50.2005.14
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
12 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.14
Data decisione, Autorità:
12.11.2006, TRAM
Titolo:
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
Incarto n.
50.2005.14
Lugano
12 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-5) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti
necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo
tratto);
viste le risposte:
- 13 ottobre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 13 ottobre 2005 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1
sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. __________ RFD di __________,
un fondo prativo sito in zona R2S ampio mq 707; la proprietà, ben sagomata, si
trova in posizione panoramica a valle della strada cantonale del __________,
con la quale confina verso S, e si affaccia direttamente sul Lago __________;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 41 mq
della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 350.- il mq,
sollecitando nel contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 152 mq per la
durata di tre mesi a fr. 20.- (offerti a corpo);
che il 31
maggio 2001 i proprietari hanno domandato una modifica dei piani e avanzato una
pretesa di indennità di fr. 800.- il mq per il terreno avulso, cifra pari al
prezzo pagato nel 1986 per aggiungere al loro fondo 229 mq staccati dalla
finitima part. __________; nel medesimo tempo hanno chiesto di poter conservare
gli indici relativi alla superficie ceduta e reclamato la ricostruzione di un
muro sul nuovo confine con la strada cantonale;
che
all'udienza di conciliazione del 21 novembre 2001 i coniugi CO 1 hanno accordato
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° aprile
2003 e rinunciato al mantenimento degli indici edificatori, confermandosi per
il resto nelle pretese notificate;
che il 27
marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei
comuni di __________ e __________, facendo obbligo all'ente espropriante di
ripristinare il muretto esistente sul confine S del mapp. __________;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato ai proprietari del mapp. __________ un'indennità di fr. 800.- il
mq per lo scorporo sottratto e di fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea,
oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che
esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei
prezzi nei comuni del __________, __________ (zona R2) e __________ (zone R2,
R2v e R2s) in particolare, il primo giudice ha concentrato la propria
attenzione sulla compravendita del mapp. __________ di __________ (fr.
875.-/mq) e sulle perizie dell'Ufficio cantonale di stima aventi per oggetto i
mapp. __________ di __________ (fr. 750.-/mq) e __________ di __________ (fr.
1'000.-/mq), tutti siti a lago;
che
stimata dunque in fr. 700.-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi
posti nella fascia rivierasca di __________ e __________ e ponderate le
peculiarità del mapp. __________, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto
per finire di poter assegnare agli espropriati un indennizzo di fr. 800.- il mq,
corrispondente al valore edilizio pieno del terreno avulso; conformemente alla
giurisprudenza, ha inoltre riconosciuto loro un risarcimento di fr. 0.50 il mq
annui per l'occupazione temporanea della proprietà;
che
mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia
Considerandi
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità
stabilita dall'istanza inferiore disattendendo i principi invalsi in materia di
estimo venga definita in 350.- fr. il mq per la superficie sottratta in via
definitiva;
che a
mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare
debitamente che la media dei prezzi pagati nella zona di riferimento si attesta
attorno a 300.- fr. il mq, per poi fondare il proprio giudizio su transazioni
lontane dal dies aestimandi e su perizie di dubbia affidabilità; tenuto conto
delle somme vicine a fr. 300.- il mq sborsate per l'acquisto degli unici tre
terreni a lago (mapp. __________ e __________ di __________; mapp. __________
di __________) compravenduti nella regione tra il 1994 e il 1996, nonché delle
caratteristiche dello scorporo espropriato, l'indennità espropriativa non
potrebbe superare l'importo di fr. 350.- il mq già offerto al momento della
pubblicazione degli atti;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione sono pervenuti i coniugi CO 1, i quali hanno avversato
le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse
- in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del
mappale espropriato e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente
dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note
al tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il
dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso
(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga
di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit
administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408);
che secondo questo metodo il valore venale
di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di
cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni, prendendo in
considerazione, nel limite del possibile, le contrattazioni attendibili
realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi; di eventuali differenze
(per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene
conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni;
che, in sostanza, il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni;
che in passato questo Tribunale ha già avuto
modo di sottolineare le difficoltà insite nell'estimo dei terreni a lago, vuoi
perché rari e poco negoziati, vuoi perché particolarmente preziosi proprio in
funzione della loro vicinanza con uno specchio d'acqua direttamente accessibile
(STA 27 novembre 1992 in re R. e 2 febbraio 1994 in re B.; Hägi, Die Bewertung
von Liegenschaften, p. 37; Nägeli/Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 39);
che per stabilire il valore commerciale del
mapp. __________ dedotto in esproprio il primo giudice ha fatto capo al prezzo
pagato nel 1992 per l'acquisto del mapp. __________ di __________ (fr.
875.
-/mq) e sulle valutazioni peritali dei mapp. __________ di __________ (fr.
750.
-/mq) e __________ di __________ (fr. 1'000.-/mq) esperite nel 2001
dall'Ufficio cantonale di stima; trattasi di dati di riferimento del tutto
attendibili, frutto di un'operazione non speculativa e di apprezzamenti svolti
da specialisti concernenti terreni a lago di dimensioni interessanti (mapp. __________
di __________ mq 3'053; mapp. __________ di __________ mq 2'591; mapp. __________
di __________ mq 499) situati proprio nel __________;
che a completazione di questi elementi può
essere senz'altro aggiunta la compravendita del mapp. __________ di __________,
avvenuta nel 2002 a fr. 575'000.- (= fr. 1'152.30 il mq, compresi i resti delle
costruzioni andate distrutte in un incendio scoppiato nel corso del 2000);
che le transazioni evocate dallo Stato per
accreditare il valore ridotto propugnato nel proprio gravame si avverano per
contro inutilizzabili pur interessando terreni confinanti con il __________;
che la part. __________ di __________,
acquistata nel 1996 a fr. 263.- il mq, è del tutto inservibile a fini
edificatori tenuto conto della sua superficie di soli 95 mq e dei vincoli ex
art. 11 legge sulla protezione delle rive dei laghi che la gravano (cfr. RF);
il terreno, unitamente al contermine mapp. __________, appartiene al
proprietario della part. __________ e funge da giardino al servizio della casa
eretta su quest'ultimo fondo, posto dirimpetto sull'altro lato della strada
cantonale;
che alla stessa stregua del caso appena
citato, anche il mapp. __________ di __________, pagato fr. 310.55 il mq valuta
1994, è stato acquisito per formare un'unità economica con la vicina proprietà
edificata (mapp. __________) e dotarla di un giardino di maggiori dimensioni;
il fondo è ampio 355 mq, ma non poteva essere edificato autonomamente a causa
della sua forma allungata (m 31 x 11.50 sul fronte del lago) e delle distanze
da confine sancite dal PR;
che i trapassi di proprietà del mapp. __________
di __________ e relative quote di comproprietà coattiva sul confinante mapp. __________,
avvenuti nel 1996 a 250.- fr. il mq (e non a fr. 319.90/mq come erroneamente
indicato dal Tribunale di espropriazione e dallo Stato), sono stati influenzati
da circostanze particolari (vendita tra parenti, noti promotori immobiliari di __________)
al fine di realizzare sui mapp. __________ e __________ due costruzioni
contigue, dotate di un ampio parcheggio coperto al mapp. __________;
che stante quanto precede questo Tribunale
non può che confermare le conclusioni dell'istanza inferiore, che ha attribuito
ai terreni posti nella fascia rivierasca del __________ un valore di
700.
-/800.- fr. il mq perfettamente in linea con il prezzo di acquisto del
mappale oggetto di questa pronunzia;
che la striscia necessaria alla sistemazione
della strada cantonale viene espropriata da un'area colma di indici; ne segue
che come in numerosi altri casi giudicati in passato, anche nella presente fattispecie
si avvera in ogni modo corretto riconoscere agli espropriati un indennizzo
corrispondente al valore edilizio pieno del loro fondo;
che ferme queste premesse il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato
dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43
e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare agli espropriati identico importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
rappr. dal
rappr. dall'avv. Bellinzona;
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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