Lexipedia

Decisione

50.2005.11

Restituzione in intero del termine per inoltrare opposizione al decreto d'accusa

21 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

3. In

data 22 dicembre 2005 lo scrivente giudice, al quale è stato affidato l’incarto

in questione, ha assegnato al signor IS 1 un termine di 20 giorni,

successivamente prorogato, per notificare eventuali ulteriori prove a sostegno

della fondatezza della propria istanza di restituzione del termine di data

23 novembre 2004.

Con

scritto di data 3 febbraio 2006 IS 1 ha postulato l’audizione testimoniale del

signor __________.

Con

ordinanza sulle prove del 21 giugno 2007 lo scrivente giudice ha accolto la suddetta

richiesta e, in data 23 agosto 2007, ha proceduto all’assunzione del teste.

4. Come

accertato dal Presidente della Pretura penale, è indubbio che l’accusato non

abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’art. 208 cpv. 1 lett. e

CPP per interporre opposizione. Il decreto d’accusa gli è stato recapitato il

20 ottobre 2004, sicché il termine di impugnazione ha cominciato a

decorrere l’indomani ed è scaduto infruttuoso il 4 novembre 2004.

L’opposizione

inoltrata il 23 novembre 2004 era quindi manifestamente tardiva.

5. IS

1 sostiene che quando gli è stato notificato il decreto d’accusa egli non era

in grado di far valere i suoi diritti con rigore e tempestività a causa delle malattie

che lo affliggevano. Egli soffriva e soffre infatti di diabete mellito non

insulino dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e

arteriosclerosi, che gli causano, fra le altre cose, dei vuoti di memoria.

Proprio

queste amnesie gli avrebbero impedito di opporsi tempestivamente al decreto

d’accusa. In effetti soltanto il 23 novembre 2004, dopo aver ricevuto il 19

novembre 2004 dall’Ufficio del casellario giudiziale un avviso di recidiva che

faceva riferimento al decreto d’accusa del 18 ottobre 2004, egli si è reso

conto della situazione e si è attivato senza indugio, inoltrando l’opposizione,

in cui ha anticipato l’intenzione di documentare i motivi medici e psichici che

gli avevano impedito di contestare tempestivamente la decisione a suo carico.

Giusta

l’art. 21 CPP, la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o

il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza

sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,

servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

Secondo

l’art. 22 cpv. 1 CPP, l’istanza deve essere presentata, pena la decadenza,

entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Se l’istanza è accolta,

l’atto omesso deve essere compiuto entro il termine di cui è concessa la

restituzione (cpv. 3).

A

sostegno delle proprie allegazioni, IS 1 ha prodotto, contestualmente al suo

ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004 ed alla sua istanza di restituzione

dei termini di medesima data, un certificato medico redatto il 13 dicembre 2004

dal dr. med. __________ di __________, che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e

che lo ha visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27

novembre 2003, l’11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il

12 gennaio 2005 ed il 21 gennaio 2005 (cfr. certificato medico 11 febbraio

2005 del dr. med. __________). Egli ha inoltre aggiunto come le sue amnesie siano

confermate dall’estratto conto emesso dalle Aziende Industriali della Città di Lugano,

dal quale risulta che dal 1998 in poi egli ha pagato le fatture con grandi

ritardi, al punto di vedersi sospendere tre volte l’erogazione dell’energia

elettrica. Il suo disordine mentale sarebbe infine attestato anche dal fatto

che egli, da fine 2000 a febbraio 2005, a fronte di un canone di locazione di

fr. 400.-- mensili, avrebbe eseguito soltanto tre pagamenti di fr. 2'000.--, di

fr. 9’000.-- e di fr. 10'000.--.

6. Come

visto in precedenza, il signor IS 1 ha indicato, quale ulteriore prova a

suffragio della sua richiesta di restituzione del termine del 23 novembre

2004, l’audizione del signor __________.

Quest’ultimo durante il proprio

interrogatorio ha riferito: “Conosco il signor IS 1, in quanto è stato alle

mie dipendenze dal 1984 per una decina di anni. Vedevo il signor IS 1 per un

caffè con una certa regolarità. Anche nel 2004 mi incontravo con il signor IS 1.

Ho potuto constatare che in quegli anni non stava molto bene. Si scordava di

pagare l’affitto, le bollette ed altre cose. Egli dimenticava tutto. In

particolare, egli si dimenticava di portarmi quanto gli chiedevo. Mi ricordo

che ogni tanto mi telefonava e si metteva a piangere. Si lamentava spesso per

il suo stato di salute. Ricordo che mi disse che aveva ricevuto un decreto

d’accusa e ne parlammo perché non capivo cosa c’entrasse con lo stesso. Non

sono in grado di indicare quando me ne parlò. Dopo il 1994 non ha più svolto

lavori per me. Preciso che si occupava di intermediazioni immobiliari. Quando

ha iniziato ad avere problemi di memoria era diventato un’altra persona

rispetto a quando lavorava per me. A quel tempo ricordava tutto ed era molto

attivo, al contrario del 2004. Nel 2004 IS 1 beveva molto, era spesso ubriaco.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 23 agosto 2007).

7. Ben

ponderate tutte le risultanze istruttorie e la documentazione prodotta, questo

giudice è giunto al convincimento che non sia stato provato che al momento

della ricezione del decreto d’accusa lo stato di salute del signor IS 1 fosse compromesso

a tal punto da impedirgli di valutare correttamente la situazione e, quindi,

d’inoltrare tempestivamente opposizione;

In

effetti, il certificato medico del 13 dicembre 2004 del dr. med. __________,

peraltro rilasciato diversi giorni dopo che il signor IS 1 aveva inoltrato la

propria opposizione, attesta unicamente che quest’ultimo si era lamentato

all’inizio della cura nell’ottobre 2003, fra le altre cose, di vuoti di

memoria. Lo stesso non indica però né la frequenza né tantomeno l’intensità

degli stessi al momento della ricezione del decreto d’accusa.

Nemmeno

il successivo certificato medico dell’11 febbraio 2005 è di maggior conforto

alla tesi del procedente. In effetti, dallo stesso si evince soltanto che egli si

è recato presso il medico 5 volte nel periodo fine ottobre 2003 - metà gennaio

2004, poi, dopo una pausa di ben 11 mesi, è stato nuovamente visitato il 10 dicembre

2004 (visita a seguito della quale è stato verosimilmente rilasciato il

certificato medico datato 13 dicembre 2004) ed infine altre 2 volte nel corso

del mese di gennaio 2005, senza che siano stati minimamente specificate le

ragioni delle visite, né tantomeno eventuali diagnosi o cure.

Neppure

la deposizione del signor __________ consente di giungere a conclusioni vicine

a quelle caldeggiate dal ricorrente: egli si è infatti limitato a riferire che

lo stato di salute dell’amico (non va dimenticato che, in base al decreto

d’accusa, il reato contestatogli è stato commesso proprio per favorire la sua

posizione nell’ambito di un contenzioso civile) non era dei migliori e che

aveva sovente problemi di memoria.

8. Queste

constatazioni, unitamente all’ulteriore documentazione prodotta, non dimostrano

nulla circa la reale portata dell’asserito disordine mentale che avrebbe

afflitto il signor IS 1 nel periodo in cui gli è stato notificato il decreto

d’accusa e che gli avrebbe impedito di valutare adeguatamente la situazione e,

di conseguenza, di inoltrare tempestiva opposizione.

Non

è in effetti sufficiente parlare genericamente di amnesie, ma deve essere

dimostrata l’esistenza di una seria patologia psichica che abbia ridotto in

maniera sensibile le sue capacità cognitive e d’azione nel periodo critico.

Egli

non ha mai sostenuto di non aver capito quale fosse la portata del decreto

d’accusa intimatogli e nemmeno di non aver saputo di avere a disposizione 15

giorni per impugnarlo. Se l’avesse ritenuto ingiusto, avrebbe anche potuto

opporvisi immediatamente o conferire mandato in tal senso ad un avvocato (a

maggior ragione ciò sarebbe dovuto accadere se, come sostiene, egli era

comunque cosciente di essere soggetto a dimenticanze: sapendolo e per prevenire

la possibilità di perdere i termini, egli avrebbe potuto anche attivarsi

immediatamente).

A

ciò si aggiunge il fatto che dalla lettura dei suoi verbali d’interrogatorio di

fronte alla polizia giudiziaria ed al Procuratore pubblico non risulta che sia

stata riscontrata qualche anomalia nel suo stato di salute o delle sue capacità

cognitive, così come che egli vi abbia fatto cenno.

In

altre parole, pur non volendo sottovalutare i problemi di salute che

affliggevano a quel momento il signor IS 1, non si può ritenerli sufficienti

per reputare la perdita del termine verosimilmente dovuta a cause indipendenti

da sua colpa.

A

titolo abbondanziale va infine aggiunto che, anche volendo sposare la tesi del

ricorrente, egli non è comunque riuscito a rendere verosimile d’aver agito

entro dieci giorni dalla cessazione degli asseriti impedimenti, art. 22 cpv. 1

CPP.

9. Visto

quanto precede, devono essere respinte sia l’istanza di restituzione in intero del

termine del 23 novembre 2004, sia quella del 23 dicembre 2004.

La

tassa e le spese di giustizia vanno poste a carico dell’istante.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 9 segg., 21 e 22 CPP,

pronuncia: 1. L’istanza

di restituzione dei termini di data 23 novembre 2004 è respinta.

Considerandi

2.

L’istanza

di restituzione dei termini di data 23 dicembre 2004 è respinta.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico

del signor IS 1, Lugano.

4.

Intimazione

a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello. Il ricorso deve essere

presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti

giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei

motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster