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Decisione

50.2003.12

espropriazione di diritti di vicinato in relazione ai lavori di sistemazione di una strada cantonale

25 luglio 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi tipi di sollecitazione (singoli picchi o vibrazioni continue) erano

suscettibili di determinare influssi diversi sui macchinari dell'officina, il

perito ha risposto che il potenziale danneggiamento dipendeva da ciascuna

macchina, dal campo di frequenze della sollecitazione oltre che dal valore

assoluto della sollecitazione. In coda alla sua relazione complementare, l'ing.

__________ ha comunque precisato che in generale la rottura di un particolare elemento

della macchina per sollecitazioni cicliche può avvenire per soglie più basse

che nel caso di sollecitazione impulsiva.

5.5. A fronte del quadro d'insieme che

scaturisce dalle verifiche predisposte dal Tribunale di espropriazione, non v'è

dubbio che considerate le modalità di sfruttamento del mapp. __________

(insediamento di un'officina meccanica di precisione dotata di macchinari

sensibili a vibrazioni dell'ordine di 0.7÷1 mm/s) il suo locatario è stato

oggetto di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC. In ragione della

loro natura, intensità e durata, gli effetti degli interventi di sistemazione

della cantonale e di alcune sue parti costitutive intrapresi dallo Stato hanno

infatti oltrepassato la misura che si poteva ragionevolmente imporre al vicino.

Le ripetute vibrazioni superiori a 1 mm/s che hanno raggiunto l'officina

durante l'esecuzione dei lavori (vedi perizia ing. __________) non permettono

di ritenere che lo Stato abbia operato conformemente alle regole generali del

diritto di vicinato. Questa conclusione è corroborata anche dai risultati delle

registrazioni compiute dal consulente del ricorrente, dai quali emerge che

durante le misurazioni continue effettuate dal 20 al 27 giugno 2000 le vibrazioni

sulla platea dello stabile hanno raggiunto valori oltre i 6 mm/s con frequenza >

a 60 Hz (vedi allegato 4-1 referto settembre 2000 ing. __________). Valori insignificanti

se riferiti ai limiti previsti dalla norma VSS 640 312a che qui non interessa

minimamente siccome applicabile alle sole costruzioni, ma certamente importanti

se rapportati alla soglia di sensibilità di 1 mm/s che gli specialisti del ramo

attribuiscono agli apparecchi di precisione della classe II come quelli in

dotazione all'officina (cfr. doc. S e T). Inutilmente il ricorrente addebita al

perito __________ di non aver adottato accorgimenti per escludere che i

rilevamenti non risentissero dell'attività lavorativa e umana svolta

all'interno dell'officina, lasciando peraltro intendere che le misurazioni sarebbero

state viziate da interferenze di "terzi". Lo Stato non trae infatti

alcun beneficio da simili insinuazioni, ove solo si consideri che il perito

giudiziario, nel frattempo deceduto, ha chiaramente indicato nel suo referto

che le vibrazioni registrate erano senz'altro attribuibili a cause esterne,

segnatamente ai lavori in corso sulla cantonale, dato che hanno raggiunto la

platea in cemento dell'officina propagandosi in massima parte con progressivo indebolimento

da N a S.

5.6. Per quanto attiene invece al

pregiudizio, bisogna oggettivamente ammettere che nella misura in cui il danno

rivendicato da CO 1 deriva in sostanza dall'impossibilità di lavorare normalmente

a causa delle disfunzioni provocate ai suoi macchinari di precisione dalle

vibrazioni provenienti dal cantiere dello Stato, l'istruttoria è stata impostata

in maniera quanto meno discutibile. In effetti, la perizia giudiziaria

dell'ing. __________ ha permesso di accertare il numero e l'intensità delle

sollecitazioni indotte sulle fondazioni dell'officina dai lavori eseguiti dal

Cantone, ma ben poco è stato intrapreso per determinare gli effetti concreti di

tali scosse sulle apparecchiature di rettifica utilizzate nel laboratorio. Il

tema non è specioso, poiché, stando alle spiegazioni fornite dai periti, le

Considerandi

vibrazioni che si propagano attraverso un elemento ammortizzatore come il suolo

tendono ad attenuarsi allontanandosi dalla fonte. Di conseguenza, le vibrazioni

avvertite dai sismografi non necessariamente hanno colpito i macchinari con la

stessa violenza rilevata sulla platea, vuoi perché i punti di misurazione non

coincidevano esattamente con la posizione degli apparecchi, vuoi perché è

plausibile che gli elementi isolanti posti alla base di taluni di essi possano

aver contribuito a smorzare gli effetti dei tremori. Misurazioni dirette sui

macchinari di rettifica avrebbero permesso di evitare ogni sorta di contestazione.

Due documenti agli atti contribuiscono

tuttavia a fugare ogni dubbio circa gli scompensi che le oscillazioni penetrate

all'interno dell'officina possono aver provocato sui delicati equilibri delle

macchine ivi impiegate, indubitabilmente sensibili a vibrazioni dell'ordine di

0.

÷1 mm/s (cfr. doc. R, S e T). Il primo è il rapporto allestito dall'ing. __________

in esito alle misurazioni effettuate nel giugno del 2000, dal quale si evince

(allegato 3-1) che durante una giornata di immissioni nel loro complesso tutto

sommato modeste (20 giugno 2000) talune scosse hanno nondimeno raggiunto una VR >1 mm/s

sulla macchina rettifica tamburi dischi volani posta vicino all'entrata dell'officina,

alla quale era stato opportunamente apposto un sensore del sismografo. Circostanza,

questa, che se da un lato può suscitare qualche perplessità sulla corretta

installazione delle macchine certificata a due riprese dal perito giudiziario __________,

può spiegare dall'altro l'immediatezza con la quale il resistente ha reagito

all'apertura del cantiere nei pressi dell'officina, allorquando le vibrazioni

sulla platea - stando alle simulazioni e ai calcoli dell'ing. __________ -

erano oggettivamente contenute. Ad ogni buon conto, l'effettivo influsso

esercitato sugli strumenti dell'officina dai tremolii provenienti dal cantiere

è confermato pure dalle misurazioni organizzate dal geologo __________ (doc.

FF), dalle quali emerge con sufficiente attendibilità che tra il 17 e il 20

luglio 2000 la macchina di rettifica degli alberi motore ha accusato

spostamenti fino a 0.8 mm e quella di rettifica blocchi-testate e testate

dell'ordine di 0.4 mm, movimenti idonei con ogni verosimiglianza a pregiudicare

il corretto trattamento di pezzi che esigono una precisione di lavorazione tra

0.01

e 0.022 mm (su quest'ultimo dato cfr. doc. DD e la relazione 17 gennaio

2002.

del perito __________, p. 6).

A mente del ricorrente, la prima istanza

avrebbe dovuto accertare puntualmente che gli apparecchi di rettifica erano

integri prima dell'inizio dei lavori e che erano stati danneggiati ad opera

delle immissioni provocate dal cantiere stradale. In realtà, una simile

verifica non era affatto necessaria, poiché ai fini del giudizio quo alla sussistenza

di un pregiudizio ex art. 679 CC bastava avere certezza del fatto che le vibrazioni

erano in grado di scuotere le macchine e di metterle "fuori bolla",

rendendole inutilizzabili dal profilo di un'ordinata esecuzione degli

interventi di rettifica ai pezzi di motore svolti in officina fino al mese di

giugno del 2000. Risultato che il complesso delle tavole processuali consente

di ritenere come purtroppo raggiunto (vedi anche le spiegazioni a p. 6 del

rapporto 17 gennaio 2002 del perito __________).

5.7

Il nesso di causalità tra la violazione

delle regole del diritto di vicinato imputabile al Cantone e il pregiudizio

denunciato dal resistente appare senz'altro dato. Gli atti comprovano infatti

con sufficiente affidabilità il legame causale esistente tra le immissione

eccessive provocate dall'esercizio del cantiere e gli scompensi subiti dai

macchinari dell'officina.

Sono quindi realizzate tutte le premesse per

considerare ricevibili le pretese per titolo di espropriazione di diritti di

vicinato notificate da CO 1.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del

giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la soccombenza

del ricorrente (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70

Lespr). L'esito del gravame impone l'assegnazione di congrue ripetibili al resistente

(art. 31 PAmm), rendendo priva di oggetto - secondo la prassi di questo

Tribunale - la domanda di assistenza giudiziaria presentata pedissequamente

alla risposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 5 LFespr; 679, 684

CC; 1, 20 ss., 32, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato.

3. Lo Stato

del Canton Ticino rifonderà al resistente CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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