50.2005.13
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
12 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.13
Data decisione, Autorità:
12.11.2006, TRAM
Titolo:
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
Incarto n.
50.2005.13
Lugano
12 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-4) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti
necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo
tratto);
viste le risposte:
- 13 ottobre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 20 ottobre 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1 è
proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo sito in zona R2S
di complessivi mq 537 sul quale si erge una casa di vacanza; la proprietà si
trova in posizione panoramica a valle della strada cantonale del __________, con
la quale confina verso S, e si affaccia direttamente sul Lago __________;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 36 mq
della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 175.- il mq, sollecitando
nel contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 24 mq a titolo gratuito per
la durata di un mese;
che il 1°
giugno 2001 la proprietaria ha contestato siccome insufficiente l'indennità
prevista dalle tabelle espropriative, postulandone genericamente un aumento;
nel medesimo tempo ha specificato di voler essere risarcita anche per la
prospettata occupazione temporanea del fondo;
che
all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2001 CO 1 ha accordato l'anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° aprile 2003 e rinunciato
ad ogni pretesa per l'occupazione provvisoria della sua proprietà; per contro
ha chiesto un indennizzo di fr. 500.-/mq per lo scorporo di terreno sottrattole
in via definitiva;
che il 27
marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei
comuni di __________ e __________;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 800.-
il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che esposto
l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei prezzi
nei comuni del __________, __________ (zona R2) e __________ (zone R2, R2v e
R2s) in particolare, il primo giudice ha concentrato la propria attenzione
sulla compravendita del mapp. __________ di __________ (fr. 875.-/mq) e sulle
perizie dell'Ufficio cantonale di stima aventi per oggetto i mapp. __________
di __________ (fr. 750.-/mq) e __________ di __________ (fr. 1'000.-/mq), tutti
siti a lago;
che
stimata dunque in fr. 700.-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi
posti nella fascia rivierasca di __________ e __________ e ponderate le
peculiarità del mapp. __________, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto
per finire di poter assegnare all'espropriata un indennizzo di fr. 800.- il mq corrispondente
al valore edilizio pieno del terreno avulso;
che
mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità
stabilita dall'istanza inferiore disattendendo i principi invalsi in materia di
estimo venga definita in 175.- fr. il mq;
Considerandi
che a
mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare debitamente
che la media dei prezzi pagati nella zona di riferimento si attesta attorno a
300.
- fr. il mq, per poi fondare il proprio giudizio su transazioni lontane dal
dies aestimandi e su perizie di dubbia affidabilità; tenuto conto delle somme
vicine a fr. 300.- il mq sborsate per l'acquisto degli unici tre terreni a lago
(mapp. __________ e __________ di __________; mapp. __________ di __________) compravenduti
nella regione tra il 1994 e il 1996, nonché della natura complementare e
dell'assenza di funzionalità particolari dello scorporo espropriato,
l'indennità espropriativa non potrebbe superare l'importo di fr. 175.- il mq
già offerto al momento della pubblicazione degli atti;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuta CO 1, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente
con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del
mappale espropriato e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente
dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note
al tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il
dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso
(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga
di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit
administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408);
che secondo questo metodo il valore venale
di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di
cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni, prendendo in
considerazione, nel limite del possibile, le contrattazioni attendibili
realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi; di eventuali differenze
(per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene
conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni;
che, in sostanza, il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni;
che in passato questo Tribunale ha già avuto
modo di sottolineare le difficoltà insite nell'estimo dei terreni a lago, vuoi
perché rari e poco negoziati, vuoi perché particolarmente preziosi proprio in
funzione della loro vicinanza con uno specchio d'acqua direttamente accessibile
(STA 27 novembre 1992 in re R. e 2 febbraio 1994 in re B.; Hägi, Die Bewertung
von Liegenschaften, p. 37; Nägeli/Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 39);
che per stabilire il valore commerciale del
mapp. __________ dedotto in esproprio il primo giudice ha fatto capo al prezzo
pagato nel 1992 per l'acquisto del mapp. __________ di __________ (fr.
875.
-/mq) e sulle valutazioni peritali dei mapp. __________ di __________ (fr.
750.
-/mq) e __________ di __________ (fr. 1'000.-/mq) esperite nel 2001
dall'Ufficio cantonale di stima; trattasi di dati di riferimento del tutto
attendibili, frutto di un'operazione non speculativa e di apprezzamenti svolti da
specialisti concernenti terreni a lago di dimensioni interessanti (mapp. __________
di __________ mq 3'053; mapp. __________ di __________ mq 2'591; mapp. __________
di __________ mq 499) situati proprio nel __________;
che a completazione di questi elementi può
essere senz'altro aggiunta la compravendita del mapp. __________ di __________,
avvenuta nel 2002 a fr. 575'000.- (= fr. 1'152.30 il mq, compresi i resti delle
costruzioni andate distrutte in un incendio scoppiato nel corso del 2000);
che le transazioni evocate dallo Stato per
accreditare il valore ridotto propugnato nel proprio gravame si avverano per
contro inutilizzabili pur interessando terreni confinanti con il __________;
che la part. __________ di __________, acquistata
nel 1996 a fr. 263.- il mq, è del tutto inservibile a fini edificatori tenuto
conto della sua superficie di soli 95 mq e dei vincoli ex art. 11 legge sulla
protezione delle rive dei laghi che la gravano (cfr. RF); il terreno,
unitamente al contermine mapp. __________, appartiene al proprietario della
part. __________ e funge da giardino al servizio della casa eretta su quest'ultimo
fondo, posto dirimpetto sull'altro lato della strada cantonale;
che alla stessa stregua del caso appena
citato, anche il mapp. __________ di __________, pagato fr. 310.55 il mq valuta
1994, è stato acquisito per formare un'unità economica con la vicina proprietà edificata
(mapp. __________) e dotarla di un giardino di maggiori dimensioni; il fondo è
ampio 355 mq, ma non poteva essere edificato autonomamente a causa della sua
forma allungata (m 31 x 11.50 sul fronte del lago) e delle distanze da confine
sancite dal PR;
che i trapassi di proprietà del mapp. __________
di __________ e relative quote di comproprietà coattiva sul confinante mapp. __________,
avvenuti nel 1996 a 250.- fr. il mq (e non a fr. 319.90/mq come erroneamente
indicato dal Tribunale di espropriazione e dallo Stato), sono stati influenzati
da circostanze particolari (vendita tra parenti, noti promotori immobiliari di __________)
al fine di realizzare sui mapp. __________ e __________ due costruzioni
contigue, dotate di un ampio parcheggio coperto al mapp. __________;
che stante quanto precede questo Tribunale
non può che confermare le conclusioni dell'istanza inferiore, che ha attribuito
ai terreni posti nella fascia rivierasca del __________ un valore di
700.
-/800.- fr. il mq;
che la striscia necessaria alla sistemazione
della strada cantonale viene espropriata da un'area che per residenze come
quella insediata sulla part. __________ riveste malgrado tutto notevole
importanza (cfr. Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 71); ne segue
che come in numerosi altri casi giudicati in passato, anche nella presente
fattispecie si avvera in ogni modo corretto riconoscere all'espropriata un
indennizzo corrispondente al valore edilizio pieno del suo fondo (STA 20 settembre
2001.
in re comune di C.);
che ferme queste premesse il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato
dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43
e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare all'espropriata identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
rappr. dal
rappr. dall'avv.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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