Lexipedia

Decisione

43.2007.2

Richiesta di riparazione per torto morale, nonchè di un indennizzo in seguito ad una rapina, lesioni semplici e danneggiamento. Calcolo della riparazione per torto morale. Rinvio all'autorità cantonal

14 febbraio 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque

adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore

indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Secondo

la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° gennaio 2001, l’importo base mensile

per persone sole è di fr. 1'100 al mese. A questo importo va aggiunto un supplemento

del 15-25% conformemente alla giurisprudenza del TFA.

11. In

concreto, trattandosi di un assicurato domiciliato in un altro Cantone e visti

gli sforzi profusi dalla patrocinatrice per ottenere il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, si può eccezionalmente prescindere dal medesimo,

giacché gli atti prodotti permettono di emettere comunque una decisione in

Considerandi

merito.

Dal

calcolo delle prestazioni complementari allegato quale doc. N, nonché dal

ricorso, emerge che l’insorgente deve far fronte a fr. 1'400 al mese di

pigione (doc. G2) e fr. 267 al mese di spese accessorie (oltre che,

verosimilmente, di fr. 241.10 di assicurazione sociale contro le malattie; la

questione può tuttavia rimanere aperta poiché comunque la richiesta va respinta).

L’interessato

percepisce dal 1° febbraio 2007 una prestazione complementare di fr. 1'076 al

mese, una rendita AI di fr. 1'499, una rendita mensile dell’__________ di fr.

1'476.70 (di cui fr. 1'283.05 a suo favore e fr. 193.60 per la figlia; cfr.

doc. L, allegato A, L1), per complessivi fr. 3'858.05 (cfr. pag. 12 del

ricorso, doc. I).

In sede di ricorso fa valere degli importanti debiti (cfr. precetti

esecutivi, tuttavia risalenti al 2003), comprovando in particolare di dovere

restituire fr. 9'175 di prestazioni complementari e di essere in debito per

alcune partecipazioni ai costi e franchigie nei confronti della cassa malati (doc.

N1, VIII/2 e seguenti; cfr. anche doc. XII/Bis), tuttavia ampiamente compensate

dagli importi a lui dovuti dall’__________ (cfr. doc. C, nonché doc. VIII/3,

versamento effettivo di fr. 46'772.05, pur comprendendo anche parte della rendita

per la figlia).

Nel

caso di specie, per il calcolo del diritto all’assistenza giudiziaria, il

fabbisogno del ricorrente ammonta pertanto a fr. 3'283.10 (1'100 + 275 [1'100 :

100.

X 25] + 1’400 + 267 + 241.10), inferiore alle entrate mensili di fr. 3'858.05

(1'499 + 1'283.05 + 1'076).

Con

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04 il TFA non ha

considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui

eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base

della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici

hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.-

[rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel

1988.

rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza

professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50

(fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-

[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi

cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In

definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,

più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale

per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle

indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si

rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o

l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.

2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).”

(STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.).",

Nell’evenienza

concreta, applicando il supplemento massimo del 25%, l’eccedenza raggiunge i

fr. 574.95 al mese (3'858.05 – 3'283.10). Rilevato inoltre che l’interessato ha

diritto a ripetibili ridotte, essendo parzialmente vincente in causa, e che

anche in questo caso potrà chiedere alla propria legale di saldare ratealmente l’onorario,

la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria non è

adempiuta.

In

queste condizioni la domanda va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata nella misura in cui concerne il rifiuto della richiesta di

indennizzo (n. 3 del dispositivo) e gli atti rinviati al Dipartimento delle

sanità e della socialità per un nuovo giudizio.

§§ Il punto 2 del

dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che a RI 1 è

attribuita una riparazione del torto morale dell’importo di fr. 7'000.--.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura innanzi al TCA è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Il Dipartimento della sanità e della socialità verserà fr. 1'500 (IVA

inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

5.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla

notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster