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Decisione

50.2005.10

Pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima; non trattandosi di un ricorso contro una sentenza di stima il Tribunale cantonale amminist

13 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.10

Data decisione, Autorità:

13.11.2006, TRAM

Titolo:

Pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima; non trattandosi di un ricorso contro una sentenza di stima il Tribunale cantonale amministrativo è incompetente

COMPETENZA

ESPROPRIAZIONE FORMALE

INDENNITÀ ESPROPRIATIVA

art. 32 LESPR

art. 3 LPAMM

art. 4 LPAMM

Incarto n.

50.2005.10

Lugano

13 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 settembre 2005 di

RI 1

c/o,

contro

la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-10) del

Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento

espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti

necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo

tratto);

viste le risposte:

- 12 ottobre 2005 dello Stato

del Canton Ticino;

- 13 ottobre 2005 del

Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è proprietaria dei mapp. __________ e __________ RFD di __________;

che il

mapp. __________ è un fondo sito in zona R2S di complessivi mq 284 sul quale si

erge un'abitazione monofamigliare; la proprietà si trova in posizione panoramica

a valle della strada cantonale del __________, con la quale confina verso S, e

si affaccia direttamente sul Lago __________;

che il mapp. __________, incluso in zona R3,

è invece un fondo prativo ampio 446 mq posto a monte della cantonale, di fronte

alla part. __________;

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo

Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -

ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione

dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 5 mq della

part. __________ e 40 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto

fr. 175.-, rispettivamente fr. 300.- il mq, sollecitando nel contempo

l'occupazione temporanea di ulteriori 179 mq di entrambi i fondi a fr. 70.-

(offerti a corpo);

che il 28

maggio 2001 la proprietaria si è opposta al progetto stradale e ha notificato

una pretesa di indennità di fr. 400.- il mq per il terreno prelevato dal mapp. __________

e di fr. 500.- il mq per quello avulso dalla part. __________; nel medesimo

tempo ha rivendicato un ulteriore indennizzo di fr. 10'000.- per posto-auto qualora

l'esproprio avesse comportato la perdita di uno o più parcheggi;

che

all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2001 le parti hanno trovato un accordo

Considerandi

su diversi punti, in particolare riguardo alle modifiche da apportare al

progetto stradale; RI 1 ha peraltro accordato l'anticipata immissione in

possesso dei diritti espropriati per il 1° settembre 2003 e ha rinunciato ad

ogni risarcimento per i posteggi, atteso che l'espropriazione non ne avrebbe

compromesso la sussistenza;

che il 27

marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi

concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei

comuni di __________ e __________, facendo obbligo all'ente espropriante di

rialzare il muro di controriva al mapp. __________ e di dotare il marciapiede

antistante il mapp. __________ di una bordura ribassata;

che durante l'esecuzione dei lavori

l'espropriata non si è lamentata di alcun inconveniente occorso alle sue

proprietà;

che con

sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle

indennità dovute a RI 1, accordandole fr. 800.- il mq per i 5 mq prelevati dal

mapp. __________ e fr. 340.- il mq per i 40 mq scorporati dal mapp. __________,

oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;

che

esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei

prezzi nei comuni del __________, il primo giudice ha stimato in fr.

700.

-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi R2s posti nella fascia

rivierasca e in fr. 330.-/350.- il mq quella dei terreni siti nella zona R3

della medesima regione; ponderate le peculiarità dei mapp. __________, il

Tribunale di espropriazione ha ritenuto per finire di poter assegnare all'espropriata

gli indennizzi summenzionati, corrispondenti al valore edilizio pieno del terreno

avulso;

che con

scritto 12 settembre 2005 intestato come ricorso e indirizzato al Tribunale di

espropriazione RI 1 ha segnalato al primo giudice che durante l'esecuzione dei

lavori stradali aveva dovuto commissionare degli interventi alle imprese attive

in loco per ampliare verso N l'area di parcheggio esistente sul mapp. __________,

menomata dall'esproprio operato dallo Stato; la proprietaria ha quindi chiesto

un risarcimento di ulteriori fr. 1'900.- a compensazione delle spese affrontate

per ripristinare il posteggio, la cui estensione originaria era stata

compromessa dall'evento espropriativo;

che partendo dal presupposto che la missiva fosse

un mero ricorso diretto contro la propria decisione di stima, il 13 settembre

2005.

il giudice delle espropriazioni ha trasmesso l'atto al Tribunale cantonale

amministrativo richiamandosi all'art. 4 PAmm;

che il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi

dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato, in

diritto

che prima

di entrare nel merito di un'istanza o un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo

è tenuto ad esaminare d'ufficio la ricevibilità dell'atto pervenutogli; il Tribunale

vaglia per cominciare la propria competenza (art. 3 PAmm);

che notoriamente

il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il

sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge

concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che in un

caso come quello all'esame, concernente l'espropriazione parziale di un fondo

interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 50 Lespr, a condizione che l'atto introdotto

sia effettivamente un gravame proposto contro una decisione non definitiva del Tribunale

di espropriazione;

che a dispetto della sua fuorviante

intestazione, l'atto datato 12 settembre 2005 che RI 1 ha insinuato al

Tribunale di espropriazione e che quest'ultimo ha trasmesso al Tribunale

cantonale amministrativo ex art. 4 PAmm non è un ricorso promosso contro la sentenza

di stima emessa dal primo giudice il 29 luglio precedente, bensì una notifica

di pretese tardive ai sensi dell'art. 32 Lespr;

che l'espropriata non ha infatti sollevato

alcuna censura avverso l'ammontare delle indennità che le sono state

riconosciute per la sottrazione dei diritti accertati nelle tabelle di

espropriazione o notificati tempestivamente in esito alla pubblicazione degli

atti, ma si è limitata a rivendicare il pagamento di una spesa mai denunciata in

precedenza, configurabile alla stregua di un "altro pregiudizio"

giusta l'art. 11 lett. c Lespr;

che in simili evenienze l'atto pervenuto a

questo Tribunale si appalesa irricevibile, atteso che le pretese di indennità

tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura

di stima (cfr. art. 32 Lespr);

che il Tribunale cantonale amministrativo

non potrebbe comunque chinarsi su questioni o domande che non sono state preventivamente

sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore;

che ferme queste premesse la memoria 12

settembre 2005 di RI 1 deve essere dichiarata irricevibile e rinviata al

Tribunale di espropriazione affinché la tratti come una pretesa di indennità tardiva;

che date le circostanze non si preleva tassa

di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 32, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28,

43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La memoria

12 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale di

espropriazione affinché si pronunci sulle pretese di indennità tardive

presentate dall'espropriata.

2. Non si

preleva tassa di giudizio, né spese.

3. Intimazione

a:

;

rappr. dal

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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