50.2003.6
Espropriazione formale per la realizzazione di un marciapiede di una piccola superficie staccata da un fondo situato nel centro cittadino all'incrocio di due strade ed edificato a prescindere dal risp
11 novembre 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
50.2003.6
Data decisione, Autorità:
11.11.2005, TRAM
Titolo:
Espropriazione formale per la realizzazione di un marciapiede di una piccola superficie staccata da un fondo situato nel centro cittadino all'incrocio di due strade ed edificato a prescindere dal rispetto dei normali indici di edificazione
ESPROPRIAZIONE FORMALE
art. 26 COST
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2003.6
Lugano
11 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 aprile 2003 di
RI
2
PA 1 , e PA 2 6901 Lugano,
contro
la sentenza 3 marzo 2003 (n. 28/98-114)
del Tribunale di espropriazione, emessa nell’ambito del procedimento
espropriativo promosso dal comune di Lugano per acquisire la proprietà di ca.
40 mq del fondo n. __________ RFD di Lugano;
viste le risposte:
- 7 aprile 2003 del
Tribunale di espropriazione;
- 13 maggio 2003 del municipio
di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il mappale
n. __________ di Lugano, di complessivi 906 mq, risulta così censito a RF:
A) abitazione mq
545
B) fabbricato sotterraneo mq 240
c) giardino accessi mq
121
La particella
è situata all'intersezione di via Cantonale (mapp. n. __________ RFD di Lugano)
con via Ferruccio Pelli ed è assegnata dall'attuale PR, entrato in vigore il 24
giugno 1986, alla zona R7. Allo scopo di assicurare la sistemazione e l'ampliamento
del sedime stradale, il PR 1986 (v. in particolare piano di dettaglio traffico/AP-EP/altri
vincoli foglio 5, parzialmente raffigurato qui di seguito) predispone l'esproprio
di una superficie cuneiforme in corrispondenza dell'incrocio stradale. Lungo
via Cantonale il fondo è inoltre colpito da una linea di arretramento posta a
2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede, la quale termina in corrispondenza
del limite della superficie esproprianda. Lungo il lato sinistro di via Ferruccio
Pelli in direzione dell'omonima piazza l'edificazione è invece determinata dal
rispetto di una fascia di portico (area punteggiata) come pure dall'obbligo di
costruire ad una profondità di 14 m (cfr. art. 18 cpv. 1 NAPR di Lugano) dalla
linea di costruzione, che garantisce l'allineamento delle facciate lungo il
confine con il sedime stradale.
Il 14
luglio 1987 la __________ SA, che ha successivamente mutato la propria ragione
sociale in __________ SA, aveva venduto il mappale in costruzione alla "__________,
riservandosi al contempo l'indennità espropriativa derivante dalla prevista avulsione
del suddetto scorporo.
Grazie al regime edilizio speciale, che
prescinde in sostanza dal rispetto di un indice di sfruttamento massimo, il
rapporto tra la superficie edificata dello stabile amministrativo sub A
e la superficie edificabile del fondo è risultato essere di 4.07, superando di
gran lunga quello di 1.6 normalmente concesso dalle normative di zona (art. 21
NAPR).
B. A seguito
di vicissitudini che non occorre qui rievocare, in quanto ininfluenti ai fini
del giudizio, il 19 maggio 1998 il municipio di Lugano ha promosso la procedura
di espropriazione formale dello scorporo litigioso mediante pubblicazione degli
atti (relazione tecnica, preventivo, tabella di espropriazione e offerta di
indennità, piano d'espropriazione) e avviso personale alla proprietaria, come
pure alla __________ SA in qualità di cessionaria della pretesa d'indennità per
espropriazione formale. Sono così divenuti definitivamente oggetto di esproprio
40 mq del fondo n. 326, per i quali il comune ha offerto fr. 100 il mq.
Il 30 giugno 1998 la __________ SA, nel
frattempo entrata in liquidazione, ha contestato l’adeguatezza dell'importo
offerto, insinuando una pretesa di indennità di fr. 399'000.– (fr. 9'975.– il
mq) più interessi del 5% a far tempo dal 24 giugno 1986, giorno in cui è
entrato in vigore il PR vigente.
C. Esaurite le
formalità processuali, con giudizio 3 marzo 2003 il Tribunale di espropriazione
ha confermato l'indennità espropriativa proposta dal comune, attribuendola al
qui ricorrente, RI 2, che pendente causa si era aggiudicato la relativa pretesa
nell'ambito della realizzazione all'incanto dei beni della __________ SA.
Riferendosi
a dottrina e giurisprudenza invalse in materia, il primo giudice ha stabilito
che gli arretramenti imposti dai vincoli di PR non avrebbero impedito un'edificazione
razionale del fondo e non costituirebbero perciò una limitazione della
proprietà tale da giustificare un'indennità a titolo di espropriazione materiale.
Ha inoltre rilevato che il potenziale edilizio del mappale in questione non
sarebbe in concreto determinato dagli indici di sfruttamento (i.s.) e di
occupazione (i.o.), bensì dalle specifiche linee di costruzione e di
arretramento previste dal PR 1986. L’avulsione della superficie dedotta in
esproprio non pregiudicherebbe quindi lo sfruttamento edilizio della parte residua.
Considerato che lo scorporo in questione sarebbe in sostanza utilizzabile soltanto
allo scopo previsto dal PR (marciapiede) o, eventualmente, per collocarvi
un'aiuola, esso sarebbe persino sprovvisto di valore commerciale.
D. Contro il
predetto giudicato si aggravano il RI 1, chiedendo che venga annullato e che sia
di conseguenza accolta la notifica di pretese di indennità inoltrata il 30 giugno
1998.
Diversamente
da quanto stabilito dal primo giudice, gli insorgenti ritengono che il vincolo
di arretramento, in particolare quello imposto dall'area dedotta in esproprio,
costituirebbe una grave restrizione della proprietà integrante gli estremi di
un'espropriazione materiale, poiché la proprietaria del fondo avrebbe in sostanza
perso la possibilità di realizzare ulteriori 240 mq di superfici commerciali
(40 mq su sei piani, escluso il pianterreno, adibito a portico). Essi sostengono
inoltre che lo scorporo sarebbe divenuto inedificabile soltanto come
conseguenza del vincolo espropriativo previsto dal PR 1986. Andrebbe perciò indennizzato
secondo il suo pieno valore edilizio. Ritenuto che il comune sarebbe entrato effettivamente
in possesso della superficie controversa contestualmente all'edificazione del
fondo, il dies aestimandi andrebbe situato al 16 gennaio 1987, giorno in
cui il municipio ha rilasciato il relativo permesso edilizio. Quale valore di
riferimento andrebbe preso il prezzo a suo tempo corrisposto dall'attuale
proprietaria, poiché rientrerebbe nella media di quelli pagati in quegli anni per
terreni analoghi a quello in esame. Gli interessi sull’indennità definitiva
decorrerebbero invece a far tempo dal 24 giugno 1986, giorno in cui è entrato
in vigore l'attuale PR.
E. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all’accoglimento dell’impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Il
municipio contesta dettagliatamente le tesi dei ricorrenti, con argomentazioni
che verranno semmai riprese di seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività dell’impugnativa sono certe (art. 50 cpv.
1 e 3 Lespr).
1.2. Quanto
alla legittimazione dei ricorrenti, si rileva che hanno qualità per interporre
ricorso le persone lese direttamente nei loro legittimi interessi (art. 70
Lespr e 43 PAmm). La __________ SA, che ha successivamente mutato la propria
ragione sociale in RI 1, nell’atto di compravendita stipulato con la "__________
si era espressamente riservata la pretesa d’indennità derivante dalla prevista espropriazione
della superficie in oggetto. Essa era quindi senz’altro legittimata a notificare
in proprio nome tale pretesa davanti al Tribunale di espropriazione (cfr. Hess/Weibel,
op. cit., N. 17 ad art. 16). In seguito, il RI 2 ha acquistato la controversa
pretesa d'indennità, nell'ambito della realizzazione all’incanto dei beni della
RI 1 (cfr. verbale d’incanto dell’11 ottobre 1999, agli atti). Egli è pertanto
legittimato a presentare a sua volta il gravame in proprio nome. Nulla osta
infatti alla sua successione nel processo, ritenuto che il municipio l'ha
espressamente riconosciuta secondo quanto previsto dai combinati disposti degli
art. 24 PAmm, 103 e 110 cpv. 2 CPCT (v. allegato di risposta 13 maggio 2003
pag. 2).
In quanto
proposto dalla RI 1 in liquidazione, il gravame è invece irricevibile. Il 27
maggio 2002 la società è infatti stata radiata d'ufficio dal registro di
commercio ed ha pertanto perso la propria capacità di stare in giudizio.
1.3. Entro
questi limiti, il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non è in effetti compito specifico di questo
tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori (art. 70 Lespr e 65 PAmm).
Considerandi
2.
Nel
contesto di un'espropriazione formale il dies aestimandi si situa al
momento dell'anticipata immissione in possesso, rispettivamente all'emanazione
della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr), data
a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale
sull’indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v’è presa di possesso
anticipata, sarà determinante il momento dell’emanazione della decisione di
stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 2° periodo Lespr) e
l’interesse legale sull’indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in
cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua
fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr). Allorquando si realizzano gli
estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui
è entrato in vigore il vincolo pianificatorio che l'ha determinata mentre gli
interessi decorrono dal momento in cui l'espropriato ha inequivocabilmente
manifestato l'intenzione di chiedere un'indennità, al più presto tuttavia a
partire dall'entrata in vigore del vincolo pianificatorio (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., N. 1534; DTF 117 Ib consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2; Hänni, Planungs-,
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., p. 643; RDAT 1983 N. 81). Se
l'espropriazione formale è preceduta da un'espropriazione materiale,
l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di
espropriazione anche laddove si attua una sola procedura di stima (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., N. 1550; DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a).
In
concreto, occorre dunque esaminare preliminarmente se la diminuzione delle
possibilità edificatorie lamentata dal ricorrente a seguito del vincolo espropriativo
integri gli estremi di un'espropriazione materiale.
3.
Sussistenza
dell'espropriazione materiale
3.1
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente identico all'art. 22ter vCost., in caso di restrizione
della proprietà è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato
ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), che non definisce tuttavia la nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge
rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto
di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo
ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla celeberrima sentenza
Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione
materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è
vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è
privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una
limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio di uguaglianza
(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento
di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento
edilizio in un prossimo futuro. L'avverarsi di una espropriazione materiale è
comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la
possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la
parte non colpita del fondo: ad esempio quando un vincolo di inedificabilità o
una linea di costruzione colpiscono solo un terzo (DTF 114 Ib 121 e rinvii;
RDAT II-1994 N. 63), rispettivamente i due quinti (STF 26.1.1966 in re Rudin
cit. in DTF 93 I 343) dell'immobile.
3.2
In
concreto, l'edificabilità del fondo è anzitutto limitata dalla linea di
arretramento posta a 2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede di via
Cantonale. È inoltre limitata dal vincolo espropriativo imposto in funzione
dell'ampliamento del marciapiede. Tali restrizioni non hanno in tutta evidenza impedito
uno sfruttamento edilizio straordinariamente intenso del fondo. Basti
considerare che grazie allo speciale regime edilizio cui è assoggettato, il rapporto
tra la superficie utile lorda dello stabile amministrativo sub A e
quella edificabile (i.s.) è risultato di 4.07, ossia più del doppio di quello
normalmente ammesso a Lugano nella zona R7 (cfr. art. 21 seg. NAPR). D'altra
parte, la superficie concretamente resa inedificabile (corrispondente in
pratica al sub c di 121 m2 dedotto il piccolo spiazzo inedificato antistante l'ingresso dei portici
su via Cantonale; v. raffigurazione al consid. A), non raggiunge neppure il 10%
della superficie totale del fondo. Alla luce della giurisprudenza appena
illustrata, appare dunque evidente che i vincoli apposti non hanno impedito uno
sfruttamento economicamente molto razionale della particella. Essi non integrano
dunque gli estremi di un'espropriazione materiale in assenza del requisito
della gravità dell’ingerenza e, di riflesso, di una lesione intollerabile del
diritto di proprietà. I generici riferimenti giurisprudenziali citati
nell'allegato ricorsuale (DTF 110 Ib 359; 109 Ib 117; 121 II 417; RDAT 1990 n.
67), in parte nemmeno pertinenti alla fattispecie concreta, non consentono di
giungere ad una diversa conclusione.
Infine, anche molte altre proprietà lungo
via Cantonale sono colpite da vincoli espropriativi, rispettivamente
d'arretramento in previsione dell'ampliamento del sedime stradale; talune in
misura oltretutto più consistente. Non v'è dunque motivo di ritenere che alla
proprietaria del fondo sia stato chiesto un sacrificio particolare nel senso della
giurisprudenza federale più sopra illustrata. Del resto, nemmeno il ricorrente lo
pretende.
Ne segue
che il dies aestimandi e gli interessi sull'indennità espropriativa non
possono essere determinati secondo i criteri previsti dall'istituto
dell'espropriazione materiale; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
gli interessi non decorrono quindi in ogni caso a far tempo dall'entrata in
vigore del PR 1986.
4.
Indennità
di espropriazione formale
4.1
Giusta
l’art. 9 Lespr, l’espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Essa viene
determinata in base al principio secondo cui l’espropriato non deve subire un
danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell’espropriazione. All’espropriato deve cioè essere garantita la stessa
situazione economica in cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto
luogo, in modo che, per effetto dell’espropriazione non subisca danni né ricavi
vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, op. cit., 1986, N. 3 ss ad art. 16 LFespr; G.
Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455). In quest'ordine di
idee, non è tenuto conto delle variazioni di valore derivanti dall'opera dell’espropriante
(cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr; cfr. anche art. 20 cpv. 3 LFespr), ancorché queste si
manifestino prima della pubblicazione del progetto, rispettivamente prima
dell'avvio della procedura espropriativa. Tali effetti anticipati si avverano
in particolare anche allorquando determinati vincoli pianificatori modificano
lo statuto giuridico del fondo, allo scopo di assicurare la realizzazione
dell'opera dell'espropriante (cfr. DTF 114 Ib 321 ss, consid. 5a). Nel caso in
cui essi integrano gli estremi di un'espropriazione materiale, il proprietario
deve fare valere le sue pretese per questo titolo, senza che egli debba attendere
l'avvio di una procedura di espropriazione formale. Gli effetti anticipati dell'opera
dell'espropriante – siano essi positivi o negativi – non vengono invece presi
in considerazione nell'ambito della relativa procedura di espropriazione
formale. In questo caso, occorre pertanto stabilire quale statuto giuridico il
fondo avrebbe verosimilmente assunto in assenza dei vincoli pianificatori
apposti per realizzare l'opera dell'espropriante (DTF 114 Ib 321 ss, consid. 5a
p. 330; 115 Ib 13 ss, consid. 5b p. 25; 119 Ib 366 ss, consid. 3a p. 369 s;
Hänni, op. cit., p. 650; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1180 p.503 s;
cfr. anche Hess/Weibel, op. cit., N. 106 ad art. 19 e N. 8 ss ad art. 20).
4.2
In
concreto, il vincolo espropriativo ha inevitabilmente comportato un arretramento
dell'edificio rispetto all'incrocio stradale, riducendo il potenziale edilizio
del fondo e, di riflesso, il suo valore venale. Come più sopra illustrato, tale
effetto negativo è tuttavia irrilevante al fine del calcolo dell'indennità
espropriativa. Esso non integra peraltro nemmeno gli estremi di
un'espropriazione materiale (v. consid. 2.2.). Ciò nondimeno, la restrizione
della proprietà è stata indiscutibilmente introdotta per garantire l'ampliamento
del marciapiede, peraltro realizzato contestualmente all'edificazione della
particella n. __________. Occorre dunque determinare lo statuto giuridico che
il pianificatore comunale avrebbe verosimilmente attribuito al fondo senza il
vincolo litigioso. In proposito si rileva che per ragioni urbanistiche e di
polizia edilizia lungo via Cantonale tutti gli edifici devono mantenere un
arretramento minimo di 2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede. La larghezza
totale del corridoio delimitato dalle rispettive linee di arretramento ammonta
a 15.5 m ed è persino inferiore a quella di 18-22 m normalmente adottata per
definire l'ingombro di una strada di quartiere (cfr. Hänni, op. cit. p. 606 e
rinvii). Lungo il lato sinistro di via Ferruccio Pelli in direzione
dell'omonima piazza, il PR impone invece l'allineamento delle costruzioni a
confine con il sedime stradale come pure la realizzazione di un fascia di
portico continua.
Ora,
appare del tutto verosimile che senza il controverso vincolo espropriativo, il
pianificatore comunale avrebbe comunque imposto un arretramento minimo di 2.50
m, prolungando l'attuale linea di arretramento fino a via Ferruccio Pelli. Avrebbe
conseguentemente disposto l'estensione dello stabile – e quindi del portico –
verso via Cantonale nel rispetto dell'obbligo di costruzione lungo il confine
con via Ferruccio Pelli. Tale ipotesi pianificatoria appare sicuramente conforme
al disegno urbanistico attribuito al lato sinistro del suddetto viale in
direzione di piazza Pelli. A maggior ragione, se si considera che all'interno
dei comparti urbani densamente edificati l'effetto ambientale di allineamento
assume una particolare valenza estetica (cfr. art. 42 NAPR). D'alta parte, la
soluzione ipotizzata non presta il fianco a critiche nemmeno sotto il profilo
della sicurezza stradale, considerato che con il prolungamento della fascia di
portico la visuale sull'imbocco di via Ferruccio Pelli sarebbe comunque assicurata.
4.3
In
esito a queste considerazioni, il pianificatore comunale avrebbe dunque con
ogni probabilità esteso l'edificazione del fondo alla parte di terreno retrostante
l'attuale linea di arretramento debitamente prolungata. Contrariamente a quanto
rilevato dal Tribunale di espropriazione, la superficie dedotta in esproprio dietro
a tale linea deve essere quindi senz'altro indennizzata secondo il suo pieno
valore edilizio. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ai fini del
giudizio estimatorio è tuttavia irrilevante il prezzo d'acquisto a suo tempo
corrisposto dalla __________ (DTF 92 I 477; cfr. anche Hänni, op. cit., pag.
638).
4.4
La porzione
di scorporo compresa tra la linea di arretramento e via Cantonale viene per
contro avulsa da un tipico terreno complementare (sulla nozione di “Vorgarten” cfr.
RDAT 1981 N. 65), che viene indennizzato secondo il suo pieno valore edilizio
soltanto se la sua sottrazione incide sul potenziale edilizio della superficie
restante, oppure se esso conferisce prestigio ad una proprietà di carattere
esclusivo (cfr. Widerkehr, Die Expropriationsentschädigung, tesi 1966, p. 70
seg.). Negli altri casi, il valore economico di un terreno complementare è invece
inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di
quanto, è una questione che l'autorità competente deve esaminare in base al
proprio prudente giudizio (DTF 122 I 180). Secondo la giurisprudenza dell'Alta
corte, seguita dal Tribunale cantonale amministrativo, si può arrivare a
percentuali del 50% rispetto al pieno valore edilizio (DTF 122 I 180; RDAT 1981
n. 65; 1986 n. 75, consid. 2).
In
concreto, l'avulsione della suddetta porzione di scorporo non comporta una riduzione
del potenziale edilizio della parte restante del fondo. In effetti, come già evidenziato,
lo sfruttamento edilizio del mappale prescinde in particolare dal rispetto di
un indice di sfruttamento massimo. Lo scorporo in questione non conferisce nemmeno
particolare pregio ad un'immobile a carattere prettamente commerciale. Non è
pertanto indennizzabile secondo il pieno valore edilizio. D'altra parte, non si
può negare che il valore della particella è essenzialmente legato al reddito prodotto
grazie allo stabile che ospita. Non appare quindi fuori luogo ritenere che un
ipotetico acquirente sarebbe disposto a corrispondere il medesimo prezzo con o
senza la porzione di scorporo in questione (cfr. in proposito BVR 2001 557 ss,
consid. 2c p. 561). Da ultimo, il ricorrente non rende verosimile alcuno
sfruttamento economico alternativo del suddetto scorporo; anzi, non vi accenna
nemmeno.
Considerata
l'esigua estensione della porzione avulsa, questo tribunale ritiene pertanto che
una riduzione del 50% rispetto al valore edilizio pieno sia del tutto adeguata
alle specifiche circostanze del caso concreto. Contrariamente a quanto assume
il Tribunale di espropriazione, il fatto che lo scorporo non pregiudica il
potenziale edilizio della parte restante del fondo, non permette di considerarlo
alla stregua di un sedime non edificabile di natura accessoria, per di più
sprovvisto di qualsiasi valore commerciale (cfr. in proposito ZBL 1973 329 ss,
consid. 2.3. p. 332; 1975 97 ss, consid. 2b p. 100 s; BVR 2001 561, consid. 2c
p. 561, che per avulsioni senza conseguenze sul potenziale edilizio della parte
residua hanno riconosciuto indennità nell'ordine del 50%, rispettivamente del
75% del valore edilizio pieno). In siffatte circostanze, l'indennizzo di fr.
100.
il mq offerto dal comune e confermato dal primo giudice appare dunque prima
face del tutto insufficiente e lesivo della garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 CF.
5.
Secondo i
ricorrenti il dies aestimandi andrebbe situato al momento in cui il
comune ha preso possesso della superficie dedotta in esproprio, ossia
contestualmente all'edificazione del fondo autorizzata dal municipio il 16
gennaio 1987. Questa tesi non può essere condivisa. Come rettamente rilevato
dal primo giudice, un accordo vertente sulle condizioni dell'esproprio e quindi
anche sull'anticipata immissione in possesso (cfr. DTF 114 Ib 142 ss, consid.
3b/aa) si configura come contratto espropriativo con valenza di decisione
soltanto se viene perfezionato dopo il deposito degli atti di espropriazione
(cfr. art. 44 cpv. 2 Lespr). Eventuali accordi stipulati prima dell'avvio della
procedura di espropriazione formale non sono vincolanti ai fini del giudizio estimatorio,
in quanto retti dal diritto privato.
In
concreto, le parti non hanno mai formalizzato l'anticipata immissione in
possesso davanti al Tribunale di espropriazione. Il dies aestimandi va
pertanto situato al 3 marzo 2003, giorno in cui il primo giudice ha emanato il
giudizio di stima qui impugnato; l’interesse legale sull’indennità inizierà
invece a decorrere venti giorni dopo la sua fissazione definitiva (art. 54 cpv.
1.
Lespr).
6.
In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere
parzialmente accolto, annullando il giudizio di stima impugnato e rinviando gli
atti al Tribunale di espropriazione affinché statuisca nuovamente
sull'indennità espropriativa dovuta al RI 2 ai sensi dei considerandi 4.3. e
4.4
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente e del comune di
Lugano secondo il rispettivo grado di soccombenza.
Le
ripetibili di entrambe le istanze sono a carico del comune di Lugano.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 12, 19, 39, 50,
52, 54, 70, 75 Lespr; 103, 110 cpv. 2 CPCT; 18, 24, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
La sentenza 3 marzo 2003 (n. 28/98-114) del Tribunale
di espropriazione è annullata.
1.2.
Gli atti sono rinviati al Tribunale di
espropriazione per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi 4.3. e 4.4..
2. La tassa di
giudizio di fr. 2'500.– è posta a carico del RI 2 nella misura di fr. 1'000.– e
per il resto a carico del comune di Lugano.
3. Il comune
di Lugano verserà al RI 1 fr. 4'000.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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