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Decisione

43.2024.4

Riconoscimento di un importo di fr. 4'800 a titolo di risarcimento morale ai sensi della LAV alla nonna il cui nipote è stato ucciso. Conferma del ruolo materno della nonna. Riduzione del 60% del risa

20 gennaio 2025Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I redditi non sono presi in considerazione (cfr.

art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di

conseguenza alcun rapporto con i redditi.

(…).

Determinazione

dell’importo: gli importi versati sono calcolati

secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati

abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente

da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono

comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener

conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per

questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al

limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo

differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della

parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di

allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o

comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire

forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto

forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le

particolarità di ogni singolo caso.

Occorre partire dall’idea che l’importo delle

riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel

diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio

a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.

Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore

medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore

mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200

a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore

mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.

Per quanto concerne la vittima:

Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi

più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento.

Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni

all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:

– da

55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto

fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);

– da

40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali

fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);

– da

20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un

organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba,

lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi

genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);

– meno

di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito,

dell’odorato o del gusto ecc.).

Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale

sono possibili indicazioni analoghe.

Per quanto concerne il congiunto:

Gli importi più elevati sono riservati ai congiunti

di una persona gravemente invalida.

A questo proposito occorre considerare che il

margine non è esteso e di conseguenza lo spazio di manovra per considerare le

particolarità di ogni singolo caso e ridotto. Si può partire dai valori

indicativi seguenti:

– da 25

000 a 35 000 franchi: per il congiunto che ha dovuto riorganizzare

considerevolmente la sua vita per occuparsi della vittima o che deve occuparsi

di cure o di assistenza molto importanti nei confronti della vittima;

– da 20

000 a 30 000 franchi: per la perdita del coniuge o del partner;

– da 10

000 a 20 000 franchi per la perdita di un figlio (tenendo conto delle

circostanze concrete come l’età o l’esistenza di una comunione domestica);

– da 8000 a 18 000 franchi: per la perdita del padre

o della madre (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e

dell’intensità della relazione);

– da 0 a 8000 franchi: per la perdita di un fratello

o di una sorella (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e

dell’intensità della relazione)

Per la perdita di altri parenti di principio non

deve essere versata alcuna riparazione morale.”

2.6. La

“Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge

federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio

federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, al punto 13, pag. 5, rammenta

che i congiunti hanno diritto alla riparazione morale se la vittima è deceduta

oppure è stata lesa gravemente nella sua integrità fisica, psichica o sessuale

e se il congiunto è stato colpito almeno altrettanto gravemente come nel caso

del decesso della vittima (DTF 112 II 220; DTF 112 II 226; DTF 117 II 50; DTF

122 III 5; DTF 125 III 412).

A

pag. 18 della guida sono descritti i margini applicabili in caso di una lesione

grave di uno o più congiunti della vittima.

Se

un minore perde la persona di riferimento più importante ed è quindi colpito

con particolare durezza per cui deve cambiare lo stile di vita in modo significativo,

occorre esaminare la possibilità di concedere una riparazione morale vicina

all’importo massimo.

In

determinate circostanze può essere concessa una riparazione morale anche al di

sotto del margine previsto, ad esempio se il genitore deceduto era già in età

avanzata oppure il rapporto non era molto stretto.

Margini

3

25 000 –

35 000

Cambiamento

significativo dello stile di vita per occuparsi della vittima gravemente lesa

e curarla o assisterla intensamente oppure altre ripercussioni molto incisive

o sofferenze eccezionalmente gravi

2

10 000 – 35

000

Decesso

di un genitore, di un figlio, di un coniuge/partner registrato/concubino

1

Fino a 10

000

Decesso

di un fratello, se rapporto particolarmente stretto o convivenza nella stessa

comunione domestica

A pagina 18 della guida

sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:

Ripercussioni dirette del

reato

· Intensità, portata e durata

delle ripercussioni psichiche

· Durata della psicoterapia

· Cambiamento significativo

dello stile di vita

· Durata dell’incapacità

lavorativa

Commissione del reato e

circostanze

· Commissione qualificata del

reato (crudeltà, uso di armi o altri

oggetti pericolosi)

· Intensità e portata della

violenza

· Il congiunto era testimone del

reato

Situazione della vittima

· Età della vittima, in

particolare se minorenni

Qualità e intensità del

rapporto o legame tra vittima e congiunti

· Importanza del rapporto per il

congiunto

· Durata del matrimonio, del

partenariato registrato o del concubinato

· Ripartizione delle

responsabilità nel matrimonio o nel partenariato

· Comunione domestica

· Regolarità dei contatti

Con sentenza 1C_184/2021,

1C_185/2021,1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale

federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere

d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e

non sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non

compromettere l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può

scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un

valore di riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i

beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli

importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il

legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.

2.7. Come indicato in precedenza, l’art.

22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una

somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica;

gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.

Di regola, i congiunti possono

chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO

possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza

1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl

2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können

demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und

Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein

entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der

Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes

Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“).

Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale,

il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al

danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di

riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale.

Di principio i

congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di

lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più

forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid.

2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve

avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005,

consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la

gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone

toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid. 11.2; DTF 132

Considerandi

II 117, consid. 2.2.2.; sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2,

DTF 125 III 412 consid. 2a; cfr. anche DTF 146 IV 231, consid. 2.3.1; STF

6B_181/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 3).

Un indennizzo è

stato accordato alla figlia la cui madre è stata infettata dal virus dell’AIDS

a causa dell’incertezza che pesava su entrambe (DTF 125 III 412), così come ad

una bambina di 6 mesi, il cui padre è diventato gravemente invalido in seguito

ad un’intossicazione da monossido di carbonio (DTF 117 II 50). Per contro

un’indennità per torto morale è stata rifiutata alla madre e ai fratelli e

sorelle di un bambino vittima di abusi sessuali commessi dal proprio padre

(sentenza 1A.2008/2002 del 12 giugno 2003), così come ai genitori di una

bambina di 9 anni aggredita e poi violentata nell’ascensore del proprio palazzo

da un ragazzo di 15 anni (sentenza 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005).

In un caso

giudicato dal TF con la sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005 la vittima,

di due anni all’epoca dei fatti, aveva subito maltrattamenti ad opera di un

conoscente della madre, tali da necessitare un ricovero urgente. Gli esami

medici hanno rilevato la presenza di fratture multiple interne che hanno

condotto ad un’emorragia. Il bambino è arrivato in stato d’incoscienza

all’ospedale, ha avuto un arresto cardiaco ed ha dovuto essere rianimato. È

rimasto quindici giorni in cure intense e nutrito artificialmente. In seguito è

stato trasferito nel reparto di pediatria dove è rimasto ancora per circa un

mese. La guarigione del bambino è stata completa senza che si siano dovute

temere conseguenze fisiche e niente lasciava presagire che potessero esserci

conseguenze psichiche. Il TF ha affermato che la mamma si è trovata

nell’incertezza durante i 15 giorni in cui il bambino era in cure intense e che

le sofferenze sono state tanto più intense se si pensa che inizialmente la

madre era stata in detenzione preventiva poiché era stata ritenuta colpevole di

aver violato i doveri di assistenza e di educazione. In quel periodo non ha

potuto visitare il bambino in ospedale. Il suo medico le ha diagnosticato una

depressione reattiva a quanto accaduto che le ha comportato due incapacità

lavorative la prima di un mese la seconda di poco meno di un mese e mezzo. La

madre ha inoltre affermato di non essere riuscita a liberarsi delle angosce

relative allo sviluppo del proprio bambino e di eventuali rischi di future

complicazioni. Al momento del giudizio in ambito penale non era tuttavia più in

cura psichiatrica e non ha preteso che le relazioni personali con il proprio

figlio o il suo modo di vita fossero state durevolmente intaccate e

profondamente modificate dai maltrattamenti subiti dal bambino. Il TF, pur non

volendo minimizzare le sofferenze della madre nel corso dei primi mesi che

hanno seguito il ricovero del proprio figlio, ha affermato che esse non sono

comparabili, per la loro durata e intensità, a quelle dei congiunti di una

vittima deceduta o diventata gravemente invalida, o a quelli dei genitori della

vittima di un rapimento aventi fatto l’oggetto di minacce di morte e che erano

ancora in cura più di due anni dopo i fatti. L’Alta Corte ha di conseguenza

ritenuto corretto negare qualsiasi riparazione morale alla madre.

Nella sentenza

(sopra citata)1A.69/2005 dell’8 giugno 2005, il TF ha giudicato il caso di una

ragazzina di 9 anni aggredita e violentata da un ragazzo di 15 anni

nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nell’ambito di un ricorso inoltrato

dal Dipartimento federale di giustizia e polizia che aveva contestato il

riconoscimento di un importo di fr. 5'000 ai genitori della bambina.

L’Alta Corte ha

ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia ritenendo

non essere dati gli estremi per una riparazione morale ai genitori.

Le lesioni

descritte dai genitori concernevano infatti essenzialmente la vittima diretta

dell’orribile crimine. La bambina è stata intaccata durevolmente nel suo

sviluppo: non vuole più vedere gli amici, non osa più prendere l’ascensore del

palazzo e ha sempre bisogno di essere accompagnata, avendo perso la fiducia in

sé stessa. I genitori devono continuamente occuparsi di lei. Tuttavia, per il

TF, dagli atti non emerge una loro sofferenza che sarebbe superiore a quella di

qualsiasi altro genitore in una situazione simile e la loro sofferenza non è in

ogni caso paragonabile a quella che avrebbero avuto in caso di morte o

invalidità permanente.

Nella sentenza 1C_184/2021,

1C_185/2021,1C_189/2021 del 23 settembre 2021, il Tribunale federale ha dovuto

giudicare il caso di una bambina, nata nel 2000, violentata e strangolata dal

compagno della madre ed il cui corpo senza vita era stato trovato il 24 agosto

2012.

sotto il letto della camera matrimoniale, nell’appartamento occupato dalla

madre, dalla sorella nata nel 1998 e dal fratello nato nel 2011. La Corte di

giustizia del Canton Ginevra ha confermato l’ammontare di fr. 40'000

riconosciuto alla madre a titolo di risarcimento morale ed ha aumentato da fr.

12'000 a fr. 24'000 l’importo riconosciuto alla sorella. Il Tribunale federale

ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia

riducendo a fr. 35'000, rispettivamente a fr. 12'000 la riparazione morale

riconosciuta alla madre e alla sorella. L’Alta Corte ha invece respinto il

ricorso inoltrato dalla madre.

La Corte di

Giustizia cantonale, riferendosi ai fatti stabiliti in ambito penale, aveva

tenuto conto dell’intensità della sofferenza psichica della madre causata dalla

perdita della figlia, sofferenza che era stata accentuata dalle circostanze

atroci del crimine perpetrato dal suo compagno di allora, il quale per un

egoismo assoluto ed un’assenza di qualsiasi scrupolo aveva fatto pagare ad una

bambina di 12 anni, uccidendola, il fatto di essere stata oggetto dei suoi

impulsi sessuali. I certificati medici prodotti attestavano così che, quasi 9

anni dopo i fatti, la madre era ancora molto provata dal tragico decesso della

figlia, presentava uno stato di stress post traumatico e uno stato ansioso.

Inoltre, la circostanza che l’autore del reato era stato suo compagno, aveva

ingenerato dei sensi di colpa nella madre. La negazione dei fatti da parte

dell’autore del crimine durante tutta la procedura aveva peggiorato la sua

sofferenza. Dal 2012 beneficiava di un trattamento psichiatrico settimanale e

di un trattamento farmacologico. Non poteva sopportare di vivere dove sua

figlia era stata assassinata e voleva traslocare vicino al cimitero per potere

parlare con la figlia ogni giorno. La madre aveva potuto riprendere la propria

attività lavorativa nel 2020, dopo 7 anni di incapacità lavorativa, ma la sua

vita personale e quella dei due altri figli era rimasta segnata dalla scomparsa

della bambina. La madre temeva costantemente per la loro vita e non aveva più fiducia

negli esseri umani.

Al consid. 4.4 il

Tribunale federale ha rammentato che rinviando implicitamente alle definizioni

giuridiche delle nozioni di vittima e di parente della vittima, il criterio

distintivo preso in considerazione dal legislatore nell’art. 23 cpv. 2 LAV è

legato all’esistenza di una lesione diretta subita dalla vittima a causa del

reato commesso. In questo senso, il parente della vittima, a differenza della

vittima stessa, non è leso, perlomeno direttamente, nella sua integrità fisica

o sessuale a causa del reato, ma subisce tutt’al più una lesione psichica che

deriva dalla lesione subita dalla vittima del reato. Per l’Alta Corte, alla

luce degli importi abitualmente riconosciuti a titolo di riparazione morale,

una vittima che per ipotesi fosse lesa unicamente nella sua integrità psichica

e non nella sua integrità fisica o sessuale, non potrebbe ottenere una

riparazione morale superiore a fr. 35'000. Gli studi sui casi delle riparazioni

attribuite dopo l’entrata in vigore della nuova LAV, fanno stato di importi

riconosciuti non superiori a fr. 15'000, anche nei casi più gravi di lesioni

psichiche causate a vittime del reato. Nel caso di specie il Tribunale non

avrebbe potuto accordare un importo superiore ai fr. 35'000 previsti dall’art.

23.

cpv. 2 LAV. Considerato che, contrariamente al Tribunale cantonale, il

Tribunale federale può procedere con una reformatio in peius visto il ricorso

del Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’indennità è stata ridotta a

fr. 35'000.

Per quanto concerne

la figlia, la Corte cantonale, sulla base della sentenza in ambito penale,

aveva accertato che la sofferenza psichica causata dalla morte della sorella

era stata molto importante ed era stata accentuata dall’atrocità del crimine.

In particolare la notte dell’assassinio, la sorella ha dovuto dormire nel letto

della camera matrimoniale, senza sapere che il corpo della vittima si trovava

sotto di lei. Le due sorelle erano molto legate tra di loro, avendo solo 18

mesi di differenza e condividendo la stessa stanza sin da piccole. Anche se

l’interessata aveva potuto proseguire la sua formazione scolastica, la sua vita

personale restava segnata dalla scomparsa della sorella. Il sentimento di

mancanza e di collera ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo.

Allorché aveva difficoltà a dare fiducia a coloro che la circondavano, in

particolare agli uomini, aveva anche dopo occuparsi della madre e del

fratellino. Quotidianamente limitava le sue uscite, preoccupata per le angosce

della madre e viveva ormai permanentemente con il ricordo di sua sorella. Da

cui il riconoscimento di una riparazione morale di fr. 24'000, superiore al

limite massimo di fr. 10'000 prevista dalla guida dell’UFG.

Il Tribunale

federale, pur ammettendo che le autorità dispongono di un largo potere di

apprezzamento per fissare l’importo della riparazione morale, non essendo

vincolate dalle direttive dell’UFG, ha comunque rammentato che la guida deve

conservare un valore di riferimento per garantire una parità di trattamento tra

i beneficiari degli indennizzi LAV. Nel caso giudicato, poiché la riparazione

accordata supera del 140% quella prevista dalla guida, va considerata

eccessiva. Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il

Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato

dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle

circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti

legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva

esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000

l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla

guida del 2019.

Va infine rilevato

che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il

diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata

vittima, ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone

incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di

persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta

violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di

immagini (art. 179quater CP).

2.8

In concreto, il

DSS ha riconosciuto la veste di vittima alla ricorrente, nonna del defunto __________,

poiché ha svolto un ruolo quasi materno, dovendosi sostituire alla madre, assente,

che lo aveva abbandonato durante la sua infanzia. La nonna si è così presa in

cura il nipote, crescendolo come se fosse stato suo figlio.

L’autorità inferiore, ritenuto il

ruolo materno della nonna, per la determinazione della riparazione morale ha di

conseguenza applicato il margine 2 della “Guida per stabilire l’importo

della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle

vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3

ottobre 2019, ossia un importo tra i fr. 10'000 e i fr. 35'000.

In tale contesto il DSS ha

riconosciuto un importo di fr. 12'000 tenuto conto anche della durata del

processo e della sua portata mediatica. Non ha invece ritenuto una commissione

qualificata del reato. L’importo è stato ridotto del 60% a causa della concolpa,

considerata medio-grave, della vittima a fr. 4’800.

2.9

La determinazione dell’importo da

concedere quale riparazione morale si effettua in due fasi: la prima permette

di ricercare un importo base, fondandosi su criteri oggettivi derivanti dalla

casistica, mentre nella seconda si considerano gli specifici fattori di

riduzione o di aumento del caso concreto in modo che l’importo definitivo tenga

sufficientemente conto delle sofferenze effettivamente patite dalla vittima

(Werro, La responsabilité civile, 2017, N. 1424 segg.).

La

dottrina (Peter Gomm, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik, Opferhilfegesetz, Bundesgesetz

vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 4a edizione, Berna

2020, ad art. 23, n. 33), cita alcune sentenze pronunciate dopo l’emissione

della Guida dell’UFG del 3 ottobre 2019 e relative al riconoscimento di una

riparazione morale ai genitori i cui figli sono stati uccisi:

fr.

25'000 alla madre ed al padre la cui figlia è stata uccisa nell’ambito di una

presa di ostaggi (“Kant. Opferhilfestelle ZH 261/2019” del 14.4.2020);

fr.

15'000 alla madre di una figlia ormai maggiorenne uccisa intenzionalmente (“GSI

BE 2018-13429” del 28.5.2019);

fr.

14'000 alla madre la cui figlia è stata accoltellata più volte dall’autore del

reato prima che dovesse testimoniare contro di lui in un caso di truffa (“GSI

BE 2014-12037” del 9.8.2019).

In

concreto, il DSS ha riconosciuto un importo di fr. 12'000 considerata

l’intensità, la portata e la durata delle ripercussioni psichiche, la risonanza

mediatica, la mancanza di una comunione domestica tra l’istante e la vittima ed

il fatto che non si è in presenza di una commissione qualificata del reato

(doc. A, pag. 5).

2.10

La ricorrente contesta l’ammontare

“base” della riparazione morale per due motivi principali, la mancata presa in

considerazione della risonanza mediatica del caso e della commissione

qualificata del reato. Ella sostiene poi genericamente che l’autorità inferiore

avrebbe esercitato in maniera inadeguata il suo potere di apprezzamento,

avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ed avrebbe accertato in

maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti.

2.10.1

Per quanto riguarda la critica

relativa alla mancata presa in considerazione della risonanza mediatica del

caso (doc. I, pag. 6: “[…] Durante la procedura penale, durata oltre due

anni e con un’importante portata mediatica, la ricorrente non ha solamente

dovuto rivivere la morte del nipote in occasione della procedura penale, ma

anche tramite i molteplici articoli di giornale pubblicati da varie testate e

servizi televisivi andati in onda in quel periodo”), il DSS a giusta

ragione, in sede di risposta, ha indicato di averne tenuto conto nella sua

decisione del 18 settembre 2024 (doc. A, pag.5: “[…] In merito alla

determinazione dell’importo all’interno del margine 2 osserviamo che da una

parte è senza altro da prendere in considerazione la durata della procedura

penale di oltre due anni, durante la quale l’istante è stata costretta a

rivivere varie volte l’episodio della morte del nipote. Inoltre va anche

considerata la portata mediatica di questo fatto di sangue”).

Certo, come evidenzia

l’insorgente in sede di osservazioni, sia la durata del processo che la

risonanza mediatica della fattispecie, sono stati menzionati brevemente.

Tuttavia, da una parte il DSS, contrariamente a quanto sembra sostenere

l’interessata, ha preso in considerazione anche la loro reale portata, tenendo

conto delle sofferenze di RI 1. L’autorità cantonale ha infatti evidenziato

come “senza voler sminuire il dolore provato dalla nonna per la perdita del

nipote, ella non ha necessitato di un percorso terapeutico per elaborare il

lutto e in seguito alla morte del nipote lo stile di vita dell’istante non ha

subito un cambiamento rilevante” e nella quantificazione della riparazione

morale ha considerato “l’intensità, la portata e la durata delle

ripercussioni psichiche, la risonanza mediatica”.

D’altra parte la ricorrente non

indica in quale misura e sulla base di quali ragioni, questi due fattori,

segnatamente quello della risonanza mediatica, avrebbero dovuto essere presi in

considerazione in misura maggiore dall’autorità cantonale.

2.10.2

Circa la mancata presa in

considerazione della commissione qualificata del reato (ossia la presenza di

crudeltà, uso di armi o altri oggetti pericolosi), il DSS ha affermato che “bisogna

anche considerare che __________ non è morto per i pugni di __________. “La

causa della morte di __________ non sono state le lesioni inferitegli, di per

sé insufficienti a causarne autonomamente il decesso, bensì il suo successivo

soffocamento dovuto a una serie di circostanze concomitanti (riflessi autonomi

sopiti ovvero aboliti dall’alcol e dai medicamenti, svenimento, sanguinamento

favorito dai livelli di alcolemia registrati, assenza di posizionamento in

decubito laterale e di pronto soccorso).” (Cfr. sentenza penale pag. 35)”.

La ricorrente contesta la

motivazione del DSS e cita la DTF 119 IV 49, dove il Tribunale federale,

nell’ambito dell’applicazione dell’art. 190 cpv. 3 CP allora in vigore

(violenza carnale aggravata, crudeltà), ha stabilito che il reato aggravato è dato solo laddove il carattere

illecito sia accresciuto in misura importante. L'agente agisce con crudeltà

quando infligge alla vittima sofferenze particolari, considerevolmente maggiori

di quelle inerenti nel reato non aggravato. Il fatto di stringere con forza la

gola, durante alcuni minuti e in modo intermittente, costituisce una forma di

crudeltà.

Ella fa inoltre riferimento alla

sentenza 6B_1208/2022 del 16 febbraio 2023, relativo ad un caso di tentata

violenza carnale aggravata e tentata aggressione sessuale aggravata (art. 189 e

190.

CP) dove il Tribunale federale ha affermato che “Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt

Grausamkeit vor, wenn sich der Täter gefährlicher oder unverhältnismässiger

Mittel bedient und so seinem Opfer besondere Qualen aufnötigt. Darunter sind

Qualen zu verstehen, die nicht die unvermeidbare Folge des Grunddelikts sind,

sondern solche, die der Täter sein Opfer aus Sadismus oder mit dem Zweck, es in

besonderer Art und Weise zu peinigen, erleiden lässt - oder aber einfach aus

Brutalität oder Gefühllosigkeit dem Schmerz von andern gegenüber. Die

Umschreibung ist allerdings bloss eine allgemeine Richtlinie, für deren

Konkretisierung im Einzelfall ein erheblicher Spielraum gilt. Die als grausam

zu bewertenden Elemente der Begehungsweise (eigentliche Ausführungshandlungen

und besondere Tatumstände) sind Bestandteile des Tatgeschehens. Unter

Tatumständen sind rechtserhebliche Tatsachen zu verstehen, die unmittelbar mit

der Begehung der Tat zusammenhängen. Die grausame Behandlung des Opfers kann

aber auch vor oder nach der Verübung des eigentlichen Delikts erfolgen”.

L’insorgente

sostiene che nel caso concreto il reato è stato commesso con totale spregio

della vita umana. Dopo averlo già picchiato due volte in precedenza, __________

ha percosso __________ con pugni al volto e al capo, lo ha trascinato nella sua

stanza per poi lasciarlo solo, sanguinante e privo di sensi.

In tali circostanze, secondo la

ricorrente, nonostante la vittima fosse incosciente e stesse copiosamente

sanguinando, nonostante __________ si fosse reso conto che la vittima stava

respirando a fatica, ha omesso di prestarle, e di far prestare, un tempestivo

aiuto, lasciando che il sangue confluito nelle vie respiratorie, ne causasse la

morte. La morte per soffocamento, unita all’omissione di soccorso, per

l’interessata, si configura come un atto particolarmente crudele poiché il

soffocamento comporta una sofferenza fisica intensa e prolungata. Per __________

il soffocamento è durato almeno una decina di minuti. Questa circostanza,

secondo RI 1, viene aggravata ulteriormente dalla condotta di __________ che,

omettendo di prestare soccorso, e nascondendo la vittima in camera sua così

che, di fatto, nessun altro potesse accorgersi della situazione e intervenire,

ha impedito ogni possibilità di salvezza.

Tale comportamento, per

l’insorgente, manifesta un’insensibilità verso il dolore altrui, dimostrando

totale disprezzo per la vita umana. La condotta di __________, secondo

l’interessata, non si limita alla semplice commissione del reato, ma si estende

a un trattamento della vittima che appare intenzionalmente crudele e privo di

ogni segno di pietà.

Accertato che l’autore del reato

non ha utilizzato armi o altri oggetti pericolosi, occorre stabilire se nel

caso di specie il reato è stato commesso con crudeltà.

La risposta, per i motivi

seguenti, deve essere negativa.

__________ è stato condannato per

lesioni semplici per avere “__________”, per omicidio colposo per

omissione, per avere, “__________” e per omissione di soccorso

per avere, “__________”

Dalla sentenza della Corte di

appello e di revisione penale __________ emerge da una parte che “__________”.

A pag. 44, in relazione al reato

di omicidio colposo per omissione emerge che “__________”.

La Corte, per quanto concerne

invece le lesioni semplici, a pag. 45, ha affermato che da “__________”.

La fattispecie sopra descritta si

differenzia in maniera sostanziale da quelle dove il Tribunale federale,

peraltro in casi di assassinio, e non di reati che dal punto di vista del

diritto penale prevedono pene meno elevate (in concreto: lesioni semplici,

omicidio colposo per omissione e omissione di soccorso), ha invece ritenuto la

crudeltà dell’atto.

L’Alta Corte ha ad esempio

ritenuto un assassinio particolarmente crudele in un caso in cui l’autore ha

inferto, con particolare violenza, 37 coltellate alla vittima (STF 6B_492/2018

del 13 novembre 2018, consid. 2.5.3: “Angesichts der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen

ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz mit der ersten Instanz die

Tatausführung als besonders grausam bezeichnet. Der Beschwerdeführer hat

insgesamt 37 Mal auf das Opfer eingestochen, wobei es zu fünf vollständigen

Durchstichen kam, was gemäss Vorinstanz eine grosse Wucht beziehungsweise

enorme Kraft voraussetzt. Dem Argument der Verteidigung, wonach unzählige

wahllose Messerstiche gegen ein besonders geplantes respektive skrupelloses

Verhalten, sondern vielmehr dafür sprächen, dass sich der Täter in einer

emotionalen Schieflage befunden habe, kann nicht gefolgt werden. Gemäss den

tatsächlichen Feststellungen war keiner der Stiche für sich alleine tödlich, was

zu einem langen Todeskampf des Opfers führte. Dies zeigt die besondere

Grausamkeit des Vorgehens des Beschwerdeführers auf. Indem der

Beschwerdeführer das Opfer ziellos brutal niederstach und dieses dadurch

unnötig leiden liess, handelte er besonders skrupellos.“; cfr. anche, per un caso di

tentato assassinio la sentenza 6B_966/2022 del 17 aprile 2023, consid. 2.4.2:

“[…] Mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin 2 ist die Vorgehensweise

des Beschwerdeführers jedoch als besonders grausam zu qualifizieren. Gemäss den

verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen öffnete der Beschwerdeführer auf

dem Weg zum Hauseingang sein Messer und näherte sich der Beschwerdegegnerin 2

von hinten, ohne ein Wort zu sagen. Er versetzte sie sodann in eine ausweglose

Situation, indem er sie im Hauseingang, eingesperrt zwischen der verschlossenen

Haustüre und ihm, ansprach und sie überraschend angriff. Die Beschwerdegegnerin

2.

sah das Messer zu keinem Zeitpunkt und war entsprechend nicht auf einen

Angriff vorbereitet (vgl. Urteil S. 34 f.). Aufgrund der engen räumlichen

Verhältnissen und des Grössenunterschieds zwischen ihnen, konnte sich die

Beschwerdegegnerin 2 weder hinreichend schützen noch fliehen, und war dem

Beschwerdeführer somit völlig ausgeliefert. Er hat ihre Wehrlosigkeit gnadenlos

ausgenutzt und mit einem spitzen Messer, mit einer Klingenlänge von 9.8 cm

heftig sowie gezielt in ihre linke Körperhälfte eingestochen und sie damit

schwer verletzt. Ein Stich erfolgte in den Brustkorb und verletzte die Lunge.

Drei Stiche gingen in den Oberbauch, wovon einer den Pankreasschwanz und die

Magenvorder- sowie die Magenhinterwand verletzte, ein anderer Stich erfolgte in

die Milz. Von den drei Stichen in den Oberbauch drang einer mindestens

10.

cm und die übrigen zwei mindestens 4 bis 5 cm ein. Zwei Verletzungen am

Oberschenkel resultierten aus einem Durchstich, wobei von einer tangentialen

Eindringtiefe von zirka 10 cm auszugehen ist. Die Stiche waren gemäss

gutachterlicher Einschätzung geeignet, das Herz der Beschwerdegegnerin 2 zu

erreichen, und bewirkten eine besonders nahe Lebensgefahr (Urteil S. 34 f.).

Die Beschwerdegegnerin 2 schützte sich nach dem ersten, unerwarteten Stich in

den Pankreasschwanz mit ihren Armen und leistete Widerstand (Urteil S. 35). Der

Beschwerdeführer hat jedoch erst, aber immerhin von ihr abgelassen, als sie ihm

- bereits am Boden liegend - einen Fusstritt versetzte, der ihn in seinem

gleichbleibenden und wiederholenden Zustechen unterbrach (vgl. Urteil S. 38).

Da er sein Vorhaben nicht zu Ende brachte und schliesslich den Notruf

alarmierte, erscheint fraglich, ob von einem eigentlichen Vernichtungswillen

ausgegangen werden kann. Jedenfalls hat er mit seinem mindestens fünfmaligen,

wuchtigen und zielgerichteten Zustechen, seine Entschlossenheit, die ihm

schutzlos ausgelieferte Beschwerdegegnerin 2 zu töten, bis zu deren Fusstritt

auf grausame Art und Weise gezeigt. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss

geltend macht, da die Beschwerdegegnerin 2 die Attacke überlebt habe, gehe die

Grausamkeit nicht über jene hinaus, die jedem Tötungsversuch immanent

sei, kann ihm nicht gefolgt werden. Das Ausbleiben des Erfolgs schliesst nicht

aus, dass die Tatausführung ausserordentlich grausam ist.”).

Come indicato anche dal

DSS, la dottrina Stratenwerth Günter/Bommer

Felix, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil I: Straftaten gegen

Individualinteressen, 8a edizione, Berna 2022, pag. 17 ritiene, in

relazione al reato di assassinio, che vi è crudeltà quando l’autore del reato,

con un atteggiamento insensibile e spietato ha causato alla vittima delle

sofferenze particolarmente gravi (per forza, durata o ripetizione), non anche

quando il reato, per altri motivi, provoca disgusto (“So sollte Grausamkeit, um an die

Aufzählung des Entwurfs 1918 anzuknüpfen, nur angenommen werden, wenn der Täter

dem Opfer aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besonders schwere Leiden

(der Stärke, der Dauer oder der Wiederholung nach) zufügt, nicht schon dann,

wenn die Tat aus anderen Gründen besonderen Abscheu erregt (…)”.

Come emerge dalla descrizione dei

fatti della Corte di appello e di revisione penale, nel caso di specie non vi

sono elementi per ritenere che nel preciso caso di specie sia adempiuta la

condizione della crudeltà per ritenere una commissione qualificata del reato.

L’autore del reato, condannato

per lesioni semplici, omicidio colposo per omissione e omissione di soccorso,

non ha fatto capo a mezzi pericolosi o sproporzionati (“Nach der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung liegt Grausamkeit vor, wenn sich der Täter gefährlicher oder

unverhältnismässiger Mittel bedient und so seinem Opfer besondere Qualen

aufnötigt”), e neppure

risulta che abbia fatto subire alla vittima dei maltrattamenti per sadismo o

con lo scopo di tormentarlo o per brutalità o per insensibilità nei confronti

del suo dolore. Egli, seppur con grande e colpevole ritardo, ha in un secondo

tempo prestato soccorso alla vittima (cfr. sentenza della Corte di appello e di

revisione penale, pag. 3: “[…] __________”).

Come rilevato dall’autorità

cantonale, la Corte di appello e di revisione penale ha accertato che “La

causa della morte di __________ non sono state le lesioni inferitegli, di per

sé insufficienti a causarne autonomamente il decesso, bensì il suo successivo

soffocamento dovuto a una serie di circostanze concomitanti (riflessi autonomi

sopiti ovvero aboliti dall’alcol e dai medicamenti, svenimento, sanguinamento

favorito dai livelli di alcolemia registrati, assenza di posizionamento in

decubito laterale e di pronto soccorso)” (cfr. sentenza penale pag. 35).

Non vi sono di conseguenza gli

estremi per riconoscere la crudeltà dell’atto e dunque la commissione

qualificata del reato.

2.10.3

In queste condizioni, le valutazioni

dell’autorità cantonale possono essere confermate da questa Corte.

Infatti, rilevato che l’autorità

LAV, di regola, è unicamente vincolata per quanto riguarda i fatti accertati in

ambito penale, ma non dalle considerazioni di diritto, e tenuto conto degli

importi assegnati dai Tribunali cantonali in casi simili (cfr. Peter Gomm, op.

cit., ad art. 23, n. 33), il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la riparazione

morale di base di fr. 12'000 sia equa e non sia lesiva del principio della

parità di trattamento e della proporzionalità.

Il DSS non ha ecceduto nel suo

potere di apprezzamento, né è ravvisabile un’inadeguatezza nell’esercizio del

suo potere di apprezzamento.

2.11

Resta da

esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo

riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV.

Secondo la giurisprudenza occorre

far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che

il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV

risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità

da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso

di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi

motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre

o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto

dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno

contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la

posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche

pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona

responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave

(cpv. 2).

Anche una colpa

lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa

concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad

impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento

favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si

può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le

misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op. cit., n.

1478.

e seguenti).

Come la colpa, anche

la colpa concomitante va giudicata in base a criteri oggettivi (Peter Gomm, op

cit., n. 8 ad art. 27, pag. 238). Il comportamento della vittima viene

paragonato a quello dell’ipotetico comportamento che una persona mediamente

diligente avrebbe avuto nella medesima situazione (Peter Gomm, op cit., n. 8 ad

art. 27, pag. 238).

In DTF 128 II 49 il TF ha, ad

esempio, confermato il principio della riduzione dell’indennizzo per torto

morale per colpa concorrente di una vittima che aveva partecipato ad una rissa,

il cui autore del reato era stato riconosciuto colpevole di lesioni corporali

semplici commesse con un oggetto pericoloso ed era stato condannato a due mesi

di prigione senza condizionale. La vittima era invece stata riconosciuta

colpevole di vie di fatto ma era stata esentata da qualsiasi pena a causa della

gravità delle sue ferite.

Per l’Alta Corte la vittima, che

aveva provocato essa stessa la rissa con aggressioni verbali ed aveva aggravato

la tensione esistente andando a cercare un fucile, non carico, per esibirlo

all’autore del reato, il quale era ubriaco, avrebbe dovuto prevedere la

possibilità di una reazione violenta.

Il TF ha ritenuto che la colpa

concorrente della vittima era palese, pur non essendo così grave da

interrompere il rapporto di causalità adeguata tra il reato ed il danno.

A proposito del risarcimento per

torto morale, al consid. 4.2 della citata sentenza, il TF ha rammentato di aver

già stabilito che una riduzione della riparazione morale può intervenire non

solo in caso di colpa grave ma anche in presenza di una colpa leggera o media e

al consid. 4.3 ha rammentato che il torto morale non può essere fissato

rigorosamente e matematicamente, come il danno materiale, ma che la decisione

di assegnare una riparazione morale e la sua valutazione si basano sull’equità.

Il TF ha anche stabilito che la

partecipazione ad una manifestazione violenta durante la quale la vittima è

stata ferita a morte può essere considerata almeno come colpa lieve (DTF 123 II

210.

e seguenti, consid. 3b-c, Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27,

pag. 238), così come il soggiorno regolare in un ambiente pericoloso (DTF 121

II 369, consid. 3c e 4c).

In DTF 124 II 8 consid. 5c l’Alta

Corte ha confermato la riduzione del risarcimento ad una vittima di un tentato

omicidio. La riduzione era da ricondurre al comportamento provocatorio, seppure

non grave, della vittima stessa, la quale aveva più volte minacciato e

provocato verbalmente l’autore del reato. Anche se la vittima non doveva

necessariamente considerare la possibilità della reazione sproporzionata

dell’autore del reato, essa ha comunque contribuito allo scontro. Pur non

avendo commesso alcun reato, la vittima si è messa lei stessa in una situazione

critica e conflittuale, che ha portato al compimento del reato.

Una riduzione del 50% è stata

applicata dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ad una vittima di

reato che, alcolizzata, era uscita dal bar per recarsi in strada dove era in

corso uno scontro tra tifosi di una squadra di calcio inglese e collaboratori

di un negozio turco (OH.2006.00002 del 29 giugno 2007 citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238). L’autorità cantonale LAV

del Canton Berna ha ridotto di 1/3 l’indennità per torto morale ad una giovane

vittima che aveva più volte attaccato l’autore del reato e lo aveva spinto in

una pozzanghera (JGK BE 37.64-03-303 del 28 novembre 2003 citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238). Una riduzione del 20% è

stata applicata dal Tribunale amministrativo del Canton Soletta in un caso di

una vittima che aveva iniziato a provocare verbalmente l’autore del reato

(VWBES.2018.14, consid. 5.1.3 del 20 giugno 2018, citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).

Riduzioni del

70-80% sono giustificate solo quando vi è una grave concolpa della vittima, ad

esempio se quest’ultima minaccia verbalmente l’autore del reato e per legittima

difesa finge di togliere un’arma dalla tasca dei pantaloni e costringe l’autore

del reato a sparare in un atto di eccesso di legittima difesa (VWBES.2018.14,

consid. 9.4 del 20 giugno 2018, citata da Peter Gomm, op.

cit., n. 9 ad art. 27, pag. 239).

2.12

In concreto l’amministrazione ha

ridotto del 60% il risarcimento per torto morale a causa della concolpa medio-grave

commessa da __________, per i motivi esposti al consid. 1.3 della presente

sentenza.

L’insorgente contesta la

decurtazione sostenendo che dopo una prima incomprensione con __________,

risolta dall’autore del reato, __________ stava tornando nella sua camera e __________

lo ha prima invitato e poi fisicamente indirizzato nella camera dove poi lo

avrebbe aggredito. Ella fa poi riferimento alla relazione del __________ 2020

del medico legale secondo cui alla luce di quanto potuto accertare è “pertanto

possibile che il __________ o non abbia posto in essere le condotte descritte

dai 2, o che le abbia effettivamente poste in essere con forza e intensità

lesiva tanto blanda da non causare effettive lesioni a carico del __________”.

Inoltre lo stesso __________ innanzi alla Procuratrice pubblica ha riconosciuto

che la sua reazione non era stata proporzionata. Per cui __________ non si è

volontariamente esposto al rischio di aggressione a causa di frequentazioni

discutibili. Egli si trovava presso la __________, perché vi alloggiava per

volere, anche, della sua curatrice.

Dalla sentenza __________ della

Corte di appello e di revisione penale, emerge che __________ passava spesso

del tempo con __________, si recavano l’uno nella stanza dell’altro per bere

alcol, consumare stupefacenti e assumere medicamenti, ascoltare musica e

chiacchierare (pag. 7 della sentenza). “Anche il giorno dei fatti (__________

2019) i rapporti tra loro sembravano essere buoni: ancora due ore prima, per

esempio, sono andati insieme al negozio __________” (pag. 8 della sentenza).

Inoltre:

" (…)

__________ (…)”

I due avevano litigato __________

2019:

" (…)

__________ (…)”

Circa la notte del __________

2019.

i giudici della Corte di appello e di revisione penale hanno affermato:

" (…)

__________ (…)”

Questo Tribunale non ha alcun

motivo per distanziarsi dai fatti accertati dall’autorità penale, sulla base

dei quali può, secondo il suo apprezzamento, stabilire l’ammontare del

risarcimento per torto morale (cfr., a questo proposito, la DTF 129 II 312 dove

il TF ha rammentato che l’autorità LAV, di norma, è vincolata ai fatti

accertati in ambito penale: “2.8 Il y a lieu, par conséquent, de suivre

l'opinion exprimée par l'OFJ, selon laquelle l'autorité LAVI est en principe

liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit

ayant conduit au prononcé civil (cf. également dans ce sens GOMM, Einzelfragen

bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz,

Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss;

GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n.

101.

p. 26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur

l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à

la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 124 II 8

consid. 3d/cc p. 15)”;

cfr. anche 1A.208/2002 del 12 giugno 2003: “2.3

Ausgehend von der bestehenden, mit Urteil 1A.181/2002 vom 23. April 2003 erneut bestätigten Praxis des Bundesgerichtes ist somit

festzuhalten, dass die OHG-Behörde grundsätzlich nicht ohne Not vom bereits

festgestellten Sachverhalt abweichen soll, dass sie jedoch Rechtsfragen frei

überprüfen darf (siehe Art. 17 OHG).“, cfr. DTF 136

II 447: L'autorité

administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en

mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne

connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des

preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit,

en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse

recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule

base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).”).

Nel caso di specie, alla luce di

quanto descritto nella sentenza __________ della Corte di appello e di

revisione penale, occorre concludere che quanto accaduto il __________ 2019 non

è il frutto di un avvenimento isolato, ma prende origine da alcuni fatti

avvenuti nei giorni precedenti.

__________ 2019 __________ ha

tirato ad __________ due schiaffi molto forti in seguito ai quali l’autore del

reato ha risposto con 3 o 4 ginocchiate in faccia ed un paio di calci al

costato.

Il __________ 2019 una

videocamera della __________ dove alloggiava __________ ha ripreso una seconda

lite tra i due. __________ ha spintonato, apparentemente senza motivi

particolari, __________, il quale ha risposto picchiandolo e trascinandolo

fuori dalla stanza.

Infine, il __________ 2019, __________,

senza apparente motivo, ha cercato il confronto fisico con __________, malgrado

quest'ultimo si limitasse a scappare ed ha avuto un atteggiamento provocatorio

e fastidioso nei confronti dell’autore del reato, il quale gli ha tirato almeno

4.

pugni al volto e al capo, causando numerosi traumi, la perdita dei sensi e un

sanguinamento dal naso e dalla bocca.

Dalle tavole processuali (pag. 24

della sentenza della Corte di appello e di revisione penale), secondo quanto

stabilito dal medico legale, emerge inoltre che al “momento dei fatti, lo

stato psico-fisico della vittima ha potuto essere influenzato dalla presenza,

nell’organismo, di importanti concentrazioni di alcol etilico, THC,

levomepromazina e pregabalina, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti

indesiderati possono rinforzarsi mutualmente. In particolare le sostanze

individuate hanno azione inibitoria sulle funzioni del sistema nervoso

centrale, riducendo anche la funzionalità dei riflessi, quali quello della

deglutizione e della tosse”.

In considerazione degli elementi

esposti, occorre concludere che anche se lo stesso __________ ha riconosciuto

che la sua reazione nei giorni precedenti era stata sproporzionata (cfr. doc.

C, pag. 3-4 del verbale di interrogatorio del __________ 2019) ed anche se

dalla relazione medico-legale del __________ 2020 emerge che è “pertanto

possibile che il __________ o non abbia posto in essere le condotte descritte

dai 2 (ndr. __________ e __________), o che le abbia effettivamente poste in

essere con forza ed intensità lesiva tanto blanda da non causare effettive

lesioni a carico del __________”, dalla sentenza della Corte di appello e

di revisione penale si evince che __________ anche il __________ 2019 ha avuto

un comportamento provocatorio, fastidioso (pag. 21, punto 7.2 della sentenza),

che unito a quanto era accaduto nei giorni precedenti, ha in qualche modo

contribuito allo scontro. La vittima, che si è messa in una situazione critica

e conflittuale ed avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una reazione

violenta, si trovava inoltre in uno stato psico-fisico alterato, con importanti

concentrazioni di alcol, THC e medicamenti, che ha portato al compimento del

reato (cfr. anche DTF 124 II 8 consid. 5c e OH.2006.00002 del 29 giugno 2007

citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).

La colpa concorrente della

vittima è palese.

Una persona mediamente diligente,

dopo gli episodi dei giorni precedenti, quando aveva già subìto dei pestaggi,

avrebbe evitato di recarsi presso l’autore del reato e di mettersi nuovamente

in uno stato psico-fisico alterato.

Conseguentemente, a giusta

ragione il DSS ha concluso che i comportamenti illustrati nella sentenza della

Corte di appello e di revisione penale configurano una colpa medio-grave.

La riduzione del 60% della

riparazione morale a fr. 4'800.-- è di conseguenza giustificata (cfr. Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la decisione impugnata merita conferma ed il ricorso va di conseguenza

respinto.

2.13

La

procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese

giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro

la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti