Lexipedia

Decisione

43.2019.1

Richiesta di versamento di fr. 1000.- a titolo di riparazione morale conformemente a quanto stabilito nella procedura penale. Domanda respinta poiché non sono date le condizioni previste dalla LAV per

28 maggio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i due interloquivano a proposito di __________, una loro ex in comune”.

L’insorgente “dichiarava di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti”

e __________ “lo rincuorava”. Quest’ultimo “riceveva poi una

telefonata dall’allora sua compagna” e, “fingendo che fosse __________, passava

alla vittima l’apparecchio telefonico”. Il qui ricorrente “non si rese neppure

conto che non si trattava di __________. In seguito RI 1 si fece ridare il

numero corretto di __________ e la chiamò. Circa verso le __________ i due si diressero

presso l’alloggio di __________ e, una volta arrivati, questi si accorse di

aver dimenticato le sue chiavi di casa. Decisero dunque di avviarsi verso la

casa __________ di” __________, “luogo di dimora dello stesso RI 1. In

seguito ad una frase del __________ in merito al fatto che __________ “andasse

in po' con tutti” iniziò una colluttazione con pugni e calci reciproci. Dopo

aver ricevuto un pugno” RI 1 “immobilizzò l’aggressore tenendogli la

testa tra il ginocchio e la mano. __________ estrasse quindi il coltello dal

suo zaino dove custodiva pure una pistola giocattolo” e “sferrò un colpo

alla zona lombare dell’antagonista RI 1, che cadde a terra”, causandogli delle

ferite. “__________ continuò a percuoterlo prendendolo a calci e tirandogli

colpi con lo zaino. Nonostante lo stesso si fosse accorto della ferita inferta

all’RI 1, decise di recarsi presso l’abitazione __________, noncurante minimamente

di allertare i soccorsi”. Al momento della colluttazione __________

presentava un tasso alcolico tra il 2.27 e il 3.13 per mille, mentre il ricorrente

attorno al 2 per mille (pag. __________).

Dalla sentenza emerge poi

che la Corte ha valutato “gli elementi oggettivi incontestabili” agli

atti (consid. __________), e meglio che l’imputato e la vittima, entrambi in

stato di forte ebbrezza, a causa di futili motivi in merito ad una discussione

su una loro comune ex ragazza, senza poter comprendere chi per primo ha

cominciato una colluttazione si sono colpiti con dei pugni reciproci, che

durante la colluttazione __________, trattenuto dalla vittima, sfilava il

coltello dalla “clip” dello zaino e accoltellava il rivale lungo la zona

lombare provocandogli una ferita lunga 30 cm circa e profonda 5 cm alle

estremità della stessa, che è stato accertato che una coltellata sferrata alla

parte inferiore lombare, avrebbe potuto comportare la lesione della colonna

vertebrale, potendo provocare una paralisi locomotoria oppure la lesione dei

reni, quindi lesioni gravi ad organi importanti ai sensi dell’art. 122 CP. Da

cui la conferma che le condizioni oggettive del reato sono state adempiute. La

Corte ha poi esaminato anche i presupposti soggettivi, concludendo che agendo

come ha fatto __________, viste le probabilità di provocare lesioni serie alla

vittima, “ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare

gravi danni alla salute di quest’ultima, danni che, solo grazie al caso, non si

sono verificati”. Da cui il dolo eventuale e il reato di tentate lesioni gravi.

La Corte lo ha condannato anche a versare fr. 1'000 a titolo di riparazione

morale al qui ricorrente.

Dalla sentenza emerge che

al momento dell’arrivo all’Ospedale __________ di __________, nella

segnalazione di aggressione redatta il __________ dal medico assistente dr.

med. __________, la ferita subita dal ricorrente è stata così descritta:

" (…) Paziente di 30 anni arriva al pronto soccorso scortato dalla

polizia (…) con accoltellamento che ha provocato una ferita da taglio a livello

lombare all’altezza di L2/L3 (…). Bordi netti di lunghezza di 32 cm sul piano

orizzontale, profondità massima nei lati di 5 cm. Lembi vascolarizzati, non

margini necrotici e fondo deterso.”

Il

caposervizio di cure intense del medesimo nosocomio, dr. __________, ha affermato:

" (…) Il

paziente non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale

ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto

arrecare gravi conseguenze al paziente.”

Secondo la

relazione medico legale riguardante le lesioni subite dal ricorrente, redatta

dalla Dr.ssa med. __________ in data __________, la Corte __________ ha

rilevato che il ricorrente ha riportato una ferita nella zona lombare in una

regione anatomica priva di strutture vitali, “con il che l’interessato non

sarebbe mai stato in pericolo di vita”:

" (…) Dunque la lesione sembra avere una direzione dalla destra verso la

sinistra della vittima, (...). la lesione ha interessato una regione anatomica

priva di strutture vitali (organi o vasi) per cui non avrebbe potuto cagionare

lesioni potenzialmente mortali. La lesione in assenza di complicanze (eventuali

possibili complicanze infettive o emorragiche), andrà incontro a guarigione

senza reliquati funzionali, potrebbe permanere unicamente una cicatrice

cutanea. (…) La vittima non si è mai trovata in pericolo di vita diretto

(parametri vitali sempre stabili e non necessitanti di supporto farmacologico) né

si sarebbe trovata in tale situazione in assenza di assistenza medica, in

quanto non sono stati lesionati vasi arteriosi rilevanti; dunque appare

verosimile che si sarebbe verificata una progressiva autolimitazione del

sanguinamento.”

Dalla

sentenza __________ risulta che il Presidente della Corte ha rilevato “una

contraddizione nel rapporto rilasciato dall’ospedale circa il pericolo di vita

o meno incorso dalla vittima. Comunque, per RI 1 si conclude per una ferita

importante alla schiena e diverse escoriazioni cutanee ed ecchimosi (…)”.

Per la Corte l’annotazione del medico assistente non è sufficiente per

sostanziare una situazione di effettivo pericolo di morte stanti le convincenti

spiegazioni della dr.ssa med. __________.

2.8. Questo TCA

evidenzia che dagli atti medici prodotti dal ricorrente si evince che

l’insorgente è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________

in data __________ a causa di una ferita da taglio a livello lombare

all’altezza L2/L3. Il ricorrente era molto agitato, in stato di shock post

traumatico (cfr. segnalazione di aggressione/violenza del __________ del medico

assistente dr. med. __________) e, come visto, presentava un tasso alcolico attorno

al 2 per mille (pag. __________). Egli aveva inoltre una tumefazione ed

Considerandi

ecchimosi al labbro superiore ed inferiore con frattura del 21esimo dente

dell’arcata superiore (cfr. segnalazione di aggressione/violenza del __________

del medico assistente dr. med. __________).

Il __________

il __________ dell’Ospedale __________ di __________, dr. med. __________,

certificata la presenza di una grossa ferita da taglio trasversa in regione

lombare con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di

larghezza di circa 30 cm con una cospicua emorragia, ha rilevato che

l’insorgente ha necessitato un intervento chirurgico per revisione della

ferita, emostasi, lavaggio e sutura. Egli “non è mai stato in immediato

pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata

come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente”.

Agli atti è prodotto il rapporto operatorio del __________ relativo

all’intervento di revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura, in

seguito al quale è stato portato nel reparto di cure intensive.

L’interessato

è rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 23 __________

al 25 __________.

Agli atti

sono state prodotte numerose fotografie del ricorrente al momento del ricovero

presso il nosocomio __________.

2.9

Alla luce di

quanto sopra, questo Tribunale deve concludere che la lesione subita dall’interessato

non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall’art. 22 cpv. 1 LAV per

poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza 1C_509/2014 del

1° maggio 2015). In effetti dagli atti medici non emerge che la lesione da lui

subita (segnatamente la grossa ferita da taglio trasversa di circa 30 cm in

regione lombare all’altezza L2-L3 con interessamento della muscolatura

autoctona e lombare bilaterale e profondità massima di 5 cm) abbia necessitato

un trattamento particolare oltre all’operazione del __________ di revisione

della ferita, emostasi, lavaggio e sutura ed alla rimozione del materiale di

sutura presso la consultazione di chirurgia circa 14 giorni dopo l’intervento.

Dal rapporto operatorio emerge del resto che l’interessato avrebbe potuto

muoversi ed alimentarsi liberamente appena sveglio (“mobilizzazione e

alimentazione libera appena sveglio”) e che avrebbe dovuto tenere una

fascia addominale per 2-3 giorni. Non vi è stata alcuna complicazione (cfr.

referto del __________). La degenza è durata relativamente poco, dalle 23 circa

del 23 __________ al 25 __________. La lesione subita non ha causato un danno

di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un

organo importante. Non risultano ulteriori ricoveri, né l’insorgente comprova

tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito

all’aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria

a causa di quanto accaduto.

Dagli atti

non emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della

vita privata.

È vero che nella

sentenza penale figura, relativamente al __________, che il ricorrente ha

affermato che “io quel giorno ho lavorato come sempre presso il __________

di __________, questo dalle ore 8.00 alle ore 17.30” e che il 22 febbraio

2018.

in uno scritto alla delegata per l’aiuto alle vittime di reato la legale

dell’insorgente ha rilevato che quest’ultimo non necessitava di un aiuto

immediato poiché “lavora al 50%, e l’ulteriore 50% è coperto interamente

dall’assicuratore del datore di lavoro”, da cui, verosimilmente, un periodo

di incapacità lavorativa parziale. Tuttavia, malgrado nella decisione formale

il DSS abbia espressamente rilevato come l’istante, nel corso della procedura

amministrativa, non ha fatto valere un’incapacità lavorativa (pag. 6 della

citata decisione), in sede di ricorso il ricorrente non ha accennato a questa

circostanza e nel termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi

di prova lo stesso assicurato ha comunicato al Tribunale “che non ho

ulteriori mezzi di prova da produrre” (doc. V).

Pur essendo la procedura

retta dal principio inquisitorio, va comunque rammentato che questo principio

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente

fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto nella decisione impugnata figura espressamente che l’interessato non

ha fatto valere un’incapacità lavorativa (pag. 6). Nel ricorso l’assicurato non

ha sostenuto di essere stato incapace al lavoro a causa di quanto accaduto il __________

e nel termine per presentare ulteriori prove ha affermato di non averne.

In

queste condizioni non vi sono elementi nelle tavole processuali per ritenere

fondato il diritto alla riparazione morale.

2.10

Abbondanzialmente,

va ancora evidenziato quanto segue.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LAV l’indennizzo e la riparazione morale destinati alla

vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare

o ad aggravare la lesione.

Il

DSS sostiene che in questo caso a causa della colpa concomitante del ricorrente

ogni risarcimento anderebbe comunque escluso.

Nel caso di

specie il tasso alcolico dell’insorgente era attorno al 2 per mille. Inoltre,

la Corte ha accertato che “In seguito ad una frase del __________ in

merito al fatto che __________ “andasse in po' con tutti” iniziò una

colluttazione con pugni e calci reciproci” (pag. __________).

La dottrina

(Gomm, op. cit., n. 8 ad art. 27), rammenta che il Tribunale federale ha

confermato una riduzione del 50% della riparazione morale per una persona

entrata illegalmente in Svizzera, trovatasi in un luogo dove veniva spacciata

droga e coinvolta in una rissa (sentenza 1A.251/1999) e rileva che il Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo ha ridotto la pretesa del 50% ad una

persona che in stato di ebrietà si è recata in una strada dove stava

svolgendosi una rissa tra tifosi di calcio inglesi e collaboratori di un

negozio turco (sentenza OH.2006.00002 del 29 giugno 2007). Lo stesso autore

sottolinea come invece l’esclusione da ogni risarcimento è una possibilità che

viene applicata raramente ed a condizioni restrittive (Gomm, op. cit., n. 15 ad

art. 27).

Ne segue che

se vi fossero stati gli elementi per riconoscere una riparazione morale, essa poteva

essere ridotta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti