50.1995.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 dicembre 2006Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1995.12
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TRAM
Titolo:
Esproprio formale da parte del Cantone di una striscia di terreno gravata da un vincolo AP/EP comunale. Eventuali indennità di espropriazione materiale relative a quello scorporo vanno poste a carico dello Stato e non del comune, che si è limitato ad istituire il vincolo senza poterne beneficiare
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 26 COST
art. 39 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.1995.12
Lugano
18 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 settembre 1990 della
CO
1,
patr.
dall'avv. __________
contro
la
decisione 20 agosto 1990 (no. 2/89-11) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire 175 mq del
mapp. __________ di __________ al fine realizzare una rotonda presso il
crocicchio di __________;
viste le risposte:
-
4 ottobre 1990 del Tribunale di espropriazione;
-
19 ottobre 1990 dell'ente espropriante;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La CO 1 (in seguito:
__________) è proprietaria del mappale no. __________ di __________, un fondo
di complessivi mq 41'249 intavolato a RF come campo-prato.
Il terreno, di forma regolare e pianeggiante, è situato allo
sbocco di via dei __________ su via __________, arterie che delimitano la
particella su due lati.
B. Il PR di __________
approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976 ha incluso gran parte di questo
terreno (mq 32'400 ca.) in zona Ep per consentire la costruzione di abitazioni
economiche, mentre la superficie restante, non toccata dall'esproprio all'esame,
è stata attribuita alla zona RAr4 (mista residenziale artigianale).
C. Intenzionato a realizzare
una rotonda presso il crocicchio di __________ a __________, nel febbraio del
1989 lo Stato del Canton Ticino ha avviato una procedura espropriativa interessante
diversi mappali per complessivi mq 600 ca. Fra questi è divenuta oggetto di
espropriazione parziale - nella misura di mq 175 - anche la part. no.
__________, per la quale lo Stato ha offerto un indennizzo di fr. 120.- il mq.
All'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 la CO 1 ha
per contro insinuato una pretesa d'indennità di fr. 300.- il mq, concedendo nel
contempo allo Stato l'anticipata immissione in possesso dello scorporo
espropriato a datare dal 1° agosto 1989.
D. Con sentenza 20 agosto 1990
il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto alla proprietaria del mapp.
__________ un'indennità d'esproprio di fr. 30.- il mq, cifra corrispondente al
valore agricolo del terreno in quanto gravato da un vincolo Ep e quindi privo
di qualsiasi componente edilizia a fini privati.
Il primo giudice, pur non escludendo che i 32'400 mq del
mapp. __________ inseriti in zona Ep erano stati colpiti da espropriazione
materiale, ha ritenuto in sostanza che un eventuale indennizzo per tale titolo
avrebbe dovuto essere assunto dal comune di __________ quale autore della
misura pianificatoria e non dal Cantone. Donde la condanna di quest'ultimo al
pagamento di un'indennità per la sola espropriazione formale del terreno necessario
alle opere di sistemazione della propria rete viaria.
E. Avverso il predetto giudizio
la CO 1 è insorta mediante ricorso 19 settembre 1990 davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La ricorrente ha sostenuto che l'inclusione del suo terreno
di natura edilizia nella zona per edifici pubblici del PR di __________ è stata
certamente costitutiva di espropriazione materiale. Lo Stato - ha soggiunto -
non può tuttavia approfittare della pianificazione comunale per acquisire il
terreno che gli abbisogna ad un prezzo irrisorio lasciando all'ente locale il
gravoso onere d'indennizzare l'espropriazione materiale.
In via principale, l'espropriata ha quindi sollecitato il
rinvio dell'incarto all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla
sussistenza dell'espropriazione materiale e sull'indennità dovutale per tale titolo
nell'ambito del procedimento avviato dal Cantone. In via subordinata ha
domandato a questo Tribunale di riconoscerle direttamente un indennizzo di fr.
200.- il mq per espropriazione materiale e di accertare in fr. 50.- il mq il
valore residuo del suo terreno, con il conseguente adeguamento del risarcimento
per espro-priazione formale allocato dal primo giudice.
F. In data 20 settembre 1990 la
CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ una formale pretesa d'indennità
per espropriazione materiale, chiedendo al comune un risarcimento di fr. 200.-
il mq a dipendenza dell'inserimento di mq 32'400 del proprio mappale in zona
Ep.
G. il Tribunale di
espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma
della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è
pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.
H. Il 29 febbraio 1996 il
municipio ha istituito un zona di pianificazione sul fondo della CO 1 allo
scopo di salvaguardare l’attuazione di un nuovo centro sportivo comunale e di
una scuola per l’infanzia, previsti nell'ambito degli studi di revisione del
PR. La validità di tale zona è stata successivamente prorogata sino al 18 marzo
2000.
Prima della scadenza del termine di validità della zona di
pianificazione, il 20 febbraio 2000 il consiglio comunale ha adottato il nuovo
PR, che prevedeva di assegnare il mapp. __________ ad una zona AP-EP destinata
alla costruzione di un centro sportivo comunale (1.07) e di una scuola per
l’infanzia (1.05). Il piano è stato pubblicato dal 15 maggio al 15 giugno 2000.
In tempo utile, la CO 1 l’ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
che il vincolo AP-EP fosse stralciato e che tutto il fondo fosse assegnato alla
zona edificabile.
Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha
approvato il nuovo PR ed abrogato formalmente il PR 1976. Il Governo ha accolto
il ricorso della CO 1 soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei
vincoli AP-EP, ritenendo sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente
periferica l’ubicazione della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato
ad elaborare una variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura
in cui sollecitava l’attribuzione del fondo alla zona edificabile, il ricorso è
invece stato respinto, perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che la zona
edificabile di __________ fosse in ogni caso sovradimensionata.
Adito dalla proprietaria della part. __________, il 27 agosto
2004 il Tribunale della pianificazione del territorio ha confermato la suddetta
decisione, ritenendo in pratica che l'eccessiva estensione della zona
edificabile e la posizione periferica del fondo, situato ai margini del
comparto edificato, impedivano di aggregarlo alla vicina zona edificabile una
volta tolti i vincoli AP-EP.
Fatti
I. Davanti al Tribunale di
espropriazione è tuttora pendente la causa di espropriazione materiale
scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di
__________ il 20 settembre 1990.
L. Interpellata circa il
seguito da dare al suo gravame, il 27 ottobre 2006 la CO 1 ha comunicato al
Tribunale di voler mantenere l'impugnativa, sollecitandone nel contempo
l'evasione.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Lo Stato ha ottenuto
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati il 1° agosto 1989.
Quel giorno i 175 mq acquisiti dal Cantone erano gravati da un vincolo Ep
apposto nel 1976 dal comune di __________. L'insorgente ritiene tale restrizione
costitutiva di espropriazione materiale e pretende che il relativo indennizzo
le venga corrisposto dallo Stato unitamente all'indennità dovutale per il mero
esproprio formale dello scorporo avulso. In sostanza, la materia del presente
contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se il Cantone possa essere
astretto a pagare alla CO 1 un indennizzo per l'eventuale pregressa
espropriazione materiale della superficie espropriata in via formale.
3.
3.1. Allorquando un ente
pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della
collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale
(art. 2 Lespr) ed acquisire il fondo previo versamento della piena indennità
prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione
dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per
attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura
di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento
pianificatorio assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in
prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de
propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini,
Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977
p. 243). La conseguente perdita della facoltà di edificare legittima il
proprietario colpito a domandare un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT per titolo
di espropriazione materiale.
3.2
Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni
volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei
confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di
espropriazione materiale; di regola, debitrice di una indennità per titolo di
espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione
equivalente ad esproprio (cfr. RDAT II-1998 N. 34 e STF 19.3.1990 in re Eredi
L., parz. pubblicata nella RDAT 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio,
la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di
espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente
a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr.
art. 39 cpv. 2 Lespr). Tale assetto giuridico tenta di ovviare alle
problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni
ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver
sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di
un'altra collettività (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico).
3.3
Le pretese d'indennizzo per titolo di espropriazione
materiale non devono essere necessariamente fatte valere con un'azione autonoma
promossa dal proprietario interessato in virtù dell'art. 39 Lespr. Possono
essere notificate validamente anche in seno ad un procedimento di
espropriazione formale avviato dall'ente pubblico giusta gli art. 20 ss. Lespr,
a condizione - ovviamente - che il bene per il quale si vantano pretese per
titolo di espropriazione materiale sia quello espropriato in via formale. In
effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tali domande di
risarcimento non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario,
ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona
fede, possa rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende
chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Creata la litispendenza
mediante l'avvio della procedura di espropriazione formale, il proprietario
convenuto può quindi far valere nei confronti dell'attore tutti i crediti
insiti nel diritto espropriato, compresi quelli originati da una restrizione
costitutiva di espropriazione materiale.
4.
Nell'evenienza concreta,
bisogna innanzi tutto ammettere che la ricorrente ha validamente notificato una
pretesa d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del
procedimento espropriativo formale avviato dallo Stato, atteso che l'ammontare
del risarcimento domandato dalla CO 1 in occasione dell'udienza di conciliazione
dell'11 luglio 1989 (fr. 300.- il mq) si riferisce al presunto valore edilizio
pieno del terreno e risulta pertanto comprensivo di una congrua indennità per
espropriazione materiale. Il primo giudice ne conviene, ma è dell'opinione che
solo il comune di __________, quale autore della misura pianificatoria
ipoteticamente generatrice di espropriazione materiale, possa essere chiamato a
corrispondere eventuali indennità per tale titolo.
La tesi della prima istanza, per quanto pertinente possa
apparire, non può essere condivisa a ragione dei risultati iniqui che si
produrrebbero ogni qual volta lo Stato acquisisce in via coatta terreno colpito
da vincoli comunali AP-EP effettivamente costitutivi di espropriazione
materiale. Accreditandola, si consentirebbe infatti al Cantone di accaparrarsi
a costi sempre irrisori le superfici che i comuni si riservano per soddisfare i
propri bisogni, lasciando loro il gravoso onere di indennizzare senza
contropartita alcuna la pregressa espropriazione materiale subita da quelle
aree. Ma non solo. Una volta risarcito il proprietario - vuoi per acquiescenza,
vuoi a seguito di condanna giudiziale (vedi art. 39 cpv. 3 Lespr) - l'ente
locale non potrebbe recuperare nulla di quanto ha versato all'espropriato, dato
che la legislazione cantonale è priva di norme atte a permettergli di
esercitare una rivalsa nei confronti dello Stato.
Per rimediare a tali inconvenienti, nel caso di specie non si
può fare a meno di astringere il Cantone ad assumersi direttamente le eventuali
indennità di espropriazione materiale dovute alla CO 1. Questa soluzione
presenta il vantaggio di liquidare ogni pendenza nell'ambito del procedimento
che porterà in modo definivo al trapasso di proprietà di 175 mq del fondo,
indipendentemente dalla prosecuzione o meno della causa di espropriazione
materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al
municipio di __________ il 20 settembre 1990.
L'incarto viene quindi retrocesso al Tribunale di
espropriazione, affinché abbia a fissare nuovamente l'indennità complessiva di
spettanza della ricorrente dopo aver chiarito se l'inclusione del mappale
__________ nella zona Ep del PR di __________ ha ingenerato espropriazione
materiale. Nell' ipotesi in cui dovesse arrivare alla conclusione che i vincoli
apposti nel 1976 hanno provocato esproprio materiale, il primo giudice dovrà
valutare se l'indennizzo per tale titolo di principio dovuto dallo Stato resta
esigibile tenuto conto dei recenti mutamenti pianificatori che hanno
interessato il mapp. __________.
5.
Stante quanto precede, il
ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio (art. 65
cpv. 2 PAmm).
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
del Cantone (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 26 Cost.; 3, 5 LPT; 20 ss., 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 20 agosto 1990 (no.
2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è
annullata;
1.2
gli atti sono rinviati al
Tribunale di espropriazione, affinché abbia a pronunciarsi ai sensi dei
considerandi sull'espropriazione materiale del mappale __________ di __________
e sul complesso delle indennità dovute alla CO 1 per la cessione al Cantone di
ca. 175 mq del proprio fondo.
2.
La tassa di giustizia di fr.
500.
- è posta a carico dello Stato del Canton Ticino, con l'ulteriore obbligo
di rifondere alla ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster