43.2023.3
Richiesta di risarcimento danni di fr. 10'000 in seguito ad un'aggressione con una mazza da baseball da parte di due persone rimaste ignote. In concreto non vi sono elementi per riconoscere un risarcimento
15 novembre 2023Italiano44 min
un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
43.2023.3
cs
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 agosto 2023 emanata da
Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenuto in fatto
1.1. Il __________ 2022 RI 1, nato nel __________,
ha subito, nell’appartamento nel quale stava soggiornando a __________,
un’aggressione da parte di persone rimaste ignote. Egli ha riferito di essere
stato colpito con una mazza da baseball da due individui a lui sconosciuti,
mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente.
1.2. In seguito alle ferite riportate, RI
1 è stato trasportato all’Ospedale __________ di __________, dove i medici
hanno accertato che i colpi sono stati inferti a livello dell’emivolto a
destra, del ginocchio, della gamba sinistra ed al V dito della mano sinistra ed
hanno riscontrato una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della
V falange della mano sinistra scomposta, un blow out del pavimento della parete
mediale dell’orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita lacero
contusa allo zigomo destro (doc. 3/A).
1.3. Il __________ 2022 la Procuratrice
Pubblica __________ ha decretato la sospensione del procedimento penale aperto
contro ignoti a titolo di lesioni gravi, lesioni semplici e aggressione, poiché
l’inchiesta non ha permesso di identificare gli autori del reato (doc. 1/D).
1.4. In data 13 ottobre 2022 RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al Dipartimento della Sanità e della
Socialità (in seguito: DSS) un’istanza tendente alla richiesta di un importo di
fr. 10'000.-- a titolo di riparazione morale (doc. 1).
1.5. Con decisione del 23 agosto 2023 il
DSS ha respinto l’istanza, sostenendo che secondo la giurisprudenza, se una
ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni
non è generalmente versata alcuna riparazione morale (doc. A). Per l’autorità
di prime cure gli elementi che di principio portano ad una riparazione morale,
quali ad esempio l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità
dell’operazione o lo sconvolgimento della vita professionale o della vita
privata non sono dati nel presente caso. L’amministrazione ha aggiunto che se la
lesione avesse giustificato una riparazione morale, la stessa sarebbe stata
oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 e 3 LAV, poiché dagli atti
emerge che RI 1 è stato arrestato in quanto sospettato di aver preso parte ad
un traffico di stupefacenti rinvenuti dalla polizia il giorno dell’aggressione,
ossia 6'110 grammi lordi di hashish e 7'110 grammi lordi di marijuana. Nel
rapporto di arresto figura che l’aggressione subita da RI 1 sarebbe legata al
traffico di stupefacenti. Il DSS evidenzia di aver chiesto maggiori
informazioni in merito ai motivi del suo arrivo e della sua permanenza in
Svizzera, così come un eventuale coinvolgimento della persona che lo ospitava
in procedimenti penali a lui noti. L’istante si è però rifiutato di fornire
informazioni. Non essendoci i presupposti per un risarcimento, il DSS non ha
ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti presso la Procuratrice
Pubblica. Infine, l’autorità cantonale, visto che non è stata riconosciuta
alcuna riparazione morale, ha pure lasciata indecisa la questione relativa alla
riduzione di cui all’art. 27 cpv. 2 LAV che prevede la facoltà dell’autorità di
ridurre la riparazione morale nel caso in cui l’avente diritto è domiciliato
all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse
sproporzionata.
1.6. RI 1, sempre rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
ed il riconoscimento di fr. 10'000 a titolo di riparazione morale (doc. I). Con
riferimento alla Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo
la LAV, il ricorrente afferma che le lesioni lievi all’integrità fisica non
danno diritto alla riparazione morale a meno che non siano aggravate da circostanze
particolari, tra cui la commissione qualificata del reato, ovvero mediante
l’utilizzo di armi o altri oggetti pericolosi, l’intensità e la portata della
violenza e la commissione congiunta del reato da parte di più autori. Secondo
l’insorgente tutte e tre le condizioni sono adempiute nel caso di specie. Egli
ha subito un’aggressione brutale mediante l’utilizzo di un oggetto contundente,
ossia una mazza da baseball, i traumi descritti nel certificato medico
dell’Ospedale __________ del 5 luglio 2022 confermano l’intensità della
violenza subita e l’aggressione è stata perpetrata da due persone. Ulteriore
circostanza aggravante è la violazione di domicilio, ritenuto che gli
aggressori si sono introdotti nell’appartamento mentre RI 1 stava dormendo sul
divano e non ha avuto il tempo materiale per comprendere cosa stesse succedendo
e conseguentemente non ha potuto difendersi. La circostanza secondo la quale
l’istante è stato arrestato poiché sospettato di avere preso parte al traffico
di stupefacenti rinvenuti dalla polizia il giorno dell’aggressione non implica
che lo stesso abbia contribuito a cagionare l’aggressione e le lesioni subite.
Egli si trovava presso il domicilio di un suo conoscente e non è dato a sapere
se l’obiettivo dei due aggressori fosse RI 1 o il proprietario
dell’appartamento, né i motivi dell’aggressione.
Inoltre, il procedimento penale
nei confronti di RI 1 è ancora pendente e allo stato attuale non è stata emessa
alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti. Non è pertanto possibile
ridurre il risarcimento morale in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 e 3 LAV Il
ricorrente, oltre a produrre numerosa documentazione, richiama il suo incarto
LAV (n. 684).
1.7. Dopo aver chiesto (doc. III), ed
ottenuto (doc. IV), una proroga, con risposta del 16 ottobre 2023, cui ha
allegato l’intero incarto, il DSS ha proposto la reiezione del ricorso, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2009 è entrata in
vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23
marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).
L’art. 48 lett. a
prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti
dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per
reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Nel caso di specie la Procuratrice Pubblica ha aperto un
procedimento, poi sospeso, per i reati di lesioni gravi, lesioni semplici e
aggressione commessi il __________ 2022. Al caso di specie trovano pertanto
applicazione le norme della nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009.
2.2. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni
persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa
a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente
legge (aiuto alle vittime).
L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che
il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato
rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia
agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).
Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto
comprende:
a. la
consulenza e l’aiuto immediato;
b. l’aiuto a
più lungo termine fornito dai consultori;
c. il
contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d. l’indennizzo;
e. la
riparazione morale;
f. l’esenzione
dalle spese processuali.
L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che
l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per
l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei
consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono
concessi indennizzi né riparazioni morali.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV
le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se
l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa
prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi
chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da
terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono
soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione
di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per
ottenere prestazioni da terzi.
2.3. Per quanto concerne la riparazione
per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi
congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità
della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni
si applicano per analogia.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il
diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la
riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo
l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi
per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi
dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di
riparazione morale sono dedotte.
Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e
la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi
se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1).
L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere
ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad
aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se
l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel
luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).
L’art. 28 LAV prevede che non
sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.
2.4. Per quanto
attiene alla riparazione del torto morale in un caso ticinese il Tribunale
Federale, con sentenza del 4 luglio 2002 1A.20/2002, così si è espresso:
" L'art. 12
cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in denaro, a favore
della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze particolari; la
norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità. Secondo la
giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi previsti dagli
art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il sistema d'indennizzo del
danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde a una prestazione di
assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante dalla responsabilità
dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425
consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto in quest'ambito
all'autorità competente a stabilire l'indennità ha come limiti essenzialmente
il rispetto della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (DTF 125 II
169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF 128 II 49 consid. 4.3)."
Il TF si è poi così ulteriormente
espresso:
" Una
riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o psichiche: essa
presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF 125 III 70 consid.
3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161 all'art. 47). Occorre
quindi che il danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o
del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid.
3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non
sia durevole, una riparazione morale è riconosciuta se siano realizzate
circostanze particolari quali una degenza in ospedale per più mesi con numerose
operazioni, un lungo periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm,
op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art. 47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20
all'art. 12). Occorre inoltre considerare pregiudizi psichici importanti quali
stati di stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della
personalità (cfr. Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può
invece essere guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi
durevoli non è di massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller,
Haftpflicht im Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm,
op. cit., n. 163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi
determinanti per stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il
tipo e la gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla
personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269
consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417)."
In una sentenza del 20 dicembre
1995 pubblicata in DTF 121 II 369 il Tribunale federale ha avuto occasione di
ricordare che la definizione dell'art. 12 cpv. 2 vLAV corrisponde in larga
misura ai criteri previsti agli articoli 47 e 49 CO, i quali precisano a quali
condizioni l'autore di un atto illecito è tenuto a versare alla vittima una
somma a titolo di riparazione morale. Questo corrisponde anche a uno degli
scopi della legge che è quello di accordare un aiuto efficace quando l'autore
dell'infrazione non vi provvede.
Per determinare le condizioni
alle quali attribuire una riparazione morale, occorre dunque ispirarsi, per
analogia, alla giurisprudenza civile relativa agli art. 47 e 49 CO (cfr. DTF
121 II 373; vedi pure DTF 123 II 214).
Nel giudizio pubblicato in DTF
121 II 369, la nostra Massima istanza ha pure avuto occasione di ricordare che
l'attribuzione di una riparazione morale a seguito di lesioni corporali esige
che esse abbiano una certa importanza. Ciò è il caso dei danni che provocano la
perdita definitiva della funzione di un organo, come ad esempio un occhio (cfr.
DTF 121 II 374 con riferimento a DTF 110 II 163 consid. 2c).
Il Tribunale federale ha aggiunto
che, vista la sua natura, la riparazione morale non può essere fissata secondo
criteri matematici, ma soltanto stimata tenendo conto della natura e della
gravità della lesione, della sua durata e della sua incidenza sulla personalità
della vittima (cfr. DTF 121 II 377 con riferimenti a DTF 117 II 50 consid. 4a,
DTF 112 II 133 consid. 3).
Il Tribunale federale nella
medesima sentenza ha riassunto alcuni casi giudicati in passato. Nel 1978 è
stata accordata una riparazione morale di fr. 8000.-- ad una vittima che aveva
perso un occhio, tenuto conto delle colpe rispettive (attenuato a causa della
giovane età) dell'autore del danno e della vittima (cfr. DTF 104 II 184 consid.
5). La stessa somma ridotta della metà a seguito di una colpa concomitante era
stata accordata nel 1967 (cfr. DTF 102 II 18 consid. 2). Nel 1984 l'indennità
di torto morale consecutivo alla perdita dell'udito da una parte è stata
stimata in fr. 5000.-- (cfr. DTF 110 II 163 consid. 2c). Nel 1986 una cecità
dell'80 % di lunga durata con un'invalidità fisica del 90 % e economica del 100
% ha condotto all'assegnazione di una indennità di fr. 50'000.-- (cfr. DTF 112
II 138 consid. 5b).
Il TF ha poi aggiunto che
l'importo deve tenere conto della speranza di vita ridotta del ricorrente,
consecutiva al danno alla salute dal quale è colpito (cfr. DTF 121 V 377; DTF
110 II 163 consid. 2c, DTF 104 II 184 consid. 5).
Nel caso che era chiamato a
giudicare, trattandosi di una vittima (nata nel 1966) che aveva perso un occhio
ed aveva una colpa concorrente per il danno alla salute (ciò che giustificava
soltanto una riduzione e non il rifiuto della riparazione morale, cfr. DTF 121
II 373-375; vedi pure, a proposito della riduzione, la precisazione della
giurisprudenza in DTF 123 II 213-217), il Tribunale federale ha ritenuto equo
accordare al ricorrente un'indennità di fr. 8000.-- (cfr. DTF 121 II 377).
In una sentenza del 22 febbraio
1997 pubblicata in DTF 123 II 210 il Tribunale federale ha confermato la somma
di fr. 2000.-- a titolo di riparazione morale attribuita ad una persona che
aveva partecipato ad una manifestazione non autorizzata di 300 curdi davanti
all'ambasciata turca di Berna e che era stato colpito da alcuni colpi sparati
da membri dell'ambasciata turca. La vittima si era procurata una frattura
aperta del femore inferiore che ha dovuto essere curata in ospedale dal 24
giugno al 14 luglio 1993 e che ha provocato un'inabilità lavorativa fino al 31
gennaio 1994. La frattura è nel frattempo guarita; sono tuttavia rimasti dei
dolori in caso di caricamento.
Il TFA ha quindi concluso che
"angesichts der Art der Verletzung (Unterschenkelfraktur), des relativ
kurzen Spitalaufenthalts (von weniger als einem Monat) und der
komplikationslosen Verheilung von Fraktur und Hautabdeckung, auch unter
Berücksichtigung der verbleibenden Belastungsschmerzen und der sichtbaren
(jedoch nicht entstellenden) Narben am Bein, bewegt sich die zugesprochene
Genugtuungssumme von fr. 2000.-- innerhalb des Ermessensspielraumes, in welcher
das Bundesgericht nicht eingreifen kann" (STFA del 22 febbraio 1997
nella causa D., consid. 4a, non pubblicato della sentenza DTF 123 II 210).
In occasione di quella
manifestazione, vi furono in particolare altri due feriti: C. al quale è stata
versata una riparazione morale di fr. 2000.-- e un funzionario di polizia al
quale è stata attribuita una riparazione morale di fr. 5000.--.
2.5. Come
visto, il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova LAV del 23 marzo 2007
che restringe, anziché estendere, l’ammontare della riparazione morale,
prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non esistevano. Lo stesso
Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag.
6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche la riparazione
morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno subito deve essere
mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che “Proponiamo
un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima e di 35 000 franchi per i
congiunti. In questo modo la riparazione morale secondo il diritto sull’aiuto
alle vittime risulta inferiore rispetto a quella secondo il diritto civile,
come richiesto dal postulato Leuthard”.
Il Consiglio federale ha inoltre
affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi
troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni
risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non
deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del
reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli
articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le
particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni
della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni)
contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto
civile.”
Circa
gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):
" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione
della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli
articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale
solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della
vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti
della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui)
adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1
capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.
(…).
Affinché venga versata una riparazione morale
deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della
vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al
diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune.
La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale
dipende dalla gravità della sofferenza
risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile,
mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per
esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità
delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita
privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una
riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più
fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un
carattere eccezionale.
Attualmente si pensa ai casi di invalidità
permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.
In occasione della procedura di consultazione,
la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità
che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è
stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le
lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi
stata conservata. Ciò nonostante, la nozione
di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere
curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna
riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa
di qualche settimana. È peraltro possibile
chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta
immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni
all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.
Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né
la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.
(…)
Art.
23 Calcolo della riparazione morale
(…)
Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo
della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art.
22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso
1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze
più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata
nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.
Fatti
I redditi non sono presi in considerazione (cfr.
art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di
conseguenza alcun rapporto con i redditi.
(…).
Determinazione
dell’importo: gli importi versati sono calcolati
secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati
abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente
da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono
comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener
conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per
questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al
limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo
differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della
parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di
allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o
comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire
forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto
forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le
particolarità di ogni singolo caso.
Occorre partire dall’idea che l’importo delle
riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel
diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per
esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.
Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore
medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore
mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200
a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore
mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.
Per quanto concerne la vittima:
Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi
più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento.
Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni
all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:
– da
55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto
fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);
– da
40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali
fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);
– da
20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un
organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba,
lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi
genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);
– meno
di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito,
dell’odorato o del gusto ecc.).
Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale
sono possibili indicazioni analoghe. (…)”
2.6. Con
sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il TF ha dovuto giudicare il caso di un
gendarme ginevrino. Il 31 agosto 2011 un corteo composto di numerose automobili
di nomadi ha occupato il parcheggio di un centro sportivo, creando
un’importante perturbazione alla circolazione stradale. Nell’ambito
dell’operazione di polizia volta a deviare il corteo verso la Francia il
gendarme ed un suo collega si sono fermati nei pressi di una rotonda, dove
un’automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno
cercato di inseguire il veicolo. Il conducente del veicolo si è fermato
all’altezza del parcheggio del centro sportivo ed è scappato a piedi. Poco dopo
è stato fermato ed ammanettato. Dopo aver assistito alla scena una quarantina
di uomini facenti parte della comunità dei nomadi si è avvicinata ai 2 agenti.
Ne è seguita una bagarre in seguito alla quale il gendarme è stato colpito al
viso da un aggressore non identificato. Gli aggressori sono stati dispersi
dall’intervento di altri agenti con l’utilizzo di spray al pepe. In seguito a
quanto accaduto il gendarme è stato portato presso gli ospedali universitari di
Ginevra. Dai referti medici risultava che l’interessato presentava una piaga
della columella (parte interna dell’orecchio) e del labbro superiore. Un
intervento chirurgico immediato, sotto anestesia locale, è stato necessario.
Dal punto di vista psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da stress
posttraumatico. Il gendarme è stato completamente incapace al lavoro per due
settimane. L’Istanza LAVI del Canton Ginevra ha rifiutato qualsiasi indennizzo
per torto morale, mentre la Camera amministrativa della Corte di Giustizia del
Canton Ginevra ha riconosciuto un importo di fr. 1'500.
Il
Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltrato ricorso al Tribunale
federale, che lo ha accolto, con le seguenti motivazioni:
" 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le
droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine
gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c;
arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également
GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ,
Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230;
F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2
ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité
ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère,
d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée
sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation
de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état
de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la
personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité
consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI;
A. GUYAZ, op. cit., p. 230).
2.2. En l'espèce, la
Cour de justice a retenu que, suite au coup reçu, l'intimé a présenté deux
plaies ouvertes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité une intervention
chirurgicale sous anesthésie locale. L'intimé s'est rendu une deuxième fois aux
HUG pour l'ablation des fils de suture. Par la suite, il a été incapable de
travailler durant deux semaines. Lors de son audition du 23 mai 2013 par
l'Instance LAVI, il a déclaré que son visage était resté marqué d'une cicatrice
permanente sur la lèvre et qu'il voyait toujours un dermatologue. L'arrêt
attaqué indique que cette cicatrice lui fait ressentir de la honte et se sentir
jugé par ses collègues, ce qu'il vit très mal. Au regard de ces éléments et aux
circonstances particulières de l'agression, la cour cantonale a jugé que
l'atteinte physique subie par l'intimé présentait un caractère particulier et
une gravité suffisante pour justifier une réparation morale au sens de l'art.
22 al. 1 LAVI.
(…).
2.4. Si le visage de
l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au
dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le
seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la
jurisprudence soit atteint. En effet, il ne ressort pas du dossier, en
particulier des rapports médicaux établis par les HUG, que cette lésion aurait
nécessité un traitement particulier au-delà de l'intervention chirurgicale et
l'ablation des sutures. L'intimé n'a en particulier produit aucun document médical
attestant de l'existence d'un tel traitement ou de la nécessité d'une opération
de chirurgie réparatrice. Lors de son audition, l'intimé a déclaré qu'il
n'avait pas été facile de retourner au travail avec ses "cicatrices
visibles" et qu'il avait alors ressenti de la honte et le sentiment d'être
jugé par ses collègues. Cependant, interrogé sur les conséquences actuelles de
l'agression, l'intimé n'a évoqué la présence que d'une "petite cicatrice
sur la lèvre". Avec le recourant, on doit également retenir que l'intimé
n'a pas prétendu que cette cicatrice le faisait toujours souffrir ou encore
qu'elle le gênait au quotidien. Par ailleurs, sous l'angle psychologique,
l'intimé a certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant
engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des
difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Toutefois, après deux
séances de deux heures, l'intimé a été en mesure de faire face à ses
obligations professionnelles et familiales. Bien que le thérapeute consulté ait
indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités
ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait
durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci
fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses
interventions ne témoigne pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort en
outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait
nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers.
Sur le vu de ce qui précède, et sans nier le
caractère déplorable des événements vécus par l'intimé, les éléments retenus
par l'instance précédente apparaissent insuffisants à fonder le droit à une
réparation morale. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que la
lésion subie répondait aux critères de gravité de l'art. 22 al. 1 LAVI, violant
en cela le droit fédéral.”
Cfr. anche Gomm in:
Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer
von Straftaten, 3a edizione, 2009, n. 9 ad art. 22 LAV, citato nella precedente
sentenza dal Tribunale federale. Questo autore rammenta che non ogni lesione
fisica o psichica porta ad una riparazione morale. Essa presuppone una lesione
grave e circostanze particolari. Occorre quindi che il danno sia di una certa
entità, come per esempio in caso d’invalidità o di lesione durevole di un
organo importante. Se il pregiudizio non è durevole, la riparazione morale è
riconosciuta se sono realizzate circostanze particolari quali un lungo periodo
di sofferenza e di incapacità lavorativa o un lungo soggiorno in ospedale. Se
una lesione guarisce senza grandi complicazioni e senza pregiudizi durevoli, di
principio la riparazione morale non è riconosciuta. Pregiudizi psichici
importanti devono essere presi in considerazione se provocano stress
posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità.
2.7. La “Guida per stabilire
l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia
(UFG) del 3 ottobre 2019, prevede, a pag. 11, che le lesioni lievi
all’integrità psichica non danno diritto alla riparazione morale, a meno che
non siano aggravate da circostanze particolari, come ad esempio nei casi in cui
le lesioni sono state inflitte in circostanze traumatiche o comportano effetti
psichici duraturi. Sono considerate circostanze aggravanti ad esempio: pericolo
di morte, ripercussioni severe sulla vita privata e professionale, una o più
degenze ospedaliere lunghe oppure dolori molto forti o prolungati:
Margini
Esempi
5
50 000 –
70 000
Lesioni
fisiche molto gravi da cui consegue un’inca-pacità lavorativa per tutta la
vita
Tetraplegia,
lesioni cerebrali molto gravi, perdita di ambedue gli occhi
4
20 000 –
50 000
Gravi
lesioni fisiche con ripercussioni a vita e grave trauma psichico in seguito a
eventi eccezio-nalmente violenti
Cicatrici
sfiguranti, grave trauma cranio-cerebrale, perdita di un occhio, di un brac-cio
o di una gamba, lesioni gravi e molto dolorose della colon-na vertebrale,
perdita dell’udito
3
10 000 –
20 000
Lesioni
fisiche con riper-cussioni durature
Perdita
della milza, di un dito, dell’odorato o del gusto
2
5'000 –
10 000
Lesioni
fisiche con pro-cesso di guarigione lungo, complesso e con eventua-li
ripercussioni successive
Operazioni,
lunga ria-bilitazione, diminuzio-ne della vista, paralisi intestinali,
maggiore suscettibilità alle infe-zioni
1
0 –
5000
Lesioni
fisiche non trascu-rabili, con buona progno-si; lesioni poco gravi se vi sono
circostanze aggra-vanti
Fratture
ossee, com-mozioni cerebrali
A pagina 12 della guida
sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:
Ripercussioni dirette del
reato
· Intensità, portata e durata
delle ripercussioni fisiche (dolori,
operazioni, cicatrici)
· Intensità, portata e durata
delle ripercussioni psichiche
· Durata del
trattamento, della degenza ospedaliera o della psicoterapia
· Durata dell’incapacità
lavorativa
· Pericolo di morte, durata di
tale pericolo
· Cambiamento significativo
dello stile di vita
· Ripercussioni sulla vita
professionale e privata
· Necessità di cure o dipendenza
da terzi
Commissione del reato e
circostanze
· Commissione qualificata del
reato (crudeltà, uso di armi o altri
oggetti pericolosi)
· Intensità e portata della
violenza
· Periodo, durata e frequenza
della commissione del reato
· Commissione congiunta del
reato da parte di più autori
· Commissione del reato in un
luogo protetto (appartamento, luogo di lavoro, istituto, ecc.)
· Pressione sulla vittima
affinché mantenga segreto il reato
Situazione della vittima
· Età della vittima, in
particolare se minorenne
· Particolare vulnerabilità
della vittima (per esempio deficit
cognitivo o psichico)
· Rapporto di dipendenza o di
Considerandi
fiducia tra vittima e autore del
reato
Con sentenza 1C_184/2021,
1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale
federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere
d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e non
sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non compromettere
l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può scostarsi in
maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un valore di
riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i beneficiari
delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli importi massimi
fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il legislatore, devono
essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.
2.8
Nel caso di specie, il __________
2022.
il ricorrente ha subito un’aggressione da parte di persone rimaste ignote
mentre stava dormendo su un divano nell’appartamento di un suo conoscente.
A questo proposito, dal rapporto
d’inchiesta della polizia giudiziaria del __________ 2022, emerge:
" L’aggressione:
In data __________ 2022, verso le ore __________,
il cittadino __________ RI 1 ha allertato la centrale d’allarme della Polizia
Cantonale segnalando di aver subito un’aggressione. Una volta giunta sul posto,
la pattuglia della Polizia Comunale di __________ ha trovato RI 1 seduto sul
marciapiede di fronte al __________, con evidenti contusioni al volto, mentre i
due aggressori si erano nel frattempo già dileguati. Il malcapitato è stato in
seguito trasportato in ambulanza all’ospedale __________ di __________ a causa
delle lesioni riportate. Da una prima valutazione medica è stata riscontrata la
frattura dell’orbita oculare destra, della tibia sinistra e del mignolo della
mano sinistra. Nel frattempo la perquisizione del luogo dei fatti, ovvero
l’appartamento intestato a __________ e a __________ in cui soggiornava RI 1,
situato al __________, rilevava, oltre allo scasso della porta principale
eseguito dagli aggressori, un importante quantitativo di sostanza stupefacente,
ossia 6'110 grammi lordi di hashish e 7'110 grammi lordi di marijuana. Su RI 1
sono inoltre stati trovati CHF 14'200 in contanti, che lui asserisce gli
sarebbero serviti per acquistare un’automobile, motivo del suo soggiorno sul nostro
territorio.
A verbale RI 1 ha dichiarato che al momento
dei fatti si trovava sdraiato sul divano, quando ha sentito dei forti colpi
alla porta. Due uomini hanno quindi sfondato la porta facendo irruzione
all’interno dell’appartamento, con il volto coperto da una mascherina
chirurgica e armati di mazza da baseball bianca con elementi azzurri (Ignoto A)
e bastone, o attrezzo simile (Ignoto B). Senza proferire parola lo hanno
aggredito, colpendolo in sequenza sulla gamba sinistra, in testa all’altezza dell’occhio
destro e sul mignolo della mano sinistra, dopo averla sollevata per
proteggersi. RI 1 è riuscito a fuggire dalla portafinestra dell’appartamento,
raggiungendo così il marciapiede di fronte all’edificio, mentre gli aggressori
lasciavano il luogo.
La vittima non è stata in grado di ricostruire
con precisione lo svolgimento dell’aggressione, né il grado di partecipazione
dei due aggressori, in quanto ha riferito di esser caduto dal divano dopo il
primo colpo, inferto da Ignoto A con la mazza da baseball, e di non aver più
visto altro.
La Procuratrice Pubblica __________ in data __________2022
ha disposto l’arresto di RI 1 e di __________, in quanto vi è il sospetto che i
due siano implicati nel traffico e nello spaccio della sostanza stupefacente ritrovata
in loco.
(…)
Dall’inchiesta parallela, legata agli eventi
del __________ 2022, condotta dalla Sezione Anti Droga della Polizia Cantonale,
sono emersi i nominativi (…) avrebbero verosimilmente avuto un ruolo assieme a RI
1.
nel traffico e nello spaccio dello stupefacente rinvenuto in __________.
Dagli elementi dell’inchiesta tuttora in corso, parrebbe che RI 1 avesse
procurato della marijuana dalla __________ a (…) e si trovasse presso il
domicilio di __________ a sorvegliare lo stupefacente in attesa che questo
venisse venduto per poi riceverne una parte del ricavato come pagamento. Stando
alle dichiarazioni di __________, nonché in base agli accertamenti effettuati
sul telefono cellulare di quest’ultimo, vi sarebbero state delle tensioni tra
(…) nei confronti di RI 1, legate allo stupefacente sopracitato. (…) sempre
stando alle dichiarazioni di __________, avrebbero offerto CHF 20’000-25'000 a
quest’ultimo perché questi si allontanasse dalla propria abitazione, lasciando
così loro il tempo necessario per mandare qualcuno per impossessarsi dello
stupefacente e picchiare RI 1 qualora avesse opposto resistenza. (…)” (doc. 11)
2.9
In concreto, il DSS ha già
accertato che l’insorgente va considerato una vittima di reato ai sensi della
LAV (art. 1 LAV; doc. A, pag. 2) e che gli autori del reato sono ignoti e il
ricorrente non può ottenere da loro un risarcimento (art. 4 cpv. 1 LAV e art. 7
LAV; doc. A, pag. 3).
Oggetto del contendere rimane la
questione di sapere se l’interessato ha diritto ad un risarcimento per torto
morale ed in caso di risposta positiva, in quale misura.
2.10
Dalla
documentazione medica agli atti emerge quanto segue.
Secondo il certificato del 5
luglio 2022 dei dr. med. __________, __________ e __________, del __________ __________,
Ospedale __________ di __________, l’insorgente ha riportato una frattura del
piatto tibiale sinistro in esiti di posa di chiodo tibiale, una frattura della
V falange della mano sinistra scomposta, una frattura blow out del pavimento e
della parete mediale dell’orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita
lacero contusa dello zigomo destro.
I medici hanno indicato che RI 1
non è mai stato in pericolo di morte e che il suo stato non è aggravato da
malattie o lesioni preesistenti, il paziente presentava unicamente una
precedente osteosintesi tibiale.
Egli in seguito alla frattura del
piatto tibiale sinistro e della V falange della mano sinistra ha necessitato un
intervento chirurgico di osteosintesi. Entrambi gli interventi si sono svolti
senza complicanze, sebbene il precedente intervento alla tibia sinistra abbia
prolungato i tempi operatori per l’osteosintesi del piatto tibiale sinistro,
mentre per le restanti diagnosi è stato impostato un trattamento conservativo
incentrato sulla gestione dei dolori e la sorveglianza clinica (certificato
medico del 5 luglio 2022; allegato doc. 1/E).
I medici hanno aggiunto che per
quanto concerne la frattura di tipo Blow-out del pavimento e della parete mediale
dell’orbita destra, il __________ 2022 è stato eseguito un consulto oculistico
che ha identificato una restrizione dell’occhio destro alla vista dei quadranti
inferiori per compromessa funzione del muscolo retto inferiore. Il risultato è
stato discusso tramite visita specialistica in ambulatorio con il dr. __________
il __________ 2022 ed è stata proposta una rivalutazione oftalmologica
ambulatoriale dopo la dimissione per decidere se proseguire con un trattamento
conservativo o eseguire un trattamento chirurgico.
RI 1 è stato ricoverato presso il
reparto di __________ dell’Ospedale __________ per 10 giorni, dal __________
2022.
al __________ 2022, non ha nessun danno permanente dal lato ortopedico e,
secondo il certificato del 5 luglio 2022, è “attualmente inabile al lavoro
al 100%; tale status ortopedico, se il percorso di guarigione sarà scevro da” complicanze
“è transitorio, prevedendo comunque una convalescenza di almeno 3 mesi”
(allegato doc. 1/E).
In un certificato del __________
2022.
i dr. med. __________, __________ e __________, così descrivono il
decorso:
" (…) Le
indagini cliniche e radiologiche (TC vertebrale e cervicale, RX e TC del
ginocchio sinistro ap e laterale e rotula, RX caviglia sinistra, RX dito V mano
sinistra) hanno messo in evidenza le sopracitate diagnosi. Per quanto riguarda
la frattura del piatto tibiale veniva indicata una terapia chirurgica di
osteosintesi e rimozione di un precedente chiodo; l’intervento ed il decorso
postoperatorio si sono svolti senza complicanze. Un RX di controllo ha mostrato
il corretto posizionamento dei mezzi di sintesi. Durante il ricovero il
paziente ha beneficiato di fisioterapia di mobilizzazione che ha ben tollerato
sotto adeguata terapia antalgica. Per quanto concerne la frattura del V dito,
si è proceduto ad intervento chirurgico di osteosintesi, svoltosi senza complicanze.
Per quanto concerne la frattura di tipo blow out del pavimento e della parete
mediale dell’orbita destra, in data __________ veniva eseguito un consulto
oculistico all’Ospedale __________ che identificava una restrizione dell’occhio
destro alla vista dei quadranti inferiori per compromessa funzione del muscolo
retto inferiore. Tale risultato veniva discusso tramite visita specialistica in
ambulatorio con il Dr. __________ il __________ e veniva sottoposta a una
rivalutazione Oftalmologica la settimana successiva per una decisione se
proseguire con un trattamento conservativo o eseguire un trattamento
chirurgico.
Si dimette pertanto il paziente al carcere __________,
in buone condizioni generali con ferite calme, apiretico, dolori ben palliati
ed indicazioni terapeutiche e di controllo.” (doc. 2/I)
Per quanto concerne il periodo
successivo al 5 luglio 2022 (data del certificato dei medici dell’__________),
vi è:
-
una radiografia del dito V mano sinistra del 15 luglio 2022 della
Clinica di radiologia __________ dove figura: “Si confronta con precedente
del __________2022. Esiti di posizionamento fixex in nota frattura
multiframmentaria e dislocata della falange prossimale del V raggio. Migliorata
la posizione dei frammenti ossei. Non segni di dislocazione secondaria. Linee
di frattura ancora riconoscibili”, cui ha fatto seguito un referto di
medesima data del pronto soccorso __________ dell’Ospedale __________ di __________,
dove l’insorgente si era recato, dopo essere stato medicato in carcere, a causa
di un colpo sul fissatore circa 4 giorni prima. Nel referto figura: “si
discute il caso con il chirurgo della mano di picchetto Dr. med. __________, a
cui vengono inviate le immagini radiografiche e si posiziona stecca come da
indicazione (…) Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare
nella continuità delle cure. Il paziente viene dimesso in condizioni generali
buone (…)”;
-
una radiografia della tibia sinistra del 2 agosto 2022 della Clinica __________
__________ dove figura: “Confronto con l’esame eseguito il __________
All’odierno controllo si evidenzia che è stato tolto il chiodo endomidollare
tibiale e le viti. All’odierno controllo è visibile placca di osteosintesi a
livello del plateau tibiale laterale con viti. È stabile il restante quadro
radiologico”;
-
una radiografia del ginocchio sinistro del 2 agosto 2022 della Clinica __________
__________, dove figura: “Esame posto a confronto con precedente TC del __________2022.
Rimosso il chiodo endomidollare tibiale. Osteosintesi dell’emipiatto tibiale
esterno con placca e viti metalliche, integre. Esiti fratturativi del terzo
medio di tibia e persone, quest’ultimi bifocali con reazione osteoriparativa
presente”;
-
un referto del 28 luglio 2022 del dr. med. __________, __________ presso
l’Ospedale __________ di __________, dove il ricorrente si era recato in
seguito allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione che
è stato rimosso già in precedenza. Nel referto figura: “in considerazione
della situazione attuale, oltreché della radiografia già eseguita 10 giorni fa,
ho rimosso il sistema di fissazione esterna. È utile ora iniziare la
mobilizzazione anche con ausilio di ergoterapia e consiglio di assumere
Augmentin 1 grx2 per 1 settimana. Consiglio poi un controllo clinico e
radiografico fra 2 mesi.”
L’11 gennaio 2023 il DSS ha
chiesto al ricorrente di precisare se la prevista rivalutazione oftalmologica è
stata effettuata, e in tal caso di trasmettere la documentazione medica o di
indicare i motivi nel caso in cui la rivalutazione non fosse stata effettuata.
L’amministrazione ha inoltre domandato se il ricorrente soffre ancora di
problemi alla vista, ed in caso affermativo di trasmettere i certificati medici
che attestano diagnosi e prognosi. L’autorità cantonale ha poi posto ulteriori
quesiti in merito alla fattispecie (doc. 4).
Lo stesso giorno il legale del
ricorrente ha precisato che l’interessato “riferisce di soffrire tuttora di
problematiche agli occhi, tuttavia non ha fornito ulteriore documentazione
medico-ospedaliera” (allegato doc. 5).
2.11
Alla luce della documentazione agli
atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare il rifiuto di
riconoscere qualsiasi risarcimento all’interessato.
La lesione subita dall’insorgente
non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall’art. 22
cpv. 1 LAV per poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza
1C_509/2014 del 1° maggio 2015 e STCA 43.2019.1 del 28 maggio 2019).
Il ricorrente, che
non è mai stato in pericolo di morte (cfr. referto del 5 luglio 2022), non ha
necessitato di un trattamento particolare oltre agli interventi chirurgici di
osteosintesi in seguito alla frattura del piatto tibiale sinistro e della V
falange della mano sinistra, che si sono svolti senza complicazioni. Per le
altre diagnosi sono state impostate delle cure conservative, incentrate sulla
gestione dei dolori e la sorveglianza clinica.
La degenza è durata
solo dieci giorni, dal __________ 2022 al __________ 2022.
In seguito
l’insorgente si è ancora rivolto all’ospedale a causa di un colpo subito sul
fissatore esterno a livello del V raggio della mano sinistra (referto del 15
luglio 2022) e allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione
(referto del 28 luglio 2022), episodi che si sono risolti in breve tempo grazie
al tempestivo intervento dei medici dell’__________ (referto del 15 luglio
2022: “il paziente viene dimesso in condizioni generali buone”; referto
del 28 luglio 2022: “[…] ho rimosso il sistema di fissazione esterna. È
utile iniziare la mobilizzazione anche con ausilio di ergoterapia e consiglio
di assumere Augmentin 1gr X 2 per 1 settimana […]”).
Quanto alla
problematica agli occhi causata dalla frattura di tipo Blow-out del pavimento e
della parete mediale dell’orbita destra, essa è stata tratta conservativamente
ed il ricorrente, malgrado per il tramite del proprio legale, ancora l’11
gennaio 2023, abbia sostenuto di soffrirne ancora, non ha prodotto alcuna documentazione
medica a comprova dell’eventuale gravità dell’affezione, malgrado il suo
obbligo di collaborare, cui è stato reso attento dal DSS (lettera del 24
gennaio 2023, doc. 6).
Va a questo proposito
rammentato che pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, questo
principio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle
parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove.
L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che,
ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
L’insorgente
né con il ricorso, né nel termine per ulteriori prove ha prodotto ulteriore
documentazione medica atta a comprovare la persistenza di un danno agli occhi.
Le lesioni subite
non hanno causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un
pregiudizio permanente di un organo importante. Le cicatrici, in caso di
guarigione, di principio, non sono sufficienti per accordare una riparazione
morale (cfr. STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015).
Non risultano
ulteriori ricoveri, né l’insorgente comprova tramite atti medici di aver avuto
conseguenze a livello psichico in seguito all’aggressione o di essere stato in
cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto.
Dagli atti non
emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita
privata.
Dal referto del 5 luglio 2022 risulta
che l’insorgente è “attualmente inabile al lavoro al 100%” ed è stata
prevista una convalescenza di circa 3 mesi. Tuttavia, il ricorrente all’epoca
si trovava in carcere (cfr. referti del 15 luglio 2022 e del 28 luglio 2022) e
non si prevale dell’incapacità al lavoro, né sostiene di aver perso giorni di
lavoro.
Il fatto di essere stato
aggredito mentre si trovava nell’appartamento di un suo conoscente, ossia un
luogo ritenuto sicuro, va relativizzato, poiché nel locale erano presenti
ingenti quantitativi di stupefacente e alcuni giorni prima una persona si era
recata al domicilio del suo amico per acquistare marijuana (verbale di
interrogatorio di RI 1 del __________ 2022, doc. 1/B, pag. 7, righe da 11 a 16).
Non si può di conseguenza concludere che il reato sia stato commesso in un
luogo protetto.
Si è inoltre trattato di un
singolo episodio della durata di 2 o 3 minuti al massimo (verbale di
interrogatorio di RI 1 del __________ 2022, doc. 1/B, pag. 6, righe da 1 a 3),
perpetrato da due autori di cui il ricorrente tuttavia non ha saputo
distinguere i ruoli (rapporto d’inchiesta della Polizia cantonale del __________
2022, doc. 11, pag. 11).
Il solo fatto che l’insorgente
abbia subito un reato commesso con una oggetto pericoloso, ossia una mazza da
baseball, ad opera di due persone, non è sufficiente per riconoscere una
riparazione morale (cfr. anche STCA 43.2019.1 del 28 maggio 2019
dove era stata utilizzata una lama di un coltello multi tools; cfr. pure
la STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 dove due poliziotti sono stati circondati
da una quarantina di persone).
In
queste condizioni non vi sono elementi nelle tavole processuali per ritenere
fondato il diritto alla riparazione morale.
2.12
Alla luce di quanto sopra esposto, la
richiesta di un risarcimento di fr. 10'000 per torto morale va respinta senza
che sia necessario esaminare se sono dati i presupposti per una sua riduzione
(art. 27 LAV) ed assumere ulteriori prove (l’incarto richiamato dal ricorrente
è stato prodotto dal DSS con la risposta di causa; cfr. doc. V, pag. 6).
2.13
Ne segue che il ricorso va respinto.
La procedura è gratuita (art. 30
cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.
Va ancora
abbondanzialmente rilevato che nel ricorso l’insorgente accenna all’atto di
nomina del 10 ottobre 2022 quale difensore d’ufficio e alla contestuale
ammissione al gratuito patrocinio (doc. I, pag. 1).
Egli tuttavia non
ha chiesto in questa sede di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio e di conseguenza non occorre esaminare se
sono eventualmente dati i presupposti per un suo riconoscimento. Del resto, nel
citato decreto di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. RA 1 del __________
2022, prodotto quale doc. 1/A, figura che quest’ultimo deve presentare la
documentazione necessaria a comprovare che l’insorgente è sprovvisto dei mezzi
necessari entro 30 giorni. Agli atti del presente procedimento tale
documentazione non è stata prodotta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro
la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti