43.2018.1
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25 febbraio 2019Italiano77 min
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Raccomandata
Incarto
n.
43.2018.1
TB
Lugano
25 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2018 di
RI 1
contro
le decisioni del 6 e del 24 agosto 2018 emanate da
Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 febbraio 2015, , RI 1,
1970, ha avuto un diverbio con __________, 1995, il quale l’ha poi colpito. __________,
querelato dalla parte lesa, ha fatto oggetto di un procedimento penale sfociato
nell’emanazione di un decreto d’accusa per titolo di lesioni semplici
intenzionali (DA n. __________ del 4 settembre 2015). A seguito dell’opposizione
inoltrata avverso il decreto il Giudice della Pretura penale ha confermato, il 9
novembre 2016 (81.__________), le imputazioni, dichiarando l’autore del reato
colpevole di lesioni semplici, ma riducendo la pena proposta da 30 a 15
aliquote giornaliere fissate in Fr. 30.- l’una e l’ha sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni.
Contro la sentenza di prima istanza RI 1 ha formulato appello,
chiedendo che l’autore del reato fosse riconosciuto colpevole di lesioni gravi
(e non solo semplici) e la sua condanna al versamento di indennizzi di varia
natura.
Con sentenza del 25 ottobre 2017 (17.__________) la Corte di
appello e di revisione penale, analizzati e valutati gli atti istruttori, ha confermato
la condanna per lesioni semplici inflitta dal Giudice della Pretura penale all’autore
del reato. La CARP ha anche respinto la richiesta di condanna dell’autore del
reato ad indennizzare RI 1 rispettivamente ha dichiarato irricevibile la
pretesa di riconoscergli un indennizzo per presunte ingiustizie subite dai
magistrati ticinesi.
Il 9 gennaio 2018 RI 1 si è rivolto al Tribunale federale che, a
seguito del mancato versamento entro il 12 febbraio 2018 dell’anticipo
richiesto, con sentenza 6B_33/2018 del 27 febbraio 2018 ha dichiarato
inammissibile il ricorso.
1.2. Con e-mail del 25 febbraio
2016 (doc. 3) RI 1 ha scritto alla Delegata per l’aiuto alle vittime di reati producendo
una serie di documenti (le fotografie delle lesioni che egli indica di avere
subito a seguito dell’aggressione del 18 febbraio 2015, alcune attestazioni mediche,
il decreto di accusa e la sua conferma, i costi sostenuti personalmente e dalla
Cassa malati) chiedendo di “trovare delle
modalità più adeguate al recupero funzionale.”. RI 1 ha anche fatto
presente la sua necessità di “un
coordinamento legale per rivendicare i danni in sede civile in Pretura”,
e per coordinare le azioni legali a quelle di cura.
Il 18 aprile 2016 (doc. A8) la Delegata gli ha confermato, quale
aiuto immediato ai sensi della Legge per l’aiuto alle vittime di reati (LAV),
la copertura delle spese mediche di Fr. 103,95 per il trattamento presso
l’Ospedale di __________ avvenuto la notte della lite. Essa ha poi trasmesso le
richieste ulteriori, quello stesso giorno, per competenza, al Servizio
giuridico del Dipartimento della sanità e della socialità che ne ha attestato
ricevuta il 22 aprile 2016 (doc. A9).
Il 12 maggio 2016 (doc. 6) e il 16 novembre 2017 (doc. 7), sempre
per invio elettronico, l’istante ha trasmesso al DSS ulteriore documentazione, di
carattere medico e giuridico.
Con lo scritto del 20 dicembre 2017 (doc. A10) il Dipartimento
della sanità e della socialità ha preso posizione sulle ultime e-mail
dell’istante, chiedendogli di precisare le sue pretese e in particolare di
indicare dettagliatamente i singoli importi richiesti.
Il DSS ha anche informato l’interessato che la domanda LAV sarebbe
rimasta sospesa fino al termine del procedimento penale, invitandolo ad
informare il Dipartimento non appena l’esito del procedimento penale fosse
divenuto definitivo ed a trasmettere copia della relativa sentenza penale
cresciuta in giudicato.
Il 12 marzo 2018 (doc. A11) l’interessato ha quantificando le sue pretese
per cure mediche, per torto morale e per lesione della personalità, sia in
relazione ai fatti del 18 febbraio 2015 con procedura penale sfociata
nel DA __________ del 4 settembre 2015, sia ad un ulteriore caso avvenuto il 18
febbraio 2016 nel corso del quale il qui ricorrente avrebbe subito un
danno alla salute. Quest’ultima procedura penale è comunque sfociata in un
decreto di abbandono (ABB __________).
1.3. Con decisione del 6 agosto
2018 (doc. A1) il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto
l’istanza del 25 febbraio 2016 di RI 1 perché, in assenza della causalità
necessaria fra la lesione dell’integrità fisica lamentata e il reato subìto il
18 febbraio 2015, l’istante non adempiva la qualità di vittima ai sensi della
LAV e quindi non erano date le condizioni per pretendere l’indennizzo e la
riparazione morale richiesti.
L’autorità amministrativa ha esposto le tre condizioni cumulative per
l’applicazione della LAV (infrazione ai sensi del diritto penale svizzero;
lesione dell’integrità fisica, sessuale o psichica; causalità ed immediatezza
della lesione dell’integrità) e le ha concretizzate basandosi sui fatti accertati
dalle autorità di perseguimento penale, a cui di regola è vincolata. Pertanto,
ritenuto come l’istante sia stato colpito da una sberla e che fra questo colpo
assestato la sera del 18 febbraio 2015 e i numerosi danni alla salute lamentati
dall’interessato non vi sia un nesso di causalità, non può essere riconosciuta
la qualità di vittima né per potere pretendere l’indennizzo e la riparazione
morale richiesti dall’istante, né per il rimborso delle spese mediche sostenute.
Peraltro, l’amministrazione ha affermato che una sola sberla non
giustifica in nessun caso una riparazione morale giusta la LAV.
1.4. Con scritto del 10 agosto
2018 (doc. A12) RI 1 ha chiesto al Dipartimento della sanità e della socialità
di “rettificare le indicazioni riportate in
tedesco nella lingua federale italiana, art 4 Cost, contenuto al punto
1 pagina 3, secondo art 62 cpv 1 Lpamm.” e di “chiarire le indicazioni riportate al punto 11
con modalità dettaglia e non interpretazioni riassuntive”.
Il ricorrente ha anche evidenziato come i termini schiaffo, sberla
e pugno non siano sinonimi e che la questione del nesso di causalità non è
stata debitamente trattata, tanto che il Procuratore pubblico __________ ha “indicato alla Corte di appello e di revisione
penale di aprire un’istanza di revisione per quanto compiegato in merito
alla lesione inflitte dall’imputato”.
L’interessato ha inoltre rimproverato al Dipartimento della sanità
e della socialità di non avere sufficientemente acclarato i fatti direttamente
e di non avere considerato la documentazione che egli ha prodotto.
L’istante si è altresì lamentato che nella decisione del DSS non è
stata analizzata la richiesta di risarcimento avanzata il 10 marzo 2018 per il
secondo caso di __________, sfociato in un decreto d’abbandono del Procuratore
pubblico __________.
1.5. Con decisione del 24 agosto
2018 (doc. A2) il Dipartimento della sanità e della socialità ha dichiarato
irricevibile l’istanza di rettifica del 10 agosto 2018, rilevando come la
stessa non fosse volta a correggere una svista o una contraddizione tra la
motivazione e il dispositivo, ma tendeva a un chiarimento linguistico che però
non può essere raggiunto con una rettifica.
Ad ogni modo, il 27 agosto 2018 (doc. A14) il DSS ha tradotto in
italiano i due considerandi in tedesco riportati nella decisione di merito, ha
precisato il punto 11 della stessa e ha ribadito che non ha motivo di scostarsi
dagli accertamenti fatti in sede penale, ritenuto come la sentenza della CARP
sia cresciuta in giudicato a seguito della sentenza di irricevibilità da parte
del Tribunale federale (6B_33/2018 del 27 febbraio 2018).
L’amministrazione ha inoltre osservato che lo scritto del 15
giugno 2018 della PP __________ non costituisce un’indicazione per avviare
un’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello e di revisione
penale.
Infine, il competente Dipartimento ha rilevato che l’istanza LAV
presentata dall’interessato riguardava soltanto il caso di __________, mentre
nessuna richiesta ufficiale è stata avanzata per il reato commesso da __________
nei suoi confronti, invitandolo perciò ad allestirne una qualora fosse sua
intenzione.
1.6. Il 6 settembre 2018 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando, con un
unico atto, la decisione del 6 agosto 2018 sul rifiuto di concedergli un
indennizzo e una riparazione per torto morale e la decisione del 24 agosto 2018
di irricevibilità della sua istanza di rettifica, entrambe emanate dal
Dipartimento della sanità e della socialità.
Il ricorrente ha in primo luogo chiesto “l’astensione dalla valutazione giudiziaria secondo art
51 Lpamm” (doc. I pag. 1) dei giudici Raffaele Guffi e Ivano
Ranzanici lamentando, inoltre, l’“incompatibilità
di ruolo dell’art 42 cpv 3 LOG esistente presso il Tribunale cantonale
delle assicurazioni, garantendo il principio di imparzialità ed equità,
nonché il rispetto di diritti fondamentali e costituzionali.” (doc.
Fatti
I pag. 1). Egli ha in particolare criticato la composizione del TCA, i suoi
funzionari, l’inefficacia del “sistema
magistrale ticinese” (doc. I pag. 1) tanto da avere richiesto la
ricusazione straordinaria ex art. 46 LOG del Tribunale d’appello in corpore,
come pure evidenziando le violazioni dei doveri di servizio dei “direttori dipartimentali” del Servizio
delle risorse umane.
In secondo luogo, l’insorgente ha contestato il merito della
decisione del 6 agosto 2018, ripercorrendo i fatti alla base della sua domanda
LAV e rilevando che l’esito di inammissibilità del ricorso al Tribunale
federale (STF 6B_33/2018 del 27 febbraio 2018) contro la sentenza della CARP era
semplicemente dovuto all’anticipo delle spese non pervenute in tempo,
circostanza impugnata nelle debite sedi federali dall’interessato. A suo dire,
anche le sentenze federali emanate sull’argomento avrebbero indebitamente
avallato gli errori procedurali commessi dalle varie istanze cantonali e
federali stesse, perciò “Come tale definire [ndr: da parte del DSS nella sua decisione del 6
agosto 2018] con certezza la crescita in giudicato di tutte le sentenze
cantonali e federali identifica un accertamento incompleto e non oggettivo dei
fatti utili a definire tutti gli elementi che concorrono all’emissione della
decisione LAV 518.” (doc. I pag. 3). Pertanto, l’interessato
ha ribadito l’inadeguatezza del dispositivo della sentenza della Corte d’appello
e di revisione penale, che non avrebbe considerato opportunamente le
conseguenze delle lesioni cagionategli dall’autore alla luce della perizia
fatta esperire dall’Ufficio assicurazione invalidità, che ha determinato delle
lesioni permanenti del 20%.
Sulla scorta delle conclusioni della perizia pluridisciplinare
esperita dal Servizio Accertamento Medico, il ricorrente ha chiesto al
Procuratore pubblico __________ di modificare in lesioni gravi il reato di cui
è stato accusato __________ e il 18 giugno 2018 (doc. A12) la PP, il cui agire
è stato criticato dall’istante, ha trasmesso alla CARP la sua istanza di
revisione.
Anche il comportamento del Dipartimento della sanità e della
Considerandi
socialità è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, visto che
non avrebbe protetto i suoi interessi garantiti dalla Costituzione cantonale
(art. 56), avrebbe peccato di formalismo eccessivo e avrebbe dato
interpretazioni fuorvianti ai fatti occorsi il 18 febbraio 2015.
Egli ha quindi confermato “l’inadeguatezza
di analisi e diligenza giudiziaria Dipartimento della sanità e socialità
nel contemplare l’emissione del decreto di accusa DA __________ del PP
__________.” (doc. I pag. 4). Tenuto conto che dall’evento in
questione il ricorrente ha subìto una lesione permanente all’orecchio destro, “La qualifica dell’atto, l’emissione di una decisione
istituzionale penale determina la sussistenza della qualifica di danneggiato e
pertanto vittima di reato e con il diritto di accesso all’aiuto alle vittime.”
(doc. I pag. 4), condizione riconosciuta pure dal Delegato per l’aiuto alle
vittime di reati, che il 18 aprile 2016 ha trasmesso le sue richieste al
Servizio giuridico del DSS e che gli ha rimborsato il costo della visita al
pronto soccorso.
L’interessato ha quindi ripercorso i passi procedurali messi in
atto dall’autorità amministrativa, contestandoli.
In particolare, l’insorgente ha rilevato che, nonostante la
documentazione trasmessa al DSS, la decisione impugnata riguarda soltanto i
fatti commessi da __________, mentre è silente in merito alle lesioni cagionate
da __________.
A suo dire, quindi, il competente Dipartimento avrebbe commesso
una denegata e ritardata giustizia nel non avergli fornito le necessarie
indicazioni per agire e nel confonderlo nella rivendicazione dei suoi diritti,
emettendo poi una decisione incompleta per rapporto alla documentazione che
egli ha presentato e protraendo inutilmente la procedura di risarcimento.
L’insorgente ha poi osservato che le motivazioni date dal DSS sul
nesso di causalità al punto 11 della decisione del 6 agosto 2018, “risultano solo una distorsione di apprezzamento dei
mezzi di prova compiegati, dei fatti acclarati con l’azione investigativa,
mirata solo ad evitare di elevare il perseguimento penale (Lesioni gravi e
omissione di soccorso) e l’assegnazione e riconoscimento dei danni a RI 1 già
subito in ambito giudiziario.” (doc. I pag. 5). Di conseguenza, egli
ha contestato la conclusione secondo cui una sola sberla non giustifica
comunque una riparazione morale ai sensi della LAV e che egli non adempie i
requisiti di vittima.
Per quanto concerne la decisione del 24 agosto 2018, in primo
luogo il ricorrente ha chiesto di congiungerne la contestazione con quella di
merito contro la decisione del 6 agosto 2018.
Inoltre, egli ha evidenziato come le citazioni in tedesco “hanno determinato un’inadeguatezza procedurale del
Dispositivo
dispositivo compiegato al ricorrente rispetto alla lingua federale italiana
sancita dall’art 4 Cost e al rispetto della forma dell’art 10 cpv 1
Lpamm.” (doc. I pag. 6), perciò anziché emanare una nuova
decisione con traduzioni in italiano, la decisione “presenta un vizio di forma nella comprensione di indicazioni
giuridicamente importanti per l’istante a sostegno del diniego di riconoscimento
dello stato di vittima di reato.” (doc. I p. 6).
L’istante ha pertanto contestato la decisione di irricevibilità
dell’istanza di rettifica così come le motivazioni date dal DSS, giacché tale interpretazione
rappresenta una violazione dei diritti costituzionali previsti agli artt. 9-29
Cost. fed., censurando l’accertamento arbitrale dei fatti.
Il ricorrente ha poi criticato lo scritto del 27 agosto 2018 della
giurista del DSS laddove ha ribadito di non riconoscere lo stato di vittima di
reato, poiché, a suo dire, essa ha affermato delle imprecisioni “e reiterando addirittura il diniego dei doveri di
servizio informativo per la presentazione ricorsuale” (doc. I pag.
7).
Da ultimo, “A seguito del
difetto di intervento procedurale arrecato dal Servizio delle risorse umane
nell’accertamento delle violazioni dei doveri di servizio si invita il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ad attuare l’assegnazione dei risarcimenti
con una decisione di giurisdizione unica formulata secondo le seguenti corrispondenze
ad personam e secundum eventum litis”
(doc. I pag. 7), e a tal riguardo il ricorrente ha elencato le persone, le
istituzioni e gli importi pretesi da ognuno di essi.
In conclusione, RI 1 ha chiesto al TCA di sanare gli errori
commessi dal Dipartimento della sanità e della socialità, di “risolvere le incombenze generate dalla tardiva
mancanza di una gestione istituzionale cantonale volta a tutelare l’interesse
degno di protezione all’annullamento delle sentenze penali o alla modificazione
delle stesse affinché la procedura amministrativa LAV non debba sostituirsi a
quella giuridica che ha già determinato dei vizi di forma irrimediabili.”
(doc. I pag. 8), rilevando che il DSS ha ricevuto la sua domanda già il 22
aprile 2016.
Egli ha infine confermato gli importi a titolo di risarcimento
danni indicati nello scritto del 12 marzo 2018 con attinenza all’evento del 18
febbraio 2015 e ha chiesto di addossare allo Stato le spese giudiziarie
per le gravi inadempienze procedurali emerse.
1.7. Chiesta (doc. III) e ottenuta
una proroga (doc. IV), l’11 ottobre 2018 (doc. V) il Dipartimento della sanità
e della socialità ha presentato la risposta allegando l’intero incarto, in cui figurano
il decreto d’accusa del 4 settembre 2015, la conferma del DA del 3 novembre
2015 e la sentenza della CARP del 25 ottobre 2017.
L’autorità amministrativa ha ribadito integralmente il contenuto
della decisione del 6 agosto 2018, poiché basandosi sui fatti accertati in sede
penale, a cui è di regola vincolata, è risultato assente il nesso di causalità
tra le lesioni semplici subite e la serie di danni alla salute evidenziati dal
ricorrente. Del resto, ha rilevato il DSS, quest’ultimo nemmeno ha fatto valere
un motivo per cui l’autorità LAV avrebbe dovuto discostarsi dagli accertamenti
effettuati dagli inquirenti in sede penale.
Secondo l’amministrazione non era inoltre data la violazione del
principio di celerità nell’emanazione della decisione impugnata.
Quanto all’istanza di rettifica sfociata nella decisione del 24
agosto 2018, la resistente ha osservato come sia prassi comune riprodurre
estratti di sentenze del Tribunale federale nella lingua originale. Peraltro,
il ricorrente neppure si è confrontato con detta decisione, laddove è indicato
lo scopo della rettifica che è di precisare il dispositivo poco chiaro, ambiguo
o incompleto di una decisione, ciò che non risulta nel caso concreto. Va
pertanto confermata l’irricevibilità dell’istanza di rettifica.
1.8. Il 30 ottobre 2018 (doc. VII)
il ricorrente ha criticato l’agire, le competenze e il comportamento assunto dal
Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli nell’intera vicenda, il ruolo del
Presidente del Tribunale d’Appello Mauro Mini e dei giudici del TCA Raffaele
Guffi e Ivano Ranzanici, chiedendo al Tribunale cantonale delle assicurazioni “di prendere i provvedimenti necessari alla tutela con
ammonimento e multa disciplinare art 55 Lpamm, da questi comportamenti
lesivi dell’imparzialità.” (doc. VII pag. 2) e invitandolo alla
sostituzione dei due firmatari delle decisioni contestate “con funzionari maggiormente qualificati e rispettosi
dei doveri di servizio e dei diritti fondamentali e costituzionali.”
(doc. VII pag. 2).
Ritenendo altresì che il DSS abbia banalizzato quanto egli ha
subìto, l’insorgente ha invocato l’accertamento diretto ex art. 27 cpv. 1 LPAmm
da parte del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato poi che l’aggressione subita gli ha causato una
menomazione funzionale del 20% stabilita dalla perizia del SAM, è pretestuoso
affermare che non vi sia un nesso di causalità fra l’evento e i danni alla
salute presentati.
Da ultimo, l’insorgente ha chiesto di verificare la possibilità di
sospensione “durante la valutazione federale
secondo art 59 H PA con il dispositivo 9C_719/2018 pendente
presso la Corte di diritto sociale del Tribunale Federale.”
(doc. VII pag. 4).
1.9. L’amministrazione non ha
formulato altre osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l'art.
31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause
davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le
singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le
cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm
prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione
delle altre.
In concreto il ricorso interposto dall’istante verte su due
distinte decisioni emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità: la
prima porta sul merito, la seconda su un aspetto formale della prima decisione.
Entrambe le decisioni impugnate concernono comunque, nella sostanza, il diritto
del ricorrente a un risarcimento economico quale vittima di un reato. Basandosi
quindi sui medesimi fatti e costituendo l’istanza di rettifica una questione contestuale
alla decisione di merito, ne consegue che, come chiesto dal ricorrente, è
opportuna l’emanazione di un solo giudizio portante su entrambe le
contestazioni.
2.2. Per quanto concerne la
domanda di sospensione dell’esame del presente ricorso nell’attesa del giudizio
federale nella causa 9C_719/2018, tale richiesta è diventata priva di oggetto
con l’emanazione, il 21 novembre 2018, della sentenza federale.
Il TCA può pertanto entrare nel merito della presente vertenza.
2.3. All’invito
del ricorrente di “risolvere l’incompatibilità
di ruolo dell’art 42 cpv 3 LOG esistente presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, garantendo il principio di imparzialità ed
equità, nonché il rispetto di diritti fondamentali e costituzionali”
(doc. I pag. 1) in merito alla presenza dei giudici Guffi e Ranzanici nel
collegio giudicante del Tribunale cantonale delle assicurazioni e della Corte
dei reclami penali, non va dato seguito.
Al riguardo può
essere rinviato alla costante giurisprudenza federale, secondo cui un
giudice non può essere ricusato solo perché abbia già preso decisioni nei
confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono necessariamente
sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto (STF
8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF
6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF 8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF
1C_187/2017,1C_327/2017 del 20 marzo 2018; STF 5A_489/ 2017 del 29 novembre
2017).
Un’istanza di ricusa così
formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.
Essendo dunque irricevibile,
l’istanza di ricusazione formulata implicitamente dal ricorrente è suscettibile
di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il
membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa
autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di
ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF
2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate STF 9C_121/2018
del 3 maggio 2018 consid. 1, STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).
Inoltre, sulla questione
dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di
Ivano Ranzanici –, proprio nella causa 9C_719/2018 citata dal ricorrente, il 21
novembre 2018 il Tribunale federale ha ribadito che un giudice non può essere
ricusato solo perché ha già deciso nei confronti di una persona in precedenti
casi (DTF 143 IV 69).
Sui presupposti per il
riconoscimento di una ricusazione di una persona che opera in seno a
un’autorità si veda la recente STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, consid. 3.2
e sul tema della ricusazione si veda la giurisprudenza in lingua italiana in
STF 1B_8/2018 del 22 gennaio 2018; per la dottrina si faccia riferimento a: Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a
edizione, n. 4 ad art. 36; nonché al rapporto della Commissione del Consiglio
Nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999
pag. 3896 segg. e 3964.
2.4. In merito alle critiche
rivolte dall’insorgente al Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli e alla
giurista, che hanno sottoscritto le decisioni impugnate, va qui evidenziato che
il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza
sulle competenze personali e sull’operato dei funzionari dello Stato quale è la
giurista del DSS che si è occupata del caso.
Questa Corte non ha neppure una competenza in merito a pretese disfunzioni
interne al Dipartimento della sanità e della socialità.
Nemmeno sono soggette al vaglio di questo TCA le critiche mosse al
Consigliere di Stato.
Compito di questo Tribunale è unicamente, qui, di verificare la
correttezza formale e materiale delle decisioni del 6 e del 24 agosto 2018
emesse dal DSS nell’ambito della domanda LAV del 25 febbraio 2016 formulata dal
ricorrente.
Pertanto, tutte le critiche e le molteplici censure, non sempre di
facile lettura, esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto successivo, esulano
dall’oggetto del contendere e non possono essere oggetto di esame e giudizio da
parte di questo TCA in questa sede.
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV
Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna
decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.5. Nella misura in cui il
ricorrente pretende un risarcimento dallo Stato anche per l’evento occorso il
18 febbraio 2016 e che ha visto protagonista __________, la richiesta va
dichiarata irricevibile.
La decisione del 6 agosto 2018 verte infatti soltanto sulla
domanda LAV del 25 febbraio 2016, la quale concerne manifestamente, alla luce
anche dei contatti avuti un anno prima con un funzionario del Servizio aiuto
alle vittime di reati (doc. 3) - unicamente i fatti avvenuti il 18 febbraio 2015
__________ per mano di __________. L’amministrazione ha peraltro rilevato che
nessuna domanda le è pervenuta da parte dell’istante in merito a un
risarcimento derivante dai fatti svoltisi il 18 febbraio 2016.
In tali circostanze, in assenza di una decisione impugnabile a
questo Tribunale emessa dal Dipartimento della sanità e della socialità sul diritto
del ricorrente a un indennizzo a seguito di tale evento, la scrivente Corte non
può pronunciarsi al riguardo.
Nella misura in cui l’insorgente pretende che il giudizio verta
anche su questo aspetto, il ricorso è pertanto irricevibile.
nel merito
2.6. Oggetto del contendere è la
verifica della correttezza del rifiuto dell’autorità LAV di attribuire al
ricorrente un indennizzo e una riparazione per torto morale a seguito delle
lesioni insorte dall’evento del 18 febbraio 2015.
Sul ricorso contro la decisione del 24 agosto 2018
2.7. Nel suo ricorso RI 1 ha
contestato la decisione del 24 agosto 2018 con cui il DSS ha dichiarato
irricevibile la domanda di rettifica della decisione del 6 agosto 2018 emanata
dallo stesso Dipartimento. Secondo il ricorrente, poiché la decisione di
rifiuto di attribuzione di un indennizzo economico contiene dei considerandi in
lingua tedesca, detta decisione presenterebbe dei vizi di forma, giacché non
gli sarebbe stato possibile capire le indicazioni giuridicamente importanti a
sostegno del diniego del riconoscimento di stato di vittima di un reato.
Giusta l’art. 62 LPAmm, applicabile in virtù del
citato art. 31 Lptca a cui rinvia espressamente l’art. 5b cpv. 2 LACLAV,
" 1 Se
il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una
delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati
i punti contestati e le modifiche auspicate.
2 L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono
applicabili per analogia.
3 La decisione interpretata o rettificata è impugnabile
con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima
istanza.
4 L’autorità può correggere in ogni momento gli errori
di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun
influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.“.
Dal Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo
alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966, a pagg. 32-33 emerge:
" 22. L’interpretazione,
la rettifica e la correzione
22.1
L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato alla luce degli art. 69 PA, 334
CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la giurisprudenza del Tribunale cantonale
amministrativo secondo il quale l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non
sono ammissibili: l’autorità competente - amministrativa o di ricorso - può
procedere all’interpretazione o alla rettifica del dispositivo di una sua
decisione (e non della sua motivazione) soltanto su istanza di parte, che non
soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel rispetto del
principio di buona fede. Se la domanda è accolta, la decisione interpretata o
rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto, limitatamente
tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che sono stati
effettivamente precisati. La decisione interpretata o rettificata che emana da
un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF è suscettibile
anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale federale.
22.2
L’art. 62 cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3
PA, che consente all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento
(semplici) errori di scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno
alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione;
se ciò non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo,
attraverso una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso
una procedura di revoca o di revisione.”.
Il tenore dell’art. 62 cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art.
129 cpv. 1 LTF, che prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale
federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in
contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo,
il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta
o rettifica la sentenza.
Nella sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014, al
consid. 2.1 il Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza
concernente l’art. 129 LTF:
" (…) D'après la jurisprudence relative à l'art.
129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en
elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en
outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la
décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet
d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de
déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas
recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du
contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en
effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une
décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même
qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas
admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une
discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à
la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts
8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008
consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129
LTF).”.
Al riguardo, cfr. pure le successive STF 9C_677/2014
+9C_678/ 2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.2.
2.8. Nella presente
evenienza, con l’istanza di rettifica del 10 agosto 2018 l’interessato non ha posto
in discussione il dispositivo della decisione del 6 agosto 2018 emessa dal DSS.
Egli ha chiesto soltanto che i due paragrafi di
motivazione esposti in tedesco fossero tradotti in italiano.
Come visto, l’istituto della rettifica giusta l’art.
62 cpv. 1 LPAmm può concernere solamente il dispositivo di una sentenza, a
esclusione della relativa motivazione (STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012 consid.
1).
È pertanto a buon diritto che, come deciso dall’amministrazione,
la richiesta di modifica delle considerazioni espresse in tedesco nella
decisione del 6 agosto 2018 al considerando 8 a pagina 3, nel senso di tradurle
in italiano, è pertanto inammissibile.
D’altronde, il TCA evidenzia che, citando nei suoi
scritti abbondanti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali resi in lingua
tedesca, il ricorrente ha dato prova di ampia conoscenza di questa lingua nazionale,
perciò non doveva essergli impossibile e gravoso comprendere i passaggi
contestati.
Per di più, va segnalato che, per venire ugualmente
incontro all’interessato, il 27 agosto 2018 l’amministrazione ha subito
provveduto a tradurre i discussi paragrafi, perciò, quando ha inoltrato il suo
ricorso al Tribunale, l’insorgente aveva comunque avuto la possibilità di
(ri)leggere e comprendere in ogni suo punto la decisione di rifiuto di
indennizzarlo e di concedergli una riparazione morale. A maggior ragione,
quindi, la censura di rettifica poi riproposta con il ricorso risulta
irricevibile.
Sul ricorso contro la decisione del 6 agosto 2018
2.9. A norma dell’art. 1 cpv. 1 della
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), ogni persona la
cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di
un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge
(aiuto alle vittime).
Per l’art. 1 cpv. 2 LAV, hanno diritto all'aiuto alle vittime
anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone
unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAV, il diritto sussiste indipendentemente
dal fatto che l'autore:
a. sia stato rintracciato;
b. si sia comportato in modo colpevole;
c. abbia agito intenzionalmente o per negligenza.
L’art. 2 LAV dispone che l’aiuto alle vittime comprende:
a. la consulenza e l’aiuto
immediato;
b. l’aiuto a più
lungo termine fornito dai consultori;
c. il contributo
alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d. l’indennizzo;
e. la riparazione
morale;
f. l’esenzione
dalle spese processuali.
L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se
il reato è stato commesso in Svizzera.
L’art. 4 LAV stabilisce il principio della sussidiarietà
dell’aiuto alle vittime.
L’art. 4 cpv. 1 LAV dispone che le prestazioni dell’aiuto alle
vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra
persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni
insufficienti.
Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per
l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione
morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al
cpv. 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa
pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.
Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAV, hanno diritto a un contributo alle
spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all'indennizzo solo le
vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo
dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente
all'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC.
I redditi computabili dell'avente diritto sono calcolati secondo
l'articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato (art. 6
cpv. 2LAV).
Secondo l’art. 6 cpv. 3 LAV, la riparazione morale è concessa
indipendentemente dai redditi dell'avente diritto.
L’art. 14 cpv. 1 LAV definisce l’entità delle prestazioni e
dispone che le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica,
sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti
hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori
procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.
L’art. 15 cpv. 1 LAV dispone che i Cantoni provvedono affinché
alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto
immediato di cui necessitano, mentre l’art. 16 LAV prevede che i contributi
alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi.
2.10. Gli artt. 19-21 LAV trattano
dell’indennizzo, mentre gli artt. 22 e 23 LAV della riparazione morale.
Per quanto concerne il diritto all’indennizzo, l’art. 19 LAV
dispone che:
1
La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito
a seguito della lesione o della morte della vittima.
2
Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e
46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni.
Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
3
Non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a
prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo
l'articolo 13.
L’art. 20 LAV stabilisce come calcolare l’indennizzo e precisa che
l’importo dell'indennizzo è di Fr. 120'000.- al massimo.
In merito alla riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV
prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di
riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e
49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale
non è trasmissibile per successione.
Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base
alla gravità della lesione e ammonta al massimo a Fr. 70'000.- per la vittima (art.
23 cpv. 2 lett. a LAV) e a Fr. 35'000.- per i congiunti (art. 23 cpv. 2 lett. b
LAV).
Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi
a titolo di riparazione morale sono dedotte.
L’art. 24 LAV prevede che chiunque intenda far valere il suo
diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un
indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.
La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di
indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla
conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione (art. 25 cpv. 1
LAV).
Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale
prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi
congiunti possono ancora presentare una domanda d'indennizzo o riparazione
morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o
l'abbandono del procedimento penale (art. 25 cpv. 2 LAV).
A norma dell’art. 27 cpv. 1 LAV, l’indennizzo e la riparazione
morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha
contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale
(art. 28 LAV).
In virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAV, i Cantoni prevedono una
procedura semplice e rapida. La decisione concernente l'acconto è presa dopo un
esame sommario della domanda di indennizzo.
L'autorità cantonale competente accerta d'ufficio i fatti (cpv. 2).
I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente
dall'amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio (cpv. 3).
Giusta l’art. 30 cpv. 1 LAV, per i loro procedimenti concernenti
la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine,
indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non
riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.
È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti
temerari (art. 30 cpv. 2 LAV).
L’art. 30 cpv. 3 LAV dispone che la vittima e i suoi congiunti non
devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge di
applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle
vittime di reati (LACLAV; RL 312.400), il Consiglio di Stato è
l’autorità competente per l’applicazione della LAV ed emana le norme necessarie
per l’applicazione diretta.
L’art. 5 cpv. 1 LACLAV dispone che la domanda di indennizzo e/o
riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei
termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e
gratuita (art. 5 cpv. 2 LACLAV).
Per l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento della legge
di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle
vittime di reati (RLACLAV; RL 312.410), il Dipartimento della
sanità e della socialità applica la LAV e la LACLAV.
Il Dipartimento è in particolare competente a
decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi
dell’art. 5 LACLAV (art. 1 cpv. 2 lett. b RLACLAV).
Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per
l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione
morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le
informazioni necessarie per determinare le pretese (art. 8 cpv. 1 RLACLAV).
Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle
istanze e la documentazione necessaria (art. 8 cpv.2 RLACLAV).
Quanto ai rimedi di diritto, l’art. 5b LACLAV recita:
1 La
decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la
decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili
tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2 Sono
applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
3 La
decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le
cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
2.11. Il TCA è chiamato dunque a
stabilire se all’istante può essere riconosciuto un risarcimento economico
sotto forma di indennizzo e/o di torto morale in qualità di vittima di un reato.
Il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2005 sulla
revisione totale della LAV (FF 2005 pagg. 6351-6690) precisa quanto segue:
" Art. 1
Principi
Capoverso 1: il disegno riprende senza cambiamenti
l’articolo 2 capoverso 1 del diritto vigente come principio […]. Come finora
non ogni vittima di un reato riceve aiuto secondo la presente legge, ma solo
chi è stato leso a causa del reato nella sua integrità fisica, psichica o
sessuale. Analogamente al diritto vigente, il disegno non allestisce elenchi di
reati che danno diritto all’aiuto alle vittime. Spetterà alla prassi decidere,
nel caso specifico, se un fatto rientra nel campo d’applicazione della legge.
Mentre alcuni reati sono chiaramente reati ai sensi della LAV (p. es. omicidio,
lesioni corporali, stupro e altri delitti sessuali), altri sono meno evidenti.(…)
[pag. 6388]
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le esigenze
relative alla prova del reato sono diverse a seconda del tipo di aiuto
richiesto. Per l’aiuto immediato dei consultori e per beneficiare dei diritti
nel procedimento penale è sufficiente che entri in considerazione un reato che
motivi la posizione della vittima. Per il versamento di prestazioni finanziarie
definitive è invece necessaria la prova di un reato effettivo e contrario alla
legge. [pag. 6389]
(…).
Capoverso 3: per la qualità di vittima non è di principio
importante il fatto che l’autore del reato sia stato rintracciato, che si sia
comportato in modo colpevole e in particolare che abbia agito intenzionalmente
o per negligenza. Analogamente al diritto vigente, è sufficiente dimostrare che
gli elementi costitutivi obiettivi di un reato sono adempiuti. (…)”. [pag. 6389]
Dal capitolo “1.4 Diritto comparato” del messaggio (pagg.
6377-6385), si evince che il principio della qualità di vittima di cui all’art.
2 cpv. 1 vLAV, ripreso all’art. 1 cpv. 1 della nuova LAV, è in linea con quanto
previsto dalle corrispondenti leggi di Francia, Germania, Austria, Italia, Gran
Bretagna, Spagna, Danimarca, Finlandia e Svezia, nella misura in cui, in tutti
questi Paesi, il versamento di un indennizzo è subordinato alla condizione che
sia stato commesso un reato.
In materia di aiuto alle vittime di reati, il principio della
qualità di vittima della LAV è peraltro conforme al diritto europeo:
" 1.4.8
Rapporto con il diritto dell’UE
Il 15 marzo 2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato una
decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale (N.
2001/220/JI, GU L82/1). […]
È considerata vittima ai sensi della decisione quadro una persona
fisica che ha subito un danno, in particolare un pregiudizio della sua
incolumità psichica, dolore psichico o una perdita economica come conseguenza
diretta di azioni o omissioni che costituiscono una violazione del diritto
penale dello Stato membro (art. 1 della decisione quadro)." [pag. 6384]
Statuendo nell’ambito della
precedente Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle
vittime di reati, il Tribunale federale si è pronunciato al considerando 2 della
DTF 125 II 265 sulla qualità di vittima
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAV, norma che è stata ripresa dal nuovo art. 1
cpv. 1 della Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime
di reati, in essere dal 1° gennaio 2009.
Nel 1998 una mamma ha chiesto di potere beneficiare dell’aiuto
alle vittime di reati per suo figlio minorenne, disabile a causa di una
parziale paresi al braccio destro, sostenendo che il suo vicino di casa l’aveva
scosso e trascinato, tirato per i capelli, colpito alla testa e spintonato a
terra tre volte. Il figlio si era lamentato di dolori nella zona della nuca e
della scapola destra. Due giorni dopo il medico curante ha accertato una
contusione alla scapola destra e un graffio nella zona del collo, così come una
leggera congiuntivite all’occhio destro che poteva essere stata provocata
dall’aver pianto tanto. Due mesi dopo la mamma ha querelato
il vicino per lesioni corporali semplici qualificate.
Il Dipartimento degli interni del Canton Soletta ha rifiutato
l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine, poiché la lesione
all’integrità fisica e psichica non era avvenuta con la necessaria gravità tale
da potere avere diritto al versamento di aiuti secondo la legge concernente
l’aiuto alle vittime di reati.
Sia il Tribunale amministrativo cantonale sia il Tribunale
federale hanno respinto i ricorsi del bambino. Nel frattempo, la procedura
penale era stata abbandonata dopo che due testimoni avevano riferito che il
vicino era intervenuto solo per separare due coetanei che stavano litigando.
Nel definire la qualità di vittima ai sensi dell’art. 2 cpv. 1
vLAV, l’Alta Corte ha in particolare stabilito ai considerandi 2a/aa e 2e/bb che
la lesione nell’integrità fisica, sessuale o psichica deve rivestire una certa
importanza. La qualificazione penale di un’azione quale lesione semplice o vie
di fatto non è decisiva; si tratta soltanto di un indizio a favore o contro la
qualità di vittima.
La lesione deve essere di una certa gravità: i delitti bagatella,
come per esempio le vie di fatto che provocano soltanto lesioni irrilevanti,
sono di principio esclusi dal campo di applicazione della LAV. Determinante non
è tuttavia la qualifica del reato, ma il grado di coinvolgimento della persona
lesa. Così, per esempio, le vie di fatto possono fondare la qualità di vittima
quando portano a una lesione psichica di non poco conto. Al contrario, è
possibile che una lesione dell’integrità fisica e psichica sia considerata insignificante
nel senso della LAV, sebbene ciò sia da ricondurre, penalmente, a un fatto costituente
una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Determinante è
se, di fronte alla lesione dell’integrità fisica, psichica o sessuale, la
persona lesa può legittimamente invocare la necessità, in parte o interamente,
delle prestazioni offerte dalla LAV (cfr. consid. 2a/aa: „Die
Beeinträchtigung muss von einem gewissen Gewicht sein: Bagatelldelikte wie zum
Beispiel Tätlichkeiten, die nur unerhebliche Beeinträchtigungen bewirken, sind
daher vom Anwendungsbereich des OHG grundsätzlich ausgenommen (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa
und bb S. 162 f.; EVA WEISHAUPT, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des
Opferhilfegesetzes (OHG), unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen
auf das Zürcher Verfahrensrecht, Diss. Zürich 1998, S. 30 f.;
ULRICH WEDER, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, ZStrR
113/1995 S. 42; BERNARD CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ
118/1996 S. 58; GÉRARD PIQUEREZ, La nouvelle loi sur l' aide aux victimes d'
infractions: quels effets sur la RC et la procédure pénale?, Revue jurassienne
de jurisprudence 6/1996 S. 21). Entscheidend ist jedoch
nicht die Schwere der Straftat sondern der Grad der Betroffenheit der
geschädigten Person (PETER GOMM, Der Opferbegriff gemäss OHG, Plädoyer 1995 2
S. 32; CORBOZ, a.a.O. S. 56 und 58; PIQUEREZ, a.a.O., S. 19). So kann etwa eine
Tätlichkeit die Opferstellung begründen, wenn sie zu einer nicht unerheblichen
psychischen Beeinträchtigung führt. Umgekehrt ist es denkbar, dass eine i.S.
des Opferhilfegesetzes unerhebliche Beeinträchtigung der körperlichen und
psychischen Integrität angenommen wird, obwohl der Eingriff strafrechtlich als
leichte Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB)
zu qualifizieren ist. Entscheidend ist, ob die Beeinträchtigung des
Geschädigten in seiner körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität das
legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die Schutzrechte des
Opferhilfegesetzes - ganz oder zumindest teilweise - in Anspruch zu nehmen.“).
Il Tribunale federale ha espresso i medesimi concetti nella
successiva DTF 129 IV 216, in cui ha analizzato la condizione di bambini che venivano
picchiati dal compagno della loro madre, concludendo che essi dovevano vedersi
riconosciuto lo statuto di vittima anche a fronte di un comportamento
dell’autore ricadente sotto l’art. 126 CPS.
L’Alta Corte ha ribadito, nel 2003, che determinante per
qualificare come vittima una persona lesa è che la lesione sia di una certa
gravità; non è infatti sufficiente che la vittima abbia subìto dei disagi, che
abbia avuto paura o che abbia lamentato dei dolori. La nozione di vittima non
dipende dalla qualifica dell’infrazione, ma unicamente dai suoi effetti sulla
persona lesa.
" (…)
1.2.1 Est une
victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi,
du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique.
La doctrine et la jurisprudence exigent que
l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les
voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ
d'application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des
désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1999 p. 909
ss, spéc. p. 925 s.; EVA WEISHAUPT, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des
Opferhilfegesetzes [OHG], unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen
auf das Zürcher Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; ULRICH WEDER,
Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39
ss, spéc. p. 42; CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996
p. 53 ss, spéc. p. 58). La notion de victime ne dépend pas de la qualification
de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de
fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une
atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible
que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 128 I
218 consid. 1.2 p. 220 s.; ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et consid. 2e p. 271; ATF 120
Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). En définitive, il faut
déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé
pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi
fédérale. (…)“. (l’evidenziatura è della redattrice)
In una vertenza ticinese del 27 settembre 2004 (1P.147/2004) in
relazione a un litigio a seguito del quale il leso ha sporto denuncia penale
per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, furto, danneggiamento, calunnia,
diffamazione e ingiuria, l’Alta Corte ha affermato che, nella misura in cui,
sulla scorta dei certificati medici agli atti, il ricorrente ha addotto effetti
di una certa rilevanza sulla sua integrità fisica (DTF 129 IV 216 consid.
1.2.1), prospettando il reato di lesioni semplici, poteva essergli riconosciuta
la qualità di vittima ai sensi della LAV.
Il Tribunale federale (6B_627/2009 del 20 ottobre 2009) ha ricordato
che la lesione deve essere reale e che deve trattarsi di un danno diretto, che
deve essere di una certa gravità. Per questo motivo, i delitti contro l’onore non
sono di principio di natura tale da fondare la qualità di vittima LAV, fermo
restando delle circostanze particolarmente gravi, perché non è sufficiente che
la vittima abbia subìto dei disagi, che abbia avuto paura o che abbia avuto dei
dolori. Determinante non è la qualifica del reato; sono invece decisive le
conseguenze della lesione sulla persona lesa, che devono però essere apprezzate
in maniera oggettiva e non in funzione della sensibilità personale e soggettiva
del danneggiato.
" 2.2.1 Est une victime au sens de la LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1
LAVI). L'atteinte doit
être effective; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Il doit s'agir
d'une atteinte directe. Subit en règle générale une telle atteinte le titulaire
du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Si
l'infraction en cause ne protège pas à titre primaire des biens juridiques
individuels, n'est lésée par cette infraction que la personne ayant subi une
atteinte qui soit la conséquence directe du comportement délictueux (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts
cités). L'atteinte doit en outre revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas
que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait éprouvé de la peur ou
qu'elle ait souffert de quelque mal. Pour ces motifs, les atteintes à l'honneur
ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI, sous
réserve de circonstances particulièrement graves (ATF 129 IV 207 consid. 1). La qualification de
l'infraction n'est toutefois pas déterminante: sont décisifs les effets de
celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218), lesquels
doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Il incombe à la victime
d'établir que les conditions auxquelles elle est habilitée à recourir sont
réunies (arrêt 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1).”
Con sentenza del 24 marzo 2011 (6B_933/2010) l’Alta Corte ha
ribadito i concetti appena ricordati evidenziando come:
" … le recourant se plaint d'avoir été griffé et frappé au visage par
l'intimé, qui aurait cassé son dentier. Ce dernier préjudice n'est pas de
nature corporelle et ne justifie donc pas de reconnaître la qualité de victime
au recourant. Quant aux autres atteintes, qui ne sont attestées par aucune
pièce, notamment photos ou certificat médical pourtant annoncés par le
recourant (Procès-verbal d'audition du 2 septembre 2009, lignes 26 et 27;
pièces 15 et 17), elles ne revêtent pas une gravité particulière. On peut ainsi
sérieusement se demander si l'atteinte dénoncée est suffisamment grave pour que
le recourant se voie accorder la qualité de victime. Au vu du sort du recours,
cette question peut toutefois rester ouverte."
Nel giudizio 6B_970/2010 del 23 maggio 2011, il Tribunale federale
si è occupato del ricorso di una moglie che aveva querelato il marito per
lesioni corporali semplici, avendo subìto nel 2007 una perforazione del timpano
e un traumatismo cranico; inoltre, nel 2010 il marito le aveva causato un
ematoma di 2cm di diametro sbattendole violentemente in faccia la porta del
gabinetto; aveva subìto delle violenze coniugali che avevano causato delle
lesioni alla sua integrità fisica. C’erano sufficienti elementi per perseguirlo
per lesioni corporali semplici, ma tanto il procuratore pubblico quanto
l’autorità cantonale avevano deciso di non dare seguito alla querela per motivi
di opportunità, visto che i coniugi erano separati di fatto, il marito non
aveva più accesso al domicilio coniugale e la moglie aveva richiesto delle
misure di protezione dell’unione coniugale.
La nostra Massima Istanza, dopo avere ricordato la nozione di
vittima riprendendola dalla DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1, allo stesso
considerando 1.1 ha affermato che:
" (…) La recourante a eu un tympan perforé et
un traumatisme crânien le 16 juin 2007, ainsi qu'un hématome de 2 centimètres
de diamètre le 9 février 2010. Il ne ressort pas des constatations cantonales,
qui ne sont pas critiquées sur ce point par la recourante, qu'à la suite des
faits dénoncés, elle a dû être hospitalisée, qu'elle a subi une intervention
chirurgicale, qu'elle a dû suivre des traitements médicaux longs ou douloureux,
qu'elle a été mise en arrêt de travail ou qu'elle conserve des séquelles
physiques ou psychiques. Ainsi, si les violences qu'elle a subies ne doivent
pas être minimisées, sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI est cependant douteuse.”.
Al considerando 1.1.2 il Tribunale federale ha analizzato le pretese
di risarcimento del danno e per torto morale giusta gli artt. 41 CO segg, concludendo
che:
" (…) Pour les mêmes motifs qui rendent
douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte
suffisamment grave pour justifier une réparation morale et la recourante ne
donne aucune précision à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des
prétentions civiles à faire valoir.“.
Pertanto, per l’Alta Corte,
" 1.2 La recourante ne remplit ainsi pas les
conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 aLTF et elle n'a donc pas qualité
pour recourir sur la base de cette disposition.“.
In altri termini, non essendo vittima nel senso della LAV, la
moglie non era legittimata a ricorrere sulla base di tale norma.
Il Tribunale federale si è pronunciato l’8 settembre 2011 (STF
6B_65/2011) in una fattispecie in cui ha ritenuto vittima una persona che ha
subìto lesioni semplici che ne hanno determinato l’ospedalizzazione per due
giorni (dal 6 all’8 aprile 2007), pur in assenza di fratture, e questo sia per
le conseguenze fisiche che per quelle psichiche subite.
Nella STF 1C_296/2012 del 6 novembre 2012 A si è rivolto al TF chiedendo
di condannare il Canton Vaud a versare una indennità per lesione all’integrità
fisica e morale, per essere stato aggredito nel 2009 all’uscita da una
discoteca da B, il quale è stato riconosciuto colpevole di lesioni semplici per
averlo più volte colpito al torace e al viso. I medici consultati da A hanno
constatato una contusione al volto e un’incapacità di lavoro per alcuni giorni.
Due mesi dopo questo episodio A ha subito un tentativo di lesioni corporali da
parte di un’altra persona.
Nel 2011 A ha chiesto un indennizzo sulla base della LAV,
reclamando un’indennità per torto morale e l’assunzione delle spese mediche non
coperte dalla sua cassa malati per le ferite all’occhio in occasione del primo
pestaggio.
L’autorità LAV ha respinto le domande di indennizzo considerato
che la prima aggressione aveva causato delle ferite fisiche che non potevano
essere qualificate come particolarmente gravi e che l’interessato non soffriva
di conseguenze psichiche. L’amministrazione ha reputato che nessuna indennità
poteva essere concessa per torto morale ed ha pure respinto le richieste di
indennizzo riferito al secondo episodio.
La decisione è stata confermata dal Tribunale Cantonale per la
mancata prova di conseguenze fisiche nè di una lesione all’integrità psichica.
Analogamente ha deciso per la seconda fattispecie (tentativo di
lesioni corporali).
Il TF (consid. 2.2) si è allineato al giudizio cantonale. Pur
constatando che i certificati medici agli atti attestavano una lesione
all’integrità fisica del ricorrente, ciò non permetteva di concludere per una
lesione significativa provocata dalle due aggressioni. La tesi del ricorrente,
che ha affermato di continuare a curarsi con dei prodotti ansiolitici in caso
di angoscia, senza però stabilire che questo trattamento, supponendo che fosse
provato, avesse un legame con gli eventi in questione non è stata seguita.
Inoltre, la constatazione di disturbi compatibili con uno stato di stress post
traumatico non significava ancora che il ricorrente avesse sofferto in una
misura tale da raggiungere la soglia di gravità richiesta. La giurisprudenza
ammette che tali disturbi possano entrare in linea di conto, ma unicamente se
comportano una modifica durevole della personalità, ciò che in specie non è
stato constatato. Pertanto, è a buon diritto che il Tribunale cantonale ha
considerato che le lesioni subite dal ricorrente non raggiungevano il livello
di gravità richiesto per giustificare la concessione di un’indennità per torto
morale giusta l’art. 22 cpv. 1 LAV (cfr. consid. 3.2.2).
Il ricorso è stato dunque respinto (cfr. consid. 4).
Ancora di recente, nella STF 6B_653/2016 del 19 gennaio 2017
concernente un caso di abusi sessuali su fanciulli, il Tribunale federale ha
ribadito i concetti alla base della definizione della qualità di vittima,
ricordando che determinante è che la lesione sia di una certa entità. Inoltre,
tale condizione viene valutata secondo le circostanze concrete del singolo caso:
" 1.3.3. Gemäss Art. 116 Abs.
1 StPO gilt als
Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen,
sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
Das von einem sexuellen Übergriff betroffene Kind ist meistens sowohl in seiner
psychischen wie auch sexuellen Integrität beeinträchtigt
(MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 116 StPO). Zur Bejahung der Opferstellung genügt indessen nicht jede
geringfügige Beeinträchtigung, sondern ist eine Beeinträchtigung von einer
gewissen Schwere erforderlich (BGE 129 IV 216 E.
1.2.1 mit Hinweisen). Ob diese Voraussetzung
erfüllt ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa; Urteil 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E.
1.2.3, nicht publiziert in: BGE 141 IV 437; je mit
Hinweisen).“.
2.12. Per quanto concerne la
verifica della realizzazione di un reato quale condizione prevista dall’art. 1
cpv. 1 LAV, considerato che stabilisce d’ufficio i fatti (art. 29 cpv. 2 LAV),
ma che ciò non esclude comunque un dovere di collaborazione dell’istante (STF
1C_705/2017 del 26 novembre 2018 destinata a pubblicazione), l’autorità LAV può
fondarsi sui fatti accertati dall’autorità penale.
Nel diritto previgente, nella DTF 129 II 312 il Tribunale federale
ha concluso nel 2003 al considerando 2.8 che l’autorità LAV, di norma, è
vincolata ai fatti accertati in ambito penale:
" 2.4 S'agissant de
l'établissement des faits, la jurisprudence se
réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter
des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas
s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque
l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles
l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple
et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les
parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; ATF 115 Ib 163 consid.
2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette
retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants
pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge
pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus
entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se
heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est
pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa
p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces
circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait
retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
2.5 En revanche, compte tenu de la
spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont
dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en
droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité
alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF
123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour
partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la
cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire
abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A
cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la
jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du
permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal
pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté
d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF
109 Ib 203 consid. 1 p. 204).
2.6 L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour
les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur
de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au
procès pénal, et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge
fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains
cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir
l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux
rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.
(…)
2.8 Il y a lieu, par conséquent, de suivre l'opinion exprimée par l'OFJ,
selon laquelle l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au
pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil
(cf. également dans ce sens GOMM, Einzelfragen bei der Ausrichtung von
Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe
zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; GUYAZ,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p.
26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au
pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de
considérations juridiques propres (ATF 124 II 8 consid.
3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît
que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes
conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge
pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de
s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante. (…)“. (le sottolineature sono della
redattrice)
In questo senso anche la STF 1A.208/2002 del 12 giugno 2003:
" (…)
2.3 Ausgehend von der bestehenden, mit Urteil
1A.181/2002 vom 23. April 2003
erneut bestätigten Praxis des Bundesgerichtes ist somit festzuhalten, dass die
OHG-Behörde grundsätzlich nicht ohne Not vom bereits festgestellten Sachverhalt
abweichen soll, dass sie jedoch Rechtsfragen frei überprüfen darf (siehe Art.
17 OHG).“ (…).
E la DTF 136 II 447 al consid. 3.1:
" (…) L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes
les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse
recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule
base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). (…)”.
2.13. Nel caso di specie, il decreto
di accusa n. __________ del 4 settembre 2015 con cui la PP __________ ha
ritenuto prevenuto colpevole __________ di lesioni semplici per avere, colpendo
con una sberla il volto di RI 1, cagionatogli le lesioni attestate dal
certificato medico del 18 febbraio 2015, è stato confermato, nella
determinazione del reato, prima dal giudice della Pretura penale con sentenza
del 9 novembre 2016, poi dalla Corte di appello e di revisione penale il 25
ottobre 2017. Il ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza di
ultimo grado cantonale è stato dichiarato inammissibile a causa del mancato
versamento da parte del ricorrente dell’anticipo richiesto (STF 6B_33/2018 del
27 febbraio 2018). Pertanto, il giudizio della CARP è cresciuto in giudicato e
esplica i suoi effetti. Non risultano successivi giudizi che mettono in
questione la citata sentenza federale.
La Corte di appello e di revisione penale, fondandosi sulle
dichiarazioni dei due protagonisti – non essendovi altri elementi probatori (cfr.
consid. 1 pag. 3 in fine) -, ha accertato che la sera dei fatti il qui
ricorrente “è stato colpito da una sola
sberla, così come dichiarato dall’imputato.” (cfr. consid. 1 pag. 5
in alto).
Di conseguenza, il solo danno subìto il 18 febbraio 2015 “è quello riportato dai referti del PS dell’Ospedale __________
di __________ di medesima data.” (cfr. consid. 2 pag. 6 in alto),
perciò “la lesione subita da RI 1 non può
certamente dirsi grave” (cfr. consid. 3b). La CARP ha pertanto confermato
“la condanna per lesioni semplici inflitta
dal giudice di prime cure ad __________.” (cfr. consid. 3b in fine).
2.14. In base alla giurisprudenza
l’autorità LAV, di norma, è vincolata ai fatti accertati in ambito penale. Essa
se ne discosta unicamente quando dei fatti determinanti per l’autorità
amministrativa non sono stati presi in considerazione dal giudice penale,
quando dei fatti nuovi importanti sono sopraggiunti nel frattempo, quando
l’apprezzamento effettuato dal giudice penale contrasta chiaramente con i fatti
constatati o ancora quando il giudice penale non si è pronunciato su tutte le
questioni di diritto. In queste circostanze, l’autorità amministrativa può
scostarsi dallo stato di fatto ritenuto in ambito penale e procedere alla
propria valutazione delle prove (DTF 129 II 312 consid. 2.4).
Nell’evenienza concreta, l’autorità penale ha stabilito in due
sedi di giudizio - di primo e di secondo grado -, ossia da ultimo con la sentenza
della Corte di appello e di revisione penale, che è pervenuta a questo TCA il
12 ottobre 2018 con la risposta di causa del Dipartimento della sanità e della
socialità, che il ricorrente è stato colpito da una sberla in volto, gesto che
gli ha causato una lesione all’orecchio sotto forma di “contusione del padiglione auricolare destro con
piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno“ (cfr.
lettera di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ del 18 febbraio
2015).
Agli atti non risultano altri fatti importanti emersi in un
secondo tempo e nemmeno che il giudice penale non abbia tenuto conto di fatti
che sono invece determinanti per il TCA in ambito LAV.
Va evidenziato che la sentenza del giudice della Pretura penale
data del 9 novembre 2016, mentre la sentenza della CARP è del 25 ottobre 2017.
Il certificato medico del 23 maggio 2017 (doc. A3), antecedente quindi
alla sentenza della CARP, firmato dal dr. med. __________, FMH medicina
generale, riassume nel dettaglio le lesioni che il medico curante
dell’interessato ha riscontrato, gli esami diagnostici e le terapie effettuate
come pure i sintomi che egli lamentava ancora.
Inoltre, questo referto descrive l’iter degli specialisti che il
suo paziente ha consultato e delle cure a cui l’insorgente si è sottoposto, in
particolare per i disturbi alle orecchie e al gluteo destro.
Indipendentemente dal fatto se l’autorità penale l’abbia preso o
no in considerazione ai fini del suo giudizio, come tale il certificato del dr.
med. __________ sostiene le affermazioni del ricorrente sull’esistenza di
ulteriori danni alla salute fisica derivanti dai colpi infertigli da __________.
Al riguardo, il TCA osserva che dagli atti risulta che il medico
l’ha visto per la prima volta dopo i fatti soltanto il 18 marzo 2015 – e il
ricorrente non sostiene né comprova altrimenti una precedente visita da parte
del curante -, quando ha certificato un’incapacità lavorativa totale (doc. 6) e
gli ha prescritto del Pantoprazol. Poi l’ha visitato per certo il 27 marzo 2015,
così come risulta dalla ricetta di pari data e dalla fattura del medico che si riferisce
ai trattamenti dispensati dal 27 marzo al 15 giugno 2015 (doc. 6).
In quell’occasione emerge dagli atti che il medico curante gli ha
prescritto dei farmaci (Pasta Boli Spirig, Neo Decongestine e Voltaren) e un’ecografia
alla natica destra, eseguita tre giorni dopo in __________.
In sé, però, alla luce delle argomentazioni apportate dalla CARP
per negarne la rilevanza e la connessione con gli eventi del 18 febbraio 2015,
come tale l’istoriato allestito dal medico curante due anni dopo i fatti, che
elenca una serie di danni fisici che il ricorrente avrebbe riportato quella
notte, non può essere di aiuto all’istante per la determinazione della qualità
di vittima ex LAV.
La sentenza della Corte di appello e di revisione penale ha infatti
ben spiegato i motivi per cui sia stata più credibile la versione dei fatti
fornita dall’imputato invece di quella resa dal querelante (cfr. consid. 1 pag.
3 in fine e pag. 4 in alto: “(…) va
rilevato che la versione di RI 1 non convince già solo per il fatto che essa è
in aperto e insanabile contrasto con il certificato allestito dai medici del PS
cui egli si è rivolto subito dopo i fatti.”).
I giudici penali hanno ritenuto che il danno fisico riscontrato dai
medici che l’hanno visitato quella notte appariva più credibile quale conseguenza
della sberla che l’autore ha ammesso di avere sferzato al volto della vittima in
luogo dei tre pugni che il qui ricorrente ha raccontato di avere ricevuto (cfr.
consid. 1 pag. 4 in alto: “Questi hanno,
infatti, attestato una semplice “contusione del padiglione auricolare destro
con piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno”, medicata con
“semplice garza fucidine” senza nemmeno la prescrizione di un blando
antidolorifico (…). Mentre RI 1, nello stesso verbale in cui ha parlato dei tre
pugni ricevuti (cioè, quello del giugno successivo), agli inquirenti aveva
anche detto che i colpi infertigli da __________ gli avevano causato, oltre ad
uno “stato confusionale” (verb. cit. pag. 3): “(…) una lesione all’orecchio destro, una tumefazione
al gluteo destro, ematomi in varie parti del viso e la frattura di un dente
premolare” (PS RI 1 8.6.2015 pag. 4).”).
L’autorità penale di seconda istanza ha altresì spiegato le
ragioni per cui le lesioni lamentate dal ricorrente al gluteo e alla spalla
destra così come in varie parti del viso e al dente premolare, non possano
essere considerate quali conseguenze di una sberla (cfr. consid. 1 pag. 4 in
medio: “Vero è che ci sono, agli atti,
delle fotografie: in una di esse si vede un ematoma al gluteo destro, in
un’altra una specie di macchia (non chiara) in un’ascella, nelle altre non si
vede nulla di significativo. Tuttavia, non si sa né quando queste foto siano
state scattate né da chi lo siano state. In questo senso e già solo per questo,
esse non provano nulla di rilevante per il giudizio: in particolare, non
bastano a togliere valore probante al certificato medico del PS che di ematomi
non ha parlato.”).
La valutazione dei giudici penali si fonda sul referto
ospedaliero, che indica unicamente la contusione all’orecchio; essi non hanno
ritenuto verosimile che i medici che si sono occupati di RI 1 – così come
l’interessato stesso - non si siano invece accorti in quel momento della
presenza anche di ematomi agli arti superiori, inferiori, in viso come pure
della rottura di un dente (cfr. consid. 1 pag. 4 in fine: “Del resto, ritenuto come i medici del PS abbiano
compilato anche il rapporto di segnalazione per aggressione/violenza e come,
quindi, il caso sia stato da essi valutato con attenzione, non è verosimile che
a loro siano sfuggiti – o non siano stati fatti presenti da RI 1 che è
certamente persona attenta – ematomi estesi quali quello di cui alla foto in
atti o ematomi al viso oppure, ancora, che non sia stata rilevata la pretesa
frattura del dente.”).
In conclusione, gli elementi che, a dire della persona lesa dal
reato, comproverebbero che l’autore l’avrebbe colpita a più riprese e con
maggiore violenza, non sono stati ritenuti tali dalla CARP (cfr. consid. 1 pag.
4 in fine: “Ritenuto, invece, come, la
lesione riscontrata dai medici del PS sia del tutto compatibile con la versione
di __________, richiamato anche il principio in dubio pro reo (…), questa Corte
accerta che, la sera dei fatti, RI 1 è stato colpito da una sola sberla, così
come dichiarato dall’imputato.”).
La documentazione fotografica agli atti (doc. 3), unitamente al
rapporto del 23 maggio 2017 del dr. med. __________ prodotto dal ricorrente, non
può essere valutata dalla scrivente Corte in maniera diversa rispetto a quanto
fatto dalla CARP.
Come indicato, il giudice che applica la LAV non si scosta, se non
eccezionalmente, dagli accertamenti svolti in sede penale. Pertanto, anche in
ambito di diritto sull’aiuto alle vittime di reati, la documentazione prodotta
non assume nuova rilevanza, con la osservazione che il ricorrente non ha
chiarito e provato, sia nella causa in esame, sia in ambito penale, chi e
quando ha scattato queste fotografie, in quale occasione e con quali modalità.
Va inoltre rilevato che il verbale di Segnalazione di aggressione/
violenza dell’ospedale indica lo scatto di fotografie al pronto soccorso (doc.
3), senza specificare quali. Questa Corte ritiene verosimile che si tratti (soltanto)
di quella all’orecchio destro.
L’unica certezza documentale, come ritenuto in sede penale che
l’autorità di prime cure ha posto alla base delle sue valutazioni in maniera
non arbitraria, è dunque data dal referto rilasciato dall’istituto in cui
l’insorgente si è recato la notte del 18 febbraio 2015 a seguito dell’aggressione
subita. Da tale atto emerge che il motivo della consultazione era una “ferita superficiale” e che la diagnosi era
di “contusione del padiglione auricolare, con
piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno”, che è
stata subito medicata con “garza di Fucidine”
(doc. 3).
Questo Tribunale non ha, a sua volta, motivo di scostarsi da tale
elemento anche considerando che dal formulario di Segnalazione di aggressione/violenza
non risultano altre e/o diverse lesioni che il ricorrente avrebbe subìto
dall’aggressione.
A dire di quest’ultimo, la lite gli avrebbe causato una lunga
serie di danni alla salute, che egli ha suffragato sia a livello penale sia
nella presente causa – a livello amministrativo – producendo dei referti medici
di esami effettuati, delle prescrizioni mediche e delle ricevute di acquisto di
medicamenti (doc. 6).
Partendo da quanto ritenuto, ovvero che la lite fra i protagonisti
ha portato __________ a dare una sberla a RI 1, la CARP ha argomentato che la
lunga serie di danni lamentati dalla parte lesa non collimava con la
conseguenza immediata, ed accertata, della lesione al solo orecchio destro. Inoltre,
tali danni alla salute non potevano neppure essersi manifestati in un secondo
tempo, non essendo stato comprovato un nesso di causalità fra l’evento e le
affezioni segnalate (cfr. consid. 2 pag. 5: “Le
argomentazioni dell’appellante cadono nel vuoto. Dapprima, perché, come
accertato, quella sera egli non ha ricevuto tre pugni ma soltanto una sberla
che ha avuto come conseguenze immediate per la salute quelle – benigne –
descritte nel certificato medico. Poi, perché le affezioni lamentate non
possono nemmeno essere considerate effetti tardivi della sberla ricevuta.
Premesso che tra l’azione dell’autore (lo schiaffo) e il danno lamentato è
necessario che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato (…), nessuno
dei documenti prodotti, come è stato del resto il caso con il certificato
medico del dr. Med. __________ del 16 settembre 2015 – peraltro, correttamente
valutato dal giudice di prime cure nella sentenza del 9 novembre 2015
(considerando 7.1 e 7.2) – prova il nesso causale indicato. A parte il fatto
che i referti recano date lontane da quella dell’evento che suppostamente ha
dato origine ai disturbi, nessuno attesta di una relazione diretta e causale,
supportata da un riscontro specialistico, tra il risultato degli esami e lo
schiaffo inferto da __________. Richiamate, poi, in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, le argomentazioni svolte dal primo giudice, occorre, pertanto,
concludere che il solo danno provocato e subito da RI 1 a seguito dello
schiaffo inflittogli da __________ la sera del 18 febbraio 2015 è quello
riportato dai referti del PS dell’Ospedale __________ di __________ di medesima
data.”).
Infine, per quanto attiene alle “lesioni permanenti al 20%” (doc. I pag. 3) che il ricorrente
sostiene essere state confermate dall’Ufficio assicurazione invalidità come conseguenze
della lite, la scrivente Corte osserva che una tale conclusione non può essere
tratta.
I periti chiamati dall’Ufficio AI a valutare lo stato di salute di
un assicurato non si addentrano in genere nei meandri assicurativi non essendo
determinante, per l’invalidità – a differenza di quanto può semmai accadere in
ambito infortunistico con la determinazione del nesso di causalità -, stabilire
la causa alla base di un’inabilità lavorativa. Essi hanno invece soltanto il
compito di valutare lo stato di salute degli assicurati e di determinare la
presenza di affezioni e se le stesse hanno, semmai quale, impatto sulla
capacità lavorativa.
L’incapacità lavorativa del 20% risultante dal rapporto del
consulente in integrazione professionale del 5 marzo 2018 (doc. A5), ripresa
dalla valutazione medica del Servizio Medico Regionale, che a sua volta si è
basato sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico del
gennaio 2018, è una inabilità lavorativa per rendimento ridotto, ovvero l’assicurato
può lavorare al 100%, ma la resa è ridotta del 20% in relazione alla necessità
di cambiare posizione per pause più prolungate.
Le limitazioni funzionali stabilite dai periti prevedono una
caricabilità ridotta a 15kg, un’alternanza della postura al bisogno e
un’indicata attività medio leggera senza esposizione ai rumori.
Questi elementi non sono riconducibili all’evento di 3 anni prima
e ciò alla luce della natura degli accertamenti medici svolti e degli
accertamenti contenuti nella sentenza penale di ultima istanza.
La piccola lesione riscontrata la sera dei fatti e le conseguenze
ritenute in sede penale non possono palesemente essere posti alla base della
pretesa minor resa lavorativa.
Non essendoci dunque delle nuove prove la cui valutazione conduca
a un risultato diverso da quello del giudizio penale, non ritenendo poi che
l’interpretazione data dall’autorità penale contrasti chiaramente con i fatti
accertati, questo Tribunale non può distanziarsi dai fatti acclarati
dall’autorità penale.
2.15. Nella sentenza 1C_705/2017 del
26 novembre 2018, destinata alla pubblicazione e portante sulla richiesta di
indennizzo e di torto morale da parte di una donna che ha sostenuto di avere
subìto negli anni delle molestie e degli abusi sessuali, che però non sono
stati oggetto di alcuna procedura penale, il Tribunale federale ha esaminato la
questione a sapere se la realizzazione di una o più infrazioni, e lo statuto di
vittima che ne deriva, può essere stabilita con il grado della verosimiglianza
preponderante, in assenza di una procedura penale (cfr. consid. 3).
Al considerando 3.1 la nostra Massima Istanza ha ricordato che in
materia civile e in particolare nell’ambito delle assicurazioni sociali, quando
per la natura stessa della questione, una prova certa non è possibile o non può
essere ragionevolmente pretesa, il grado della prova richiesto si limita alla
verosimiglianza preponderante. Nell’ambito del diritto sull’aiuto alle vittime
di reati, stante la natura giuridica delle prestazioni previste dalla LAV, che
inglobano degli elementi propri della sicurezza sociale, l’Alta Corte ha rilevato
che anche la dottrina si è pronunciata a favore della verosimiglianza
preponderante così come sviluppata dalla giurisprudenza in materia di
assicurazioni sociali, non solo quando si tratta di stabilire il legame tra
infrazione e danno alla salute, ma pure per determinare lo statuto di vittima, in
caso di assenza o di abbandono della procedura penale. Il Tribunale federale,
ricordando che questa opinione è pure condivisa dal Consiglio federale, ha
affermato che questa regola sul grado della prova esatto nel quadro della
procedura LAV deve essere confermata, anche se potrebbe avere per conseguenza
di sottoporre la vittima, le cui pretese sono in primo luogo esaminate
nell’ambito della procedura penale, a delle esigenze più severe in materia di
prova rispetto al richiedente che rinuncia alla partecipazione o all’apertura
di una procedura penale.
2.16. Nell’evenienza concreta, v’è
stata l’emanazione di un giudizio penale di doppio grado, con sentenza della Corte
di appello e di revisione penale, cresciuta in giudicato, che ha accertato i
fatti così come si sono svolti il 18 febbraio 2015 e che ne ha analizzato in
modo chiaro e dettagliato le conseguenze sulla persona dell’insorgente.
Sulla base della giurisprudenza e delle considerazioni sopra esposte,
il TCA deve dunque attenersi ai fatti così come stabiliti dalla Corte di
appello e di revisione penale (DTF 129 II 312 consid. 2.4) e concludere che RI
1 ha subìto il 18 febbraio 2015 una contusione all’orecchio destro e una
piccola ferita cutanea provocate dalla sberla vibrata da __________. A tale
conclusione conduce anche l’analisi della documentazione agli atti.
Non si può ritenere che, in conseguenza a quanto subìto da __________,
il ricorrente abbia – in applicazione del criterio della verosimiglianza
preponderante – subìto danni maggiori alla salute comprovatamente riconducibili
all’evento del 18 febbraio 2015.
Questo atto è stato qualificato dal Procuratore pubblico prima, dal
giudice della Pretura penale poi e, quindi, dalla CARP, quale lesione
semplice ex art. 123 cifra 1 CP, in assenza di elementi per considerare
un’ipotesi di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP.
Gli accertamenti penali hanno escluso lesioni che abbiano messo in
pericolo la vita del leso o che gli abbiano causato una mutilazione o la
perdita dell’uso di un organo o di un arto importante oppure ancora che gli abbiano
causato una incapacità lavorativa permanente (DTF 135 IV 156).
La sberla è stata qualificata penalmente quale lesione semplice
per avere dato luogo a una medicazione, altrimenti si sarebbe trattato di vie
di fatto ai sensi dell’art. 126 CP (cfr. consid. 3b pag. 6: “In concreto, la lesione subita da RI 1 non può
certamente dirsi grave (...). Se, in concreto, un dubbio giuridico può esserci,
questo attiene, semmai, al distinguo fra le vie di fatto e le lesioni semplici.
Simile dubbio si risolve, però, per l’applicazione dell’art.123 CP ritenuto
come la piccola ferita e la contusione abbiano richiesto l’applicazione di una
– pur banale – medicazione. Concretamente va, quindi, confermata la condanna
per lesioni semplici inflitta dal giudice di prime cure ad __________”).
Sulla scorta di quanto precede, a giusta ragione l’autorità
amministrativa non si è distanziata dalle conclusioni tratte dalla CARP nella
sentenza del 25 ottobre 2017 (DTF 136 II 447 al consid. 3.1) e, di riflesso, anche
la scrivente Corte si allinea a queste conclusioni, non essendovi motivo
alcuno, come visto, per scostarsene.
Ne discende che, dovendo valutare le circostanze concrete di ogni
singolo caso di specie per determinare se la lesione subita sia di una certa
entità come impone la giurisprudenza federale, la qualifica di vittima ai sensi
dell’art. 1 cpv. 1 LAV viene a mancare in concreto, siccome RI 1 non ha subìto
una lesione di una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 4aa: “Die
Beeinträchtigung muss von einem gewissen Gewicht sein: Bagatelldelikte wie zum
Beispiel Tätlichkeiten, die nur unerhebliche Beeinträchtigungen bewirken, sind
daher vom Anwendungsbereich des OHG grundsätzlich ausgenommen.“).
Come indicato secondo la giurisprudenza non è il sentimento
soggettivo a essere fondante ma le conseguenze della lesione sulla persona
lesa devono essere apprezzate in maniera oggettiva e quindi non in funzione
della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato (STF 6B_627/ 2009 del
20 ottobre 2009, consid. 2.2.1). La valutazione operata dalla Corte di appello
e di revisione penale, a cui questo Tribunale si attiene, conduce ad escludere
la qualità di vittima. Non è sufficiente che il leso abbia subìto dei disagi,
che abbia avuto paura o che abbia avuto dei dolori (DTF 129 IV 216 consid.
1.2.1).
Ne consegue che, non essendo adempiuti i presupposti legali, non è
possibile riconoscere che dall’evento del 18 febbraio 2015 il ricorrente sia
stato direttamente leso nella sua integrità fisica da un reato come esatto
dall’art. 1 cpv. 1 LAV e quindi che abbia la qualità di vittima giusta il
diritto sull’aiuto alle vittime di reati. Ne segue che RI 1 non ha diritto
all’aiuto previsto dalla LAV.
2.17. Nel Messaggio sulla revisione
totale della LAV del 2005, a quest’ultimo proposito a pag. 6408 seg. il
Consiglio federale aveva affermato quanto segue:
" Cpv. 1
L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la
concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un
rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione
secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione
morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato
in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione
morale nella misura in [ndr: cui] adempiono le condizioni fissate negli
articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono
essere considerate come congiunti. Occorre qui precisare che la riparazione
morale non è sottoposta a un limite di reddito della vittima o dei suoi
congiunti (art. 6 cpv. 4); questo limite non avrebbe in effetti alcuna
relazione con l’obiettivo della riparazione morale che è quello di riparare un
pregiudizio immateriale. Una riparazione morale legata a condizioni di reddito
costituirebbe inoltre un doppione con l’indennizzo. Affinché venga versata
una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica
o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono
condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio
ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una
lesione corporale dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla
lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante
versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio
considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle
operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se
la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione
morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che
in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere
eccezionale. Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che
necessitano di cure e di un’attenzione costante.
(…)
Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza
grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo
stesso vale per un’incapacità lavorativa di qualche settimana. È peraltro
possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta
immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni
all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni. Per il
rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza
dell’autore.” (le sottolineature sono della redattrice)
A questo proposito va segnalata la già citata STF 6B_970/2010 del
23 maggio 2011, laddove al considerando 1.1.2 il Tribunale federale ha
affermato che:
" (…) Pour les mêmes motifs qui rendent
douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits
dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave
pour justifier une réparation morale et la recourante ne donne aucune précision
à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des prétentions civiles à faire
valoir.“.
Inoltre, nella STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il Tribunale
federale ha riproposto i principi giurisprudenziali alla base del diritto al
risarcimento per torto morale, giudicando sul ricorso di un poliziotto che durante
un intervento è stato aggredito da più persone riportando una piccola cicatrice
in volto e, di conseguenza, ha preteso dallo Stato un risarcimento per torto
morale per il disagio subìto. L’Alta Corte ha evidenziato che occorre che la
lesione sia di una certa gravità, visto che non tutte le lesioni corporali
danno diritto a un risarcimento per torto morale:
" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à
la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité
(cf. ATF
125 III 70 consid. 3a p.
74 s.; 110
II 163 consid. 2c; arrêt
1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER,
Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas
d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro,
Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO).
Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte
définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres
circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI,
parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et
d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de
même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress
post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa;1C_296/2012 précité
consid. 3.2.2; voir également GOMM/ ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI;
A. GUYAZ, op. cit., p. 230).“.
Il TF ha negato il diritto all’indennità al poliziotto, visto che:
" 2.4. Si le visage de l'intimé restera certes marqué
de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne
peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé
exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit
atteint. (...)“.
Da quanto precede discende pertanto che, nell’evenienza concreta,
in presenza di un reato di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP che non ha
dato luogo alla qualifica di vittima essendo stata necessaria una semplice
medicazione all’orecchio destro, per definizione il ricorrente non ha neppure
diritto a una somma a titolo di riparazione morale giusta l’art. 22 cpv. 1 LAV,
giacché la gravità della lesione subita non lo giustifica.
2.18. Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il ricorso formulato da RI 1 il 6 settembre 2018 deve essere respinto,
senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso formulato il 6 settembre 2018 da RI 1 contro le
decisioni del 6 agosto 2018 e del 24 agosto 2018 del Dipartimento della sanità
e della socialità è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti