43.2007.2
Richiesta di riparazione per torto morale, nonchè di un indennizzo in seguito ad una rapina, lesioni semplici e danneggiamento. Calcolo della riparazione per torto morale. Rinvio all'autorità cantonal
14 febbraio 2008Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
43.2007.2
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di riparazione per torto morale, nonchè di un indennizzo in seguito ad una rapina, lesioni semplici e danneggiamento. Calcolo della riparazione per torto morale. Rinvio all'autorità cantonale per ulteriori accertamenti
CALCOLO DELL'INDENNITÀ
CONDIZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 1 LAV
art. 2 LAV
art. 11 LAV
art. 14 LAV
art. 16 LAV
Raccomandata
Incarto n.
43.2007.2
cs
Lugano
14 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2007 emanata
da
Dipartimento della sanità e della
socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto, in
fatto
A. La
notte del __________ RI 1, all’epoca gestore di una stazione di benzina a __________,
dopo aver chiuso la stazione di servizio ed essere salito sulla sua
autovettura, si è accorto che un pneumatico era stato danneggiato. Sceso
dall’automobile, è stato colpito al capo con un bastone da uno sconosciuto, il
quale ha esploso alcuni colpi nella sua direzione, mancandolo.
RI
1 è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove i medici gli hanno
prestato le cure necessarie prima di dimetterlo. In seguito al suo stato
psicofisico, RI 1 svpiluppato un disturbo post-traumatico da stress, a cui si è
inoltre aggiunta una sintomatologia depressiva.
Il
2 settembre 2002 il Ministero pubblico ha comunicato alla patrocinatrice di RI
1 che il procedimento penale, aperto per rapina, lesioni semplici qualificate e
danneggiamento, era stato archiviato in quanto “la mancanza di tracce atte a
confronto, l’assenza di testimoni così come la scarsa qualità delle immagini
del filmato di videosorveglianza nonché il fatto che l’aggressione è comunque
avvenuta fuori dal campo di ripresa, non hanno permesso di condurre
all’identificazione del colpevole.”
Il
3 giugno 2003 RI 1 ha presentato al Dipartimento della sanità e della socialità
un’istanza tendente ad ottenere dallo Stato un indennizzo non ancora
quantificabile in modo definitivo nonché una riparazione per torto morale di
fr. 100'000.- ai sensi della LAV.
B. Con
decisione del 14 maggio 2007 l’autorità cantonale ha parzialmente accolto la
richiesta, nel senso di assegnare all’istante fr. 5'000.- quale riparazione per
torto morale. La domanda di indennizzo è invece stata respinta, poiché
l’interessato, interpellato il 13 ottobre 2004, il 19 agosto 2005, il 27 agosto
2006 ed il 25 gennaio 2007 non ha dato seguito alle richieste di informazione
circa la sua situazione finanziaria (doc. M).
C. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione, chiedendo contestualmente di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
Il
ricorrente rammenta di aver chiesto la quota parte, non coperta dalla cassa
malattia, relativa alla perdita di guadagno subita, la quota parte non coperta
dalle assicurazioni sociali, relativa alla perdita di guadagno subita, il
mancato reddito conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il torto
morale di fr. 100'000, il costo delle spese mediche future, trattamenti e aiuti
ausiliari pure da capitalizzare, la perdita del capitale sociale di fr. 45'000,
il costo delle spese di patrocinio quantificate in fr. 40'000, poi rettificate
in fr. 5'000 di solo onorario.
Con
il ricorso l’interessato afferma di aver prodotto i giustificativi necessari a
sostanziare le sue pretese, e rileva che alcuni dati necessari per la
quantificazione e la capitalizzazione del danno sono di recente acquisizione
(decisione __________ del 5 giugno 2007, decisione AI del 5 marzo 2007), per
cui non potevano essere prodotti prima.
Il
ricorrente chiede un risarcimento a titolo di danni materiali per perdita di
guadagno attuale e futura, spese mediche attuali e future, spese di patrocinio,
torto morale per un importo complessivo di fr. 120'000, di cui fr. 100'000 per
danni materiali e fr. 20'000 per il torto morale subito, oltre interessi al 5%
a partire dal 7 giugno 2001.
D. Con
risposta del 2 luglio 2007 il DSS propone di respingere il ricorso, rilevando
in particolare che l’interessato, malgrado 4 distinte richieste (13 ottobre
2004, 19 agosto 2005, 27 agosto 2006 e 25 gennaio 2007) di ottenere la
compilazione del formulario necessario per valutare se l’istante ha diritto o
meno ad un indennizzo, non ha mai presentato alcunché, se non in sede di
ricorso al TCA. Per quanto concerne l’indennità per torto morale, il DSS
ritiene che l’importo di fr. 5'000 sia adeguato (doc. III).
E. Pendente
causa il ricorrente ha prodotto numerosa documentazione, tra cui uno scritto
dove l’insorgente afferma che, con riferimento alla domanda di assistenza
giudiziaria, il Municipio di __________ “non ha rilasciato il certificato
municipale. Solo un ordine di questo tribunale permetterebbe un esito diverso.”
(doc. XIII)
F.Chiamato a presentare osservazioni scritte
in merito ed in particolare a “prendere espressamente posizione sui calcoli
effettuati dall’istante in sede di ricorso”, il DSS ribadisce di aver
sollecitato in quattro occasioni il ricorrente a voler ritornare debitamente compilato
il formulario dell’IAS e di aver reso attento l’insorgente, nell’ultimo
sollecito del 25 gennaio 2007, che se la documentazione non fosse stata
trasmessa, il DSS avrebbe emanato una decisione sulla base dei dati in suo
possesso. Solo in sede ricorsuale l’istante ha trasmesso un documento della __________
concernente il calcolo delle prestazioni complementari del 27 marzo 2007, ossia
un documento in possesso del ricorrente prima dell’emanazione della decisione
impugnata. Per il DSS l’attitudine del ricorrente è in contraddizione con il
suo dovere di diligenza.
L’autorità
cantonale afferma inoltre che:
" La Legge federale concernente l’aiuto alle vittime
di reati è stata concepita per “correggere” leggermente l’ottica del diritto
penale. Infatti per adempiere la sua funzione, vale a dire assicurare il
rispetto effettivo del diritto positivo, il diritto penale non deve unicamente
prevedere sanzioni nei confronti di coloro che violano l’ordine giuridico ma
deve anche favorire la riparazione effettiva del pregiudizio subito dalle
vittime poiché, sino a quando non ci è riparazione, l’ordine giuridico resta
tradito (Messaggio sulla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di
reati e sul decreto federale concernente la Convenzione europea relativa al
risarcimento delle vittime di reati violenti, FF 1990 II 709 segg. 712). La LAV
è stata concepita per poter assistere adeguatamente le vittime di un reato: lo
scrivente dipartimento, in quanto autorità decidente, applica la legislazione
in vigore proprio allo scopo di poter indennizzare le vittime dei reati. E’ evidente
però che se, invece di collaborare, la vittima “ostacola” in qualche modo il
lavoro del dipartimento, questo non può certo facilitare l’evasione
dell’istanza. A tale proposito, ribadiamo integralmente quanto già esposto
nella nostra risposta del 2 luglio 2007 al ricorso a proposito del dovere di
collaborazione (pagg. 4 e 5 della nostra risposta).”
Il
DSS rileva inoltre che il fatto di restare passivo, ignorando i solleciti e non
trasmettendo la documentazione necessaria, benché fosse in suo possesso,
rappresenterebbe un abuso di diritto, contrario al principio della buona fede.
L’istante non avrebbe addotto alcuna motivazione per giustificare il suo
comportamento passivo. Se un simile modo di procedere dovesse diventare usuale,
il lavoro del DSS si troverebbe ostacolato, giacché dovrebbe intraprendere
“lavori investigativi” per ottenere documentazione che dovrebbe essere fornita
spontaneamente o su richiesta dall’istante stesso. La documentazione richiesta
è indispensabile al fine di poter emettere una decisione poiché l’art. 12 LAV
prevede una formula matematica precisa per calcolare l’ammontare
dell’indennizzo. L’art. 6 cpv. 2 del Regolamento di esecuzione della Legge di
applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime
di reati prevede che il DSS faccia capo all’IAS per effettuare il calcolo delle
domande di indennizzo.
Infine,
l’autorità cantonale rammenta che la LAV prevede una procedura semplice, rapida
e gratuita. In concreto la procedura sarebbe stata ritardata a causa della
mancanza di collaborazione dell’istante, che non ha mai ritornato il formulario
dell’IAS, né ha preannunciato una decisione sulle PC da parte dell’autorità
competente di un altro Cantone. Tra l’invio del formulario dell’IAS (13 ottobre
2004) e l’ultimo sollecito (25 gennaio 2007), sono trascorsi 2 anni e 3 mesi
senza che l’istante abbia fatto alcunché:
" Ora, se ogni persona che presenta un’istanza LAV,
non collaborasse minimamente con l’autorità decidente, ignorando bellamente le
richieste di quest’ultima e non fornendo alcun tipo di indicazione,
costringendo quindi l’autorità a decidere in base agli elementi in suo possesso
per poi avviare una procedura ricorsale in caso di rifiuto, ciò striderebbe con
lo spirito stesso della LAV precisato all’art. 16 cpv. 1 LAV che prevede
appunto una procedura semplice, rapida e gratuita. Un tale modo di procedere
provocherebbe inoltre costi nonché lavoro supplementare per le autorità
giudiziarie.” (doc. XV)
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA.
Nel
merito
2. In
concreto oggetto del contendere da una parte è la questione a sapere se il
ricorrente non ha adempiuto al suo obbligo di collaborare e dall’altra se
l’ammontare dell’indennità per torto morale di fr. 5'000 è stata calcolata
correttamente.
3. La
legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) ha lo scopo di
fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e a rafforzarne i diritti (art.
1 cpv. 1 LAV).
L'aiuto
consiste in:
a.
consulenza;
b.
protezione della vittima e tutela dei suoi diritti nel procedimento penale;
c.
indennizzo e riparazione morale.
(art.
1 cpv. 2 LAV),
L'art.
2 cpv. 1 LAV stabilisce che beneficia di aiuto ogni persona
che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica,
sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto che l'autore del
reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.
La
Sezione 3 della LAV (Protezione e diritti della vittima nel procedimento
penale) prevede all'art. 8 che la vittima può intervenire come parte nel
procedimento penale. In particolare essa può fare valere le sue pretese civili
(art. 8 cpv. 1 lett. a LAV).
La
Sezione 4 della LAV è dedicata all'indennizzo e alla riparazione morale.
Secondo
l'art. 11 cpv. 1 LAV la vittima di un reato commesso in Svizzera può chiedere
un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è stato commesso il
reato. L'articolo 346 del Codice penale svizzero si applica per analogia.
Le
condizioni per l'indennizzo e per la riparazione morale sono fissate all'art.
12 LAV.
Le
modalità di calcolo dell'indennità sono invece regolate all'art. 13 LAV.
L'art.
14 cpv. 1 LAV (sussidiarietà delle prestazioni statali) precisa che le
prestazioni che la vittima ha ricevuto a titolo di risarcimento del danno
materiale o di riparazione morale sono dedotte dall'indennità, rispettivamente
dalla somma assegnata a titolo di riparazione morale. Fanno eccezione le
prestazioni d'indennizzo (in particolare rendite e liquidazioni in capitale)
delle quali è già stato tenuto conto nel calcolo dei redditi determinanti (art.
12 cpv. 1).
L'art.
14 cpv. 2 LAV stabilisce che se l'autorità ha assegnato un'indennità o una
somma a titolo di riparazione morale, le pretese spettanti alla vittima in
ragione del reato passano al Cantone, fino a concorrenza dell'ammontare
versato. Queste pretese hanno priorità rispetto a quelle che la vittima può
ancora far valere nonché ai diritti di regresso di terzi.
Secondo
l'art. 14 cpv. 3 LAV, il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei
confronti dell'autore del reato se necessario per il suo reinserimento sociale.
Per
l’art. 16 cpv. 1 LAV i Cantoni prevedono una procedura semplice, rapida e
gratuita.
A
norma dell’art. 16 cpv. 2 LAV l’autorità accerta i fatti d’ufficio.
Per l’art. 1 OAVI la vittima deve rendere attendibile di non
poter ottenere nulla o soltanto prestazioni insufficienti da terzi (autori del
reato, assicurazioni, ecc.).
4. In
concreto, dagli atti emerge che l’istanza è stata inoltrata il 3 giugno 2003
(cfr. doc. 2).
Dopo
un fitto scambio di corrispondenza tra l’allora patrocinatore del ricorrente e
il Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei
maltrattamenti, il 19 novembre 2003 quest’ultimo ha informato l’istante che
avrebbe provveduto ad informare il DSS delle sue richieste e che avrebbe
proposto una decisione alla direzione del Dipartimento.
Il
16 settembre 2004, scusandosi per il ritardo accumulato, il DSS ha chiesto
all’insorgente un complemento della documenta-zione agli atti (doc. 6).
Il
30 settembre 2004 l’interessato ha prontamente risposto alla domanda,
trasmettendo nuovi documenti (doc. 7).
Il
4 ottobre 2004 il ricorrente ha prodotto ulteriore documenta-zione, in
particolare i certificati medici del dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. 8).
Il
13 ottobre 2004 il DSS ha trasmesso uno scritto all’Ufficio delle prestazioni
complementari, con copia per conoscenza all’allora legale dell’istante,
inoltrando, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della LAV
“la richiesta di calcolo del reddito determinante” concernente l’istante
“durante l’anno 2003, al fine di emanare una decisione di indennizzo ai
sensi della LAVI”, aggiungendo che il patrocinatore ha espressamente
domandato di trasmettere il formulario di calcolo direttamente a lui e non
all’istante che parla solo tedesco (doc. 9).
Agli
atti vi è poi un ulteriore scritto del 9 agosto 2005 del DSS, trasmesso
all’Ufficio delle prestazioni complementari, del seguente tenore:
" riferendomi alla mia missiva del 13 ottobre 2004,
mi permetto di rinnovarle la mia richiesta di calcolo del reddito determinante
concernente il signor RI 1, __________, al fine di emanare una decisione di
indennizzo ai sensi della LAV.” (doc. 10)
Il
2 agosto 2006 l’IAS ha scritto al precedente legale dell’insorgente,
affermando:
" ci permettiamo nuovamente richiamare la stesura del
modulo “richiesta di prestazione complementare” relativo all’istanza di
indennizzo e torto morale ai sensi LAV.
Alleghiamo nuovamente il modulo di richiesta che vorrà cortesemente
ritornarci entro 20 giorni in quanto dobbiamo dare scarico al mandato ricevuto
dal servizio giuridico del DSS.” (doc. 11)
Infine,
il 25 gennaio 2007 il DSS ha scritto all’allora patrocinatore dell’istante,
affermando tra l’altro:
" (…)
Il documento summenzionato è quindi necessario al fine di poter
trattare l’istanza LAV del suo cliente. La invitiamo pertanto a voler ritornare
tale documento all’Istituto delle assicurazioni sociali entro il 19 febbraio
c.a. Se il documento richiesto non sarà ritornato entro il termine assegnato
saremo costretti ad emanare una decisione in base agli elementi in nostro
possesso.” (doc. 12)
Il
14 maggio 2007 il DSS ha parzialmente accolto l’istanza solo per quanto
concerne l’indennità per torto morale. Per il resto ha respinto le richieste a
causa della mancata collaborazione del ricorrente (doc. M).
In
sede di ricorso, l’insorgente, rappresentato da un’altra legale, ha prodotto
numerosa documentazione, tra cui il calcolo delle prestazioni complementari
effettuato dalla competente autorità del __________ ed il formulario per la
richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI dell’IAS.
5. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Questo
concetto è stato ripreso, nell’ambito dell’applicazione della LAV in DTF 126 II
97, consid. 2e:
" Hingegen kann und muss vom Gesuchsteller verlangt
werden, dass er soweit zumutbar diejenigen Angaben macht, die der Behörde
erlauben, den Sachverhalt und die Anspruchsberechtigung näher abzuklären. Wohl
hat die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 16 Abs. 2 OHG).
Das schliesst aber eine Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers nicht aus (BGE
124 V 234 E. 4b/bb S. 239;123 III 328 E. 3 S. 329; 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 284 f.;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.
Aufl., Zürich 1998, S. 341; ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, N.
59 ff. zu § 7; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes,
Basel/Stuttgart 1979, S. 125; Empfehlungen SVK-OHG, Nr. 74). Wer ein Gesuch
stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von
ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von der Behörde.
Insbesondere muss das Opfer den anspruchsbegründenden Sachverhalt mit
hinreichender Bestimmtheit darlegen und der Behörde diejenigen Angaben liefern,
die ihr erlauben, weitere Erkundigungen einzuziehen (GOMM/STEIN/ZEHNTNER,
a.a.O., Rz. 24 zu Art. 16). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Verwaltungsstelle, welche die Leistungsbegehren nach Art. 11 ff. OHG beurteilt, rechtlich
und faktisch nicht dieselben prozessualen Untersuchungsmittel zur Verfügung hat
wie die Strafverfolgungsbehörden. Sie ist oft darauf angewiesen, polizeiliche
und strafprozessuale Akten heranzuziehen, um beurteilen zu können,
ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Es kann und muss daher vom
Opfer verlangt werden, dass es der Behörde - soweit vorhanden - derartige Akten
zur Verfügung stellt oder zumindest angibt, wo diese Unterlagen ediert werden
könnten.“ (sottolineature
del redattore)
Peter
Gomm, in Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 310 e seguenti rammenta che :
" Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen
fest. Für die Abklärung
des rechtserheblichen Sachverhalts gilt im Verwaltungsverfahren die
Untersuchungsmaxime. Diese ist im Bereich des Opferhilfegesetzes von
Bundesrechts wegen vorgesehen (Art. 16 Abs. 2 OHG).
(…)
Dies enthebt das Opfer nicht von der Pflicht, seine Verhältnisse zu offenbaren,
soweit es in seinen Möglichkeiten liegt und zumutbar ist. Wer ein Gesuch
stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von
Ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von Behörde.
(…)
In gleicher Weise hat die Entschädigungsbehörde eigene Beweiserhebungen
zu treffen, wenn der Versorgeschaden in den wesentlichen Elementen dargelegt
worden und das Opfer damit seiner Substanziierungspflicht nachgekommen ist. Es ist Sache der Entschädigungsbehörde,
allenfalss einzelne fehlende Elemente für die Schadensberechnung ergänzend zu
erheben oder das Opfer, falls notwendig, zur Mitwirkung aufzufordern (vgl. BGE
129 II 49 ff. Erw. 4.1)."
6. In concreto il ricorrente è stato invitato a compilare il
formulario « richiesta di prestazione complementare » in applicazione
dell’art. 6 cpv. 2 del regolamento di esecuzione della legge di applicazione e
complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
dell’8 marzo 2005 (RL 3.3.3.5.1) nel corso del 2004 (doc. 9).
Il
21 agosto 2006 l’insorgente è stato sollecitato a ritornare il modulo
debitamente completato direttamente dall’istituto delle assicurazioni sociali.
In assenza di un suo riscontro, il 25 gennaio 2007 il Dipartimento della sanità
e della socialità, rammentato il contenuto dell’art. 12 cpv. 1 LAV, ha concesso
un ultimo termine, scadente il 19 febbraio 2007, per ritornare il formulario,
altrimenti «saremo costretti ad emanare una decisione in base agli elementi
in nostro possesso» (doc. 12). L’istante ha prodotto la documentazione solo
in sede di ricorso.
Il
DSS si rifiuta di prendere posizione in merito alla nuova documentazione e sul
citato formulario sottoscritto il 12 giugno 2007 (doc. G), poiché prodotto tardivamente.
L’autorità riscontra in questo agire una violazione del principio della buona
fede ed un abuso di diritto.
Ora,
è vero che la procedura in ambito LAV deve essere rapida e semplice, per
permettere all’autorità preposta di intervenire velocemente e fornire alla
vittima quegli aiuti immediati di cui necessita subito dopo l’evento che ha
causato il danno.
Ciò
tuttavia non pregiudica i diritti del ricorrente nell’ambito del ricorso
innanzi all’autorità superiore, la quale accerta i fatti d’ufficio e dispone di
pieno potere cognitivo (cfr. in particolare art. 17 LAV e Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berna 2005, n. 4 ad art. 17, pag.
324).
Infatti,
se l’insorgente produce nuova documentazione, questa autorità è
tenuta a valutarla e l’istanza inferiore, chiamata ad esprimersi in merito, non
può limitarsi a sostenere che gli atti non sono stati prodotti in precedenza.
Nel
caso concreto non va del resto dimenticato che l’insorgente, inizialmente, ha
risposto prontamente alle sollecitazioni del Delegato per i problemi delle
vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti (cfr. doc. da 1 a 7) e che il
ritardo non è stato generato unicamente dall’insorgente. Infatti il DSS ha
dapprima lasciato trascorrere quasi un anno (19 novembre 2003 – 16 settembre
2004, cfr. Doc. 5 e 6) prima di interpellare nuovamente l’assicurato, il quale
ha prodotto quanto richiesto (doc. 8). Dopo di ché l’autorità cantonale è
intervenuta direttamente solo il 25 gennaio 2007 (doc. 12). Infatti, il 13
ottobre 2004 (doc. 9) il DSS ha scritto all’IAS chiedendo di interpellare
l’insorgente circa la compilazione del citato formulario (con copia per
conoscenza al patrocinatore dell’istante), il 9 agosto 2005 il DSS ha
interpellato l’IAS per sollecitare il calcolo (senza copia per conoscenza al
patrocinatore, doc. 10) e un anno dopo è stato l’IAS ad interpellare l’insorgente
(doc. 11). Solo nel corso del mese di gennaio 2007 il DSS ha nuovamente preso
contatto con il ricorrente per assegnargli un ultimo termine per produrre
quanto richiesto (doc. 12).
Se
avesse voluto accelerare la procedura il DSS avrebbe dovuto interpellare il
ricorrente già ad inizio 2005, assegnandogli un ultimo termine per produrre
quanto richiesto e, in caso di nuovo silenzio, emanare celermente la decisione.
In
sede di ricorso il TCA ha chiesto all’autorità cantonale di prendere
espressamente posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, tra cui
il documento relativo alle prestazioni complementari, finalmente compilato. Ciò
avrebbe permesso a questo Tribunale di esaminare direttamente se il calcolo
proposto dal ricorrente in sede di ricorso poteva essere confermato o se, vista
la presa di posizione del DSS, andava modificato o respinto.
In
concreto, tuttavia, in assenza di una presa di posizione del DSS su questo
calcolo, tenuto conto dell’esigenza di garantire una doppia giurisdizione di
giudizio e del fatto che, con l’entrata in vigore della LTF, il potere
cognitivo del Tribunale federale è stato, in generale, limitato, il TCA non può
esprimersi nel merito prima che l’autorità cantonale abbia esaminato a fondo,
entrando nel merito delle singole richieste, i calcoli presentati
dall’insorgente in sede di ricorso.
Alla
luce delle sopra citate considerazioni, su questo punto, la decisione deve
essere annullata e l’incarto rinviato al DSS affinché si esprima,
compiutamente, in merito.
Visto
il tempo trascorso l’autorità cantonale dovrà decidere celermente.
In
queste condizioni le richieste di assumere ulteriori prove (tra cui, ad
esempio, una perizia medica riguardante la capacità lavorativa, la perizia
economica riguardante la perdita di guadagno, ecc.) vanno respinte perché
premature.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
7. L’insorgente
contesta anche l’ammontare dell’indennizzo per torto morale e sostiene che un
importo di fr. 20'000 (in via subordinata fr. 10'000) sarebbe più confacente alla
fattispecie in esame, considerato che i danni fisici e psicologici duraturi lo
hanno reso invalido dapprima al 100% e per il futuro almeno nella misura del
63%.
L'art.
12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a
favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la
norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità (STF del 4 luglio
2002,1A.20/2002, pubblicata in RDAT II 2002 n. 74 pag. 269).
Secondo
la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti
dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema
d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una
prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla
responsabilità dello Stato (DTF 132 II 117 consid. 2.2.3; DTF 128 II 49 consid.
4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere
d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a
stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di
trattamento e il divieto dell'arbitrio (STF del 4 luglio 2002,1A.20/2002
pubblicata in RDAT II 2002 n. 74 pag. 269; DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag.
274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3).
La
commisurazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità,
fondata sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF
123 II 210 consid. 2c). Criteri di calcolo schematici non sono quindi di
massima applicabili (STFA del 4 luglio 2002,1A.20/2002, pubblicata in RDAT II
2002 n. 74 pag. 269) e eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità
della somma stabilita (DTF 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421).
Per
determinare il diritto e la portata dell’ammontare del risarcimento, la
giurisprudenza prevede un calcolo in due fasi. In primo luogo va definito un
importo base, fondandosi su criteri oggettivi, quali il grado di parentela
dell’avente diritto con la vittima e i precedenti giurisprudenziali. In un
secondo tempo l’importo va ponderato in base alle circostanze concrete della fattispecie.
A questo
proposito, in DTF 132 II 117, il TF ha rammentato:
" 2.2.3 Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist
eine Entscheidung nach Billigkeit. Das Bundesgericht hat es daher abgelehnt,
dass sich die Bemessung der Genugtuung nach schematischen Massstäben richten
soll. Die Genugtuungssumme darf nicht nach festen Tarifen festgesetzt, sondern
muss dem Einzelfall angepasst werden (BGE 127 IV 215 E. 2e S. 219).
Dies schliesst nicht aus, die Bewertung der immateriellen
Beeinträchtigung in zwei Phasen vorzunehmen: in einer objektiven
Berechnungsphase mit einem Basisbetrag als Orientierungspunkt und einer
nachfolgenden Phase, in der die Besonderheiten des Einzelfalles
(Haftungsgrundlage, [Selbst-]Verschulden, individuelle Lebenssituation des Geschädigten)
berücksichtigt werden
(Urteile des Bundesgerichts 1A.203/2000 vom 13. Oktober 2000, E. 2b;
1A.235/2000 vom 21. Februar 2001, E. 5b/aa).
(…)
2.2.4 Im Unterschied zum Zivilrecht besteht bei der Bemessung einer
Genugtuung nach Opferhilferecht die Besonderheit, dass es sich bei
dieser nicht um eine Leistung aus Verantwortlichkeit, sondern um eine
staatliche Hilfeleistung handelt. Gemäss Rechtsprechung erreicht sie deshalb
nicht automatisch die gleiche Höhe wie die zivilrechtliche, sondern kann unter
Umständen davon abweichen oder gar wegfallen (BGE 128 II 49 E. 4.3 S. 55; 125
II 169 E. 2b/bb und 2c S. 174 f.). Insbesondere kann berücksichtigt werden,
dass die Genugtuung nicht vom Täter, sondern von der Allgemeinheit bezahlt
wird. Dies kann namentlich dann eine Reduktion gegenüber der zivilrechtlichen
Genugtuung rechtfertigen, wenn diese aufgrund von subjektiven, täterbezogenen
Merkmalen (z.B. besonders skrupellose Art der Begehung der Straftat) erhöht
worden ist (Urteile des Bundesgerichts 1A.235/2000 vom 21. Februar 2001, E. 3a;
1A.80/1998 vom 5. März 1999, E. 3c/cc).
(…)
2.4.3 Wie oben ausgeführt (E. 2.2.4), sind bei der Festsetzung einer
Genugtuung nach OHG die subjektiven, täterbezogenen Faktoren nicht zu
berücksichtigen. Dazu gehört die Art der Tatbegehung (Brutalität,
Rücksichtslosigkeit) ebenso wie das Motiv, welches den Täter zur Begehung der
Straftat bewog. Das Sozialversicherungsgericht hat somit auch insoweit kein
Bundesrecht verletzt, als es die vom Beschwerdeführer genannten Bemessungskriterien
(Brutalität, Rücksichtslosigkeit, Sinnlosigkeit der Tat) nicht als
genugtuungserhöhend erachtete.“
8.Nel Canton Ticino, il TCA ha confermato la
riparazione morale di fr. 10'000.-- accordata ad una vittima di una rapina,
ottantenne, che ha in particolare perso l'uso permanente del braccio sinistro e
che per questo fatto ha dovuto lasciare il proprio domicilio ed essere
ricoverata in una casa per anziani (cfr. STCA del 18 marzo 1998, 43.1997.1).
In
una sentenza del 4 marzo 1998 il TCA ha accordato una riparazione per torto
morale di fr. 7'000 ad una vittima di un'aggressione con rischio di perdita
della vita e conseguenze durature a livello psichico (STCA del 4 marzo 1998,
43.1997.5).
Mentre
nella sentenza 17 dicembre 2001 (inc. 43.2000.1) il TCA ha confermato l'importo
di CHF 10'000.-- per torto morale riconosciuto alla vittima di una aggressione
con ferita da arma da taglio all'addome a livello dell'ipocondrio e con
necessità di intervento chirurgico e conseguente sindrome postraumatica da stress.
Peter
Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 237, n. 39 ad art. 12,
rammentano la seguente lista di risarcimenti:
" Fr. 15'000-- für Dauerschaden im Bereich LSW und
Hörverlust mit Tinnitus nach Sprengstoffanschlag in Einkaufzentrum (JGK BE vom
19. Oktober 1999).
Fr. 15'000.-- für lebenslängliche Bewegungseinschränkung und
psychische Probleme nach Raubüberfall mit lebensgefährlichen Stichverletzungen
(JGK BE vom 19. November 1998).
Fr. 15'000.-- bei tiefer Schnittwunde am Unterarm mit vollständiger
Durchtrennung von Muskeln und Sehnen (Opferhilfestelle ZH vom 27. April 2001).
Fr. 12'000.-- für Stichverletzungen im Bereich der Augen, im Thorax
und Rücken (JGK BE vom 18. Februar 2000).
Fr. 10'000.-- nach Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer
Beschwerden nach Ueberfall mit Freiheitsberaubung und Erpressung (DDI SO vom
25. Oktober 2004).
Fr. 10'000.-- bei Schenkelhals- und Oberarmfraktur sowie Kopfkontusion
einer älteren Frau nach Entreissdiebstahl und anschliessender Unfähigkeit, den
eigenen Haushalt weiterzubewirtschaften (JGK BE vom 16. September 1999).
Fr. 10'000.-- nach Unterarmdurchschuss mit längerer Hospitalisation
und traumatischen Folgen anlässlich des Mordfalles in Dulliken (DDI SO vom 20.
Dezember 2001).
Fr. 8'000.-- nach Streiffschuss und traumatischen Folgen im Mordfall
in Dulliken (DDI SO vom 20. Dezember
2001).
Fr.
6'500.-- Oberarmfraktur nach Handtaschenentreissdiebstahl (ASB BS vom 10.
September 1998).
Fr. 6'000.-- an eine Frau, die Opfer mehrerer Nötigungshandlungen,
zweier Entführungen sowie von einfachen Körperverletzungen (alles begangen
durch den gleichen Täter) wurde (JGK BE 13 Juli 1998).
Fr. 6'000.-- nach Stichverletzungen des Zwerchfells und
Naseverletzung, Angsttrauma mit Arbeitsunfähigkeit (Opferhilfestelle ZH vom 29.
August 2001).
Fr. 5'000.-- psychische Probleme nach Raubüberfall mit
Faustfeuerwaffe und anschliessender siebenmonatiger Arbeitsunfähigkeit zu 100%
(JGK BE vom 24. August 1998).
Fr. 5'000.-- Angsttrauma mit Depression, Verfolgungswahn und
Suizidgedanken nach Raubüberfall (JGK BE vom 24. August 1998).
Fr. 5'000.-- Stichwunde am Arm mit Verlust des Spür- und tastsinnes
einzelner Finger- und Handbereiche Lähmung eines Teils der
Daumenballenmuskulatur (Opferhilfestelle ZH vom. 29. August 2001).
Fr. 4'000.-- nach Schussverletzung am Oberschenkel mit
Einschränkungen, Sport zu treiben (JGK BE vom 23. April 1998).
Fr. 3'500.-- Angsttrauma einer überfallenen Kioskfrau
(Opferhilfestelle ZH vom 1. Juli 2002).
Fr. 3'000 Nasenbeinbruch, Hirnerschütterung und Prellungen
(Opferhilfestelle ZH vom 22. März
2002).“
9. Nell'evenienza
concreta, la gravità dell'offesa (la vittima è stata colpita con un bastone e
l’aggressore ha sparato alcuni colpi nella sua direzione,
mancando il bersaglio, causando un disturbo post-traumatico da stress a cui si
è aggiunta una sintomatologia depressiva) e le circostanze particolari (difficoltà
nel riprendere il lavoro) giustificano indubbiamente l'assegnazione di una
riparazione morale.
Tenuto
conto degli importi assegnati dai Tribunali cantonali o confermati dal
Tribunale federale nei casi qui sopra esposti, il TCA ritiene, tutto ben
considerato, che la riparazione morale di fr. 5'000 assegnata dal DSS, pur
trovandosi nella parte inferiore degli indennizzi attribuiti, sia equa e non
sia lesiva del principio della parità di trattamento e della proporzionalità.
Infatti,
il DSS ad una vittima che aveva riportato lesioni semplici nonché danni
psicologici (stress post-traumatico) ha riconosciuto in passato lo stesso
importo di fr. 5'000, così come ad una vittima di una rapina che ha causato
l’insorgere di un’epilessia permanente.
Come
riportato dalla dottrina (cfr. consid. 8), ad una vittima di una rapina che ha
causato problemi psichici sono stati riconosciuti fr. 5'000.--, così come alla
vittima di una rapina che ha provocato una depressione, una mania di
persecuzione e pensieri suicidali.
Con
sentenza 1A.294/2005 del 7 settembre 2006, la Nostra Massima Istanza, a
proposito di una vittima che si lamentava di aver ottenuto solo fr. 5'000 in
luogo di fr. 10'000, quale indennità per torto morale, ha affermato:
" 4.2 Le jugement attaqué expose que, suite à
l'agression, la recourante a subi de multiples fractures de l'épaule droite,
ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée
pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le
succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant
été nécessaire; elle présente des séquelles, qui se traduisent par des douleurs
permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, le jugement
attaqué évoque une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation; la
recourante, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'ose plus guère
s'éloigner de son quartier et ne se rend plus au loto; encore moins se
déplace-t-elle en train.
4.3 Se référant à Hütte/Ducksch (Die Genugtuung, Zurich 2003,
3ème éd., période 1998-2000, VIII/28 ss, n. 14 ss), l'autorité cantonale a
relevé que les cas dans lesquels, pour des infractions similaires, un montant
de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont d'une gravité
supérieure à celle du cas d'espèce; un montant de cet ordre est généralement
alloué pour des lésions dangereuses ou plus graves, avec un long séjour
hospitalier, de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et
douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et
durables. Se référant au même auteur (Le tort moral, annexes, période 1995 ss),
elle a également relevé que, dans le cas d'une fracture de l'épaule d'une femme
âgée de 80 ans, une indemnité de 1000 fr. avait été versée et que, pour un bras
cassé, un montant de 5000 fr. avait été alloué. Dans un arrêt 1A.20/2002,
publié in RDAT 2002 II n. 74 p. 269, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur
l'indemnité pour tort moral allouée par l'instance LAVI à une victime
poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé,
mais avait subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 10
jours et présentait un syndrome postraumatique
de stress; il a estimé que le montant de 10'000 fr. alloué à la
victime, qui réclamait 40'000
fr., n'était pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4). Dans un arrêt antérieur, il avait
jugé adéquate la somme de 2000 fr. allouée; la victime avait subi une fracture
de la jambe, suivie d'une hospitalisation de moins d'un mois; la guérison avait
été exempte de complications, mais la victime conservait des douleurs
résiduelles et une cicatrice (ATF 123 II 210, consid. 4a non publié).
4.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le montant de 5000
fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale procéderait d'un abus
du pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité cantonale. Il a été tenu
compte des atteintes tant physiques que psychiques de la recourante et le
montant qui lui a été accordé correspond à la moyenne de ceux qui sont alloués
dans des cas similaires. Autant que celle-ci se prévaut ici d'une réduction de
sa capacité de travail, elle perd de vue qu'il s'agit là d'un poste de son dommage matériel. Pour le surplus, son
argumentation se réduit pratiquement à mentionner les atteintes qu'elle a
subies et à affirmer qu'elles justifient l'octroi du montant de 10'000 fr.
qu'elle réclame.
S'agissant de l'indemnité pour tort moral on ne discerne donc pas de violation du droit fédéral. Le recours sur ce point
doit par conséquent être écarté.”
La somma assegnata è pertanto conforme a quanto deciso nel corso
degli ultimi anni.
L’insorgente
domanda anche gli interessi.
In
DTF 132 II 117 il TF ha stabilito che la corresponsione di interessi sulla
riparazione morale va considerata come un fattore di determinazione del calcolo,
affermando:
"
(…)
Die kantonalen Opferhilfestellen sprechen im Allgemeinen eine ex aequo
et bono bemessene Pauschalsumme als Genugtuung zu, welche auch die
Nebenrechte abdeckt. Mit der Anerkennung eines Zinsanspruchs über diese
Pauschalsumme hinaus würde unter Umständen in den Ermessensspielraum der
kantonalen Behörden eingegriffen, ohne dass die Voraussetzungen von Art. 104 lit. a OG
erfüllt wären. Es rechtfertigt sich daher ohne weiteres, der Verzinsung
einer Genugtuungsforderung im Opferhilferecht die Bedeutung eines Bemessungsfaktors
einzuräumen.
3.4 Im angefochtenen Urteil vertritt das Sozialversicherungsge-richt
den Standpunkt, dass dem Zeitablauf seit dem Schadensereignis Rechnung getragen
und die Genugtuung nach den Bemessungskriterien im Urteilszeitpunkt bemessen wurde,
weshalb kein Zins geschuldet sei. Diese Erwägung ist an sich widersprüchlich;
daraus geht nicht klar hervor, ob mit der Formulierung, der Zeitablauf sei
berücksichtigt worden, lediglich die seit dem Schadensereignis aufgelaufene
Teuerung gemeint ist oder ob ein ab diesem Tag laufender Zinsanspruch anerkannt
und aufgerechnet worden ist.
Nach dem oben Gesagten (E. 2.5) ist die dem Beschwerdeführer
zugesprochene Summe von insgesamt Fr. 70'000.- als eher hoch einzustufen.
Selbst wenn das Sozialversicherungsgericht davon ausgehen würde, dass in dieser
Summe ein Schadenszins von 5 % seit (...) [Tag des Schadensereignisses]
inbegriffen wäre, hätte das Bundesgericht deshalb keinen Anlass, in die Genugtuungsbemessung
der kantonalen Instanz einzugreifen (Art. 104 lit. a OG). Da der
Schadenszins im Bereich des Opferhilferechts zu den Bemessungsfaktoren gehört,
hat das Sozialversicherungsgericht in Anbetracht der Höhe der zuerkannten
Genugtuungssumme keine bundesrechtlichen Bemessungsgrundsätze verletzt, wenn es
über den Betrag von Fr. 70'000.- hinaus einen weitergehenden
Genugtuungsanspruch (Zins) verneinte.“ (sottolineature del redattore)
Alla
luce della citata giurisprudenza, nella valutazione complessi-va del danno, visto
il lungo tempo trascorso dall’evento dannoso (7 giugno 2001) e tenuto conto del
lasso di tempo entro il quale l’autorità cantonale ha emanato la sua decisione
(14 maggio 2007), secondo questo TCA appare corretto aumentare l’importo della
riparazione morale a fr. 7'000.
10. In concreto il ricorso è parzialmente
accolto, poiché gli atti sono rinviati all’autorità inferiore per un nuovo
giudizio e perchè l’indennizzo per il torto morale è stato aumentato.
Di
conseguenza l’interessato ha diritto a ripetibili parziali.
Questo
Tribunale deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di
oggetto con il parziale accoglimento del ricorso, la richiesta di assistenza
giudiziaria.
Secondo
l’art. 21 cpv. 2 LPTCA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 5 cpv.
3 della legge di applicazione e complemento della LAV, la disciplina della
difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
La
legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in
vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.),
all'art. 3 prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce
alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle
Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio.",
Le
altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla
Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona
richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di
condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa
comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa
se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
Fatti
I
presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque
adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il
25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore
indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Secondo
la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità
di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile
per persone sole è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un supplemento
del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.
11. In
concreto, trattandosi di un assicurato domiciliato in un altro Cantone e visti
gli sforzi profusi dalla patrocinatrice per ottenere il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, si può eccezionalmente prescindere dal medesimo,
giacché gli atti prodotti permettono di emettere comunque una decisione in
Considerandi
merito.
Dal
calcolo delle prestazioni complementari allegato quale doc. N, nonché dal
ricorso, emerge che l’insorgente deve far fronte a fr. 1'400 al mese di
pigione (doc. G2) e fr. 267 al mese di spese accessorie (oltre che,
verosimilmente, di fr. 241.10 di assicurazione sociale contro le malattie; la
questione può tuttavia rimanere aperta poiché comunque la richiesta va respinta).
L’interessato
percepisce dal 1° febbraio 2007 una prestazione complementare di fr. 1'076 al
mese, una rendita AI di fr. 1'499, una rendita mensile dell’__________ di fr.
1'476.70 (di cui fr. 1'283.05 a suo favore e fr. 193.60 per la figlia; cfr.
doc. L, allegato A, L1), per complessivi fr. 3'858.05 (cfr. pag. 12 del
ricorso, doc. I).
In sede di ricorso fa valere degli importanti debiti (cfr. precetti
esecutivi, tuttavia risalenti al 2003), comprovando in particolare di dovere
restituire fr. 9'175 di prestazioni complementari e di essere in debito per
alcune partecipazioni ai costi e franchigie nei confronti della cassa malati (doc.
N1, VIII/2 e seguenti; cfr. anche doc. XII/Bis), tuttavia ampiamente compensate
dagli importi a lui dovuti dall’__________ (cfr. doc. C, nonché doc. VIII/3,
versamento effettivo di fr. 46'772.05, pur comprendendo anche parte della rendita
per la figlia).
Nel
caso di specie, per il calcolo del diritto all’assistenza giudiziaria, il
fabbisogno del ricorrente ammonta pertanto a fr. 3'283.10 (1'100 + 275 [1'100 :
100.
X 25] + 1’400 + 267 + 241.10), inferiore alle entrate mensili di fr. 3'858.05
(1'499 + 1'283.05 + 1'076).
Con
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 il TFA non ha
considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui
eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base
della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.
In
particolare l’Alta Corte ha rilevato:
" (…)
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici
hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.-
[rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel
1988.
rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza
professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50
(fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-
[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi
cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In
definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,
più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale
per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle
indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si
rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o
l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.
2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).”
(STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.).",
Nell’evenienza
concreta, applicando il supplemento massimo del 25%, l’eccedenza raggiunge i
fr. 574.95 al mese (3'858.05 – 3'283.10). Rilevato inoltre che l’interessato ha
diritto a ripetibili ridotte, essendo parzialmente vincente in causa, e che
anche in questo caso potrà chiedere alla propria legale di saldare ratealmente l’onorario,
la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria non è
adempiuta.
In
queste condizioni la domanda va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata nella misura in cui concerne il rifiuto della richiesta di
indennizzo (n. 3 del dispositivo) e gli atti rinviati al Dipartimento delle
sanità e della socialità per un nuovo giudizio.
§§ Il punto 2 del
dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che a RI 1 è
attribuita una riparazione del torto morale dell’importo di fr. 7'000.--.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
per la procedura innanzi al TCA è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Il Dipartimento della sanità e della socialità verserà fr. 1'500 (IVA
inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
5.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro
la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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