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Decisione

50.2004.4

contestazione sull'estensione di un'area dedotta in anticipata immissione in possesso

16 settembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decreto 18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al comune

l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 mq del mapp. 143 di __________

a partire dal 1° gennaio 2004, rilevando di non aver motivo di dubitare

dell'esattezza delle misurazioni eseguite ed attestate dall'ing. __________.

L. Contro la

predetta decisione RI1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo

mediante ricorso 2 febbraio 2004, contestando in sostanza l'ampiezza della

superficie traslata in possesso anticipato. L'area gravata dal vincolo AP-EP -

ha soggiunto l'insorgente - è sempre stata considerata vasta 15'600 mq.

M. Il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la

conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad

identica conclusione è pervenuto il comune, il quale ha avversato le tesi

dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in

seguito.

N. Il 2 aprile

2004 la ricorrente ha versato agli atti numerose fotografie del mapp. __________

denunciando uno spostamento dei termini delimitanti l'area inserita in zona

AP-EP. In effetti, il 27 febbraio 2004 l'ing. __________ ha stilato il piano di

mutazione vero e proprio a seguito di nuove misurazioni, giungendo alla conclusione

che la superficie vincolata misura 15'708 mq (cfr. piano di mutazione

27.2.2004, no. 4445, del geometra revisore ing. G. __________ di __________).

Con ulteriore scritto 9 giugno 2004 RI1 ha

prodotto altra documentazione, in particolare copia della decisione 1° febbraio

2004 emanata nel contesto della revisione generale delle stime, dalla quale si

evince che la competente autorità cantonale ha computato in mq 18'021 la

porzione non edificabile della part. __________. Chiarito l'errore, l'Ufficio

stima ha poi fatto sapere alla ricorrente che le avrebbe notificato una nuova

risoluzione basandosi sulla superficie di 15'600 mq citata nella sentenza 6

giugno 1995 del Tribunale federale.

Il comune, dal canto suo, ha ribattuto

puntualmente agli interventi della ricorrente con rilievi di cui si dirà - per

quanto necessario - in appresso.

O. A richiesta

del Tribunale, l'ing. __________ ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le

quali gli atti di mutazione riportano dati diversi circa l'estensione del

sedime gravato dal vincolo AP-EP. Le delucidazioni fornite saranno esposte nei

considerandi che seguono.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa

sono date dagli art. 50 e 53 Lespr, nonché 13 PAmm grazie al rinvio di cui all'art.

70 Lespr.

Sotto questo profilo, il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati

dagli accertamenti esperiti d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Per quanto attiene invece alla potestà

ricorsuale dell'insor-gente, non si può far a meno di rilevare che la vertenza

ruota unicamente attorno all'ampiezza della superficie del mapp. 146 di

Sementina gravata dal vincolo AP-EP, di cui il comune ha ottenuto l'immissione

in possesso anticipata al fine di iniziare i lavori di edificazione della prima

tappa del centro scolastico/culturale.

Nella misura in cui __________ contesta

soltanto l'estensione del sedime traslato in possesso, il ricorso si appalesa

irricevibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. In effetti,

il decreto impugnato si fonda ancora su una stima della superficie espropriata

e quindi non indica puntualmente la superficie interessata dall'operazione,

limitandosi a designarla in modo approssimativo (circa 15'699 mq) in attesa

della misurazione definitiva. Ne segue che la querelata decisione del Tribunale

di espropriazione non crea all'insorgente alcun pregiudizio non altrimenti

riparabile, privandola di riflesso di un interesse attuale al suo annullamento.

Sulla questione non occorre soffermarsi

ulteriormente, poiché quand'anche fosse proponibile il gravame andrebbe

comunque respinto nel merito per le ragioni che saranno illustrate qui di seguito.

Considerandi

2.

2.1. La

disputa si inserisce nel contesto dell'esproprio formale della porzione del

mapp. __________ inclusa in zona AP-EP, per la quale il comune di __________ ha

già soluto l'indennità di espropriazione materiale stabilita dal Tribunale

federale sulla scorta di una superficie colpita dall'evento di circa 15'600 mq

(vedi STF 6 giugno 1995). Più precisamente, l'impugnativa è rivolta contro il

decreto con il quale il primo giudice, in applicazione dell'art. 51 Lespr, ha

conferito al comune l'immissione in possesso dei diritti espropriati in attesa

della fissazione dell'indennità e del suo pagamento. Di norma, a questo stadio

del procedimento non si procede a misurazioni della superficie dedotta in esproprio,

che viene stimata per approssimazione in base alle risultanze delle tabelle

d'espropriazione allestite dall'ente espropriante (vedi art. 21 lett. d Lespr).

Solitamente la misurazione definitiva avviene infatti nella cosiddetta fase di

esecuzione, contraddistinta dal versamento dell'indennità e dall'iscrizione a

registro fondiario del trapasso di proprietà (cfr. art. 54 ss. Lespr, in particolare

art. 57 cpv. 1).

2.2

La procedura promossa dal comune di __________

si trova allo stadio dell'estimo. Pur non essendo necessario in questa fase del

processo, il Tribunale di espropriazione ha richiesto al municipio di __________

la produzione di una planimetria del geometra revisore dalla quale risultassero

le dimensioni del settore incluso in zona AP-EP e delle porzioni inserite in

zona R3b, in modo da accertare l'esatta ampiezza della superficie vincolata,

indicata in termini forzatamente approssimativi in ambito pianificatorio e

nelle tappe iniziali dell'iter espropriativo.

In un primo tempo, il geometra ing. __________

ha allestito un semplice progetto di mutazione datato 30 settembre 2003, calcolando

la superficie dei settori interessati dall'accertamento sulla scorta delle

coordinate dei punti di confine conosciute al 30 settembre 2003. Ne è risultata

una parte vincolata del mapp. __________ vasta all'incirca mq 15'699, su un

complesso di superficie RF di 24'871 mq (cfr. doc. GG).

In seguito, l'ing. __________ ha effettuato

le misurazioni puntuali in vista della stesura del piano di mutazione vero e

proprio. Ha quindi proceduto alla picchettazione, alla terminazione, al rilievo

ed al calcolo delle coordinate di tutti i nuovi punti di confine, tenendo conto

in particolare della cesura in due parti della part. __________ dovuta

all'esproprio del suo corpo centrale. La superficie tecnica così ottenuta per

ognuno dei tre settori coinvolti nella mutazione è poi stata oggetto di debite

compensazioni, in modo da ottenere la superficie RF originaria dell'intero

mapp. __________. Il nuovo mapp. 2019 (area vincolata) non è stato tuttavia

interessato dalle rettifiche, al fine di stabilire con precisione l'area

effettivamente espropriata (cfr. scritto 6 settembre 2004 ing. __________ /TRAM).

Nel dettaglio, il ricalcolo di tutti i punti

di confine ha consentito di accertare le seguenti superfici:

mapp. no. sup.

tecnica sup. RF

__________ (prop__________) mq

7'396 mq 7'372 (-24)

2019.

(ex area AP-EP) mq 15'708 mq

15'708

2020.

(prop. __________) mq 1'797 mq

1'791 (-6)

TOTALE mq

24'901 mq 24'871 (-30)

Tale risultato, frutto di operazioni di

misurazione e di calcolo effettuate da un ingegnere geometra patentato (art. 42

cpv. 1 titolo finale CC, 43 ss. OMU, 85 Regolamento della legge sulle misure

catastali) tenuto a rispettare scrupolosamente le regole dell'arte (vedi art. 1

OTEMU), non presta il fianco a critiche di sorta.

2.3

Nel decreto impugnato il primo giudice

ha indicato in circa 15'699 mq la superficie traslata in possesso anticipato.

La decisione va senz'altro tutelata, atteso che in questa fase processuale non

è indispensabile fornire indicazioni più precise in merito e il Tribunale

cantonale amministrativo non può comunque modificare il giudizio impugnato a

danno della ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm). L'estensione esatta del terreno

dedotto in espropriazione (15'708 mq) potrà essere precisata nella sentenza di

stima che sarà emanata dal Tribunale di espropriazione.

3.

Stante

quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto con la

conseguente conferma del decreto impugnato.

La tassa di giustizia e le ripetibili

seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato

dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21,

22, 50, 51, 54, 57 Lespr; 13, 18, 28, 31, 43 e 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1’000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo

di versare all'ente espropriante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

patr. da:;

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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