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43.2018.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2019Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 1). Egli ha in particolare criticato la composizione del TCA, i suoi

funzionari, l’inefficacia del “sistema

magistrale ticinese” (doc. I pag. 1) tanto da avere richiesto la

ricusazione straordinaria ex art. 46 LOG del Tribunale d’appello in corpore,

come pure evidenziando le violazioni dei doveri di servizio dei “direttori dipartimentali” del Servizio

delle risorse umane.

In secondo luogo, l’insorgente ha contestato il merito della

decisione del 6 agosto 2018, ripercorrendo i fatti alla base della sua domanda

LAV e rilevando che l’esito di inammissibilità del ricorso al Tribunale

federale (STF 6B_33/2018 del 27 febbraio 2018) contro la sentenza della CARP era

semplicemente dovuto all’anticipo delle spese non pervenute in tempo,

circostanza impugnata nelle debite sedi federali dall’interessato. A suo dire,

anche le sentenze federali emanate sull’argomento avrebbero indebitamente

avallato gli errori procedurali commessi dalle varie istanze cantonali e

federali stesse, perciò “Come tale definire [ndr: da parte del DSS nella sua decisione del 6

agosto 2018] con certezza la crescita in giudicato di tutte le sentenze

cantonali e federali identifica un accertamento incompleto e non oggettivo dei

fatti utili a definire tutti gli elementi che concorrono all’emissione della

decisione LAV 518.” (doc. I pag. 3). Pertanto, l’interessato

ha ribadito l’inadeguatezza del dispositivo della sentenza della Corte d’appello

e di revisione penale, che non avrebbe considerato opportunamente le

conseguenze delle lesioni cagionategli dall’autore alla luce della perizia

fatta esperire dall’Ufficio assicurazione invalidità, che ha determinato delle

lesioni permanenti del 20%.

Sulla scorta delle conclusioni della perizia pluridisciplinare

esperita dal Servizio Accertamento Medico, il ricorrente ha chiesto al

Procuratore pubblico __________ di modificare in lesioni gravi il reato di cui

è stato accusato __________ e il 18 giugno 2018 (doc. A12) la PP, il cui agire

è stato criticato dall’istante, ha trasmesso alla CARP la sua istanza di

revisione.

Anche il comportamento del Dipartimento della sanità e della

Considerandi

socialità è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, visto che

non avrebbe protetto i suoi interessi garantiti dalla Costituzione cantonale

(art. 56), avrebbe peccato di formalismo eccessivo e avrebbe dato

interpretazioni fuorvianti ai fatti occorsi il 18 febbraio 2015.

Egli ha quindi confermato “l’inadeguatezza

di analisi e diligenza giudiziaria Dipartimento della sanità e socialità

nel contemplare l’emissione del decreto di accusa DA __________ del PP

__________.” (doc. I pag. 4). Tenuto conto che dall’evento in

questione il ricorrente ha subìto una lesione permanente all’orecchio destro, “La qualifica dell’atto, l’emissione di una decisione

istituzionale penale determina la sussistenza della qualifica di danneggiato e

pertanto vittima di reato e con il diritto di accesso all’aiuto alle vittime.”

(doc. I pag. 4), condizione riconosciuta pure dal Delegato per l’aiuto alle

vittime di reati, che il 18 aprile 2016 ha trasmesso le sue richieste al

Servizio giuridico del DSS e che gli ha rimborsato il costo della visita al

pronto soccorso.

L’interessato ha quindi ripercorso i passi procedurali messi in

atto dall’autorità amministrativa, contestandoli.

In particolare, l’insorgente ha rilevato che, nonostante la

documentazione trasmessa al DSS, la decisione impugnata riguarda soltanto i

fatti commessi da __________, mentre è silente in merito alle lesioni cagionate

da __________.

A suo dire, quindi, il competente Dipartimento avrebbe commesso

una denegata e ritardata giustizia nel non avergli fornito le necessarie

indicazioni per agire e nel confonderlo nella rivendicazione dei suoi diritti,

emettendo poi una decisione incompleta per rapporto alla documentazione che

egli ha presentato e protraendo inutilmente la procedura di risarcimento.

L’insorgente ha poi osservato che le motivazioni date dal DSS sul

nesso di causalità al punto 11 della decisione del 6 agosto 2018, “risultano solo una distorsione di apprezzamento dei

mezzi di prova compiegati, dei fatti acclarati con l’azione investigativa,

mirata solo ad evitare di elevare il perseguimento penale (Lesioni gravi e

omissione di soccorso) e l’assegnazione e riconoscimento dei danni a RI 1 già

subito in ambito giudiziario.” (doc. I pag. 5). Di conseguenza, egli

ha contestato la conclusione secondo cui una sola sberla non giustifica

comunque una riparazione morale ai sensi della LAV e che egli non adempie i

requisiti di vittima.

Per quanto concerne la decisione del 24 agosto 2018, in primo

luogo il ricorrente ha chiesto di congiungerne la contestazione con quella di

merito contro la decisione del 6 agosto 2018.

Inoltre, egli ha evidenziato come le citazioni in tedesco “hanno determinato un’inadeguatezza procedurale del

Dispositivo

dispositivo compiegato al ricorrente rispetto alla lingua federale italiana

sancita dall’art 4 Cost e al rispetto della forma dell’art 10 cpv 1

Lpamm.” (doc. I pag. 6), perciò anziché emanare una nuova

decisione con traduzioni in italiano, la decisione “presenta un vizio di forma nella comprensione di indicazioni

giuridicamente importanti per l’istante a sostegno del diniego di riconoscimento

dello stato di vittima di reato.” (doc. I p. 6).

L’istante ha pertanto contestato la decisione di irricevibilità

dell’istanza di rettifica così come le motivazioni date dal DSS, giacché tale interpretazione

rappresenta una violazione dei diritti costituzionali previsti agli artt. 9-29

Cost. fed., censurando l’accertamento arbitrale dei fatti.

Il ricorrente ha poi criticato lo scritto del 27 agosto 2018 della

giurista del DSS laddove ha ribadito di non riconoscere lo stato di vittima di

reato, poiché, a suo dire, essa ha affermato delle imprecisioni “e reiterando addirittura il diniego dei doveri di

servizio informativo per la presentazione ricorsuale” (doc. I pag.

7).

Da ultimo, “A seguito del

difetto di intervento procedurale arrecato dal Servizio delle risorse umane

nell’accertamento delle violazioni dei doveri di servizio si invita il Tribunale

cantonale delle assicurazioni ad attuare l’assegnazione dei risarcimenti

con una decisione di giurisdizione unica formulata secondo le seguenti corrispondenze

ad personam e secundum eventum litis”

(doc. I pag. 7), e a tal riguardo il ricorrente ha elencato le persone, le

istituzioni e gli importi pretesi da ognuno di essi.

In conclusione, RI 1 ha chiesto al TCA di sanare gli errori

commessi dal Dipartimento della sanità e della socialità, di “risolvere le incombenze generate dalla tardiva

mancanza di una gestione istituzionale cantonale volta a tutelare l’interesse

degno di protezione all’annullamento delle sentenze penali o alla modificazione

delle stesse affinché la procedura amministrativa LAV non debba sostituirsi a

quella giuridica che ha già determinato dei vizi di forma irrimediabili.”

(doc. I pag. 8), rilevando che il DSS ha ricevuto la sua domanda già il 22

aprile 2016.

Egli ha infine confermato gli importi a titolo di risarcimento

danni indicati nello scritto del 12 marzo 2018 con attinenza all’evento del 18

febbraio 2015 e ha chiesto di addossare allo Stato le spese giudiziarie

per le gravi inadempienze procedurali emerse.

1.7. Chiesta (doc. III) e ottenuta

una proroga (doc. IV), l’11 ottobre 2018 (doc. V) il Dipartimento della sanità

e della socialità ha presentato la risposta allegando l’intero incarto, in cui figurano

il decreto d’accusa del 4 settembre 2015, la conferma del DA del 3 novembre

2015 e la sentenza della CARP del 25 ottobre 2017.

L’autorità amministrativa ha ribadito integralmente il contenuto

della decisione del 6 agosto 2018, poiché basandosi sui fatti accertati in sede

penale, a cui è di regola vincolata, è risultato assente il nesso di causalità

tra le lesioni semplici subite e la serie di danni alla salute evidenziati dal

ricorrente. Del resto, ha rilevato il DSS, quest’ultimo nemmeno ha fatto valere

un motivo per cui l’autorità LAV avrebbe dovuto discostarsi dagli accertamenti

effettuati dagli inquirenti in sede penale.

Secondo l’amministrazione non era inoltre data la violazione del

principio di celerità nell’emanazione della decisione impugnata.

Quanto all’istanza di rettifica sfociata nella decisione del 24

agosto 2018, la resistente ha osservato come sia prassi comune riprodurre

estratti di sentenze del Tribunale federale nella lingua originale. Peraltro,

il ricorrente neppure si è confrontato con detta decisione, laddove è indicato

lo scopo della rettifica che è di precisare il dispositivo poco chiaro, ambiguo

o incompleto di una decisione, ciò che non risulta nel caso concreto. Va

pertanto confermata l’irricevibilità dell’istanza di rettifica.

1.8. Il 30 ottobre 2018 (doc. VII)

il ricorrente ha criticato l’agire, le competenze e il comportamento assunto dal

Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli nell’intera vicenda, il ruolo del

Presidente del Tribunale d’Appello Mauro Mini e dei giudici del TCA Raffaele

Guffi e Ivano Ranzanici, chiedendo al Tribunale cantonale delle assicurazioni “di prendere i provvedimenti necessari alla tutela con

ammonimento e multa disciplinare art 55 Lpamm, da questi comportamenti

lesivi dell’imparzialità.” (doc. VII pag. 2) e invitandolo alla

sostituzione dei due firmatari delle decisioni contestate “con funzionari maggiormente qualificati e rispettosi

dei doveri di servizio e dei diritti fondamentali e costituzionali.”

(doc. VII pag. 2).

Ritenendo altresì che il DSS abbia banalizzato quanto egli ha

subìto, l’insorgente ha invocato l’accertamento diretto ex art. 27 cpv. 1 LPAmm

da parte del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato poi che l’aggressione subita gli ha causato una

menomazione funzionale del 20% stabilita dalla perizia del SAM, è pretestuoso

affermare che non vi sia un nesso di causalità fra l’evento e i danni alla

salute presentati.

Da ultimo, l’insorgente ha chiesto di verificare la possibilità di

sospensione “durante la valutazione federale

secondo art 59 H PA con il dispositivo 9C_719/2018 pendente

presso la Corte di diritto sociale del Tribunale Federale.”

(doc. VII pag. 4).

1.9. L’amministrazione non ha

formulato altre osservazioni (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo l'art.

31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause

davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le

singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le

cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm

prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il

cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la

congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o

sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione

delle altre.

In concreto il ricorso interposto dall’istante verte su due

distinte decisioni emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità: la

prima porta sul merito, la seconda su un aspetto formale della prima decisione.

Entrambe le decisioni impugnate concernono comunque, nella sostanza, il diritto

del ricorrente a un risarcimento economico quale vittima di un reato. Basandosi

quindi sui medesimi fatti e costituendo l’istanza di rettifica una questione contestuale

alla decisione di merito, ne consegue che, come chiesto dal ricorrente, è

opportuna l’emanazione di un solo giudizio portante su entrambe le

contestazioni.

2.2. Per quanto concerne la

domanda di sospensione dell’esame del presente ricorso nell’attesa del giudizio

federale nella causa 9C_719/2018, tale richiesta è diventata priva di oggetto

con l’emanazione, il 21 novembre 2018, della sentenza federale.

Il TCA può pertanto entrare nel merito della presente vertenza.

2.3. All’invito

del ricorrente di “risolvere l’incompatibilità

di ruolo dell’art 42 cpv 3 LOG esistente presso il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, garantendo il principio di imparzialità ed

equità, nonché il rispetto di diritti fondamentali e costituzionali”

(doc. I pag. 1) in merito alla presenza dei giudici Guffi e Ranzanici nel

collegio giudicante del Tribunale cantonale delle assicurazioni e della Corte

dei reclami penali, non va dato seguito.

Al riguardo può

essere rinviato alla costante giurisprudenza federale, secondo cui un

giudice non può essere ricusato solo perché abbia già preso decisioni nei

confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono necessariamente

sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto (STF

8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF

6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF 8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF

1C_187/2017,1C_327/2017 del 20 marzo 2018; STF 5A_489/ 2017 del 29 novembre

2017).

Un’istanza di ricusa così

formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.

Essendo dunque irricevibile,

l’istanza di ricusazione formulata implicitamente dal ricorrente è suscettibile

di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il

membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa

autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di

ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF

2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate STF 9C_121/2018

del 3 maggio 2018 consid. 1, STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).

Inoltre, sulla questione

dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di

Ivano Ranzanici –, proprio nella causa 9C_719/2018 citata dal ricorrente, il 21

novembre 2018 il Tribunale federale ha ribadito che un giudice non può essere

ricusato solo perché ha già deciso nei confronti di una persona in precedenti

casi (DTF 143 IV 69).

Sui presupposti per il

riconoscimento di una ricusazione di una persona che opera in seno a

un’autorità si veda la recente STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, consid. 3.2

e sul tema della ricusazione si veda la giurisprudenza in lingua italiana in

STF 1B_8/2018 del 22 gennaio 2018; per la dottrina si faccia riferimento a: Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

edizione, n. 4 ad art. 36; nonché al rapporto della Commissione del Consiglio

Nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999

pag. 3896 segg. e 3964.

2.4. In merito alle critiche

rivolte dall’insorgente al Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli e alla

giurista, che hanno sottoscritto le decisioni impugnate, va qui evidenziato che

il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza

sulle competenze personali e sull’operato dei funzionari dello Stato quale è la

giurista del DSS che si è occupata del caso.

Questa Corte non ha neppure una competenza in merito a pretese disfunzioni

interne al Dipartimento della sanità e della socialità.

Nemmeno sono soggette al vaglio di questo TCA le critiche mosse al

Consigliere di Stato.

Compito di questo Tribunale è unicamente, qui, di verificare la

correttezza formale e materiale delle decisioni del 6 e del 24 agosto 2018

emesse dal DSS nell’ambito della domanda LAV del 25 febbraio 2016 formulata dal

ricorrente.

Pertanto, tutte le critiche e le molteplici censure, non sempre di

facile lettura, esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto successivo, esulano

dall’oggetto del contendere e non possono essere oggetto di esame e giudizio da

parte di questo TCA in questa sede.

Va infatti ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV

Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna

decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata

una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.

2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.5. Nella misura in cui il

ricorrente pretende un risarcimento dallo Stato anche per l’evento occorso il

18 febbraio 2016 e che ha visto protagonista __________, la richiesta va

dichiarata irricevibile.

La decisione del 6 agosto 2018 verte infatti soltanto sulla

domanda LAV del 25 febbraio 2016, la quale concerne manifestamente, alla luce

anche dei contatti avuti un anno prima con un funzionario del Servizio aiuto

alle vittime di reati (doc. 3) - unicamente i fatti avvenuti il 18 febbraio 2015

__________ per mano di __________. L’amministrazione ha peraltro rilevato che

nessuna domanda le è pervenuta da parte dell’istante in merito a un

risarcimento derivante dai fatti svoltisi il 18 febbraio 2016.

In tali circostanze, in assenza di una decisione impugnabile a

questo Tribunale emessa dal Dipartimento della sanità e della socialità sul diritto

del ricorrente a un indennizzo a seguito di tale evento, la scrivente Corte non

può pronunciarsi al riguardo.

Nella misura in cui l’insorgente pretende che il giudizio verta

anche su questo aspetto, il ricorso è pertanto irricevibile.

nel merito

2.6. Oggetto del contendere è la

verifica della correttezza del rifiuto dell’autorità LAV di attribuire al

ricorrente un indennizzo e una riparazione per torto morale a seguito delle

lesioni insorte dall’evento del 18 febbraio 2015.

Sul ricorso contro la decisione del 24 agosto 2018

2.7. Nel suo ricorso RI 1 ha

contestato la decisione del 24 agosto 2018 con cui il DSS ha dichiarato

irricevibile la domanda di rettifica della decisione del 6 agosto 2018 emanata

dallo stesso Dipartimento. Secondo il ricorrente, poiché la decisione di

rifiuto di attribuzione di un indennizzo economico contiene dei considerandi in

lingua tedesca, detta decisione presenterebbe dei vizi di forma, giacché non

gli sarebbe stato possibile capire le indicazioni giuridicamente importanti a

sostegno del diniego del riconoscimento di stato di vittima di un reato.

Giusta l’art. 62 LPAmm, applicabile in virtù del

citato art. 31 Lptca a cui rinvia espressamente l’art. 5b cpv. 2 LACLAV,

" 1 Se

il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una

delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati

i punti contestati e le modifiche auspicate.

2 L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono

applicabili per analogia.

3 La decisione interpretata o rettificata è impugnabile

con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima

istanza.

4 L’autorità può correggere in ogni momento gli errori

di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun

influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.“.

Dal Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo

alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966, a pagg. 32-33 emerge:

" 22. L’interpretazione,

la rettifica e la correzione

22.1

L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato alla luce degli art. 69 PA, 334

CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la giurisprudenza del Tribunale cantonale

amministrativo secondo il quale l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non

sono ammissibili: l’autorità competente - amministrativa o di ricorso - può

procedere all’interpretazione o alla rettifica del dispositivo di una sua

decisione (e non della sua motivazione) soltanto su istanza di parte, che non

soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel rispetto del

principio di buona fede. Se la domanda è accolta, la decisione interpretata o

rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto, limitatamente

tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che sono stati

effettivamente precisati. La decisione interpretata o rettificata che emana da

un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF è suscettibile

anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale federale.

22.2

L’art. 62 cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3

PA, che consente all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento

(semplici) errori di scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno

alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione;

se ciò non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo,

attraverso una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso

una procedura di revoca o di revisione.”.

Il tenore dell’art. 62 cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art.

129 cpv. 1 LTF, che prevede che se il dispositivo di una sentenza del Tribunale

federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in

contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo,

il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta

o rettifica la sentenza.

Nella sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014, al

consid. 2.1 il Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza

concernente l’art. 129 LTF:

" (…) D'après la jurisprudence relative à l'art.

129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en

elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en

outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la

décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet

d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de

déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas

recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du

contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en

effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une

décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même

qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas

admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une

discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à

la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008

consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129

LTF).”.

Al riguardo, cfr. pure le successive STF 9C_677/2014

+9C_678/ 2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.2.

2.8. Nella presente

evenienza, con l’istanza di rettifica del 10 agosto 2018 l’interessato non ha posto

in discussione il dispositivo della decisione del 6 agosto 2018 emessa dal DSS.

Egli ha chiesto soltanto che i due paragrafi di

motivazione esposti in tedesco fossero tradotti in italiano.

Come visto, l’istituto della rettifica giusta l’art.

62 cpv. 1 LPAmm può concernere solamente il dispositivo di una sentenza, a

esclusione della relativa motivazione (STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012 consid.

1).

È pertanto a buon diritto che, come deciso dall’amministrazione,

la richiesta di modifica delle considerazioni espresse in tedesco nella

decisione del 6 agosto 2018 al considerando 8 a pagina 3, nel senso di tradurle

in italiano, è pertanto inammissibile.

D’altronde, il TCA evidenzia che, citando nei suoi

scritti abbondanti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali resi in lingua

tedesca, il ricorrente ha dato prova di ampia conoscenza di questa lingua nazionale,

perciò non doveva essergli impossibile e gravoso comprendere i passaggi

contestati.

Per di più, va segnalato che, per venire ugualmente

incontro all’interessato, il 27 agosto 2018 l’amministrazione ha subito

provveduto a tradurre i discussi paragrafi, perciò, quando ha inoltrato il suo

ricorso al Tribunale, l’insorgente aveva comunque avuto la possibilità di

(ri)leggere e comprendere in ogni suo punto la decisione di rifiuto di

indennizzarlo e di concedergli una riparazione morale. A maggior ragione,

quindi, la censura di rettifica poi riproposta con il ricorso risulta

irricevibile.

Sul ricorso contro la decisione del 6 agosto 2018

2.9. A norma dell’art. 1 cpv. 1 della

Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), ogni persona la

cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di

un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge

(aiuto alle vittime).

Per l’art. 1 cpv. 2 LAV, hanno diritto all'aiuto alle vittime

anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone

unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).

Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAV, il diritto sussiste indipendentemente

dal fatto che l'autore:

a. sia stato rintracciato;

b. si sia comportato in modo colpevole;

c. abbia agito intenzionalmente o per negligenza.

L’art. 2 LAV dispone che l’aiuto alle vittime comprende:

a. la consulenza e l’aiuto

immediato;

b. l’aiuto a più

lungo termine fornito dai consultori;

c. il contributo

alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la riparazione

morale;

f. l’esenzione

dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se

il reato è stato commesso in Svizzera.

L’art. 4 LAV stabilisce il principio della sussidiarietà

dell’aiuto alle vittime.

L’art. 4 cpv. 1 LAV dispone che le prestazioni dell’aiuto alle

vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra

persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni

insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per

l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione

morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al

cpv. 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa

pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAV, hanno diritto a un contributo alle

spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all'indennizzo solo le

vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo

dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente

all'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC.

I redditi computabili dell'avente diritto sono calcolati secondo

l'articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato (art. 6

cpv. 2LAV).

Secondo l’art. 6 cpv. 3 LAV, la riparazione morale è concessa

indipendentemente dai redditi dell'avente diritto.

L’art. 14 cpv. 1 LAV definisce l’entità delle prestazioni e

dispone che le prestazioni comprendono l'assistenza medica, psicologica,

sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti

hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori

procurano un alloggio d'emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.

L’art. 15 cpv. 1 LAV dispone che i Cantoni provvedono affinché

alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l'aiuto

immediato di cui necessitano, mentre l’art. 16 LAV prevede che i contributi

alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi.

2.10. Gli artt. 19-21 LAV trattano

dell’indennizzo, mentre gli artt. 22 e 23 LAV della riparazione morale.

Per quanto concerne il diritto all’indennizzo, l’art. 19 LAV

dispone che:

1

La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito

a seguito della lesione o della morte della vittima.

2

Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e

46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni.

Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.

3

Non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a

prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo

l'articolo 13.

L’art. 20 LAV stabilisce come calcolare l’indennizzo e precisa che

l’importo dell'indennizzo è di Fr. 120'000.- al massimo.

In merito alla riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV

prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di

riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e

49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale

non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base

alla gravità della lesione e ammonta al massimo a Fr. 70'000.- per la vittima (art.

23 cpv. 2 lett. a LAV) e a Fr. 35'000.- per i congiunti (art. 23 cpv. 2 lett. b

LAV).

Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi

a titolo di riparazione morale sono dedotte.

L’art. 24 LAV prevede che chiunque intenda far valere il suo

diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un

indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.

La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di

indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla

conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione (art. 25 cpv. 1

LAV).

Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale

prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi

congiunti possono ancora presentare una domanda d'indennizzo o riparazione

morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o

l'abbandono del procedimento penale (art. 25 cpv. 2 LAV).

A norma dell’art. 27 cpv. 1 LAV, l’indennizzo e la riparazione

morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha

contribuito a causare o ad aggravare la lesione.

Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale

(art. 28 LAV).

In virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAV, i Cantoni prevedono una

procedura semplice e rapida. La decisione concernente l'acconto è presa dopo un

esame sommario della domanda di indennizzo.

L'autorità cantonale competente accerta d'ufficio i fatti (cpv. 2).

I Cantoni designano un'autorità di ricorso unica, indipendente

dall'amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio (cpv. 3).

Giusta l’art. 30 cpv. 1 LAV, per i loro procedimenti concernenti

la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine,

indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non

riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.

È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti

temerari (art. 30 cpv. 2 LAV).

L’art. 30 cpv. 3 LAV dispone che la vittima e i suoi congiunti non

devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge di

applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle

vittime di reati (LACLAV; RL 312.400), il Consiglio di Stato è

l’autorità competente per l’applicazione della LAV ed emana le norme necessarie

per l’applicazione diretta.

L’art. 5 cpv. 1 LACLAV dispone che la domanda di indennizzo e/o

riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei

termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.

Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e

gratuita (art. 5 cpv. 2 LACLAV).

Per l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento della legge

di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle

vittime di reati (RLACLAV; RL 312.410), il Dipartimento della

sanità e della socialità applica la LAV e la LACLAV.

Il Dipartimento è in particolare competente a

decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi

dell’art. 5 LACLAV (art. 1 cpv. 2 lett. b RLACLAV).

Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per

l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione

morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le

informazioni necessarie per determinare le pretese (art. 8 cpv. 1 RLACLAV).

Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle

istanze e la documentazione necessaria (art. 8 cpv.2 RLACLAV).

Quanto ai rimedi di diritto, l’art. 5b LACLAV recita:

1 La

decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la

decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili

tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

2 Sono

applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

3 La

decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le

cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

2.11. Il TCA è chiamato dunque a

stabilire se all’istante può essere riconosciuto un risarcimento economico

sotto forma di indennizzo e/o di torto morale in qualità di vittima di un reato.

Il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2005 sulla

revisione totale della LAV (FF 2005 pagg. 6351-6690) precisa quanto segue:

" Art. 1

Principi

Capoverso 1: il disegno riprende senza cambiamenti

l’articolo 2 capoverso 1 del diritto vigente come principio […]. Come finora

non ogni vittima di un reato riceve aiuto secondo la presente legge, ma solo

chi è stato leso a causa del reato nella sua integrità fisica, psichica o

sessuale. Analogamente al diritto vigente, il disegno non allestisce elenchi di

reati che danno diritto all’aiuto alle vittime. Spetterà alla prassi decidere,

nel caso specifico, se un fatto rientra nel campo d’applicazione della legge.

Mentre alcuni reati sono chiaramente reati ai sensi della LAV (p. es. omicidio,

lesioni corporali, stupro e altri delitti sessuali), altri sono meno evidenti.(…)

[pag. 6388]

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le esigenze

relative alla prova del reato sono diverse a seconda del tipo di aiuto

richiesto. Per l’aiuto immediato dei consultori e per beneficiare dei diritti

nel procedimento penale è sufficiente che entri in considerazione un reato che

motivi la posizione della vittima. Per il versamento di prestazioni finanziarie

definitive è invece necessaria la prova di un reato effettivo e contrario alla

legge. [pag. 6389]

(…).

Capoverso 3: per la qualità di vittima non è di principio

importante il fatto che l’autore del reato sia stato rintracciato, che si sia

comportato in modo colpevole e in particolare che abbia agito intenzionalmente

o per negligenza. Analogamente al diritto vigente, è sufficiente dimostrare che

gli elementi costitutivi obiettivi di un reato sono adempiuti. (…)”. [pag. 6389]

Dal capitolo “1.4 Diritto comparato” del messaggio (pagg.

6377-6385), si evince che il principio della qualità di vittima di cui all’art.

2 cpv. 1 vLAV, ripreso all’art. 1 cpv. 1 della nuova LAV, è in linea con quanto

previsto dalle corrispondenti leggi di Francia, Germania, Austria, Italia, Gran

Bretagna, Spagna, Danimarca, Finlandia e Svezia, nella misura in cui, in tutti

questi Paesi, il versamento di un indennizzo è subordinato alla condizione che

sia stato commesso un reato.

In materia di aiuto alle vittime di reati, il principio della

qualità di vittima della LAV è peraltro conforme al diritto europeo:

" 1.4.8

Rapporto con il diritto dell’UE

Il 15 marzo 2001 il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato una

decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale (N.

2001/220/JI, GU L82/1). […]

È considerata vittima ai sensi della decisione quadro una persona

fisica che ha subito un danno, in particolare un pregiudizio della sua

incolumità psichica, dolore psichico o una perdita economica come conseguenza

diretta di azioni o omissioni che costituiscono una violazione del diritto

penale dello Stato membro (art. 1 della decisione quadro)." [pag. 6384]

Statuendo nell’ambito della

precedente Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle

vittime di reati, il Tribunale federale si è pronunciato al considerando 2 della

DTF 125 II 265 sulla qualità di vittima

ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAV, norma che è stata ripresa dal nuovo art. 1

cpv. 1 della Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime

di reati, in essere dal 1° gennaio 2009.

Nel 1998 una mamma ha chiesto di potere beneficiare dell’aiuto

alle vittime di reati per suo figlio minorenne, disabile a causa di una

parziale paresi al braccio destro, sostenendo che il suo vicino di casa l’aveva

scosso e trascinato, tirato per i capelli, colpito alla testa e spintonato a

terra tre volte. Il figlio si era lamentato di dolori nella zona della nuca e

della scapola destra. Due giorni dopo il medico curante ha accertato una

contusione alla scapola destra e un graffio nella zona del collo, così come una

leggera congiuntivite all’occhio destro che poteva essere stata provocata

dall’aver pianto tanto. Due mesi dopo la mamma ha querelato

il vicino per lesioni corporali semplici qualificate.

Il Dipartimento degli interni del Canton Soletta ha rifiutato

l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine, poiché la lesione

all’integrità fisica e psichica non era avvenuta con la necessaria gravità tale

da potere avere diritto al versamento di aiuti secondo la legge concernente

l’aiuto alle vittime di reati.

Sia il Tribunale amministrativo cantonale sia il Tribunale

federale hanno respinto i ricorsi del bambino. Nel frattempo, la procedura

penale era stata abbandonata dopo che due testimoni avevano riferito che il

vicino era intervenuto solo per separare due coetanei che stavano litigando.

Nel definire la qualità di vittima ai sensi dell’art. 2 cpv. 1

vLAV, l’Alta Corte ha in particolare stabilito ai considerandi 2a/aa e 2e/bb che

la lesione nell’integrità fisica, sessuale o psichica deve rivestire una certa

importanza. La qualificazione penale di un’azione quale lesione semplice o vie

di fatto non è decisiva; si tratta soltanto di un indizio a favore o contro la

qualità di vittima.

La lesione deve essere di una certa gravità: i delitti bagatella,

come per esempio le vie di fatto che provocano soltanto lesioni irrilevanti,

sono di principio esclusi dal campo di applicazione della LAV. Determinante non

è tuttavia la qualifica del reato, ma il grado di coinvolgimento della persona

lesa. Così, per esempio, le vie di fatto possono fondare la qualità di vittima

quando portano a una lesione psichica di non poco conto. Al contrario, è

possibile che una lesione dell’integrità fisica e psichica sia considerata insignificante

nel senso della LAV, sebbene ciò sia da ricondurre, penalmente, a un fatto costituente

una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Determinante è

se, di fronte alla lesione dell’integrità fisica, psichica o sessuale, la

persona lesa può legittimamente invocare la necessità, in parte o interamente,

delle prestazioni offerte dalla LAV (cfr. consid. 2a/aa: „Die

Beeinträchtigung muss von einem gewissen Gewicht sein: Bagatelldelikte wie zum

Beispiel Tätlichkeiten, die nur unerhebliche Beeinträchtigungen bewirken, sind

daher vom Anwendungsbereich des OHG grundsätzlich ausgenommen (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa

und bb S. 162 f.; EVA WEISHAUPT, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des

Opferhilfegesetzes (OHG), unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen

auf das Zürcher Verfahrensrecht, Diss. Zürich 1998, S. 30 f.;

ULRICH WEDER, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, ZStrR

113/1995 S. 42; BERNARD CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ

118/1996 S. 58; GÉRARD PIQUEREZ, La nouvelle loi sur l' aide aux victimes d'

infractions: quels effets sur la RC et la procédure pénale?, Revue jurassienne

de jurisprudence 6/1996 S. 21). Entscheidend ist jedoch

nicht die Schwere der Straftat sondern der Grad der Betroffenheit der

geschädigten Person (PETER GOMM, Der Opferbegriff gemäss OHG, Plädoyer 1995 2

S. 32; CORBOZ, a.a.O. S. 56 und 58; PIQUEREZ, a.a.O., S. 19). So kann etwa eine

Tätlichkeit die Opferstellung begründen, wenn sie zu einer nicht unerheblichen

psychischen Beeinträchtigung führt. Umgekehrt ist es denkbar, dass eine i.S.

des Opferhilfegesetzes unerhebliche Beeinträchtigung der körperlichen und

psychischen Integrität angenommen wird, obwohl der Eingriff strafrechtlich als

leichte Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB)

zu qualifizieren ist. Entscheidend ist, ob die Beeinträchtigung des

Geschädigten in seiner körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität das

legitime Bedürfnis begründet, die Hilfsangebote und die Schutzrechte des

Opferhilfegesetzes - ganz oder zumindest teilweise - in Anspruch zu nehmen.“).

Il Tribunale federale ha espresso i medesimi concetti nella

successiva DTF 129 IV 216, in cui ha analizzato la condizione di bambini che venivano

picchiati dal compagno della loro madre, concludendo che essi dovevano vedersi

riconosciuto lo statuto di vittima anche a fronte di un comportamento

dell’autore ricadente sotto l’art. 126 CPS.

L’Alta Corte ha ribadito, nel 2003, che determinante per

qualificare come vittima una persona lesa è che la lesione sia di una certa

gravità; non è infatti sufficiente che la vittima abbia subìto dei disagi, che

abbia avuto paura o che abbia lamentato dei dolori. La nozione di vittima non

dipende dalla qualifica dell’infrazione, ma unicamente dai suoi effetti sulla

persona lesa.

" (…)

1.2.1 Est une

victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi,

du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,

sexuelle ou psychique.

La doctrine et la jurisprudence exigent que

l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les

voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ

d'application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des

désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1999 p. 909

ss, spéc. p. 925 s.; EVA WEISHAUPT, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des

Opferhilfegesetzes [OHG], unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen

auf das Zürcher Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; ULRICH WEDER,

Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39

ss, spéc. p. 42; CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996

p. 53 ss, spéc. p. 58). La notion de victime ne dépend pas de la qualification

de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de

fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une

atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible

que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une

altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 128 I

218 consid. 1.2 p. 220 s.; ATF 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et consid. 2e p. 271; ATF 120

Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). En définitive, il faut

déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé

pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi

fédérale. (…)“. (l’evidenziatura è della redattrice)

In una vertenza ticinese del 27 settembre 2004 (1P.147/2004) in

relazione a un litigio a seguito del quale il leso ha sporto denuncia penale

per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, furto, danneggiamento, calunnia,

diffamazione e ingiuria, l’Alta Corte ha affermato che, nella misura in cui,

sulla scorta dei certificati medici agli atti, il ricorrente ha addotto effetti

di una certa rilevanza sulla sua integrità fisica (DTF 129 IV 216 consid.

1.2.1), prospettando il reato di lesioni semplici, poteva essergli riconosciuta

la qualità di vittima ai sensi della LAV.

Il Tribunale federale (6B_627/2009 del 20 ottobre 2009) ha ricordato

che la lesione deve essere reale e che deve trattarsi di un danno diretto, che

deve essere di una certa gravità. Per questo motivo, i delitti contro l’onore non

sono di principio di natura tale da fondare la qualità di vittima LAV, fermo

restando delle circostanze particolarmente gravi, perché non è sufficiente che

la vittima abbia subìto dei disagi, che abbia avuto paura o che abbia avuto dei

dolori. Determinante non è la qualifica del reato; sono invece decisive le

conseguenze della lesione sulla persona lesa, che devono però essere apprezzate

in maniera oggettiva e non in funzione della sensibilità personale e soggettiva

del danneggiato.

" 2.2.1 Est une victime au sens de la LAVI,

toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1

LAVI). L'atteinte doit

être effective; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Il doit s'agir

d'une atteinte directe. Subit en règle générale une telle atteinte le titulaire

du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Si

l'infraction en cause ne protège pas à titre primaire des biens juridiques

individuels, n'est lésée par cette infraction que la personne ayant subi une

atteinte qui soit la conséquence directe du comportement délictueux (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts

cités). L'atteinte doit en outre revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas

que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait éprouvé de la peur ou

qu'elle ait souffert de quelque mal. Pour ces motifs, les atteintes à l'honneur

ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI, sous

réserve de circonstances particulièrement graves (ATF 129 IV 207 consid. 1). La qualification de

l'infraction n'est toutefois pas déterminante: sont décisifs les effets de

celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218), lesquels

doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la

sensibilité personnelle et subjective de ce dernier. Il incombe à la victime

d'établir que les conditions auxquelles elle est habilitée à recourir sont

réunies (arrêt 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1).”

Con sentenza del 24 marzo 2011 (6B_933/2010) l’Alta Corte ha

ribadito i concetti appena ricordati evidenziando come:

" … le recourant se plaint d'avoir été griffé et frappé au visage par

l'intimé, qui aurait cassé son dentier. Ce dernier préjudice n'est pas de

nature corporelle et ne justifie donc pas de reconnaître la qualité de victime

au recourant. Quant aux autres atteintes, qui ne sont attestées par aucune

pièce, notamment photos ou certificat médical pourtant annoncés par le

recourant (Procès-verbal d'audition du 2 septembre 2009, lignes 26 et 27;

pièces 15 et 17), elles ne revêtent pas une gravité particulière. On peut ainsi

sérieusement se demander si l'atteinte dénoncée est suffisamment grave pour que

le recourant se voie accorder la qualité de victime. Au vu du sort du recours,

cette question peut toutefois rester ouverte."

Nel giudizio 6B_970/2010 del 23 maggio 2011, il Tribunale federale

si è occupato del ricorso di una moglie che aveva querelato il marito per

lesioni corporali semplici, avendo subìto nel 2007 una perforazione del timpano

e un traumatismo cranico; inoltre, nel 2010 il marito le aveva causato un

ematoma di 2cm di diametro sbattendole violentemente in faccia la porta del

gabinetto; aveva subìto delle violenze coniugali che avevano causato delle

lesioni alla sua integrità fisica. C’erano sufficienti elementi per perseguirlo

per lesioni corporali semplici, ma tanto il procuratore pubblico quanto

l’autorità cantonale avevano deciso di non dare seguito alla querela per motivi

di opportunità, visto che i coniugi erano separati di fatto, il marito non

aveva più accesso al domicilio coniugale e la moglie aveva richiesto delle

misure di protezione dell’unione coniugale.

La nostra Massima Istanza, dopo avere ricordato la nozione di

vittima riprendendola dalla DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1, allo stesso

considerando 1.1 ha affermato che:

" (…) La recourante a eu un tympan perforé et

un traumatisme crânien le 16 juin 2007, ainsi qu'un hématome de 2 centimètres

de diamètre le 9 février 2010. Il ne ressort pas des constatations cantonales,

qui ne sont pas critiquées sur ce point par la recourante, qu'à la suite des

faits dénoncés, elle a dû être hospitalisée, qu'elle a subi une intervention

chirurgicale, qu'elle a dû suivre des traitements médicaux longs ou douloureux,

qu'elle a été mise en arrêt de travail ou qu'elle conserve des séquelles

physiques ou psychiques. Ainsi, si les violences qu'elle a subies ne doivent

pas être minimisées, sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI est cependant douteuse.”.

Al considerando 1.1.2 il Tribunale federale ha analizzato le pretese

di risarcimento del danno e per torto morale giusta gli artt. 41 CO segg, concludendo

che:

" (…) Pour les mêmes motifs qui rendent

douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte

suffisamment grave pour justifier une réparation morale et la recourante ne

donne aucune précision à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des

prétentions civiles à faire valoir.“.

Pertanto, per l’Alta Corte,

" 1.2 La recourante ne remplit ainsi pas les

conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 aLTF et elle n'a donc pas qualité

pour recourir sur la base de cette disposition.“.

In altri termini, non essendo vittima nel senso della LAV, la

moglie non era legittimata a ricorrere sulla base di tale norma.

Il Tribunale federale si è pronunciato l’8 settembre 2011 (STF

6B_65/2011) in una fattispecie in cui ha ritenuto vittima una persona che ha

subìto lesioni semplici che ne hanno determinato l’ospedalizzazione per due

giorni (dal 6 all’8 aprile 2007), pur in assenza di fratture, e questo sia per

le conseguenze fisiche che per quelle psichiche subite.

Nella STF 1C_296/2012 del 6 novembre 2012 A si è rivolto al TF chiedendo

di condannare il Canton Vaud a versare una indennità per lesione all’integrità

fisica e morale, per essere stato aggredito nel 2009 all’uscita da una

discoteca da B, il quale è stato riconosciuto colpevole di lesioni semplici per

averlo più volte colpito al torace e al viso. I medici consultati da A hanno

constatato una contusione al volto e un’incapacità di lavoro per alcuni giorni.

Due mesi dopo questo episodio A ha subito un tentativo di lesioni corporali da

parte di un’altra persona.

Nel 2011 A ha chiesto un indennizzo sulla base della LAV,

reclamando un’indennità per torto morale e l’assunzione delle spese mediche non

coperte dalla sua cassa malati per le ferite all’occhio in occasione del primo

pestaggio.

L’autorità LAV ha respinto le domande di indennizzo considerato

che la prima aggressione aveva causato delle ferite fisiche che non potevano

essere qualificate come particolarmente gravi e che l’interessato non soffriva

di conseguenze psichiche. L’amministrazione ha reputato che nessuna indennità

poteva essere concessa per torto morale ed ha pure respinto le richieste di

indennizzo riferito al secondo episodio.

La decisione è stata confermata dal Tribunale Cantonale per la

mancata prova di conseguenze fisiche nè di una lesione all’integrità psichica.

Analogamente ha deciso per la seconda fattispecie (tentativo di

lesioni corporali).

Il TF (consid. 2.2) si è allineato al giudizio cantonale. Pur

constatando che i certificati medici agli atti attestavano una lesione

all’integrità fisica del ricorrente, ciò non permetteva di concludere per una

lesione significativa provocata dalle due aggressioni. La tesi del ricorrente,

che ha affermato di continuare a curarsi con dei prodotti ansiolitici in caso

di angoscia, senza però stabilire che questo trattamento, supponendo che fosse

provato, avesse un legame con gli eventi in questione non è stata seguita.

Inoltre, la constatazione di disturbi compatibili con uno stato di stress post

traumatico non significava ancora che il ricorrente avesse sofferto in una

misura tale da raggiungere la soglia di gravità richiesta. La giurisprudenza

ammette che tali disturbi possano entrare in linea di conto, ma unicamente se

comportano una modifica durevole della personalità, ciò che in specie non è

stato constatato. Pertanto, è a buon diritto che il Tribunale cantonale ha

considerato che le lesioni subite dal ricorrente non raggiungevano il livello

di gravità richiesto per giustificare la concessione di un’indennità per torto

morale giusta l’art. 22 cpv. 1 LAV (cfr. consid. 3.2.2).

Il ricorso è stato dunque respinto (cfr. consid. 4).

Ancora di recente, nella STF 6B_653/2016 del 19 gennaio 2017

concernente un caso di abusi sessuali su fanciulli, il Tribunale federale ha

ribadito i concetti alla base della definizione della qualità di vittima,

ricordando che determinante è che la lesione sia di una certa entità. Inoltre,

tale condizione viene valutata secondo le circostanze concrete del singolo caso:

" 1.3.3. Gemäss Art. 116 Abs.

1 StPO gilt als

Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen,

sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.

Das von einem sexuellen Übergriff betroffene Kind ist meistens sowohl in seiner

psychischen wie auch sexuellen Integrität beeinträchtigt

(MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 9 zu Art. 116 StPO). Zur Bejahung der Opferstellung genügt indessen nicht jede

geringfügige Beeinträchtigung, sondern ist eine Beeinträchtigung von einer

gewissen Schwere erforderlich (BGE 129 IV 216 E.

1.2.1 mit Hinweisen). Ob diese Voraussetzung

erfüllt ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa; Urteil 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E.

1.2.3, nicht publiziert in: BGE 141 IV 437; je mit

Hinweisen).“.

2.12. Per quanto concerne la

verifica della realizzazione di un reato quale condizione prevista dall’art. 1

cpv. 1 LAV, considerato che stabilisce d’ufficio i fatti (art. 29 cpv. 2 LAV),

ma che ciò non esclude comunque un dovere di collaborazione dell’istante (STF

1C_705/2017 del 26 novembre 2018 destinata a pubblicazione), l’autorità LAV può

fondarsi sui fatti accertati dall’autorità penale.

Nel diritto previgente, nella DTF 129 II 312 il Tribunale federale

ha concluso nel 2003 al considerando 2.8 che l’autorità LAV, di norma, è

vincolata ai fatti accertati in ambito penale:

" 2.4 S'agissant de

l'établissement des faits, la jurisprudence se

réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire: afin d'éviter

des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas

s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque

l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles

l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple

et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les

parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; ATF 115 Ib 163 consid.

2a p. 164; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). Cette

retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants

pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge

pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus

entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se

heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est

pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa

p. 13/14; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces

circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait

retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.

2.5 En revanche, compte tenu de la

spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont

dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée en

droit par le prononcé du juge pénal. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité

alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat (ATF

123 II 425 consid. 4c p. 431), en vertu de règles pour

partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la

cause. Le Tribunal fédéral a ainsi affirmé que l'instance LAVI peut faire

abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé. A

cette occasion, il a considéré, en appliquant également par analogie la

jurisprudence relative aux autorités administratives prononçant un retrait du

permis de conduire, que l'instance LAVI n'est pas liée par le prononcé pénal

pour les questions purement juridiques, sans quoi elle méconnaîtrait la liberté

d'application du droit qui lui est reconnue (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 et la référence à l' ATF

109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

2.6 L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour

les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur

de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au

procès pénal, et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge

fixe le montant de l'indemnité. Le Ministère public - qui peut dans certains

cas recourir contre le prononcé civil - a pour fonction de soutenir

l'accusation, et non de défendre les intérêts financiers de l'Etat, ces deux

rôles n'étant d'ailleurs pas compatibles.

(…)

2.8 Il y a lieu, par conséquent, de suivre l'opinion exprimée par l'OFJ,

selon laquelle l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au

pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil

(cf. également dans ce sens GOMM, Einzelfragen bei der Ausrichtung von

Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, Solothurner Festgabe

zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss; GUYAZ,

L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n. 101 p.

26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au

pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de

considérations juridiques propres (ATF 124 II 8 consid.

3d/cc p. 15). Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît

que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes

conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge

pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de

s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante. (…)“. (le sottolineature sono della

redattrice)

In questo senso anche la STF 1A.208/2002 del 12 giugno 2003:

" (…)

2.3 Ausgehend von der bestehenden, mit Urteil

1A.181/2002 vom 23. April 2003

erneut bestätigten Praxis des Bundesgerichtes ist somit festzuhalten, dass die

OHG-Behörde grundsätzlich nicht ohne Not vom bereits festgestellten Sachverhalt

abweichen soll, dass sie jedoch Rechtsfragen frei überprüfen darf (siehe Art.

17 OHG).“ (…).

E la DTF 136 II 447 al consid. 3.1:

" (…) L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement

pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de

fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes

les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse

recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule

base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). (…)”.

2.13. Nel caso di specie, il decreto

di accusa n. __________ del 4 settembre 2015 con cui la PP __________ ha

ritenuto prevenuto colpevole __________ di lesioni semplici per avere, colpendo

con una sberla il volto di RI 1, cagionatogli le lesioni attestate dal

certificato medico del 18 febbraio 2015, è stato confermato, nella

determinazione del reato, prima dal giudice della Pretura penale con sentenza

del 9 novembre 2016, poi dalla Corte di appello e di revisione penale il 25

ottobre 2017. Il ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza di

ultimo grado cantonale è stato dichiarato inammissibile a causa del mancato

versamento da parte del ricorrente dell’anticipo richiesto (STF 6B_33/2018 del

27 febbraio 2018). Pertanto, il giudizio della CARP è cresciuto in giudicato e

esplica i suoi effetti. Non risultano successivi giudizi che mettono in

questione la citata sentenza federale.

La Corte di appello e di revisione penale, fondandosi sulle

dichiarazioni dei due protagonisti – non essendovi altri elementi probatori (cfr.

consid. 1 pag. 3 in fine) -, ha accertato che la sera dei fatti il qui

ricorrente “è stato colpito da una sola

sberla, così come dichiarato dall’imputato.” (cfr. consid. 1 pag. 5

in alto).

Di conseguenza, il solo danno subìto il 18 febbraio 2015 “è quello riportato dai referti del PS dell’Ospedale __________

di __________ di medesima data.” (cfr. consid. 2 pag. 6 in alto),

perciò “la lesione subita da RI 1 non può

certamente dirsi grave” (cfr. consid. 3b). La CARP ha pertanto confermato

“la condanna per lesioni semplici inflitta

dal giudice di prime cure ad __________.” (cfr. consid. 3b in fine).

2.14. In base alla giurisprudenza

l’autorità LAV, di norma, è vincolata ai fatti accertati in ambito penale. Essa

se ne discosta unicamente quando dei fatti determinanti per l’autorità

amministrativa non sono stati presi in considerazione dal giudice penale,

quando dei fatti nuovi importanti sono sopraggiunti nel frattempo, quando

l’apprezzamento effettuato dal giudice penale contrasta chiaramente con i fatti

constatati o ancora quando il giudice penale non si è pronunciato su tutte le

questioni di diritto. In queste circostanze, l’autorità amministrativa può

scostarsi dallo stato di fatto ritenuto in ambito penale e procedere alla

propria valutazione delle prove (DTF 129 II 312 consid. 2.4).

Nell’evenienza concreta, l’autorità penale ha stabilito in due

sedi di giudizio - di primo e di secondo grado -, ossia da ultimo con la sentenza

della Corte di appello e di revisione penale, che è pervenuta a questo TCA il

12 ottobre 2018 con la risposta di causa del Dipartimento della sanità e della

socialità, che il ricorrente è stato colpito da una sberla in volto, gesto che

gli ha causato una lesione all’orecchio sotto forma di “contusione del padiglione auricolare destro con

piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno“ (cfr.

lettera di dimissione dell’Ospedale __________ di __________ del 18 febbraio

2015).

Agli atti non risultano altri fatti importanti emersi in un

secondo tempo e nemmeno che il giudice penale non abbia tenuto conto di fatti

che sono invece determinanti per il TCA in ambito LAV.

Va evidenziato che la sentenza del giudice della Pretura penale

data del 9 novembre 2016, mentre la sentenza della CARP è del 25 ottobre 2017.

Il certificato medico del 23 maggio 2017 (doc. A3), antecedente quindi

alla sentenza della CARP, firmato dal dr. med. __________, FMH medicina

generale, riassume nel dettaglio le lesioni che il medico curante

dell’interessato ha riscontrato, gli esami diagnostici e le terapie effettuate

come pure i sintomi che egli lamentava ancora.

Inoltre, questo referto descrive l’iter degli specialisti che il

suo paziente ha consultato e delle cure a cui l’insorgente si è sottoposto, in

particolare per i disturbi alle orecchie e al gluteo destro.

Indipendentemente dal fatto se l’autorità penale l’abbia preso o

no in considerazione ai fini del suo giudizio, come tale il certificato del dr.

med. __________ sostiene le affermazioni del ricorrente sull’esistenza di

ulteriori danni alla salute fisica derivanti dai colpi infertigli da __________.

Al riguardo, il TCA osserva che dagli atti risulta che il medico

l’ha visto per la prima volta dopo i fatti soltanto il 18 marzo 2015 – e il

ricorrente non sostiene né comprova altrimenti una precedente visita da parte

del curante -, quando ha certificato un’incapacità lavorativa totale (doc. 6) e

gli ha prescritto del Pantoprazol. Poi l’ha visitato per certo il 27 marzo 2015,

così come risulta dalla ricetta di pari data e dalla fattura del medico che si riferisce

ai trattamenti dispensati dal 27 marzo al 15 giugno 2015 (doc. 6).

In quell’occasione emerge dagli atti che il medico curante gli ha

prescritto dei farmaci (Pasta Boli Spirig, Neo Decongestine e Voltaren) e un’ecografia

alla natica destra, eseguita tre giorni dopo in __________.

In sé, però, alla luce delle argomentazioni apportate dalla CARP

per negarne la rilevanza e la connessione con gli eventi del 18 febbraio 2015,

come tale l’istoriato allestito dal medico curante due anni dopo i fatti, che

elenca una serie di danni fisici che il ricorrente avrebbe riportato quella

notte, non può essere di aiuto all’istante per la determinazione della qualità

di vittima ex LAV.

La sentenza della Corte di appello e di revisione penale ha infatti

ben spiegato i motivi per cui sia stata più credibile la versione dei fatti

fornita dall’imputato invece di quella resa dal querelante (cfr. consid. 1 pag.

3 in fine e pag. 4 in alto: “(…) va

rilevato che la versione di RI 1 non convince già solo per il fatto che essa è

in aperto e insanabile contrasto con il certificato allestito dai medici del PS

cui egli si è rivolto subito dopo i fatti.”).

I giudici penali hanno ritenuto che il danno fisico riscontrato dai

medici che l’hanno visitato quella notte appariva più credibile quale conseguenza

della sberla che l’autore ha ammesso di avere sferzato al volto della vittima in

luogo dei tre pugni che il qui ricorrente ha raccontato di avere ricevuto (cfr.

consid. 1 pag. 4 in alto: “Questi hanno,

infatti, attestato una semplice “contusione del padiglione auricolare destro

con piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno”, medicata con

“semplice garza fucidine” senza nemmeno la prescrizione di un blando

antidolorifico (…). Mentre RI 1, nello stesso verbale in cui ha parlato dei tre

pugni ricevuti (cioè, quello del giugno successivo), agli inquirenti aveva

anche detto che i colpi infertigli da __________ gli avevano causato, oltre ad

uno “stato confusionale” (verb. cit. pag. 3): “(…) una lesione all’orecchio destro, una tumefazione

al gluteo destro, ematomi in varie parti del viso e la frattura di un dente

premolare” (PS RI 1 8.6.2015 pag. 4).”).

L’autorità penale di seconda istanza ha altresì spiegato le

ragioni per cui le lesioni lamentate dal ricorrente al gluteo e alla spalla

destra così come in varie parti del viso e al dente premolare, non possano

essere considerate quali conseguenze di una sberla (cfr. consid. 1 pag. 4 in

medio: “Vero è che ci sono, agli atti,

delle fotografie: in una di esse si vede un ematoma al gluteo destro, in

un’altra una specie di macchia (non chiara) in un’ascella, nelle altre non si

vede nulla di significativo. Tuttavia, non si sa né quando queste foto siano

state scattate né da chi lo siano state. In questo senso e già solo per questo,

esse non provano nulla di rilevante per il giudizio: in particolare, non

bastano a togliere valore probante al certificato medico del PS che di ematomi

non ha parlato.”).

La valutazione dei giudici penali si fonda sul referto

ospedaliero, che indica unicamente la contusione all’orecchio; essi non hanno

ritenuto verosimile che i medici che si sono occupati di RI 1 – così come

l’interessato stesso - non si siano invece accorti in quel momento della

presenza anche di ematomi agli arti superiori, inferiori, in viso come pure

della rottura di un dente (cfr. consid. 1 pag. 4 in fine: “Del resto, ritenuto come i medici del PS abbiano

compilato anche il rapporto di segnalazione per aggressione/violenza e come,

quindi, il caso sia stato da essi valutato con attenzione, non è verosimile che

a loro siano sfuggiti – o non siano stati fatti presenti da RI 1 che è

certamente persona attenta – ematomi estesi quali quello di cui alla foto in

atti o ematomi al viso oppure, ancora, che non sia stata rilevata la pretesa

frattura del dente.”).

In conclusione, gli elementi che, a dire della persona lesa dal

reato, comproverebbero che l’autore l’avrebbe colpita a più riprese e con

maggiore violenza, non sono stati ritenuti tali dalla CARP (cfr. consid. 1 pag.

4 in fine: “Ritenuto, invece, come, la

lesione riscontrata dai medici del PS sia del tutto compatibile con la versione

di __________, richiamato anche il principio in dubio pro reo (…), questa Corte

accerta che, la sera dei fatti, RI 1 è stato colpito da una sola sberla, così

come dichiarato dall’imputato.”).

La documentazione fotografica agli atti (doc. 3), unitamente al

rapporto del 23 maggio 2017 del dr. med. __________ prodotto dal ricorrente, non

può essere valutata dalla scrivente Corte in maniera diversa rispetto a quanto

fatto dalla CARP.

Come indicato, il giudice che applica la LAV non si scosta, se non

eccezionalmente, dagli accertamenti svolti in sede penale. Pertanto, anche in

ambito di diritto sull’aiuto alle vittime di reati, la documentazione prodotta

non assume nuova rilevanza, con la osservazione che il ricorrente non ha

chiarito e provato, sia nella causa in esame, sia in ambito penale, chi e

quando ha scattato queste fotografie, in quale occasione e con quali modalità.

Va inoltre rilevato che il verbale di Segnalazione di aggressione/

violenza dell’ospedale indica lo scatto di fotografie al pronto soccorso (doc.

3), senza specificare quali. Questa Corte ritiene verosimile che si tratti (soltanto)

di quella all’orecchio destro.

L’unica certezza documentale, come ritenuto in sede penale che

l’autorità di prime cure ha posto alla base delle sue valutazioni in maniera

non arbitraria, è dunque data dal referto rilasciato dall’istituto in cui

l’insorgente si è recato la notte del 18 febbraio 2015 a seguito dell’aggressione

subita. Da tale atto emerge che il motivo della consultazione era una “ferita superficiale” e che la diagnosi era

di “contusione del padiglione auricolare, con

piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno”, che è

stata subito medicata con “garza di Fucidine”

(doc. 3).

Questo Tribunale non ha, a sua volta, motivo di scostarsi da tale

elemento anche considerando che dal formulario di Segnalazione di aggressione/violenza

non risultano altre e/o diverse lesioni che il ricorrente avrebbe subìto

dall’aggressione.

A dire di quest’ultimo, la lite gli avrebbe causato una lunga

serie di danni alla salute, che egli ha suffragato sia a livello penale sia

nella presente causa – a livello amministrativo – producendo dei referti medici

di esami effettuati, delle prescrizioni mediche e delle ricevute di acquisto di

medicamenti (doc. 6).

Partendo da quanto ritenuto, ovvero che la lite fra i protagonisti

ha portato __________ a dare una sberla a RI 1, la CARP ha argomentato che la

lunga serie di danni lamentati dalla parte lesa non collimava con la

conseguenza immediata, ed accertata, della lesione al solo orecchio destro. Inoltre,

tali danni alla salute non potevano neppure essersi manifestati in un secondo

tempo, non essendo stato comprovato un nesso di causalità fra l’evento e le

affezioni segnalate (cfr. consid. 2 pag. 5: “Le

argomentazioni dell’appellante cadono nel vuoto. Dapprima, perché, come

accertato, quella sera egli non ha ricevuto tre pugni ma soltanto una sberla

che ha avuto come conseguenze immediate per la salute quelle – benigne –

descritte nel certificato medico. Poi, perché le affezioni lamentate non

possono nemmeno essere considerate effetti tardivi della sberla ricevuta.

Premesso che tra l’azione dell’autore (lo schiaffo) e il danno lamentato è

necessario che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato (…), nessuno

dei documenti prodotti, come è stato del resto il caso con il certificato

medico del dr. Med. __________ del 16 settembre 2015 – peraltro, correttamente

valutato dal giudice di prime cure nella sentenza del 9 novembre 2015

(considerando 7.1 e 7.2) – prova il nesso causale indicato. A parte il fatto

che i referti recano date lontane da quella dell’evento che suppostamente ha

dato origine ai disturbi, nessuno attesta di una relazione diretta e causale,

supportata da un riscontro specialistico, tra il risultato degli esami e lo

schiaffo inferto da __________. Richiamate, poi, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, le argomentazioni svolte dal primo giudice, occorre, pertanto,

concludere che il solo danno provocato e subito da RI 1 a seguito dello

schiaffo inflittogli da __________ la sera del 18 febbraio 2015 è quello

riportato dai referti del PS dell’Ospedale __________ di __________ di medesima

data.”).

Infine, per quanto attiene alle “lesioni permanenti al 20%” (doc. I pag. 3) che il ricorrente

sostiene essere state confermate dall’Ufficio assicurazione invalidità come conseguenze

della lite, la scrivente Corte osserva che una tale conclusione non può essere

tratta.

I periti chiamati dall’Ufficio AI a valutare lo stato di salute di

un assicurato non si addentrano in genere nei meandri assicurativi non essendo

determinante, per l’invalidità – a differenza di quanto può semmai accadere in

ambito infortunistico con la determinazione del nesso di causalità -, stabilire

la causa alla base di un’inabilità lavorativa. Essi hanno invece soltanto il

compito di valutare lo stato di salute degli assicurati e di determinare la

presenza di affezioni e se le stesse hanno, semmai quale, impatto sulla

capacità lavorativa.

L’incapacità lavorativa del 20% risultante dal rapporto del

consulente in integrazione professionale del 5 marzo 2018 (doc. A5), ripresa

dalla valutazione medica del Servizio Medico Regionale, che a sua volta si è

basato sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico del

gennaio 2018, è una inabilità lavorativa per rendimento ridotto, ovvero l’assicurato

può lavorare al 100%, ma la resa è ridotta del 20% in relazione alla necessità

di cambiare posizione per pause più prolungate.

Le limitazioni funzionali stabilite dai periti prevedono una

caricabilità ridotta a 15kg, un’alternanza della postura al bisogno e

un’indicata attività medio leggera senza esposizione ai rumori.

Questi elementi non sono riconducibili all’evento di 3 anni prima

e ciò alla luce della natura degli accertamenti medici svolti e degli

accertamenti contenuti nella sentenza penale di ultima istanza.

La piccola lesione riscontrata la sera dei fatti e le conseguenze

ritenute in sede penale non possono palesemente essere posti alla base della

pretesa minor resa lavorativa.

Non essendoci dunque delle nuove prove la cui valutazione conduca

a un risultato diverso da quello del giudizio penale, non ritenendo poi che

l’interpretazione data dall’autorità penale contrasti chiaramente con i fatti

accertati, questo Tribunale non può distanziarsi dai fatti acclarati

dall’autorità penale.

2.15. Nella sentenza 1C_705/2017 del

26 novembre 2018, destinata alla pubblicazione e portante sulla richiesta di

indennizzo e di torto morale da parte di una donna che ha sostenuto di avere

subìto negli anni delle molestie e degli abusi sessuali, che però non sono

stati oggetto di alcuna procedura penale, il Tribunale federale ha esaminato la

questione a sapere se la realizzazione di una o più infrazioni, e lo statuto di

vittima che ne deriva, può essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante, in assenza di una procedura penale (cfr. consid. 3).

Al considerando 3.1 la nostra Massima Istanza ha ricordato che in

materia civile e in particolare nell’ambito delle assicurazioni sociali, quando

per la natura stessa della questione, una prova certa non è possibile o non può

essere ragionevolmente pretesa, il grado della prova richiesto si limita alla

verosimiglianza preponderante. Nell’ambito del diritto sull’aiuto alle vittime

di reati, stante la natura giuridica delle prestazioni previste dalla LAV, che

inglobano degli elementi propri della sicurezza sociale, l’Alta Corte ha rilevato

che anche la dottrina si è pronunciata a favore della verosimiglianza

preponderante così come sviluppata dalla giurisprudenza in materia di

assicurazioni sociali, non solo quando si tratta di stabilire il legame tra

infrazione e danno alla salute, ma pure per determinare lo statuto di vittima, in

caso di assenza o di abbandono della procedura penale. Il Tribunale federale,

ricordando che questa opinione è pure condivisa dal Consiglio federale, ha

affermato che questa regola sul grado della prova esatto nel quadro della

procedura LAV deve essere confermata, anche se potrebbe avere per conseguenza

di sottoporre la vittima, le cui pretese sono in primo luogo esaminate

nell’ambito della procedura penale, a delle esigenze più severe in materia di

prova rispetto al richiedente che rinuncia alla partecipazione o all’apertura

di una procedura penale.

2.16. Nell’evenienza concreta, v’è

stata l’emanazione di un giudizio penale di doppio grado, con sentenza della Corte

di appello e di revisione penale, cresciuta in giudicato, che ha accertato i

fatti così come si sono svolti il 18 febbraio 2015 e che ne ha analizzato in

modo chiaro e dettagliato le conseguenze sulla persona dell’insorgente.

Sulla base della giurisprudenza e delle considerazioni sopra esposte,

il TCA deve dunque attenersi ai fatti così come stabiliti dalla Corte di

appello e di revisione penale (DTF 129 II 312 consid. 2.4) e concludere che RI

1 ha subìto il 18 febbraio 2015 una contusione all’orecchio destro e una

piccola ferita cutanea provocate dalla sberla vibrata da __________. A tale

conclusione conduce anche l’analisi della documentazione agli atti.

Non si può ritenere che, in conseguenza a quanto subìto da __________,

il ricorrente abbia – in applicazione del criterio della verosimiglianza

preponderante – subìto danni maggiori alla salute comprovatamente riconducibili

all’evento del 18 febbraio 2015.

Questo atto è stato qualificato dal Procuratore pubblico prima, dal

giudice della Pretura penale poi e, quindi, dalla CARP, quale lesione

semplice ex art. 123 cifra 1 CP, in assenza di elementi per considerare

un’ipotesi di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP.

Gli accertamenti penali hanno escluso lesioni che abbiano messo in

pericolo la vita del leso o che gli abbiano causato una mutilazione o la

perdita dell’uso di un organo o di un arto importante oppure ancora che gli abbiano

causato una incapacità lavorativa permanente (DTF 135 IV 156).

La sberla è stata qualificata penalmente quale lesione semplice

per avere dato luogo a una medicazione, altrimenti si sarebbe trattato di vie

di fatto ai sensi dell’art. 126 CP (cfr. consid. 3b pag. 6: “In concreto, la lesione subita da RI 1 non può

certamente dirsi grave (...). Se, in concreto, un dubbio giuridico può esserci,

questo attiene, semmai, al distinguo fra le vie di fatto e le lesioni semplici.

Simile dubbio si risolve, però, per l’applicazione dell’art.123 CP ritenuto

come la piccola ferita e la contusione abbiano richiesto l’applicazione di una

– pur banale – medicazione. Concretamente va, quindi, confermata la condanna

per lesioni semplici inflitta dal giudice di prime cure ad __________”).

Sulla scorta di quanto precede, a giusta ragione l’autorità

amministrativa non si è distanziata dalle conclusioni tratte dalla CARP nella

sentenza del 25 ottobre 2017 (DTF 136 II 447 al consid. 3.1) e, di riflesso, anche

la scrivente Corte si allinea a queste conclusioni, non essendovi motivo

alcuno, come visto, per scostarsene.

Ne discende che, dovendo valutare le circostanze concrete di ogni

singolo caso di specie per determinare se la lesione subita sia di una certa

entità come impone la giurisprudenza federale, la qualifica di vittima ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 LAV viene a mancare in concreto, siccome RI 1 non ha subìto

una lesione di una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 4aa: “Die

Beeinträchtigung muss von einem gewissen Gewicht sein: Bagatelldelikte wie zum

Beispiel Tätlichkeiten, die nur unerhebliche Beeinträchtigungen bewirken, sind

daher vom Anwendungsbereich des OHG grundsätzlich ausgenommen.“).

Come indicato secondo la giurisprudenza non è il sentimento

soggettivo a essere fondante ma le conseguenze della lesione sulla persona

lesa devono essere apprezzate in maniera oggettiva e quindi non in funzione

della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato (STF 6B_627/ 2009 del

20 ottobre 2009, consid. 2.2.1). La valutazione operata dalla Corte di appello

e di revisione penale, a cui questo Tribunale si attiene, conduce ad escludere

la qualità di vittima. Non è sufficiente che il leso abbia subìto dei disagi,

che abbia avuto paura o che abbia avuto dei dolori (DTF 129 IV 216 consid.

1.2.1).

Ne consegue che, non essendo adempiuti i presupposti legali, non è

possibile riconoscere che dall’evento del 18 febbraio 2015 il ricorrente sia

stato direttamente leso nella sua integrità fisica da un reato come esatto

dall’art. 1 cpv. 1 LAV e quindi che abbia la qualità di vittima giusta il

diritto sull’aiuto alle vittime di reati. Ne segue che RI 1 non ha diritto

all’aiuto previsto dalla LAV.

2.17. Nel Messaggio sulla revisione

totale della LAV del 2005, a quest’ultimo proposito a pag. 6408 seg. il

Consiglio federale aveva affermato quanto segue:

" Cpv. 1

L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la

concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un

rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione

secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione

morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato

in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione

morale nella misura in [ndr: cui] adempiono le condizioni fissate negli

articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono

essere considerate come congiunti. Occorre qui precisare che la riparazione

morale non è sottoposta a un limite di reddito della vittima o dei suoi

congiunti (art. 6 cpv. 4); questo limite non avrebbe in effetti alcuna

relazione con l’obiettivo della riparazione morale che è quello di riparare un

pregiudizio immateriale. Una riparazione morale legata a condizioni di reddito

costituirebbe inoltre un doppione con l’indennizzo. Affinché venga versata

una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica

o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono

condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio

ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una

lesione corporale dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla

lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante

versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio

considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle

operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se

la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione

morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che

in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere

eccezionale. Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che

necessitano di cure e di un’attenzione costante.

(…)

Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza

grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo

stesso vale per un’incapacità lavorativa di qualche settimana. È peraltro

possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta

immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni

all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni. Per il

rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza

dell’autore.” (le sottolineature sono della redattrice)

A questo proposito va segnalata la già citata STF 6B_970/2010 del

23 maggio 2011, laddove al considerando 1.1.2 il Tribunale federale ha

affermato che:

" (…) Pour les mêmes motifs qui rendent

douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits

dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave

pour justifier une réparation morale et la recourante ne donne aucune précision

à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des prétentions civiles à faire

valoir.“.

Inoltre, nella STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il Tribunale

federale ha riproposto i principi giurisprudenziali alla base del diritto al

risarcimento per torto morale, giudicando sul ricorso di un poliziotto che durante

un intervento è stato aggredito da più persone riportando una piccola cicatrice

in volto e, di conseguenza, ha preteso dallo Stato un risarcimento per torto

morale per il disagio subìto. L’Alta Corte ha evidenziato che occorre che la

lesione sia di una certa gravità, visto che non tutte le lesioni corporali

danno diritto a un risarcimento per torto morale:

" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à

la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité

(cf. ATF

125 III 70 consid. 3a p.

74 s.; 110

II 163 consid. 2c; arrêt

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER,

Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas

d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro,

Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO).

Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte

définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres

circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI,

parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et

d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de

même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress

post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa;1C_296/2012 précité

consid. 3.2.2; voir également GOMM/ ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI;

A. GUYAZ, op. cit., p. 230).“.

Il TF ha negato il diritto all’indennità al poliziotto, visto che:

" 2.4. Si le visage de l'intimé restera certes marqué

de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne

peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé

exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit

atteint. (...)“.

Da quanto precede discende pertanto che, nell’evenienza concreta,

in presenza di un reato di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP che non ha

dato luogo alla qualifica di vittima essendo stata necessaria una semplice

medicazione all’orecchio destro, per definizione il ricorrente non ha neppure

diritto a una somma a titolo di riparazione morale giusta l’art. 22 cpv. 1 LAV,

giacché la gravità della lesione subita non lo giustifica.

2.18. Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il ricorso formulato da RI 1 il 6 settembre 2018 deve essere respinto,

senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso formulato il 6 settembre 2018 da RI 1 contro le

decisioni del 6 agosto 2018 e del 24 agosto 2018 del Dipartimento della sanità

e della socialità è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti