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Decisione

50.2003.6

Espropriazione formale per la realizzazione di un marciapiede di una piccola superficie staccata da un fondo situato nel centro cittadino all'incrocio di due strade ed edificato a prescindere dal risp

11 novembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il mappale

n. __________ di Lugano, di complessivi 906 mq, risulta così censito a RF:

A) abitazione mq

545

B) fabbricato sotterraneo mq 240

c) giardino accessi mq

121

La particella

è situata all'intersezione di via Cantonale (mapp. n. __________ RFD di Lugano)

con via Ferruccio Pelli ed è assegnata dall'attuale PR, entrato in vigore il 24

giugno 1986, alla zona R7. Allo scopo di assicurare la sistemazione e l'ampliamento

del sedime stradale, il PR 1986 (v. in particolare piano di dettaglio traffico/AP-EP/altri

vincoli foglio 5, parzialmente raffigurato qui di seguito) predispone l'esproprio

di una superficie cuneiforme in corrispondenza dell'incrocio stradale. Lungo

via Cantonale il fondo è inoltre colpito da una linea di arretramento posta a

2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede, la quale termina in corrispondenza

del limite della superficie esproprianda. Lungo il lato sinistro di via Ferruccio

Pelli in direzione dell'omonima piazza l'edificazione è invece determinata dal

rispetto di una fascia di portico (area punteggiata) come pure dall'obbligo di

costruire ad una profondità di 14 m (cfr. art. 18 cpv. 1 NAPR di Lugano) dalla

linea di costruzione, che garantisce l'allineamento delle facciate lungo il

confine con il sedime stradale.

Il 14

luglio 1987 la __________ SA, che ha successivamente mutato la propria ragione

sociale in __________ SA, aveva venduto il mappale in costruzione alla "__________,

riservandosi al contempo l'indennità espropriativa derivante dalla prevista avulsione

del suddetto scorporo.

Grazie al regime edilizio speciale, che

prescinde in sostanza dal rispetto di un indice di sfruttamento massimo, il

rapporto tra la superficie edificata dello stabile amministrativo sub A

e la superficie edificabile del fondo è risultato essere di 4.07, superando di

gran lunga quello di 1.6 normalmente concesso dalle normative di zona (art. 21

NAPR).

B. A seguito

di vicissitudini che non occorre qui rievocare, in quanto ininfluenti ai fini

del giudizio, il 19 maggio 1998 il municipio di Lugano ha promosso la procedura

di espropriazione formale dello scorporo litigioso mediante pubblicazione degli

atti (relazione tecnica, preventivo, tabella di espropriazione e offerta di

indennità, piano d'espropriazione) e avviso personale alla proprietaria, come

pure alla __________ SA in qualità di cessionaria della pretesa d'indennità per

espropriazione formale. Sono così divenuti definitivamente oggetto di esproprio

40 mq del fondo n. 326, per i quali il comune ha offerto fr. 100 il mq.

Il 30 giugno 1998 la __________ SA, nel

frattempo entrata in liquidazione, ha contestato l’adeguatezza dell'importo

offerto, insinuando una pretesa di indennità di fr. 399'000.– (fr. 9'975.– il

mq) più interessi del 5% a far tempo dal 24 giugno 1986, giorno in cui è

entrato in vigore il PR vigente.

C. Esaurite le

formalità processuali, con giudizio 3 marzo 2003 il Tribunale di espropriazione

ha confermato l'indennità espropriativa proposta dal comune, attribuendola al

qui ricorrente, RI 2, che pendente causa si era aggiudicato la relativa pretesa

nell'ambito della realizzazione all'incanto dei beni della __________ SA.

Riferendosi

a dottrina e giurisprudenza invalse in materia, il primo giudice ha stabilito

che gli arretramenti imposti dai vincoli di PR non avrebbero impedito un'edificazione

razionale del fondo e non costituirebbero perciò una limitazione della

proprietà tale da giustificare un'indennità a titolo di espropriazione materiale.

Ha inoltre rilevato che il potenziale edilizio del mappale in questione non

sarebbe in concreto determinato dagli indici di sfruttamento (i.s.) e di

occupazione (i.o.), bensì dalle specifiche linee di costruzione e di

arretramento previste dal PR 1986. L’avulsione della superficie dedotta in

esproprio non pregiudicherebbe quindi lo sfruttamento edilizio della parte residua.

Considerato che lo scorporo in questione sarebbe in sostanza utilizzabile soltanto

allo scopo previsto dal PR (marciapiede) o, eventualmente, per collocarvi

un'aiuola, esso sarebbe persino sprovvisto di valore commerciale.

D. Contro il

predetto giudicato si aggravano il RI 1, chiedendo che venga annullato e che sia

di conseguenza accolta la notifica di pretese di indennità inoltrata il 30 giugno

1998.

Diversamente

da quanto stabilito dal primo giudice, gli insorgenti ritengono che il vincolo

di arretramento, in particolare quello imposto dall'area dedotta in esproprio,

costituirebbe una grave restrizione della proprietà integrante gli estremi di

un'espropriazione materiale, poiché la proprietaria del fondo avrebbe in sostanza

perso la possibilità di realizzare ulteriori 240 mq di superfici commerciali

(40 mq su sei piani, escluso il pianterreno, adibito a portico). Essi sostengono

inoltre che lo scorporo sarebbe divenuto inedificabile soltanto come

conseguenza del vincolo espropriativo previsto dal PR 1986. Andrebbe perciò indennizzato

secondo il suo pieno valore edilizio. Ritenuto che il comune sarebbe entrato effettivamente

in possesso della superficie controversa contestualmente all'edificazione del

fondo, il dies aestimandi andrebbe situato al 16 gennaio 1987, giorno in

cui il municipio ha rilasciato il relativo permesso edilizio. Quale valore di

riferimento andrebbe preso il prezzo a suo tempo corrisposto dall'attuale

proprietaria, poiché rientrerebbe nella media di quelli pagati in quegli anni per

terreni analoghi a quello in esame. Gli interessi sull’indennità definitiva

decorrerebbero invece a far tempo dal 24 giugno 1986, giorno in cui è entrato

in vigore l'attuale PR.

E. Il

Tribunale di espropriazione si è opposto all’accoglimento dell’impugnativa,

riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Il

municipio contesta dettagliatamente le tesi dei ricorrenti, con argomentazioni

che verranno semmai riprese di seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo e la tempestività dell’impugnativa sono certe (art. 50 cpv.

1 e 3 Lespr).

1.2. Quanto

alla legittimazione dei ricorrenti, si rileva che hanno qualità per interporre

ricorso le persone lese direttamente nei loro legittimi interessi (art. 70

Lespr e 43 PAmm). La __________ SA, che ha successivamente mutato la propria

ragione sociale in RI 1, nell’atto di compravendita stipulato con la "__________

si era espressamente riservata la pretesa d’indennità derivante dalla prevista espropriazione

della superficie in oggetto. Essa era quindi senz’altro legittimata a notificare

in proprio nome tale pretesa davanti al Tribunale di espropriazione (cfr. Hess/Weibel,

op. cit., N. 17 ad art. 16). In seguito, il RI 2 ha acquistato la controversa

pretesa d'indennità, nell'ambito della realizzazione all’incanto dei beni della

RI 1 (cfr. verbale d’incanto dell’11 ottobre 1999, agli atti). Egli è pertanto

legittimato a presentare a sua volta il gravame in proprio nome. Nulla osta

infatti alla sua successione nel processo, ritenuto che il municipio l'ha

espressamente riconosciuta secondo quanto previsto dai combinati disposti degli

art. 24 PAmm, 103 e 110 cpv. 2 CPCT (v. allegato di risposta 13 maggio 2003

pag. 2).

In quanto

proposto dalla RI 1 in liquidazione, il gravame è invece irricevibile. Il 27

maggio 2002 la società è infatti stata radiata d'ufficio dal registro di

commercio ed ha pertanto perso la propria capacità di stare in giudizio.

1.3. Entro

questi limiti, il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non è in effetti compito specifico di questo

tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze

inferiori (art. 70 Lespr e 65 PAmm).

Considerandi

2.

Nel

contesto di un'espropriazione formale il dies aestimandi si situa al

momento dell'anticipata immissione in possesso, rispettivamente all'emanazione

della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr), data

a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale

sull’indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v’è presa di possesso

anticipata, sarà determinante il momento dell’emanazione della decisione di

stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 2° periodo Lespr) e

l’interesse legale sull’indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in

cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua

fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr). Allorquando si realizzano gli

estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui

è entrato in vigore il vincolo pianificatorio che l'ha determinata mentre gli

interessi decorrono dal momento in cui l'espropriato ha inequivocabilmente

manifestato l'intenzione di chiedere un'indennità, al più presto tuttavia a

partire dall'entrata in vigore del vincolo pianificatorio (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., N. 1534; DTF 117 Ib consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2; Hänni, Planungs-,

Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., p. 643; RDAT 1983 N. 81). Se

l'espropriazione formale è preceduta da un'espropriazione materiale,

l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di

espropriazione anche laddove si attua una sola procedura di stima (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., N. 1550; DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a).

In

concreto, occorre dunque esaminare preliminarmente se la diminuzione delle

possibilità edificatorie lamentata dal ricorrente a seguito del vincolo espropriativo

integri gli estremi di un'espropriazione materiale.

3.

Sussistenza

dell'espropriazione materiale

3.1

Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente identico all'art. 22ter vCost., in caso di restrizione

della proprietà è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato

ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), che non definisce tuttavia la nozione

d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo

istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale

e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge

rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto

di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo

ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla celeberrima sentenza

Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione

materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è

vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è

privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una

limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione

materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in

modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un

sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio di uguaglianza

(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento

di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento

edilizio in un prossimo futuro. L'avverarsi di una espropriazione materiale è

comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la

possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la

parte non colpita del fondo: ad esempio quando un vincolo di inedificabilità o

una linea di costruzione colpiscono solo un terzo (DTF 114 Ib 121 e rinvii;

RDAT II-1994 N. 63), rispettivamente i due quinti (STF 26.1.1966 in re Rudin

cit. in DTF 93 I 343) dell'immobile.

3.2

In

concreto, l'edificabilità del fondo è anzitutto limitata dalla linea di

arretramento posta a 2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede di via

Cantonale. È inoltre limitata dal vincolo espropriativo imposto in funzione

dell'ampliamento del marciapiede. Tali restrizioni non hanno in tutta evidenza impedito

uno sfruttamento edilizio straordinariamente intenso del fondo. Basti

considerare che grazie allo speciale regime edilizio cui è assoggettato, il rapporto

tra la superficie utile lorda dello stabile amministrativo sub A e

quella edificabile (i.s.) è risultato di 4.07, ossia più del doppio di quello

normalmente ammesso a Lugano nella zona R7 (cfr. art. 21 seg. NAPR). D'altra

parte, la superficie concretamente resa inedificabile (corrispondente in

pratica al sub c di 121 m2 dedotto il piccolo spiazzo inedificato antistante l'ingresso dei portici

su via Cantonale; v. raffigurazione al consid. A), non raggiunge neppure il 10%

della superficie totale del fondo. Alla luce della giurisprudenza appena

illustrata, appare dunque evidente che i vincoli apposti non hanno impedito uno

sfruttamento economicamente molto razionale della particella. Essi non integrano

dunque gli estremi di un'espropriazione materiale in assenza del requisito

della gravità dell’ingerenza e, di riflesso, di una lesione intollerabile del

diritto di proprietà. I generici riferimenti giurisprudenziali citati

nell'allegato ricorsuale (DTF 110 Ib 359; 109 Ib 117; 121 II 417; RDAT 1990 n.

67), in parte nemmeno pertinenti alla fattispecie concreta, non consentono di

giungere ad una diversa conclusione.

Infine, anche molte altre proprietà lungo

via Cantonale sono colpite da vincoli espropriativi, rispettivamente

d'arretramento in previsione dell'ampliamento del sedime stradale; talune in

misura oltretutto più consistente. Non v'è dunque motivo di ritenere che alla

proprietaria del fondo sia stato chiesto un sacrificio particolare nel senso della

giurisprudenza federale più sopra illustrata. Del resto, nemmeno il ricorrente lo

pretende.

Ne segue

che il dies aestimandi e gli interessi sull'indennità espropriativa non

possono essere determinati secondo i criteri previsti dall'istituto

dell'espropriazione materiale; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,

gli interessi non decorrono quindi in ogni caso a far tempo dall'entrata in

vigore del PR 1986.

4.

Indennità

di espropriazione formale

4.1

Giusta

l’art. 9 Lespr, l’espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Essa viene

determinata in base al principio secondo cui l’espropriato non deve subire un

danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto

dell’espropriazione. All’espropriato deve cioè essere garantita la stessa

situazione economica in cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto

luogo, in modo che, per effetto dell’espropriazione non subisca danni né ricavi

vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, op. cit., 1986, N. 3 ss ad art. 16 LFespr; G.

Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art. 22ter; DTF 95 I 455). In quest'ordine di

idee, non è tenuto conto delle variazioni di valore derivanti dall'opera dell’espropriante

(cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr; cfr. anche art. 20 cpv. 3 LFespr), ancorché queste si

manifestino prima della pubblicazione del progetto, rispettivamente prima

dell'avvio della procedura espropriativa. Tali effetti anticipati si avverano

in particolare anche allorquando determinati vincoli pianificatori modificano

lo statuto giuridico del fondo, allo scopo di assicurare la realizzazione

dell'opera dell'espropriante (cfr. DTF 114 Ib 321 ss, consid. 5a). Nel caso in

cui essi integrano gli estremi di un'espropriazione materiale, il proprietario

deve fare valere le sue pretese per questo titolo, senza che egli debba attendere

l'avvio di una procedura di espropriazione formale. Gli effetti anticipati dell'opera

dell'espropriante – siano essi positivi o negativi – non vengono invece presi

in considerazione nell'ambito della relativa procedura di espropriazione

formale. In questo caso, occorre pertanto stabilire quale statuto giuridico il

fondo avrebbe verosimilmente assunto in assenza dei vincoli pianificatori

apposti per realizzare l'opera dell'espropriante (DTF 114 Ib 321 ss, consid. 5a

p. 330; 115 Ib 13 ss, consid. 5b p. 25; 119 Ib 366 ss, consid. 3a p. 369 s;

Hänni, op. cit., p. 650; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., N. 1180 p.503 s;

cfr. anche Hess/Weibel, op. cit., N. 106 ad art. 19 e N. 8 ss ad art. 20).

4.2

In

concreto, il vincolo espropriativo ha inevitabilmente comportato un arretramento

dell'edificio rispetto all'incrocio stradale, riducendo il potenziale edilizio

del fondo e, di riflesso, il suo valore venale. Come più sopra illustrato, tale

effetto negativo è tuttavia irrilevante al fine del calcolo dell'indennità

espropriativa. Esso non integra peraltro nemmeno gli estremi di

un'espropriazione materiale (v. consid. 2.2.). Ciò nondimeno, la restrizione

della proprietà è stata indiscutibilmente introdotta per garantire l'ampliamento

del marciapiede, peraltro realizzato contestualmente all'edificazione della

particella n. __________. Occorre dunque determinare lo statuto giuridico che

il pianificatore comunale avrebbe verosimilmente attribuito al fondo senza il

vincolo litigioso. In proposito si rileva che per ragioni urbanistiche e di

polizia edilizia lungo via Cantonale tutti gli edifici devono mantenere un

arretramento minimo di 2.50 m dal ciglio esterno del marciapiede. La larghezza

totale del corridoio delimitato dalle rispettive linee di arretramento ammonta

a 15.5 m ed è persino inferiore a quella di 18-22 m normalmente adottata per

definire l'ingombro di una strada di quartiere (cfr. Hänni, op. cit. p. 606 e

rinvii). Lungo il lato sinistro di via Ferruccio Pelli in direzione

dell'omonima piazza, il PR impone invece l'allineamento delle costruzioni a

confine con il sedime stradale come pure la realizzazione di un fascia di

portico continua.

Ora,

appare del tutto verosimile che senza il controverso vincolo espropriativo, il

pianificatore comunale avrebbe comunque imposto un arretramento minimo di 2.50

m, prolungando l'attuale linea di arretramento fino a via Ferruccio Pelli. Avrebbe

conseguentemente disposto l'estensione dello stabile – e quindi del portico –

verso via Cantonale nel rispetto dell'obbligo di costruzione lungo il confine

con via Ferruccio Pelli. Tale ipotesi pianificatoria appare sicuramente conforme

al disegno urbanistico attribuito al lato sinistro del suddetto viale in

direzione di piazza Pelli. A maggior ragione, se si considera che all'interno

dei comparti urbani densamente edificati l'effetto ambientale di allineamento

assume una particolare valenza estetica (cfr. art. 42 NAPR). D'alta parte, la

soluzione ipotizzata non presta il fianco a critiche nemmeno sotto il profilo

della sicurezza stradale, considerato che con il prolungamento della fascia di

portico la visuale sull'imbocco di via Ferruccio Pelli sarebbe comunque assicurata.

4.3

In

esito a queste considerazioni, il pianificatore comunale avrebbe dunque con

ogni probabilità esteso l'edificazione del fondo alla parte di terreno retrostante

l'attuale linea di arretramento debitamente prolungata. Contrariamente a quanto

rilevato dal Tribunale di espropriazione, la superficie dedotta in esproprio dietro

a tale linea deve essere quindi senz'altro indennizzata secondo il suo pieno

valore edilizio. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ai fini del

giudizio estimatorio è tuttavia irrilevante il prezzo d'acquisto a suo tempo

corrisposto dalla __________ (DTF 92 I 477; cfr. anche Hänni, op. cit., pag.

638).

4.4

La porzione

di scorporo compresa tra la linea di arretramento e via Cantonale viene per

contro avulsa da un tipico terreno complementare (sulla nozione di “Vorgarten” cfr.

RDAT 1981 N. 65), che viene indennizzato secondo il suo pieno valore edilizio

soltanto se la sua sottrazione incide sul potenziale edilizio della superficie

restante, oppure se esso conferisce prestigio ad una proprietà di carattere

esclusivo (cfr. Widerkehr, Die Expropriationsentschädigung, tesi 1966, p. 70

seg.). Negli altri casi, il valore economico di un terreno complementare è invece

inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di

quanto, è una questione che l'autorità competente deve esaminare in base al

proprio prudente giudizio (DTF 122 I 180). Secondo la giurisprudenza dell'Alta

corte, seguita dal Tribunale cantonale amministrativo, si può arrivare a

percentuali del 50% rispetto al pieno valore edilizio (DTF 122 I 180; RDAT 1981

n. 65; 1986 n. 75, consid. 2).

In

concreto, l'avulsione della suddetta porzione di scorporo non comporta una riduzione

del potenziale edilizio della parte restante del fondo. In effetti, come già evidenziato,

lo sfruttamento edilizio del mappale prescinde in particolare dal rispetto di

un indice di sfruttamento massimo. Lo scorporo in questione non conferisce nemmeno

particolare pregio ad un'immobile a carattere prettamente commerciale. Non è

pertanto indennizzabile secondo il pieno valore edilizio. D'altra parte, non si

può negare che il valore della particella è essenzialmente legato al reddito prodotto

grazie allo stabile che ospita. Non appare quindi fuori luogo ritenere che un

ipotetico acquirente sarebbe disposto a corrispondere il medesimo prezzo con o

senza la porzione di scorporo in questione (cfr. in proposito BVR 2001 557 ss,

consid. 2c p. 561). Da ultimo, il ricorrente non rende verosimile alcuno

sfruttamento economico alternativo del suddetto scorporo; anzi, non vi accenna

nemmeno.

Considerata

l'esigua estensione della porzione avulsa, questo tribunale ritiene pertanto che

una riduzione del 50% rispetto al valore edilizio pieno sia del tutto adeguata

alle specifiche circostanze del caso concreto. Contrariamente a quanto assume

il Tribunale di espropriazione, il fatto che lo scorporo non pregiudica il

potenziale edilizio della parte restante del fondo, non permette di considerarlo

alla stregua di un sedime non edificabile di natura accessoria, per di più

sprovvisto di qualsiasi valore commerciale (cfr. in proposito ZBL 1973 329 ss,

consid. 2.3. p. 332; 1975 97 ss, consid. 2b p. 100 s; BVR 2001 561, consid. 2c

p. 561, che per avulsioni senza conseguenze sul potenziale edilizio della parte

residua hanno riconosciuto indennità nell'ordine del 50%, rispettivamente del

75% del valore edilizio pieno). In siffatte circostanze, l'indennizzo di fr.

100.

il mq offerto dal comune e confermato dal primo giudice appare dunque prima

face del tutto insufficiente e lesivo della garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 CF.

5.

Secondo i

ricorrenti il dies aestimandi andrebbe situato al momento in cui il

comune ha preso possesso della superficie dedotta in esproprio, ossia

contestualmente all'edificazione del fondo autorizzata dal municipio il 16

gennaio 1987. Questa tesi non può essere condivisa. Come rettamente rilevato

dal primo giudice, un accordo vertente sulle condizioni dell'esproprio e quindi

anche sull'anticipata immissione in possesso (cfr. DTF 114 Ib 142 ss, consid.

3b/aa) si configura come contratto espropriativo con valenza di decisione

soltanto se viene perfezionato dopo il deposito degli atti di espropriazione

(cfr. art. 44 cpv. 2 Lespr). Eventuali accordi stipulati prima dell'avvio della

procedura di espropriazione formale non sono vincolanti ai fini del giudizio estimatorio,

in quanto retti dal diritto privato.

In

concreto, le parti non hanno mai formalizzato l'anticipata immissione in

possesso davanti al Tribunale di espropriazione. Il dies aestimandi va

pertanto situato al 3 marzo 2003, giorno in cui il primo giudice ha emanato il

giudizio di stima qui impugnato; l’interesse legale sull’indennità inizierà

invece a decorrere venti giorni dopo la sua fissazione definitiva (art. 54 cpv.

1.

Lespr).

6.

In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve pertanto essere

parzialmente accolto, annullando il giudizio di stima impugnato e rinviando gli

atti al Tribunale di espropriazione affinché statuisca nuovamente

sull'indennità espropriativa dovuta al RI 2 ai sensi dei considerandi 4.3. e

4.4

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente e del comune di

Lugano secondo il rispettivo grado di soccombenza.

Le

ripetibili di entrambe le istanze sono a carico del comune di Lugano.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 12, 19, 39, 50,

52, 54, 70, 75 Lespr; 103, 110 cpv. 2 CPCT; 18, 24, 28, 31, 43, 60, 61, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

La sentenza 3 marzo 2003 (n. 28/98-114) del Tribunale

di espropriazione è annullata.

1.2.

Gli atti sono rinviati al Tribunale di

espropriazione per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi 4.3. e 4.4..

2. La tassa di

giudizio di fr. 2'500.– è posta a carico del RI 2 nella misura di fr. 1'000.– e

per il resto a carico del comune di Lugano.

3. Il comune

di Lugano verserà al RI 1 fr. 4'000.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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