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Decisione

43.2023.3

Richiesta di risarcimento danni di fr. 10'000 in seguito ad un'aggressione con una mazza da baseball da parte di due persone rimaste ignote. In concreto non vi sono elementi per riconoscere un risarcimento

15 novembre 2023Italiano44 min

un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

43.2023.3

cs

Lugano

15 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 agosto 2023 emanata da

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime di reati

ritenuto in fatto

1.1. Il __________ 2022 RI 1, nato nel __________,

ha subito, nell’appartamento nel quale stava soggiornando a __________,

un’aggressione da parte di persone rimaste ignote. Egli ha riferito di essere

stato colpito con una mazza da baseball da due individui a lui sconosciuti,

mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente.

1.2. In seguito alle ferite riportate, RI

1 è stato trasportato all’Ospedale __________ di __________, dove i medici

hanno accertato che i colpi sono stati inferti a livello dell’emivolto a

destra, del ginocchio, della gamba sinistra ed al V dito della mano sinistra ed

hanno riscontrato una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della

V falange della mano sinistra scomposta, un blow out del pavimento della parete

mediale dell’orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita lacero

contusa allo zigomo destro (doc. 3/A).

1.3. Il __________ 2022 la Procuratrice

Pubblica __________ ha decretato la sospensione del procedimento penale aperto

contro ignoti a titolo di lesioni gravi, lesioni semplici e aggressione, poiché

l’inchiesta non ha permesso di identificare gli autori del reato (doc. 1/D).

1.4. In data 13 ottobre 2022 RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al Dipartimento della Sanità e della

Socialità (in seguito: DSS) un’istanza tendente alla richiesta di un importo di

fr. 10'000.-- a titolo di riparazione morale (doc. 1).

1.5. Con decisione del 23 agosto 2023 il

DSS ha respinto l’istanza, sostenendo che secondo la giurisprudenza, se una

ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni

non è generalmente versata alcuna riparazione morale (doc. A). Per l’autorità

di prime cure gli elementi che di principio portano ad una riparazione morale,

quali ad esempio l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità

dell’operazione o lo sconvolgimento della vita professionale o della vita

privata non sono dati nel presente caso. L’amministrazione ha aggiunto che se la

lesione avesse giustificato una riparazione morale, la stessa sarebbe stata

oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 e 3 LAV, poiché dagli atti

emerge che RI 1 è stato arrestato in quanto sospettato di aver preso parte ad

un traffico di stupefacenti rinvenuti dalla polizia il giorno dell’aggressione,

ossia 6'110 grammi lordi di hashish e 7'110 grammi lordi di marijuana. Nel

rapporto di arresto figura che l’aggressione subita da RI 1 sarebbe legata al

traffico di stupefacenti. Il DSS evidenzia di aver chiesto maggiori

informazioni in merito ai motivi del suo arrivo e della sua permanenza in

Svizzera, così come un eventuale coinvolgimento della persona che lo ospitava

in procedimenti penali a lui noti. L’istante si è però rifiutato di fornire

informazioni. Non essendoci i presupposti per un risarcimento, il DSS non ha

ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti presso la Procuratrice

Pubblica. Infine, l’autorità cantonale, visto che non è stata riconosciuta

alcuna riparazione morale, ha pure lasciata indecisa la questione relativa alla

riduzione di cui all’art. 27 cpv. 2 LAV che prevede la facoltà dell’autorità di

ridurre la riparazione morale nel caso in cui l’avente diritto è domiciliato

all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse

sproporzionata.

1.6. RI 1, sempre rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento

ed il riconoscimento di fr. 10'000 a titolo di riparazione morale (doc. I). Con

riferimento alla Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo

la LAV, il ricorrente afferma che le lesioni lievi all’integrità fisica non

danno diritto alla riparazione morale a meno che non siano aggravate da circostanze

particolari, tra cui la commissione qualificata del reato, ovvero mediante

l’utilizzo di armi o altri oggetti pericolosi, l’intensità e la portata della

violenza e la commissione congiunta del reato da parte di più autori. Secondo

l’insorgente tutte e tre le condizioni sono adempiute nel caso di specie. Egli

ha subito un’aggressione brutale mediante l’utilizzo di un oggetto contundente,

ossia una mazza da baseball, i traumi descritti nel certificato medico

dell’Ospedale __________ del 5 luglio 2022 confermano l’intensità della

violenza subita e l’aggressione è stata perpetrata da due persone. Ulteriore

circostanza aggravante è la violazione di domicilio, ritenuto che gli

aggressori si sono introdotti nell’appartamento mentre RI 1 stava dormendo sul

divano e non ha avuto il tempo materiale per comprendere cosa stesse succedendo

e conseguentemente non ha potuto difendersi. La circostanza secondo la quale

l’istante è stato arrestato poiché sospettato di avere preso parte al traffico

di stupefacenti rinvenuti dalla polizia il giorno dell’aggressione non implica

che lo stesso abbia contribuito a cagionare l’aggressione e le lesioni subite.

Egli si trovava presso il domicilio di un suo conoscente e non è dato a sapere

se l’obiettivo dei due aggressori fosse RI 1 o il proprietario

dell’appartamento, né i motivi dell’aggressione.

Inoltre, il procedimento penale

nei confronti di RI 1 è ancora pendente e allo stato attuale non è stata emessa

alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti. Non è pertanto possibile

ridurre il risarcimento morale in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 e 3 LAV Il

ricorrente, oltre a produrre numerosa documentazione, richiama il suo incarto

LAV (n. 684).

1.7. Dopo aver chiesto (doc. III), ed

ottenuto (doc. IV), una proroga, con risposta del 16 ottobre 2023, cui ha

allegato l’intero incarto, il DSS ha proposto la reiezione del ricorso, con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. V).

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2009 è entrata in

vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23

marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a

prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti

dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per

reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Nel caso di specie la Procuratrice Pubblica ha aperto un

procedimento, poi sospeso, per i reati di lesioni gravi, lesioni semplici e

aggressione commessi il __________ 2022. Al caso di specie trovano pertanto

applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.

2.2. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni

persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa

a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente

legge (aiuto alle vittime).

L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che

il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato

rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia

agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto

comprende:

a. la

consulenza e l’aiuto immediato;

b. l’aiuto a

più lungo termine fornito dai consultori;

c. il

contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la

riparazione morale;

f. l’esenzione

dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che

l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per

l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei

consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono

concessi indennizzi né riparazioni morali.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV

le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se

l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa

prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi

chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da

terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono

soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione

di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per

ottenere prestazioni da terzi.

2.3. Per quanto concerne la riparazione

per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi

congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità

della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni

si applicano per analogia.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il

diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la

riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo

l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi

per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi

dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di

riparazione morale sono dedotte.

Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e

la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi

se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1).

L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere

ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad

aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se

l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel

luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

L’art. 28 LAV prevede che non

sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.

2.4. Per quanto

attiene alla riparazione del torto morale in un caso ticinese il Tribunale

Federale, con sentenza del 4 luglio 2002 1A.20/2002, così si è espresso:

" L'art. 12

cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a favore

della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la

norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità. Secondo la

giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli

art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del

danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di

assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità

dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425

consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito

all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente

il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (DTF 125 II

169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3)."

Il TF si è poi così ulteriormente

espresso:

" Una

riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o psichiche: essa

presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid.

3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161 all'art. 47). Occorre

quindi che il danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o

del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid.

3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non

sia durevole, una riparazione morale è riconosciuta se siano realizzate

circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose

operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm,

op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art. 47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20

all'art. 12). Occorre inoltre considerare pregiudizi psichici importanti quali

stati di stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della

personalità (cfr. Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può

invece essere guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi

durevoli non è di massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller,

Haftpflicht im Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm,

op. cit., n. 163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi

determinanti per stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il

tipo e la gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla

personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269

consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417)."

In una sentenza del 20 dicembre

1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di

ricordare che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 vLAV corrisponde in larga

misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali

condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una

somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli

scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore

dell'infrazione non vi provvede.

Per determinare le condizioni

alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per

analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF

121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).

Nel giudizio pubblicato in DTF

121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che

l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige

che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la

perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr.

DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).

Il Tribunale federale ha aggiunto

che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo

criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della

gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità

della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a,

DTF 112 II 133 consid. 3).

Il Tribunale federale nella

medesima sentenza ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è

stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva

perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della

giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid.

5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era

stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità

di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata

stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità

dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100

% ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112

II 138 consid. 5b).

Il TF ha poi aggiunto che

l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente,

consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF

110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).

Nel caso che era chiamato a

giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio

ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava

soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121

II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della

giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo

accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).

In una sentenza del 22 febbraio

1997 pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha confermato la somma

di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che

aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti

all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da alcuni colpi sparati

da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura

aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24

giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31

gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei

dolori in caso di caricamento.

Il TFA ha quindi concluso che

"angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ

kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der

komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter

Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren

(jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene

Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher

das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997

nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).

In occasione di quella

manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata

versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al

quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.

2.5. Come

visto, il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova LAV del 23 marzo 2007

che restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale,

prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso

Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale

concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag.

6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione

morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere

mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo

un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i

congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto

alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile,

come richiesto dal postulato Leuthard”.

Il Consiglio federale ha inoltre

affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi

troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni

risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non

deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del

reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli

articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le

particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni

della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni)

contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto

civile.”

Circa

gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):

" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione

della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli

articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale

solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della

vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti

della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui)

adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1

capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

(…).

Affinché venga versata una riparazione morale

deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della

vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al

diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune.

La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale

dipende dalla gravità della sofferenza

risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile,

mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per

esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità

delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita

privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una

riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più

fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un

carattere eccezionale.

Attualmente si pensa ai casi di invalidità

permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione,

la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità

che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è

stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le

lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi

stata conservata. Ciò nonostante, la nozione

di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere

curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna

riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa

di qualche settimana. È peraltro possibile

chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta

immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni

all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né

la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.

(…)

Art.

23 Calcolo della riparazione morale

(…)

Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo

della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art.

22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso

1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze

più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata

nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.

Fatti

I redditi non sono presi in considerazione (cfr.

art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di

conseguenza alcun rapporto con i redditi.

(…).

Determinazione

dell’importo: gli importi versati sono calcolati

secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati

abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente

da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono

comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener

conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per

questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al

limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo

differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della

parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di

allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o

comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire

forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto

forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le

particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle

riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel

diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per

esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore

medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore

mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200

a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore

mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi

più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento.

Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni

all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

– da

55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto

fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da

40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali

fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da

20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un

organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba,

lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi

genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno

di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito,

dell’odorato o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale

sono possibili indicazioni analoghe. (…)”

2.6. Con

sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il TF ha dovuto giudicare il caso di un

gendarme ginevrino. Il 31 agosto 2011 un corteo composto di numerose automobili

di nomadi ha occupato il parcheggio di un centro sportivo, creando

un’importante perturbazione alla circolazione stradale. Nell’ambito

dell’operazione di polizia volta a deviare il corteo verso la Francia il

gendarme ed un suo collega si sono fermati nei pressi di una rotonda, dove

un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno

cercato di inseguire il veicolo. Il conducente del veicolo si è fermato

all’altezza del parcheggio del centro sportivo ed è scappato a piedi. Poco dopo

è stato fermato ed ammanettato. Dopo aver assistito alla scena una quarantina

di uomini facenti parte della comunità dei nomadi si è avvicinata ai 2 agenti.

Ne è seguita una bagarre in seguito alla quale il gendarme è stato colpito al

viso da un aggressore non identificato. Gli aggressori sono stati dispersi

dall’intervento di altri agenti con l’utilizzo di spray al pepe. In seguito a

quanto accaduto il gendarme è stato portato presso gli ospedali universitari di

Ginevra. Dai referti medici risultava che l’interessato presentava una piaga

della columella (parte interna dell’orecchio) e del labbro superiore. Un

intervento chirurgico immediato, sotto anestesia locale, è stato necessario.

Dal punto di vista psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da stress

posttraumatico. Il gendarme è stato completamente incapace al lavoro per due

settimane. L’Istanza LAVI del Canton Ginevra ha rifiutato qualsiasi indennizzo

per torto morale, mentre la Camera amministrativa della Corte di Giustizia del

Canton Ginevra ha riconosciuto un importo di fr. 1'500.

Il

Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltrato ricorso al Tribunale

federale, che lo ha accolto, con le seguenti motivazioni:

" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le

droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine

gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c;

arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également

GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ,

Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230;

F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2

ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité

ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère,

d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée

sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue

période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation

de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état

de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité

consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI;

A. GUYAZ, op. cit., p. 230).

2.2. En l'espèce, la

Cour de justice a retenu que, suite au coup reçu, l'intimé a présenté deux

plaies ouvertes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité une intervention

chirurgicale sous anesthésie locale. L'intimé s'est rendu une deuxième fois aux

HUG pour l'ablation des fils de suture. Par la suite, il a été incapable de

travailler durant deux semaines. Lors de son audition du 23 mai 2013 par

l'Instance LAVI, il a déclaré que son visage était resté marqué d'une cicatrice

permanente sur la lèvre et qu'il voyait toujours un dermatologue. L'arrêt

attaqué indique que cette cicatrice lui fait ressentir de la honte et se sentir

jugé par ses collègues, ce qu'il vit très mal. Au regard de ces éléments et aux

circonstances particulières de l'agression, la cour cantonale a jugé que

l'atteinte physique subie par l'intimé présentait un caractère particulier et

une gravité suffisante pour justifier une réparation morale au sens de l'art.

22 al. 1 LAVI.

(…).

2.4. Si le visage de

l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au

dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le

seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la

jurisprudence soit atteint. En effet, il ne ressort pas du dossier, en

particulier des rapports médicaux établis par les HUG, que cette lésion aurait

nécessité un traitement particulier au-delà de l'intervention chirurgicale et

l'ablation des sutures. L'intimé n'a en particulier produit aucun document médical

attestant de l'existence d'un tel traitement ou de la nécessité d'une opération

de chirurgie réparatrice. Lors de son audition, l'intimé a déclaré qu'il

n'avait pas été facile de retourner au travail avec ses "cicatrices

visibles" et qu'il avait alors ressenti de la honte et le sentiment d'être

jugé par ses collègues. Cependant, interrogé sur les conséquences actuelles de

l'agression, l'intimé n'a évoqué la présence que d'une "petite cicatrice

sur la lèvre". Avec le recourant, on doit également retenir que l'intimé

n'a pas prétendu que cette cicatrice le faisait toujours souffrir ou encore

qu'elle le gênait au quotidien. Par ailleurs, sous l'angle psychologique,

l'intimé a certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant

engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des

difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Toutefois, après deux

séances de deux heures, l'intimé a été en mesure de faire face à ses

obligations professionnelles et familiales. Bien que le thérapeute consulté ait

indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités

ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait

durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci

fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses

interventions ne témoigne pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort en

outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait

nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers.

Sur le vu de ce qui précède, et sans nier le

caractère déplorable des événements vécus par l'intimé, les éléments retenus

par l'instance précédente apparaissent insuffisants à fonder le droit à une

réparation morale. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que la

lésion subie répondait aux critères de gravité de l'art. 22 al. 1 LAVI, violant

en cela le droit fédéral.”

Cfr. anche Gomm in:

Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer

von Straftaten, 3a edizione, 2009, n. 9 ad art. 22 LAV, citato nella precedente

sentenza dal Tribunale federale. Questo autore rammenta che non ogni lesione

fisica o psichica porta ad una riparazione morale. Essa presuppone una lesione

grave e circostanze particolari. Occorre quindi che il danno sia di una certa

entità, come per esempio in caso d’invalidità o di lesione durevole di un

organo importante. Se il pregiudizio non è durevole, la riparazione morale è

riconosciuta se sono realizzate circostanze particolari quali un lungo periodo

di sofferenza e di incapacità lavorativa o un lungo soggiorno in ospedale. Se

una lesione guarisce senza grandi complicazioni e senza pregiudizi durevoli, di

principio la riparazione morale non è riconosciuta. Pregiudizi psichici

importanti devono essere presi in considerazione se provocano stress

posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità.

2.7. La “Guida per stabilire

l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente

l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia

(UFG) del 3 ottobre 2019, prevede, a pag. 11, che le lesioni lievi

all’integrità psichica non danno diritto alla riparazione morale, a meno che

non siano aggravate da circostanze particolari, come ad esempio nei casi in cui

le lesioni sono state inflitte in circostanze traumatiche o comportano effetti

psichici duraturi. Sono considerate circostanze aggravanti ad esempio: pericolo

di morte, ripercussioni severe sulla vita privata e professionale, una o più

degenze ospedaliere lunghe oppure dolori molto forti o prolungati:

Margini

Esempi

5

50 000 –

70 000

Lesioni

fisiche molto gravi da cui consegue un’inca-pacità lavorativa per tutta la

vita

Tetraplegia,

lesioni cerebrali molto gravi, perdita di ambedue gli occhi

4

20 000 –

50 000

Gravi

lesioni fisiche con ripercussioni a vita e grave trauma psichico in seguito a

eventi eccezio-nalmente violenti

Cicatrici

sfiguranti, grave trauma cranio-cerebrale, perdita di un occhio, di un brac-cio

o di una gamba, lesioni gravi e molto dolorose della colon-na vertebrale,

perdita dell’udito

3

10 000 –

20 000

Lesioni

fisiche con riper-cussioni durature

Perdita

della milza, di un dito, dell’odorato o del gusto

2

5'000 –

10 000

Lesioni

fisiche con pro-cesso di guarigione lungo, complesso e con eventua-li

ripercussioni successive

Operazioni,

lunga ria-bilitazione, diminuzio-ne della vista, paralisi intestinali,

maggiore suscettibilità alle infe-zioni

1

0 –

5000

Lesioni

fisiche non trascu-rabili, con buona progno-si; lesioni poco gravi se vi sono

circostanze aggra-vanti

Fratture

ossee, com-mozioni cerebrali

A pagina 12 della guida

sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:

Ripercussioni dirette del

reato

· Intensità, portata e durata

delle ripercussioni fisiche (dolori,

operazioni, cicatrici)

· Intensità, portata e durata

delle ripercussioni psichiche

· Durata del

trattamento, della degenza ospedaliera o della psicoterapia

· Durata dell’incapacità

lavorativa

· Pericolo di morte, durata di

tale pericolo

· Cambiamento significativo

dello stile di vita

· Ripercussioni sulla vita

professionale e privata

· Necessità di cure o dipendenza

da terzi

Commissione del reato e

circostanze

· Commissione qualificata del

reato (crudeltà, uso di armi o altri

oggetti pericolosi)

· Intensità e portata della

violenza

· Periodo, durata e frequenza

della commissione del reato

· Commissione congiunta del

reato da parte di più autori

· Commissione del reato in un

luogo protetto (appartamento, luogo di lavoro, istituto, ecc.)

· Pressione sulla vittima

affinché mantenga segreto il reato

Situazione della vittima

· Età della vittima, in

particolare se minorenne

· Particolare vulnerabilità

della vittima (per esempio deficit

cognitivo o psichico)

· Rapporto di dipendenza o di

Considerandi

fiducia tra vittima e autore del

reato

Con sentenza 1C_184/2021,

1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale

federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere

d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e non

sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non compromettere

l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può scostarsi in

maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un valore di

riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i beneficiari

delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli importi massimi

fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il legislatore, devono

essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.

2.8

Nel caso di specie, il __________

2022.

il ricorrente ha subito un’aggressione da parte di persone rimaste ignote

mentre stava dormendo su un divano nell’appartamento di un suo conoscente.

A questo proposito, dal rapporto

d’inchiesta della polizia giudiziaria del __________ 2022, emerge:

" L’aggressione:

In data __________ 2022, verso le ore __________,

il cittadino __________ RI 1 ha allertato la centrale d’allarme della Polizia

Cantonale segnalando di aver subito un’aggressione. Una volta giunta sul posto,

la pattuglia della Polizia Comunale di __________ ha trovato RI 1 seduto sul

marciapiede di fronte al __________, con evidenti contusioni al volto, mentre i

due aggressori si erano nel frattempo già dileguati. Il malcapitato è stato in

seguito trasportato in ambulanza all’ospedale __________ di __________ a causa

delle lesioni riportate. Da una prima valutazione medica è stata riscontrata la

frattura dell’orbita oculare destra, della tibia sinistra e del mignolo della

mano sinistra. Nel frattempo la perquisizione del luogo dei fatti, ovvero

l’appartamento intestato a __________ e a __________ in cui soggiornava RI 1,

situato al __________, rilevava, oltre allo scasso della porta principale

eseguito dagli aggressori, un importante quantitativo di sostanza stupefacente,

ossia 6'110 grammi lordi di hashish e 7'110 grammi lordi di marijuana. Su RI 1

sono inoltre stati trovati CHF 14'200 in contanti, che lui asserisce gli

sarebbero serviti per acquistare un’automobile, motivo del suo soggiorno sul nostro

territorio.

A verbale RI 1 ha dichiarato che al momento

dei fatti si trovava sdraiato sul divano, quando ha sentito dei forti colpi

alla porta. Due uomini hanno quindi sfondato la porta facendo irruzione

all’interno dell’appartamento, con il volto coperto da una mascherina

chirurgica e armati di mazza da baseball bianca con elementi azzurri (Ignoto A)

e bastone, o attrezzo simile (Ignoto B). Senza proferire parola lo hanno

aggredito, colpendolo in sequenza sulla gamba sinistra, in testa all’altezza dell’occhio

destro e sul mignolo della mano sinistra, dopo averla sollevata per

proteggersi. RI 1 è riuscito a fuggire dalla portafinestra dell’appartamento,

raggiungendo così il marciapiede di fronte all’edificio, mentre gli aggressori

lasciavano il luogo.

La vittima non è stata in grado di ricostruire

con precisione lo svolgimento dell’aggressione, né il grado di partecipazione

dei due aggressori, in quanto ha riferito di esser caduto dal divano dopo il

primo colpo, inferto da Ignoto A con la mazza da baseball, e di non aver più

visto altro.

La Procuratrice Pubblica __________ in data __________2022

ha disposto l’arresto di RI 1 e di __________, in quanto vi è il sospetto che i

due siano implicati nel traffico e nello spaccio della sostanza stupefacente ritrovata

in loco.

(…)

Dall’inchiesta parallela, legata agli eventi

del __________ 2022, condotta dalla Sezione Anti Droga della Polizia Cantonale,

sono emersi i nominativi (…) avrebbero verosimilmente avuto un ruolo assieme a RI

1.

nel traffico e nello spaccio dello stupefacente rinvenuto in __________.

Dagli elementi dell’inchiesta tuttora in corso, parrebbe che RI 1 avesse

procurato della marijuana dalla __________ a (…) e si trovasse presso il

domicilio di __________ a sorvegliare lo stupefacente in attesa che questo

venisse venduto per poi riceverne una parte del ricavato come pagamento. Stando

alle dichiarazioni di __________, nonché in base agli accertamenti effettuati

sul telefono cellulare di quest’ultimo, vi sarebbero state delle tensioni tra

(…) nei confronti di RI 1, legate allo stupefacente sopracitato. (…) sempre

stando alle dichiarazioni di __________, avrebbero offerto CHF 20’000-25'000 a

quest’ultimo perché questi si allontanasse dalla propria abitazione, lasciando

così loro il tempo necessario per mandare qualcuno per impossessarsi dello

stupefacente e picchiare RI 1 qualora avesse opposto resistenza. (…)” (doc. 11)

2.9

In concreto, il DSS ha già

accertato che l’insorgente va considerato una vittima di reato ai sensi della

LAV (art. 1 LAV; doc. A, pag. 2) e che gli autori del reato sono ignoti e il

ricorrente non può ottenere da loro un risarcimento (art. 4 cpv. 1 LAV e art. 7

LAV; doc. A, pag. 3).

Oggetto del contendere rimane la

questione di sapere se l’interessato ha diritto ad un risarcimento per torto

morale ed in caso di risposta positiva, in quale misura.

2.10

Dalla

documentazione medica agli atti emerge quanto segue.

Secondo il certificato del 5

luglio 2022 dei dr. med. __________, __________ e __________, del __________ __________,

Ospedale __________ di __________, l’insorgente ha riportato una frattura del

piatto tibiale sinistro in esiti di posa di chiodo tibiale, una frattura della

V falange della mano sinistra scomposta, una frattura blow out del pavimento e

della parete mediale dell’orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita

lacero contusa dello zigomo destro.

I medici hanno indicato che RI 1

non è mai stato in pericolo di morte e che il suo stato non è aggravato da

malattie o lesioni preesistenti, il paziente presentava unicamente una

precedente osteosintesi tibiale.

Egli in seguito alla frattura del

piatto tibiale sinistro e della V falange della mano sinistra ha necessitato un

intervento chirurgico di osteosintesi. Entrambi gli interventi si sono svolti

senza complicanze, sebbene il precedente intervento alla tibia sinistra abbia

prolungato i tempi operatori per l’osteosintesi del piatto tibiale sinistro,

mentre per le restanti diagnosi è stato impostato un trattamento conservativo

incentrato sulla gestione dei dolori e la sorveglianza clinica (certificato

medico del 5 luglio 2022; allegato doc. 1/E).

I medici hanno aggiunto che per

quanto concerne la frattura di tipo Blow-out del pavimento e della parete mediale

dell’orbita destra, il __________ 2022 è stato eseguito un consulto oculistico

che ha identificato una restrizione dell’occhio destro alla vista dei quadranti

inferiori per compromessa funzione del muscolo retto inferiore. Il risultato è

stato discusso tramite visita specialistica in ambulatorio con il dr. __________

il __________ 2022 ed è stata proposta una rivalutazione oftalmologica

ambulatoriale dopo la dimissione per decidere se proseguire con un trattamento

conservativo o eseguire un trattamento chirurgico.

RI 1 è stato ricoverato presso il

reparto di __________ dell’Ospedale __________ per 10 giorni, dal __________

2022.

al __________ 2022, non ha nessun danno permanente dal lato ortopedico e,

secondo il certificato del 5 luglio 2022, è “attualmente inabile al lavoro

al 100%; tale status ortopedico, se il percorso di guarigione sarà scevro da” complicanze

“è transitorio, prevedendo comunque una convalescenza di almeno 3 mesi”

(allegato doc. 1/E).

In un certificato del __________

2022.

i dr. med. __________, __________ e __________, così descrivono il

decorso:

" (…) Le

indagini cliniche e radiologiche (TC vertebrale e cervicale, RX e TC del

ginocchio sinistro ap e laterale e rotula, RX caviglia sinistra, RX dito V mano

sinistra) hanno messo in evidenza le sopracitate diagnosi. Per quanto riguarda

la frattura del piatto tibiale veniva indicata una terapia chirurgica di

osteosintesi e rimozione di un precedente chiodo; l’intervento ed il decorso

postoperatorio si sono svolti senza complicanze. Un RX di controllo ha mostrato

il corretto posizionamento dei mezzi di sintesi. Durante il ricovero il

paziente ha beneficiato di fisioterapia di mobilizzazione che ha ben tollerato

sotto adeguata terapia antalgica. Per quanto concerne la frattura del V dito,

si è proceduto ad intervento chirurgico di osteosintesi, svoltosi senza complicanze.

Per quanto concerne la frattura di tipo blow out del pavimento e della parete

mediale dell’orbita destra, in data __________ veniva eseguito un consulto

oculistico all’Ospedale __________ che identificava una restrizione dell’occhio

destro alla vista dei quadranti inferiori per compromessa funzione del muscolo

retto inferiore. Tale risultato veniva discusso tramite visita specialistica in

ambulatorio con il Dr. __________ il __________ e veniva sottoposta a una

rivalutazione Oftalmologica la settimana successiva per una decisione se

proseguire con un trattamento conservativo o eseguire un trattamento

chirurgico.

Si dimette pertanto il paziente al carcere __________,

in buone condizioni generali con ferite calme, apiretico, dolori ben palliati

ed indicazioni terapeutiche e di controllo.” (doc. 2/I)

Per quanto concerne il periodo

successivo al 5 luglio 2022 (data del certificato dei medici dell’__________),

vi è:

-

una radiografia del dito V mano sinistra del 15 luglio 2022 della

Clinica di radiologia __________ dove figura: “Si confronta con precedente

del __________2022. Esiti di posizionamento fixex in nota frattura

multiframmentaria e dislocata della falange prossimale del V raggio. Migliorata

la posizione dei frammenti ossei. Non segni di dislocazione secondaria. Linee

di frattura ancora riconoscibili”, cui ha fatto seguito un referto di

medesima data del pronto soccorso __________ dell’Ospedale __________ di __________,

dove l’insorgente si era recato, dopo essere stato medicato in carcere, a causa

di un colpo sul fissatore circa 4 giorni prima. Nel referto figura: “si

discute il caso con il chirurgo della mano di picchetto Dr. med. __________, a

cui vengono inviate le immagini radiografiche e si posiziona stecca come da

indicazione (…) Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare

nella continuità delle cure. Il paziente viene dimesso in condizioni generali

buone (…)”;

-

una radiografia della tibia sinistra del 2 agosto 2022 della Clinica __________

__________ dove figura: “Confronto con l’esame eseguito il __________

All’odierno controllo si evidenzia che è stato tolto il chiodo endomidollare

tibiale e le viti. All’odierno controllo è visibile placca di osteosintesi a

livello del plateau tibiale laterale con viti. È stabile il restante quadro

radiologico”;

-

una radiografia del ginocchio sinistro del 2 agosto 2022 della Clinica __________

__________, dove figura: “Esame posto a confronto con precedente TC del __________2022.

Rimosso il chiodo endomidollare tibiale. Osteosintesi dell’emipiatto tibiale

esterno con placca e viti metalliche, integre. Esiti fratturativi del terzo

medio di tibia e persone, quest’ultimi bifocali con reazione osteoriparativa

presente”;

-

un referto del 28 luglio 2022 del dr. med. __________, __________ presso

l’Ospedale __________ di __________, dove il ricorrente si era recato in

seguito allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione che

è stato rimosso già in precedenza. Nel referto figura: “in considerazione

della situazione attuale, oltreché della radiografia già eseguita 10 giorni fa,

ho rimosso il sistema di fissazione esterna. È utile ora iniziare la

mobilizzazione anche con ausilio di ergoterapia e consiglio di assumere

Augmentin 1 grx2 per 1 settimana. Consiglio poi un controllo clinico e

radiografico fra 2 mesi.”

L’11 gennaio 2023 il DSS ha

chiesto al ricorrente di precisare se la prevista rivalutazione oftalmologica è

stata effettuata, e in tal caso di trasmettere la documentazione medica o di

indicare i motivi nel caso in cui la rivalutazione non fosse stata effettuata.

L’amministrazione ha inoltre domandato se il ricorrente soffre ancora di

problemi alla vista, ed in caso affermativo di trasmettere i certificati medici

che attestano diagnosi e prognosi. L’autorità cantonale ha poi posto ulteriori

quesiti in merito alla fattispecie (doc. 4).

Lo stesso giorno il legale del

ricorrente ha precisato che l’interessato “riferisce di soffrire tuttora di

problematiche agli occhi, tuttavia non ha fornito ulteriore documentazione

medico-ospedaliera” (allegato doc. 5).

2.11

Alla luce della documentazione agli

atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare il rifiuto di

riconoscere qualsiasi risarcimento all’interessato.

La lesione subita dall’insorgente

non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall’art. 22

cpv. 1 LAV per poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza

1C_509/2014 del 1° maggio 2015 e STCA 43.2019.1 del 28 maggio 2019).

Il ricorrente, che

non è mai stato in pericolo di morte (cfr. referto del 5 luglio 2022), non ha

necessitato di un trattamento particolare oltre agli interventi chirurgici di

osteosintesi in seguito alla frattura del piatto tibiale sinistro e della V

falange della mano sinistra, che si sono svolti senza complicazioni. Per le

altre diagnosi sono state impostate delle cure conservative, incentrate sulla

gestione dei dolori e la sorveglianza clinica.

La degenza è durata

solo dieci giorni, dal __________ 2022 al __________ 2022.

In seguito

l’insorgente si è ancora rivolto all’ospedale a causa di un colpo subito sul

fissatore esterno a livello del V raggio della mano sinistra (referto del 15

luglio 2022) e allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione

(referto del 28 luglio 2022), episodi che si sono risolti in breve tempo grazie

al tempestivo intervento dei medici dell’__________ (referto del 15 luglio

2022: “il paziente viene dimesso in condizioni generali buone”; referto

del 28 luglio 2022: “[…] ho rimosso il sistema di fissazione esterna. È

utile iniziare la mobilizzazione anche con ausilio di ergoterapia e consiglio

di assumere Augmentin 1gr X 2 per 1 settimana […]”).

Quanto alla

problematica agli occhi causata dalla frattura di tipo Blow-out del pavimento e

della parete mediale dell’orbita destra, essa è stata tratta conservativamente

ed il ricorrente, malgrado per il tramite del proprio legale, ancora l’11

gennaio 2023, abbia sostenuto di soffrirne ancora, non ha prodotto alcuna documentazione

medica a comprova dell’eventuale gravità dell’affezione, malgrado il suo

obbligo di collaborare, cui è stato reso attento dal DSS (lettera del 24

gennaio 2023, doc. 6).

Va a questo proposito

rammentato che pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, questo

principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.

L'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non

rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,

ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

L’insorgente

né con il ricorso, né nel termine per ulteriori prove ha prodotto ulteriore

documentazione medica atta a comprovare la persistenza di un danno agli occhi.

Le lesioni subite

non hanno causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un

pregiudizio permanente di un organo importante. Le cicatrici, in caso di

guarigione, di principio, non sono sufficienti per accordare una riparazione

morale (cfr. STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015).

Non risultano

ulteriori ricoveri, né l’insorgente comprova tramite atti medici di aver avuto

conseguenze a livello psichico in seguito all’aggressione o di essere stato in

cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto.

Dagli atti non

emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita

privata.

Dal referto del 5 luglio 2022 risulta

che l’insorgente è “attualmente inabile al lavoro al 100%” ed è stata

prevista una convalescenza di circa 3 mesi. Tuttavia, il ricorrente all’epoca

si trovava in carcere (cfr. referti del 15 luglio 2022 e del 28 luglio 2022) e

non si prevale dell’incapacità al lavoro, né sostiene di aver perso giorni di

lavoro.

Il fatto di essere stato

aggredito mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente, ossia un

luogo ritenuto sicuro, va relativizzato, poiché nel locale erano presenti

ingenti quantitativi di stupefacente e alcuni giorni prima una persona si era

recata al domicilio del suo amico per acquistare marijuana (verbale di

interrogatorio di RI 1 del __________ 2022, doc. 1/B, pag. 7, righe da 11 a 16).

Non si può di conseguenza concludere che il reato sia stato commesso in un

luogo protetto.

Si è inoltre trattato di un

singolo episodio della durata di 2 o 3 minuti al massimo (verbale di

interrogatorio di RI 1 del __________ 2022, doc. 1/B, pag. 6, righe da 1 a 3),

perpetrato da due autori di cui il ricorrente tuttavia non ha saputo

distinguere i ruoli (rapporto d’inchiesta della Polizia cantonale del __________

2022, doc. 11, pag. 11).

Il solo fatto che l’insorgente

abbia subito un reato commesso con una oggetto pericoloso, ossia una mazza da

baseball, ad opera di due persone, non è sufficiente per riconoscere una

riparazione morale (cfr. anche STCA 43.2019.1 del 28 maggio 2019

dove era stata utilizzata una lama di un coltello multi tools; cfr. pure

la STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 dove due poliziotti sono stati circondati

da una quarantina di persone).

In

queste condizioni non vi sono elementi nelle tavole processuali per ritenere

fondato il diritto alla riparazione morale.

2.12

Alla luce di quanto sopra esposto, la

richiesta di un risarcimento di fr. 10'000 per torto morale va respinta senza

che sia necessario esaminare se sono dati i presupposti per una sua riduzione

(art. 27 LAV) ed assumere ulteriori prove (l’incarto richiamato dal ricorrente

è stato prodotto dal DSS con la risposta di causa; cfr. doc. V, pag. 6).

2.13

Ne segue che il ricorso va respinto.

La procedura è gratuita (art. 30

cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.

Va ancora

abbondanzialmente rilevato che nel ricorso l’insorgente accenna all’atto di

nomina del 10 ottobre 2022 quale difensore d’ufficio e alla contestuale

ammissione al gratuito patrocinio (doc. I, pag. 1).

Egli tuttavia non

ha chiesto in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio e di conseguenza non occorre esaminare se

sono eventualmente dati i presupposti per un suo riconoscimento. Del resto, nel

citato decreto di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. RA 1 del __________

2022, prodotto quale doc. 1/A, figura che quest’ultimo deve presentare la

documentazione necessaria a comprovare che l’insorgente è sprovvisto dei mezzi

necessari entro 30 giorni. Agli atti del presente procedimento tale

documentazione non è stata prodotta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti