50.2003.12
espropriazione di diritti di vicinato in relazione ai lavori di sistemazione di una strada cantonale
25 luglio 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
50.2003.12
Data decisione, Autorità:
25.07.2005, TRAM
Titolo:
espropriazione di diritti di vicinato in relazione ai lavori di sistemazione di una strada cantonale
ESPROPRIAZIONE FORMALE
art. 679 CC
art. 684 CC
art. 32 LESPR
art. 5 LFESPR
Incarto n.
50.2003.12
Lugano
25 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2003 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 9 settembre 2003 (EF.00.586/53) del
Tribunale di espropriazione, che ha dichiarato ricevibili e tempestive le
pretese d'indennizzo notificate il 6 luglio 2000 da CO 1 in relazione ai
lavori di sistemazione della strada cantonale in territorio di __________ realizzati
dallo Stato a partire dal giugno del 2000;
viste le risposte:
- 10 novembre 2003 del
Tribunale di espropriazione;
- 12 dicembre 2003 di CO 1,
con pedissequa domanda di gratuito patrocinio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel maggio
del 1999 lo Stato del Canton Ticino ha dato avvio ai lavori di sistemazione
della strada cantonale Bellinzona-Locarno in territorio di __________ (A406).
L'intervento è stato suddiviso in tre fasi, di cui l'ultima - concernente il
tratto stradale tra __________ e __________ - è stata eseguita dal 30 maggio
2000 al 30 maggio 2002. In questo settore, è stata in particolare rifatta la
pavimentazione stradale previa demolizione e asportazione di quella esistente
costituita da lastre in beton ed è stato adattato il sottopasso
pedonale/ciclabile di via __________.
B. Nel 2000 CO
1 era titolare di un'officina meccanica specializzata nella rettifica di motori
a scoppio con sede in uno stabile posto al margine di via __________ (mapp. __________,
di proprietà di __________), nelle immediate vicinanze dell'intersezione con
via __________.
Allorquando
il cantiere aperto dallo Stato è giunto nei pressi dell'azienda, egli ha
chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina di
ordinare in via cautelare la sospensione dei lavori, adducendo che le
vibrazioni prodotte dai macchinari pesanti, in particolare da quelli utilizzati
per la rimozione dell'asfalto, stravolgevano la taratura dei suoi apparecchi di
alta precisione, impedendogli di svolgere la propria attività professionale.
Ottenuto
riscontro negativo, il 6 luglio 2000 CO 1 ha inoltrato al Tribunale di espropriazione
una notifica di pretese ex art. 32 Lespr, domandando allo Stato del Canton
Ticino un risarcimento di fr. 1'432'000.- oltre interessi per titolo di
espropriazione di diritti di vicinato, riconducibile al fatto che le scosse e
la polvere provocate dal cantiere, nonché la privazione dell'accesso, gli imponevano
la chiusura dell'officina per circa un anno e mezzo. Lo stesso giorno,
l'istante ha sollecitato l'adozione di misure conservative e l'esperimento di
una perizia a futura memoria. Nonostante l'opposizione del Cantone, che nel
frattempo aveva già effettuato dei rilevamenti tramite un proprio esperto
esterno di fiducia (studio ing. __________), il 27 luglio 2000 il Presidente
del Tribunale di espropriazione ha ordinato una perizia giudiziaria a futura
memoria, incaricando l'ing. __________ di procedere al rilevamento delle
vibrazioni presenti nell'officina CO 1 mediante sismografo o altro apparecchio
tecnico idoneo.
All'udienza
del 4 agosto 2000, preso atto che il 31 luglio precedente il perito aveva
iniziato le misurazioni posando due geofoni all'interno dell'officina, le parti
hanno concordato di operare ulteriori rilevamenti a porte sigilliate il 10-12
agosto e con l'azienda in attività nei giorni seguenti. Il tribunale ha
peraltro ingiunto all'istante di versare agli atti tutti i dati tecnici
relativi alle prescrizioni di posa e di tolleranza alle vibrazioni dei
macchinari utilizzati all'interno dell'officina.
L'11 settembre 2000 lo Stato ha inoltrato la
sua risposta di causa, producendo il rapporto redatto dal proprio consulente __________
SA. Sulla scorta di questo referto specialistico il Cantone ha contestato tutte
le pretese di CO 1, sostenendo che i tremori provocati dal cantiere - anche
quelli generati proprio davanti all'officina - rientravano nella norma e al
pari della polvere e delle difficoltà di accesso erano insuscettibili di avere
un'influenza causale sull'attività svolta nello stabilimento.
In occasione del dibattimento tenutosi il 15
dicembre 2000 il Presidente del Tribunale di espropriazione, constatata la
necessità di rilevare le vibrazioni prodotte da interventi maggiori, ha ordinato
al perito giudiziario di continuare le misurazioni, in particolare in
concomitanza con la demolizione del muro d'argine sinistro del riale __________
che costeggia l'officina. Gli accertamenti sono proseguiti sino al 19 febbraio
2001, allorquando in esito ad un sopralluogo il tribunale ne ha ordinato la
cessazione dopo aver appreso che in futuro non ci sarebbero stati interventi di
demolizione rilevanti o di intensità maggiore a quelli già eseguiti e rilevati.
Il 23 marzo 2001 CO 1 ha comunicato al
Tribunale di espropriazione di aver provato a riallineare la propria
attrezzatura per riprendere l'attività, ma di aver dovuto desistere a causa
delle importanti scosse prodotte dai macchinari pesanti ancora in funzione nel
riale a confine.
Modificata la composizione della corte
giudicante a seguito della riunificazione dei Tribunali di espropriazione, il
21 giugno 2001 la nuova Presidente ha predisposto l'allestimento di una perizia
giudiziaria sulle macchine situate all'interno dell'officina CO 1, chiedendo al
perito designato ing. __________ dello studio __________ SA di accertare tra
l'altro i limiti di tollerabilità alle vibrazioni di ogni singolo apparecchio e
se questi erano stati posati secondo le regole dell'arte.
All'udienza tenutasi il 13 giugno 2002 il
Tribunale ha stabilito con l'accordo delle parti di emanare una decisione
pregiudiziale circa l'esistenza dei presupposti dell'azione di merito.
Il 12 luglio seguente le parti hanno dunque
presentato le loro conclusioni di causa. CO 1 ha perorato la sussistenza di
tutti i requisiti atti a suffragare la sua domanda di risarcimento per titolo
di espropriazione di diritti vicinato. Lo Stato ha invece sostenuto che le
pretese erano perente e che il pregiudizio, nonché il nesso di causalità con i
lavori stradali, non erano stati provati adeguatamente, atteso che le perizie
giudiziarie erano inattendibili.
C. Il 9
settembre 2003 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sul tema dedotto
in giudizio, giungendo alla conclusione che le pretese di CO 1 erano ricevibili
e tempestive.
Dopo aver esposto i fatti e le tappe
salienti dell'iter istruttorio, in diritto il primo giudice ha stabilito che la
fattispecie poteva essere configurata innanzi tutto alla stregua di
un'espropriazione formale di diritti di vicinato - intesa quale costituzione
coatta di una servitù prediale di tolleranza degli incomodi - a condizione che
le immissioni provenissero da un'opera di interesse pubblico realizzata dal
titolare di un diritto di espropriazione e fossero eccessive, nonché
inevitabili. Accertato che la sistemazione della strada cantonale rispondeva ad
un interesse pubblico evidente, che lo Stato, proprietario dell'impianto, fruiva
del diritto di espropriazione e che le molestie cagionate dai lavori intrapresi
erano ineluttabili, il Tribunale si è concentrato sul quesito a sapere se tali
immissioni erano eccessive ai sensi dell'art. 684 CC e se sussisteva un nesso
di causalità naturale ed adeguata tra esse e la violazione dei diritti di vicinato
invocata dall'istante.
A riguardo, il giudice delle espropriazioni
ha annotato per cominciare che nel 2000 l'officina CO 1 si occupava della
rettifica di motori automobilistici e navali e si avvaleva di dodici macchinari
di altissima precisione (al centesimo di millimetro) posati secondo le
istruzioni del fornitore, la cui buona resa era subordinata ad una calibratura
ed a condizioni di stabilità impeccabili, oltre che al perfetto centraggio e
fissaggio del pezzo in lavorazione. Tali macchine, in gran parte dello stesso
tipo, sono state esaminate dal perito giudiziario __________, il quale non ha
riscontrato alcun difetto di montaggio, né vizi nel pavimento sul quale erano
installate. Lo stesso perito ha peraltro attestato che questo genere di
apparecchi sono sensibili ai tremiti, specificando che taluni di essi ammettono
vibrazioni massime dell'ordine di 0.7-1 mm/s per frequenze tra 10 e 100 Hz,
soglia oltre la quale possono subire delle disfunzioni.
Il tribunale ha poi sottolineato
l'importanza degli interventi effettuati dal Cantone nelle immediate vicinanze
dell'officina a partire dal 5 giugno 2000, lavori che hanno comportato il
completo ripristino stradale con la rimozione della vecchia pavimentazione, la
posa delle infrastrutture, il rifacimento totale del manto di asfalto,
l'adattamento del sottopasso pedonale e il restauro del ponte sul riale __________.
Spiegati nel dettaglio i motivi che
l'inducevano a fondare la propria decisione sulle perizie giudiziarie piuttosto
che sulle valutazioni dei consulenti dello Stato, la prima istanza è giunta in
sostanza al convincimento che le vibrazioni cui è stata esposta l'officina, con
punte massime dell'ordine di 21.74 mm/s, hanno effettivamente raggiunto un
grado superiore al consentito e che si sono manifestate in maniera reiterata e
puntuale nell'arco di vari mesi configurandosi nel loro insieme come eccessi
oggettivi che qualsiasi altro privato nella medesima situazione avrebbe recepito
come tali, tanto per l'intensità che hanno raggiunto, quanto per la frequenza
con la quale si sono presentati e per gli effetti che hanno prodotto. Il buon
funzionamento dei macchinari è così stato compromesso nella misura in cui le
scosse, alterando la calibratura, ne hanno impedito l'utilizzazione senza che
il loro proprietario potesse rimediare all'inconveniente in modo tempestivo,
adeguato e economicamente sopportabile. L'istante ha dovuto inoltre subire a
più riprese la chiusura dell'accesso veicolare all'officina, cosicché non v'è
dubbio che egli sia stato vittima di eccessi incompatibili con i doveri
reciproci che incombono ai vicini. Anche il nesso di causalità tra la
violazione dei diritti di vicinato e le immissioni eccessive sarebbe in casu
dato, per cui nulla osterebbe alla ricevibilità dell'azione promossa da CO 1.
Tanto più che egli potrebbe far valere identiche rivendicazioni in base all'art.
16 Lespr, avvalendosi del suo statuto di conduttore e della limitazione dei
diritti contrattuali che ha dovuto patire in conseguenza dei lavori realizzati
dal Cantone. Nel duplice ruolo di vicino e di locatario, la sua legittimazione
attiva risulterebbe peraltro innegabile.
Per finire, il Tribunale di espropriazione
ha escluso che la pretesa notificata fosse perenta. Il mappale sul quale sorge
l'officina non è stato oggetto di espropriazione in vista dei lavori e il suo
conduttore, al quale non è stato di riflesso intimato un avviso personale, non
aveva ragioni di sorta per ritenere che il cantiere costituisse una minaccia
incombente. Alla vertenza torna quindi applicabile l'art. 32 Lespr, che disciplina
l'inoltro di pretese d'indennità tardive e che non presuppone lo statuto
formale di espropriato in capo alla persona del richiedente. Il termine di tre
mesi previsto da tale norma - che inizia a decorrere dal momento in cui
l'interessato, facendo prova della dovuta diligenza, poteva ragionevolmente
ritenere che le manovre di cantiere fossero costitutive di esproprio - è stato
in concreto ampiamente rispettato, atteso che i lavori in loco sono iniziati il
5 giugno 2000 e che CO 1 ha avviato la causa risarcitoria il 6 luglio seguente.
D. Mediante
ricorso 9 ottobre 2003 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata e che le pretese
d'indennità tardive di CO 1 siano respinte.
Ripercorsa la vicenda processuale, il
ricorrente ha criticato innanzi tutto il Tribunale di espropriazione per non
aver ordinato gli accertamenti a futura memoria chiesti sin dalla sua prima comparsa
scritta, volti a verificare l'esistenza di un effettivo pregiudizio a danno
dell'officinaCO 1, e per non aver preteso dal perito __________ l'adozione di
tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire che i rilevamenti delle vibrazioni
non risentissero dell'attività lavorativa e umana svolta all'interno
dell'officina. Lo Stato ha inoltre sottolineato di aver rispettato, salvo in
un'occasione, il programma dei lavori, per cui la controparte avrebbe potuto coordinare
l'attività dell'officina con quella svolta all'esterno dal Cantone. L'istante
non ha d'altronde mai prodotto le prescrizioni di posa e di tolleranza alle
vibrazioni di tutte le sue macchine, per cui manca qualsiasi prova agli atti
circa il loro danneggiamento effettivo ad opera delle vibrazioni prodotte dal
cantiere stradale.
In diritto, l'insorgente ha ribadito che la
notifica di pretese di CO 1 è tardiva siccome inoltrata oltre il termine di tre
mesi sancito dall'art. 32 Lespr. La prima fase del risanamento stradale predisposto
dallo Stato è infatti iniziata nel giugno del 1999 e a quell'epoca l'istante
era già in grado, usando la diligenza suggerita dalle circostanze, di
riconoscere che le vibrazioni determinate da taluni lavori stradali avrebbero
potuto arrecare dei pregiudizi alle sue macchine di precisione al momento in
cui il cantiere fosse giunto nelle immediate vicinanze dell'officina.
Lo Stato ha inoltre denunciato diversi
errori nell'amministrazione delle prove, rimproverando al primo giudice di
esser stato parziale e di non aver garantito la parità di trattamento delle
parti, segnatamente laddove non ha ordinato accertamenti sullo stato di
disfunzione delle macchine e sul loro perfetto funzionamento prima dell'inizio
dei lavori, non ha appurato se queste avevano effettivamente subito un deterioramento
della regolazione per le scosse provenienti dal cantiere e ha ammesso documenti
fotografici dell'istante posteriormente alla chiusura dell'istruttoria e alla
presentazione delle conclusioni.
Secondo il ricorrente, dal profilo giuridico
occorreva verificare se le immissioni erano eccessive per rapporto ai diritti
di vicinato e se v'era stato pregiudizio in nesso causale con tali immissioni.
Il Tribunale di espropriazione ha tuttavia trascurato di accertare compiutamente
questi presupposti, segnatamente la sussistenza del pregiudizio. D'altra parte,
il perito giudiziario designato dal tribunale (ing. __________) ha esaminato
solo cinque macchine e in assenza della documentazione tecnica approntata dai
relativi fabbricanti non ha potuto assodare il limite di tolleranza alle vibrazioni
di ogni singolo apparecchio, né il fatto che siano state posate e isolate conformemente
alle specifiche del costruttore, per cui le sue conclusioni su questi punti
sarebbero inattendibili, al pari di quelle tratte dal Tribunale di
espropriazione. A torto peraltro il primo giudice ha negato rilevanza al parere
del consulente dello Stato ing. __________, che dopo i rilevamenti del caso
aveva escluso che i lavori eseguiti all'inizio di giugno potessero provocare
gli inconvenienti lamentati dall'istante. Inaffidabili sarebbero per contro le
misurazioni e le opinioni del perito __________, che ha disatteso l'ordine di
assicurare registrazioni scevre da interferenze terze, non ha avuto a
disposizione alcuna prescrizione sulla tolleranza alle vibrazioni delle macchine,
non ha programmato adeguatamente i sensori in modo che fosse possibile distinguere
le scosse provenienti dall'esterno da eventuali ingerenze interne e ha utilizzato
apparecchi inidonei per adempiere correttamente il mandato affidatogli.
Quanto alla privazione dell'accesso, il
ricorrente ha sostenuto che è avvenuta in via del tutto transitoria e
saltuaria, senza effetti di rilievo sull'attività dell'officina.
Per concludere, lo Stato ha osservato in
breve che il giudizio è fondato in gran parte su presunzioni e ipotesi dovute
al fatto che l'istante non è stato in grado di adempiere l'onere probatorio impostogli
dalla legge.
E. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto CO 1, il
quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che
verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono. In risposta
al ricorso, il resistente ha chiesto peraltro di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria. Ad eventuali
lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si
porrà se del caso rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previa
adeguata sanatoria (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm).
2. L'insorgente
si duole senza risparmio di numerose violazioni procedurali che avrebbero
pregiudicato il suo diritto di essere sentito. I rimproveri dello Stato vanno
esaminati prioritariamente, poiché un'eventuale disattenzione delle garanzie di
natura formale invocate comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120
Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c),
norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti
essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli
garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte
di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109
consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).
La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 PAmm).
2.2. Il 14 gennaio 2003, posteriormente alla
chiusura dell'istruttoria e alla presentazione delle conclusioni, il Tribunale
di espropriazione ha acquisito agli atti una memoria scritta dell'istante con
allegate numerose fotografie. A ragione il ricorrente sottolinea questa
scorrettezza processuale. La documentazione era irrita ed andava stralciata
dall'incarto, ma concerneva una problematica tutto sommato marginale
(privazione dell'accesso all'officina) e lo Stato ne ha comunque preso
conoscenza, tant'è che ha pure presentato le sue osservazioni a riguardo.
In realtà, da un attento esame delle tavole
processuali emerge con certezza che in corso di procedura il diritto di essere
sentito del Cantone è stato salvaguardato senza eccezione. Lo Stato ha potuto
partecipare a tutti gli atti istruttori e gli è sempre stata data la
possibilità di pronunciarsi in merito alle risultanze degli accertamenti
esperiti. Certo, il Tribunale di espropriazione ha rinunciato ad assumere
determinate prove secondo le modalità richieste dall'insorgente, ma in
quest'ambito non si può dimenticare che la procedura è governata dal principio
inquisitorio, per cui spetta al giudice stabilire la forma e i contenuti
dell'istruttoria, mentre alle parti incombe soltanto un mero dovere di collaborazione.
Ne consegue che in casu non si concretizza
alcuna lesione del diritto di essere sentito o dei diritti di difesa dello
Stato tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia.
In quanto attinenti al campo della valutazione e dell'affidabilità delle prove
assunte, le altre censure sollevate dal Cantone contro taluni eventi che hanno
caratterizzato la fase istruttoria saranno esaminate nel seguito, ad eccezione
di quelle chiaramente riconducibili alla problematica della quantificazione del
risarcimento (art. 44 CO), estranea all'oggetto del presente contendere.
3. La
vertenza all'esame si inquadra nel contesto di un'espropriazione di diritti di
vicinato. Entrambe le parti concordano su questa premessa di diritto, i cui
contenuti sono stati esposti dal primo giudice in modo del tutto corretto. Da
tempo infatti la giurisprudenza federale ammette che sono dati gli estremi di
un indennizzo per titolo di espropriazione formale di diritti di vicinato (cfr.
pure art. 5 LFespr) se lo sfruttamento conforme alla sua destinazione di
un'opera pubblica - segnatamente di una strada, di un impianto ferroviario o di
un aeroporto - appartenente ad una collettività che fruisce del diritto di
espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS,
tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente
speciale, grave e imprevedibile (DTF 129 II 74, 128 II 234 e 331, 124 II 548,
123 II 490, 121 II 328, 119 Ib 355; Bovay, L'expropriation des droit de
voisinage, p. 166 ss.). La via espropriativa, e quindi la competenza esclusiva
del giudice amministrativo, è data anche in caso di immissioni inevitabili
generate dalla mera costruzione o modifica di un'opera appartenente al
patrimonio amministrativo di un ente titolare del diritto di espropriazione. In
tale evenienza il giudice delle espropriazioni dovrà applicare i principi
sanciti dall'art. 679 CC, che ingenera una responsabilità oggettiva a carico
del proprietario del fondo in costruzione se questi trascende nell'esercizio
del suo diritto di proprietà provocando al vicino un pregiudizio in nesso di
causalità adeguata con la violazione delle regole del diritto di vicinato di
cui si rende autore. In particolare, dovrà riferirsi all'art. 684 CC per
accertare la sussistenza di immissioni eccessive costitutive in quanto tali di
un eccesso giusta l'art. 679 CC, atteso che non esistono criteri specifici di
valutazione delle molestie provocate dai cantieri. Al giudice espropriativo
incomberà insomma l'onere di appurare se le immissioni sono pregiudizievoli per
il vicino e non giustificate dalla situazione e destinazione dei fondi o
dall'uso locale (DFT 117 Ib 19; Werro/Zufferey, Les immissions dans la
construction, Journées du droit de la construction 1997/I, p. 98).
4. Gli
interventi di sistemazione della strada cantonale in territorio di __________
hanno interessato un'opera appartenente al patrimonio amministrativo di un
ente, il Cantone, che beneficia del diritto di espropriazione e hanno provocato
immissioni senz'altro inevitabili, atteso i lavori - in particolare la
demolizione delle strutture esistenti - non potevano oggettivamente essere
eseguiti facendo capo a metodi alternativi, meno molesti ma altrettanto rapidi
ed efficaci di quelli tradizionali impiegati nell'occasione. La controversia
sorta tra le parti è pertanto di natura sicuramente espropriativa (cfr. pure
DTF 119 Ib 341). Posta questa premessa, conviene esaminare innanzi tutto
l'eccezione di perenzione delle pretese inoltrate sollevata dallo Stato, atteso
che il suo accoglimento farebbe subito venir meno uno dei presupposti di ricevibilità
della notifica presentata a suo tempo dal resistente.
4.1. Gli atti relativi alle espropriazioni
necessarie alla sistemazione della strada cantonale in territorio di __________
sono stati pubblicati dal 16 febbraio al 17 marzo 1999 (cfr. FU 12/1999 del 12
febbraio 1999). Essi non prevedevano alcun intervento a carico del mapp. __________
sul quale sorge il capannone che CO 1 aveva locato per insediarvi la propria
officina di rettifica di motori. Lo Stato non ha quindi promosso alcun
procedimento contro il resistente in qualità di conduttore, né questi - che di
riflesso non ha mai ricevuto un avviso personale di espropriazione e non aveva
ragione alcuna per reagire al bando - ha notificato delle pretese nel termine
di esposizione degli atti. A distanza di mesi da quella pubblicazione il
resistente ha tuttavia chiesto il risarcimento del danno che si stava
manifestando in conseguenza dei lavori intrapresi dallo Stato, richiamandosi
esplicitamente agli art. 679 e 684 CC. In quanto configurabile alla stregua di
una domanda di apertura di un'apposita procedura di espropriazione formale
riguardante diritti di vicinato, la missiva 6 luglio 2000 di CO 1 non
sottostava ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 124
II 549); essa era semplicemente soggetta ad un termine di prescrizione di cinque
anni che ha iniziato a decorrere al momento in cui la sussistenza dei requisiti
dell'azione era oggettivamente riconoscibile (DTF 130 II 413, 124 II 550). Ne
segue che quand'anche tale momento dovesse risalire al 1999 come sostenuto
dallo Stato, la pretesa di indennità che CO 1 ha presentato nel luglio del 2000
non era certamente prescritta.
Ad identica conclusione si perviene
applicando l'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr preso in considerazione dalle parti e
dal primo giudice partendo dall'ipotesi di una procedura già aperta per l'esproprio
di ogni sorta di diritto in relazione alla sistemazione della strada cantonale.
Questa norma consente l'inoltro di pretese d'indennità posteriormente al
termine di esposizione e alla procedura di stima se l'interessato prova di aver
saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto o l'espropriante
pretende di sottrarre un diritto non contemplato dagli atti. In tale evenienza,
il diritto di notifica si perime trascorsi tre mesi dal momento in cui la parte
espropriata ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese (art. 32 cpv.
2 Lespr), ovvero dal giorno in cui, facendo prova della diligenza suggerita
dalle circostanze, poteva ragionevolmente ritenere che l'agire dell'ente
pubblico fosse costitutivo di espropriazione (STA 2 febbraio 1999 in re Stato
del Canton Ticino c. I.). Nel caso di specie, il dies a quo della perenzione
prevista dall'art. 32 cpv. 2 Lespr va situato in corrispondenza della data in
cui il resistente, usando la dovuta attenzione, poteva rendersi conto che fosse
in atto un'espropriazione di diritti di vicinato.
4.2. Il cantiere nelle vicinanze
dell'officina è stato aperto il 5 giugno 2000 e quattordici giorni dopo CO 1 ha
chiesto la sospensione dei lavori allegando che gli stessi producevano delle
vibrazioni pregiudizievoli per i suoi macchinari. Anche volendo ammettere che
il resistente poteva accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo, le
pretese che egli ha notificato il 6 luglio 2000 sono senz'altro tempestive dal
profilo del termine istituto all'art. 32 Lespr. A torto lo Stato sostiene che
l'interessato avrebbe potuto prevedere lo scenario espropriativo già nel giugno
del 1999, allorquando è iniziata la prima tappa degli interventi pianificati
nella zona della rotonda di __________ centro. A prescindere dal fatto che ai
fini del giudizio sul tema in discussione non è determinante la possibilità di
pronosticare un evento espropriativo, ma il manifestarsi effettivo di una
situazione costitutiva di espropriazione di diritti di vicinato riconoscibile
come tale, nel 1999 nulla poteva ragionevolmente indurre il resistente a
supporre che dei lavori di ordinaria sistemazione stradale avrebbero potuto
interferire con la sua attività professionale al punto da costringerlo ad
insinuare pretese espropriative, tanto più che il rifacimento degli argini del
riale __________ posti a ridosso dell'officina, l'unica operazione che avrebbe
potuto invero lasciare presagire il peggio, non era neppure indicato nei piani
resi pubblici all'epoca.
In quanto volta ad accreditare la perenzione
delle pretese inoltrate dal resistente, l'impugnativa si avvera quindi
infondata. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera
che in un altro capitolo del suo ricorso il Cantone sostiene che nemmeno le
vibrazioni prodotte dal cantiere all'inizio di giugno del 2000, a circa 25 m di
distanza dall'officina, erano suscettibili di compromettere il funzionamento
delle apparecchiature in essa installate e quindi di evidenziare circostanze di
natura espropriativa.
5. Come visto
(cfr. consid. 3), l'avverarsi di una responsabilità causale a carico dello
Stato ex art. 679 CC, rispettivamente l'ammissibilità delle pretese espropriative
notificate da CO 1, dipende dall'adempimento di tre presupposti, ovvero la sussistenza,
sotto forma di immissioni eccessive, di una violazione delle regole del diritto
di vicinato da parte del Cantone, un pregiudizio a carico del vicino colpito dalle
immissioni e un nesso di causalità adeguata tra l'eccesso e il danno. Nel suo
gravame, lo Stato nega che in concreto siano dati questi presupposti. Adduce in
particolare che il danno accampato dal resistente (scompensi agli apparecchi di
precisione dell'officina, tali da pregiudicare l'attività lavorativa) non è mai
stato convenientemente provato e rimprovera al giudice delle espropriazioni un
esame confuso del nesso di causalità. Quest'ultima censura appare già di primo
acchito fondata, dal momento che il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto
un nesso di causalità "tra la violazione dei diritti di vicinato e le
immissioni eccessive", invece di verificare se questi due elementi,
concettualmente identici, erano causali del danno invocato. Per il resto, il
giudizio non può essere prolato senza una disamina delle risultanze
istruttorie, segnatamente delle valutazioni peritali raccolte dal Tribunale di
espropriazione. Gli accertamenti esperiti dai vari specialisti intervenuti
durante il procedimento possono essere così riassunti.
5.1. Nel corso del mese di giugno 2000
l'ing. __________ ha verificato per conto dello Stato se le vibrazioni prodotte
dai macchinari in funzione all'inizio dei lavori erano suscettibili di danneggiare
le fondazioni dell'officina. Appurato che durante i primi giorni di attività
erano operativi in cantiere un martello compressore (a ca. 25 m di distanza dal
muro N dell'officina) e un martello demolitore (a oltre 300 m di distanza
dall'officina), il consulente del Cantone ha eseguito delle campagne di misurazione
tra il 20 e il 27 giugno 2000 con dei sismografi dotati di sensori tridimensionali.
Il primo giorno ha effettuato delle misurazioni puntuali in otto differenti
luoghi dell'officina comprese le apparecchiature ivi installate, con il
martellone demolitore appositamente in azione sulla strada di fronte
all'edificio. Analogamente, il 27 giugno ha misurato in due punti della platea
le vibrazioni indotte su di essa da un martello compressore posizionato in
faccia allo stabile, mentre nel periodo 20-27 giugno 2000 ha registrato le
vibrazioni prodotte sulla struttura di fondazione dell'officina dai lavori in
corso quella settimana. Questi rilevamenti hanno permesso di appurare che sulla
platea le vibrazioni hanno raggiunto picchi massimi < a 0.6 mm/s durante le
misurazioni puntuali e < a 6.5 mm/s durante le misurazioni continue, valori
di gran lunga inferiori ai limiti (tra 9 e 18 mm/s, a dipendenza della
frequenza in Hz) previsti dalla norma VSS 640 312a relativa agli effetti delle
vibrazioni sulle costruzioni. Partendo dalla simulazione eseguita il 20 e 27
giugno, l'ing. __________ ha quindi ricostruito la situazione esistente
all'inizio del mese, stimando che le macchine in esercizio sul cantiere a quel
momento, stante la loro lontananza dall'officina, erano in grado di produrre
sulla platea vibrazione massime dell'ordine di 0.07 mm/s. In conclusione, il
consulente dello Stato ha escluso qualsiasi danno alle fondazioni direttamente
riconducibile alle vibrazioni provocate dai lavori svolti dallo Stato,
specificando che eventuali ripercussioni sugli apparecchi del resistente
avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta delle modalità di installazione e
dei limiti di sopportabilità alle sollecitazioni di ogni singola macchina (cfr.
conclusioni finali referto settembre 2000 dell'ing. __________, p. 15-16).
5.2. All'udienza del 15 dicembre 2000 CO 1
ha versato agli atti un documento stilato dal geologo __________, il quale ha
organizzato una serie di misurazioni volte a evidenziare gli spostamenti delle
macchine di rettifica provocati dalle vibrazioni provenienti dal cantiere tra
il 17 e il 20 luglio 2000. I rilevamenti sono stati eseguiti da un ex docente
in meccanica, il quale ha applicato livelli di precisione a bolle sugli assi
orizzontali di cinque delle macchine presenti nell'officina. Stando a queste
registrazioni, in parte effettuate alla presenza di un notaio, la macchina di
rettifica degli alberi motore ha subito movimenti pari a 0.8 mm, mentre le
macchine di rettifica blocchi-testate e testate ha accusato spostamenti di 0.4
mm. Premesso che la rettifica degli alberi motore e dei blocchi-testate
necessita di una precisione al centesimo di mm (tra 0.01 e 0.022 mm), il
geologo __________ ha osservato che l'ampiezza cumulata dei movimenti delle
macchine nell'arco di una giornata di misura era da 30 a 80 volte superiore
all'ordine di grandezza necessario alla commercializzazione di un pezzo
rettificato.
5.3. In veste di perito giudiziario, l'ing. __________
ha monitorato le vibrazioni all'interno dell'officina CO 1 dal 31 luglio 2000
al 19 febbraio 2001. Dopo aver compiuto delle misurazioni di prova ed aver
rilevato le vibrazioni di fondo (comprese quelle del traffico stradale e
ferroviario, con punte di 0.07 mm/s), il perito ha registrato in continuo i
tremiti con VR ≥ 0.5 mm/s che si manifestavano nell'officina tramite un sismografo
dotato di due geofoni a sensibilità tridimensionale posati l'uno sul lato N
dell'edificio, verso la strada interessata dai lavori, e l'altro al centro, in
corrispondenza della zona di maggior concentrazione degli apparecchi di rettifica.
Queste misurazioni hanno consentito di
assodare che nel periodo di tempo indicato, sulla platea dell'officina si sono
verificate oltre duecento vibrazioni con VR > a 1 mm/s, con punte
che in una decina di occasioni hanno tranquillamente superato 10 mm/s, raggiungendo
valori dell'ordine di 21.74 mm/s.
Commentando i dati ottenuti, il perito ha
sottolineato che i due geofoni hanno registrato spesso vibrazioni quasi
contemporaneamente, dapprima ed un po’ più elevate al geofono 2 (lato N) ed un
po’ più deboli e con leggero ritardo al geofono 3 (macchine). Tali vibrazioni,
attribuibili a cause esterne, hanno raggiunto la platea in cemento
dell'officina e si sono propagate lungo di essa indebolendosi progressivamente,
interessando dapprima il geofono 2 e poi il geofono 3. In rari casi la situazione
si è invertita, allorquando la fonte della vibrazioni si trovava più a monte e
più vicino al geofono 3 (pista di accesso all'alveo del corso d'acqua). Lo
stesso perito ha peraltro affermato che a suo parere tali vibrazioni
provenivano dal vicino cantiere stradale (strada + alveo riale), vista
l'assenza di altre fonti nelle vicinanze che avrebbero potuto provocare simili
tremiti, e che per determinare il loro influsso sulle installazioni
dell'officina occorreva conoscere i limiti di tolleranza e le prescrizioni di
montaggio (isolamento) fissati dai fabbricanti per ogni macchina (perizia 16
marzo 2001 ing. __________, p. 11-12).
5.4. Il 21 giugno 2001 il Tribunale di
espropriazione ha quindi ordinato una perizia giudiziaria sulle macchine
dell'officina CO 1, affidandone l'esecuzione all'ing. __________ dello Studio __________.
Nel suo referto del 28 agosto 2001 il perito ha descritto innanzi tutto una
parte (cinque, su un totale di dieci) degli apparecchi situati all'interno
dell'officina. Nel seguito, rispondendo al quesito a sapere se erano stati
posati secondo le regole dell'arte, ha considerato che la fondazione in calcestruzzo
dell'officina era idonea e che gli appoggi macchina-pavimento erano stati
eseguiti correttamente. Sui limiti di tollerabilità alle vibrazioni di ogni
singola macchina, l'esperto ha premesso che in Svizzera non esistono norme o
raccomandazioni che trattano specificatamente la materia e che le
apparecchiature dell'officina CO 1 erano tutte dello stesso tipo, per cui dal
profilo della sensibilità alle sollecitazioni potevano essere equiparate; richiamandosi
alla norma VSS 640 312a "Erschütterungen - Erschütterungseinwirkungen auf
Bauwerke", egli ha quindi reputato che le macchine potessero sopportare
senza danno vibrazioni con VR di 1.5-3 mm/s a frequenze < a 30 Hz, di 2-4 mm/s a frequenze di
30-60 Hz e di 3-6 mm/s a frequenze > a 60 Hz. In caso di vibrazioni con
vettori di velocità superiori - ha concluso il perito - la produzione non
poteva più essere garantita e l'esercizio doveva essere interrotto.
Chiamato a rispondere a numerosi quesiti
complementari, il 17 gennaio 2002 il perito ha ribadito che la spianatrice monoblocchi
e testate Rollex era stata installata correttamente e secondo le richieste del
fabbricante; non esisteva barriera protettiva sul pavimento, ma tra le viti di
livellamento e la platea erano state interposte delle piastre smorzanti in
elastomero.
Circa il richiamo alle norme VSS 640 312a,
l'ing. __________ ha ammesso che tali norme non sono applicabili per valutare
gli effetti delle vibrazioni indotte su apparecchi, macchine, installazioni ed
altri equipaggiamenti e mercanzie particolarmente sensibili posate all'interno
degli edifici. Per i macchinari di rettifica dell'officina CO 1 occorreva
pertanto far riferimento alle soglie di vibrazioni specificate dai costruttori,
che nel caso di specie, stando a due documenti presenti negli atti, si situano
tra 0.7-1 mm/s per frequenze di 10-100 Hz. Tali soglie - superate le quali, a
dipendenza del macchinario e del suo utilizzo, il corretto funzionamento non è
più garantito - sono state ripetutamente varcate nel caso di specie; le
misurazioni dell'ing. __________ dimostrano in effetti che nel periodo delle
registrazioni si sono superati in almeno 250 occasioni i limiti specificati dal
costruttore, in taluni casi addirittura di 10÷15 volte.
Per quanto ha tratto all'attività
dell'officina, il perito ha spiegato che le operazioni correntemente eseguite
consistono nella rettifica di teste di cilindri e pezzi in ghisa, della
superficie di rivoluzione interna di cilindri e di alberi motori, nonché nella
lavorazione di superfici di rivoluzione di un pezzo rotante con un tornio. Tali
interventi di meccanica di alta precisione impongono tolleranze di pochi 1/100
mm e richiedono una perfetta messa in bolla della macchina, condizioni di
stabilità impeccabili durante tutta la durata di lavorazione, e un centraggio
minuzioso e un fissaggio impeccabile del pezzo che si sta trattando.
Considerato che un ciclo di lavorazione richiede di regola tra 4 e 6 ore a
ciascuna macchina, bastano pochi disturbi al giorno per rendere impossibile
l'esecuzione di un lavoro a regola d'arte. Vibrazioni oltre la soglia di
tolleranza non solo rischiano di danneggiare il pezzo in lavorazione, ma provocano
in ogni modo una perdita di tempo per la nuova messa in bolla della macchina e
il nuovo centraggio del pezzo, che richiedono tempi compresi tra ½ e 1½ ore. Un
danneggiamento della macchina stessa non è escluso in caso di prolungate
esposizioni a vibrazioni che superano 4 mm/s. Il perito non ha comunque
constatato macchinari di lavorazione riconoscibilmente danneggiati da
vibrazioni eccessive, pur ammettendo che una risposta esaustiva in merito
avrebbe richiesto un esame specialistico da parte di un perito meccanico e il
confronto tra lo stato attuale degli apparecchi e quello precedente ai lavori
stradali.
Richiesto di dire se eventuali differenze fra
Fatti
i diversi tipi di sollecitazione (singoli picchi o vibrazioni continue) erano
suscettibili di determinare influssi diversi sui macchinari dell'officina, il
perito ha risposto che il potenziale danneggiamento dipendeva da ciascuna
macchina, dal campo di frequenze della sollecitazione oltre che dal valore
assoluto della sollecitazione. In coda alla sua relazione complementare, l'ing.
__________ ha comunque precisato che in generale la rottura di un particolare elemento
della macchina per sollecitazioni cicliche può avvenire per soglie più basse
che nel caso di sollecitazione impulsiva.
5.5. A fronte del quadro d'insieme che
scaturisce dalle verifiche predisposte dal Tribunale di espropriazione, non v'è
dubbio che considerate le modalità di sfruttamento del mapp. __________
(insediamento di un'officina meccanica di precisione dotata di macchinari
sensibili a vibrazioni dell'ordine di 0.7÷1 mm/s) il suo locatario è stato
oggetto di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC. In ragione della
loro natura, intensità e durata, gli effetti degli interventi di sistemazione
della cantonale e di alcune sue parti costitutive intrapresi dallo Stato hanno
infatti oltrepassato la misura che si poteva ragionevolmente imporre al vicino.
Le ripetute vibrazioni superiori a 1 mm/s che hanno raggiunto l'officina
durante l'esecuzione dei lavori (vedi perizia ing. __________) non permettono
di ritenere che lo Stato abbia operato conformemente alle regole generali del
diritto di vicinato. Questa conclusione è corroborata anche dai risultati delle
registrazioni compiute dal consulente del ricorrente, dai quali emerge che
durante le misurazioni continue effettuate dal 20 al 27 giugno 2000 le vibrazioni
sulla platea dello stabile hanno raggiunto valori oltre i 6 mm/s con frequenza >
a 60 Hz (vedi allegato 4-1 referto settembre 2000 ing. __________). Valori insignificanti
se riferiti ai limiti previsti dalla norma VSS 640 312a che qui non interessa
minimamente siccome applicabile alle sole costruzioni, ma certamente importanti
se rapportati alla soglia di sensibilità di 1 mm/s che gli specialisti del ramo
attribuiscono agli apparecchi di precisione della classe II come quelli in
dotazione all'officina (cfr. doc. S e T). Inutilmente il ricorrente addebita al
perito __________ di non aver adottato accorgimenti per escludere che i
rilevamenti non risentissero dell'attività lavorativa e umana svolta
all'interno dell'officina, lasciando peraltro intendere che le misurazioni sarebbero
state viziate da interferenze di "terzi". Lo Stato non trae infatti
alcun beneficio da simili insinuazioni, ove solo si consideri che il perito
giudiziario, nel frattempo deceduto, ha chiaramente indicato nel suo referto
che le vibrazioni registrate erano senz'altro attribuibili a cause esterne,
segnatamente ai lavori in corso sulla cantonale, dato che hanno raggiunto la
platea in cemento dell'officina propagandosi in massima parte con progressivo indebolimento
da N a S.
5.6. Per quanto attiene invece al
pregiudizio, bisogna oggettivamente ammettere che nella misura in cui il danno
rivendicato da CO 1 deriva in sostanza dall'impossibilità di lavorare normalmente
a causa delle disfunzioni provocate ai suoi macchinari di precisione dalle
vibrazioni provenienti dal cantiere dello Stato, l'istruttoria è stata impostata
in maniera quanto meno discutibile. In effetti, la perizia giudiziaria
dell'ing. __________ ha permesso di accertare il numero e l'intensità delle
sollecitazioni indotte sulle fondazioni dell'officina dai lavori eseguiti dal
Cantone, ma ben poco è stato intrapreso per determinare gli effetti concreti di
tali scosse sulle apparecchiature di rettifica utilizzate nel laboratorio. Il
tema non è specioso, poiché, stando alle spiegazioni fornite dai periti, le
Considerandi
vibrazioni che si propagano attraverso un elemento ammortizzatore come il suolo
tendono ad attenuarsi allontanandosi dalla fonte. Di conseguenza, le vibrazioni
avvertite dai sismografi non necessariamente hanno colpito i macchinari con la
stessa violenza rilevata sulla platea, vuoi perché i punti di misurazione non
coincidevano esattamente con la posizione degli apparecchi, vuoi perché è
plausibile che gli elementi isolanti posti alla base di taluni di essi possano
aver contribuito a smorzare gli effetti dei tremori. Misurazioni dirette sui
macchinari di rettifica avrebbero permesso di evitare ogni sorta di contestazione.
Due documenti agli atti contribuiscono
tuttavia a fugare ogni dubbio circa gli scompensi che le oscillazioni penetrate
all'interno dell'officina possono aver provocato sui delicati equilibri delle
macchine ivi impiegate, indubitabilmente sensibili a vibrazioni dell'ordine di
0.
÷1 mm/s (cfr. doc. R, S e T). Il primo è il rapporto allestito dall'ing. __________
in esito alle misurazioni effettuate nel giugno del 2000, dal quale si evince
(allegato 3-1) che durante una giornata di immissioni nel loro complesso tutto
sommato modeste (20 giugno 2000) talune scosse hanno nondimeno raggiunto una VR >1 mm/s
sulla macchina rettifica tamburi dischi volani posta vicino all'entrata dell'officina,
alla quale era stato opportunamente apposto un sensore del sismografo. Circostanza,
questa, che se da un lato può suscitare qualche perplessità sulla corretta
installazione delle macchine certificata a due riprese dal perito giudiziario __________,
può spiegare dall'altro l'immediatezza con la quale il resistente ha reagito
all'apertura del cantiere nei pressi dell'officina, allorquando le vibrazioni
sulla platea - stando alle simulazioni e ai calcoli dell'ing. __________ -
erano oggettivamente contenute. Ad ogni buon conto, l'effettivo influsso
esercitato sugli strumenti dell'officina dai tremolii provenienti dal cantiere
è confermato pure dalle misurazioni organizzate dal geologo __________ (doc.
FF), dalle quali emerge con sufficiente attendibilità che tra il 17 e il 20
luglio 2000 la macchina di rettifica degli alberi motore ha accusato
spostamenti fino a 0.8 mm e quella di rettifica blocchi-testate e testate
dell'ordine di 0.4 mm, movimenti idonei con ogni verosimiglianza a pregiudicare
il corretto trattamento di pezzi che esigono una precisione di lavorazione tra
0.01
e 0.022 mm (su quest'ultimo dato cfr. doc. DD e la relazione 17 gennaio
2002.
del perito __________, p. 6).
A mente del ricorrente, la prima istanza
avrebbe dovuto accertare puntualmente che gli apparecchi di rettifica erano
integri prima dell'inizio dei lavori e che erano stati danneggiati ad opera
delle immissioni provocate dal cantiere stradale. In realtà, una simile
verifica non era affatto necessaria, poiché ai fini del giudizio quo alla sussistenza
di un pregiudizio ex art. 679 CC bastava avere certezza del fatto che le vibrazioni
erano in grado di scuotere le macchine e di metterle "fuori bolla",
rendendole inutilizzabili dal profilo di un'ordinata esecuzione degli
interventi di rettifica ai pezzi di motore svolti in officina fino al mese di
giugno del 2000. Risultato che il complesso delle tavole processuali consente
di ritenere come purtroppo raggiunto (vedi anche le spiegazioni a p. 6 del
rapporto 17 gennaio 2002 del perito __________).
5.7
Il nesso di causalità tra la violazione
delle regole del diritto di vicinato imputabile al Cantone e il pregiudizio
denunciato dal resistente appare senz'altro dato. Gli atti comprovano infatti
con sufficiente affidabilità il legame causale esistente tra le immissione
eccessive provocate dall'esercizio del cantiere e gli scompensi subiti dai
macchinari dell'officina.
Sono quindi realizzate tutte le premesse per
considerare ricevibili le pretese per titolo di espropriazione di diritti di
vicinato notificate da CO 1.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza
del ricorrente (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70
Lespr). L'esito del gravame impone l'assegnazione di congrue ripetibili al resistente
(art. 31 PAmm), rendendo priva di oggetto - secondo la prassi di questo
Tribunale - la domanda di assistenza giudiziaria presentata pedissequamente
alla risposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 5 LFespr; 679, 684
CC; 1, 20 ss., 32, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato.
3. Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà al resistente CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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