43.2008.3
Domanda di risarcimento e rimborso spese legali in ambito LAVI. Accertamenti svolti dal DSS. Sollecito e successivo ricorso del patrocinatore della vittima. In concreto non si tratta di domanda di aiu
28 luglio 2008Italiano25 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
43.2008.3
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, TCA
Titolo:
Domanda di risarcimento e rimborso spese legali in ambito LAVI. Accertamenti svolti dal DSS. Sollecito e successivo ricorso del patrocinatore della vittima. In concreto non si tratta di domanda di aiuti immediati. Non dati gli estremi, in concreto, per una denegata giustizia
RITARDATA GIUSTIZIA
SUSSIDIARIETÀ
art. 1 LAV
art. 16 cpv. 2 LAV
art. 1 OAVI
Raccomandata
Incarto n.
43.2008.3
ir/td
Lugano
28 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
Dipartimento della sanità e della
socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
considerato, in fatto
ed in diritto
• che con atto d'accusa 27 ottobre 2005 il
PP __________ ha rinviato a giudizio D.H. per gravi reati commessi in danno
della qui ricorrente;
• che con scritto 18 agosto 2006 l'avv. RA
2 ha comunicato al DSS - Delegato LAVI l'assunzione del patrocinio della
giovane vittima, l'imminenza del processo - fissato inizialmente per il 21
settembre 2006 - ed il desiderio di salvaguardare il termine di cui all'art. 16
cpv. 3 LAV;
• che il patrocinatore di RI 1 ha
formulato, sempre con lo scritto 18 agosto 2006, una richiesta di risarcimento
per il torto morale subito e la rifusione delle spese legali, con riserva di
completazione;
• che con sentenza 19 settembre 2007 la
Corte delle Assise Criminali di __________ ha condannato l'accusato (latitante)
ad una pena di 6 anni per i gravissimi reati imputatigli commessi in danno
dell'unica vittima qui ricorrente;
• che, con la pena detentiva, l'accusato è
anche stato condannato a versare a RI 1, parte civile, l'importo di CHF
25'000.- a titolo di risarcimento per torto morale e CHF 11'767.35 per le spese
legali sopportate;
• che il 5 ottobre 2007 l'avv. RA 2 ha
completato la sua istanza producendo la copia della sentenza;
• che il 15 ottobre 2007 il patrocinatore
della ricorrente ha contattato il patrocinatore del condannato in vista del
risarcimento. Questi ha negato l'esistenza di sufficienti mezzi finanziari con
scritto 14 novembre 2007;
• che il 15 novembre 2008 RI 1, tramite il
proprio legale, ha nuovamente interpellato il DSS - Delegato LAVI, indicando
l'incapacità finanziaria del condannato, l'assenza della necessità di trasmissione
della nota d'onorario per le prestazioni al Giar siccome "…a suo tempo non
era stata chiesta la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio…";
• che, alla luce degli atti acquisiti, il
Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti __________
ha trasmesso l'istanza al servizio giuridico del DSS per la decisione di sua
competenza;
• che il 27 dicembre 2007 l'avv. RA 2 ha
sollecitato l'evasione dell'istanza;
• che il 14 gennaio 2008 la giurista
incaricata del DSS ha chiesto alla ricorrente di verificare la crescita in
giudicato della sentenza di condanna penale preannunciando che l'istanza
sarebbe stata "…trattata nei prossimi mesi";
• che il legale della ricorrente ha
trasmesso al DSS l'attestazione del TPC relativa alla crescita in giudicato
della sentenza di condanna;
• che, il 16 aprile 2008 ed il 28 aprile
2008 l'avv. RA 2 ha sollecitato l'evasione della procedura;
• che il DSS, a firma della Consigliera di
Stato rispettivamente della giurista responsabile ha comunque sempre evaso gli scritti
di sollecito indicando (v. in parte doc. 1 scritto Consigliera di Stato avv.
Pesenti/avv. RA 2 del 5 maggio 2008) il tempo relativamente breve dalla
crescita in giudicato della sentenza di condanna penale e la necessità di
seguire le istanze nell'ordine cronologico d'entrata;
• che con atto 14 maggio 2008 RI 1 si è
aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente per l'esame del
merito, lamentando un ingiustificato ritardo. In particolare la ricorrente
evidenzia il trascorrere di "…ora 8… lunghissimi mesi senza … ottenere
soddisfazione";
• che con risposta di causa 9 giugno 2008
il DSS chiede la reiezione dell'impugnativa evidenziando la natura della
procedura diversa rispetto alle richieste di intervento formulate al Delegato
(art. 3 LAV). Il DSS evidenzia come le istanze di indennizzo o riparazione
morale (art. 11 LAV) sono di regola evase … nel giro di un anno". Per i collaboratori
del Dipartimento la fase di acquisizione delle informazioni necessarie
all'emanazione del giudizio decorre dal 15 novembre (scritto avv. RA 2/DSS) poiché
prima di tale data mancava "la verosimiglianza che somme dovute non venissero
versate all'autore o da terzi";
• che, per l'amministrazione cantonale,
per decidere procedure come quelle in discussione occorre "svolgere
un'istruttoria per poi poter riconoscere alla vittima quanto la legge prevede,
sulla base di un calcolo apposito che dovrà tener conto di molteplici fattori,
tra i quali la situazione economica della vittima (condizione ai sensi dell'art.
12 LAV) e i precisi parametri di calcolo (art. 13 LAV e art. 3 OAVI)" con
il rilievo che "parte istante (…) non ha fornito elementi in merito alla
situazione economica della vittima (…) e neppure ha trasmesso la nota
d'onorario dettagliata per la quale chiede la rifusione (l'autorità competente
in materia LAV dovendola verificare non essendo tenuta ad applicare i criteri
considerati dal Tribunale penale per la copertura delle spese di
patrocinio)". IL DSS evidenzia poi l'assenza dell'accertamento relativo alla
crescita in giudicato della sentenza di condanna penale pervenuta nel gennaio
scorso;
• che, in conclusione del suo esposto, il
DSS rammenta come "la procedura LAV tuttora aperta non riguardi l'aiuto
immediato alla vittima, ma la possibilità di vedersi rifondere un
indennizzo". L'amministrazione richiama poi precedente giudizio di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni (sentenza 21 novembre 2005 inc.
43.2005.2) e riporta poi giurisprudenza federale in materia per escludere il
sussistere di un ingiustificato ritardo. Da "quanto il DSS è entrato in
possesso della documentazione minima necessaria (ovvero nel gennaio 2008 con la
ricezione della crescita in giudicato della sentenza penale) sono passati pochi
mesi e ancora la richiesta andrà peraltro completata per permettere una
decisione dopo attenta valutazione";
• che in sede di replica il legale di RI 1
ribadisce le sue tesi evidenziando l'obbligo per il Cantone (art. 16 LAV) di
prevedere una procedura semplice, rapida e gratuita. La ricorrente entra nel
merito delle sue pretese per qualificarle di semplici, di facile e veloce evasione.
RI
1 non si confronta invece con le considerazioni di diritto relative alla
pretesa denegata giustizia evidenziate dall'amministrazione e già ritenute in
sentenze di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
• che la parte convenuta ha duplicato con
scritto 2 luglio 2008;
• che
il tema in discussione è quello a sapere se il Dipartimento convenuto abbia o
meno commesso un diniego di giustizia per il ritardo nell’evadere l’istanza
inoltrata dalla ricorrente;
• la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che,
questo Tribunale in materia di applicazione della LPGA ha più volte avuto occasione
di ritenere come: "Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana
una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i
ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). (…)
secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora
un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
4c, 103 V 195 consid. 3c), nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura
della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p.
483)." (in questo senso ST 23.6.2008 inc. 36.2008.75).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di
un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad
esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia
occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione
può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna
1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno
2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di
un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale
di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
Nella
sentenza DTF 125 V 188ss. pubblicata, il TFA ha negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Il TFA, con
sentenza del 31 maggio 1999 pubblicata in DTF 125 V 373, ha giudicato che, di
per sé, una durata procedurale di 33 mesi, di cui 27 consecutivi senza alcuna
attività da parte del Tribunale è inammissibile. Tuttavia non ha riconosciuto
alcuna indennità poiché l’insorgente non ha sollecitato la ripresa della
procedura:
" Das strittige Verfahren war seit 18. Juni 1996 anhängig, ab 2. Dezember 1996
mit der förmlichen Beendigung des Schriftenwechsels behandlungsreif, und es
wurde mit Entscheid vom 9. März 1999 abgeschlossen. Die gesamte Verfahrensdauer
beträgt 33 Monate seit Anhängigmachung und 27 Monate seit Eintritt der
Behandlungsreife. Gemäss
der Rechtsprechung hätte eine solche Verfahrensdauer bei den gegebenen
Umständen zur Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geführt, da sie die
für den Tatbestand des unrechtmässigen Verzögerns eines Entscheides
erforderliche Schwelle überschritten hat (unveröffentlichtes Urteil L. vom 16. Dezember 1998). Unter dem Gesichtspunkt
der Prozessaussichten ist der Anspruch auf Parteientschädigung somit begründet.
(…)
aa) Der Anspruch auf Erledigung einer Sache innert angemessener Frist
gehört zu den Verfahrensgarantien nach Art. 4 Abs. 1 BV (KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Rz. 119
ff., speziell Rz. 153-155). Der Erreichung dieses Ziels dienen insbesondere die
Verfahrensordnungen. Unerlässlich sind dafür Fristen, Formen
und prozessuale Sorgfaltspflichten, die einem schleppenden Prozessgang
und der Verfahrensverzögerung entgegenwirken (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2. Aufl., S. 49). Eine diesbezüglich wichtige Aufgabe der richterlichen
Prozessleitung besteht in der Durchsetzung des Beschleunigungsgrundsatzes.
Dieser verlangt zwar in erster Linie vom Richter, daneben aber auch von den
Parteien, das je ihnen Mögliche und Zumutbare dazu beizutragen, dass das Verfahren
zügig voranschreitet (GYGI, a.a.O., S. 64).
Hinzu tritt der Grundsatz von Treu und Glauben, welcher Behörden und
Privaten gleichermassen rechtsmissbräuchliches und widersprüchliches Verhalten
verbietet (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., Rz. 126; GYGI, a.a.O., S. 50). Im Rahmen der
prozessualen Sorgfaltspflichten obliegt es daher den Parteien, festgestellte
Verfahrensmängel rechtzeitig anzuzeigen (EGLI, La protection de la
bonne foi dans le procès: quelques applications dans la jurisprudence, in:
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, S.
239 f., mit Hinweisen).
bb) Diese aus der prozessualen Sorgfaltspflicht sowie Treu und Glauben
im Verfahren abgeleiteten Prinzipien sind im Bereich der jederzeit möglichen
Rechtsverzögerungs- und Rechtsverweigerungsbeschwerde (vgl. Art. 97 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 106 Abs. 2 OG) mit Blick auf die Kostenfolgen (Art. 156/159 OG)
sinngemäss zur Anwendung zu bringen. Im Bereich der Staatshaftung aus Rechtsverzögerung
hat das Bundesgericht in BGE 107 Ib 158 f.
(Erw. 2b/bb mit Hinweisen) entschieden, dass es der durch eine lange Prozessdauer
von einem Schaden bedrohten Partei insbesondere zuzumuten ist, das Gericht
darauf aufmerksam zu machen und um eine raschere Abwicklung des Verfahrens zu
ersuchen. Der Unterlassung solcher (der Erhebung der Rechtsverzögerungsbeschwerde
vorausgehenden) Vorkehren misst das Bundesgericht staatshaftungsrechtlich unter
dem Gesichtswinkel des Selbstverschuldens Bedeutung bei.
cc) Vorliegend steht fest, dass der Beschwerdeführer nach Eintritt der
Behandlungsreife seiner Beschwerde in Verletzung seiner prozessualen
Mitwirkungspflichten während 27 Monaten die Vorinstanz weder je um Auskunft
nach dem Stand des Verfahrens gebeten, geschweige denn um Beschleunigung des Verfahrens
ersucht hatte. Hinzu kommt, dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde am 2. März
1999 eingereicht wurde und dass die Vorinstanz die Beschwerde am 9. März 1999
entschied. Mit dem kurz vorher eingereichten Rechtsmittel liess sich daher von
vornherein keine zusätzliche Beschleunigung des Verfahrens erreichen. Die
Unkenntnis über diese Prozesslage hat der Beschwerdeführer zu vertreten, weil
er sich nie nach dem Stand des Verfahrens erkundigte. Die mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde
entstandenen Vertretungskosten sind deshalb selbstverschuldet und unnötig (ZAK
1989 S. 283 Erw. 3). Unter diesen Umständen ist von der Zusprechung einer
Parteientschädigung abzusehen." (sottolineature del redattore)
Fatti
I
medesimi principi sono stati dedotti in altri ambiti del diritto. Con STF del
24 febbraio 2000 (1P.365/1999), il TF ha rilevato:
" Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe poi
violato il principio della celerità, per aver emanato la sentenza un anno e
otto mesi dopo l'introduzione dell'istanza tendente all'ottenimento del risarcimento.
Il principio della celerità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e già
desumibile dall'art. 4 vCost., nonché dall'art. 6 n. 1 CEDU, prevede che la
procedura giudiziaria debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per
determinare se questo principio è stato violato occorre esaminare, di caso in
caso, la complessità della causa, la natura dei delitti o dei crimini di
cui l'accusato è sospettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed
effettuare una valutazione in base a un apprezzamento globale del lavoro
svolto: perché sussista una violazione non basta infatti che un determinato
atto avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag. 375/376, 124 I 139 consid.
2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107 Ib 165 consid. 3c; Villiger, op. cit., n. 452 e
segg.; Andreas Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess gemäss art. 6
Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Konventionsorgane, in: Aktuelle Fragen
zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.;
ArthurHaefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii).
Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici cantonali hanno dovuto occuparsi
per determinarsi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente è voluminoso
e complesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico della
ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi si opponesse) con quello
del marito. La durata dei procedimenti penali, dipendenti da numerose denunce e
controdenunce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la
complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il compito dei Giudici
cantonali. Tenuto conto di queste circostanze, la durata della procedura
davanti alla CRP non può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì sollecitato
due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999, l'evasione della causa. Dalla documentazione
agli atti non si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsuali
superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per <ritardata> <giustizia> contro la pretesa
inattività della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a statuire
esulerebbe comunque dal presente giudizio."
ed
ancora con sentenza del 23 settembre 2005 nella causa A. e B. (inc.
1A.155/2005), l’Alta Corte ha affermato:
" 4.
Les recourants demandent enfin au Tribunal fédéral de constater que
l'Etat de Vaud a violé le principe de la célérité.
4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités).
4.2 A.________ a déposé sa demande d'indemnisation le 8 mai 2001, soit
quelques jours avant l'échéance du délai de deux ans fixé à l'art. 16 al. 3
LAVI. Le Département a suspendu l'instruction de la requête jusqu'à droit jugé
sur le plan pénal. La requérante ne s'est pas opposée à cette mesure, qui est
en principe conforme aux exigences de simplicité et de rapidité posées à l'art.
16 al. 1 LAVI (cf. ATF 123 II 1 consid. 2b p. 3). D._______ a été condamné en
première instance par un jugement du 10 décembre 2001, qu'il a contesté sans
succès devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, puis devant le Tribunal fédéral. L'autorité d'indemnisation n'a pas
failli à son obligation de diligence en attendant l'issue de cette procédure
avant de statuer, dès lors qu'elle pouvait éventuellement aboutir à
l'annulation de la condamnation et à un nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a
rejeté le pourvoi en nullité formé par D.________ le 28 février 2003. L'arrêt
motivé a été notifié aux parties le 3 avril 2003. Le Département a rendu sa
décision en date du 24 avril 2004. Même si ce délai est relativement long, on
ne saurait dire que l'autorité a failli au principe de la célérité garanti à
l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant qu'il s'agissait de statuer non pas sur une
demande de prestations d'aide immédiate ou à plus long terme, au sens de l'art.
3 LAVI, mais d'une demande d'indemnisation et de réparation morale fondée sur
les art. 11 et suivants LAVI. Au demeurant, les recourants n'ont pas subi de
préjudice de la violation alléguée vu le sort de leur requête. Ils ne sauraient
dès lors faire valoir un intérêt pratique à faire constater que le principe de
la célérité aurait été violé. Aussi, il n'y a pas lieu de donner suite à la
conclusion prise en ce sens par les recourants." (sottolineatura del
redattore)
In
una procedura giudicata dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era questione
di un ritardo da parte dell’amministrazione cantonale, che, confrontata con una
domanda di indennizzo e riparazione formulata a fine 2002 l'ha evasa nel 2005
dopo avere a più riprese e senza successo chiesto alla vittima la produzione di
documentazione.
In
quella sentenza (43.2007.1 in re M. emessa il 6 novembre 2007) questa Corte ha
ritenuto:
" In concreto, la durata della procedura è stata
particolarmente lunga.
Tuttavia, da una parte va rilevato come l’interessata non ha sollecitato
per iscritto l’emanazione del provvedimento. Neppure il 10 novembre 2004,
allorquando ha trasmesso al Consiglio di Stato la documentazione richiestale,
ha sollevato obiezioni circa la durata della procedura (cfr. richiesta di
trasmissione dell’intera documentazione inerente la procedura in esame, doc.
VI).
D’altra parte la ricorrente, contrariamente a quanto sembra ritenere
(cfr. doc. V), non ha subito pregiudizi dalla circostanza che la decisione è
stata emanata nel corso del 2005. Infatti, come si vedrà in seguito (consid.
2.6 e 2.7), la nuova documentazione prodotta su richiesta dell’autorità
cantonale non è decisiva per l’esito dell’istanza, ma permette tutt’al più di
rafforzare le convinzioni già maturate in precedenza dall’autorità cantonale.
Infine, da quando il DSS è entrato in possesso della documentazione
richiesta (ottobre 2004), all’emanazione della decisione (marzo 2005), sono
passati pochi mesi.
Per cui, anche se la procedura si è protratta per un lungo periodo,
trattandosi di statuire su una domanda d’indennizzo e riparazione morale (art.
11 segg. LAV) e non di una richiesta di aiuto immediato (art. 3 LAV) ed in
assenza di solleciti da parte dell’insorgente, non vi è violazione del
principio di celerità." (sottolineatura del redattore)
Il
Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale)
ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che
l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. In caso di accoglimento
di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina
all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),”.
• che, nel caso concreto va evidenziato,
come rettamente ha fatto l'amministrazione nei suoi allegati, che oggetto della
procedura è un'istanza a norma dell'art. 11 LAV e non invece richiesta di aiuti
immediati (art. 3 LAV);
• che, rettamente ancora, il DSS evidenzia
come necessario - per potere decidere sull'istanza - era acquisire gli
accertamenti circa "la verosimiglianza che le somme dovute non venissero
integralmente versate dall'autore del reato o da terzi". Anche l'accertamento
della crescita in giudicato della sentenza penale era necessario;
• che, a partire dalla seconda metà di
gennaio, il DSS avrebbe quindi potuto, pur nel rispetto dell'ordine cronologico
indicato, perlomeno acquisire dalla parte istante quelle informazioni che
ancora mancano agli atti, per mettersi in grado di emanare la propria
decisione;
• che, come rammentato nel giudizio 6
novembre 2007 (43.2007.1 in re M.), a norma dell'art. 16 cpv. 2 LAV l'autorità
accerta d'ufficio i fatti;
• che, in particolare, il principio
secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti - con la collaborazione delle
parti - in virtù del principio inquisitorio (ST 6 novembre 2007, 43.2007.1,
pag. 7) vale anche sotto l'egida della LAV. Come evocato nella sentenza
cantonale citata in DTF 126 II 97 cons. 2 e:
" Hingegen kann und muss vom Gesuchsteller verlangt
werden, dass er soweit zumutbar diejenigen Angaben macht, die der Behörde
erlauben, den Sachverhalt und die Anspruchsberechtigung näher abzuklären. Wohl
hat die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 16 Abs. 2 OHG).
Das schliesst aber eine Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers nicht aus (BGE
124 V 234 E. 4b/bb S. 239;123 III 328 E. 3 S. 329; 120 Ia 179 E. 3a S. 181 f.;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 284 f.;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.
Aufl., Zürich 1998, S. 341; ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, N.
59 ff. zu § 7; PETER SALADIN, Das Verwaltungsver-fahrensrecht des Bundes,
Basel/Stuttgart 1979, S. 125; Empfehlungen SVK-OHG, Nr. 74). Wer ein Gesuch
stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind oder von
ihm mit wesentlich weniger Aufwand erhoben werden können als von der Behörde.
Insbesondere muss das Opfer den anspruchsbegründenden Sachverhalt mit
hinreichender Bestimmtheit darlegen und der Behörde diejenigen Angaben liefern,
die ihr erlauben, weitere Erkundigungen einzuziehen (GOMM/STEIN/ZEHNTNER,
a.a.O., Rz. 24 zu Art. 16). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Verwaltungsstelle, welche die Leistungsbegehren nach Art. 11 ff. OHG beurteilt, rechtlich
und faktisch nicht dieselben prozessualen Untersuchungsmittel zur Verfügung hat
wie die Strafverfolgungsbehörden. Sie ist oft darauf angewiesen, polizeiliche
und strafprozessuale Akten heranzuziehen, um beurteilen zu können,
ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Es kann und muss daher vom
Opfer verlangt werden, dass es der Behörde - soweit vorhanden - derartige Akten
zur Verfügung stellt oder zumindest angibt, wo diese Unterlagen ediert werden
könnten.“ (sottolineature del redattore)
Peter
Gomm, in Opferhilfegesetz, Berna 2005, pag. 310 e seguenti rammenta che :
" Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen
fest. Für die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts gilt im Verwaltungs-verfahren
die Untersuchungsmaxime. Diese ist im Bereich des Opferhilfegesetzes von
Bundesrechts wegen vorgesehen (Art. 16 Abs. 2 OHG).
(…)
Dies enthebt das Opfer nicht von der Pflicht, seine Verhältnisse zu
offenbaren, soweit es in seinen Möglichkeiten liegt und zumutbar ist. Wer ein
Gesuch stellt, muss diejenigen Tatsachen darlegen, die nur ihm bekannt sind
oder von Ihm mit wesentlich weinger Aufwand erhoben werden können als von
Behörde.
(…)
In gleicher Weise hat die Entschädigungsbehörde eigene Bewei-serhebungen
zu treffen, wenn der Versorgeschaden in den wesentlichen Elementen dargelegt
worden und das Opfer damit seiner Substanzierungspflicht nachgekommen ist. Es
ist Sache der Entschädigungsbehörde, allenfalss einzelne fehlende Elemente für
die Schadensberechnung ergänzend zu erheben oder das Opfer, falls notwendig,
zur Mitwirkung aufzufordern (vgl. BGE 129 II 49 ff. Erw. 4.1).
Art. 1 OHV bestimmt, dass das Opfer glaubhaft machen muss, dass es
keine oder nur ungenügende Leistungen von Dritten (Täter, Versicherungen usw.)
erhalten kann. Die Glaubhaftmachung bezieht sich nur darauf, bisher nicht
entschädigt worden zu sein und in nächster Zukunft keine Schadenersatz- oder
Genugtuungsleistungen erwarten zu können (BGE 1A.170/2001 vom 18. Februar 2002 Erw. 4.2). (…)";
• che,
da quanto precede, può essere dedotto l'obbligo del DSS di condurre l'istruttoria
della procedura - nell'ottica dell'esigenza della LAV - con sollecitudine;
• che,
di conseguenza, il DSS dovrà chiedere al patrocinatore dell'istante la produzione
degli atti e/o delle attestazioni o l'indicazione dei mezzi di prova che
riterrà idonei per le verifiche che ritiene di dovere operare per poi decidere.
D'altro canto il legale della ricorrente - che già alla lettura della risposta
di causa ha recepito quali esigenze istruttorie ha manifestato l'amministrazione
(la più semplice è la produzione della nota d'onorario dettagliata) - dovrà collaborare
trasmettendo spontaneamente quanto necessario;
• che
la contrapposizione delle parti non giova certamente alla causa della vittima minorenne
che, come rammenta correttamente l'avv. RA 2, ha subito reati di inenarrabile
brutalità. Da rilevare che - comunque - la natura dei reati subiti dalla
vittima non deve essere il criterio da ritenere per evadere con priorità una
domanda rispetto ad altre;
• che,
accertata la necessità in concreto - comunque - di accelerare il corso
istruttorio per abbreviare - per quanto possibile - l'evasione della procedura,
non va disatteso qui che quanto richiesto al DSS non è un aiuto immediato a norma
dell'art. 3 LAV ma un indennizzo e riparazione morale (art. 11 LAV). La prassi
citata nelle considerazioni che precedono permette di ritenere che, alla luce
della natura della procedura, della necessità di ancora completare le verifiche
e gli accertamenti (ciò che dovrà comunque avvenire in tempi brevi) il tempo
sin qui trascorso dalla completazione dell'istanza il 15 novembre 2007 e
dall'accertamento di crescita in giudicato della sentenza penale (avvenuto il
21 gennaio 2008), la procedura non è, sin qui, stata condotta in violazione del
principio di celerità.
Non
occorre ora e qui esaminare se il termine di 1 anno ricordato dall'amministrazione
come complessivamente necessario, per decidere istanze quali quella in discussione,
sia ancora rispettoso dei principi legali evocati. Va qui rammentato che, se è
di principio corretto seguire, per l'evasione delle procedure l'ordine cronologico
d'entrata, non va negletto il fatto che vi sono procedure la cui istruttoria è
più veloce o impone acquisizione probatoria meno importante e quindi possono
essere evase con priorità rispetto a procedure coeve od anche più datate;
• che,
si ribadisce, in concreto i tempi del DSS sin qui non sono tali da ritenere un
ritardo ingiustificato e violazione del principio di celerità;
• che
il DSS è comunque invitato a dare indilato seguito alla raccolta degli elementi
ancora necessari per poter giungere, nei tempi il più possibile contenuti, ad
emanare il giudizio di sua competenza;
• che
il ricorso va quindi respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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