43.2025.1
Richiesta di un aiuto a lungo termine previsto dalla LAV. Questione di sapere se la persona assicurata necessita della reppresentanza di un legale nella procedura penale risolta negativamente. Caso bagatella. In concreto anche la qualità di vittima è dubbia. No gratuito patrocinio
13 ottobre 2025Italiano49 min
processuali emerge che __________ 2022 l’insorgente si è presentata presso il __________.
Source ti.ch
Incarto
n.
43.2025.1
cs
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 giugno 2025
emanata da
Dipartimento della sanità e
della socialità, 6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime
di reati
ritenuto in fatto
1.1. Con decreto d’accusa del __________
la Procuratrice pubblica __________ ha posto in stato di accusa innanzi alla
Pretura penale __________, nata nel __________, siccome ritenuta colpevole, per
quanto qui d’interesse, di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP,
in subordine vie di fatto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CP, danneggiamento ai
sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP e diffamazione secondo l’art. 173 cifra 1 CP in
relazione a quanto accaduto l’__________ 2022 all’interno del __________ sito
nel __________ di __________, prevedendo una pena pecuniaria sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni e una multa. Relativamente alle lesioni
semplici __________ è stata accusata di avere preso per il collo e per i
capelli e colpito con un calcio allo sterno, facendola cadere, RI 1, nata nel __________,
afferrandola in seguito per i capelli e facendola sbattere contro il muro,
cagionandole in tal modo delle escoriazioni superficiali sul lato sinistro del
collo e al braccio sinistro e una lombalgia post-traumatica; in relazione alle
vie di fatto __________ è stata accusata di avere tirato per i capelli,
sferrato un calcio e spintonato RI 1, mentre per quanto concerne il
danneggiamento __________ è stata accusata di avere danneggiato, facendoli
cadere a terra, due telefoni cellulari di proprietà di RI 1, più precisamente
un telefono cellulare __________ __________ e un telefono cellulare __________,
nonché la batteria del telefono cellulare __________, cagionando un danno
complessivo di fr. 327.90. Infine per quanto concerne la diffamazione,
l’imputata è stata accusata di aver riferito ad una terza persona che RI 1 “è
una falsa, bugiarda e pazza” e che “le avrebbe fatto chiudere l’attività”,
rovinandola e per avere riferito ad un’altra persona ancora che RI 1 “si
comportava male e che era una bugiarda”.
1.2. Il medesimo giorno la Procuratrice pubblica
ha inoltre respinto l’istanza dell’accusatrice privata, RI 1, volta
all’ottenimento del gratuito patrocinio, poiché ha ritenuto il caso
bagatellare, considerato che la fattispecie non presentava in fatto o in
diritto particolari difficoltà tali da impedirle di far valere autonomamente le
pretese civili. Con decisione del 25 febbraio 2025 la Corte dei reclami penali
ha respinto le contestazioni sollevate contro il predetto decreto dall’avv. RA
1, rappresentante di RI 1.
1.3. Con istanza del 17 marzo 2025 RI 1
ha chiesto al Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito anche DSS)
un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per l’assistenza
giuridica nella procedura penale.
1.4. Con decisione del 10 giugno 2025 il
Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto la domanda sulla base
della decisione del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali. Per
l’amministrazione dal profilo della legislazione in materia di aiuto alle
vittime di reati assume particolare rilievo il fatto che l’istante abbia
dimostrato in sede penale di essere perfettamente in grado di tutelare i propri
interessi in modo autonomo, considerato che sino a quasi la chiusura della
procedura penale non aveva ritenuto necessario di avvalersi dell’assistenza di
un legale.
1.5. RI 1, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, chiedendo in via preliminare al DSS, oltre
alla produzione dell’incarto, di rivedere la propria decisione nel senso di
concedere un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per la
copertura delle spese legali relative alla procedura penale. In via principale
chiede l’annullamento della decisione impugnata e la concessione di un
contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per la copertura delle
spese legali relative alla procedura penale. Lo stesso giorno la ricorrente ha
inoltrato un’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio.
1.6. Con risposta del 12 agosto 2025,
cui ha allegato l’intero incarto, il Dipartimento della sanità e della
socialità ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI). Il DSS ha messo in
dubbio la qualità di vittima di RI 1 ed ha affermato che non vi sono comunque i
presupposti per ritenere la necessità di una patrocinatrice.
1.7. Dopo aver visionato gli atti il 2
settembre 2025, con replica del 4 settembre 2025, a cui ha allegato ulteriore
documentazione, trasmessa per conoscenza al DSS (doc. IX), la ricorrente ha
nuovamente contestato la natura bagatellare della procedura (doc. VIII).
L’interessata afferma che nonostante le continue richieste al magistrato
inquirente, non è ancora entrata in possesso dell’incarto penale completo,
poiché non è stato concesso l’accesso agli atti. Ella critica il decreto di
accusa siccome lacunoso. Esso non terrebbe conto di tutte le richieste formulate
al magistrato.
La ricorrente sostiene che il DSS
avrebbe dovuto acquisire l’incarto completo e chiede, al fine di rendere
possibile il suo diritto di difesa, “in via istruttoria” di richiamare gli atti
dal magistrato. Per l’insorgente la condotta della Procuratrice pubblica le ha
impedito di monitorare la procedura penale e formulare compiutamente le proprie
pretese prima che venisse emanato il decreto di accusa. In particolare il reato
di stalking, da lei denunciato, non appare essere stato approfondito così come
il rimprovero mosso all’imputata di averle fatto perdere la possibilità di
rimanere presso il negozio __________. Il suo allontanamento non è mai stato
indagato.
L’interessata contesta le
affermazioni del DSS secondo cui i documenti prodotti non modificherebbero
l’esito della procedura e rammenta che secondo l’art. 7 della Costituzione
federale la dignità della persona va rispettata e protetta.
Ella rileva di continuare a
vivere le conseguenze dell’aggressione subita nel 2022 che ha avuto un impatto
molto importante sulla sua vita personale e lavorativa. La dr.ssa __________ ha
indicato chiaramente che avrebbe avuto bisogno di un sostegno psicoterapeutico
al fine di elaborare quanto accaduto, ma questo non è stato possibile a causa
della violenza subita, in seguito alla quale è caduta nell’indigenza per l’allontanamento
forzato da __________. Alla violenza subita, è seguita quella sociale.
Secondo la ricorrente, il DSS si
è focalizzato sugli effetti a breve termine, mentre quelli a lungo termine sono
stati trascurati. Tra gli effetti gravi vi sono la presenza di sintomi
depressivi e/o ansiosi, i disturbi del sonno e il disturbo da stress post
traumatico.
La ricorrente ribadisce di
contestare la natura bagatellare della fattispecie, che comunque permette il
riconoscimento del gratuito patrocinio da parte della dottrina e censura
l’assunto secondo il quale la lesione sarebbe stata di poco conto. Il fatto di
aver sporto denuncia e aver partecipato all’udienza di conciliazione, non
significa che non ci sia stata la necessità di essere assistiti da un avvocato,
soprattutto, secondo l’interessata, alla luce delle carenze del decreto
d’accusa e del fatto di non aver ancora potuto essere entrata in possesso
dell’incarto penale, malgrado le continue richieste. Ella sostiene di avere a
più riprese dimostrato di non conoscere la materia. La complessità della
situazione sul piano psicologico, economico e legale è stata finora ignorata
dalle istanze che hanno esaminato il caso.
__________ può contare sul
sostegno di un avvocato, ciò che non garantisce una perfetta parità delle armi.
Circa lo stato di salute, la
ricorrente richiama le osservazioni della dr.ssa __________, medico assistente
presso il __________ __________ di __________ che l’ha in cura da aprile 2025.
Poiché la dr.ssa è attualmente assente, produrrà una sua nuova presa di
posizione al Tribunale appena possibile.
1.8. Con scritto del 9 settembre 2025 il
TCA ha assegnato un termine scadente il 18 settembre 2025 per trasmettere la
risposta della dr.ssa med. __________ (doc. X).
1.9. Con replica del 26 settembre 2025
(doc. XI), trasmessa lo stesso giorno al DSS per conoscenza (doc. XII), la
ricorrente ha chiesto l’allestimento di una perizia, come auspicato
nell’allegato scritto del 22 settembre 2025 dalla dr.ssa med. __________ (doc.
XI/1).
considerato in diritto
2.1. In concreto, oggetto della
decisione è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto all’aiuto a più
lungo termine previsto dalla LAV e più precisamente se necessita della
rappresentanza di un legale nella procedura penale.
Nella misura in cui l’assicurata
contesta l’agire del Ministero Pubblico o di altre autorità penali, segnatamente
il mancato accesso all’incarto penale, la condotta del procedimento da parte
della Procuratrice Pubblica, il contenuto definito lacunoso del decreto
d’accusa del __________, l’assenza del reato di stalking, l’asserita mancata
presa in considerazione da parte delle autorità penali della perdita del suo
lavoro, il suo ricorso si rivela irricevibile, giacché esula dalla procedura in
ambito LAV. Del resto questo Tribunale non è competente per decidere nel merito
di tali questioni.
2.2. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni
persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa
a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente
legge (aiuto alle vittime).
L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che
il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato
rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia
agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).
Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto
comprende:
a. la
consulenza e l’aiuto immediato;
b. l’aiuto a
più lungo termine fornito dai consultori;
c. il
contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d. l’indennizzo;
e. la
riparazione morale;
f. l’esenzione
dalle spese processuali.
L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che
l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per
l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei
consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono
concessi indennizzi né riparazioni morali.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV
le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se
l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa
prestazioni o versa prestazioni insufficienti.
Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi
chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da
terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono
soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione
di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per
ottenere prestazioni da terzi.
2.3. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAV i
consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere
Fatti
i loro diritti.
Secondo l’art. 12 cpv. 2 LAV se
ricevono un avviso secondo l’articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si
mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.
Per l’art. 13 cpv. 1 LAV i
consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto
per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).
L’art. 13 cpv. 2 LAV prevede che
se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di
salute dell’interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del
reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più
lungo termine).
I consultori possono fornire
queste loro prestazioni per il tramite di terzi (art. 13 cpv. 3 LAV).
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAV
le prestazioni comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale
e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in
Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio
d’emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.
L’art. 5 dell’Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI), prevede che le spese di
patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o a
più lungo termine.
2.4. Nel caso di specie, dalle tavole
processuali emerge che __________ 2022 l’insorgente si è presentata presso il __________.
Posta la diagnosi di colluttazione senza evidenze di fratture, i medici del Pronto
soccorso hanno affermato:
" (…) Ci
confrontiamo con un quadro di colluttazione fisica riferita. In regime PS si
eseguono accertamenti radiologici senza esiti di fratture post traumatiche.
Eseguita Ecografia addome intero senza liquido libero in addome o altri reperti
post traumatici acuti.
In considerazione del quadro clinico
stabile e della riduzione dell’algia dopo somministrazione terapia antalgica si
dimette al domicilio con:
- terapia
antinfiammatoria e miorilassante
- terapia
antalgica
Si consiglia di
rientrare in caso di peggioramento dei sintomi
Incapacità lavorativa
100% dal __________.2022 al __________.2022 compreso, per
infortunio.
La paziente è stata
informata sul comportamento da adottare nella continuità delle cure.
La paziente viene dimessa in condizioni generali buone.” (plico
doc. D)
Il __________ 2022 RI 1 ha
inoltrato una denuncia penale contro __________ per i reati di appropriazione
indebita, aggressione, ingiurie, calunnie, tentato ricatto, descrivendo quanto
avvenuto __________ 2022 presso il __________, ubicato nel __________ di __________
e dal mese di __________ presso il __________ di __________ (cfr. __________).
Il __________ 2022 RI 1 è stata
convocata per un’udienza di conciliazione, tenutasi il __________ 2022, e che
non ha portato ad alcuna soluzione.
Il __________ 2022 RI 1 è stata
sentita nella sua qualità di accusatrice privata, mentre il __________ 2022 __________
è stata sentita nella veste di imputata.
Il 9 agosto 2024 l’avv. RA 1 ha
informato la Procuratrice pubblica di aver assunto il patrocinio di RI 1 ed ha
chiesto informazioni circa lo stato della procedura, l’accesso agli atti e il
beneficio del gratuito patrocinio.
Il 18 novembre 2024 __________ - __________
ha stralciato dai ruoli il procedimento civile avviato con petizione del __________
2022, poiché le parti (RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1) e __________
(rappresentata dall’avv. __________) hanno concluso una transazione
giudiziaria, del seguente tenore:
" (…)
1. __________
si impegna a non importunare, a non contattare con nessun mezzo (né
direttamente, né tramite terze persone) e infine, a non avvicinarsi a meno di
200 metri da RI 1. Dovesse imbattersi casualmente in quest’ultima, si
allontanerà subito ad una distanza di almeno 200 metri.
Considerandi
2.
Le parti
chiedono concordemente al giudice di corredare l’impegno del punto 1 con
opportune misure d’esecuzione (in particolare della comminatoria secondo l’art.
292.
CP e della possibilità per l’attrice di sollecitare in caso di bisogno
l’intervento della Polizia).
3.
Le parti
compensano le ripetibili, fatta salva la possibilità di far valere le stesse a
titolo di risarcimento in separata sede (civile o penale) chiedendo di essere
poste al beneficio del gratuito patrocinio” (doc. I)
Il __________ la Procuratrice pubblica
ha posto in stato di accusa innanzi alla Pretura penale __________, siccome
ritenuta colpevole, per quanto qui d’interesse, di lesioni semplici ai sensi
dell’art. 123 cifra 1 CP, in subordine vie di fatto in virtù dell’art. 126 cpv.
1.
CP, danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP e diffamazione secondo
l’art. 173 cifra 1 CP in relazione a quanto accaduto __________ 2022
all’interno del __________ sito nel __________ di __________ (cfr. consid.
1.1).
Il decreto è stato impugnato dai
legali di RI 1 e __________.
Il 10 dicembre 2024 la
Procuratrice Pubblica ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata da
RI 1, reputando che il caso fosse da considerare bagatellare.
Il 21 dicembre 2024 __________,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la reiezione del gratuito
patrocinio con un ricorso alla Corte dei reclami penali.
Il 7 gennaio 2025 la dr.ssa __________,
psicologa e psicoterapeuta di __________, ha affermato di aver visitato l’interessata
l’11 ottobre 2022 ed il 2 novembre 2022, la “stessa riferiva di avere subito
una aggressione fisica e verbale sul posto di lavoro da parte di una cliente
(nel mese di __________ 2022). Dal giorno dell’aggressione in poi la sig.ra RI
1.
aveva iniziato a manifestare una sintomatologia ansiosa di natura
post-traumatica (insonnia, umore deflesso, reazioni di allarme, flash back
dell’episodio subito). Per tanto si riteneva utile intervenire con sedute
psicoterapeutiche settimanali al fine di elaborare quanto accaduto e supportare
la sig.ra RI 1 nel recupero del suo benessere psicofisico, ma la stessa ha
potuto effettuare solo due colloqui e non ha più proseguito nel percorso a
seguito di riferite ristrettezze economiche” (doc. G).
Con decisione del 25 febbraio
2025.
la Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, affermando:
" (…)
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte – per quanto concerne la necessità di
un patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici
piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona
danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di
risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all’interrogatorio
dell’imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande
supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare
personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato (…)
Nel valutare se il patrocinio sia comunque
necessario, il Tribunale federale tiene conto non solo dell’età, della
situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e delle condizioni fisiche e
mentali dell’interessato, ma anche in particolare della gravità e della
complessità dei casi (...).
5.5.1
Ora, a seguito della denuncia/querela
sporta il __________2022 personalmente dalla reclamante contro __________ e
dell’udienza di conciliazione __________2022 (rimasta infruttuosa), la polizia
è stata incaricata dal pubblico ministero di accertare i fatti mediante l’interrogatorio
delle parti.
Il __________2022 RI 1 è stata sentita come
accusatrice privata nel procedimento penale a carico di __________ (che da
parte sua, interrogata il __________2022 come imputata senza il patrocinio di
un legale, ha contestato le accuse mosse a suo carico) per titolo di lesioni
semplici, vie di fatto, appropriazione indebita, danneggiamento, calunnia,
ingiuria e minaccia in relazione al suo esposto penale.
Dal verbale emerge che ella, in occasione
del suo interrogatorio, sia riuscita ad esporre – senza alcuna difficoltà e
peraltro senza l’assistenza di un legale – la sua situazione personale e anche
a fornire ulteriori dettagli in merito alla sua denuncia/querela e ai reati
ipotizzati a carico dell’imputata, spiegando la propria versione dei fatti. Per
quanto concerne i pretesi danni cagionati dall’imputata, ella ha ricordato di
aver allegato al suo esposto penale della documentazione fotografica; ha
inoltre dichiarato che, durante la colluttazione, l’imputata le avrebbe
danneggiato due telefoni cellulari di sua proprietà (cfr. formulario
descrizione danni __________ dell’importo complessivo di CHF 327.90 allegato al
suo verbale). Ha altresì affermato che, in occasione dell’udienza di
conciliazione, l’imputata avrebbe “…presentato un pagamento telematico di
una fattura sostenendo che si trattasse della mia bolletta, ma tale bolletta non
corrisponde a quella in questione” (suo __________, p. 6). Ha infine
addotto le seguenti considerazioni: “Unicamente spero di ricevere il
risarcimento per quanto riguardano le spese dell’ospedale e le mie sedute dalla
psichiatra, che ho iniziato a frequentare a seguito dei fatti in oggetto. Per
ora ho svolto due sedute da EURO 86 l’una. La psichiatra non sa dirmi quante
sedute dovrò ancora svolgere (suo __________, p. 6).
Ella si è infine costituita accusatrice
privata per i reati perseguibili a querela di parte in merito ai fatti
riportati e descritti nel suo verbale.
Va inoltre tenuto presente che, con
riferimento alla sua e-mail spedita il __________.2023 al Ministero pubblico, RI
1.
ha dimostrato di essere in grado di far valere personalmente i propri diritti
di accusatrice privata, avendo – tra le altre cose – chiesto informazioni sullo
stadio della procedura e di ottenere copia degli atti istruttori del suo
incarto (cfr. in fatto consid. g.).
A seguito di ciò, soltanto con scritto
09.08.2024
(sollecitato il 05.12.2024) e per quanto qui d’interesse, l’avv. RA
1.
ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 366 CPP
a favore della sua assistita RI 1, fondando peraltro la sua richiesta sul
preteso fatto di essere sprovvista dei mezzi necessari (poiché “l’attività
commerciale intrapresa non le” permetteva “… di sostenere le spese di
questo procedimento”) e di voler soddisfare le sue pretese civili [avendo
asseritamente “…perso il lavoro presso la __________ a causa della violenza
subita” (AI 21, p. 1/2)], invocando motivi esclusivamente finanziari. In
effetti, fino a quel momento, la reclamante era riuscita a tutelare, in maniera
efficace, i propri interessi di accusatrice privata (con il suo esposto penale,
dinanzi alla polizia e con l’invio di un’e-mail, producendo nel contempo
diversa documentazione a comprova delle sue pretese civili) senza il supporto
di un legale.
Solamente con il gravame in oggetto la
reclamante sostiene di non essere in grado di condurre il procedimento penale
in modo autonomo.
Alla luce di quanto precede e in assenza di
prove contrarie, non vi è motivo per credere che RI 1, nonostante non sia
cognita in materia di diritto, non avrebbe potuto personalmente inoltrare
formale opposizione scritta al procuratore pubblico contro le proposte
contenute nel decreto di accusa __________ p. 3 in fondo, in cui è stato
indicato il rimedio di diritto con le spiegazioni) e contestare il fatto di
averle riconosciuto solo una parte della sua richiesta di risarcimento
(allegando la relativa documentazione) ed eventualmente il fatto che il reato
di appropriazione indebita in relazione al mancato pagamento di una “bolletta”
da lei ipotizzato a carico dell’imputata nell’esposto penale e dinanzi alla
polizia non sia stato indicato nel decreto di accusa.
Visto quanto precede, allo stadio attuale
della procedura, nel caso concreto non è necessaria l’assistenza di un
patrocinatore ex art. 136 CPP: i fatti di cui all’esposto penale __________2022
(approfonditi in occasione dell’interrogatorio __________2022 dell’accusatrice
privata) _ non particolarmente complessi, comprensibili e anche circoscritti –
non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da
necessitare specifici approfondimenti, anche per un non giurista (circostanza
peraltro confermata dal procuratore generale sostituto nel conferimento di
mandato alla polizia __________2022, dal procuratore pubblico nel decreto
impugnato e che si evince anche dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
__________2022).
Il fatto che l’imputata è assistita da un
difensore [non d’ufficio (AI 13)] e che la sua pretesa “… condizione di
disagio psicofisico, provocato dall’agire dell’imputata, non le permette di
procedere da sola” (doc. CRP 1, p. 3), non sono, ad oggi, motivi sufficienti
per concludere che la reclamante non sia in grado di difendersi autonomamente
per tutelare i suoi diritti di accusatrice privata dinanzi alla Pretura penale,
facendo valere le sue ragioni e le sue pretese civili (producendo ogni mezzo di
prova che riterrà necessario e quantificare il preteso danno derivante dai capi
d’imputazione), senza necessitare dell’aiuto specifico di un legale. Nemmeno il
certificato medico 07.01.2025 della dr.ssa __________ (allegato alla replica,
doc. CRP 5.a), __________.
Qualora nel prosieguo del procedimento RI 1
non dovesse essere più in grado da sola di far valere i suoi diritti come
accusatrice privata, il giudice della Pretura penale potrà sempre su sua
richiesta, designare un patrocinatore, se necessario per tutelare i suoi
diritti ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP e della giurisprudenza del
Tribunale federale di cui sopra. (…)”
Il 6 marzo 2025 RI 1 si è rivolta
al Servizio di aiuto alle vittime di reati, chiedendo un sostegno psicologico e
un contributo per le spese legali sostenute in ambito penale. Il Servizio LAV
ha erogato una prestazione a titolo di aiuto immediato per l’assistenza
psicologica presso il __________ __________ (iniziata nel mese di aprile 2025).
Circa il contributo per le spese legali, l’istante è stata inviata al DSS,
trattandosi di un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito
da terzi (art. 2 lett. c LAV).
Con istanza 17 marzo 2025 RI 1 ha
chiesto un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per
l’assistenza fornita dall’avv. RA 1 nella procedura penale in esame.
Con decisione del 10 giugno 2025
il DSS ha respinto la domanda, rifacendosi alle conclusioni della sentenza del
25.
febbraio 2025 della Corte dei reclami penali.
Con la risposta di causa il DSS
ha messo in dubbio la qualità di vittima di RI 1, atteso come, secondo
l’istanza precedente, appare perlomeno dubbia la lesione di una certa gravità
per poter concedere un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine
fornito da terzi. Ai fini del riconoscimento della qualità di vittima, è
determinante che la persona lesa abbia subito una lesione di una certa gravità;
non è sufficiente che la vittima abbia subito dei disagi, abbia avuto paura o
che abbia lamentato dei dolori. Il DSS ha rilevato di non aver approfondito
tale questione considerato che l’istanza doveva comunque essere respinta per
mancanza della necessità di una patrocinatrice.
Al ricorso la ricorrente ha
allegato un’e-mail del 10 ottobre 2023 al segretario __________, intitolato “denuncia
stalker”, in cui ha descritto quanto accaduto con __________ e le
difficoltà avute sul posto di lavoro dal quale è stata allontanata ed in
seguito a cui si è trovata tre mesi disoccupata. Ella ha chiesto di poter avere
accesso agli atti, ha descritto la sua difficile situazione finanziaria ed ha
domandato di trasmettere la documentazione all’avv. RA 1 (doc. F).
In un’email del 13 luglio 2025
l’interessata afferma, in relazione alla citata denuncia, di aver “fatto
l’invio sotto consulenza dell’avvocato RA 1, sottoscritto anche al signor __________,
con relativa copia a conoscenza in allegato all’avvocato RA 1 citata nella
email” (doc. F). In un’altra email del 13 luglio 2025 l’interessata afferma
che il mandato “all’avvocato RA 1 è iniziato nel settembre del 2023 come
conferma la corrispondenza intervenuta con la stessa” (doc. F).
Ella ha inoltre prodotto una
lettera del 10 luglio 2025 del __________ __________, sottoscritta dal medico
caposervizio dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH
e dalla dr.ssa med. __________, medico assistente, indirizzata all’avv. RA 1,
del seguente tenore:
" (…) La
paziente presenta un quadro clinico compatibile con un Disturbo post-traumatico
da stress (ICD-10: F43.1), sviluppatosi in risposta agli eventi descritti a noi
dalla signora e a lei noti e che costituiscono il cuore della vicenda
giudiziaria in corso. Il disturbo si manifesta attraverso sintomi intrusivi
ricorrenti, vissuti di allerta e ipervigilanza, disturbi del sonno, evitamento
di stimoli associati al trauma, e una marcata compromissione del funzionamento
emotivo e relazionale. La signora esegue con regolarità la presa in carico e
mostra un impegno sincero nel percorso terapeutico, ma resta particolarmente
vulnerabile sul piano emotivo.
Alla luce di queste condizioni, è evidente
che la partecipazione al dibattimento, soprattutto se affrontata da sola,
rappresenterebbe per lei una fonte di notevole turbamento e disagio
psicologico. La paziente ha inoltre esplicitamente manifestato il desiderio di
non affrontare il procedimento senza un accompagnamento legale, in
considerazione sia delle sue limitate competenze in ambito giuridico, sia della
necessità di essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la
coinvolgono, per le quali è da lei assistita fin dal 2023.
Questo timore appare pienamente
comprensibile e fondato sul vissuto traumatico che la signora sta cercando
faticosamente di elaborare. Alla luce di ciò, risulta non solo comprensibile ma
fortemente auspicabile e clinicamente consigliato che la signora RI 1 sia
accompagnata da un legale durante l’intero svolgimento del processo, sia per
garantire il rispetto delle sue fragilità emotive, sia per permetterle di
affrontare, nel modo meno traumatico possibile, anche l’incontro diretto con la
controparte, evento che rischierebbe altrimenti di riattivare in modo
drammatico il vissuto traumatico pregresso.” (doc. H)
Alla replica del 4 settembre
2024, oltre allo scritto del medesimo giorno trasmesso alla dr.ssa med. __________,
la ricorrente ha allegato un’email del 13 dicembre 2024 all’avv. RA 1 in cui
spiega che vuole opporsi al decreto d’accusa (doc. L), un accordo con __________
del 3 febbraio 2023 in relazione ai lavori presso il locale __________ (doc. M
[cfr. pag. 5 doc. VIII]) ed il contratto di locazione della __________ con “__________”
valido dal 1.7.2021 (doc. N).
Il 26 settembre 2025 l’insorgente
ha trasmesso uno scritto del 22 settembre 2025 della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa med. __________, medico
assistente, attive presso il __________ __________, le quali hanno affermato:
" (…) In
risposta al suo scritto del 4 settembre 2025, ribadiamo integralmente quanto
già sottoscritto e attestato nel certificato precedentemente rilasciato in data
10.
luglio 2025, in riferimento allo stato di salute della paziente in epigrafe.
Alla luce della situazione clinica e delle
necessità di approfondimento, riteniamo opportuno suggerire la sottoscrizione
di una perizia di parte, quale strumento maggiormente adeguato a fornire una
valutazione specialistica completa e dettagliata del caso.” (doc. XI/1)
2.5
Nel caso di specie il DSS con la
risposta di causa, su cui l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi
(doc. VII e VIII), ha messo in dubbio la qualità di vittima della ricorrente.
Circa la nozione di vittima ai
sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAV, in una sentenza 1B_259/2021 del 19 agosto 2021 il
Tribunale federale al consid. 2.1 ha rammentato che la vittima è il danneggiato
che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica,
sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Si tratta di una categoria
particolare di parte lesa che beneficia dei diritti procedurali conferitile,
nonché dei diritti specifici figuranti segnatamente nell’art. 117 CPP; ciò si
giustifica essenzialmente in ragione dei bisogni di protezione accresciuti dei
diritti della personalità tenuto conto della natura delle lesioni subite dalla
vittima (STF 1B_342/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1). Di principio la
qualità di vittima ai sensi dell’art. 116 CPP è negata in caso di infrazioni di
messa in pericolo poiché la qualità di vittima implica una lesione effettiva
dell’integrità fisica, sessuale o psichica (DTF 129 V 95, consid. 3.1.; DTF 122
IV 71, consid. 3a; STF 1A.272/2004 del 31 marzo 2005, consid. 4.1). Una lesione
diretta può tuttavia essere riconosciuta quando la persona messa in pericolo ha
sofferto di disturbi psichici in relazione diretta con l’atto delittuoso (STF
6B_327/2007 del 16 novembre 2007 consid. 2.1 e 1A.272/2004 del 31 marzo 2005,
consid. 4.1). La lesione subita deve rivestire una certa importanza. In maniera
generale la nozione di vittima non dipende dalla qualifica dell’infrazione ma
dagli effetti sulla parte lesa. In definitiva, occorre determinare se, alla
luce di tutte le conseguenze dell’infrazione, la parte lesa può legittimamente
invocare il bisogno della protezione prevista dalla legge federale (DTF 129 IV
216.
consid. 1.2.1). Infine, fintantoché i fatti determinanti non sono stati
definitivamente fissati, è sufficiente per ammettere la qualità di vittima ai
sensi dell’art. 116 cpv. 1 CPP che la lesione ai sensi di questo disposto sia
resa verosimile (cfr. DTF 143 IV 154, consid. 2.3.3; DTF 141 IV 1, consid.
3.1).
Il Tribunale federale ha negato
nel caso specifico lo statuto di vittima alla ricorrente, affermando:
" (…)
2.2
Sur
le vu des pièces produites en instance cantonale (en particulier le rapport du
31.
juillet 2020 de l'UMV, avec photographies), la recourante a subi quelques
rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que
des dermabrasions au cou et au bras droit. Les atteintes physiques paraissent
ainsi a priori relever de simples voies de fait. La recourante a certes été
saisie au cou durant quelques secondes, mais n'a pas été empêchée de respirer
et a pu se dégager d'elle-même. Elle a également été saisie au bras mais n'a
ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple voie de
fait. Le rapport médical évoque une oppression à la gorge dont se plaignait la
recourante, des douleurs constantes au bras gauche avec une baisse de la
mobilité. La recourante affirmait aussi présenter une hypervigilance, et avoir
peur lorsqu'elle sortait de chez les amis qui l'hébergeaient. Elle mentionnait
également une baisse d'appétit.
La recourante n'a toutefois pas documenté l'arrêt de
travail de quatre jours qu'elle prétendait avoir subi, ni l'hébergement par des
amis durant un certain temps. Elle ne saurait faire reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir instruit cette question dès lors qu'elle était
facilement à même d'obtenir les documents nécessaires et que le manque de
preuves, s'agissant de l'atteinte psychique, était déjà relevé dans la décision
du Ministère public. Le harcèlement téléphonique dont la recourante prétend
avoir fait l'objet, les menaces qui auraient été proférées et les circonstances
de la course-poursuite en voiture ne paraissent a priori pas non plus à même
d'occasionner des séquelles psychiques suffisamment importantes, du moins en
l'absence d'éléments objectifs qui rendent vraisemblables de telles atteintes.
La recourante invoque en vain l'arrêt 6B_826/2019 du 21 janvier 2020, dès lors
que cette cause a trait à des actes de violence et des menaces d'une gravité
supérieure.
L'appréciation des instances précédentes apparaît ainsi
conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier. Le grief doit être écarté.”
In una sentenza del
20.
agosto 2002 (6S.333/2002) il TF ha rammentato che:
" 2.2 Per
vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia
stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2
cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che fanno parte del campo
di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF 1990 II 724 e 725),
l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i reati contro la vita e
l'integrità della persona, la rapina, i reati contro la libertà personale, i
reati contro il buon costume, se vi è stata lesione dell'integrità fisica,
nonché l'incesto come pure, in alcuni casi, la sommossa. Sono invece esclusi i
delitti di messa in pericolo (v. anche DTF 122 IV 71 consid. 3a; sentenze
G.20/1996 del 6 maggio 1996 consid. 4 e 6S.549/2000 del 4 ottobre 2000 consid.
2a) e, di regola, le vie di fatto come i reati contro l'onore (v. anche
sentenza del 28 ottobre 1997 pubblicata in Rep. 1997 130 84 consid. 1). Lo
stesso vale per i reati contro il patrimonio, in particolare il furto e la
truffa, poiché i pregiudizi che una persona può subire ne costituiscono solo la
conseguenza indiretta (v. anche sentenza 1P.714/93 del 25 maggio 1994 consid.
2d). Non è escluso tuttavia che la persona colpita da una truffa possa essere
una vittima; tale potrebbe essere il caso se subisse al contempo una lesione
della sua libertà personale o un'estorsione (DTF 120 Ia 157 consid. 2).
In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere
determinante, bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve
provocare una deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della
persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2).
Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta
addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un
rapporto di causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima
deve costituire la conseguenza diretta della seconda (Bernard Corboz, Les
droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii;
Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz,
Berna 1995, ad art. 2 LAV,
pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla natura
dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze."
2.6
In concreto dalle tavole
processuali emerge che la Procuratrice pubblica ha messo in stato di accusa __________,
per quanto qui d’interesse, per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie
di fatto, danneggiamento (danno di fr. 327.90) e diffamazione.
Dalla visita del Pronto soccorso successiva
agli accadimenti __________ 2022 non sono emerse lesioni fisiche tali da far
ritenere la colluttazione subita di una certa gravità. Gli accertamenti
radiologici non hanno evidenziato nessuna frattura post traumatica e
l’ecografia ha rilevato la presenza di un addome intero senza liquido libero in
addome o altri reperti post traumatici acuti. La ricorrente è stata dimessa il
giorno stesso al domicilio con una terapia antiinfiammatoria e miorilassante ed
una terapia antalgica. Ella è stata dichiarata incapace al lavoro per una
settimana, fino al __________ 2022 compreso.
Dal punto di vista della pretesa
sofferenza psichica la ricorrente è stata visitata da __________, psicologa e
psicoterapeuta di __________ (cfr. __________), che non è psichiatra e
specialista in patologie psichiatriche, in sole due occasioni, l’11 ottobre
2022.
ed il 2 novembre 2022. Ciò che non depone a favore della presenza di una
grave lesione psichica. La psicologa non ha del resto indicato necessità di
medicamenti specifici e non ha rinviato la sua assistita presso un medico
specialista in materia.
La psicologa, siccome non
competente per questo, non ha posto alcuna diagnosi sulla base di criteri
internazionalmente riconosciuti (ad esempio ICD-10).
Solamente a partire dal mese di
aprile 2025 l’interessata ha iniziato una presa a carico presso il __________ __________
dove è stata per la prima volta vista da uno psichiatra.
Dal referto del 10 luglio 2025
del dr. med. __________, e della dr.ssa med. __________, sua assistente, non
emerge tuttavia alcuna grave lesione della salute psichica.
Posta (a 3 anni di distanza dei
fatti) la diagnosi di disturbo post-traumatico (ICD-10; F43-1), sviluppatosi in
risposta agli eventi illustrati dalla ricorrente, e descritta la manifestazione
concreta dei sintomi della patologia (sintomi intrusivi ricorrenti, vissuti di
allerta e ipervigilanza, disturbi del sonno, evitamento di stimoli associati al
trauma, marcata compromissione del funzionamento emotivo e relazionale), il
medico ha indicato che l’interessata segue con regolarità la presa in carico
(iniziata solo nell’aprile 2025, doc. H), mostrando impegno nel percorso
terapeutico, ma restando vulnerabile sul piano emotivo. Egli tuttavia non
indica nè se la ricorrente segua regolarmente delle sedute di psicoterapia e
con quale frequenza, nè se le siano stati prescritti medicamenti specifici, nè
in cosa consista la presa in carico della ricorrente. Non è inoltre stata
accertata alcuna incapacità lavorativa.
Lo specialista ha unicamente
precisato che la partecipazione al dibattimento (penale), soprattutto se
affrontato da sola, rappresenterebbe una fonte di notevole turbamento e disagio
psicologico. Si tratta di una reazione comune in situazioni analoghe, comprensibile,
ma blanda, che non raggiunge una gravità tale da poterla definire la ricorrente
quale vittima ai sensi della LAV secondo la giurisprudenza federale.
Il curante descrive poi un
elemento soggettivo, riferitogli dalla medesima assicurata, ossia quello di non
volere affrontare il procedimento senza un accompagnamento legale. Si tratta
tuttavia dell’espressione della volontà della ricorrente, non legata a motivi
di salute, ma presa “in considerazione delle sue limitate competenze in
ambito giuridico” e per la necessità di “essere adeguatamente sostenuta
nelle questioni penali che la coinvolgono”. Questo desiderio non può essere
preso a carico dalla collettività per mezzo della fiscalità ordinaria.
Alla luce dei reati per i quali
la Procuratrice Pubblica ha posto in stato d’accusa __________, dell’assenza di
lesioni fisiche particolari e dell’assenza di gravità delle lesioni psichiche,
la qualità di vittima della ricorrente, apparentemente inizialmente
riconosciuta ma solo per l’aiuto immediato dal Servizio per l’aiuto alle
vittime di reati con scritto del 3 aprile 2025 (cfr. doc. C), non è dimostrato
ed appare perlomeno molto dubbia. Non è infatti sufficiente che la persona lesa
subisca dei disagi, abbia paura o lamenti dei dolori (sul tema cfr. anche
Zehntner Dominik, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik, Opferhilferecht, 4a edizione,
Berna 2020, n. 40 e seguenti ad art. 1).
Il ricorso, per i motivi che
seguono, andrebbe comunque respinto anche se si volesse ritenere la qualità di
vittima della ricorrente.
2.7
Per quanto concerne l’aiuto a più
lungo termine, consistente nell’assistenza giudiziaria adeguata di cui la
vittima ha bisogno in seguito al reato, la Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali delle opere sociali ha emesso una raccomandazione tecnica
concernente l’armonizzazione e la concretizzazione della pratica in materia di
presa a carico delle spese per l’aiuto giuridico fornito da terzi (“recommandation
technique de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi sur l’aide
aux victimes (CSOL-LAVI) concernant l’harmonisation et la concrétisation de la
pratique en matière de prise en charge des frais pour l’aide juridique fournie
par un tiers”; cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/Documents/2019-10-22_SVK-OHG_Empf_JurHilfe_f_SW.pdf),
del 22 ottobre 2019, in relazione con gli art. 13, 14 e 16 LAV e 5 OAVI.
Nella raccomandazione, la
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha
stabilito, a pag. 3 e 4, che il patrocinio di un avvocato deve essere
necessario, appropriato e proporzionato (su questo aspetto cfr. STF 1C_250/2024
del 24 aprile 2025, consid. 2 con rinvio alla DTF 149 II 246,
consid. 13 e a: Serge Segura, Le soutien financier aux victimes en procédure
pénale: assistance judiciare et prestations LAVI, in Que vaut la justice
pénale?, Groupe suisse de travail de criminologie, 2025, n° 41, pag. 77 e
seguenti, in particolare pag. 90). I criteri decisivi per valutare la
necessità della rappresentanza sono in particolare il grado della lesione
subita dalla vittima, la possibilità e l’attitudine della vittima ad esercitare
i suoi diritti in maniera autonoma, tenuto conto segnatamente dell’età, della
situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e giuridiche, dalla sua
salute fisica e psichica ed infine la complessità giuridica e fattuale della
fattispecie. Il servizio cantonale competente esamina la questione della
necessità in maniera indipendente. La presa a carico delle spese dell’avvocato
da parte dell’aiuto alle vittime di reati non è necessariamente vincolata ai
medesimi criteri restrittivi dell’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 131 II
121, consd. 2.3). Se, in una procedura la richiesta di assistenza giudiziaria
gratuita è respinta con la motivazione che la rappresentanza di un avvocato non
è necessaria, occorre esaminare se le condizioni di una presa a carico da parte
dell’aiuto alle vittime di reato sono adempiute. In tale contesto è la
situazione della vittima nel suo insieme e non solo le questioni giuridiche che
si pongono ad essere determinanti per rispondere alla questione della
necessità. Per esempio occorre prendere in considerazione il fatto che l’autore
del reato dispone di un avvocato d’ufficio (parità delle armi) o che esiste una
relazione personale stretta tra autore e vittima, ciò che rende difficile per
la parte lesa di agire senza una rappresentanza giuridica (per esempio in caso
di violenza sessuale o domestica). Non vi è il diritto al rimborso delle spese
di un avvocato quando le procedure sono manifestamente inutili o prive di
possibilità di successo. La procedura è priva di esito favorevole quando le
possibilità di ottenere un successo sono notevolmente inferiori rispetto al
rischio di un fallimento e non possono quindi essere ritenute serie.
In DTF 149 II 246, il Tribunale
federale ha stabilito che la vittima
ai sensi della legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati può fare
valere le spese di patrocinio del procedimento penale esclusivamente come aiuto
immediato o come aiuto a più lungo termine ai sensi dell'art.
13.
LAV (consid. 5). La sussidiarietà dell'aiuto alle vittime è
inefficace per rapporto all'assistenza giudiziaria gratuita. Una vittima che ha
diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, ma che non l'ha chiesta nel
procedimento penale, può ancora presentare successivamente una domanda di
assunzione delle spese di patrocinio presso l'istanza LAV (consid. 12).
2.8
Nel
caso di specie, come accertato anche dalla Corte dei reclami penali nella
sentenza del 25 febbraio 2025, non impugnata al Tribunale federale, non vi sono
gli estremi per ritenere la necessità, per la ricorrente, di essere patrocinata
da un avvocato nell’ambito della procedura penale.
In concreto la ricorrente è stata
in grado di sporgere denuncia da sola in data __________ 2022, il __________
2022.
è stata sentita nella sua veste di accusatrice privata nel procedimento
aperto contro __________ per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie
di fatto, appropriazione indebita, danneggiamento, calunnia, ingiuria e
minaccia. Ella ha esposto, senza alcuna difficoltà e senza essere ancora
rappresentata da un legale, la sua situazione ed ha fornito ulteriori precisazioni
in relazione al suo esposto, precisando i fatti alla base dei reati da lei
ipotizzati. La ricorrente ha allegato la documentazione fotografica necessaria
per comprovare il danno da lei subito, ha precisato che __________ le avrebbe
danneggiato due suoi cellulari, ha aggiunto che l’imputata avrebbe presentato
un pagamento di una fattura sostenendo che si trattava di una sua bolletta che
però non corrisponderebbe a quella in questione ed ha concluso affermando di
sperare di ricevere il risarcimento delle spese mediche dell’ospedale e delle due
sedute presso la psicologa __________. Infine si è costituita accusatrice
privata per i reati perseguibili a querela di parte.
Ella ha inoltre scritto un’email
il 10 ottobre 2023 al Ministero Pubblico per chiedere informazioni circa lo
stato del procedimento e per ottenere copia degli atti istruttori.
È vero che in quel periodo aveva
già ottenuto delle consulenze dall’avv. RA 1 (cfr. quanto affermato nell’email
del 13 luglio 2025, ore 13:45; plico doc. F; messaggio WhatsApp del 9 settembre
2023.
ed email del 10 ottobre 2023, doc. F: “[…] ho scelto di farmi assistere
dalla Avvocatessa RA 1, nella speranza di poter chiedere una chiusura bonaria
con la __________ e chiedere un risarcimento danni. Non è nel mio interesse
affrontare un percorso giudiziario in tribunale, vorrei solo risanare i
precetti e poter lavorare onestamente (…) Vi è possibile mandare il mio incarto
a Avv. RA 1 (…)”). Tuttavia ella ha redatto e trasmesso lo scritto del 10
ottobre 2023 autonomamente e solo il 9 agosto 2024 l’avv. RA 1 si è manifestata
ed ha informato la Procuratrice pubblica di aver assunto il mandato da RI 1,
chiedendo informazioni in merito allo stato della procedura, l’accesso agli
atti e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, per motivi
finanziari.
Come accertato dalla Corte dei
reclami penali, non vi è motivo per credere che l’interessata, nonostante non
sia cognita in materia, non avrebbe potuto inoltrare formale opposizione
scritta alla Procuratrice pubblica contro le proposte contenute nel decreto di
accusa del __________, contestare il fatto che solo una parte della richiesta
di risarcimento era stata riconosciuta e che il reato di appropriazione
indebita per il mancato pagamento di una fattura come da lei ipotizzato non era
stato indicato nel decreto di accusa. Ella avrebbe inoltre potuto ribadire di
essere stata vittima di stalking, peraltro non ancora figurante quale reato
specifico nel Codice penale (nuovo art. 181b CP “atti persecutori”, non
ancora in vigore giacché il termine di referendum scade il 9 ottobre 2025 (FF
2025.
pag. 2030).
Va rammentato che secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte – per quanto concerne la necessità di un
patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici
piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona
danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di
risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all’interrogatorio
dell’imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande
supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare
personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato.
Nel caso di specie i fatti non
sono complessi, sono comprensibili e circoscritti, non presentano difficoltà
particolari neppure dal profilo giuridico e la ricorrente, ancora giovane, in
grado di costituire una società individuale per svolgere un’attività
indipendente in Svizzera e capace di formulare l’istanza di aiuto alle vittime
di reato il 17 marzo 2025 senza difficoltà (doc. 1), era sicuramente in grado,
come ha fatto, di presentarli personalmente alla Procuratrice pubblica. La
costituzione dell’impresa individuale già nel __________, il trasferimento
della sede dell’impresa nel corso degli anni e l’iscrizione di suo figlio tra
gli aventi diritto di firma della società, conferma la capacità
dell’interessata nel destreggiarsi nel contesto (giuridico) svizzero, senza la
necessità, in un caso bagattellare come quello in esame, di far capo ad un
legale.
La ricorrente è del resto sempre
stata capace di tutelare i propri interessi in ambito penale senza l’ausilio di
un patrocinatore, in una causa definita anche dalla Procuratrice pubblica di
natura bagatellare.
Per quanto concerne la sua
salute, come visto al consid. 2.6., dal lato somatico la ricorrente non ha
avuto particolari conseguenze in seguito alla colluttazione __________ 2022.
Dal lato psichico, come già accertato
dalla Corte dei reclami penali nella decisione del 25 febbraio 2025, il
certificato medico del 7 gennaio 2025 della psicologa __________ non comprova
che l’interessata non possa gestire autonomamente il procedimento penale.
Il referto del 10 luglio 2025 (a
3.
anni dei fatti) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, e della dr.ssa med. __________, medico assistente, riporta il
desiderio personale dell’interessata di non affrontare il procedimento da sola,
“in considerazione sia delle sue limitate competenze in ambito giuridico,
sia della necessità di essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali
che la coinvolgono”, ossia questioni che esulano dall’aspetto medico e che
concernono semmai la volontà soggettiva della ricorrente di farsi
rappresentare. È vero che gli specialisti aggiungono che l’accompagnamento da
parte di un legale è non solo comprensibile, ma anche fortemente auspicabile e
clinicamente consigliato, sia per garantire il rispetto delle sue fragilità
emotive, sia per permetterle di affrontare, nel modo meno traumatico possibile,
anche l’incontro diretto con la controparte. Tuttavia, si è già detto che si
tratta di un caso bagatella, dove l’imputata è stata posta in stato di accusa
per lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per un danneggiamento di
un importo complessivo di fr. 327.90 e per diffamazione. I fatti risalgono,
inoltre, a più di tre anni fa, tempo decisamente importante in cui non vi sono
stati contatti tra le parti alla luce degli impegni presi a livello civile. La
presenza di un legale non è pertanto necessaria. Del resto non viene spiegato
per quale motivo, al fine di garantire il rispetto delle sue fragilità emotive
e affrontare l’incontro con la controparte, vi sarebbe la necessità di essere
accompagnata da un avvocato e non da un’altra persona di fiducia quale ad
esempio il figlio 23enne che meglio potrebbe prendere in considerazione le sue paure
(art. 127 cpv. 4 e 5 CPP). Rispettivamente la ricorrente (che si è opposta al DA)
potrebbe ottenere tramite i curanti la dispensa a presenziare al dibattimento
(art. 356 cpv. 4 CPP).
Non modifica l’esito del
procedimento lo scarno scritto del 22 settembre 2025 dei medici dell’__________
di __________ che si limitano a rinviare a quanto già affermato in precedenza
ed a chiedere, senza indicarne partitamente le ragioni, l’allestimento di una
perizia psichiatrica.
La ricorrente rileva inoltre che __________
può contare sul sostegno di un avvocato di fiducia, ciò che non le garantirebbe
una perfetta parità delle armi. A questo proposito la Corte dei reclami penali
ha rilevato che il fatto che l’imputata sia assistista da un difensore, non
d’ufficio, e che la condizione di disagio psicofisico non le permetterebbe di
agire da sola non sono motivi sufficienti per concludere che la ricorrente non
sia in grado di difendersi da sola per tutelare i suoi diritti di accusatrice
privata innanzi alla Pretura penale facendo valere le sue ragioni e le sue
pretese civili, producendo ogni mezzo di prova ritenuto necessario a
quantificare il preteso danno derivante dai capi di imputazione, senza
necessitare dell’aiuto di un avvocato. Ella nel corso della procedura penale ha
infatti dimostrato in più occasioni di potere agire da sola.
Respingendo la richiesta di aiuto
a lungo termine per le spese giudiziarie, contrariamente a quanto sembra
sostenere l’interessata, il DSS non ha violato né la sua dignità quale persona
(art. 7 Cost. fed.), né il suo diritto di essere sentita: ella ha sempre potuto
ampiamente esprimersi, fornire le prove necessarie, consultare gli atti ed
ottenere una decisione motivata.
2.9
La decisione impugnata merita di
conseguenza conferma senza la necessità di assumere ulteriori prove,
segnatamente senza l’allestimento di una perizia psichiatrica e senza richiamare
l’incarto penale.
Gli atti prodotti dalle parti
sono infatti sufficienti per determinarsi in merito alla presente fattispecie e
l’assunzione di ulteriori prove non modificherebbe l’esito del procedimento.
Per quanto concerne più
specificatamente il richiamo degli atti penali, l’insorgente non spiega dettagliatamente
per quale motivo una loro compulsazione sarebbe utile per il procedimento LAV
in esame, limitato alla questione di sapere se quale aiuto a lungo termine vi
sia la necessità per l’interessata, in una causa di natura bagatellare, di far
capo ad un avvocato.
In relazione alla perizia
psichiatrica, la documentazione medica agli atti, attentamente esaminata dal
Tribunale nei considerandi precedenti, risulta chiara e lineare e non permette
di ritenere la presenza di una grave lesione psichica. Un approfondimento su
questo punto non apporterebbe pertanto alcun giovamento alla ricorrente.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.10
La procedura è gratuita (art. 30
cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.
La ricorrente chiede di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Per l’art. 5b cpv. 1 della legge
di applicazione e complemento della legge concernente l’aiuto alle vittime di
reati (LAV, RL 312.400) la decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di
aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda di indennizzo e/o
riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni.
Sono applicabili per analogia le
norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (art. 5b cpv. 2 della legge).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011
del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria
sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022
consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017
del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid.
2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9
agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto
2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso di specie le
condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria non sono date tenuto conto anche
delle motivazioni già contenute della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte
dei reclami penali, cresciuta incontestata in giudicato, e doveva apparire
evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Inoltre,
innanzi a questo Tribunale la rappresentanza di un avvocato per contestare la
decisione del 14 luglio 2025 del DSS non era necessaria (sul tema cfr. la STF
1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3). Si tratta infatti di un caso semplice
che non comporta alcuna difficoltà dal lato fattuale e giuridico e che
l’interessata avrebbe potuto portare avanti da sola senza la necessità di
essere rappresentata da un legale. L’insorgente, che è riuscita a destreggiarsi
autonomamente nell’ambito della procedura penale, non avrebbe avuto alcuna
difficoltà a inoltrare un ricorso a questo Tribunale, spiegando le ragioni per
le quali, a suo parere, necessitava di un rappresentante in sede penale, tenuto
conto inoltre che la procedura, gratuita, impone al TCA di accertare i fatti d’ufficio
ed applicare il diritto d’ufficio. Le certificazioni mediche prodotte in questa
sede non fanno stato di alcun impedimento per la ricorrente di agire
autonomamente innanzi al Tribunale delle assicurazioni, ritenuto inoltre che in
questo procedimento non vi era pericolo di dover interagire con __________.
Ne segue che le condizioni
per concedere il gratuito patrocinio non sono adempiute.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti