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Decisione

43.2024.1

Respinta la richiesta di riparazione morale (LAV) da parte della figlia di una vittima di rapina. Il suo dolore non è stato, per durata ed intensità, comparabile o superiore a quello che avrebbe risentito in caso di morte della vittima

14 ottobre 2024Italiano39 min

di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

43.2024.1

cs

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 26 giugno 2024

emanata da

Dipartimento della sanità e

della socialità, 6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime

di reati

ritenuto in fatto

1.1. Il __________ 2018 __________,

madre di RI 1, ha subìto un’aggressione, da parte di una persona rimasta

ignota, nell’ufficio cambio/negozio di __________, dove stava lavorando. Ella

ha riferito che quel giorno una persona si è presentata più volte per discutere

della possibilità di cambiare la cifra di fr. 25'000 in euro. Ripresentatasi

verso le 18.17 e notando che nel negozio era presente unicamente __________, la

persona ignota le chiedeva di chiudere la porta d’entrata a chiave per fare le

cose con calma. Una volta chiusi all’interno, l’ignoto si è scagliato contro di

lei, afferrandola di spalle con entrambe le braccia e trascinandola nel retrobottega,

impedendole di urlare, chiudendole la bocca con la propria mano destra ed

affermando: “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire dove sono i soldi

e la cassaforte”, lasciando poi la presa. __________ ha acconsentito alla

richiesta, spostandosi dove si trovava la cassaforte e consegnandogli una busta

contenente denaro contante. In seguito l’ignoto ha legato assieme le mani della

vittima con del nastro adesivo ad un montante di uno scaffale ivi presente,

impedendo di fatto alla vittima di muoversi, fuggire o di chiamare i soccorsi

(doc. 3).

1.2. Il 15 novembre 2018 il

Procuratore Pubblico __________ ha sospeso il procedimento penale, ritenuto che

l’inchiesta non ha permesso di identificare l’autore del reato (doc. 3).

1.3. Il 29 marzo 2023, la figlia della

vittima, RI 1, nata nel 1986, ha inoltrato al Dipartimento della Sanità e della

Socialità (in seguito: DSS) un’istanza tendente alla richiesta di una

riparazione morale dell’importo “massimo secondo la legge federale perché ho

dovuto cambiare il mio stile di vita ed ho sofferto ad accudire la mia mamma

nei mesi e negli anni seguiti al reato, essendo già orfana di padre” (doc.

1).

1.4. Con decisione del 26 giugno 2024 il

DSS ha respinto l’istanza, poiché la vittima non è deceduta ed il reato non ha

portato a conseguenze paragonabili o più incisive rispetto a quanto sarebbe

accaduto in caso di morte della medesima. Il DSS ha poi affermato che l’interessata

non ha prodotto alcuna documentazione medica in relazione ad un’eventuale

sofferenza psichica (doc. 3).

1.5. Con ricorso del 22 luglio 2024

(doc. I), completato, in seguito al decreto del Giudice delegato del TCA (doc.

II), con scritto pervenuto al Tribunale il 27 agosto 2024 (doc. III), RI 1 è

insorta contro la predetta decisione, chiedendo una riparazione morale di fr.

35’000/40'000.

L’insorgente afferma che la

richiesta di riparazione morale è stata scaricata da un sito internet dove non

vi erano indicazioni circa la necessità di comprovare la sua situazione

valetudinaria tramite un certificato medico di uno psichiatra o di uno

psicologo. Ella chiede se è ancora in tempo per trasmettere la documentazione

mancante.

RI 1 sostiene che non è stato

piacevole doversi prendere cura della madre dopo la rapina subìta in un luogo che

avrebbe dovuto essere sicuro e che una minima riparazione morale dovrebbe

esserle riconosciuta per il lungo periodo trascorso e per la sofferenza subìta

anche dai figli.

La ricorrente afferma che la

rapina del __________ 2018 ha cambiato di colpo la sua vita per circa 5 anni.

Convivendo con il fratello e con sua madre, condivideva fino ad allora una vita

felice e tranquilla, senza problemi, facendo sogni e progetti per il futuro come

tutte le ragazze di 32 anni: convivenza, figlio, esperienza di lavoro

all’estero, imparare una lingua.

Quanto accaduto ha sconvolto i suoi

progetti. Ha dovuto riorganizzare la sua vita e fare molte rinunce per

assistere ed aiutare sua madre in tutto il suo percorso di guarigione.

Di riflesso ha vissuto la

sofferenza della madre, ma ha dovuto reprimere la sua emotività interiore.

Ciò ha comportato conseguenze sulla

psiche e problemi relazionali con le persone, con gli amici, sul posto di

lavoro, essendo preoccupata e vivendo il medesimo dolore della madre. Le

preoccupazioni hanno avuto inizio sin dal __________ 2018, quando sua madre avrebbe

dovuto passare a prenderla, ma il suo ritardo è stato fonte di forte preoccupazione,

che ha causato un notevole stress, angoscia, insonnia, tristezza e sbalzi di

umore che hanno portato a numerose problematiche anche fisiche.

Ha dovuto rinunciare ai suoi

progetti perché la priorità era sua mamma. La ricorrente afferma che vivendo

con la vittima dell’evento, ha vissuto la stessa sofferenza interiore e sostiene

di essere stata privata del suo diritto alla libertà personale e obbligata per

motivi legati alla rapina a sconvolgere la vita. Il dolore è stato talmente

forte da farle perdere fiducia e sicurezza nella vita.

Vivendo con il fratello e la madre,

e considerato che il padre era deceduto nel giro di pochi mesi quando aveva 16 anni,

ha subìto in maniera ancora maggiore l’intensità di quanto accaduto: attacchi

di panico, ansia, sofferenza e paura di non farcela da sola, rivivere quanto

accaduto, poiché continuamente raccontato dalla vittima, con la paura che il

rapinatore avrebbe potuto recarsi presso l’abitazione per venire e prenderli.

A tutto questo si è aggiunto lo

stress delle faccende domestiche (preparare il pranzo e la cena, fare le

pulizie) che ha dovuto svolgere da sola con il fratello,

La sua psicoterapista era sua

madre, perché quando ritornava dalla psicoterapeuta parlava in continuazione,

ciò che aiutava anche lei e suo fratello.

La ricorrente rileva che non è

facile esporre quanto accaduto: dolore, crisi di panico che giungono da un

momento all’altro e che non possono essere comandate, problemi da risolvere con

il datore di lavoro dove è avvenuta la rapina.

L’insorgente si lamenta che il

DSS non ha esaminato bene i fatti, sostiene di rientrare nei criteri definiti

dal margine 3 della “Guida per stabilire l’importo della riparazione morale

secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata

dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 3 ottobre 2019 ed afferma di

essere disposta a recarsi presso il Tribunale per esporre meglio i sentimenti

che le sconvolgono la vita.

1.6. Con risposta del 16 settembre 2024

il DSS ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.7. Con scritto del 3 ottobre 2024 la

ricorrente ha ribadito le sue censure (doc. IX), rilevando come le sentenze

citate dal DSS siano datate e come nel frattempo i tempi siano cambiati, con

l’aumento della delinquenza, le guerre, la pandemia di COVID 19, l’aumento

della popolazione. Ella afferma che ogni vissuto è differente e quanto subìto

da lei stessa e da suo fratello deve essere preso in considerazione nella sua

interezza. Il dolore, l’intensità che i congiunti subiscono sia a livello

psicologico che di cambiamento di programmi, già vissuti al momento della

perdita del padre, non possono essere ignorati. Secondo la ricorrente

l’incapacità lavorativa è data dal fatto che lavorava al 60% al __________ e poteva

alternarsi con il fratello per la cura di sua madre. Ella ritiene che l’intensità

e la durata del dolore sono simili e superiori a quelli provati nel caso del

decesso della vittima poiché quanto accaduto lo aveva già subito con la perdita

del padre. L’unica differenza, secondo la ricorrente, risiede nella circostanza

che sua madre è guarita dopo circa 5 anni. Ella conferma la richiesta di un

risarcimento di fr. 35’000/40'000.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella

presente fattispecie, con la decisione impugnata, il DSS ha negato alla

ricorrente un risarcimento per torto morale.

Nella misura in cui l’insorgente fa

valere che anche suo fratello e sua madre avrebbero subìto dei danni in seguito

a quanto accaduto, il ricorso si rivela irricevibile, giacché la loro posizione

sarà esaminata nell’ambito degli eventuali ricorsi da loro presentati contro le

decisioni emesse nei loro confronti.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2009 è entrata in

vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23

marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).

L’art. 48 lett. a

prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti

dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per

reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Nel caso di specie il Procuratore Pubblico ha aperto un

procedimento, poi sospeso, per fatti avvenuti il __________ 2018. Al caso di

specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in vigore dal

1° gennaio 2009.

2.3. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni

persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa

a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente

legge (aiuto alle vittime).

L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che

il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato

rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia

agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto

comprende:

a. la

consulenza e l’aiuto immediato;

b. l’aiuto a

più lungo termine fornito dai consultori;

c. il

contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la riparazione

morale;

f. l’esenzione

dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che

l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per

l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei

consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono

concessi indennizzi né riparazioni morali.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV

le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se

l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa

prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi

chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da

terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono

soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione

di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per

ottenere prestazioni da terzi.

2.4. Per quanto concerne la riparazione

per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi

congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la

gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle

obbligazioni si applicano per analogia.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il

diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la

riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo

l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi

per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi

dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di

riparazione morale sono dedotte.

Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e

la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi

se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1).

L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere

ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad

aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se

l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel

luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).

L’art. 28 LAV prevede che non

sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.

2.5. La nuova LAV

del 23 marzo 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, restringe, anziché estendere,

l’ammontare della riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che

prima non esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla

revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

del 9 novembre 2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368,

che “anche la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per

il danno subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag.

6373 che “Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per

la vittima e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione

morale secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a

quella secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.

Il Consiglio federale ha inoltre

affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi

troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni

risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non

deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del reato,

la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli articoli 47

e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le particolarità

della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni della sezione 2

(riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni) contengono

soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto civile.”

Circa

gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):

" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione

della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli

articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale

solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della

vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti

della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui)

adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1

capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.

(…).

Affinché venga versata una riparazione morale

deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della

vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al

diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune.

La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale

dipende dalla gravità della sofferenza

risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile,

mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per

esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità

delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita

privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una

riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più

fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un

carattere eccezionale.

Attualmente si pensa ai casi di invalidità

permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.

In occasione della procedura di consultazione,

la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità

che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è

stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le

lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi

stata conservata. Ciò nonostante, la nozione

di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere

curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna

riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa

di qualche settimana. È peraltro possibile

chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta

immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni

all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.

Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né

la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.

(…)

Art.

23 Calcolo della riparazione morale

(…)

Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo

della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art.

22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso

1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze

più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata

nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.

Fatti

I redditi non sono presi in considerazione (cfr.

art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di

conseguenza alcun rapporto con i redditi.

(…).

Determinazione

dell’importo: gli importi versati sono calcolati

secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati

abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente

da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono

comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener

conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per

questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al

limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo

differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della

parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di

allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o

comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire

forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto

forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le

particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle

riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel

diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per

esempio a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore

medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore

mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200

a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore

mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi

più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento.

Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni

all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

– da

55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto

fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da

40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali

fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da

20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un

organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba,

lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi

genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno

di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell’odorato

o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale

sono possibili indicazioni analoghe.

Per quanto concerne il congiunto:

Gli importi più elevati sono riservati ai congiunti

di una persona gravemente invalida.

A questo proposito occorre considerare che il

margine non è esteso e di conseguenza lo spazio di manovra per considerare le

particolarità di ogni singolo caso e ridotto. Si può partire dai valori

indicativi seguenti:

– da 25

000 a 35 000 franchi: per il congiunto che ha dovuto riorganizzare

considerevolmente la sua vita per occuparsi della vittima o che deve occuparsi

di cure o di assistenza molto importanti nei confronti della vittima;

– da 20

000 a 30 000 franchi: per la perdita del coniuge o del partner;

– da 10

000 a 20 000 franchi per la perdita di un figlio (tenendo conto delle

circostanze concrete come l’età o l’esistenza di una comunione domestica);

– da 8000 a 18 000 franchi: per la perdita del padre

o della madre (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e

dell’intensità della relazione);

– da 0 a 8000 franchi: per la perdita di un fratello

o di una sorella (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e

dell’intensità della relazione)

Per la perdita di altri parenti di principio non

deve essere versata alcuna riparazione morale.”

Considerandi

2.6

La

“Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge

federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio

federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, al punto 13, pag. 5, rammenta

che i congiunti hanno diritto alla riparazione morale se la vittima è deceduta

oppure è stata lesa gravemente nella sua integrità fisica, psichica o sessuale

e se il congiunto è stato colpito almeno altrettanto gravemente come nel caso del

decesso della vittima (DTF 112 II 220; DTF 112 II 226; DTF 117 II 50; DTF 122

III 5; DTF 125 III 412).

A

pag. 18 della guida sono descritti i margini applicabili in caso di una lesione

grave di uno o più congiunti della vittima.

Se

un minore perde la persona di riferimento più importante ed è quindi colpito

con particolare durezza per cui deve cambiare lo stile di vita in modo

significativo, occorre esaminare la possibilità di concedere una riparazione

morale vicina all’importo massimo.

In

determinate circostanze può essere concessa una riparazione morale anche al di

sotto del margine previsto, ad esempio se il genitore deceduto era già in età

avanzata oppure il rapporto non era molto stretto.

Margini

3.

25.

000 –

35.

000

Cambiamento

significativo dello stile di vita per occuparsi della vittima gravemente lesa

e curarla o assisterla intensamente oppure altre ripercussioni molto incisive

o sofferenze eccezionalmente gravi

2.

10.

000 – 35

000.

Decesso

di un genitore, di un figlio, di un coniuge/partner registrato/concubino

1.

Fino a 10

000.

Decesso

di un fratello, se rapporto particolarmente stretto o convivenza nella stessa

comunione domestica

A pagina 18 della guida

sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:

Ripercussioni dirette del

reato

· Intensità, portata e durata

delle ripercussioni psichiche

· Durata della psicoterapia

· Cambiamento significativo

dello stile di vita

· Durata dell’incapacità

lavorativa

Commissione del reato e

circostanze

· Commissione qualificata del

reato (crudeltà, uso di armi o altri

oggetti pericolosi)

· Intensità e portata della

violenza

· Il congiunto era testimone del

reato

Situazione della vittima

· Età della vittima, in particolare

se minorenni

Qualità e intensità del

rapporto o legame tra vittima e congiunti

· Importanza del rapporto per il

congiunto

· Durata del matrimonio, del

partenariato registrato o del concubinato

· Ripartizione delle

responsabilità nel matrimonio o nel partenariato

· Comunione domestica

· Regolarità dei contatti

Con sentenza 1C_184/2021,

1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale

federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere

d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e

non sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non

compromettere l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può

scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un

valore di riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i

beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli

importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il

legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.

2.7

Come indicato in precedenza, l’art.

22.

cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una

somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica;

gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

Di regola, i congiunti possono chiedere

un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono

far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7

dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e

Dispositivo

seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten

Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff.

OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht.

Das bedeutet,

dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur

indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR

(vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“).

Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale,

il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al

danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di

riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale.

Di principio i

congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di

lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più

forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid.

2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve

avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005,

consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la

gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone

toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid. 11.2; DTf 132

II 117, consid. 2.2.2.; sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2,

DTF 125 III 412 consid. 2a ; cfr. anche DTF 146 IV 231, consid.

2.3.1 ; STF 6B_181/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 3).

Un indennizzo è

stato accordato alla figlia la cui madre è stata infettata dal virus dell’AIDS

a causa dell’incertezza che pesava su entrambe (DTF 125 III 412), così come ad

una bambina di 6 mesi, il cui padre è diventato gravemente invalido in seguito

ad un’intossicazione da monossido di carbonio (DTF 117 II 50). Per contro

un’indennità per torto morale è stata rifiutata alla madre e ai fratelli e

sorelle di un bambino vittima di abusi sessuali commessi dal proprio padre

(sentenza 1A.2008/2002 del 12 giugno 2003), così come ai genitori di una

bambina di 9 anni aggredita e poi violentata nell’ascensore del proprio palazzo

da un ragazzo di 15 anni (sentenza 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005).

In un caso

giudicato dal TF con la sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005 la vittima,

di due anni all’epoca dei fatti, aveva subito maltrattamenti ad opera di un

conoscente della madre, tali da necessitare un ricovero urgente. Gli esami

medici hanno rilevato la presenza di fratture multiple interne che hanno condotto

ad un’emorragia. Il bambino è arrivato in stato d’incoscienza all’ospedale, ha

avuto un arresto cardiaco ed ha dovuto essere rianimato. È rimasto quindici

giorni in cure intense e nutrito artificialmente. In seguito è stato trasferito

nel reparto di pediatria dove è rimasto ancora per circa un mese. La guarigione

del bambino è stata completa senza che si siano dovute temere conseguenze

fisiche e niente lasciava presagire che potessero esserci conseguenze

psichiche. Il TF ha affermato che la mamma si è trovata nell’incertezza durante

i 15 giorni in cui il bambino era in cure intense e che le sofferenze sono

state tanto più intense se si pensa che inizialmente la madre era stata in

detenzione preventiva poiché era stata ritenuta colpevole di aver violato i doveri

di assistenza e di educazione. In quel periodo non ha potuto visitare il

bambino in ospedale. Il suo medico le ha diagnosticato una depressione reattiva

a quanto accaduto che le ha comportato due incapacità lavorative la prima di un

mese la seconda di poco meno di un mese e mezzo. La madre ha inoltre affermato

di non essere riuscita a liberarsi delle angosce relative allo sviluppo del

proprio bambino e di eventuali rischi di future complicazioni. Al momento del

giudizio in ambito penale non era tuttavia più in cura psichiatrica e non ha

preteso che le relazioni personali con il proprio figlio o il suo modo di vita fossero

state durevolmente intaccate e profondamente modificate dai maltrattamenti

subiti dal bambino. Il TF, pur non volendo minimizzare le sofferenze della

madre nel corso dei primi mesi che hanno seguito il ricovero del proprio

figlio, ha affermato che esse non sono comparabili, per la loro durata e

intensità, a quelle dei congiunti di una vittima deceduta o diventata

gravemente invalida, o a quelli dei genitori della vittima di un rapimento

aventi fatto l’oggetto di minacce di morte e che erano ancora in cura più di

due anni dopo i fatti. L’Alta Corte ha di conseguenza ritenuto corretto negare

qualsiasi riparazione morale alla madre.

Nella sentenza

(sopra citata) 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005, il TF ha giudicato il caso di una

ragazzina di 9 anni aggredita e violentata da un ragazzo di 15 anni

nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nell’ambito di un ricorso inoltrato

dal Dipartimento federale di giustizia e polizia che aveva contestato il

riconoscimento di un importo di fr. 5'000 ai genitori della bambina.

L’Alta Corte ha

ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia ritenendo

non essere dati gli estremi per una riparazione morale ai genitori.

Le lesioni

descritte dai genitori concernevano infatti essenzialmente la vittima diretta

dell’orribile crimine. La bambina è stata intaccata durevolmente nel suo

sviluppo: non vuole più vedere gli amici, non osa più prendere l’ascensore del

palazzo e ha sempre bisogno di essere accompagnata, avendo perso la fiducia in

sé stessa. I genitori devono continuamente occuparsi di lei. Tuttavia, per il

TF, dagli atti non emerge una loro sofferenza che sarebbe superiore a quella di

qualsiasi altro genitore in una situazione simile e la loro sofferenza non è in

ogni caso paragonabile a quella che avrebbero avuto in caso di morte o

invalidità permanente.

Nella sentenza 1C_184/2021,

1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, il Tribunale federale ha dovuto

giudicare il caso di una bambina, nata nel 2000, violentata e strangolata dal

compagno della madre ed il cui corpo senza vita era stato trovato il 24 agosto

2012 sotto il letto della camera matrimoniale, nell’appartamento occupato dalla

madre, dalla sorella nata nel 1998 e dal fratello nato nel 2011. La Corte di

giustizia del Canton Ginevra ha confermato l’ammontare di fr. 40'000

riconosciuto alla madre a titolo di risarcimento morale ed ha aumentato da fr.

12'000 a fr. 24'000 l’importo riconosciuto alla sorella. Il Tribunale federale

ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia

riducendo a fr. 35'000, rispettivamente a fr. 12'000 la riparazione morale

riconosciuta alla madre e alla sorella. L’Alta Corte ha invece respinto il

ricorso inoltrato dalla madre.

La Corte di

Giustizia cantonale, riferendosi ai fatti stabiliti in ambito penale, aveva

tenuto conto dell’intensità della sofferenza psichica della madre causata dalla

perdita della figlia, sofferenza che era stata accentuata dalle circostanze

atroci del crimine perpetrato dal suo compagno di allora, il quale per un

egoismo assoluto ed un’assenza di qualsiasi scrupolo aveva fatto pagare ad una

bambina di 12 anni, uccidendola, il fatto di essere stata oggetto dei suoi

impulsi sessuali. I certificati medici prodotti attestavano così che, quasi 9

anni dopo i fatti, la madre era ancora molto provata dal tragico decesso della

figlia, presentava uno stato di stress post traumatico e uno stato ansioso.

Inoltre, la circostanza che l’autore del reato era stato suo compagno, aveva

ingenerato dei sensi di colpa nella madre. La negazione dei fatti da parte

dell’autore del crimine durante tutta la procedura aveva peggiorato la sua

sofferenza. Dal 2012 beneficiava di un trattamento psichiatrico settimanale e

di un trattamento farmacologico. Non poteva sopportare di vivere dove sua

figlia era stata assassinata e voleva traslocare vicino al cimitero per potere

parlare con la figlia ogni giorno. La madre aveva potuto riprendere la propria

attività lavorativa nel 2020, dopo 7 anni di incapacità lavorativa, ma la sua

vita personale e quella dei due altri figli era rimasta segnata dalla scomparsa

della bambina. La madre temeva costantemente per la loro vita e non aveva più

fiducia negli esseri umani.

Al consid. 4.4 il

Tribunale federale ha rammentato che rinviando implicitamente alle definizioni

giuridiche delle nozioni di vittima e di parente della vittima, il criterio

distintivo preso in considerazione dal legislatore nell’art. 23 cpv. 2 LAV è

legato all’esistenza di una lesione diretta subita dalla vittima a causa del

reato commesso. In questo senso, il parente della vittima, a differenza della

vittima stessa, non è leso, perlomeno direttamente, nella sua integrità fisica o

sessuale a causa del reato, ma subisce tutt’al più una lesione psichica che

deriva dalla lesione subita dalla vittima del reato. Per l’Alta Corte, alla

luce degli importi abitualmente riconosciuti a titolo di riparazione morale,

una vittima che per ipotesi fosse lesa unicamente nella sua integrità psichica

e non nella sua integrità fisica o sessuale, non potrebbe ottenere una

riparazione morale superiore a fr. 35'000. Gli studi sui casi delle riparazioni

attribuite dopo l’entrata in vigore della nuova LAV, fanno stato di importi

riconosciuti non superiori a fr. 15'000, anche nei casi più gravi di lesioni

psichiche causate a vittime del reato. Nel caso di specie il Tribunale non

avrebbe potuto accordare un importo superiore ai fr. 35'000 previsti dall’art.

23 cpv. 2 LAV. Considerato che, contrariamente al Tribunale cantonale, il

Tribunale federale può procedere con una reformatio in peius visto il ricorso

del Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’indennità è stata ridotta a

fr. 35'000.

Per quanto concerne

la figlia, la Corte cantonale, sulla base della sentenza in ambito penale, aveva

accertato che la sofferenza psichica causata dalla morte della sorella era

stata molto importante ed era stata accentuata dall’atrocità del crimine. In

particolare la notte dell’assassinio, la sorella ha dovuto dormire nel letto

della camera matrimoniale, senza sapere che il corpo della vittima si trovava

sotto di lei. Le due sorelle erano molto legate tra di loro, avendo solo 18

mesi di differenza e condividendo la stessa stanza sin da piccole. Anche se

l’interessata aveva potuto proseguire la sua formazione scolastica, la sua vita

personale restava segnata dalla scomparsa della sorella. Il sentimento di

mancanza e di collera ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo.

Allorché aveva difficoltà a dare fiducia a coloro che la circondavano, in

particolare agli uomini, aveva anche dopo occuparsi della madre e del

fratellino. Quotidianamente limitava le sue uscite, preoccupata per le angosce

della madre e viveva ormai permanentemente con il ricordo di sua sorella. Da cui

il riconoscimento di una riparazione morale di fr. 24'000, superiore al limite

massimo di fr. 10'000 prevista dalla guida dell’UFG.

Il Tribunale

federale, pur ammettendo che le autorità dispongono di un largo potere di

apprezzamento per fissare l’importo della riparazione morale, non essendo

vincolate dalle direttive dell’UFG, ha comunque rammentato che la guida deve

conservare un valore di riferimento per garantire una parità di trattamento tra

i beneficiari degli indennizzi LAV. Nel caso giudicato, poiché la riparazione

accordata supera del 140% quella prevista dalla guida, va considerata

eccessiva. Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il

Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato

dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle

circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti

legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva

esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000

l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla

guida del 2019.

Va infine rilevato

che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il

diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata vittima,

ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di persona inetta a

resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta violazione della

sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini (art.

179quater CP).

2.8. In concreto,

il __________ 2018 __________, madre della ricorrente, ha subìto

un’aggressione, da parte di una persona rimasta ignota, nell’ufficio

cambio/negozio di __________, dove stava lavorando. Ella ha riferito che quel

giorno una persona si è presentata più volte per discutere della possibilità di

cambiare la cifra di fr. 25'000 in euro. Ripresentatasi verso le 18.17 e

notando che nel negozio era presente unicamente __________, la persona ignota

le chiedeva di chiudere la porta d’entrata a chiave per fare le cose con calma.

Una volta chiusi all’interno, l’ignoto si è scagliato contro di lei,

afferrandola di spalle con entrambe le braccia e trascinandola nel

retrobottega, impedendole di urlare, chiudendole la bocca con la propria mano

destra ed affermando: “non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire

dove sono i soldi e la cassaforte”, lasciando poi la presa. __________ ha

acconsentito alla richiesta, spostandosi dove si trovava la cassaforte e

consegnandogli una busta contenente denaro contante. In seguito l’ignoto ha

legato assieme le mani della vittima con del nastro adesivo ad un montante di

uno scaffale ivi presente, impedendo di fatto alla vittima di muoversi, fuggire

o di chiamare i soccorsi (doc. 3).

Dalla descrizione

dei fatti emerge che la vittima non è stata ferita, non è stata

minacciata, se non nella richiesta di non gridare, e non sono state utilizzate

armi.

La rapina non è stata

particolarmente brutale o molto violenta, la vittima non ha avuto alcuna

conseguenza fisica e non vi sono state circostanze particolarmente drammatiche.

Come indicato nel complemento del ricorso, __________ ha seguito una

psicoterapia presso la psicologa __________, la quale peraltro non è una dr.ssa

FMH specializzata in psichiatria e psicoterapia. Il DSS ha riconosciuto alla

vittima una riparazione morale di fr. 2'000 (cfr. doc. III).

Da parte sua la ricorrente, ormai

persona adulta (32enne al momento dei fatti), e che non è stata direttamente

testimone del reato, non è stata seguita da uno psichiatra o da uno psicologo (cfr.

doc. V: “La mia psicoterapista era mia madre quando ritornava dalla Sig.ra __________,

parlava, parlava e aiutava anche me e mio fratello”), ciò che rende

superflua la richiesta di ulteriore documentazione medica. La sua sofferenza

non ha mai raggiunto il valore di una malattia.

Ella non fa neppure valere di

essere stata incapace al lavoro a causa dell’evento del __________ 2018, ma

afferma che “l’incapacità lavorativa c’era già perché io lavoravo al 60% al __________

e potevo alternarmi con mio fratello per la cura del genitore” (doc. IX).

Il fatto di aver dovuto svolgere

alcuni compiti di casa con maggiore intensità o che, secondo le sue parole,

avrebbe messo nel cassetto alcuni progetti, non è sufficiente per poter pretendere

un risarcimento.

In concreto, alla

luce della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla figlia della vittima

del reato non può essere riconosciuto alcun indennizzo per torto morale. Pur

non volendo sminuire le sue sofferenze ampiamente illustrate nel ricorso e nel

suo complemento (cfr. consid. 1.5.), la situazione non è infatti peggiore di

quelle descritte nelle due sentenze federali e in quella cantonale citate (STF 1A.69/2005

dell’8 giugno 2005 e STF 1A.155/2005 del 23 settembre 2005; STCA 43.2014.1+2

del 3 novembre 2014) e nelle quali non è stata riconosciuta alcuna riparazione

morale. Dagli atti non emerge del resto che il suo dolore sia stato, per durata

ed intensità, comparabile o superiore a quello che avrebbe risentito in caso di

morte della vittima (DTF 125 III 412; cfr. anche STCA 43.2014.1+2 del 3

novembre 2014).

La sofferenza,

seppure importante, non può essere qualificata di eccezionale e non può essere

paragonata, per la durata e l’intensità, a quella dei congiunti di una vittima

deceduta o diventata gravemente invalida.

Ne segue che la

decisione impugnata merita conferma.

2.9. Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, il ricorso va respinto.

2.10. La

ricorrente afferma di essere disposta a “presenziare per esporre meglio i

sentimenti che ti sconvolgono da 1 secondo la tua vita” (doc. V, pag. 5;

cfr. anche doc. IX, pag. 3).

Alla luce della documentazione

agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed

all’audizione dell’interessata.

Va qui rilevato che per l'art. 6

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento presuppone

l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso

della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF

8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo

2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha semplicemente indicato essere disposta a “presenziare

per esporre meglio i sentimenti che ti sconvolgono da 1 secondo la tua vita”

(doc. V, pag. 5; cfr. anche doc. IX, pag. 3).

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la

ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti

consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di

ricorrere ad altre prove come l’audizione personale dell’interessata.

Per i

suddetti motivi, l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.

2.11. La

procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese

giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti