50.2005.10
Pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima; non trattandosi di un ricorso contro una sentenza di stima il Tribunale cantonale amminist
13 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.10
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, TRAM
Titolo:
Pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima; non trattandosi di un ricorso contro una sentenza di stima il Tribunale cantonale amministrativo è incompetente
COMPETENZA
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 32 LESPR
art. 3 LPAMM
art. 4 LPAMM
Incarto n.
50.2005.10
Lugano
13 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 settembre 2005 di
RI 1
c/o,
contro
la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-10) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti
necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo
tratto);
viste le risposte:
- 12 ottobre 2005 dello Stato
del Canton Ticino;
- 13 ottobre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietaria dei mapp. __________ e __________ RFD di __________;
che il
mapp. __________ è un fondo sito in zona R2S di complessivi mq 284 sul quale si
erge un'abitazione monofamigliare; la proprietà si trova in posizione panoramica
a valle della strada cantonale del __________, con la quale confina verso S, e
si affaccia direttamente sul Lago __________;
che il mapp. __________, incluso in zona R3,
è invece un fondo prativo ampio 446 mq posto a monte della cantonale, di fronte
alla part. __________;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 5 mq della
part. __________ e 40 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto
fr. 175.-, rispettivamente fr. 300.- il mq, sollecitando nel contempo
l'occupazione temporanea di ulteriori 179 mq di entrambi i fondi a fr. 70.-
(offerti a corpo);
che il 28
maggio 2001 la proprietaria si è opposta al progetto stradale e ha notificato
una pretesa di indennità di fr. 400.- il mq per il terreno prelevato dal mapp. __________
e di fr. 500.- il mq per quello avulso dalla part. __________; nel medesimo
tempo ha rivendicato un ulteriore indennizzo di fr. 10'000.- per posto-auto qualora
l'esproprio avesse comportato la perdita di uno o più parcheggi;
che
all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2001 le parti hanno trovato un accordo
Considerandi
su diversi punti, in particolare riguardo alle modifiche da apportare al
progetto stradale; RI 1 ha peraltro accordato l'anticipata immissione in
possesso dei diritti espropriati per il 1° settembre 2003 e ha rinunciato ad
ogni risarcimento per i posteggi, atteso che l'espropriazione non ne avrebbe
compromesso la sussistenza;
che il 27
marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei
comuni di __________ e __________, facendo obbligo all'ente espropriante di
rialzare il muro di controriva al mapp. __________ e di dotare il marciapiede
antistante il mapp. __________ di una bordura ribassata;
che durante l'esecuzione dei lavori
l'espropriata non si è lamentata di alcun inconveniente occorso alle sue
proprietà;
che con
sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle
indennità dovute a RI 1, accordandole fr. 800.- il mq per i 5 mq prelevati dal
mapp. __________ e fr. 340.- il mq per i 40 mq scorporati dal mapp. __________,
oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che
esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei
prezzi nei comuni del __________, il primo giudice ha stimato in fr.
700.
-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi R2s posti nella fascia
rivierasca e in fr. 330.-/350.- il mq quella dei terreni siti nella zona R3
della medesima regione; ponderate le peculiarità dei mapp. __________, il
Tribunale di espropriazione ha ritenuto per finire di poter assegnare all'espropriata
gli indennizzi summenzionati, corrispondenti al valore edilizio pieno del terreno
avulso;
che con
scritto 12 settembre 2005 intestato come ricorso e indirizzato al Tribunale di
espropriazione RI 1 ha segnalato al primo giudice che durante l'esecuzione dei
lavori stradali aveva dovuto commissionare degli interventi alle imprese attive
in loco per ampliare verso N l'area di parcheggio esistente sul mapp. __________,
menomata dall'esproprio operato dallo Stato; la proprietaria ha quindi chiesto
un risarcimento di ulteriori fr. 1'900.- a compensazione delle spese affrontate
per ripristinare il posteggio, la cui estensione originaria era stata
compromessa dall'evento espropriativo;
che partendo dal presupposto che la missiva fosse
un mero ricorso diretto contro la propria decisione di stima, il 13 settembre
2005.
il giudice delle espropriazioni ha trasmesso l'atto al Tribunale cantonale
amministrativo richiamandosi all'art. 4 PAmm;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi
dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un'istanza o un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo
è tenuto ad esaminare d'ufficio la ricevibilità dell'atto pervenutogli; il Tribunale
vaglia per cominciare la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente
il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il
sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge
concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che in un
caso come quello all'esame, concernente l'espropriazione parziale di un fondo
interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 50 Lespr, a condizione che l'atto introdotto
sia effettivamente un gravame proposto contro una decisione non definitiva del Tribunale
di espropriazione;
che a dispetto della sua fuorviante
intestazione, l'atto datato 12 settembre 2005 che RI 1 ha insinuato al
Tribunale di espropriazione e che quest'ultimo ha trasmesso al Tribunale
cantonale amministrativo ex art. 4 PAmm non è un ricorso promosso contro la sentenza
di stima emessa dal primo giudice il 29 luglio precedente, bensì una notifica
di pretese tardive ai sensi dell'art. 32 Lespr;
che l'espropriata non ha infatti sollevato
alcuna censura avverso l'ammontare delle indennità che le sono state
riconosciute per la sottrazione dei diritti accertati nelle tabelle di
espropriazione o notificati tempestivamente in esito alla pubblicazione degli
atti, ma si è limitata a rivendicare il pagamento di una spesa mai denunciata in
precedenza, configurabile alla stregua di un "altro pregiudizio"
giusta l'art. 11 lett. c Lespr;
che in simili evenienze l'atto pervenuto a
questo Tribunale si appalesa irricevibile, atteso che le pretese di indennità
tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura
di stima (cfr. art. 32 Lespr);
che il Tribunale cantonale amministrativo
non potrebbe comunque chinarsi su questioni o domande che non sono state preventivamente
sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore;
che ferme queste premesse la memoria 12
settembre 2005 di RI 1 deve essere dichiarata irricevibile e rinviata al
Tribunale di espropriazione affinché la tratti come una pretesa di indennità tardiva;
che date le circostanze non si preleva tassa
di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 32, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28,
43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La memoria
12 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.
§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale di
espropriazione affinché si pronunci sulle pretese di indennità tardive
presentate dall'espropriata.
2. Non si
preleva tassa di giudizio, né spese.
3. Intimazione
a:
;
rappr. dal
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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