittima di un reato nel corso
dei mesi di giugno e luglio 1996 non aveva ricevuto alcuna informazione fino al
14 giugno 2000, quando il giudice istruttore le ha fatto presente la
possibilità di rivolgersi all’autorità competente in materia LAV. L’interessata
ha inoltrato la propria domanda un anno dopo. Avendo ammesso lei stessa di aver
creduto di avere a disposizione ancora un anno per poter far valere i propri diritti,
l’Alta Corte ha stabilito che non ha manifestamente agito con la diligenza che
ci si poteva ragionevolmente attendere da lei. Infatti si è esposta al rischio
che la sua opinione relativa alla situazione giuridica non fosse seguita dalle
autorità giudicanti, rischio che era evidente poiché la sua opinione era una
semplice speculazione. Inoltre il caso era semplice poiché la vittima chiedeva
unicamente una riparazione per torto morale. Le sue pretese sono pertanto state
giudicate perente.
Con
sentenza del 19 settembre 2003 (1.A 137/2003) il TF si è chinato sul caso di
una vittima, rappresentata da un avvocato, la quale, secondo la polizia, era
stata informata della possibilità di chiedere aiuti ai sensi della LAV. In
particolare nel rapporto di polizia figurava la frase “X. wurde über das OHG
informiert, nimmt jedoch keinen Gebrauch davon.”
L’interessato
ha tuttavia fatto valere di non essere stato informato, anche perché, a causa
di quanto successo, è stato subito ricoverato in ospedale dove non poteva né
essere interrogato, né essere informato. Altri elementi proverebbero che
l’informazione, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, in
realtà non sarebbe mai stata data.
Il TF,
dopo aver condiviso le motivazioni del Tribunale di primo grado secondo il
quale la polizia aveva comunque informato la vittima, ha esaminato se i primi
giudici hanno ritenuto a ragione che l’informazione data dalla polizia, seppur
generale, fosse sufficiente ai sensi della LAV, ciò che l’insorgente contestava,
ritenendo necessario, al fine dell’inizio della decorrenza del termine di
perenzione, una informazione precisa anche sulla possibilità di domandare un
risarcimento danni e per torto morale.
L’Alta
Corte ha rammentato che, sulla base degli art. 6 LAV e 3 cpv. 2 lett. b LAV, mentre
i consultori cantonali hanno un obbligo di fornire un’informazione dettagliata
circa le possibilità offerte dalla LAV, la polizia può accontentarsi di
un’informazione generale circa l’aiuto dei consultori per le vittime di reati.
Successivamente
il TF ha esaminato l’art. 6 cpv. 2 LAV che obbliga la polizia a comunicare a un
consultorio nome e indirizzo della vittima, tranne se questa si oppone,
lasciando nel caso di specie la questione aperta sulla circostanza a sapere se
è sufficiente che la vittima non si dichiari interessata alla comunicazione del
suo nome al consultorio per liberare la polizia dai suoi obblighi.
Nel caso
di specie il ricorrente era stato informato dalla polizia perlomeno in maniera
generale ed aveva manifestato un certo disinteresse circa la possibilità di
avere informazioni più dettagliate. Egli comunque sapeva, prima del 15 novembre
2000, dell’esistenza di questa possibilità. Il TF ha pertanto
concluso affermando che “der Beschwerdeführer, der zumindest in groben Zügen
von der Existenz der Opferhilfe wusste, hätte deshalb noch genügend Zeit
gehabt, sich über seine Ansprüche nach Opferhilfgesetz zu informieren, sei es
bei einer Beratungsstelle oder bei seinem damaligen Anwalt.” Per
cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di
perenzione biennale dell’art. 16 cpv. 3 LAV.
2.4. In concreto i reati nei
confronti della ricorrente sono stati perpetrati nella notte tra il 1. e il 2
dicembre 2001.
L’istanza presentata il 1.
ottobre 2004 è pertanto, di principio, perenta. Infatti per
l’art. 16 cpv. 3 LAV la vittima deve presentare all’autorità le domande di
indennizzo e di riparazione morale entro due anni a contare dalla data del
reato.
Tuttavia, l’insorgente fa
valere di non essere mai stata resa edotta in merito alla circostanza che
avrebbe avuto la possibilità di presentare un’istanza alle autorità competenti,
ciò in violazione degli art. 6 LAV e 85 CPP ed indipendentemente dalla
circostanza che nel frattempo, e comunque prima dello scadere del termine di
perenzione di due anni, si è avvalsa delle prestazioni di un legale.
Come visto, in casi
eccezionali la perenzione non può essere opposta alla vittima, laddove l’equità
impedisce di far decorrere il termine dalla data del reato (DTF 123 II 241).
Nel caso giudicato dal TF le autorità preposte non avevano mai, in nessuno
stadio della procedura, avvisato la vittima dei suoi diritti derivanti dalla
LAV, per cui la richiesta di indennizzo, depositata pochi mesi dopo lo scadere
del termine di due anni, non poteva essere considerata tardiva.
Con sentenza pubblicata in
DTF 129 II 409 e segg., il TF ha rilevato che la vittima può ritenersi in buona
fede, ed evitare il rigore dell’art. 16 cpv. 3 LAV, solo se inoltra la propria
richiesta senza alcun ritardo supplementare, appena ha ricevuta l’informazione
che le mancava.
Nel caso che questo TCA è
chiamato a giudicare emerge invece che l’interessata, per il tramite del suo
legale, è stata informata della possibilità di inoltrare la richiesta di
risarcimento da una dipendente dell’__________ sia in occasione del processo (cfr.
doc. XXV: “devo dire di avere indicato all’avv. RA 2 il giorno stesso del
processo la necessità di procedere con una richiesta di risarcimento ai sensi
della LAV”), sia in occasione di un incontro il 4 giugno 2003 (cfr. doc.
XXV: “e ribadisco che poi il successivo 4 giugno c’è stato un incontro nello
studio dove era cenno al risarcimento che l’autore del reato tramite il suo
avv. __________ egli voleva risarcire con delle modalità che psicologicamente
erano inaccettabili. Anche in quella sede io ho ribadito la necessità di fare
una domanda preventiva ai sensi della LAV.”).
Queste affermazioni
confermano le precedenti risposte scritte della __________ che il 5 aprile 2005
aveva affermato di ricordare “di aver avuto contatti con lo stesso (ndr: il
legale della ricorrente) sia in occasione del processo che in un colloquio
successivo, avvenuto esattamente il 4 giugno 2003 presso lo studio
dell’avvocato __________ (legale della signora per gli aspetti della
separazione), al quale ero presente su richiesta dell’interessata. Durante
questo colloquio si è parlato proprio dell’indennizzo: non essendo materia
dell’avvocato __________, quest’ultimo chiamò il suo collega avvocato RA 2 per
approfondire questo aspetto. Ricordo anche di aver sollecitato l’avvocato a
fare una richiesta preventiva alla LAVI.” (doc. XIII)
Neppure le successive
affermazioni dell’avv. __________ sono atte a smentire quanto accertato poiché,
pur rilevando che “in mia presenza la signora __________ non ha informato
l’avv. RA 2 della possibilità di fare una domanda preventiva ai sensi della LAV
e non lo ha neppure reso attento dell’approssimarsi del termine di perenzione
di due anni.”, ha comunque affermato che “non ho partecipato
ininterrottamente al colloquio tra l’avv. RA 2, la signora __________ e la
signora RA 1 in quanto, se ben ricordo, mi sono brevemente assentato.”
(doc. XXVII)
Per cui non si può
escludere che l’informazione sia stata data in assenza dell’avv. __________.
Del resto, comunque, già in occasione del processo avvenuto il 6 maggio 2003,
l’informazione era stata data alla ricorrente (cfr. doc. XXV).
Ne segue che l’interessata
era a conoscenza della possibilità di inoltrare una richiesta, perlomeno
cautelativa, ai sensi della LAV, alcuni mesi prima dello scadere del termine di
perenzione di due anni. La ricorrente poteva pertanto inoltrare l’istanza prima
del 2 dicembre 2003.
Anche la richiesta
dell’insorgente di far decorrere il termine di due anni dal giugno 2003, va
respinta. Infatti da una parte il termine decorre, di regola, dalla data del
reato (e non da quando l’informazione è stata data) e dall’altra, come visto,
le deroghe devono essere interpretate restrittivamente e nel caso in cui siano
riconosciute, la vittima deve agire immediatamente. Non vi è infatti spazio per
un nuovo termine di due anni.
La decisione merita
pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.5. L’insorgente, nel proprio
ricorso, oltre alla generica indicazione (“documenti, testi, richiamo
incarti”) richiama l’intera documentazione formante l’incarto del ministero
pubblico Inc. __________ (doc. I).
L’incarto penale è stato
richiamato in data 16 marzo 2005 dal Giudice delegato (doc. VIII), il quale ha
estratto copie della documentazione più importante, dandone comunicazione alle
parti (doc. XII).
Il TCA ha inoltre sentito
sia per iscritto che personalmente __________, che si è occupata della
fattispecie in esame e, per iscritto, l’avv. __________ che ha apportato alcune
precisazioni. Le parti hanno potuto esprimersi in merito.
Questo tribunale ritiene
che le risultanze dell’istruttoria siano chiare e pertanto rinuncia
all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui
ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria
da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.;
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori
prove.
2.6. L’interessata chiede
l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3
Cost. fed. e garantisce a ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi
finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (cfr. DTF 125 V 36; DTF
124 I 304 consid. 2; 115 Ia 193; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm., pag. 151; B. Cocchi/F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).
Tale
diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello
cantonale la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto
all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Il TF ha
in particolare stabilito che la concessione dell'assistenza giudiziaria è
subordinata alle seguenti condizioni (cfr. STFA del 28 novembre 2000 nella
causa G., I 396/99; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N., U 220/99; DTF 125
V 202; STFA del 2.9.1994 in re J.P.H, H 214/93; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V
117; cfr. anche ZBl 94/1993 pag. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.; DTF 125 II
275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
A livello cantonale la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria all'art.
3.
prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
In concreto, a prescindere
dal fatto che la causa non aveva alcuna possibilità di esito favorevole
considerato che l’interessata era a conoscenza della facoltà di inoltrare una
richiesta ai sensi della LAV alcuni mesi prima della scadenza del termine, la
domanda va respinta poiché l’insorgente, malgrado numerosi solleciti, non ha
prodotto il certificato municipale necessario.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria
è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
agli interessati.
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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