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Decisione

50.1995.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Davanti al Tribunale di

espropriazione è tuttora pendente la causa di espropriazione materiale

scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di

__________ il 20 settembre 1990.

L. Interpellata circa il

seguito da dare al suo gravame, il 27 ottobre 2006 la CO 1 ha comunicato al

Tribunale di voler mantenere l'impugnativa, sollecitandone nel contempo

l'evasione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni

dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il

diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e

correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Lo Stato ha ottenuto

l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati il 1° agosto 1989.

Quel giorno i 175 mq acquisiti dal Cantone erano gravati da un vincolo Ep

apposto nel 1976 dal comune di __________. L'insorgente ritiene tale restrizione

costitutiva di espropriazione materiale e pretende che il relativo indennizzo

le venga corrisposto dallo Stato unitamente all'indennità dovutale per il mero

esproprio formale dello scorporo avulso. In sostanza, la materia del presente

contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se il Cantone possa essere

astretto a pagare alla CO 1 un indennizzo per l'eventuale pregressa

espropriazione materiale della superficie espropriata in via formale.

3.

3.1. Allorquando un ente

pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della

collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale

(art. 2 Lespr) ed acquisire il fondo previo versamento della piena indennità

prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione

dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per

attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura

di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento

pianificatorio assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in

prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de

propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini,

Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977

p. 243). La conseguente perdita della facoltà di edificare legittima il

proprietario colpito a domandare un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT per titolo

di espropriazione materiale.

3.2

Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni

volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei

confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di

espropriazione materiale; di regola, debitrice di una indennità per titolo di

espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione

equivalente ad esproprio (cfr. RDAT II-1998 N. 34 e STF 19.3.1990 in re Eredi

L., parz. pubblicata nella RDAT 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio,

la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di

espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente

a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr.

art. 39 cpv. 2 Lespr). Tale assetto giuridico tenta di ovviare alle

problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni

ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver

sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di

un'altra collettività (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico).

3.3

Le pretese d'indennizzo per titolo di espropriazione

materiale non devono essere necessariamente fatte valere con un'azione autonoma

promossa dal proprietario interessato in virtù dell'art. 39 Lespr. Possono

essere notificate validamente anche in seno ad un procedimento di

espropriazione formale avviato dall'ente pubblico giusta gli art. 20 ss. Lespr,

a condizione - ovviamente - che il bene per il quale si vantano pretese per

titolo di espropriazione materiale sia quello espropriato in via formale. In

effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tali domande di

risarcimento non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario,

ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona

fede, possa rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende

chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Creata la litispendenza

mediante l'avvio della procedura di espropriazione formale, il proprietario

convenuto può quindi far valere nei confronti dell'attore tutti i crediti

insiti nel diritto espropriato, compresi quelli originati da una restrizione

costitutiva di espropriazione materiale.

4.

Nell'evenienza concreta,

bisogna innanzi tutto ammettere che la ricorrente ha validamente notificato una

pretesa d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del

procedimento espropriativo formale avviato dallo Stato, atteso che l'ammontare

del risarcimento domandato dalla CO 1 in occasione dell'udienza di conciliazione

dell'11 luglio 1989 (fr. 300.- il mq) si riferisce al presunto valore edilizio

pieno del terreno e risulta pertanto comprensivo di una congrua indennità per

espropriazione materiale. Il primo giudice ne conviene, ma è dell'opinione che

solo il comune di __________, quale autore della misura pianificatoria

ipoteticamente generatrice di espropriazione materiale, possa essere chiamato a

corrispondere eventuali indennità per tale titolo.

La tesi della prima istanza, per quanto pertinente possa

apparire, non può essere condivisa a ragione dei risultati iniqui che si

produrrebbero ogni qual volta lo Stato acquisisce in via coatta terreno colpito

da vincoli comunali AP-EP effettivamente costitutivi di espropriazione

materiale. Accreditandola, si consentirebbe infatti al Cantone di accaparrarsi

a costi sempre irrisori le superfici che i comuni si riservano per soddisfare i

propri bisogni, lasciando loro il gravoso onere di indennizzare senza

contropartita alcuna la pregressa espropriazione materiale subita da quelle

aree. Ma non solo. Una volta risarcito il proprietario - vuoi per acquiescenza,

vuoi a seguito di condanna giudiziale (vedi art. 39 cpv. 3 Lespr) - l'ente

locale non potrebbe recuperare nulla di quanto ha versato all'espropriato, dato

che la legislazione cantonale è priva di norme atte a permettergli di

esercitare una rivalsa nei confronti dello Stato.

Per rimediare a tali inconvenienti, nel caso di specie non si

può fare a meno di astringere il Cantone ad assumersi direttamente le eventuali

indennità di espropriazione materiale dovute alla CO 1. Questa soluzione

presenta il vantaggio di liquidare ogni pendenza nell'ambito del procedimento

che porterà in modo definivo al trapasso di proprietà di 175 mq del fondo,

indipendentemente dalla prosecuzione o meno della causa di espropriazione

materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al

municipio di __________ il 20 settembre 1990.

L'incarto viene quindi retrocesso al Tribunale di

espropriazione, affinché abbia a fissare nuovamente l'indennità complessiva di

spettanza della ricorrente dopo aver chiarito se l'inclusione del mappale

__________ nella zona Ep del PR di __________ ha ingenerato espropriazione

materiale. Nell' ipotesi in cui dovesse arrivare alla conclusione che i vincoli

apposti nel 1976 hanno provocato esproprio materiale, il primo giudice dovrà

valutare se l'indennizzo per tale titolo di principio dovuto dallo Stato resta

esigibile tenuto conto dei recenti mutamenti pianificatori che hanno

interessato il mapp. __________.

5.

Stante quanto precede, il

ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed

il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio (art. 65

cpv. 2 PAmm).

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza

del Cantone (art. 28 e 31 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 26 Cost.; 3, 5 LPT; 20 ss., 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 20 agosto 1990 (no.

2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è

annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al

Tribunale di espropriazione, affinché abbia a pronunciarsi ai sensi dei

considerandi sull'espropriazione materiale del mappale __________ di __________

e sul complesso delle indennità dovute alla CO 1 per la cessione al Cantone di

ca. 175 mq del proprio fondo.

2.

La tassa di giustizia di fr.

500.

- è posta a carico dello Stato del Canton Ticino, con l'ulteriore obbligo

di rifondere alla ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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