50.2005.11
Restituzione in intero del termine per inoltrare opposizione al decreto d'accusa
21 novembre 2007Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2005.11
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2008.83, 13.08.2008
Titolo:
Restituzione in intero del termine per inoltrare opposizione al decreto d'accusa
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 21 CPP-TI
Incarto
n.
50.2005.11
DA
3475/2004
Bellinzona
21
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per giudicare nella procedura penale avviata con istanze 23 novembre
2004, rispettivamente 23 dicembre 2004, da
IS 1 ,
difeso
da: DI 1 ,
chiedenti la
restituzione in intero del termine per formulare opposizione al decreto
d’accusa n. 3475/2004 del 18 ottobre 2004;
ricordata la
sentenza 13 ottobre 2005 della Corte di cassazione e revisione penale del
Tribunale d’appello;
richiamato il
verbale dell’audizione testimoniale del 23 agosto 2007;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto:
1. Con
decreto d’accusa 18 ottobre 2004 il Procuratore pubblico CRTE 1 ha dichiarato il
signor IS 1 autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione
e ha proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre al
pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
IS
1 ha sollevato opposizione al decreto d’accusa in data 23 novembre 2004,
giustificando il ritardo con problemi fisici e mentali, a comprova dei quali
avrebbe presentato di lì a poco (“prossimamente”) la documentazione medica.
Con
sentenza 16 dicembre 2004 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato
l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva, ed attestato, di riflesso, la
crescita in giudicato del decreto d’accusa. A suo avviso, l’asserita
impossibilità di inoltrare tempestivamente l’opposizione avrebbe dovuto essere
provata e formulata, se del caso, nell’ambito di un’istanza di restituzione del
termine.
Contro
tale sentenza il signor IS 1 ha interposto ricorso per cassazione in data 23
dicembre 2004, chiedendo l’annullamento del pronunciato ed il rinvio degli atti
ad un nuovo giudice della Pretura penale perché statuisca sulla tempestività
dell’opposizione al decreto d’accusa.
Lo
stesso 23 dicembre 2004 IS 1 ha introdotto al Ministero pubblico un’istanza di
restituzione in intero per essere reintegrato nel termine per formulare
opposizione al decreto d’accusa. Con sentenza 18 marzo 2005 il Presidente della
Pretura penale, cui l’istanza è stata trasmessa per competenza, l’ha respinta.
IS
1 è insorto anche contro quest’ultima decisione con un ricorso per cassazione
di data 1. aprile 2005 volto ad ottenere l’annullamento della sentenza
impugnata ed il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per
un nuovo giudizio.
2. Con
sentenza 13 ottobre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale del
Tribunale d’appello (CCRP) ha accolto entrambi i ricorsi.
Per
quanto concerne il ricorso del 23 dicembre 2004, la CCRP ha considerato che il
Presidente della Pretura penale, dichiarando definitivo il decreto d’accusa
senza considerare i motivi fatti valere dall’opponente per giustificare il
ritardo, è incorso in un diniego formale di giustizia. La decisione impugnata è
pertanto stata annullata e gli atti sono stati rinviati ad un altro giudice
della Pretura penale affinché statuisca sulla restituzione in intero del
termine implicitamente proposta dall’accusato al momento di sollevare
opposizione.
Per
quanto riguarda il ricorso del 1. aprile 2005, la CCRP ha ritenuto che la
decisione del giudice di prime cure costituisse un diniego di giustizia
formale, in quanto non ha preso debitamente in considerazione un mezzo di prova
che non poteva dirsi, d’acchito, senza rilievo nel contesto di un’istanza volta
alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia. La
decisione impugnata è dunque stata annullata già per motivi d’ordine,
indipendentemente da quella che avrebbe potuto essere la sua fondatezza nel
merito.
Anche
in questo caso gli atti sono stati rinviati ad un altro giudice della Pretura
penale perché statuisca di nuovo sull’istanza di restituzione in intero
proposta il 23 dicembre 2004, con la riserva dell’accoglimento di quella del 23 novembre
2004, nel quale caso essa dovrà venir dichiarata priva di oggetto.
Fatti
3. In
data 22 dicembre 2005 lo scrivente giudice, al quale è stato affidato l’incarto
in questione, ha assegnato al signor IS 1 un termine di 20 giorni,
successivamente prorogato, per notificare eventuali ulteriori prove a sostegno
della fondatezza della propria istanza di restituzione del termine di data
23 novembre 2004.
Con
scritto di data 3 febbraio 2006 IS 1 ha postulato l’audizione testimoniale del
signor __________.
Con
ordinanza sulle prove del 21 giugno 2007 lo scrivente giudice ha accolto la suddetta
richiesta e, in data 23 agosto 2007, ha proceduto all’assunzione del teste.
4. Come
accertato dal Presidente della Pretura penale, è indubbio che l’accusato non
abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’art. 208 cpv. 1 lett. e
CPP per interporre opposizione. Il decreto d’accusa gli è stato recapitato il
20 ottobre 2004, sicché il termine di impugnazione ha cominciato a
decorrere l’indomani ed è scaduto infruttuoso il 4 novembre 2004.
L’opposizione
inoltrata il 23 novembre 2004 era quindi manifestamente tardiva.
5. IS
1 sostiene che quando gli è stato notificato il decreto d’accusa egli non era
in grado di far valere i suoi diritti con rigore e tempestività a causa delle malattie
che lo affliggevano. Egli soffriva e soffre infatti di diabete mellito non
insulino dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e
arteriosclerosi, che gli causano, fra le altre cose, dei vuoti di memoria.
Proprio
queste amnesie gli avrebbero impedito di opporsi tempestivamente al decreto
d’accusa. In effetti soltanto il 23 novembre 2004, dopo aver ricevuto il 19
novembre 2004 dall’Ufficio del casellario giudiziale un avviso di recidiva che
faceva riferimento al decreto d’accusa del 18 ottobre 2004, egli si è reso
conto della situazione e si è attivato senza indugio, inoltrando l’opposizione,
in cui ha anticipato l’intenzione di documentare i motivi medici e psichici che
gli avevano impedito di contestare tempestivamente la decisione a suo carico.
Giusta
l’art. 21 CPP, la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o
il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza
sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,
servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 CPP, l’istanza deve essere presentata, pena la decadenza,
entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Se l’istanza è accolta,
l’atto omesso deve essere compiuto entro il termine di cui è concessa la
restituzione (cpv. 3).
A
sostegno delle proprie allegazioni, IS 1 ha prodotto, contestualmente al suo
ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004 ed alla sua istanza di restituzione
dei termini di medesima data, un certificato medico redatto il 13 dicembre 2004
dal dr. med. __________ di __________, che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e
che lo ha visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27
novembre 2003, l’11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il
12 gennaio 2005 ed il 21 gennaio 2005 (cfr. certificato medico 11 febbraio
2005 del dr. med. __________). Egli ha inoltre aggiunto come le sue amnesie siano
confermate dall’estratto conto emesso dalle Aziende Industriali della Città di Lugano,
dal quale risulta che dal 1998 in poi egli ha pagato le fatture con grandi
ritardi, al punto di vedersi sospendere tre volte l’erogazione dell’energia
elettrica. Il suo disordine mentale sarebbe infine attestato anche dal fatto
che egli, da fine 2000 a febbraio 2005, a fronte di un canone di locazione di
fr. 400.-- mensili, avrebbe eseguito soltanto tre pagamenti di fr. 2'000.--, di
fr. 9’000.-- e di fr. 10'000.--.
6. Come
visto in precedenza, il signor IS 1 ha indicato, quale ulteriore prova a
suffragio della sua richiesta di restituzione del termine del 23 novembre
2004, l’audizione del signor __________.
Quest’ultimo durante il proprio
interrogatorio ha riferito: “Conosco il signor IS 1, in quanto è stato alle
mie dipendenze dal 1984 per una decina di anni. Vedevo il signor IS 1 per un
caffè con una certa regolarità. Anche nel 2004 mi incontravo con il signor IS 1.
Ho potuto constatare che in quegli anni non stava molto bene. Si scordava di
pagare l’affitto, le bollette ed altre cose. Egli dimenticava tutto. In
particolare, egli si dimenticava di portarmi quanto gli chiedevo. Mi ricordo
che ogni tanto mi telefonava e si metteva a piangere. Si lamentava spesso per
il suo stato di salute. Ricordo che mi disse che aveva ricevuto un decreto
d’accusa e ne parlammo perché non capivo cosa c’entrasse con lo stesso. Non
sono in grado di indicare quando me ne parlò. Dopo il 1994 non ha più svolto
lavori per me. Preciso che si occupava di intermediazioni immobiliari. Quando
ha iniziato ad avere problemi di memoria era diventato un’altra persona
rispetto a quando lavorava per me. A quel tempo ricordava tutto ed era molto
attivo, al contrario del 2004. Nel 2004 IS 1 beveva molto, era spesso ubriaco.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 23 agosto 2007).
7. Ben
ponderate tutte le risultanze istruttorie e la documentazione prodotta, questo
giudice è giunto al convincimento che non sia stato provato che al momento
della ricezione del decreto d’accusa lo stato di salute del signor IS 1 fosse compromesso
a tal punto da impedirgli di valutare correttamente la situazione e, quindi,
d’inoltrare tempestivamente opposizione;
In
effetti, il certificato medico del 13 dicembre 2004 del dr. med. __________,
peraltro rilasciato diversi giorni dopo che il signor IS 1 aveva inoltrato la
propria opposizione, attesta unicamente che quest’ultimo si era lamentato
all’inizio della cura nell’ottobre 2003, fra le altre cose, di vuoti di
memoria. Lo stesso non indica però né la frequenza né tantomeno l’intensità
degli stessi al momento della ricezione del decreto d’accusa.
Nemmeno
il successivo certificato medico dell’11 febbraio 2005 è di maggior conforto
alla tesi del procedente. In effetti, dallo stesso si evince soltanto che egli si
è recato presso il medico 5 volte nel periodo fine ottobre 2003 - metà gennaio
2004, poi, dopo una pausa di ben 11 mesi, è stato nuovamente visitato il 10 dicembre
2004 (visita a seguito della quale è stato verosimilmente rilasciato il
certificato medico datato 13 dicembre 2004) ed infine altre 2 volte nel corso
del mese di gennaio 2005, senza che siano stati minimamente specificate le
ragioni delle visite, né tantomeno eventuali diagnosi o cure.
Neppure
la deposizione del signor __________ consente di giungere a conclusioni vicine
a quelle caldeggiate dal ricorrente: egli si è infatti limitato a riferire che
lo stato di salute dell’amico (non va dimenticato che, in base al decreto
d’accusa, il reato contestatogli è stato commesso proprio per favorire la sua
posizione nell’ambito di un contenzioso civile) non era dei migliori e che
aveva sovente problemi di memoria.
8. Queste
constatazioni, unitamente all’ulteriore documentazione prodotta, non dimostrano
nulla circa la reale portata dell’asserito disordine mentale che avrebbe
afflitto il signor IS 1 nel periodo in cui gli è stato notificato il decreto
d’accusa e che gli avrebbe impedito di valutare adeguatamente la situazione e,
di conseguenza, di inoltrare tempestiva opposizione.
Non
è in effetti sufficiente parlare genericamente di amnesie, ma deve essere
dimostrata l’esistenza di una seria patologia psichica che abbia ridotto in
maniera sensibile le sue capacità cognitive e d’azione nel periodo critico.
Egli
non ha mai sostenuto di non aver capito quale fosse la portata del decreto
d’accusa intimatogli e nemmeno di non aver saputo di avere a disposizione 15
giorni per impugnarlo. Se l’avesse ritenuto ingiusto, avrebbe anche potuto
opporvisi immediatamente o conferire mandato in tal senso ad un avvocato (a
maggior ragione ciò sarebbe dovuto accadere se, come sostiene, egli era
comunque cosciente di essere soggetto a dimenticanze: sapendolo e per prevenire
la possibilità di perdere i termini, egli avrebbe potuto anche attivarsi
immediatamente).
A
ciò si aggiunge il fatto che dalla lettura dei suoi verbali d’interrogatorio di
fronte alla polizia giudiziaria ed al Procuratore pubblico non risulta che sia
stata riscontrata qualche anomalia nel suo stato di salute o delle sue capacità
cognitive, così come che egli vi abbia fatto cenno.
In
altre parole, pur non volendo sottovalutare i problemi di salute che
affliggevano a quel momento il signor IS 1, non si può ritenerli sufficienti
per reputare la perdita del termine verosimilmente dovuta a cause indipendenti
da sua colpa.
A
titolo abbondanziale va infine aggiunto che, anche volendo sposare la tesi del
ricorrente, egli non è comunque riuscito a rendere verosimile d’aver agito
entro dieci giorni dalla cessazione degli asseriti impedimenti, art. 22 cpv. 1
CPP.
9. Visto
quanto precede, devono essere respinte sia l’istanza di restituzione in intero del
termine del 23 novembre 2004, sia quella del 23 dicembre 2004.
La
tassa e le spese di giustizia vanno poste a carico dell’istante.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 9 segg., 21 e 22 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza
di restituzione dei termini di data 23 novembre 2004 è respinta.
Considerandi
2.
L’istanza
di restituzione dei termini di data 23 dicembre 2004 è respinta.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico
del signor IS 1, Lugano.
4.
Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello. Il ricorso deve essere
presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti
giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei
motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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