50.2003.14
espropriazione formale parziale. Pretesa di indennità per svalutazione della porzione residua
18 ottobre 2004Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2003.14
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, TRAM
Titolo:
espropriazione formale parziale. Pretesa di indennità per svalutazione della porzione residua
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE PARZIALE
art. 684 CC
art. 11 let. b LESPR
Incarto n.
50.2003.14
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 novembre 2003 della
RI1
patrocinata da: PA1
contro
la decisione 22 ottobre 2003 (no. 4/88-23 e
22/98-101) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del
procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la
proprietà di 704 mq della part. __________ gravati da vincolo AEP in vista
della costruzione di una scuola dell'infanzia e di un posteggio pubblico;
viste le risposte:
- 17 dicembre 2003 del
comune di __________;
- 22 dicembre 2003 del
Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La RI1,
composta da __________, è proprietaria del mapp. __________ di __________, un
fondo di 1'728 mq così censito a RF:
A) abitazione mq 99
B) pollaio mq 12
c) prato mq 1'617
Il terreno, in leggero declivio e di forma
regolare, si trova in località __________ ed è accessibile tramite via al __________.
Nel suo angolo N-O ospita una casa di abitazione di due piani.
B. Il PR di __________,
entrato in vigore il 6 agosto 1986, ha collocato la parte occidentale del mapp.
__________ in zona EN (espansione nucleo), mentre il settore orientale (mq 700
circa) ed altri fondi contermini sono stati gravati da un vincolo EAP, al fine
di insediare in loco una casa per anziani consortile e un posteggio.
Dopo vicissitudini giudiziali che portarono
all'abbandono del progetto casa per anziani, il 25 novembre 1998 il Consiglio
di Stato ha approvato alcune varianti di PR, tra cui una concernente il
cambiamento di destinazione del vincolo apposto sul mapp. __________ e sui
terreni vicini, passata da attrezzature per anziani a scuola infanzia, mensa e
sala multiuso. La __________ __________ ha impugnato la variante, ma il suo
ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione
della modifica di PR, così come dal Tribunale della pianificazione del
territorio (decisione 25 aprile 2000) e, infine, dal Tribunale federale
(sentenza 30 ottobre 2000).
C. Nella
primavera del 1988 il comune di __________ - mediante avviso personale 3 marzo
1988 e pubblicazione degli atti - ha promosso la procedura di espropriazione
formale dei fondi inseriti in zona AEP in vista della costruzione della casa per
anziani e del posteggio. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche i 704 mq
del mapp. __________ gravati dal vincolo, per i quali l'ente pubblico ha
offerto un'indennità di fr. 250.- il mq.
Il 5
aprile 1988 i proprietari si sono opposti all'espropriazione e hanno postulato
una modifica dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 500.- per il terreno e la
riparazione di tutti gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'esproprio, in
particolare fr. 200'000.- per la svalutazione della porzione residua.
A richiesta dell'espropriante, il 14
novembre 1989 il Tribunale di espropriazione ha concesso l'anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati, che la comunione ereditaria __________
ha invano avversato sin davanti al Tribunale federale (vedi STF __________).
La procedura è poi rimasta sospesa in attesa
degli esiti dei ricorsi promossi da diversi cittadini contro il rilascio del
permesso di costruire la casa per anziani disposto dal comune di __________.
D. Il 4 maggio
1998 gli eredi __________ hanno notificato al Tribunale di espropriazione una
pretesa di indennizzo di 586'050.- fr. per titolo di espropriazione materiale,
adducendo che il PR del 1986 ed i vincoli da esso istituiti avevano vanificato
la possibilità di costruire un nuovo edificio sul mapp.__________.
In sede di risposta il comune ha ammesso la
sussistenza dell'esproprio materiale, contestando tuttavia l'ammontare
dell'indennità rivendicata, manifestamente esagerata per rapporto alle reali
quotazioni del fondo quantificabili in fr. 290.- il mq.
La causa, introdotta cautelativamente per
salvaguardare i termini di cui agli art. 39 e 75 Lespr, è stata successivamente
congiunta con quella già pendente di espropriazione formale e sospesa con
l'accordo della parti in prospettiva dell'approvazione delle varianti di PR
pubblicate nel novembre/dicembre 1997.
E. Riattivato
il procedimento, il 22 ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato
sulle indennità dovute agli eredi __________, riconoscendo loro fr. 290.- il
mq, oltre interessi, per l'esproprio materiale e formale del terreno avulso.
Accertato che la parte orientale del mapp. __________
era stata colpita da espropriazione materiale conseguentemente all'entrata in
vigore del PR 86 di __________, il primo giudice ha calcolato il risarcimento
per l'esproprio materiale e formale del fondo sulla scorta di indagini e
constatazioni esperite in passato al fine di accertare la quotazione nel 1986
dei terreni di __________ posti in zona EN, giungendo alla conclusione che il
valore venale della superficie espropriata - tenuto conto delle sue peculiarità
- poteva essere fissato in fr. 290.- il mq.
Quanto alla svalutazione della porzione
residua, il Tribunale di espropriazione ha negato che l'intervento
espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento della
proprietà. Parimenti, ha escluso che il traffico veicolare generato dalle nuove
opere pubbliche avrebbe cagionato la svalutazione paventata dagli espropriati.
La prima istanza ha disatteso infine la
richiesta di pagamento dei costi di progettazione sostenuti nel 1983,
sottolineando che a quel tempo erano già noti i vincoli di inedificabilità che
avrebbero interessato il mapp. __________.
F. Mediante
ricorso 24 novembre 2003 gli eredi __________ hanno impugnato la predetta
pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento
di un'ulteriore indennità di fr. 150'000.- a titolo di svalutazione della parte
residua.
In tema gli insorgenti hanno riproposto le
argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, rilevando che la
realizzazione dei 13 stalli del posteggio pubblico P8 e dell'accesso ai 25 posteggi
sotterranei della scuola dell'infanzia comprometterà in maniera importante
l'attuale tranquillità del loro fondo. La messa in esercizio di questi impianti
cagionerà sicuramente un rilevante carico fonico ed ambientale, suscettibile di
incidere sul valore del settore risparmiato dall'espropriazione. A mente degli
espropriati, la svalutazione arrecata al mapp. __________ ammonta a fr. 150'000.-,
corrispondenti al 20% circa del valore venale attuale della proprietà.
G. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il
comune di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi della
comunione ereditaria ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse
- nei considerandi che seguono.
H. Il
tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti un estratto della planimetria
generale concernente il progetto della scuola e della sala comunale, nonché il
MM __________ volto ad ottenere lo stanziamento dei crediti occorrenti alla
realizzazione delle opere.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalla documentazione
acquisita d'ufficio dal tribunale. Ulteriori accertamenti non sono necessari;
le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti, così come
Fatti
i contenuti del progetto concernente il centro scolastico, sono noti al
tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. I
ricorrenti contestano unicamente il mancato riconoscimento di una congrua
indennità per la svalutazione della porzione residua. In particolare, sostengono
che la costruzione del posteggio e della scuola provocherà un aumento del
traffico veicolare e, di riflesso, un incremento delle immissioni foniche ed
atmosferiche tale da intaccare pesantemente il valore della loro proprietà.
2.1. L'indennità espropriativa deve
comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito
all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -
l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.
11 lett. b Lespr).
Si ritiene dovuto un indennizzo per la
svalutazione della porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il
cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT
II-1994 N. 63), ma anche quando l'espropriazione comporta la privazione di
vantaggi influenti sul valore del resto della proprietà (cfr. art. 22 cpv. 2
LFespr), segnatamente la perdita di uno schermo protettivo atto a contenere le
molestie provenienti dal vicinato (DTF 129 II 426) o dalle opere realizzate
sull'area espropriata stessa (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario
può di principio rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della
frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non
coinvolti in un esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera
generatrice di inquinamento fonico o atmosferico, o privati in via coattiva di
una porzione di terreno sprovvista di particolari funzioni, possono invece
invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere
un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è
speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente
si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS idonee a generare
obbligo di risarcimento (cfr. DTF 130 II 234 e 331, 124 II 548, 121 II 328 e rinvii).
In caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera
pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione
formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è
sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il
primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b
Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita subita
e l'espropriazione vera e propria (che va distinta dagli effetti provocati sui
fondi vicini dall'opera costruita dall'espropriante; DTF 129 II 426), il
secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di
vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare
la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza
il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario
costretto a cedere del terreno dotato di particolari caratteristiche venga
risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc.
non eccessive, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle
medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi
indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).
2.2. Dalle tavole processuali si desume che
lo scorporo espropriato è costituito da un rettangolo di prato ampio 704 mq accostato
al confine E della part. __________. A prescindere dalle sue dimensioni, questa
fascia di terreno verde non si distingue per natura e funzioni da qualsiasi
altro giardino annesso ad una casa di abitazione di paese. Posto che la
costruzione mantiene una vasta superficie di respiro e protezione (913 mq)
anche dopo l'esproprio, nel caso di specie l'operazione non priva la proprietà
di una barriera difensiva contro le eventuali molestie provenienti dai fondi
vicini arrecandole un pregiudizio risarcibile sulla scorta dell'art. 11 lett. b
Considerandi
Lespr.
I documenti acquisiti agli atti,
segnatamente il progetto del novembre 2003 relativo alla costruzione della
scuola dell'infanzia, della sala multiuso e del posteggio, indicano peraltro
che l'area espropriata sarà occupata dal viale di accesso alle nuove opere
pubbliche avente una lunghezza di circa quaranta metri. La via alberata, che
servirà sia come rampa di accesso all'autorimessa sotterranea posta sotto la
scuola, sia come accesso pedonale al centro passando da via __________,
ospiterà soltanto quattro posteggi scoperti. A fronte di simili emergenze, è
escluso che la proprietà __________ possa subire la svalutazione rivendicata
nel gravame. I quattro posteggi scoperti predisposti all'inizio dell'alberatura
centrale che caratterizza il percorso di accesso alla scuola ed alla sala
multiuso, con ogni evidenza non sono suscettibili di provocare i notevoli
disturbi evocati dai ricorrenti. Quanto all'autorimessa capace di accogliere 30
autovetture, è possibile che il traffico di transito da e per il garage possa
creare qualche inconveniente, ma la modesta capienza dell'impianto interrato e
la velocità forzatamente ridotta dei veicoli che percorreranno la sua rampa di
accesso non sono di certo idonei a generare l'inquinamento fonico ed
atmosferico paventato dagli insorgenti. Sicuramente non vi sarà alcun
superamento dei valori di pianificazione applicabili nelle zone residenziali
con GS II come quella di cui trattasi (cfr. art. 7, 9, 40 e 43 OIF e relativo
allegato 3). Né, con adeguati accorgimenti costruttivi da pretendere se del
caso in sede di rilascio della licenza edilizia (erezione di un muro di cinta a
delimitazione dell'area pubblica; art. 28 NAPR) sono da temere disturbi
concreti importanti, tali da intaccare seriamente il valore del mapp. __________.
A ben guardare, dal profilo
dell'inquinamento fonico ed atmosferico la decisione del comune di costruire un
autosilo piuttosto che il posteggio all'aperto previsto dal PR torna di
giovamento ai ricorrenti, i quali avrebbero peraltro subito i medesimi incomodi
anche se la strada di accesso agli edifici pubblici fosse stata prevista più a
sud, al di fuori della loro proprietà. Sotto questo ristretto punto di vista,
ha ragione il Tribunale di espropriazione quando annota che tra
l'espropriazione e la presunta perdita di valore del fondo viene a mancare un
nesso sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art.
11.
lett. b Lespr.
2.3
Resta da esaminare se le pretese dei
ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il
risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.
Come accennato in antecedenza, secondo la
giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di
espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla
sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che
fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi
dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio
cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490,
121.
II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto
allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite
dell'usuale e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità
concretizza invece il principio della proporzionalità e concerne il danno
provocato dalle immissioni, che deve essere importante al punto da provocare
una considerevole svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La
condizione dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in
opposizione agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e
aereo - è data infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che
avrebbe subito un pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione
di un'opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (cfr.,
sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).
Nell'evenienza concreta, alle lamentate
immissioni fanno senz'altro difetto i requisiti della specialità e della
gravità esatti dalla giurisprudenza. Nel solco di quanto esposto al
considerando 2.2. che precede, non v'è infatti ragione per ritenere che le immissioni
provocate dal traffico di accesso alle nuove opere pubbliche in località __________
possano trascendere i valori fissati nella legge e provocare un deprezzamento
tangibile della proprietà. Ne segue che le rivendicazioni dei ricorrenti non
possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che informano l'espropriazione
dei diritti di vicinato.
3.
Ferme
queste premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio
impugnato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza
dei ricorrenti (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70
Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9, 40. 43 OIF; 9, 11, 19, 50, 70
Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
;
patr. da:.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster