50.2005.2
Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie secondo giurisprudenza per ammetterla in caso di mancata inclusione in zona edificabile. Valutazione dell'indennità
6 ottobre 2005Italiano27 min
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Numero d'incarto:
50.2005.2
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, TRAM
Titolo:
Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie secondo giurisprudenza per ammetterla in caso di mancata inclusione in zona edificabile. Valutazione dell'indennità di esproprio formale.
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 26 COST
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 19 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2005.2
Lugano
6 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2005 di
RI 1
RI 2
entrambi
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 30 novembre 2004 (no.
26/96-115) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del
procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per
acquisire la proprietà del mapp. __________ RF di __________ nel contesto
degli interventi di recupero dell'ambiente naturale previsti dal PR cantonale
di protezione del laghetto di __________;
viste le risposte:
- 28 gennaio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 16 febbraio 2005 dello
Stato del Canton Ticino e del comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
comunione ereditaria composta da RI 2 e RI 1 è proprietaria della part. no. __________
RF di __________, un fondo di forma regolare di complessivi mq 8'973 censito a
RF quale prato (mq 5'030) e palude (mq 3'943). Il terreno si affaccia
direttamente sulla sponda settentrionale del lago di __________, in località __________,
ed è delimitato a N da via __________ (mapp. __________), mentre verso O
confina con un riale e verso E con un sentiero pedonale (__________, mapp. __________).
B. Nel
settembre del 1958 il Consiglio di Stato ha approvato un piano regolatore di protezione
del laghetto di __________ fondato sull'allora vigente Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN). A quel tempo,
la porzione della part. __________ adiacente al lago è stata posta in zona 2,
con divieto di costruzione, di soppressione canneti ed altra vegetazione, e di
mutazione della configurazione del terreno. La parte N del fondo è stata invece
collocata nella cosiddetta zona 3, in cui era consentita la costruzione di case
non superanti un piano oltre il seminterrato, con un'altezza massima di 5.5 m
misurati sul fronte a valle dello stabile, dal terreno naturale alla gronda.
Il comune
di CO 1, con il proprio PR comunale del 1972 entrato in vigore il 7 ottobre
1975, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) invano avversato dai proprietari
sulla fascia N del mapp. __________, per il resto inedificabile. Nel complesso,
la pianificazione comunale ha ulteriormente esteso la protezione del laghetto e
del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una
vasta porzione del retroterra. Questo comprensorio, unitamente ad altre zone, è
stato peraltro inserito nei territori protetti a titolo provvisorio in
applicazione del DFU del 1972.
In data
20 dicembre 1991 Consiglio di Stato ha adottato un piano regolatore cantonale
di protezione del laghetto di __________ (in seguito: PRPLO) sulla scorta degli
art. 8 ss. RDLBN. Tutti i fondi a ridosso del lago, compresa la porzione
meridionale del mapp. __________, sono stati inclusi nella zona di protezione
restrittiva della natura (PrNa I), eletti al rango di monumenti naturali e
soggetti a vincolo di espropriazione a favore dello Stato (cfr. art. 6
NAPRPLO). Il settore N-E della part. __________, più discosto dallo specchio
d'acqua, è stato assegnato alla zona PrNa II, un comparto territoriale votato
all'esproprio da parte del comune nel quale devono essere promossi e
salvaguardati i valori naturali e ambientali caratteristici (art. 7 NAPRPLO).
C. Una volta
ottenuti i crediti necessari all'attuazione degli scopi perseguiti dal PRPLO,
nel dicembre del 1996 lo Stato ha avviato la procedura di espropriazione
formale di alcuni fondi inclusi nella zona di protezione della natura, tra cui
l'intero mapp. __________. Dalla tabella espropriativa concernente questo terreno
emerge che il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 10.- il mq per 2'710 mq di
prato, rispettivamente di fr. 2.- il mq per 6'263 mq di canneto.
Il 5 febbraio 1997 la comunione proprietaria
del fondo ha insinuato una pretesa di indennità pari a fr. 180.-/mq per 5'030
mq di prato e a fr. 30.-/mq per 3'943 mq di canneto, sostenendo con dettagliata
motivazione che il PR di __________ del 1975 aveva generato espropriazione
materiale a carico di un'ampia superficie del fondo. In via subordinata, gli
espropriati hanno sollecitato il riconoscimento di un indennizzo identico a
quello fissato nel 1987 dal Tribunale federale per l'esproprio di quattro
particelle poste sulla sponda orientale del lago (fr. 80.-/mq per la superficie
prativa e fr. 10.-/mq per i canneti).
Il 20 ottobre 1997 il Cantone ha chiamato in
causa il comune di CO 1, il quale è intervenuto in lite ossequiando una
convenzione sottoscritta nel 1989 al fine di ripartire tra i due enti pubblici
le competenze e gli oneri derivanti dalle espropriazioni e dagli interventi di
protezione previsti dal PRPLO.
All'udienza di conciliazione del 16 giugno
1998 le parti hanno mantenuto le proprie posizioni. In sede di risposta 16
luglio 1998 il Cantone ha negato l'avverarsi di un'espropriazione materiale a
danno del mapp. __________, completamente inedificabile sin dal 1972 ed escluso
dal PGC al momento dell'approvazione del PR.
Al termine dell'istruttoria, i contendenti
hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito
le proprie tesi, allegazioni e domande.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza del 30 novembre 2004 il Tribunale di
espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati,
assegnando loro fr. 20.- il mq per 5'283 mq di prato e fr. 5.- il mq per 3'690
mq di canneto dopo aver concluso che il mapp. __________ non era stato colpito
da espropriazione materiale in conseguenza dello statuto pianificatorio assegnatogli
nel 1975.
Evocata la definizione tradizionale di
espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale
e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto
alla mancata attribuzione alla zona edificabile, il primo giudice ha stabilito
che una parte del fondo (quella gravata dal vincolo AP) non era stata inclusa
in zona edificabile, misura che può generare obbligo di risarcimento solo in
presenza di circostanze eccezionali, in casu irrealizzate. Inglobato nei
territori protetti in applicazione del DFU del 1972, solo in parte urbanizzato
ed escluso dal PGC, così come dal territorio già edificato in larga misura, alla
data determinante il mapp. __________ non aveva alcuna prospettiva edilizia
suscettibile di imporne l'attribuzione, ancorché parziale, ad una zona
edificabile del piano di utilizzazione comunale. Dato che i proprietari non
potevano aspirare al riconoscimento di un indennizzo di espropriazione
materiale neppure per ragioni dedotte dal principio della buona fede o della
parità di trattamento, la prima istanza si è limitata a stabilire l'indennità di
esproprio formale loro dovuta sulla scorta delle più recenti quotazioni di
mercato concernenti terreni inedificabili, per la parte prativa, e in base ai
valori normalmente attribuiti alle superfici boschive, per la parte qualificata
come canneto.
E. Avverso
questa pronunzia i soccombenti sono insorti mediante ricorso 17 gennaio 2005
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
avanzate in prima istanza.
Narrati i fatti e ripercorso nel tempo lo
statuto pianificatorio del mapp. __________ a partire dal favorevole assetto
esistente nel 1958, i ricorrenti hanno ribadito fermamente che il fondo - dapprima
parzialmente edificabile e poi privato di ogni facoltà edificatoria - è stato
oggetto di un esproprio materiale che deve dar luogo ad indennizzazione. Pur
non essendo inclusa nel PGC, la proprietà era urbanizzata, ubicata in una zona
largamente fabbricata in piena espansione e quindi aveva tutti i requisiti per
essere edificata. Le conclusioni di segno opposto cui è pervenuto il Tribunale
di espropriazione dando importanza al DFU del 1972 ed allo statuto del fondo
per rapporto alle prescrizioni della LIA sarebbero errate. D'altra parte, le
part. __________ e __________ situate sulla sponda orientale del lago sono
state oggetto ancora di recente di rilevanti interventi edilizi ed i proprietari
dei mapp. __________, anch'essi posti in quella zona, hanno ottenuto indennità
di espropriazione materiale dopo aver adito le vie legali sin davanti al
Tribunale federale, cosicché la mancata concessione di un congruo risarcimento
per tale titolo violerebbe il principio della parità di trattamento. Anche il
principio della buona fede verrebbe disatteso, ove solo si consideri che
approvando il PR il Consiglio di Stato aveva indicato che le limitazioni
pianificatorie equivalenti a espropriazione materiale sarebbero state
pienamente indennizzate e che nel 1981 il municipio di __________ aveva
manifestato l'intenzione di acquistare la part. __________, chiedendo ai
proprietari quale fosse il prezzo richiesto e omettendo di reagire ad una
pretesa di 1'000'000.- di fr. D'altro canto, il fondo è stato acquisito
all'epoca del RT, in contropartita di una superficie più ampia ma considerata
meno pregevole dal profilo della posizione, che oggi si ritrova in zona edificabile.
Data per assodata la sussistenza
dell'esproprio materiale, nell'ottica della cessione definitiva del fondo gli
insorgenti hanno sollecitato un'indennità di fr. 180.- il mq per il prato e di
fr. 30.- il mq per il canneto. In via subordinata hanno reclamato le cifre allocate
a suo tempo ai proprietari dei mapp. __________ (fr. 80.- e 10.-/mq), in ogni
caso con interessi a contare dal 18 agosto 1981, giorno in cui hanno comunicato
al municipio di __________ la somma desiderata per la vendita del terreno.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
Cantone e il comune di CO 1, i quali hanno avversato partitamente le tesi della
comunione insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse -
in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
membri della comunione ereditaria RI 1 e la tempestività dell'impugnativa sono
date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio
di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le
caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono perfettamente
note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Espropriazione
materiale
La vertenza si concentra sull'indennità
dovuta ai ricorrenti per l'espropriazione formale dell'intero mapp. __________
di __________ promossa dal Cantone in adempimento del PRPLO del 1991. Chiamato
a fissare il risarcimento spettante agli espropriati, il primo giudice si è
chiesto - come impone la giurisprudenza (DTF 116 Ib 239 consid. 2b) - se il
fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, giungendo a
conclusioni negative. La materia dell'odierno contendere ruota soprattutto
attorno a questa deduzione, fermamente contestata dai proprietari del terreno.
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è
espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una
cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza
(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento
di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid.
3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2
Sempre secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai
principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla
zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")
allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se
questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid.
4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile
("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo
per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente
se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere
al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto
della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in
un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte
federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato
conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per
l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione
primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione
particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un
comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e
s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario
all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per
espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona
fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto
occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il
proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse
realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002
in re CE Somazzi).
2.3
Di norma, il momento determinante per
stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale
è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione
della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr.
art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv.
1.
LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione
del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva
effetto costitutivo.
In casu, la sussistenza di un'eventuale
espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze
di fatto e di diritto esistenti nell'ottobre del 1975. A quell'epoca erano in vigore
la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a
livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973.
Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare
l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità
dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto
al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).
2.4
Il
PR di __________ approvato dal Governo il 7 ottobre 1975, antecedentemente
dunque all'avvento della LPT, è il primo piano di utilizzazione di cui si è
dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale
operativo. In effetti, il piano di protezione del laghetto di __________ del
1958.
non era un atto pianificatorio comunale destinato a delimitare le zone
edificabili e a disciplinarne l'utilizzazione, ma uno strumento cantonale di
mera salvaguardia del paesaggio, fondato in quanto tale sul DLBN del 1940 e sul
relativo regolamento di applicazione del 1944. Ciò non toglie che già allora
una buona parte del mapp. __________, ovvero tutta la fascia meridionale a
contatto con il lago, sia stata gravata da vincoli di inedificabilità per ragioni
di protezione della natura e del paesaggio. A torto i ricorrenti sostengono che
lo strumento di protezione varato dal Cantone nel 1958 costituisce un
"valido piano regolatore", che ha conferito positivamente statuto di
edificabilità ad una porzione importante del loro fondo. In realtà, a quei
tempi tutto il territorio era liberamente edificabile in assenza di particolari
limitazioni, per cui il mapp. __________ non solo non lo era affatto nel
versante lacuale collocato in zona 2, ma lo era soltanto limitatamente nella
parte superiore inserita in zona 3.
Nel 1975
il comune di CO 1, con il proprio PR comunale elaborato ed adottato addirittura
sotto l'egida della LE 1940, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) sulla
fascia settentrionale del fondo, concretizzando in sostanza il suo intento di
estendere ulteriormente la protezione in essere del laghetto e del suo ambiente,
vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del
retroterra. Sta di fatto che questo aggravio costituisce tecnicamente un
rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera
espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare
se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali
comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale. Il che
presuppone che alla data determinante la proprietà era idonea ad essere oggetto
di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.
2.4.1
Come ha evidenziato il Tribunale di
espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973
tutta la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo
provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 (art. 2 cpv. 1 lett. a e
b). Ne segue che in quanto integralmente inclusa nei territori protetti per
motivi inerenti alla salvaguardia delle rive dei laghi la proprietà RI 1 non
era propriamente edificabile (cfr. art. 4 cpv. 1 DFU). Anche ammettendo che la
parte settentrionale del fondo sia stata posta sotto tutela esclusivamente per
necessità d'ordine paesaggistico, essa avrebbe potuto accogliere costruzioni
che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando
la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi
pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).
2.4.2
All'epoca decisiva il mapp. __________
non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque.
Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in
materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA
dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di
applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza
anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non poi sancita
dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi data
al semplice PGC provvisorio adottato nel gennaio del 1973 dal municipio di __________,
che in ogni modo - al pari del susseguente piano approvato l'8 agosto 1980 dal
Dipartimento dell'ambiente - escludeva chiaramente la proprietà dei ricorrenti
dal perimetro delle canalizzazioni.
2.4.3
Quest'ultima circostanza e la
mancanza di un valido piano regolatore comunale porta ineluttabilmente a
constatare che nel 1975 il mapp. __________ non era edificabile in forza del
diritto federale vigente in quel momento, poiché con ogni evidenza non
apparteneva al territorio edificabile ristretto (art. 28 OPA) siccome escluso
dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del comune (RDAT 1977 p.
231). Di conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere
esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di
riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.
2.4.4
Al momento determinante il fondo era
tutto sommato sufficientemente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare
tale se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia
e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un
raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere
assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di
proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti,
il collegamento alla canalizzazione delle acque luride non sarebbe stato di
certo banale, né verso quella che corre lungo la strada al mapp. __________, né
verso il troncone che uscendo dal nucleo porta alle casette della zona di __________.
L'allacciamento sarebbe stato tuttavia verosimilmente attuabile con un
investimento razionale, cosicché si può ritenere che il mapp. __________ non
fosse troppo penalizzato dal profilo dell'urbanizzazione. Dalle tavole
processuali non risulta però che i proprietari abbiano sostenuto qualche spesa
per l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi in vista di
qualsivoglia costruzione.
2.4.5
Non occorre verificare se il fondo si
trovava in un comprensorio già largamente edificato o era necessario all'edificazione
nei successivi quindici anni, atteso che questi concetti attengono alla LPT
(cfr. tuttavia l'art. 15 OPA), entrata in vigore posteriormente
all'approvazione dell'atto pianificatorio che i ricorrenti reputano costitutivo
di espropriazione materiale. Ad ogni buon conto, a mente di questo tribunale
l'inclusione del mapp. __________ nella zona AP4 del PR 75 di __________ non ha
mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi,
non ha intaccato il diritto di proprietà degli insorgenti in modo da ingenerare
espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di protezione del PRPLO 58 prima
e del DFU poi, in nessun tempo collocato all'interno di un PGC conforme alla
legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio edificabile ristretto,
soggetto alle limitazioni dell'art. 20 LIA e appartenente ad un comparto
territoriale inedificabile chiaramente identificabile come tale, ancorché
parzialmente urbanizzato il fondo non aveva oggettiva vocazione edilizia alla
data determinante. Né i suoi proprietari potevano seriamente pensare che
un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un
avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona edificabile avrebbe
dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della buona fede. Certo, dopo
aver ottenuto la part. __________ nell'ambito del RT, per ragioni sue la famiglia
RI 1 ha rinunciato ad edificarla, confidando verosimilmente nella possibilità
di potervi procedere più tardi grazie all'assetto parzialmente favorevole di
cui ha beneficiato nel 1958 e al vuoto legislativo federale esistente fino al
1972.
A torto, poiché nessun proprietario può contare sul fatto che un
determinato terreno resterà definitivamente edificabile o che le sue possibilità
edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, Planungen
und materielle Enteignung, VPL-Schrift Nr. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi
citata). D'altro canto, dal fascicolo di causa non risulta che i ricorrenti
abbiano mai ricevuto da organi competenti assicurazioni vincolanti circa
l'inserimento del mapp. __________ in una zona edificabile o garanzie esplicite
in punto alla possibilità di edificarvi su parte della sua superficie opere
rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano
unicamente il desiderio del comune di CO 1, a PR da tempo approvato, di
acquistare il fondo in via bonale per concretizzare gli obbiettivi ancorati
nella pianificazione, senza alcun accenno all'intendimento di versare
risarcimenti di espropriazione materiale. Neppure il Consiglio di Stato ha mai
garantito il pagamento di indennità per tale titolo, limitandosi ad evocare i
contenuti dell'allora vigente art. 26 LE 73 nelle considerazioni generali introduttive
della risoluzione di approvazione del PR.
2.4.6
Per quel che è del sacrificio
particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere di aver sopportato,
basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla
elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro
(DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di
questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,
dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione
materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22 maggio 2002 in
re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma chiaramente che
la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata
attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo
di inserirveli).
Dal profilo invece della parità di
trattamento che gli insorgenti invocano per rapporto ai successi giudiziari
riportati dai proprietari dei mapp. __________, occorre sottolineare che la
situazione di quest'ultimi non era analoga a quella oggetto del presente giudizio,
fondato peraltro su una giurisprudenza federale che in materia di espropriazione
materiale è evoluta e si è affinata con gli anni. In effetti, nel 1972 la parte
superiore dei mapp. __________ - inserita nel perimetro del PGC, perfettamente
urbanizzata e posta in una zona votata all'edificazione - era stata collocata
nella zona edificabile del PR di __________ e poi declassata in zona AP con una
variante approvata dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1976 (vedi STA 20
febbraio 1986 in re __________, p. 3). La vertenza sorta tra le parti si era
poi conclusa nel 1987 con una transazione davanti al Tribunale federale, in
virtù della quale il comune aveva acquistato i terreni in discussione a fr.
80.
- il mq negando tuttavia la sussistenza di un esproprio materiale (cfr.
decreti di stralcio 21 ottobre 1987 e 1° dicembre 1987 prolati dal giudice
federale delegato nella causa __________). In simili evenienze questo tribunale
non può riconoscere ai ricorrenti delle indennità di espropriazione materiale
in applicazione del principio dell'uguaglianza giuridica. Neppure il fatto che
le part. __________ situate sulla sponda orientale del lago siano state
oggetto, ancora di recente, di rilevanti interventi edilizi consente di pervenire
a epilogo diverso.
3.
Indennità
di espropriazione formale
3.1
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata
dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale,
né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale
del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure
l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come
conseguenza dell'espropriazione.
Il dies aestimandi si situa al momento
dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far
tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità
definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata,
sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte
del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse
legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la
stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione
definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
Accertato che l'imposizione del vincolo AP
sul mapp. __________ non è stata costitutiva di espropriazione materiale,
l'indennità dovuta ai proprietari per l'esproprio formale sollecitato da Stato
e comune deve essere determinata tenendo presente che l'odierna collocazione
del fondo impone di considerarlo alla stregua di terreno inedificabile e di
valutarlo come tale (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data del 30 novembre 2004,
giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità da
corrispondere alla CE espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).
3.2
Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115.
Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente
determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi
possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr.
Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo
presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a
fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che
si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei
fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni
ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre
indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate
in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il
fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo
non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in
evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata
zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la
caratterizza.
3.3
Le usuali indagini esperite a RF dal
Tribunale di espropriazione hanno evidenziato il pagamento nella regione di
riferimento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 24.75 per terreni privi di
componente edilizia e di fr. 4.60 il mq per superfici boscate. Trattasi di
valori del tutto attendibili, vicini alla quotazione di fr. 30.- il mq normalmente
attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola (cfr. RDAT
II-1994 N. 64) ed alle indennità massime di fr. 5.- il mq riconosciute di
regola per l'esproprio di aree boschive (RDAT I-1999 N. 34).
3.4
Le cifre indicative di cui sopra vanno
ora corrette ed adeguate in funzione delle specificità giuridiche e fattuali
del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
La part. __________ di __________ possiede
attributi interessanti per ampiezza, posizione, orientamento e facilità di
accesso. Considerate queste peculiarità, l'indennità di soli fr. 20.- il mq riconosciuta
dal primo giudice per la parte prativa del fondo appare senz'altro inadeguata.
Essa va quindi aumentata a fr. 30.- il mq, somma che premia le effettive qualità
della porzione settentrionale del terreno, garantendo agli espropriati la piena
indennità prevista dalla legge sulla scorta dell'intero valore venale del diritto
espropriato. Per la parte restante, ricoperta da canneti e boscaglia incolta,
l'indennizzo di fr. 5.- il mq stabilito dal Tribunale di espropriazione merita
invece totale conferma.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto con la parziale
riforma del giudizio impugnato.
Questo esito impone di ripartire la tassa di
giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza degli
espropriati (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). A quest'ultimi,
assistiti da un legale iscritto nel registro degli avvocati, vanno riconosciute
ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter vCost.; 2, 4, DFU 1972; 19, 20
LIA 1971; 27, 28, OPA 1972; 15, 16, 25, 26 LE 1973; 9, 11, 19, 39, 50, 70
Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.1. della
sentenza 30 novembre 2004 (no. 26/96-115) del Tribunale di espropriazione è
annullato e riformato come segue:
1.1. fr. 30.- il mq per
mq 5'283 di prato
2. La tassa di
giudizio di fr. 1000.- è posta carico dei ricorrenti in solido nella misura di
fr. 950.- e degli enti esproprianti per la differenza. Quest'ultimi verseranno
agli espropriati fr. 60.- a titolo di ripetibili.
3.Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro
la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
;
entrambi rappr. da:;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 rappr. da: RA 1
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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