43.2024.4
Riconoscimento di un importo di fr. 4'800 a titolo di risarcimento morale ai sensi della LAV alla nonna il cui nipote è stato ucciso. Conferma del ruolo materno della nonna. Riduzione del 60% del risarcimento per concolpa della vittima
20 gennaio 2025Italiano57 min
diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio
Source ti.ch
Incarto
n.
43.2024.4
cs
Lugano
20 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2024
emanata dal
Dipartimento della sanità e
della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime
di reati
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza __________ la Corte di
appello e di revisione penale ha condannato __________ alla pena detentiva di __________
per avere il __________ 2019 ucciso __________ presso la __________ e per omissione
di soccorso.
__________ è inoltre stato
condannato, tra l’altro, a versare ad RI 1, nonna di __________, fr. 20'000 a
titolo di indennità per torto morale.
1.2. Il 6 luglio 2023 RI 1 ha inoltrato
al Dipartimento della Sanità e della Socialità (in seguito: DSS) un’istanza
tendente alla richiesta di una riparazione morale dell’importo di fr. 20'000.
1.3. Con decisione del 18 settembre 2024
il DSS ha parzialmente accolto l’istanza, riconoscendo una riparazione morale
di fr. 12'000, ridotta __________ a fr. 4'800, per i seguenti motivi:
" (…) __________
(…)” (cfr. Doc. A)
1.4. Con ricorso del 21 ottobre 2024, RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,
chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento di un’indennità per
torto morale di fr. 10'000 (doc. I).
La ricorrente, che richiama
l’intero incarto dal DSS; dà atto all’istanza inferiore di averla considerata
quale vittima di reato poiché ha svolto un ruolo quasi materno, prendendosi
cura di __________ sin da bambino, crescendolo, e sostituendosi alla madre,
assente.
Ella rileva che durante la
procedura penale, durata oltre due anni e con un’importante portata mediatica,
non ha solamente dovuto rivivere la morte del nipote in occasione del
procedimento, ma anche tramite i molteplici articoli di giornale pubblicati da
varie testate e servizi televisivi andati in onda in quel periodo. È stato,
almeno per un determinato periodo, praticamente impossibile affrontare il lutto
privatamente ed, anzi, è stata messa a confronto con gli ultimi momenti di vita
del nipote, descritti con dovizia di particolari, innumerevoli volte.
In secondo luogo la ricorrente censura
la decisione del DSS di non ritenere la commissione qualificata del reato. Ella
rimprovera all’istanza inferiore di non avere valutato come il mero fatto che i
pugni in faccia e i forti calci tirati sul corpo di __________, ormai esanime,
hanno comportato un’intensità e portata non indifferente della violenza
esercitata. Inoltre, stare a guardare una persona, considerata quasi amica,
mentre soffoca nel proprio sangue non può che essere considerato crudele, poiché
l’omissione di soccorso è un reato intenzionale.
Per l’insorgente il DSS non ha
considerato diversi criteri di determinazione dell’importo morale ed ha
esercitato in maniera inadeguata il suo potere di apprezzamento, ha ecceduto
nel proprio potere di apprezzamento ed ha accertato in maniera inesatta e
incompleta i fatti giuridicamente rilevanti.
Per quanto concerne la
possibilità di ridurre o escludere la riparazione morale se il comportamento
della vittima lo giustifica, la ricorrente sostiene che non è possibile
affermare che __________ avrebbe potuto immaginare che __________, dopo averlo
colpito ripetutamente in modo tale da farlo svenire, l’avrebbe trascinato in
una stanza e l’avrebbe lasciato morire. I due, seppure avevano avuto screzi in
passato, durante i quali __________ aveva picchiato __________, erano “quasi
amici”, cenavano insieme e si frequentavano 3-4 volte alla settimana.
Per la ricorrente non si può
conseguentemente affermare che, nonostante l’atteggiamento provocatorio della
vittima, egli avrebbe potuto immaginare di venir picchiato sino a perdere i
sensi e poi lasciato soffocare nel proprio sangue. L’istanza inferiore ha
portato quale esempio due liti precedenti, nel corso delle quali __________
aveva subito violenza. Secondo l’insorgente, tali esempi rafforzano semmai la
sua tesi secondo la quale, essendo “questo scambio di vie di fatto con __________
già accaduto,” __________ non avrebbe mai potuto immaginare che, una volta
privo di sensi, non sarebbe stato soccorso ma addirittura spinto a calci nella
sua stanza, impendendo di fatto che qualcun altro si accorgesse della
situazione e intervenisse, fino al sopraggiungere della morte per soffocamento.
Infine la ricorrente afferma che
sebbene le somme accordate ai congiunti delle vittime secondo il diritto civile
siano generalmente più alte di quelle previste dalla LAV, esse possono fornire
un’indicazione in merito alle lesioni che giustificano una riparazione morale
più alta, di conseguenza la differenza tra i fr. 20'000 riconosciuti dalla CARP
e i fr. 4'800 attribuiti dal DSS appaiono del tutto sproporzionati.
1.5. Con risposta del 6 novembre 2024,
cui ha allegato l’incarto, il DSS ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.6. Con osservazioni del 18 novembre
2024 la ricorrente ha ribadito le sue censure (doc. V).
Circa la commissione qualificata
del reato, dopo aver citato degli estratti di alcune sentenze del Tribunale
federale, l’insorgente afferma che il reato è stato commesso con totale spregio
della vita umana. Dopo averlo già picchiato due volte in precedenza, __________
ha percosso __________ con pugni al volto e al capo, lo ha trascinato nella sua
stanza per poi lasciarlo solo, sanguinante e privo di sensi.
In tali circostanze, nonostante
la vittima fosse incosciente e stesse copiosamente sanguinando, nonostante __________
si fosse reso conto che __________ stava respirando a fatica, ha omesso di
prestare, e di far prestare, un tempestivo aiuto, lasciando che il sangue
confluito nelle vie respiratorie, ne causasse la morte. La morte per
soffocamento, unita all’omissione di soccorso, si configura come un atto
particolarmente crudele. Il soffocamento comporta una sofferenza fisica intensa
e prolungata. Per __________ il soffocamento è durato almeno una decina di
minuti. Questa circostanza viene aggravata ulteriormente dalla condotta di __________
che, omettendo di prestare soccorso, e nascondendo la vittima in camera sua
così che, di fatto, nessun altro potesse accorgersi della situazione e
intervenire, ha impedito ogni possibilità di salvezza.
Tale comportamento manifesta
un’insensibilità verso il dolore altrui, dimostrando totale disprezzo per la
vita umana. La condotta di __________ non si limita alla semplice commissione
del reato, ma si estende a un trattamento della vittima che appare
intenzionalmente crudele e privo di ogni segno di pietà.
Circa la risonanza mediatica del
caso la ricorrente afferma che il DSS ha certo considerato la durata del
procedimento penale e la portata mediatica del caso; tuttavia ha menzionato
questi due fattori fondamentali in poche righe e non ha tenuto conto della loro
reale portata, ad esempio dell’aggravamento delle sofferenze della nonna, che
ha allevato __________ come un figlio.
Infine, relativamente alla
riduzione della riparazione morale, la ricorrente sottolinea che __________ era
un giovane ragazzo poco più che trentenne e risiedeva presso una __________ che
fungeva da alloggio per persone in difficoltà e/o tossicodipendenti per
decisione della sua curatrice.
Occorre anche prendere in
considerazione che dopo una prima incomprensione con un altro ospite della __________,
__________, risolta da __________, __________ stava tornando nella sua camera. È
stato __________ ad invitarlo e indirizzarlo nella camera dove lo avrebbe poi
aggredito. __________ aveva inoltre delle capacità ridotte di resistere a causa
del suo stato fisico.
La ricorrente evidenzia che dalla
relazione medico legale del __________ 2020 emerge che __________, la notte del
suo decesso, non ha fatto nulla o fatto ben poco se non qualche provocazione a
voce.
Inoltre nel verbale del __________
2019 innanzi alla procuratrice pubblica, __________ ha risposto che la sua
reazione non era stata proporzionata. Non è pertanto corretto sostenere che __________
si sia volontariamente esposto al rischio di aggressione a causa di
frequentazioni discutibili. La sua presenza in quella zona la sera dell’aggressione
deve essere interpretata come una mera circostanza di fatto, poiché __________
risiedeva effettivamente nelle immediate vicinanze di __________ e la sua
presenza non può essere considerata come una scelta imprudente o finalizzata a
esporsi a pericoli.
In concreto, secondo la
ricorrente, non si può affermare che la vittima possa essere considerata
corresponsabile per quanto accaduto a causa di un suo comportamento imprudente.
__________ al massimo ha forse provocato verbalmente __________, ma dal referto
medico non emerge che abbia aggredito fisicamente qualcuno. Tale circostanza,
per l’insorgente, esclude la previsione di una reazione così sproporzionata da
parte di __________, il cui comportamento estremamente violento e omissivo non
può in alcun modo essere ricollegato a un rischio che la vittima avrebbe dovuto
ragionevolmente anticipare. Una riduzione dell’indennità del 60% è eccessiva se
si pone attenzione a tutte le circostanze e non è conforme alla giurisprudenza.
Secondo l’insorgente nel caso di specie non vi è alcuna prova che __________
abbia seriamente minacciato __________. Al contrario, il referto medico
evidenzia che __________ non ha aggredito fisicamente __________ o, nel caso lo
abbia fatto, lo ha fatto in maniera molto lieve e non tale da giustificare una
reazione violenta. Non sono emerse evidenze concrete che possano confermare che
__________ abbia provocato una reazione talmente intensa da giustificare
l’attribuzione di una colpa medio-grave per l’accaduto.
1.7. Chiamato ad esprimersi in merito,
il DSS è rimasto silente (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il 1° gennaio 2009 è entrata in
vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23
marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (art. 46 nuova LAV).
L’art. 48 lett. a
prima frase (disposizioni transitorie) della nuova LAV prevede che sono retti
dal diritto previgente il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per
reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Nel caso di specie i reati sono stati commessi il __________ 2019.
Al caso di specie trovano pertanto applicazione le norme della nuova legge in
vigore dal 1° gennaio 2009.
nel merito
2.2. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni
persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa
a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente
legge (aiuto alle vittime).
L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che
il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato
rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia
agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).
Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto
comprende:
a. la
consulenza e l’aiuto immediato;
b. l’aiuto a
più lungo termine fornito dai consultori;
c. il
contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d. l’indennizzo;
e. la
riparazione morale;
f. l’esenzione
dalle spese processuali.
L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che
l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per
l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei
consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono
concessi indennizzi né riparazioni morali.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV
le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se
l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa
prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi
chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da
terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono
soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione
di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per
ottenere prestazioni da terzi.
2.3. Per quanto concerne la riparazione
per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi
congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la
gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle
obbligazioni si applicano per analogia.
Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il
diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.
Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la
riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo
l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi
per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi
dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di
riparazione morale sono dedotte.
Per l’art. 27 LAV l’indennizzo e
la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi
se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione (cpv. 1).
L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere
ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad
aggravare la lesione (cpv. 2). La riparazione morale può essere ridotta se
l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel
luogo di domicilio, risultasse sproporzionata (cpv. 3).
L’art. 28 LAV prevede che non
sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.
2.4. In concreto,
con sentenza __________ la Corte di appello e di revisione penale ha condannato
__________ a versare alla ricorrente, a titolo di indennità per torto morale,
un importo di fr. 20'000.-- (cfr. pag. 57 della sentenza, doc. 1/C). Con la
decisione impugnata l’amministrazione ha riconosciuto un importo di fr. 12'000.--,
ridotto del 60% a fr. 4'800.-- (doc. A).
L’insorgente contesta l’entità
della riparazione morale fissata in fr. 4'800.-- e chiede un importo di fr.
10'000.--.
Nell’ambito del diritto
previgente con sentenza pubblicata in DTF 129 II 312 consid. 2.3 e seguenti il
TF ha precisato che l’autorità LAV non è legata ai considerandi di diritto del
Giudice penale in merito alle pretese civili.
Il legislatore, come figura anche
nella sentenza 1C_505/2019 del 29 aprile 2020 al
consid. 3.1, emessa in applicazione del nuovo diritto, non ha voluto
garantire alla vittima una riparazione piena, intera ed incondizionata del
danno subito. In particolare nell’ambito del riconoscimento del torto morale,
la prestazione si avvicina piuttosto ad un indennizzo ex aequo et bono ove
l’ampio potere di apprezzamento dell’autorità ha come limiti il rispetto della
parità di trattamento ed il divieto dell’arbitrio. La natura sussidiaria del
risarcimento dovuto ad un dovere di assistenza e non ad una responsabilità
propria da parte dello Stato, può quindi condurre l’amministrazione a fissare
una riparazione morale meno ampia di quella attribuita in ambito penale
(sentenza 1C_505/2019 del 29 aprile 2020, consid.
3.1; cfr. DTF 132 II 117, consid. 2.2.4; DTF 129 II 321 consid. 2.5).
L’amministrazione poteva
pertanto, come ha fatto, scostarsi dall’importo per riparazione morale
stabilito dalla Corte di appello e revisione penale.
Spetta al Tribunale stabilire se
l’interessata ha diritto ad una riparazione morale superiore rispetto a quella
riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità.
2.5. La nuova LAV del 23 marzo 2007,
in vigore dal 1° gennaio 2009, restringe, anziché estendere, l’ammontare della
riparazione morale, prevedendo dei limiti di indennizzo che prima non
esistevano. Lo stesso Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione totale
della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 9 novembre
2005 (FF 2005 pag. 6351 e seguenti), ha affermato, a pag. 6368, che “anche
la riparazione morale in quanto forma speciale di indennizzo per il danno
subito deve essere mantenuta. Deve però essere limitata” e a pag. 6373 che
“Proponiamo un valore massimo di 70 000 franchi per la vittima
e di 35 000 franchi per i congiunti. In questo modo la riparazione morale
secondo il diritto sull’aiuto alle vittime risulta inferiore rispetto a quella
secondo il diritto civile, come richiesto dal postulato Leuthard”.
Il Consiglio federale ha inoltre
affermato, a pag. 6408, che “dal momento che la LAV non deve allontanarsi
troppo dal diritto civile (il sistema attuale ha in effetti dato buoni
risultati) e considerato che la riparazione morale accordata dallo Stato non
deve essere identica, nel suo importo, a quella che verserebbe l’autore del
reato, la soluzione scelta è quella di una riparazione morale secondo gli
articoli 47 e 49 CO, ma limitata a un importo massimo. Considerate le
particolarità della riparazione morale secondo la LAV, diverse disposizioni
della sezione 2 (riparazione morale) e della sezione 3 (disposizioni comuni)
contengono soluzioni che si discostano per certi aspetti da quelle del diritto
civile.”
Circa
gli art. 22 e 23 LAV, l’Esecutivo federale ha affermato (pag. 6408 e seguenti):
" L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione
della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli
articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale
solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della
vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti
della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in (ndr: cui)
adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1
capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti.
(…).
Affinché venga versata una riparazione morale
deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della
vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al
diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune.
La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale
dipende dalla gravità della sofferenza risultante
dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante
versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio
considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle
operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se
la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione
morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che
in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere
eccezionale.
Attualmente si pensa ai casi di invalidità
permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante.
In occasione della procedura di consultazione,
la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità
che figura nell’articolo 8 LPGA (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è
stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le
lesioni all’integrità sessuale. Questa nozione non è quindi
stata conservata. Ciò nonostante, la nozione
di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere
curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna
riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa
di qualche settimana. È peraltro possibile
chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta
immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni
all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni.
Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né
la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.
(…)
Art.
23 Calcolo della riparazione morale
(…)
Come nel diritto di responsabilità civile, l’importo
della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art.
22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso
1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze
più gravi, l’importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata
nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti.
Fatti
I redditi non sono presi in considerazione (cfr.
art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di
conseguenza alcun rapporto con i redditi.
(…).
Determinazione
dell’importo: gli importi versati sono calcolati
secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati
abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente
da quest’ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono
comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener
conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per
questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al
limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo
differenziato situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della
parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di
allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o
comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire
forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto
forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le
particolarità di ogni singolo caso.
Occorre partire dall’idea che l’importo delle
riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel
diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio
a quelle stabilite per le lesioni all’integrità.
Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore
medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore
mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200
a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore
mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi.
Per quanto concerne la vittima:
Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi
più gravi che coincidono in generale con un’invalidità al 100 per cento.
Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni
all’integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti:
– da
55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto
fortemente ridotti (p. es. tetraplegia);
– da
40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali
fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.);
– da
20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un
organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba,
lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi
genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.);
– meno
di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito,
dell’odorato o del gusto ecc.).
Per le lesioni all’integrità psichica o sessuale
sono possibili indicazioni analoghe.
Per quanto concerne il congiunto:
Gli importi più elevati sono riservati ai congiunti
di una persona gravemente invalida.
A questo proposito occorre considerare che il
margine non è esteso e di conseguenza lo spazio di manovra per considerare le
particolarità di ogni singolo caso e ridotto. Si può partire dai valori
indicativi seguenti:
– da 25
000 a 35 000 franchi: per il congiunto che ha dovuto riorganizzare
considerevolmente la sua vita per occuparsi della vittima o che deve occuparsi
di cure o di assistenza molto importanti nei confronti della vittima;
– da 20
000 a 30 000 franchi: per la perdita del coniuge o del partner;
– da 10
000 a 20 000 franchi per la perdita di un figlio (tenendo conto delle
circostanze concrete come l’età o l’esistenza di una comunione domestica);
– da 8000 a 18 000 franchi: per la perdita del padre
o della madre (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e
dell’intensità della relazione);
– da 0 a 8000 franchi: per la perdita di un fratello
o di una sorella (tenendo conto dell’esistenza di una comunione domestica e
dell’intensità della relazione)
Per la perdita di altri parenti di principio non
deve essere versata alcuna riparazione morale.”
2.6. La
Considerandi
“Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge
federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio
federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, al punto 13, pag. 5, rammenta
che i congiunti hanno diritto alla riparazione morale se la vittima è deceduta
oppure è stata lesa gravemente nella sua integrità fisica, psichica o sessuale
e se il congiunto è stato colpito almeno altrettanto gravemente come nel caso
del decesso della vittima (DTF 112 II 220; DTF 112 II 226; DTF 117 II 50; DTF
122.
III 5; DTF 125 III 412).
A
pag. 18 della guida sono descritti i margini applicabili in caso di una lesione
grave di uno o più congiunti della vittima.
Se
un minore perde la persona di riferimento più importante ed è quindi colpito
con particolare durezza per cui deve cambiare lo stile di vita in modo significativo,
occorre esaminare la possibilità di concedere una riparazione morale vicina
all’importo massimo.
In
determinate circostanze può essere concessa una riparazione morale anche al di
sotto del margine previsto, ad esempio se il genitore deceduto era già in età
avanzata oppure il rapporto non era molto stretto.
Margini
3.
25.
000 –
35.
000
Cambiamento
significativo dello stile di vita per occuparsi della vittima gravemente lesa
e curarla o assisterla intensamente oppure altre ripercussioni molto incisive
o sofferenze eccezionalmente gravi
2.
10.
000 – 35
000.
Decesso
di un genitore, di un figlio, di un coniuge/partner registrato/concubino
1.
Fino a 10
000.
Decesso
di un fratello, se rapporto particolarmente stretto o convivenza nella stessa
comunione domestica
A pagina 18 della guida
sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento:
Ripercussioni dirette del
reato
· Intensità, portata e durata
delle ripercussioni psichiche
· Durata della psicoterapia
· Cambiamento significativo
dello stile di vita
· Durata dell’incapacità
lavorativa
Commissione del reato e
circostanze
· Commissione qualificata del
reato (crudeltà, uso di armi o altri
oggetti pericolosi)
· Intensità e portata della
violenza
· Il congiunto era testimone del
reato
Situazione della vittima
· Età della vittima, in
particolare se minorenni
Qualità e intensità del
rapporto o legame tra vittima e congiunti
· Importanza del rapporto per il
congiunto
· Durata del matrimonio, del
partenariato registrato o del concubinato
· Ripartizione delle
responsabilità nel matrimonio o nel partenariato
· Comunione domestica
· Regolarità dei contatti
Con sentenza 1C_184/2021,
1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale
federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere
d’apprezzamento al momento di fissare l’ammontare della riparazione morale e
non sono vincolate dalle direttive dell’UFG. Tuttavia, anche per non
compromettere l’applicazione uniforme del diritto federale, l’autorità non può
scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell’UFG che deve mantenere un
valore di riferimento alfine di garantire l’uguaglianza di trattamento tra i
beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli
importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il
legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi.
2.7
Come indicato in precedenza, l’art.
22.
cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una
somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica;
gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia.
Di regola, i congiunti possono
chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO
possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza
1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl
2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können
Dispositivo
demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und
Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein
entsprechender Zivilanspruch zusteht.
Das bedeutet, dass bei der
Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes
Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“).
Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale,
il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al
danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di
riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua
personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale.
Di principio i
congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di
lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più
forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid.
2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve
avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005,
consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la
gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone
toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid. 11.2; DTF 132
II 117, consid. 2.2.2.; sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2,
DTF 125 III 412 consid. 2a; cfr. anche DTF 146 IV 231, consid. 2.3.1; STF
6B_181/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 3).
Un indennizzo è
stato accordato alla figlia la cui madre è stata infettata dal virus dell’AIDS
a causa dell’incertezza che pesava su entrambe (DTF 125 III 412), così come ad
una bambina di 6 mesi, il cui padre è diventato gravemente invalido in seguito
ad un’intossicazione da monossido di carbonio (DTF 117 II 50). Per contro
un’indennità per torto morale è stata rifiutata alla madre e ai fratelli e
sorelle di un bambino vittima di abusi sessuali commessi dal proprio padre
(sentenza 1A.2008/2002 del 12 giugno 2003), così come ai genitori di una
bambina di 9 anni aggredita e poi violentata nell’ascensore del proprio palazzo
da un ragazzo di 15 anni (sentenza 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005).
In un caso
giudicato dal TF con la sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005 la vittima,
di due anni all’epoca dei fatti, aveva subito maltrattamenti ad opera di un
conoscente della madre, tali da necessitare un ricovero urgente. Gli esami
medici hanno rilevato la presenza di fratture multiple interne che hanno
condotto ad un’emorragia. Il bambino è arrivato in stato d’incoscienza
all’ospedale, ha avuto un arresto cardiaco ed ha dovuto essere rianimato. È
rimasto quindici giorni in cure intense e nutrito artificialmente. In seguito è
stato trasferito nel reparto di pediatria dove è rimasto ancora per circa un
mese. La guarigione del bambino è stata completa senza che si siano dovute
temere conseguenze fisiche e niente lasciava presagire che potessero esserci
conseguenze psichiche. Il TF ha affermato che la mamma si è trovata
nell’incertezza durante i 15 giorni in cui il bambino era in cure intense e che
le sofferenze sono state tanto più intense se si pensa che inizialmente la
madre era stata in detenzione preventiva poiché era stata ritenuta colpevole di
aver violato i doveri di assistenza e di educazione. In quel periodo non ha
potuto visitare il bambino in ospedale. Il suo medico le ha diagnosticato una
depressione reattiva a quanto accaduto che le ha comportato due incapacità
lavorative la prima di un mese la seconda di poco meno di un mese e mezzo. La
madre ha inoltre affermato di non essere riuscita a liberarsi delle angosce
relative allo sviluppo del proprio bambino e di eventuali rischi di future
complicazioni. Al momento del giudizio in ambito penale non era tuttavia più in
cura psichiatrica e non ha preteso che le relazioni personali con il proprio
figlio o il suo modo di vita fossero state durevolmente intaccate e
profondamente modificate dai maltrattamenti subiti dal bambino. Il TF, pur non
volendo minimizzare le sofferenze della madre nel corso dei primi mesi che
hanno seguito il ricovero del proprio figlio, ha affermato che esse non sono
comparabili, per la loro durata e intensità, a quelle dei congiunti di una
vittima deceduta o diventata gravemente invalida, o a quelli dei genitori della
vittima di un rapimento aventi fatto l’oggetto di minacce di morte e che erano
ancora in cura più di due anni dopo i fatti. L’Alta Corte ha di conseguenza
ritenuto corretto negare qualsiasi riparazione morale alla madre.
Nella sentenza
(sopra citata) 1A.69/2005 dell’8 giugno 2005, il TF ha giudicato il caso di una
ragazzina di 9 anni aggredita e violentata da un ragazzo di 15 anni
nell’ascensore del palazzo in cui viveva, nell’ambito di un ricorso inoltrato
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia che aveva contestato il
riconoscimento di un importo di fr. 5'000 ai genitori della bambina.
L’Alta Corte ha
ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia ritenendo
non essere dati gli estremi per una riparazione morale ai genitori.
Le lesioni
descritte dai genitori concernevano infatti essenzialmente la vittima diretta
dell’orribile crimine. La bambina è stata intaccata durevolmente nel suo
sviluppo: non vuole più vedere gli amici, non osa più prendere l’ascensore del
palazzo e ha sempre bisogno di essere accompagnata, avendo perso la fiducia in
sé stessa. I genitori devono continuamente occuparsi di lei. Tuttavia, per il
TF, dagli atti non emerge una loro sofferenza che sarebbe superiore a quella di
qualsiasi altro genitore in una situazione simile e la loro sofferenza non è in
ogni caso paragonabile a quella che avrebbero avuto in caso di morte o
invalidità permanente.
Nella sentenza 1C_184/2021,
1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, il Tribunale federale ha dovuto
giudicare il caso di una bambina, nata nel 2000, violentata e strangolata dal
compagno della madre ed il cui corpo senza vita era stato trovato il 24 agosto
2012 sotto il letto della camera matrimoniale, nell’appartamento occupato dalla
madre, dalla sorella nata nel 1998 e dal fratello nato nel 2011. La Corte di
giustizia del Canton Ginevra ha confermato l’ammontare di fr. 40'000
riconosciuto alla madre a titolo di risarcimento morale ed ha aumentato da fr.
12'000 a fr. 24'000 l’importo riconosciuto alla sorella. Il Tribunale federale
ha ammesso il ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia
riducendo a fr. 35'000, rispettivamente a fr. 12'000 la riparazione morale
riconosciuta alla madre e alla sorella. L’Alta Corte ha invece respinto il
ricorso inoltrato dalla madre.
La Corte di
Giustizia cantonale, riferendosi ai fatti stabiliti in ambito penale, aveva
tenuto conto dell’intensità della sofferenza psichica della madre causata dalla
perdita della figlia, sofferenza che era stata accentuata dalle circostanze
atroci del crimine perpetrato dal suo compagno di allora, il quale per un
egoismo assoluto ed un’assenza di qualsiasi scrupolo aveva fatto pagare ad una
bambina di 12 anni, uccidendola, il fatto di essere stata oggetto dei suoi
impulsi sessuali. I certificati medici prodotti attestavano così che, quasi 9
anni dopo i fatti, la madre era ancora molto provata dal tragico decesso della
figlia, presentava uno stato di stress post traumatico e uno stato ansioso.
Inoltre, la circostanza che l’autore del reato era stato suo compagno, aveva
ingenerato dei sensi di colpa nella madre. La negazione dei fatti da parte
dell’autore del crimine durante tutta la procedura aveva peggiorato la sua
sofferenza. Dal 2012 beneficiava di un trattamento psichiatrico settimanale e
di un trattamento farmacologico. Non poteva sopportare di vivere dove sua
figlia era stata assassinata e voleva traslocare vicino al cimitero per potere
parlare con la figlia ogni giorno. La madre aveva potuto riprendere la propria
attività lavorativa nel 2020, dopo 7 anni di incapacità lavorativa, ma la sua
vita personale e quella dei due altri figli era rimasta segnata dalla scomparsa
della bambina. La madre temeva costantemente per la loro vita e non aveva più fiducia
negli esseri umani.
Al consid. 4.4 il
Tribunale federale ha rammentato che rinviando implicitamente alle definizioni
giuridiche delle nozioni di vittima e di parente della vittima, il criterio
distintivo preso in considerazione dal legislatore nell’art. 23 cpv. 2 LAV è
legato all’esistenza di una lesione diretta subita dalla vittima a causa del
reato commesso. In questo senso, il parente della vittima, a differenza della
vittima stessa, non è leso, perlomeno direttamente, nella sua integrità fisica
o sessuale a causa del reato, ma subisce tutt’al più una lesione psichica che
deriva dalla lesione subita dalla vittima del reato. Per l’Alta Corte, alla
luce degli importi abitualmente riconosciuti a titolo di riparazione morale,
una vittima che per ipotesi fosse lesa unicamente nella sua integrità psichica
e non nella sua integrità fisica o sessuale, non potrebbe ottenere una
riparazione morale superiore a fr. 35'000. Gli studi sui casi delle riparazioni
attribuite dopo l’entrata in vigore della nuova LAV, fanno stato di importi
riconosciuti non superiori a fr. 15'000, anche nei casi più gravi di lesioni
psichiche causate a vittime del reato. Nel caso di specie il Tribunale non
avrebbe potuto accordare un importo superiore ai fr. 35'000 previsti dall’art.
23 cpv. 2 LAV. Considerato che, contrariamente al Tribunale cantonale, il
Tribunale federale può procedere con una reformatio in peius visto il ricorso
del Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’indennità è stata ridotta a
fr. 35'000.
Per quanto concerne
la figlia, la Corte cantonale, sulla base della sentenza in ambito penale,
aveva accertato che la sofferenza psichica causata dalla morte della sorella
era stata molto importante ed era stata accentuata dall’atrocità del crimine.
In particolare la notte dell’assassinio, la sorella ha dovuto dormire nel letto
della camera matrimoniale, senza sapere che il corpo della vittima si trovava
sotto di lei. Le due sorelle erano molto legate tra di loro, avendo solo 18
mesi di differenza e condividendo la stessa stanza sin da piccole. Anche se
l’interessata aveva potuto proseguire la sua formazione scolastica, la sua vita
personale restava segnata dalla scomparsa della sorella. Il sentimento di
mancanza e di collera ha avuto un impatto significativo sul suo sviluppo.
Allorché aveva difficoltà a dare fiducia a coloro che la circondavano, in
particolare agli uomini, aveva anche dopo occuparsi della madre e del
fratellino. Quotidianamente limitava le sue uscite, preoccupata per le angosce
della madre e viveva ormai permanentemente con il ricordo di sua sorella. Da
cui il riconoscimento di una riparazione morale di fr. 24'000, superiore al
limite massimo di fr. 10'000 prevista dalla guida dell’UFG.
Il Tribunale
federale, pur ammettendo che le autorità dispongono di un largo potere di
apprezzamento per fissare l’importo della riparazione morale, non essendo
vincolate dalle direttive dell’UFG, ha comunque rammentato che la guida deve
conservare un valore di riferimento per garantire una parità di trattamento tra
i beneficiari degli indennizzi LAV. Nel caso giudicato, poiché la riparazione
accordata supera del 140% quella prevista dalla guida, va considerata
eccessiva. Viste le particolarità della fattispecie, in concreto secondo il
Tribunale federale era possibile scostarsi dall’importo massimo fissato
dall’UFG, tenuto conto dell’importante sofferenza psichica, esacerbata dalle
circostanze particolarmente squallide della morte della sorella e per i forti
legami che le univano. In queste condizioni l’autorità cantonale LAV aveva
esercitato correttamente il suo potere di apprezzamento, fissando in fr. 12'000
l’indennità riconosciuta, ossia del 20% superiore al massimo previsto dalla
guida del 2019.
Va infine rilevato
che in una STCA 43.2014.1+2 del 3 novembre 2014 questo Tribunale ha negato il
diritto ad una riparazione morale al padre di una ragazza che era stata
vittima, ad opera di due ragazzi, di ripetuti atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), rapimento di
persona inetta a resistere (art. 183 cpv. 2 CP), rispettivamente di ripetuta
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di
immagini (art. 179quater CP).
2.8. In concreto, il
DSS ha riconosciuto la veste di vittima alla ricorrente, nonna del defunto __________,
poiché ha svolto un ruolo quasi materno, dovendosi sostituire alla madre, assente,
che lo aveva abbandonato durante la sua infanzia. La nonna si è così presa in
cura il nipote, crescendolo come se fosse stato suo figlio.
L’autorità inferiore, ritenuto il
ruolo materno della nonna, per la determinazione della riparazione morale ha di
conseguenza applicato il margine 2 della “Guida per stabilire l’importo
della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle
vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3
ottobre 2019, ossia un importo tra i fr. 10'000 e i fr. 35'000.
In tale contesto il DSS ha
riconosciuto un importo di fr. 12'000 tenuto conto anche della durata del
processo e della sua portata mediatica. Non ha invece ritenuto una commissione
qualificata del reato. L’importo è stato ridotto del 60% a causa della concolpa,
considerata medio-grave, della vittima a fr. 4’800.
2.9. La determinazione dell’importo da
concedere quale riparazione morale si effettua in due fasi: la prima permette
di ricercare un importo base, fondandosi su criteri oggettivi derivanti dalla
casistica, mentre nella seconda si considerano gli specifici fattori di
riduzione o di aumento del caso concreto in modo che l’importo definitivo tenga
sufficientemente conto delle sofferenze effettivamente patite dalla vittima
(Werro, La responsabilité civile, 2017, N. 1424 segg.).
La
dottrina (Peter Gomm, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik, Opferhilfegesetz, Bundesgesetz
vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 4a edizione, Berna
2020, ad art. 23, n. 33), cita alcune sentenze pronunciate dopo l’emissione
della Guida dell’UFG del 3 ottobre 2019 e relative al riconoscimento di una
riparazione morale ai genitori i cui figli sono stati uccisi:
fr.
25'000 alla madre ed al padre la cui figlia è stata uccisa nell’ambito di una
presa di ostaggi (“Kant. Opferhilfestelle ZH 261/2019” del 14.4.2020);
fr.
15'000 alla madre di una figlia ormai maggiorenne uccisa intenzionalmente (“GSI
BE 2018-13429” del 28.5.2019);
fr.
14'000 alla madre la cui figlia è stata accoltellata più volte dall’autore del
reato prima che dovesse testimoniare contro di lui in un caso di truffa (“GSI
BE 2014-12037” del 9.8.2019).
In
concreto, il DSS ha riconosciuto un importo di fr. 12'000 considerata
l’intensità, la portata e la durata delle ripercussioni psichiche, la risonanza
mediatica, la mancanza di una comunione domestica tra l’istante e la vittima ed
il fatto che non si è in presenza di una commissione qualificata del reato
(doc. A, pag. 5).
2.10. La ricorrente contesta l’ammontare
“base” della riparazione morale per due motivi principali, la mancata presa in
considerazione della risonanza mediatica del caso e della commissione
qualificata del reato. Ella sostiene poi genericamente che l’autorità inferiore
avrebbe esercitato in maniera inadeguata il suo potere di apprezzamento,
avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ed avrebbe accertato in
maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti.
2.10.1. Per quanto riguarda la critica
relativa alla mancata presa in considerazione della risonanza mediatica del
caso (doc. I, pag. 6: “[…] Durante la procedura penale, durata oltre due
anni e con un’importante portata mediatica, la ricorrente non ha solamente
dovuto rivivere la morte del nipote in occasione della procedura penale, ma
anche tramite i molteplici articoli di giornale pubblicati da varie testate e
servizi televisivi andati in onda in quel periodo”), il DSS a giusta
ragione, in sede di risposta, ha indicato di averne tenuto conto nella sua
decisione del 18 settembre 2024 (doc. A, pag.5: “[…] In merito alla
determinazione dell’importo all’interno del margine 2 osserviamo che da una
parte è senza altro da prendere in considerazione la durata della procedura
penale di oltre due anni, durante la quale l’istante è stata costretta a
rivivere varie volte l’episodio della morte del nipote. Inoltre va anche
considerata la portata mediatica di questo fatto di sangue”).
Certo, come evidenzia
l’insorgente in sede di osservazioni, sia la durata del processo che la
risonanza mediatica della fattispecie, sono stati menzionati brevemente.
Tuttavia, da una parte il DSS, contrariamente a quanto sembra sostenere
l’interessata, ha preso in considerazione anche la loro reale portata, tenendo
conto delle sofferenze di RI 1. L’autorità cantonale ha infatti evidenziato
come “senza voler sminuire il dolore provato dalla nonna per la perdita del
nipote, ella non ha necessitato di un percorso terapeutico per elaborare il
lutto e in seguito alla morte del nipote lo stile di vita dell’istante non ha
subito un cambiamento rilevante” e nella quantificazione della riparazione
morale ha considerato “l’intensità, la portata e la durata delle
ripercussioni psichiche, la risonanza mediatica”.
D’altra parte la ricorrente non
indica in quale misura e sulla base di quali ragioni, questi due fattori,
segnatamente quello della risonanza mediatica, avrebbero dovuto essere presi in
considerazione in misura maggiore dall’autorità cantonale.
2.10.2. Circa la mancata presa in
considerazione della commissione qualificata del reato (ossia la presenza di
crudeltà, uso di armi o altri oggetti pericolosi), il DSS ha affermato che “bisogna
anche considerare che __________ non è morto per i pugni di __________. “La
causa della morte di __________ non sono state le lesioni inferitegli, di per
sé insufficienti a causarne autonomamente il decesso, bensì il suo successivo
soffocamento dovuto a una serie di circostanze concomitanti (riflessi autonomi
sopiti ovvero aboliti dall’alcol e dai medicamenti, svenimento, sanguinamento
favorito dai livelli di alcolemia registrati, assenza di posizionamento in
decubito laterale e di pronto soccorso).” (Cfr. sentenza penale pag. 35)”.
La ricorrente contesta la
motivazione del DSS e cita la DTF 119 IV 49, dove il Tribunale federale,
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 190 cpv. 3 CP allora in vigore
(violenza carnale aggravata, crudeltà), ha stabilito che il reato aggravato è dato solo laddove il carattere
illecito sia accresciuto in misura importante. L'agente agisce con crudeltà
quando infligge alla vittima sofferenze particolari, considerevolmente maggiori
di quelle inerenti nel reato non aggravato. Il fatto di stringere con forza la
gola, durante alcuni minuti e in modo intermittente, costituisce una forma di
crudeltà.
Ella fa inoltre riferimento alla
sentenza 6B_1208/2022 del 16 febbraio 2023, relativo ad un caso di tentata
violenza carnale aggravata e tentata aggressione sessuale aggravata (art. 189 e
190 CP) dove il Tribunale federale ha affermato che “Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt
Grausamkeit vor, wenn sich der Täter gefährlicher oder unverhältnismässiger
Mittel bedient und so seinem Opfer besondere Qualen aufnötigt. Darunter sind
Qualen zu verstehen, die nicht die unvermeidbare Folge des Grunddelikts sind,
sondern solche, die der Täter sein Opfer aus Sadismus oder mit dem Zweck, es in
besonderer Art und Weise zu peinigen, erleiden lässt - oder aber einfach aus
Brutalität oder Gefühllosigkeit dem Schmerz von andern gegenüber. Die
Umschreibung ist allerdings bloss eine allgemeine Richtlinie, für deren
Konkretisierung im Einzelfall ein erheblicher Spielraum gilt. Die als grausam
zu bewertenden Elemente der Begehungsweise (eigentliche Ausführungshandlungen
und besondere Tatumstände) sind Bestandteile des Tatgeschehens. Unter
Tatumständen sind rechtserhebliche Tatsachen zu verstehen, die unmittelbar mit
der Begehung der Tat zusammenhängen. Die grausame Behandlung des Opfers kann
aber auch vor oder nach der Verübung des eigentlichen Delikts erfolgen”.
L’insorgente
sostiene che nel caso concreto il reato è stato commesso con totale spregio
della vita umana. Dopo averlo già picchiato due volte in precedenza, __________
ha percosso __________ con pugni al volto e al capo, lo ha trascinato nella sua
stanza per poi lasciarlo solo, sanguinante e privo di sensi.
In tali circostanze, secondo la
ricorrente, nonostante la vittima fosse incosciente e stesse copiosamente
sanguinando, nonostante __________ si fosse reso conto che la vittima stava
respirando a fatica, ha omesso di prestarle, e di far prestare, un tempestivo
aiuto, lasciando che il sangue confluito nelle vie respiratorie, ne causasse la
morte. La morte per soffocamento, unita all’omissione di soccorso, per
l’interessata, si configura come un atto particolarmente crudele poiché il
soffocamento comporta una sofferenza fisica intensa e prolungata. Per __________
il soffocamento è durato almeno una decina di minuti. Questa circostanza,
secondo RI 1, viene aggravata ulteriormente dalla condotta di __________ che,
omettendo di prestare soccorso, e nascondendo la vittima in camera sua così
che, di fatto, nessun altro potesse accorgersi della situazione e intervenire,
ha impedito ogni possibilità di salvezza.
Tale comportamento, per
l’insorgente, manifesta un’insensibilità verso il dolore altrui, dimostrando
totale disprezzo per la vita umana. La condotta di __________, secondo
l’interessata, non si limita alla semplice commissione del reato, ma si estende
a un trattamento della vittima che appare intenzionalmente crudele e privo di
ogni segno di pietà.
Accertato che l’autore del reato
non ha utilizzato armi o altri oggetti pericolosi, occorre stabilire se nel
caso di specie il reato è stato commesso con crudeltà.
La risposta, per i motivi
seguenti, deve essere negativa.
__________ è stato condannato per
lesioni semplici per avere “__________”, per omicidio colposo per
omissione, per avere, “__________” e per
omissione di soccorso
per avere, “__________”
Dalla sentenza della Corte di
appello e di revisione penale __________ emerge da una parte che “__________”.
A pag. 44, in relazione al reato
di omicidio colposo per omissione emerge che “__________”.
La Corte, per quanto concerne
invece le lesioni semplici, a pag. 45, ha affermato che da “__________”.
La fattispecie sopra descritta si
differenzia in maniera sostanziale da quelle dove il Tribunale federale,
peraltro in casi di assassinio, e non di reati che dal punto di vista del
diritto penale prevedono pene meno elevate (in concreto: lesioni semplici,
omicidio colposo per omissione e omissione di soccorso), ha invece ritenuto la
crudeltà dell’atto.
L’Alta Corte ha ad esempio
ritenuto un assassinio particolarmente crudele in un caso in cui l’autore ha
inferto, con particolare violenza, 37 coltellate alla vittima (STF 6B_492/2018
del 13 novembre 2018, consid. 2.5.3: “Angesichts der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen
ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz mit der ersten Instanz die
Tatausführung als besonders grausam bezeichnet. Der Beschwerdeführer hat
insgesamt 37 Mal auf das Opfer eingestochen, wobei es zu fünf vollständigen
Durchstichen kam, was gemäss Vorinstanz eine grosse Wucht beziehungsweise
enorme Kraft voraussetzt. Dem Argument der Verteidigung, wonach unzählige
wahllose Messerstiche gegen ein besonders geplantes respektive skrupelloses
Verhalten, sondern vielmehr dafür sprächen, dass sich der Täter in einer
emotionalen Schieflage befunden habe, kann nicht gefolgt werden. Gemäss den
tatsächlichen Feststellungen war keiner der Stiche für sich alleine tödlich, was
zu einem langen Todeskampf des Opfers führte. Dies zeigt die besondere
Grausamkeit des Vorgehens des Beschwerdeführers auf. Indem der
Beschwerdeführer das Opfer ziellos brutal niederstach und dieses dadurch
unnötig leiden liess, handelte er besonders skrupellos.“; cfr. anche, per un caso di
tentato assassinio la sentenza 6B_966/2022 del 17 aprile 2023, consid. 2.4.2:
“[…] Mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin 2 ist die Vorgehensweise
des Beschwerdeführers jedoch als besonders grausam zu qualifizieren. Gemäss den
verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen öffnete der Beschwerdeführer auf
dem Weg zum Hauseingang sein Messer und näherte sich der Beschwerdegegnerin 2
von hinten, ohne ein Wort zu sagen. Er versetzte sie sodann in eine ausweglose
Situation, indem er sie im Hauseingang, eingesperrt zwischen der verschlossenen
Haustüre und ihm, ansprach und sie überraschend angriff. Die Beschwerdegegnerin
2 sah das Messer zu keinem Zeitpunkt und war entsprechend nicht auf einen
Angriff vorbereitet (vgl. Urteil S. 34 f.). Aufgrund der engen räumlichen
Verhältnissen und des Grössenunterschieds zwischen ihnen, konnte sich die
Beschwerdegegnerin 2 weder hinreichend schützen noch fliehen, und war dem
Beschwerdeführer somit völlig ausgeliefert. Er hat ihre Wehrlosigkeit gnadenlos
ausgenutzt und mit einem spitzen Messer, mit einer Klingenlänge von 9.8 cm
heftig sowie gezielt in ihre linke Körperhälfte eingestochen und sie damit
schwer verletzt. Ein Stich erfolgte in den Brustkorb und verletzte die Lunge.
Drei Stiche gingen in den Oberbauch, wovon einer den Pankreasschwanz und die
Magenvorder- sowie die Magenhinterwand verletzte, ein anderer Stich erfolgte in
die Milz. Von den drei Stichen in den Oberbauch drang einer mindestens
10 cm und die übrigen zwei mindestens 4 bis 5 cm ein. Zwei Verletzungen am
Oberschenkel resultierten aus einem Durchstich, wobei von einer tangentialen
Eindringtiefe von zirka 10 cm auszugehen ist. Die Stiche waren gemäss
gutachterlicher Einschätzung geeignet, das Herz der Beschwerdegegnerin 2 zu
erreichen, und bewirkten eine besonders nahe Lebensgefahr (Urteil S. 34 f.).
Die Beschwerdegegnerin 2 schützte sich nach dem ersten, unerwarteten Stich in
den Pankreasschwanz mit ihren Armen und leistete Widerstand (Urteil S. 35). Der
Beschwerdeführer hat jedoch erst, aber immerhin von ihr abgelassen, als sie ihm
- bereits am Boden liegend - einen Fusstritt versetzte, der ihn in seinem
gleichbleibenden und wiederholenden Zustechen unterbrach (vgl. Urteil S. 38).
Da er sein Vorhaben nicht zu Ende brachte und schliesslich den Notruf
alarmierte, erscheint fraglich, ob von einem eigentlichen Vernichtungswillen
ausgegangen werden kann. Jedenfalls hat er mit seinem mindestens fünfmaligen,
wuchtigen und zielgerichteten Zustechen, seine Entschlossenheit, die ihm
schutzlos ausgelieferte Beschwerdegegnerin 2 zu töten, bis zu deren Fusstritt
auf grausame Art und Weise gezeigt. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss
geltend macht, da die Beschwerdegegnerin 2 die Attacke überlebt habe, gehe die
Grausamkeit nicht über jene hinaus, die jedem Tötungsversuch immanent
sei, kann ihm nicht gefolgt werden. Das Ausbleiben des Erfolgs schliesst nicht
aus, dass die Tatausführung ausserordentlich grausam ist.”).
Come indicato anche dal
DSS, la dottrina Stratenwerth Günter/Bommer
Felix, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil I: Straftaten gegen
Individualinteressen, 8a edizione, Berna 2022, pag. 17 ritiene, in
relazione al reato di assassinio, che vi è crudeltà quando l’autore del reato,
con un atteggiamento insensibile e spietato ha causato alla vittima delle
sofferenze particolarmente gravi (per forza, durata o ripetizione), non anche
quando il reato, per altri motivi, provoca disgusto (“So sollte Grausamkeit, um an die
Aufzählung des Entwurfs 1918 anzuknüpfen, nur angenommen werden, wenn der Täter
dem Opfer aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besonders schwere Leiden
(der Stärke, der Dauer oder der Wiederholung nach) zufügt, nicht schon dann,
wenn die Tat aus anderen Gründen besonderen Abscheu erregt (…)”.
Come emerge dalla descrizione dei
fatti della Corte di appello e di revisione penale, nel caso di specie non vi
sono elementi per ritenere che nel preciso caso di specie sia adempiuta la
condizione della crudeltà per ritenere una commissione qualificata del reato.
L’autore del reato, condannato
per lesioni semplici, omicidio colposo per omissione e omissione di soccorso,
non ha fatto capo a mezzi pericolosi o sproporzionati (“Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung liegt Grausamkeit vor, wenn sich der Täter gefährlicher oder
unverhältnismässiger Mittel bedient und so seinem Opfer besondere Qualen
aufnötigt”), e neppure
risulta che abbia fatto subire alla vittima dei maltrattamenti per sadismo o
con lo scopo di tormentarlo o per brutalità o per insensibilità nei confronti
del suo dolore. Egli, seppur con grande e colpevole ritardo, ha in un secondo
tempo prestato soccorso alla vittima (cfr. sentenza della Corte di appello e di
revisione penale, pag. 3: “[…] __________”).
Come rilevato dall’autorità
cantonale, la Corte di appello e di revisione penale ha accertato che “La
causa della morte di __________ non sono state le lesioni inferitegli, di per
sé insufficienti a causarne autonomamente il decesso, bensì il suo successivo
soffocamento dovuto a una serie di circostanze concomitanti (riflessi autonomi
sopiti ovvero aboliti dall’alcol e dai medicamenti, svenimento, sanguinamento
favorito dai livelli di alcolemia registrati, assenza di posizionamento in
decubito laterale e di pronto soccorso)” (cfr. sentenza penale pag. 35).
Non vi sono di conseguenza gli
estremi per riconoscere la crudeltà dell’atto e dunque la commissione
qualificata del reato.
2.10.3. In queste condizioni, le valutazioni
dell’autorità cantonale possono essere confermate da questa Corte.
Infatti, rilevato che l’autorità
LAV, di regola, è unicamente vincolata per quanto riguarda i fatti accertati in
ambito penale, ma non dalle considerazioni di diritto, e tenuto conto degli
importi assegnati dai Tribunali cantonali in casi simili (cfr. Peter Gomm, op.
cit., ad art. 23, n. 33), il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la riparazione
morale di base di fr. 12'000 sia equa e non sia lesiva del principio della
parità di trattamento e della proporzionalità.
Il DSS non ha ecceduto nel suo
potere di apprezzamento, né è ravvisabile un’inadeguatezza nell’esercizio del
suo potere di apprezzamento.
2.11. Resta da
esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo
riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV.
Secondo la giurisprudenza occorre
far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che
il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV
risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità
da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso
di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi
motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre
o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto
dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la
posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche
pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona
responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave
(cpv. 2).
Anche una colpa
lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa
concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad
impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento
favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si
può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le
misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op. cit., n.
1478 e seguenti).
Come la colpa, anche
la colpa concomitante va giudicata in base a criteri oggettivi (Peter Gomm, op
cit., n. 8 ad art. 27, pag. 238). Il comportamento della vittima viene
paragonato a quello dell’ipotetico comportamento che una persona mediamente
diligente avrebbe avuto nella medesima situazione (Peter Gomm, op cit., n. 8 ad
art. 27, pag. 238).
In DTF 128 II 49 il TF ha, ad
esempio, confermato il principio della riduzione dell’indennizzo per torto
morale per colpa concorrente di una vittima che aveva partecipato ad una rissa,
il cui autore del reato era stato riconosciuto colpevole di lesioni corporali
semplici commesse con un oggetto pericoloso ed era stato condannato a due mesi
di prigione senza condizionale. La vittima era invece stata riconosciuta
colpevole di vie di fatto ma era stata esentata da qualsiasi pena a causa della
gravità delle sue ferite.
Per l’Alta Corte la vittima, che
aveva provocato essa stessa la rissa con aggressioni verbali ed aveva aggravato
la tensione esistente andando a cercare un fucile, non carico, per esibirlo
all’autore del reato, il quale era ubriaco, avrebbe dovuto prevedere la
possibilità di una reazione violenta.
Il TF ha ritenuto che la colpa
concorrente della vittima era palese, pur non essendo così grave da
interrompere il rapporto di causalità adeguata tra il reato ed il danno.
A proposito del risarcimento per
torto morale, al consid. 4.2 della citata sentenza, il TF ha rammentato di aver
già stabilito che una riduzione della riparazione morale può intervenire non
solo in caso di colpa grave ma anche in presenza di una colpa leggera o media e
al consid. 4.3 ha rammentato che il torto morale non può essere fissato
rigorosamente e matematicamente, come il danno materiale, ma che la decisione
di assegnare una riparazione morale e la sua valutazione si basano sull’equità.
Il TF ha anche stabilito che la
partecipazione ad una manifestazione violenta durante la quale la vittima è
stata ferita a morte può essere considerata almeno come colpa lieve (DTF 123 II
210 e seguenti, consid. 3b-c, Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27,
pag. 238), così come il soggiorno regolare in un ambiente pericoloso (DTF 121
II 369, consid. 3c e 4c).
In DTF 124 II 8 consid. 5c l’Alta
Corte ha confermato la riduzione del risarcimento ad una vittima di un tentato
omicidio. La riduzione era da ricondurre al comportamento provocatorio, seppure
non grave, della vittima stessa, la quale aveva più volte minacciato e
provocato verbalmente l’autore del reato. Anche se la vittima non doveva
necessariamente considerare la possibilità della reazione sproporzionata
dell’autore del reato, essa ha comunque contribuito allo scontro. Pur non
avendo commesso alcun reato, la vittima si è messa lei stessa in una situazione
critica e conflittuale, che ha portato al compimento del reato.
Una riduzione del 50% è stata
applicata dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo ad una vittima di
reato che, alcolizzata, era uscita dal bar per recarsi in strada dove era in
corso uno scontro tra tifosi di una squadra di calcio inglese e collaboratori
di un negozio turco (OH.2006.00002 del 29 giugno 2007 citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238). L’autorità cantonale LAV
del Canton Berna ha ridotto di 1/3 l’indennità per torto morale ad una giovane
vittima che aveva più volte attaccato l’autore del reato e lo aveva spinto in
una pozzanghera (JGK BE 37.64-03-303 del 28 novembre 2003 citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238). Una riduzione del 20% è
stata applicata dal Tribunale amministrativo del Canton Soletta in un caso di
una vittima che aveva iniziato a provocare verbalmente l’autore del reato
(VWBES.2018.14, consid. 5.1.3 del 20 giugno 2018, citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).
Riduzioni del
70-80% sono giustificate solo quando vi è una grave concolpa della vittima, ad
esempio se quest’ultima minaccia verbalmente l’autore del reato e per legittima
difesa finge di togliere un’arma dalla tasca dei pantaloni e costringe l’autore
del reato a sparare in un atto di eccesso di legittima difesa (VWBES.2018.14,
consid. 9.4 del 20 giugno 2018, citata da Peter Gomm, op.
cit., n. 9 ad art. 27, pag. 239).
2.12. In concreto l’amministrazione ha
ridotto del 60% il risarcimento per torto morale a causa della concolpa medio-grave
commessa da __________, per i motivi esposti al consid. 1.3 della presente
sentenza.
L’insorgente contesta la
decurtazione sostenendo che dopo una prima incomprensione con __________,
risolta dall’autore del reato, __________ stava tornando nella sua camera e __________
lo ha prima invitato e poi fisicamente indirizzato nella camera dove poi lo
avrebbe aggredito. Ella fa poi riferimento alla relazione del __________ 2020
del medico legale secondo cui alla luce di quanto potuto accertare è “pertanto
possibile che il __________ o non abbia posto in essere le condotte descritte
dai 2, o che le abbia effettivamente poste in essere con forza e intensità
lesiva tanto blanda da non causare effettive lesioni a carico del __________”.
Inoltre lo stesso __________ innanzi alla Procuratrice pubblica ha riconosciuto
che la sua reazione non era stata proporzionata. Per cui __________ non si è
volontariamente esposto al rischio di aggressione a causa di frequentazioni
discutibili. Egli si trovava presso la __________, perché vi alloggiava per
volere, anche, della sua curatrice.
Dalla sentenza __________ della
Corte di appello e di revisione penale, emerge che __________ passava spesso
del tempo con __________, si recavano l’uno nella stanza dell’altro per bere
alcol, consumare stupefacenti e assumere medicamenti, ascoltare musica e
chiacchierare (pag. 7 della sentenza). “Anche il giorno dei fatti (__________
2019) i rapporti tra loro sembravano essere buoni: ancora due ore prima, per
esempio, sono andati insieme al negozio __________” (pag. 8 della sentenza).
Inoltre:
" (…)
__________ (…)”
I due avevano litigato __________
2019:
" (…)
__________
(…)”
Circa la notte del __________
2019 i giudici della Corte di appello e di revisione penale hanno affermato:
" (…)
__________
(…)”
Questo Tribunale non ha alcun
motivo per distanziarsi dai fatti accertati dall’autorità penale, sulla base
dei quali può, secondo il suo apprezzamento, stabilire l’ammontare del
risarcimento per torto morale (cfr., a questo proposito, la DTF 129 II 312 dove
il TF ha rammentato che l’autorità LAV, di norma, è vincolata ai fatti
accertati in ambito penale: “2.8 Il y a lieu, par conséquent, de suivre
l'opinion exprimée par l'OFJ, selon laquelle l'autorité LAVI est en principe
liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit
ayant conduit au prononcé civil (cf. également dans ce sens GOMM, Einzelfragen
bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz,
Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 673-690, 683 ss;
GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1-48, n.
101 p. 26). L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur
l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à
la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 124 II 8
consid. 3d/cc p. 15)”;
cfr. anche 1A.208/2002 del 12 giugno 2003: “2.3
Ausgehend von der bestehenden, mit Urteil 1A.181/2002 vom 23. April 2003 erneut bestätigten Praxis des Bundesgerichtes ist somit
festzuhalten, dass die OHG-Behörde grundsätzlich nicht ohne Not vom bereits
festgestellten Sachverhalt abweichen soll, dass sie jedoch Rechtsfragen frei
überprüfen darf (siehe Art. 17 OHG).“, cfr. DTF 136
II 447: L'autorité
administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en
mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne
connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des
preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation
(ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse
recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule
base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).”).
Nel caso di specie, alla luce di
quanto descritto nella sentenza __________ della Corte di appello e di
revisione penale, occorre concludere che quanto accaduto il __________ 2019 non
è il frutto di un avvenimento isolato, ma prende origine da alcuni fatti
avvenuti nei giorni precedenti.
__________ 2019 __________ ha
tirato ad __________ due schiaffi molto forti in seguito ai quali l’autore del
reato ha risposto con 3 o 4 ginocchiate in faccia ed un paio di calci al
costato.
Il __________ 2019 una
videocamera della __________ dove alloggiava __________ ha ripreso una seconda
lite tra i due. __________ ha spintonato, apparentemente senza motivi
particolari, __________, il quale ha risposto picchiandolo e trascinandolo
fuori dalla stanza.
Infine, il __________ 2019, __________,
senza apparente motivo, ha cercato il confronto fisico con __________, malgrado
quest'ultimo si limitasse a scappare ed ha avuto un atteggiamento provocatorio
e fastidioso nei confronti dell’autore del reato, il quale gli ha tirato almeno
4 pugni al volto e al capo, causando numerosi traumi, la perdita dei sensi e un
sanguinamento dal naso e dalla bocca.
Dalle tavole processuali (pag. 24
della sentenza della Corte di appello e di revisione penale), secondo quanto
stabilito dal medico legale, emerge inoltre che al “momento dei fatti, lo
stato psico-fisico della vittima ha potuto essere influenzato dalla presenza,
nell’organismo, di importanti concentrazioni di alcol etilico, THC,
levomepromazina e pregabalina, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti
indesiderati possono rinforzarsi mutualmente. In particolare le sostanze
individuate hanno azione inibitoria sulle funzioni del sistema nervoso
centrale, riducendo anche la funzionalità dei riflessi, quali quello della
deglutizione e della tosse”.
In considerazione degli elementi
esposti, occorre concludere che anche se lo stesso __________ ha riconosciuto
che la sua reazione nei giorni precedenti era stata sproporzionata (cfr. doc.
C, pag. 3-4 del verbale di interrogatorio del __________ 2019) ed anche se
dalla relazione medico-legale del __________ 2020 emerge che è “pertanto
possibile che il __________ o non abbia posto in essere le condotte descritte
dai 2 (ndr. __________ e __________), o che le abbia effettivamente poste in
essere con forza ed intensità lesiva tanto blanda da non causare effettive
lesioni a carico del __________”, dalla sentenza della Corte di appello e
di revisione penale si evince che __________ anche il __________ 2019 ha avuto
un comportamento provocatorio, fastidioso (pag. 21, punto 7.2 della sentenza),
che unito a quanto era accaduto nei giorni precedenti, ha in qualche modo
contribuito allo scontro. La vittima, che si è messa in una situazione critica
e conflittuale ed avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una reazione
violenta, si trovava inoltre in uno stato psico-fisico alterato, con importanti
concentrazioni di alcol, THC e medicamenti, che ha portato al compimento del
reato (cfr. anche DTF 124 II 8 consid. 5c e OH.2006.00002 del 29 giugno 2007
citata da Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).
La colpa concorrente della
vittima è palese.
Una persona mediamente diligente,
dopo gli episodi dei giorni precedenti, quando aveva già subìto dei pestaggi,
avrebbe evitato di recarsi presso l’autore del reato e di mettersi nuovamente
in uno stato psico-fisico alterato.
Conseguentemente, a giusta
ragione il DSS ha concluso che i comportamenti illustrati nella sentenza della
Corte di appello e di revisione penale configurano una colpa medio-grave.
La riduzione del 60% della
riparazione morale a fr. 4'800.-- è di conseguenza giustificata (cfr. Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto la decisione impugnata merita conferma ed il ricorso va di conseguenza
respinto.
2.13. La
procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese
giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro
la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti