Lexipedia

Decisione

50.2005.1

espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie per riconoscerne la sussistenza in caso di mancata inclusione nella zona edificabile. Valutazione dell'indennità di

5 ottobre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. __________ e verso E con un riale (mapp. __________).

RI 1, in comproprietà con __________, possiede

inoltre il mapp. __________, una striscia di terreno di 160 mq disposta lungo

la riva occidentale del laghetto, immediatamente a valle del percorso pedonale

che costeggia lo specchio d'acqua e del mapp. __________ sul quale sorge la sua

casa di abitazione.

B. Nel

settembre del 1958 il Consiglio di Stato ha approvato un piano regolatore di protezione

del laghetto di __________ fondato sull'allora vigente Decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN). A quel tempo,

la porzione della part. __________ adiacente al lago e l'intero mapp. __________

sono stati posti in zona 2, con divieto di costruzione, di soppressione canneti

ed altra vegetazione, e di mutazione della configurazione del terreno. La parte

N del mapp. __________ è stata invece collocata nella cosiddetta zona 3, in cui

era consentita la costruzione di case non superanti un piano oltre il

seminterrato, con un'altezza massima di 5.5 m misurati sul fronte a valle dello

stabile, dal terreno naturale alla gronda.

Il comune

di CO 1, con il proprio PR comunale del 1972 entrato in vigore il 7 ottobre

1975, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) invano avversato dalla proprietaria

dell'epoca sulla fascia N del mapp. __________, per il resto inedificabile,

così come sull'intera superficie della part. __________. Nel complesso, la

pianificazione comunale ha ulteriormente esteso la protezione del laghetto e

del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una

vasta porzione del retroterra. Questo comprensorio, unitamente ad altre zone, è

stato peraltro inserito nei territori protetti a titolo provvisorio in

applicazione del DFU del 1972.

In data

20 dicembre 1991 Consiglio di Stato ha adottato un piano regolatore cantonale

di protezione del laghetto di __________ (in seguito: PRPLO) sulla scorta degli

art. 8 ss. RDLBN. Tutti i fondi a ridosso del lago, compresi la part. __________

e la porzione meridionale del mapp. __________, sono stati inclusi nella zona

di protezione restrittiva della natura (PrNa I), eletti al rango di monumenti

naturali e soggetti a vincolo di espropriazione a favore dello Stato (cfr. art.

6 NAPRPLO). Il settore N della part. __________, più discosto dallo specchio

d'acqua, è stato assegnato alla zona PrNa II, un comparto territoriale votato

all'esproprio da parte del comune nel quale devono essere promossi e

salvaguardati i valori naturali e ambientali caratteristici (art. 7 NAPRPLO).

C. Una volta

ottenuti i crediti necessari all'attuazione degli scopi perseguiti dal PRPLO,

nel dicembre del 1996 lo Stato ha avviato la procedura di espropriazione

formale di alcuni fondi inclusi nella zona di protezione della natura, tra cui i

mapp. __________. Dalle tabelle espropriative concernenti queste proprietà emerge

che il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 10.- il mq per le superfici prative

(2'541 mq del mapp. __________ e l'intero mapp. __________) e di fr. 2.- il mq per

i canneti (mq 1'620 del mapp. __________).

Il 6 febbraio 1997 RI 1 si è opposta

all'espropriazione della porzione erbosa del mapp. __________ e in via

subordinata ha domandato una modifica dei piani, segnatamente la costituzione

di una servitù personale in luogo dell'esproprio formale. Nel contempo, ha

insinuato una pretesa di indennità pari a fr. 150.-/mq per i prati e di fr. 40.-/mq

per il canneto, sostenendo in particolare che il PR di __________ del 1975

aveva sottratto alla parte settentrionale del mapp. __________ la sua componente

edilizia.

Il 20 ottobre 1997 il Cantone ha chiamato in

causa il comune di CO 1, il quale è intervenuto in lite ossequiando una

convenzione sottoscritta nel 1989 al fine di ripartire tra i due enti pubblici

le competenze e gli oneri derivanti dalle espropriazioni e dagli interventi di

protezione previsti dal PRPLO.

All'udienza di conciliazione del 16 giugno

1998 le parti hanno mantenuto le proprie posizioni.

Al termine dell'istruttoria, i contendenti

hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito

le proprie tesi, allegazioni e domande.

D. Con

pronunzia 3 novembre 2003 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale

di espropriazione ha respinto l'opposizione all'esproprio e la domanda di

modifica dei piani.

Il primo giudice ha escluso in sostanza che

la proprietaria del mapp. __________ potesse contestare in sede espropriativa

la pubblica utilità di un'operazione contemplata dal PR e che l'intervento

divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il

principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, il Tribunale

di espropriazione ha rigettato la domanda constatando che la stessa mirava

unicamente a rimettere in discussione il vincolo sancito dal PR.

Questo giudizio è rimasto inimpugnato ed è

quindi regolarmente cresciuto in giudicato.

E. Con successiva

sentenza del 30 novembre 2004 il Tribunale di espropriazione si è quindi pronunciato

sulle indennità dovute all'espropriata, assegnandole fr. 20.- il mq per le

superfici prative, fr. 5.- il mq per i canneti e cifra identica per la costa al

mapp. __________, dopo aver concluso che nessuna delle sue proprietà era stata colpita

da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR 75 di __________.

Evocata la definizione tradizionale di

espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale

e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto

alla mancata attribuzione alla zona edificabile, il primo giudice ha escluso

innanzi tutto che la part. __________ - fascia incolta insuscettibile di

sfruttamento edilizio - avesse mai subito limitazioni costitutive di esproprio

materiale. Quanto al mapp. __________, ha stabilito che la parte gravata dal

vincolo AP non era stata inclusa in zona edificabile, misura che può generare

obbligo di risarcimento solo in presenza di circostanze eccezionali, in casu

irrealizzate. Inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del

1972, solo in parte urbanizzato ed escluso dal PGC, così come dal territorio

già edificato in larga misura, alla data determinante il mapp. __________ non

aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di imporne l'attribuzione,

ancorché parziale, ad una zona edificabile del piano di utilizzazione comunale.

Dato che la proprietaria non poteva aspirare al riconoscimento di un indennizzo

di espropriazione materiale neppure per ragioni dedotte dal principio della

buona fede o della parità di trattamento, la prima istanza si è limitata a

stabilire l'indennità di esproprio formale dovutale sulla scorta delle più

recenti quotazioni di mercato concernenti terreni inedificabili, per le aree prative,

e in base ai valori normalmente attribuiti alle superfici boschive, per gli

spazi qualificati come canneto.

F. Avverso

questa pronunzia la soccombente è insorta mediante ricorso 14 gennaio 2005

innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste

avanzate in prima istanza.

Narrati i fatti, la ricorrente ha

rivendicato in sostanza un'indennità corrispondente all'effettivo valore venale

delle superfici espropriate, da determinare tenendo conto di tutte le loro

caratteristiche e qualità, giuridiche ma anche fattuali. Secondo l'insorgente,

la situazione del mapp. __________, a confine con la zona edificabile e il perimetro

del PGC, la sua posizione a ridosso del lago, nonché la morfologia, lo stato di

manutenzione del terreno e la sua funzione di area di svago e protezione giustificherebbero

pienamente le pretese fatte valere, di fr. 150.- il mq per la parte prativa e

di fr. 40.- il mq per quella residua. Indennizzo, quest'ultimo, che andrebbe

riconosciuto anche per l'esproprio del mapp. __________.

G. Il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la

conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni

ivi contenute.

Ad identica conclusione sono pervenuti il

Cantone e il comune di CO 1, i quali hanno avversato partitamente le tesi dell'insorgente

con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le

caratteristiche dei mappali espropriati e dei luoghi circostanti sono perfettamente

note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Espropriazione

materiale

La vertenza si concentra sull'indennità

dovuta alla ricorrente per l'espropriazione formale dei mapp. __________ e __________

promossa dal Cantone in adempimento del PRPLO del 1991. Chiamato a fissare il

risarcimento spettante all'espropriata, il primo giudice si è chiesto - come

impone la giurisprudenza (DTF 116 Ib 239 consid. 2b) - se i fondi erano stati oggetto

di una pregressa espropriazione materiale, giungendo a conclusioni negative. La

materia dell'odierno contendere ruota soprattutto attorno a questa deduzione, che

l'insorgente ha omesso di contestare esplicitamente limitandosi a rivendicare

un maggior indennizzo per titolo di espropriazione formale. Sennonché le

pretese dell'espropriata riguardanti la porzione settentrionale del mapp. __________

si riferiscono con ogni evidenza al suo presunto valore edilizio pieno, per cui

conformemente al principio della buona fede le stesse vanno intese siccome

comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale (DTF 112 Ib

512.

consid. 4). Il problema non si pone invece per il mapp. __________, che per

dimensioni e sagomatura è sempre stato inidoneo all'edificazione e quindi

insuscettibile di essere espropriato in via materiale.

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di

tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di

restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.

Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la

quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione

d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo

istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale

e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza

del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale

nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni

seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la

celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è

espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di

una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il

proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di

proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione

materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in

modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un

sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza

(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento

di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di

sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid.

3a e giurisprudenza ivi richiamata).

2.2

Sempre secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima

volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai

principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla

zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")

allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se

questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid.

4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile

("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo

per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente

se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere

al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto

della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in

un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte

federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato

conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per

l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione

primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione

particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un

comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e

s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario

all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per

espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona

fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto

occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il

proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse

realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002

in re CE Somazzi).

2.3

Di norma, il momento determinante per

stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale

è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione

della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr.

art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv.

1.

LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione

del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva

effetto costitutivo.

In casu, la sussistenza di un'eventuale

espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze

di fatto e di diritto esistenti nell'ottobre del 1975. A quell'epoca erano in vigore

la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a

livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973.

Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare

l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità

dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto

al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).

2.4

Il

PR di __________ approvato dal Governo il 7 ottobre 1975, antecedentemente

dunque all'avvento della LPT, è il primo piano di utilizzazione di cui si è

dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale

operativo. In effetti, il piano di protezione del laghetto di __________ del

1958.

non era un atto pianificatorio comunale destinato a delimitare le zone

edificabili e a disciplinarne l'utilizzazione, ma uno strumento cantonale di

mera salvaguardia del paesaggio, fondato in quanto tale sul DLBN del 1940 e sul

relativo regolamento di applicazione del 1944. Ciò non toglie che già allora

una buona parte del mapp. __________, ovvero tutta la fascia meridionale a

contatto con il lago, sia stata gravata da vincoli di totale inedificabilità

per ragioni di protezione della natura e del paesaggio e che per identici

motivi la porzione settentrionale abbia subito significative limitazioni volte

a contenere drasticamente l'eventuale edificazione (cfr. le prescrizioni della

zona 3 del PRPLO 58).

Nel 1975

il comune di CO 1, con il proprio PR comunale elaborato ed adottato addirittura

sotto l'egida della LE 1940, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) sulla

fascia settentrionale del fondo, concretizzando in sostanza il suo intento di

estendere ulteriormente la protezione in essere del laghetto e del suo ambiente,

vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del

retroterra. Sta di fatto che questo aggravio costituisce tecnicamente un

rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera

espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare

se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali

comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale. Il che

presuppone che alla data determinante la proprietà era idonea ad essere oggetto

di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.

2.4.1

Come ha evidenziato il Tribunale di

espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973

tutta la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo

provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 (art. 2 cpv. 1 lett. a e

b). Ne segue che in quanto integralmente inclusa nei territori protetti per

motivi inerenti alla salvaguardia delle rive dei laghi la proprietà RI 1 non

era propriamente edificabile (cfr. art. 4 cpv. 1 DFU). Anche ammettendo che la

parte settentrionale del fondo sia stata posta sotto tutela esclusivamente per

necessità d'ordine paesaggistico, essa avrebbe potuto accogliere costruzioni

che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando

la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi

pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).

2.4.2

All'epoca decisiva il mapp. __________

non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque.

Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in

materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA

dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di

applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza

anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non poi sancita

dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi data

al semplice PGC provvisorio adottato nel gennaio del 1973 dal municipio di __________,

che in ogni modo - al pari del susseguente piano approvato l'8 agosto 1980 dal

Dipartimento dell'ambiente - escludeva chiaramente la proprietà della ricorrente

dal perimetro delle canalizzazioni.

2.4.3

Quest'ultima circostanza e la

mancanza di un valido piano regolatore comunale porta ineluttabilmente a

constatare che nel 1975 il mapp. __________ non era edificabile in forza del

diritto federale vigente in quel momento, poiché con ogni evidenza non

apparteneva al territorio edificabile ristretto (art. 28 OPA) siccome escluso

dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del comune (RDAT 1977 p.

231). Di conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere

esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di

riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.

2.4.4

Al momento determinante il fondo era

tutto sommato sufficientemente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare

tale se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia

e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un

raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere

assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di

proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über

die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Come sostiene la ricorrente, il collegamento

alla canalizzazione delle acque luride che uscendo dal nucleo porta alle

casette della zona di Arbusto sarebbe stato verosimilmente attuabile con un

investimento razionale, cosicché si può ritenere che il mapp. __________ non fosse

troppo penalizzato dal profilo dell'urbanizzazione. Dalle tavole processuali

non risulta però che la proprietaria abbia sostenuto qualche spesa per

l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi in vista di

qualsivoglia costruzione.

2.4.5

Non occorre verificare se il fondo si

trovava in un comprensorio già largamente edificato o era necessario all'edificazione

nei successivi quindici anni, atteso che questi concetti attengono alla LPT

(cfr. tuttavia l'art. 15 OPA), entrata in vigore posteriormente

all'approvazione dell'atto pianificatorio che la ricorrente, invero soltanto

implicitamente, reputa costitutivo di espropriazione materiale. Ad ogni buon

conto, a mente di questo tribunale l'inclusione del mapp. __________ nella zona

AP4 del PR 75 di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo

in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà dell'insorgente

in modo da ingenerare espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di

protezione del PRPLO 58 prima e del DFU poi, in nessun tempo collocato

all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso

dal territorio edificabile ristretto, soggetto alle limitazioni dell'art. 20

LIA e appartenente ad un comparto territoriale inedificabile chiaramente

identificabile come tale, ancorché urbanizzato il fondo non aveva oggettiva

vocazione edilizia alla data determinante. Né la sua proprietaria poteva

seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande

probabilità in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona

edificabile avrebbe dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della

buona fede. Certo, dopo aver ottenuto la part. __________ in via successoria, per

ragioni sue la famiglia RI 1 ha rinunciato ad edificarla, confidando

verosimilmente nella possibilità di potervi procedere più tardi grazie

all'assetto parzialmente favorevole di cui ha beneficiato nel 1958 e al vuoto

legislativo federale esistente fino al 1972. A torto, poiché nessun

proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente

edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate (cfr.,

sull'argomento, Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung, VPL-Schrift

Nr. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, dal fascicolo di

causa non risulta che la proprietaria avesse mai ricevuto da organi competenti

assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona

edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi su

parte della sua superficie opere rilevanti dal profilo della polizia delle

costruzioni. Comprensibilmente, poiché la ricorrente stessa - appassionata

ecologista - ammette di aver sempre voluto sfruttare il terreno a fini esclusivamente

agricoli nel rispetto dei valori ambientali del comprensorio di accoglienza.

2.4.6

Per quel che è del sacrificio

particolare che la proprietaria del fondo lascia intendere di aver sopportato,

basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla

elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro

(DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di

questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,

dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di

espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22

maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma

chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a

casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia

dato un obbligo di inserirveli).

3.

Indennità di espropriazione formale

3.1

Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata

dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale,

né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre

parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in

cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per

effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari

(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16

LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale

del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure

l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come

conseguenza dell'espropriazione.

Il dies aestimandi si situa al momento

dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far

tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità

definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata,

sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte

del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse

legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la

stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione

definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).

Accertato che l'imposizione del vincolo AP

sui mapp. __________ non è stata costitutiva di espropriazione materiale,

l'indennità dovuta alla proprietaria per l'esproprio formale sollecitato da

Stato e comune deve essere determinata tenendo presente che l'odierna

collocazione di entrambi i fondi impone di considerarli alla stregua di terreni

inedificabili e di valutarli come tali (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data

del 30 novembre 2004, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato

sull'indennità da corrispondere all'espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).

3.2

Dottrina e giurisprudenza concordano

nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in

base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad

art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,

115.

Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene

individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per

analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di

norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate

nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,

situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto

attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al

prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente

alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare,

tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità

dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media

convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può

essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che

impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad

art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36).

L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano

sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a

quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto

è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da

essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in

generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio

analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,

siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.

Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione

di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza

nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere

influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

3.3

Le usuali indagini esperite a RF dal

Tribunale di espropriazione hanno evidenziato il pagamento nella regione di

riferimento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 24.75 per terreni privi di

componente edilizia e di fr. 4.60 il mq per superfici boscate. Trattasi di

valori del tutto attendibili, vicini alla quotazione di fr. 30.- il mq normalmente

attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola (cfr. RDAT

II-1994 N. 64) ed alle indennità massime di fr. 5.- il mq riconosciute di

regola per l'esproprio di aree boschive (RDAT I-1999 N. 34).

3.4

Le cifre indicative di cui sopra vanno

ora corrette ed adeguate in funzione delle specificità giuridiche e fattuali dei

mappali espropriati, in modo da giungere al loro effettivo valore venale.

La part. __________ di __________ possiede

attributi interessanti per ampiezza, posizione, orientamento e facilità di

accesso. Considerate queste peculiarità, se l'indennità di soli fr. 20.- il mq

riconosciuta dal primo giudice per la parte prativa del fondo appare senz'altro

inadeguata, dall'altra non si giustifica di aumentarla nella misura richiesta

dalla ricorrente richiamandosi a valori attribuibili soltanto a terreni

edificabili o a particolari proprietà adiacenti a specchi d'acqua balneabili. Essa

va quindi stabilita in fr. 30.- il mq, somma che premia le effettive qualità

della porzione settentrionale del terreno, garantendo all'espropriata la piena

indennità prevista dalla legge sulla scorta dell'intero valore venale del

diritto espropriato. Per la parte restante a ridosso del lago, ricoperta da

canneti e boscaglia, l'indennizzo di fr. 5.- il mq stabilito dal Tribunale di espropriazione

merita invece totale conferma. Al pari dell'identico risarcimento accordato per

l'esproprio del mapp. __________, una striscia di riva incolta del tutto inutilizzabile

al di fuori del contesto lacustre che la caratterizza.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto con la parziale

riforma del giudizio impugnato.

Questo esito impone di ripartire la tassa di

giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza dell'espropriata

(art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). A quest'ultima,

assistita da un legale iscritto nel registro degli avvocati, vanno riconosciute

ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 ter vCost.; 2, 4, DFU 1972; 19, 20

LIA 1971; 27, 28, OPA 1972; 15, 16, 25, 26 LE 1973; 9, 11, 19, 39, 50, 70

Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo 1.1. della

sentenza 30 novembre 2004 (no. 26/96-114, 122) del Tribunale di espropriazione

è annullato e riformato come segue:

1.1. fr. 30.- il mq per

mq 2'332 di prato

2. La tassa di

giudizio di fr. 1000.- è posta carico della ricorrente nella misura di fr. 920.-

e degli enti esproprianti per la differenza. Quest'ultimi verseranno all'espropriata

fr. 100.- a titolo di ripetibili.

3. Nella

misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente

decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 rappr. da: RA 1

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster