50.2005.1
espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie per riconoscerne la sussistenza in caso di mancata inclusione nella zona edificabile. Valutazione dell'indennità di
5 ottobre 2005Italiano26 min
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Numero d'incarto:
50.2005.1
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, TRAM
Titolo:
espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie per riconoscerne la sussistenza in caso di mancata inclusione nella zona edificabile. Valutazione dell'indennità di espropriazione formale.
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 26 COST
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 19 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2005.1
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 30 novembre 2004 (no. 26/96-144, 122) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo
promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà dei mapp. __________
e __________ di __________ nel contesto degli interventi di recupero
dell'ambiente naturale previsti dal PR cantonale di protezione del laghetto
di __________;
viste le risposte:
- 28 gennaio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 16 febbraio 2005 dello
Stato del Canton Ticino e del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietaria della part. no. __________ RF di __________, un fondo di forma rettangolare
di mq 4'161 censito a RF quale prato. Il terreno si affaccia direttamente sulla
sponda settentrionale del lago di __________, in località __________, ed è
delimitato a N da via __________ (mapp. __________), mentre verso O confina con
Fatti
i mapp. __________ e verso E con un riale (mapp. __________).
RI 1, in comproprietà con __________, possiede
inoltre il mapp. __________, una striscia di terreno di 160 mq disposta lungo
la riva occidentale del laghetto, immediatamente a valle del percorso pedonale
che costeggia lo specchio d'acqua e del mapp. __________ sul quale sorge la sua
casa di abitazione.
B. Nel
settembre del 1958 il Consiglio di Stato ha approvato un piano regolatore di protezione
del laghetto di __________ fondato sull'allora vigente Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN). A quel tempo,
la porzione della part. __________ adiacente al lago e l'intero mapp. __________
sono stati posti in zona 2, con divieto di costruzione, di soppressione canneti
ed altra vegetazione, e di mutazione della configurazione del terreno. La parte
N del mapp. __________ è stata invece collocata nella cosiddetta zona 3, in cui
era consentita la costruzione di case non superanti un piano oltre il
seminterrato, con un'altezza massima di 5.5 m misurati sul fronte a valle dello
stabile, dal terreno naturale alla gronda.
Il comune
di CO 1, con il proprio PR comunale del 1972 entrato in vigore il 7 ottobre
1975, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) invano avversato dalla proprietaria
dell'epoca sulla fascia N del mapp. __________, per il resto inedificabile,
così come sull'intera superficie della part. __________. Nel complesso, la
pianificazione comunale ha ulteriormente esteso la protezione del laghetto e
del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una
vasta porzione del retroterra. Questo comprensorio, unitamente ad altre zone, è
stato peraltro inserito nei territori protetti a titolo provvisorio in
applicazione del DFU del 1972.
In data
20 dicembre 1991 Consiglio di Stato ha adottato un piano regolatore cantonale
di protezione del laghetto di __________ (in seguito: PRPLO) sulla scorta degli
art. 8 ss. RDLBN. Tutti i fondi a ridosso del lago, compresi la part. __________
e la porzione meridionale del mapp. __________, sono stati inclusi nella zona
di protezione restrittiva della natura (PrNa I), eletti al rango di monumenti
naturali e soggetti a vincolo di espropriazione a favore dello Stato (cfr. art.
6 NAPRPLO). Il settore N della part. __________, più discosto dallo specchio
d'acqua, è stato assegnato alla zona PrNa II, un comparto territoriale votato
all'esproprio da parte del comune nel quale devono essere promossi e
salvaguardati i valori naturali e ambientali caratteristici (art. 7 NAPRPLO).
C. Una volta
ottenuti i crediti necessari all'attuazione degli scopi perseguiti dal PRPLO,
nel dicembre del 1996 lo Stato ha avviato la procedura di espropriazione
formale di alcuni fondi inclusi nella zona di protezione della natura, tra cui i
mapp. __________. Dalle tabelle espropriative concernenti queste proprietà emerge
che il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 10.- il mq per le superfici prative
(2'541 mq del mapp. __________ e l'intero mapp. __________) e di fr. 2.- il mq per
i canneti (mq 1'620 del mapp. __________).
Il 6 febbraio 1997 RI 1 si è opposta
all'espropriazione della porzione erbosa del mapp. __________ e in via
subordinata ha domandato una modifica dei piani, segnatamente la costituzione
di una servitù personale in luogo dell'esproprio formale. Nel contempo, ha
insinuato una pretesa di indennità pari a fr. 150.-/mq per i prati e di fr. 40.-/mq
per il canneto, sostenendo in particolare che il PR di __________ del 1975
aveva sottratto alla parte settentrionale del mapp. __________ la sua componente
edilizia.
Il 20 ottobre 1997 il Cantone ha chiamato in
causa il comune di CO 1, il quale è intervenuto in lite ossequiando una
convenzione sottoscritta nel 1989 al fine di ripartire tra i due enti pubblici
le competenze e gli oneri derivanti dalle espropriazioni e dagli interventi di
protezione previsti dal PRPLO.
All'udienza di conciliazione del 16 giugno
1998 le parti hanno mantenuto le proprie posizioni.
Al termine dell'istruttoria, i contendenti
hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito
le proprie tesi, allegazioni e domande.
D. Con
pronunzia 3 novembre 2003 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale
di espropriazione ha respinto l'opposizione all'esproprio e la domanda di
modifica dei piani.
Il primo giudice ha escluso in sostanza che
la proprietaria del mapp. __________ potesse contestare in sede espropriativa
la pubblica utilità di un'operazione contemplata dal PR e che l'intervento
divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il
principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, il Tribunale
di espropriazione ha rigettato la domanda constatando che la stessa mirava
unicamente a rimettere in discussione il vincolo sancito dal PR.
Questo giudizio è rimasto inimpugnato ed è
quindi regolarmente cresciuto in giudicato.
E. Con successiva
sentenza del 30 novembre 2004 il Tribunale di espropriazione si è quindi pronunciato
sulle indennità dovute all'espropriata, assegnandole fr. 20.- il mq per le
superfici prative, fr. 5.- il mq per i canneti e cifra identica per la costa al
mapp. __________, dopo aver concluso che nessuna delle sue proprietà era stata colpita
da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR 75 di __________.
Evocata la definizione tradizionale di
espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale
e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto
alla mancata attribuzione alla zona edificabile, il primo giudice ha escluso
innanzi tutto che la part. __________ - fascia incolta insuscettibile di
sfruttamento edilizio - avesse mai subito limitazioni costitutive di esproprio
materiale. Quanto al mapp. __________, ha stabilito che la parte gravata dal
vincolo AP non era stata inclusa in zona edificabile, misura che può generare
obbligo di risarcimento solo in presenza di circostanze eccezionali, in casu
irrealizzate. Inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del
1972, solo in parte urbanizzato ed escluso dal PGC, così come dal territorio
già edificato in larga misura, alla data determinante il mapp. __________ non
aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di imporne l'attribuzione,
ancorché parziale, ad una zona edificabile del piano di utilizzazione comunale.
Dato che la proprietaria non poteva aspirare al riconoscimento di un indennizzo
di espropriazione materiale neppure per ragioni dedotte dal principio della
buona fede o della parità di trattamento, la prima istanza si è limitata a
stabilire l'indennità di esproprio formale dovutale sulla scorta delle più
recenti quotazioni di mercato concernenti terreni inedificabili, per le aree prative,
e in base ai valori normalmente attribuiti alle superfici boschive, per gli
spazi qualificati come canneto.
F. Avverso
questa pronunzia la soccombente è insorta mediante ricorso 14 gennaio 2005
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
avanzate in prima istanza.
Narrati i fatti, la ricorrente ha
rivendicato in sostanza un'indennità corrispondente all'effettivo valore venale
delle superfici espropriate, da determinare tenendo conto di tutte le loro
caratteristiche e qualità, giuridiche ma anche fattuali. Secondo l'insorgente,
la situazione del mapp. __________, a confine con la zona edificabile e il perimetro
del PGC, la sua posizione a ridosso del lago, nonché la morfologia, lo stato di
manutenzione del terreno e la sua funzione di area di svago e protezione giustificherebbero
pienamente le pretese fatte valere, di fr. 150.- il mq per la parte prativa e
di fr. 40.- il mq per quella residua. Indennizzo, quest'ultimo, che andrebbe
riconosciuto anche per l'esproprio del mapp. __________.
G. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
Cantone e il comune di CO 1, i quali hanno avversato partitamente le tesi dell'insorgente
con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le
caratteristiche dei mappali espropriati e dei luoghi circostanti sono perfettamente
note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Espropriazione
materiale
La vertenza si concentra sull'indennità
dovuta alla ricorrente per l'espropriazione formale dei mapp. __________ e __________
promossa dal Cantone in adempimento del PRPLO del 1991. Chiamato a fissare il
risarcimento spettante all'espropriata, il primo giudice si è chiesto - come
impone la giurisprudenza (DTF 116 Ib 239 consid. 2b) - se i fondi erano stati oggetto
di una pregressa espropriazione materiale, giungendo a conclusioni negative. La
materia dell'odierno contendere ruota soprattutto attorno a questa deduzione, che
l'insorgente ha omesso di contestare esplicitamente limitandosi a rivendicare
un maggior indennizzo per titolo di espropriazione formale. Sennonché le
pretese dell'espropriata riguardanti la porzione settentrionale del mapp. __________
si riferiscono con ogni evidenza al suo presunto valore edilizio pieno, per cui
conformemente al principio della buona fede le stesse vanno intese siccome
comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale (DTF 112 Ib
512.
consid. 4). Il problema non si pone invece per il mapp. __________, che per
dimensioni e sagomatura è sempre stato inidoneo all'edificazione e quindi
insuscettibile di essere espropriato in via materiale.
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è
espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza
(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento
di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid.
3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2
Sempre secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai
principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla
zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")
allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se
questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid.
4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile
("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo
per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente
se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere
al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto
della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in
un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte
federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato
conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per
l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione
primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione
particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un
comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e
s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario
all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per
espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona
fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto
occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il
proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse
realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002
in re CE Somazzi).
2.3
Di norma, il momento determinante per
stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale
è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione
della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr.
art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv.
1.
LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione
del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva
effetto costitutivo.
In casu, la sussistenza di un'eventuale
espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze
di fatto e di diritto esistenti nell'ottobre del 1975. A quell'epoca erano in vigore
la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a
livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973.
Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare
l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità
dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto
al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).
2.4
Il
PR di __________ approvato dal Governo il 7 ottobre 1975, antecedentemente
dunque all'avvento della LPT, è il primo piano di utilizzazione di cui si è
dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale
operativo. In effetti, il piano di protezione del laghetto di __________ del
1958.
non era un atto pianificatorio comunale destinato a delimitare le zone
edificabili e a disciplinarne l'utilizzazione, ma uno strumento cantonale di
mera salvaguardia del paesaggio, fondato in quanto tale sul DLBN del 1940 e sul
relativo regolamento di applicazione del 1944. Ciò non toglie che già allora
una buona parte del mapp. __________, ovvero tutta la fascia meridionale a
contatto con il lago, sia stata gravata da vincoli di totale inedificabilità
per ragioni di protezione della natura e del paesaggio e che per identici
motivi la porzione settentrionale abbia subito significative limitazioni volte
a contenere drasticamente l'eventuale edificazione (cfr. le prescrizioni della
zona 3 del PRPLO 58).
Nel 1975
il comune di CO 1, con il proprio PR comunale elaborato ed adottato addirittura
sotto l'egida della LE 1940, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) sulla
fascia settentrionale del fondo, concretizzando in sostanza il suo intento di
estendere ulteriormente la protezione in essere del laghetto e del suo ambiente,
vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del
retroterra. Sta di fatto che questo aggravio costituisce tecnicamente un
rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera
espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare
se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali
comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale. Il che
presuppone che alla data determinante la proprietà era idonea ad essere oggetto
di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.
2.4.1
Come ha evidenziato il Tribunale di
espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973
tutta la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo
provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 (art. 2 cpv. 1 lett. a e
b). Ne segue che in quanto integralmente inclusa nei territori protetti per
motivi inerenti alla salvaguardia delle rive dei laghi la proprietà RI 1 non
era propriamente edificabile (cfr. art. 4 cpv. 1 DFU). Anche ammettendo che la
parte settentrionale del fondo sia stata posta sotto tutela esclusivamente per
necessità d'ordine paesaggistico, essa avrebbe potuto accogliere costruzioni
che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando
la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi
pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).
2.4.2
All'epoca decisiva il mapp. __________
non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque.
Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in
materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA
dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di
applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza
anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non poi sancita
dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi data
al semplice PGC provvisorio adottato nel gennaio del 1973 dal municipio di __________,
che in ogni modo - al pari del susseguente piano approvato l'8 agosto 1980 dal
Dipartimento dell'ambiente - escludeva chiaramente la proprietà della ricorrente
dal perimetro delle canalizzazioni.
2.4.3
Quest'ultima circostanza e la
mancanza di un valido piano regolatore comunale porta ineluttabilmente a
constatare che nel 1975 il mapp. __________ non era edificabile in forza del
diritto federale vigente in quel momento, poiché con ogni evidenza non
apparteneva al territorio edificabile ristretto (art. 28 OPA) siccome escluso
dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del comune (RDAT 1977 p.
231). Di conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere
esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di
riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.
2.4.4
Al momento determinante il fondo era
tutto sommato sufficientemente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare
tale se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia
e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un
raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere
assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di
proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Come sostiene la ricorrente, il collegamento
alla canalizzazione delle acque luride che uscendo dal nucleo porta alle
casette della zona di Arbusto sarebbe stato verosimilmente attuabile con un
investimento razionale, cosicché si può ritenere che il mapp. __________ non fosse
troppo penalizzato dal profilo dell'urbanizzazione. Dalle tavole processuali
non risulta però che la proprietaria abbia sostenuto qualche spesa per
l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi in vista di
qualsivoglia costruzione.
2.4.5
Non occorre verificare se il fondo si
trovava in un comprensorio già largamente edificato o era necessario all'edificazione
nei successivi quindici anni, atteso che questi concetti attengono alla LPT
(cfr. tuttavia l'art. 15 OPA), entrata in vigore posteriormente
all'approvazione dell'atto pianificatorio che la ricorrente, invero soltanto
implicitamente, reputa costitutivo di espropriazione materiale. Ad ogni buon
conto, a mente di questo tribunale l'inclusione del mapp. __________ nella zona
AP4 del PR 75 di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo
in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà dell'insorgente
in modo da ingenerare espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di
protezione del PRPLO 58 prima e del DFU poi, in nessun tempo collocato
all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso
dal territorio edificabile ristretto, soggetto alle limitazioni dell'art. 20
LIA e appartenente ad un comparto territoriale inedificabile chiaramente
identificabile come tale, ancorché urbanizzato il fondo non aveva oggettiva
vocazione edilizia alla data determinante. Né la sua proprietaria poteva
seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande
probabilità in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona
edificabile avrebbe dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della
buona fede. Certo, dopo aver ottenuto la part. __________ in via successoria, per
ragioni sue la famiglia RI 1 ha rinunciato ad edificarla, confidando
verosimilmente nella possibilità di potervi procedere più tardi grazie
all'assetto parzialmente favorevole di cui ha beneficiato nel 1958 e al vuoto
legislativo federale esistente fino al 1972. A torto, poiché nessun
proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente
edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate (cfr.,
sull'argomento, Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung, VPL-Schrift
Nr. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, dal fascicolo di
causa non risulta che la proprietaria avesse mai ricevuto da organi competenti
assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona
edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi su
parte della sua superficie opere rilevanti dal profilo della polizia delle
costruzioni. Comprensibilmente, poiché la ricorrente stessa - appassionata
ecologista - ammette di aver sempre voluto sfruttare il terreno a fini esclusivamente
agricoli nel rispetto dei valori ambientali del comprensorio di accoglienza.
2.4.6
Per quel che è del sacrificio
particolare che la proprietaria del fondo lascia intendere di aver sopportato,
basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla
elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro
(DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di
questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,
dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di
espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22
maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma
chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a
casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia
dato un obbligo di inserirveli).
3.
Indennità di espropriazione formale
3.1
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata
dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale,
né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale
del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure
l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
Il dies aestimandi si situa al momento
dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far
tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità
definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata,
sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte
del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse
legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la
stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
Accertato che l'imposizione del vincolo AP
sui mapp. __________ non è stata costitutiva di espropriazione materiale,
l'indennità dovuta alla proprietaria per l'esproprio formale sollecitato da
Stato e comune deve essere determinata tenendo presente che l'odierna
collocazione di entrambi i fondi impone di considerarli alla stregua di terreni
inedificabili e di valutarli come tali (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data
del 30 novembre 2004, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato
sull'indennità da corrispondere all'espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).
3.2
Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115.
Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente
alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare,
tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità
dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media
convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può
essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che
impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad
art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano
sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a
quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto
è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da
essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in
generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio
analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,
siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione
di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza
nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere
influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
3.3
Le usuali indagini esperite a RF dal
Tribunale di espropriazione hanno evidenziato il pagamento nella regione di
riferimento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 24.75 per terreni privi di
componente edilizia e di fr. 4.60 il mq per superfici boscate. Trattasi di
valori del tutto attendibili, vicini alla quotazione di fr. 30.- il mq normalmente
attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola (cfr. RDAT
II-1994 N. 64) ed alle indennità massime di fr. 5.- il mq riconosciute di
regola per l'esproprio di aree boschive (RDAT I-1999 N. 34).
3.4
Le cifre indicative di cui sopra vanno
ora corrette ed adeguate in funzione delle specificità giuridiche e fattuali dei
mappali espropriati, in modo da giungere al loro effettivo valore venale.
La part. __________ di __________ possiede
attributi interessanti per ampiezza, posizione, orientamento e facilità di
accesso. Considerate queste peculiarità, se l'indennità di soli fr. 20.- il mq
riconosciuta dal primo giudice per la parte prativa del fondo appare senz'altro
inadeguata, dall'altra non si giustifica di aumentarla nella misura richiesta
dalla ricorrente richiamandosi a valori attribuibili soltanto a terreni
edificabili o a particolari proprietà adiacenti a specchi d'acqua balneabili. Essa
va quindi stabilita in fr. 30.- il mq, somma che premia le effettive qualità
della porzione settentrionale del terreno, garantendo all'espropriata la piena
indennità prevista dalla legge sulla scorta dell'intero valore venale del
diritto espropriato. Per la parte restante a ridosso del lago, ricoperta da
canneti e boscaglia, l'indennizzo di fr. 5.- il mq stabilito dal Tribunale di espropriazione
merita invece totale conferma. Al pari dell'identico risarcimento accordato per
l'esproprio del mapp. __________, una striscia di riva incolta del tutto inutilizzabile
al di fuori del contesto lacustre che la caratterizza.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto con la parziale
riforma del giudizio impugnato.
Questo esito impone di ripartire la tassa di
giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza dell'espropriata
(art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). A quest'ultima,
assistita da un legale iscritto nel registro degli avvocati, vanno riconosciute
ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter vCost.; 2, 4, DFU 1972; 19, 20
LIA 1971; 27, 28, OPA 1972; 15, 16, 25, 26 LE 1973; 9, 11, 19, 39, 50, 70
Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.1. della
sentenza 30 novembre 2004 (no. 26/96-114, 122) del Tribunale di espropriazione
è annullato e riformato come segue:
1.1. fr. 30.- il mq per
mq 2'332 di prato
2. La tassa di
giudizio di fr. 1000.- è posta carico della ricorrente nella misura di fr. 920.-
e degli enti esproprianti per la differenza. Quest'ultimi verseranno all'espropriata
fr. 100.- a titolo di ripetibili.
3. Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 rappr. da: RA 1
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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