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Decisione

50.2004.11

richiesta di indennità per i pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo

9 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

ed in diritto: 1. Il signor IS 1 è direttore dal 1978 della

ditta __________ (in seguito: __________), con sede in __________, attiva nel

ramo dell'esportazione e del commercio di generi alimentari.

Il 21 giugno 1996, la Direzione delle dogane, Lugano, Sezione inquirente (SI IV),

ha steso un processo verbale finale contro di lui, con il quale lo accusava di

essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD),

alla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e all'ordinanza concernente l'imposta

sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (OIVA), per aver acquistato a nome della

__________, il 10 ottobre 1994 ed il marzo 1995, rispettivamente 3'184.4 Kg e

704.5 Kg, di prosciutto di Parma non disossato, soggetti al permesso

d'importazione (valore all'interno: fr. 82'458.--), dal signor __________,

titolare della __________, __________, per il tramite del signor __________,

titolare della __________, __________, che egli doveva supporre essere stati

importati in Svizzera eludendo il controllo doganale.

Con

decisione sull'obbligo di pagamento di medesima data, la summenzionata

direzione doganale ha dichiarato l'istante debitore (in solidarietà con la __________,

__________ e __________) dell'importo di fr. 3'308.15, corrispondente ai

tributi d'entrata evasi per la succitata merce.

2. Con

decreto penale del 5 settembre 2000, la Direzione generale delle dogane,

fondandosi sugli art. 78, 77 e 87 LD, nonché 78 e 80 OIVA e 6 DPA, ha

inflitto al signor IS 1 una multa di fr. 8'200.--, oltre alle spese procedurali

di fr. 720.--, per ricettazione doganale e fiscale.

Da

questa decisione, a seguito dei ricorsi del qui istante, è scaturita una

procedura che ha condotto alla sentenza di data 10 dicembre 2003 di codesta

Pretura penale, con la quale il signor IS 1 è stato prosciolto dai capi

d'imputazione ascrittigli (doc. _). Non essendo stato interposto alcun ricorso,

la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato allo scadere dei termini di

legge.

3. Con

istanza 12/13 luglio 2004 l'accusato, dopo che la CRP ha dichiarato

irricevibile la sua precedente e analoga istanza del 26/29 marzo 2004, ha

chiesto, richiamandosi alle disposizioni dell'art. 99 DPA, il risarcimento di

fr. 28'189.95, corrispondenti alle spese legali da lui sopportate per la

procedura in discussione, nonché al risarcimento del danno subito e così

suddivisi:

·

fr. 12'872.50 per spese di patrocinio da parte dell'avv. __________,

·

fr. 10'317.45 per quelle da parte dello studio legale __________,

·

fr. 5'000.-- a titolo di rimborso del dispendio di tempo e del

guadagno perso.

4. Le

norme degli art. 99 segg. DPA istituiscono una responsabilità della

Confederazione, che si estende anche ai casi in cui il procedimento penale

amministrativo è sfociato in una decisione emanata da un'autorità penale

Considerandi

cantonale, come nella fattispecie.

Giusta

l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito (qui la scrivente

Pretura) è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi

provocati all'imputato prosciolto (compresi quelli patiti nell'iter

amministrativo).

5.

La

richiesta di indennità ai sensi degli art. 99 e 101 DPA in caso assoluzione,

deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento

penale.

Come

riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che

la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di

chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse

prosciolta dalle accuse (cfr. decisione del Tribunale federale 2 maggio

2003,6P.22/2003, consid. 4.2. e DTF 106 IV 405 consid. 6).

Rispettato

questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha poi il diritto di

inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11

dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa, che

deve essere a sua volta sottoposta all'amministrazione in causa per

osservazioni, art. 101 cpv. 2 DPA.

6.

Nel

caso che ci occupa, in sede dibattimentale, non è stata espressa alcuna riserva

o richiesta di principio di riconoscimento di un'indennità per i pregiudizi

sofferti a causa del procedimento amministrativo e penale avviato nei confronti

del signor IS 1 (cfr. incarto __________ di questa Pretura). A tal riguardo, si

noti che nemmeno è stata postulata l'assegnazione di congrue ripetibili.

Le

presenti pretese per l'indennità ed il risarcimento dei danni patiti a seguito

del procedimento avviato nei confronti del procedente, sono state avanzate solo

oltre sette mesi dopo l'emanazione della sentenza con l'allegato del 12/13

luglio 2004.

L'istanza

qui in discussione è dunque manifestamente tardiva, come d'altronde lo sarebbe

stata anche quella precedentemente inoltrata alla CRP, e deve pertanto essere

respinta integralmente.

7.

La

tassa e le spese della presente procedura sono accollate al signor IS 1.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 99 e 101 DPA, 11 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale

amministrativa,

pronuncia: 1. L'istanza

è respinta.

2.

La

tassa di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico dell'istante.

3.

Intimazione

a:

,

,

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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