Lexipedia

Decisione

43.2018.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2019Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi computabili

dell’avente diritto sono calcolati secondo l’articolo 11 LPC; sono determinanti

i redditi probabili dopo il reato.

L’art. 13 cpv. 1 LAV

prevede che i consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi

congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato

(aiuto immediato).

Se necessario, forniscono

loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato

non sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto

possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine; art. 13 cpv. 2

LAV).

Per l’art. 14 cpv. 1 LAV

le prestazioni comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale e materiale

e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in

Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio

d’emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.

L’art. 16 LAV regola i

contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

2.5. Per quanto concerne il

diritto all’indennizzo, l’art. 19 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi

congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della

lesione o della morte della vittima.

Il danno, ai sensi dell’art.

19 cpv. 2 LAV, è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di

morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle

obbligazioni. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.

Per l’art. 19 cpv. 3 LAV

non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a

prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo

l’articolo 13.

I danni all’economia

domestica e i danni legati all’incapacità di fornire assistenza ai propri

congiunti sono considerati solo se comportano costi supplementari o una

diminuzione dell’attività lucrativa.

L’art. 20 LAV concerne il

calcolo dell’indennizzo, mentre l’art. 21 LAV l’acconto.

Per la riparazione per

torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti

hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della

lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si

applicano per analogia. Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla

riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV

la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo

l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi

per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi

dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di

riparazione morale sono dedotte.

2.6. Gli articoli 24 LAV e

seguenti concernono le disposizioni comuni del capitolo 3: indennizzo e

riparazione morale da parte del Cantone.

L’art. 24 LAV prevede che

chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione

morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda

all’autorità cantonale competente.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

LAV la vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e

di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato;

in caso contrario cadono in perenzione.

Per l’art. 25 cpv. 2 LAV

la vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:

a. per i reati di

cui all’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale e all’articolo 55 capoverso 2

del Codice penale militare del 13 giugno 1927;

b.

per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni.

Se hanno fatto valere

pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui

ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una

domanda d’indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione

definitiva concernente le pretese civili o l’abbandono del procedimento penale

(art. 25 cpv. 3 LAV).

2.7. Per quanto

concerne la prescrizione, nel Messaggio

sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di

reati (LAV) del 9 novembre 2005 (FF 2005, pag. 6351 e seguenti), circa i

termini di cui all’art. 25 LAV, figura che:

" (…) l’attuale articolo 16 capoverso 3 LAV concede alla vittima un termine

di due anni per inoltrare le domande di indennizzo e di riparazione morale.

L’idea che era prevalsa allora era che la vittima doveva decidere rapidamente

se intendeva beneficiare dell’aiuto [recte: al]le vittime. Questo termine di

perenzione ha dato luogo a tre interventi parlamentari e a diverse decisioni

del Tribunale federale. Nell’ambito delle valutazioni fatte dall’Ufficio

federale di giustizia, i Cantoni hanno tra l’altro chiesto che il termine di

perenzione ritenuto troppo corto, venga riveduto.

Il prolungamento della durata del termine di

perenzione previsto nel capoverso 1 è stato accolto favorevolmente nella

procedura di consultazione. Il termine è ora di cinque anni, come nel diritto

delle assicurazioni sociali (cfr. art. 24 LPGA). Si tratta di un termine di

perenzione, che non può quindi essere interrotto, e non di prescrizione. La

perenzione è adeguata al sistema della LAV, dal momento che la decisione deve

essere presa a un momento in cui non è ancora possibile chiarire rapidamente le

circostanze esatte del reato alla base della domanda e determinare se il

pregiudizio fatto valere dalla vittima è stato causato dal reato; inoltre le

[recte: l’] autorità deve constatare i fatti d’ufficio.

Il progetto della Commissione peritale prevedeva di far

decorrere il termine dal giorno in cui la vittima è a conoscenza del danno,

basandosi sulle regole del diritto civile in materia. Diversi partecipanti alla

procedura di consultazione si sono dichiarati favorevoli alla soluzione

prevista dalla legge in vigore, vale a dire di far partire il termine alla data

del reato. La conoscenza del danno è un criterio più soggettivo, più difficile

da provare e di conseguenza potrebbe dar luogo ad abusi. Nella maggioranza dei

casi, il danno è noto il giorno del reato: a quel momento non sono determinate

o determinabili la sua estensione e le sue conseguenze. Per questi motivi è

stato mantenuto il giorno del reato come inizio del termine di perenzione. Il

termine comincia tuttavia a decorrere al più tardi al momento in cui la vittima

viene a conoscenza del reato. In caso di scomparsa di una persona o di una

contaminazione con una malattia trasmissibile, solo dopo diversi anni una

persona viene a conoscenza dell’esistenza di un reato. Anche se sembra più

esteso rispetto al diritto attuale, il disegno si limita tuttavia a confermare

la prassi.”

A quest’ultimo proposito

l’Esecutivo federale fa riferimento alla DTF 126 II 348, relativa a un caso nel

quale la diagnosi di AIDS è stata fatta cinque anni dopo uno stupro, facendo

emergere un nuovo reato. In DTF 134 II 308 il Tribunale federale ha dovuto

giudicare il caso dei reati che comportano la decorrenza di un

lungo tempo tra l'attività illecita e il suo risultato (vittima dell'amianto).

Nel caso di reati di evento commessi per negligenza, quando il risultato

costitutivo del reato si realizza dopo un lungo intervallo di tempo

dall'attività illecita, quale "reato perpetrato" ai sensi dell'art.

12 cpv. 3 vecchia OAVI occorre intendere la realizzazione degli elementi

soggettivi ed oggettivi costitutivi del reato. Per la validità temporale delle

disposizioni sull'indennizzo e sulla riparazione morale alle vittime di reati

non occorre fondarsi unicamente sul comportamento contrario ai doveri di

diligenza, ma decisivo è piuttosto il risultato costitutivo di reato di tale

comportamento (consid. 5).

Per quanto

concerne l’art. 25 LAV, la dottrina rammenta che per salvaguardare il termine

di perenzione occorre inoltrare la richiesta di indennizzo e/o di riparazione

per torto morale innanzi all’autorità competente, pena la perdita del diritto (Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à

l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Collection genevoise,

2009, pag. 329).

La

perenzione del diritto all’indennizzo e/o alla riparazione per torto morale non

impedisce invece di domandare l’aiuto, rispettivamente i consigli, presso il

centro di consulenza (Stéphanie Converset,

op. cit., pag. 329). A questo proposito in una sentenza del 13 luglio 2017 (U

16 52 in re A.) il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, al consid.

5.a, con riferimento a Wyssmann/Rutschi,

in: Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der Sozialen Sicherheit, Basilea 2014,

nota 38.61 e 38.87 ed a Gomm/Stein/Zehnter,

Kommentar zum Opferhilfegestz, Berna 1995, n. 30 ad art. 3 LAV, ha rammentato che

l’aiuto a lungo termine e l’aiuto immediato non sono soggetti al termine di

perenzione di cui all’art. 25 LAV e possono essere fatti valere anche anni dopo

il reato.

Per quanto

concerne l’art. 25 LAV, a proposito del “dies a quo”, la dottrina rileva

che la legge prevede ora due termini alternativi: la domanda deve essere

inoltrata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza del reato (S. Converset, op. cit., pag. 330).

Nella

maggior parte dei casi, il danno è conosciuto il giorno dell’infrazione,

contrariamente alla sua estensione e alle sue conseguenze che possono non

ancora essere determinate o determinabili in quel momento. Per cui si

giustifica di mantenere la data del reato come punto di partenza principale

dell’inizio della perenzione (S. Converset, op. cit., pag. 331). A questo

proposito il reato esiste, di regola, quando l’elemento costitutivo oggettivo è

adempiuto e non esistono fatti giustificativi (S.

Converset, op. cit., pag. 331).

In alcuni

casi, tuttavia, la durata del termine di perenzione è troppo breve se il

momento dell’infrazione è il solo “dies a quo” (S. Converset, op. cit., pag. 331). Ad esempio nel caso di

una vittima di stupro che ha saputo di essere stata contaminata dal virus

dell’HIV diversi anni dopo o il salariato, esposto alle polveri di amianto, che

sviluppa la malattia diverso tempo dopo (S.

Converset, op. cit., pag. 331). La giurisprudenza ha attenuato il rigore

del termine di perenzione, stabilendo che esso non decorre dal reato ma dal

momento in cui la vittima ha conoscenza della violazione/lesione subita (“atteinte”;

DTF 126 II 348, consid. 2b/bb: “[…] In der Literatur

wird überwiegend die Auffassung vertreten, bei Straftaten, deren Schadensfolgen

für das Opfer erst einige Zeit nach dem tatdestandsmässigen Verhalten eintreten

bzw. erkennbar werden, setze die Verwirkungsfrist von Art. 16 Abs. 3 OHG ersta

ab Eintritt des Erfolges ein […]”, ciò che è stato codificato nell’art. 25

LAV (S. Converset, op. cit., pag. 331).

Altrimenti, in assenza di questo termine alternativo, la perenzione

potrebbe intervenire prima del realizzarsi del risultato del reato (S. Converset, op. cit., pag. 331; cfr.

anche Peter Gomm, in: Opferhilfegesetz,

Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von

Straftaten, 3a edizione, 2009, pag. 216, n. 2). In caso di

lesioni corporali gravi, per esempio, la lesione può manifestarsi tempo dopo la

commissione del reato e non essere diagnosticata immediatamente (S. Converset, op. cit., pag. 331).

Per la

dottrina l’opposizione tra la conoscenza del reato e la conoscenza del danno,

figurante nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle

vittime di reati (LAV) del 9 novembre 2005 non costituisce il problema reale,

essendo determinante la data della conoscenza della lesione (S. Converset, op. cit.,

pag. 332). Nel caso dello stupro che ha causato una contaminazione con il virus

dell’HIV numerosi anni dopo, sono state commesse due infrazioni: lo stupro e le

lesioni corporali gravi: in quel caso è la data della conoscenza del reato di

lesioni corporali gravi che è determinante per la decorrenza del termine (S. Converset, op. cit., pag. 332). Non è

tanto la conoscenza del reato, quanto piuttosto quella della lesione subita che

fa stato (S. Converset, op. cit.,

pag. 332). La difficoltà consiste nell’apportare la prova, che può rivelarsi

complessa se l’infrazione è stata commessa diversi anni prima e una procedura

penale non è ancora stata aperta: occorrerà allora riferirsi a pareri di

professionisti (medici o psicologi), che dovranno stabilire il nesso di

causalità tra la lesione e il reato (S.

Converset, op. cit., pag. 332).

2.8. In concreto,

nel verbale di interrogatorio della Polizia giudiziaria del __________ 2012,

l’insorgente ha affermato:

" (…)

Ho conosciuto __________ (di seguito __________)

nell’agosto 2011 (…) Dopo alcuni minuti trascorsi a bere, con la mia auto ci

siamo quindi recati a casa sua. (…) Nel periodo che ci siamo frequentati lui

abitava ancora con il suo ex compagno (…). Una convivenza che __________ mi ha

precisato dovuta, siccome a quanto pare questo era proprietario di parte della

casa. (…) Il fine settimana dopo, che penso fosse verso la metà di agosto, ci

siamo incontrati di nuovo a casa sua a __________. Sono rimasto a dormire e

quella notte abbiamo avuto un rapporto sessuale completo. Prima di farlo

comunque avevo chiaramente chiesto a __________ se fosse una persona pulita,

nel senso che non avesse alcuna contaminazione. Lui mi rispose di no, che era

una persona pulita. Sono stato uno sciocco e mi sono fidato di lui, tutti i

rapporti sessuali avuti con esso sono stati senza protezione. La nostra

relazione è durata circa in paio di settimane e durante questo periodo abbiamo

avuto diversi rapporti sessuali completi (…). Le nostre relazioni sessuali non

hanno mai implicato la presenza di altre persone.

Come detto ho interrotto la relazione con __________

dopo circa un paio di settimane dal suo inizio. Verso l’inizio di settembre

2011. In quel momento ho cominciato a manifestare dei sintomi strani, avevo

sempre febbre alta, mal di ossa e spossatezza, ero sempre stanco. Dopo una

settimana in quello stato mi sono recato dal mio medico di famiglia, dott. __________

di __________ che a sua volta, dopo le prime analisi, mi ha indirizzato agli

specialisti dell’__________ __________ di __________ – __________ __________.

Mi sono trovato confrontato con una realtà scioccante. Ho saputo di essere

stato contaminato dal virus HIV con grado di resistenza nullo.

Questo vuol dire che la persona che mi ha infettato

non si stava sottoponendo ad alcuna cura medica. Un dettaglio che certamente è

molto importante da sapere.

Ho subito capito che la trasmissione di questa

malattia mi era stata fatta da __________.

Prima di lui avevo avuto una relazione sentimentale

con un altro uomo (…). Una storia durata due anni che è poi terminata quando

per chat ho conosciuto __________.

Premetto che queste due sono state le mie uniche

esperienze sessuali. Non ho mai avuto alcun genere di contatto / relazione

sessuale con altre persone (sia maschi che donne).

(…).

Seduta stante presento copia dei risultati delle

analisi del mio sangue datate 27.09.2011 (data prelievo 22.09.2012 [recte: 2011]).

Documenti che dimostrano la mia infezione da HIV e che confermano quanto da me

denunciato (…).

Nel mese di gennaio 2012 ho poi contattato __________,

inizialmente senza dire il motivo.

Volevo parlare con lui e circa dopo una settimana ci

siamo trovati a casa sua.

Era un sabato mattina e in casa era presente solo

lui.

Ho quindi affrontato l’argomento precisandogli che

da quando avevo avuto le relazioni sessuali con lui, avevo contratto il virus

dell’HIV. Gli ho chiesto spiegazioni in merito. Lui non ha avuto alcun genere

di reazione, è rimasto impassibile, come se niente fosse. Era come se sapesse

quello che aveva fatto.

Non mi ha dato nessuna spiegazione.

(…).

Ribadisco che per quanto mi concerne, dopo

l’esperienza sessuale avuta con __________, non ho mai avuto alcun genere di

contatto sessuale con nessuno. (…)” (doc. K)

Il __________ 2012 l’insorgente è stato interrogato dal Procuratore

Pubblico (doc. 9 incarto penale):

" (…)

R. Confermo quanto dichiarato. Il mio primo rapporto

l’ho avuto con (…) e poi con il signor __________, non ho avuto altre

relazioni.

ADR che non ho, nei mesi precedenti, dovuto subire

interventi o punture.

ADR che non ho tatuaggi e nemmeno piercing (…).

Voglio ribadire che mi sono recato dal signor __________,

avevo dichiarato il mese di dicembre 2011 ma era già gennaio 2012 (controllando

gli sms) per dirgli quello che mi era successo, che avevo contratto l’HIV. Gli

avevo detto che io avevo la certezza che fosse lui in quanto io avevo la

certezza di non aver avuto altre relazioni a parte (…) che sapevo essere

negativo al test perché lo aveva già fatto nel corso del 2011. Io una certezza

l’avevo già ma anche per lui gli avevo chiesto di darmi copia delle sue analisi

come pure del suo compagno, e che se non mi avesse fornito questi dati sarei

ricorso ad un avvocato.”

Agli atti è

stato prodotto il referto del 21 novembre 2011 del Prof. dr. med. __________, __________

__________ di __________, dove lo specialista rammenta che l’insorgente è stato

visitato ambulatoriamente dal 29 settembre al 7 novembre 2011 presso il suo

servizio e pone la diagnosi principale di infezione HIV stadio A1, prima

diagnosi 29.8.2011 (doc. E). Il dr. med. __________ afferma:

" (…)

Anamnesi patologia prossima: il paziente ci viene

inviato per valutazione specialistica dopo una diagnosi di infezione HIV con

sindrome “mononucleosis like”.

(…).

In assenza di uso di droghe endovenose, o

trasfusioni sanguigne, il modo di contagio è presumibilmente per via sessuale

tramite dei contatti orali non protetti con un partner maschile occasionale

circa un mese e mezzo fa, ossia qualche settimana prima dei disturbi. Un

precedente test HIV eseguito due anni fa all’inizio di una relazione stabile,

durata poi un anno e mezzo, con un partner sieronegativo era risultato negativo.

(…).

Dopo un’iniziale forte richiesta di un trattamento

specifico/antiretrovirale, è deciso dopo discussione ed informazione, per un

trattamento osservativo come raccomandato nelle guidelines attuali nel caso di

assenza di sintomi ed un quadro immunologico conservato, nel quale la

potenziale tossicità nonché gli effetti a lungo termine di una terapia

antiretrovirale per ora vengono ancora giudicati importanti rispetto al

beneficio (immunologico).” (doc. E)

Nell’incarto penale è stata prodotta una lettera del 4 ottobre 2011 del

ricorrente all’attenzione del responsabile del __________ __________ __________

di __________ in cui si lamentava del fatto che uno scritto del 29 settembre,

con una nota della propria curante contenente i risultati del sangue con test

positivi alla sieropositività, era completamente aperta.

Dal diario

clinico dell’__________ __________ di __________, alla data 29 settembre 2011,

risulta che la __________ __________ ha “rilevato risultato positivo per HIV

(…) paz molto angosciato/stressato dalla sua mancanza del lavoro, perciò si

accorda un nuovo appuntamento fra 2-3 settimane e esame clinico approfondito

che prenderà lui. Si consegna opuscoli e invita a chiamare per domande (…)”.

Il 7 novembre 2011 figura che l’insorgente “ha messo al corrente famiglia, e

migliori amici”.

Con decreto di accusa del __________

2015 __________ è stato ritenuto colpevole di lesioni gravi e di propagazione

di malattie dell’uomo, per avere, a __________, avendo diversi rapporti

sessuali non protetti, sapendo di essere affetto da infezione HIV e

sottacendoglielo, cagionato un grave danno alla salute a RI 1 trasmettendogli

l’infezione HIV stadio A1 come descritto nel rapporto medico legale di data __________

(doc. F). __________ è stato condannato alla pena detentiva __________. __________

è stato condannato per i reati di cui agli art. “122 CP e 231 cifra 1 cpv. 1

CP” (doc. C).

Per l’art.

122 CP (lesioni personali gravi) chiunque intenzionalmente “cagiona un …

grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito

con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere”. Il reato è punito dal legislatore

anche se commesso per negligenza (art. 12 CP), attraverso una fattispecie

eretta a specifico reato all’art. 125 cpv. 2 CP secondo cui chi “per

negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria” (cpv.

1), se “la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio“ (cpv.

2).

L’art. 231

Considerandi

(propagazione di malattie dell’uomo) cifra 1 prima frase CP, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva che chiunque intenzionalmente

propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una

pena detentiva sino a 5 anno o con una pena pecuniaria non inferiore a 30

aliquote giornaliere. L’art. 231 cifra 2, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2015, prevedeva la pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria se il colpevole aveva agito per negligenza.

2.9

Nel caso di

specie, alla luce di quanto sopra esposto, occorre innanzitutto rilevare che,

come precisato dall’amministrazione in sede di risposta, la decisione impugnata

va modificata laddove dichiara irricevibile, poiché perenta, anche la richiesta

di aiuto a lungo termine. Tale domanda non rientra infatti nella perenzione quinquennale

di cui all’art. 25 LAV e può essere fatta valere oltre tale termine (sentenza

del 13 luglio 2017 causa U 16 52 in re A. del Tribunale amministrativo del

Canton Grigioni, consid. 5.a, con riferimento a Wyssmann/Rutschi, in:

Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der Sozialen Sicherheit, Basilea 2014, nota

38.61

e 38.87 ed a Gomm/Stein/Zehnter,

Kommentar zum Opferhilfegestz, Berna 1995, n. 30 ad art. 3 LAV: “[…] Die

längerfristige Hilfe und die Soforthilfe unterliegen nicht der Verwirkung von

Art. 25 OHG und können auch Jahre nach der Straftat beansprucht werden […]”).

Su quest’aspetto, come prospettato dalla medesima amministrazione, il

ricorso va accolto e la decisione annullata con il rinvio degli atti per il

completamento dell’istruttoria e la resa di nuova decisione.

2.10

Per quanto

concerne invece la domanda di indennizzo e di riparazione per torto morale inoltrata

il 15 dicembre 2016 va rilevato, da un lato, che la sussunzione dei fatti di

rilevanza penale alla norma dell’art. 122 cpv. 3 CP appare corretta e conforme

alla giurisprudenza federale. Con la DTF 139 IV 214 il Tribunale federale aveva

in sostanza escluso l’applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CP in caso di contagio

con il virus HIV. Con la successiva sentenza 24 marzo 2015, pubblicata in DTF

141.

IV 97, in particolare consid. 2.4., l’Alta Corte ha ritenuto che, alla luce

del grave danno alla salute fisica e psichica che perdura a vita, il contagio

con il virus HIV adempie la fattispecie penale di lesioni personali gravi

secondo la clausola generale dell'art. 122 cpv. 3 CP. Contemporaneamente, con

la sua azione, l’autore del reato da trasmesso l’infezione alla vittima e ha

adempiuto la fattispecie di cui all’art. art. 231 cifra 1 cpv. 1 CP (nel tenore

in vigore al momento dei fatti). I reati sono in concorso tra loro.

Questi due

reati, perseguibili anche se commessi per imprevidenza colpevole (art. 12 cpv.

3.

CP), sono stati commessi nel corso del mese di agosto 2011 (cfr. decreto

d’accusa del __________ 2015).

La richiesta

è pertanto stata presentata 5 anni dopo i reati (art. 25 cpv. 1 prima ipotesi

LAV).

Essa può di

conseguenza essere ritenuta tempestiva solo se inoltrata entro 5 anni dalla conoscenza

del reato (art. 25 cpv. 1 seconda ipotesi LAV), ossia, come rileva la

dottrina, dal momento in cui la vittima ha conoscenza della lesione/violazione

subita (S. Converset, op. cit.,

pag. 331).

Il ricorrente,

da ultimo nelle osservazioni del 6 febbraio 2019, ha affermato di aver saputo

solo in occasione dell’incontro avuto con __________ nel corso del mese

di gennaio 2012 che, al momento del rapporto quest’ultimo, era perfettamente

conscio di essere portatore del virus HIV. Prima di tale incontro sapeva di

essere stato contagiato e sospettava di avere contratto il virus da __________,

ma ignorava totalmente che tale contagio fosse avvenuto con piena coscienza (e

quindi con dolo) da parte di quest’ultimo del rischio cui esponeva i propri

partner, e quindi, secondo l’interessato, in modo penalmente rilevante. Egli

sostiene pertanto di aver avuto conoscenza della commissione del reato su cui

fonda la propria domanda di risarcimento solo nel mese di gennaio del 2012

(doc. XIII) e che solo con l’emissione del decreto di accusa del __________

2015.

ha avuto la certezza che i reati sono stati perpetrati intenzionalmente.

Determinante

non è tuttavia il momento in cui l’interessato ha saputo dell’intenzionalità

dell’autore dei reati di commettere le infrazioni per le quali è stato

condannato, bensì il momento in cui è venuto a conoscenza dei reati stessi.

In concreto il

giorno in cui l’insorgente è venuto a conoscenza dei reati (“dies a quo”)

e della realizzazione degli elementi oggettivi, è il momento in cui gli è stato

comunicato di essere affetto dal virus dell’HIV.

È in quel

momento che il ricorrente ha avuto conoscenza del fatto che gli elementi

costitutivi oggettivi dei reati di lesioni gravi e di propagazione

di malattie dell’uomo, fossero essi intenzionali, come poi si è rivelato essere

il caso (art. 122 CP e 231 cifra 1 cpv. 1 CP), o colposi (art. 125 CP e vecchio

art. 231 cifra 2 CP), erano adempiuti.

Tanto più

che l’insorgente, che ha escluso di avere subito interventi o punture nei mesi

precedenti, ha indicato di avere avuto un’unica relazione stabile con persona

siero negativa con esclusione di pregressa infezione, che non ha tatuaggi e

piercing, ha immediatamente individuato l’autore dell’infrazione. Egli ha affermato,

sia in sede di interrogatorio di polizia il __________ 2012, sia davanti al

Procuratore Pubblico il __________ 2012, di aver “subito capito che la

trasmissione di questa malattia mi era stata fatta da __________”,

rispettivamente che a __________ “avevo

detto che io avevo la certezza che fosse lui in quanto io avevo la certezza di

non aver avuto altre relazioni a parte (…) che sapevo essere negativo al test

perché lo aveva già fatto nel corso del 2011”.

2.11

In concreto la

fattispecie non è assimilabile a quelle giudicate dal Tribunale federale in DTF

126.

II 348 (infezione con il virus HIV) e in DTF 134 II 308 (vittima

dell’amianto). In entrambi i casi, infatti, il risultato costitutivo del reato

si era realizzato dopo un lungo intervallo dall’attività illecita e le vittime erano

venute a sapere della lesione subita anni dopo, quando il termine per presentare

la richiesta d’indennizzo e riparazione morale era già scaduto.

Nel caso di

specie invece la vittima ha saputo della lesione subita (infezione tramite

virus dell’HIV) in tempi brevi. Solo l’intenzionalità o meno dell’atto non era conosciuta

(doc. XXIII). Ciò che in concreto non è determinante, essendo punibili anche le

lesioni gravi colpose (cfr. art. 125 CP) e la propagazione di malattie

dell’uomo per negligenza (vecchio art. 231 cifra 2 CP).

Dalla

documentazione medica emerge che perlomeno dal 29 settembre 2011, quando la __________ __________ ha visitato l’insorgente, discutendo della

diagnosi di sieropositività (“rilevato risultato positivo per HIV (…) paz

molto angosciato/stressato dalla sua mancanza del lavoro, perciò si accorda un

nuovo appuntamento fra 2-3 settimane e esame clinico approfondito che prenderà

lui. Si consegna opuscoli e invita a chiamare per domande (…)” il

ricorrente era a conoscenza della diagnosi. Anche perché il

4.

ottobre 2011 l’insorgente ha scritto al responsabile del

__________ __________ di __________ per lamentarsi che una lettera del 29

settembre 2011 contenente dati sensibili, tra cui “la nota del mio medico

generale con trascritto I MIEI RISULTATI DEL SANGUE, perdipiù positivo al test

di sieropositività”. Inoltre, prima del 7 novembre 2011 ha informato

famigliari ed amici della sua patologia (cfr. diario clinico dell’__________ __________

di __________).

Pertanto,

quando ha inoltrato la richiesta di indennizzo e riparazione morale il 15

dicembre 2016, il termine di 5 anni dalla “conoscenza del reato” (art.

25.

cpv. 1 seconda ipotesi LAV), era, purtroppo, decorso.

2.12

Resta da esaminare se, come sostiene in via subordinata il ricorrente,

il termine di 5 anni ha iniziato a decorrere il __________ 2012, giorno in cui

è stato informato per la prima volta del suo diritto di inoltrare una richiesta

alle autorità LAV da parte della Polizia o anche nel novembre 2016 quando

sostiene di essere venuto a conoscenza delle concrete pretese risarcibili

grazie alla consulenza dei propri legali.

Dal verbale

d’interrogatorio del __________ 2012 emerge che l’interessato ha preso atto “dell’esistenza

del Servizio aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV), a disposizione per

accogliere, ascoltare e informare, valutare la situazione, offrire un sostegno

di tipo sociale, psicologico, medico, giuridico e materiale, proteggere la

vittima e tutelare i suoi diritti durante tutto il procedimento penale,

accompagnare per eventuali istanze di indennità e riparazione morale (termine

di prescrizione 5 anni) art. 305 CPP”.

Interpellato

in merito il ricorrente ha affermato: “non sono d’accordo che il mio nome venga

comunicato al Servizio LAV”.

La Polizia

lo ha poi informato circa gli indirizzi ed i recapiti telefonici del Servizio

LAV. Egli ha affermato che “per quanto concerne il servizio LAV preferisco

prendere contatto di persona”.

Al termine

dell’interrogatorio gli sono stati consegnati il dépliant “Avete subito una

violenza o un reato?” e il “Foglio informativo sull’aiuto alle vittime”.

2.13

Per l’art. 8

cpv. 1 LAV le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito

all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e

l’indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura

applicabile.

Con

sentenza del 3 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 II 241, il TF ha stabilito

che “in considerazione dell’importanza del diritto della vittima di ottenere

un’indennità giusta l’art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d’informazione delle

autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve

subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l’ha impedita,

senza sua colpa, di agire tempestivamente.” La fattispecie allora trattata

dal TF era un caso eccezionale, in cui l’equità ha impedito di opporre alla

pretesa della vittima il termine di perenzione di due anni previsto dall’art.

16.

cpv. 3 vecchia LAV.

In quell’occasione il TF,

dopo avere rammentato che il termine di “prescrizione” in realtà è un

termine di perenzione, che, di regola, non può essere né sospeso, né

interrotto, se non tramite un’azione, né può essere oggetto di restituzione, ha

rilevato che il Consiglio federale, nel suo Messaggio,

aveva indicato che un termine di perenzione relativamente breve avrebbe

obbligato la vittima ad agire immediatamente, visto che l’indennità assegnata

sulla base della LAV ha quale scopo di permettere alle vittime di far fronte

alle difficoltà che sopraggiungono subito dopo il reato. Inoltre l’autorità

competente deve essere nelle condizioni di poter decidere in un momento in cui

è ancora possibile delucidare le circostanze esatte del reato. Secondo il

Consiglio federale le vittime hanno la possibilità di agire a tempo grazie

all’aiuto dei centri di consultazione che dovrebbero aiutare la vittima a

inoltrare la domanda di risarcimento.

L’Alta Corte, dopo aver

rammentato le critiche della dottrina che ritiene, in taluni casi, il termine

di prescrizione troppo corto (per esempio quando gli effetti di un reato si

manifestano solo in un secondo tempo o quando la vittima si trova

nell’impossibilità di agire in tempo utile), ha ricordato che l’art. 6 vecchia LAV

incarica la polizia d’informare la vittima dell’esistenza dei centri di

consultazione, ai quali trasmette nome ed indirizzo della persona coinvolta, a

meno che questa si opponga. I centri di consultazione devono poi informare la

vittima dell’aiuto che prevede la LAV, compreso quello di avvertire la persona

interessata del suo diritto di domandare un indennizzo o una riparazione morale

ai sensi degli art. 11 segg. vecchia LAV.

Il TF, in seguito, si è

chinato sulla fattispecie concreta, esaminando se in quel caso la mancanza

d’informazione dell’autorità poteva, eccezionalmente, aver quale conseguenza

quella di potersi scostare dal termine di perenzione previsto dall’art. 16 cpv.

3.

vecchia LAV. Dopo avere nuovamente fatto riferimento al Messaggio del Consiglio federale, l’Alta

Corte ha rilevato che il termine di perenzione di due anni può essere opposto

alla vittima solo se effettivamente è stata messa nelle condizioni di far

valere i suoi diritti, ossia se è stata informata a tempo dei suoi diritti.

Quando la legge conferisce all’autorità un dovere d’informazione che ha

completamente omesso di soddisfare, l’amministrato può, prevalendosi della

protezione della buona fede, esigere dall’autorità che entri nel merito della

richiesta anche se i suoi diritti sarebbero prescritti. Il dovere

d’informazione ha quale corollario che la vittima non deve subire alcun

pregiudizio dalla mancanza d’informazione che l’ha impedita d’agire a tempo. Nel

caso giudicato dal TF la vittima avrebbe potuto inoltrare una richiesta prima

della scadenza del termine di perenzione se la polizia avesse dato

un’informazione completa circa l’esistenza dei suoi diritti e del termine di

perenzione.

Il TF, accertato che la

ricorrente, vedova, disoccupata e vittima di sequele psichiche derivanti

dall’aggressione subita, non è stata informata in alcun momento dell’esistenza

dei suoi diritti derivanti dalla LAV, tenuto conto delle circostanze

eccezionali della fattispecie, ha stabilito che la vittima ha lasciato spirare

il termine di due anni senza alcuna colpa da parte sua ed ha accolto il

ricorso.

In data 19 agosto 2003, il

TF, con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., in un altro caso

concernente l’applicazione della vecchia LAV, ha ricordato che una soluzione

analoga a quella appena descritta deve trovare applicazione anche nel caso in

cui, senza che l’informazione legale sia stata omessa, le conseguenze del reato

sono diventate riconoscibili per la vittima solo dopo l’espirazione del termine

(DTF 126 II 348). L’Alta Corte ha rammentato di aver anche giudicato che se la

vittima non dispone a tempo di tutti gli elementi necessari per specificare

interamente l’oggetto e i motivi della domanda d’indennizzo, quali per esempio

l’ammontare della pretesa, deve comunque inoltrare la richiesta prima dello

scadere del termine di perenzione, esponendo i fatti con la precisione che ci

si può attendere, in buona fede, a quel momento (DTF 126 II 93 consid. 2 e 3).

Nel caso che era chiamato

a giudicare il Tribunale federale, la vittima, dopo avere ricevuto dal giudice

istruttore l’informazione che avrebbe potuto inoltrare una domanda ai sensi

della LAV, ha atteso ancora un anno prima di effettivamente notificare la

richiesta all’autorità competente. La ricorrente sosteneva in particolare che

andavano applicate, per analogia, le norme derivanti dagli art. 60 cpv. 1 e 67

cpv. 1 CO, 47 cpv. 2 LAVS e 48 cpv. 2 LAI.

L’Alta Corte ha rammentato

di aver già stabilito che l’incertezza giuridica di cui si lamentava la

ricorrente era stata risolta nel senso che la vittima può pretendere, in buona

fede, di sottrarsi al rigoroso termine di perenzione di due anni solo se si

rivolge all’autorità competente senza alcun ritardo supplementare, subito dopo

aver ricevuto l’informazione mancante. Il TF ha poi sottolineato che il regime

delle disposizioni invocate dalla ricorrente diverge fondamentalmente da quello

consacrato dall’art. 16 cpv. 3 LAV e che piuttosto si potrebbe far riferimento

agli articoli del CC sulla filiazione (art. 256c cpv. 3, 260c cpv. 3 e 263 cpv.

3.

CC), che non accordano alcun termine supplementare a libera disposizione del

richiedente, il quale, anzi, deve agire il più rapidamente possibile, secondo

le circostanze, non appena la causa del ritardo cessa.

Nel caso che il TF era chiamato

a giudicare la ricorrente, vittima di un reato nel corso dei mesi di giugno e

luglio 1996 non aveva ricevuto alcuna informazione fino al 14 giugno 2000,

quando il giudice istruttore le ha fatto presente la possibilità di rivolgersi

all’autorità competente in materia LAV. L’interessata ha inoltrato la propria

domanda un anno dopo. Avendo ammesso lei stessa di aver creduto di avere a

disposizione ancora un anno per poter far valere i propri diritti, l’Alta Corte

ha stabilito che non ha manifestamente agito con la diligenza che ci si poteva

ragionevolmente attendere da lei. Infatti si è esposta al rischio che la sua

opinione relativa alla situazione giuridica non fosse seguita dalle autorità

giudicanti, rischio che era evidente poiché la sua opinione era una semplice

speculazione. Inoltre il caso era semplice poiché la vittima chiedeva

unicamente una riparazione per torto morale. Le sue pretese sono pertanto state

giudicate perente.

Con sentenza del 19

settembre 2003 (1.A 137/2003) il TF si è chinato sul caso di una vittima,

rappresentata da un avvocato, la quale, secondo la polizia, era stata informata

della possibilità di chiedere aiuti ai sensi della LAV. In particolare nel

rapporto di polizia figurava la frase “X. wurde über das OHG informiert, nimmt

jedoch keinen Gebrauch davon.”

L’interessato ha tuttavia

fatto valere di non essere stato informato, anche perché, a causa di quanto

successo, è stato subito ricoverato in ospedale dove non poteva né essere

interrogato, né essere informato. Altri elementi proverebbero che

l’informazione, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, in

realtà non sarebbe mai stata data.

Il TF, dopo aver condiviso

le motivazioni del Tribunale di primo grado secondo il quale la polizia aveva

comunque informato la vittima, ha esaminato se i primi giudici hanno ritenuto a

ragione che l’informazione data dalla polizia, seppur generale, fosse

sufficiente ai sensi della LAV, ciò che l’insorgente contestava, ritenendo

necessario, al fine dell’inizio della decorrenza del termine di perenzione, una

informazione precisa anche sulla possibilità di domandare un risarcimento danni

e per torto morale.

L’Alta Corte ha rammentato

che, sulla base degli art. 6 vecchia LAV e 3 cpv. 2 lett. b vecchia LAV, mentre

i consultori cantonali hanno un obbligo di fornire un’informazione dettagliata

circa le possibilità offerte dalla LAV, la polizia può accontentarsi di

un’informazione generale circa l’aiuto dei consultori per le vittime di reati.

Il TF ha poi esaminato l’art. 6 cpv. 2 vecchia LAV che obbliga la polizia a

comunicare a un consultorio nome e indirizzo della vittima, tranne se questa si

oppone, lasciando nel caso di specie la questione aperta sulla circostanza a

sapere se è sufficiente che la vittima non si dichiari interessata alla

comunicazione del suo nome al consultorio per liberare la polizia dai suoi

obblighi.

In quel caso il ricorrente

era stato informato dalla polizia perlomeno in maniera generale ed aveva

manifestato un certo disinteresse circa la possibilità di avere informazioni

più dettagliate. Egli comunque sapeva, prima del 15 novembre 2000,

dell’esistenza di questa possibilità. Il TF ha pertanto

concluso affermando che “der Beschwerdeführer, der zumindest in groben Zügen

von der Existenz der Opferhilfe wusste, hätte deshalb noch genügend Zeit

gehabt, sich über seine Ansprüche nach Opferhilfgesetz zu informieren, sei es

bei einer Beratungsstelle oder bei seinem damaligen Anwalt.” Per cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il

termine di perenzione biennale dell’art. 16 cpv. 3 vecchia LAV.

Si veda a

questo proposito anche la sentenza 1C_99/2015 del 18 novembre 2015 dove

l’insorgente era stato informato solo il 23 aprile 2014 della possibilità di

inoltrare una richiesta ai sensi della LAV allorché i fatti alla base dell’infrazione

si erano conclusi all’inizio del 2006 al più tardi. In tal caso il Tribunale

federale ha ammesso la buona fede dell’interessato e la tempestività del suo

agire, avendo inoltrato l’istanza pochissimo tempo dopo aver ottenuto

l’informazione. Su questo tema si veda anche la sentenza 1C_338/2014 del 10

dicembre 2014.

2.14

In concreto, la

Polizia ha adempiuto al suo obbligo di informare ai sensi dell’art. 8 LAV al

momento dell’interrogatorio del __________ 2012 (cfr. consid. 2.10; doc. K e

sentenza 1.A 137/2003 del 19 settembre 2003), come del

resto ammesso dall’insorgente (cfr. doc. VIII: “[…] il ricorrente non sta

facendo valere la mancata informazione da parte dell’autorità inquirente, la

quale è stata effettivamente comunicata in occasione del primo interrogatorio

di Polizia in data __________ 2012 (doc. K). Pertanto, oggetto del presente

ricorso non è una restituzione del termine, bensì l’accertamento del rispetto

del termine di perenzione, sancito dall’art. 25 LAV […]”).

Il termine

di perenzione 5 anni per far valere le proprie pretese non decorre tuttavia da

questa data. Come visto, l’art. 25 LAV ritiene quale “dies a quo” il

reato o la conoscenza del reato e non la data in cui l’informazione è stata

fornita. Solo laddove la vittima non è stata informata e non ha potuto, senza

alcuna responsabilità da parte sua, agire entro il termine di 5 anni, essa può,

se del caso, far valere la propria buona fede (cfr. DTF 123 II 241). La

perenzione non è di regola opponibile alla vittima se ha ricevuto

l’informazione prevista dalla LAV solo dopo la scadenza del termine e ha

presentato la domanda d’indennizzo e di riparazione morale senza ulteriori

ritardi (cfr. DTF 129 II 409).

Come già

giudicato con sentenza 43.2005.1 del 7 novembre 2005, quando il termine era più

corto (2 anni), il termine di perenzione non può decorrere da quando è stata

fornita l’informazione.

L’art. 25

LAV, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che la domanda di riparazione

morale va presentata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza del

medesimo e non da quando l’informazione è stata data. Inoltre non appena la

persona interessata ottiene le informazioni necessarie deve agire

immediatamente.

2.15

In concreto l’insorgente ha ottenuto l’informazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LAV

il __________ 2012, ossia ben prima dello scadere del termine quinquennale di

perenzione.

Egli avrebbe

pertanto avuto tutto il tempo per inoltrare tempestivamente la sua domanda di

risarcimento per torto morale e per indennizzo.

Ininfluente

è invece la circostanza secondo la quale solo nel corso del mese di novembre

2016.

sarebbe venuto a conoscenza delle concrete pretese risarcibili grazie alla

consulenza dei propri attuali legali. Infatti, il ricorrente, che aveva

ottenuto dalla Polizia quelle informazioni generali relative all’esistenza del

Servizio LAV (a disposizione per “accompagnare per

eventuali istanze di indennità e riparazione morale (termine di prescrizione 5

anni)”), previste dall’art. 8 cpv. 1 LAV, avrebbe

avuto tutto il tempo per informarsi circa i suoi diritti presso il citato

servizio o presso il suo precedente rappresentante (cfr. sentenza 1.A

137/2003 del 19 settembre 2003).

Per cui, non

è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di perenzione quinquennale

dell’art. 25 LAV (cfr. anche sentenza 43.2005.1 del 7

novembre 2005).

2.16

Infine, il

ricorrente, oltre a richiamare l’incarto dal DSS, prodotto con la risposta di

causa, ha domandato la sua audizione.

A questo proposito

il TCA rileva che essa può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.;

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; sentenza

9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo

2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(doc. I e VIII; il ricorrente chiede la sua “audizione”), questo TCA

rinuncia all’audizione dell’interessato poiché superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr.

sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo Tribunale,

ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati

comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare

tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza

9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di

quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va

modificata nel senso che la richiesta di un contributo alle spese per l’aiuto

a più lungo termine è tempestiva. L’incarto va trasmesso all’amministrazione

affinché entri nel merito di questa domanda.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che la richiesta di un contributo

alle spese per l’aiuto a più lungo termine è tempestiva. Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda.

§§ Per il resto il ricorso è

respinto e la decisione confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Il Dipartimento

della sanità e della socialità verserà fr. 1'000.-- (IVA inclusa) al ricorrente

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti