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Decisione

50.2003.14

espropriazione formale parziale. Pretesa di indennità per svalutazione della porzione residua

18 ottobre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti del progetto concernente il centro scolastico, sono noti al

tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. I

ricorrenti contestano unicamente il mancato riconoscimento di una congrua

indennità per la svalutazione della porzione residua. In particolare, sostengono

che la costruzione del posteggio e della scuola provocherà un aumento del

traffico veicolare e, di riflesso, un incremento delle immissioni foniche ed

atmosferiche tale da intaccare pesantemente il valore della loro proprietà.

2.1. L'indennità espropriativa deve

comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito

all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di

espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi -

l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art.

11 lett. b Lespr).

Si ritiene dovuto un indennizzo per la

svalutazione della porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il

cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT

II-1994 N. 63), ma anche quando l'espropriazione comporta la privazione di

vantaggi influenti sul valore del resto della proprietà (cfr. art. 22 cpv. 2

LFespr), segnatamente la perdita di uno schermo protettivo atto a contenere le

molestie provenienti dal vicinato (DTF 129 II 426) o dalle opere realizzate

sull'area espropriata stessa (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario

può di principio rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della

frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non

coinvolti in un esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera

generatrice di inquinamento fonico o atmosferico, o privati in via coattiva di

una porzione di terreno sprovvista di particolari funzioni, possono invece

invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere

un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è

speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente

si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS idonee a generare

obbligo di risarcimento (cfr. DTF 130 II 234 e 331, 124 II 548, 121 II 328 e rinvii).

In caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera

pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione

formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è

sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il

primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b

Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita subita

e l'espropriazione vera e propria (che va distinta dagli effetti provocati sui

fondi vicini dall'opera costruita dall'espropriante; DTF 129 II 426), il

secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di

vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare

la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza

il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario

costretto a cedere del terreno dotato di particolari caratteristiche venga

risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc.

non eccessive, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle

medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi

indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).

2.2. Dalle tavole processuali si desume che

lo scorporo espropriato è costituito da un rettangolo di prato ampio 704 mq accostato

al confine E della part. __________. A prescindere dalle sue dimensioni, questa

fascia di terreno verde non si distingue per natura e funzioni da qualsiasi

altro giardino annesso ad una casa di abitazione di paese. Posto che la

costruzione mantiene una vasta superficie di respiro e protezione (913 mq)

anche dopo l'esproprio, nel caso di specie l'operazione non priva la proprietà

di una barriera difensiva contro le eventuali molestie provenienti dai fondi

vicini arrecandole un pregiudizio risarcibile sulla scorta dell'art. 11 lett. b

Considerandi

Lespr.

I documenti acquisiti agli atti,

segnatamente il progetto del novembre 2003 relativo alla costruzione della

scuola dell'infanzia, della sala multiuso e del posteggio, indicano peraltro

che l'area espropriata sarà occupata dal viale di accesso alle nuove opere

pubbliche avente una lunghezza di circa quaranta metri. La via alberata, che

servirà sia come rampa di accesso all'autorimessa sotterranea posta sotto la

scuola, sia come accesso pedonale al centro passando da via __________,

ospiterà soltanto quattro posteggi scoperti. A fronte di simili emergenze, è

escluso che la proprietà __________ possa subire la svalutazione rivendicata

nel gravame. I quattro posteggi scoperti predisposti all'inizio dell'alberatura

centrale che caratterizza il percorso di accesso alla scuola ed alla sala

multiuso, con ogni evidenza non sono suscettibili di provocare i notevoli

disturbi evocati dai ricorrenti. Quanto all'autorimessa capace di accogliere 30

autovetture, è possibile che il traffico di transito da e per il garage possa

creare qualche inconveniente, ma la modesta capienza dell'impianto interrato e

la velocità forzatamente ridotta dei veicoli che percorreranno la sua rampa di

accesso non sono di certo idonei a generare l'inquinamento fonico ed

atmosferico paventato dagli insorgenti. Sicuramente non vi sarà alcun

superamento dei valori di pianificazione applicabili nelle zone residenziali

con GS II come quella di cui trattasi (cfr. art. 7, 9, 40 e 43 OIF e relativo

allegato 3). Né, con adeguati accorgimenti costruttivi da pretendere se del

caso in sede di rilascio della licenza edilizia (erezione di un muro di cinta a

delimitazione dell'area pubblica; art. 28 NAPR) sono da temere disturbi

concreti importanti, tali da intaccare seriamente il valore del mapp. __________.

A ben guardare, dal profilo

dell'inquinamento fonico ed atmosferico la decisione del comune di costruire un

autosilo piuttosto che il posteggio all'aperto previsto dal PR torna di

giovamento ai ricorrenti, i quali avrebbero peraltro subito i medesimi incomodi

anche se la strada di accesso agli edifici pubblici fosse stata prevista più a

sud, al di fuori della loro proprietà. Sotto questo ristretto punto di vista,

ha ragione il Tribunale di espropriazione quando annota che tra

l'espropriazione e la presunta perdita di valore del fondo viene a mancare un

nesso sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art.

11.

lett. b Lespr.

2.3

Resta da esaminare se le pretese dei

ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il

risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.

Come accennato in antecedenza, secondo la

giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di

espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla

sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che

fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi

dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio

cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490,

121.

II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto

allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite

dell'usuale e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità

concretizza invece il principio della proporzionalità e concerne il danno

provocato dalle immissioni, che deve essere importante al punto da provocare

una considerevole svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La

condizione dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in

opposizione agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e

aereo - è data infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che

avrebbe subito un pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione

di un'opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (cfr.,

sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).

Nell'evenienza concreta, alle lamentate

immissioni fanno senz'altro difetto i requisiti della specialità e della

gravità esatti dalla giurisprudenza. Nel solco di quanto esposto al

considerando 2.2. che precede, non v'è infatti ragione per ritenere che le immissioni

provocate dal traffico di accesso alle nuove opere pubbliche in località __________

possano trascendere i valori fissati nella legge e provocare un deprezzamento

tangibile della proprietà. Ne segue che le rivendicazioni dei ricorrenti non

possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che informano l'espropriazione

dei diritti di vicinato.

3.

Ferme

queste premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio

impugnato.

La tassa di giustizia segue la soccombenza

dei ricorrenti (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70

Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9, 40. 43 OIF; 9, 11, 19, 50, 70

Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

patr. da:.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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