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Decisione

50.2005.22

Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità

13 novembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi per la durata di sei mesi a fr. 125.- (offerti a corpo);

che il 28

maggio 2001 i proprietari si sono opposti al progetto stradale e hanno contestato

siccome insufficiente l'indennità prevista dalle tabelle espropriative, postulandone

un congruo aumento; nel medesimo tempo hanno specificato di voler essere risarciti

anche per la prospettata occupazione temporanea di alcuni posteggi;

che

all'udienza di conciliazione del 21 novembre 2001 il Tribunale di

espropriazione ha sospeso la procedura, invitando le parti a trovare un accordo

sulle modalità di esecuzione delle opere stradali in corrispondenza dei mapp. __________

e __________; per il resto, le parti hanno convenuto un indennizzo di fr. 40.-

mensili per l'occupazione dei posteggi;

che il 13

novembre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato, così come

pubblicato, il progetto concernente i lavori previsti accanto al mapp. __________;

relativamente al mapp. __________ ha invece imposto l'esecuzione di un'apposita

variante allestita dallo Stato al fine di costruire un muro di sostegno atto a

garantire la solidità statica della strada indipendentemente dal mantenimento

delle costruzioni presenti sul fondo privato;

che il 1° agosto 2003 lo Stato ha occupato il

mapp. __________ e il 17 novembre seguente il mapp. __________, senza incontrare

opposizioni da parte dei proprietari; quel giorno essi hanno quindi concesso

l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per atti concludenti;

che

esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione

ha accordato a CO 1 e CO 2 un'indennità di fr. 785.- il mq per gli scorpori

sottratti, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;

che

esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei

prezzi nei comuni del __________, __________ (zona R2) e __________ (zone R2,

R2v e R2s) in particolare, il primo giudice ha concentrato la propria

attenzione sulla compravendita del mapp. __________ di __________ (fr.

875.-/mq) e sulle perizie dell'Ufficio cantonale di stima aventi per oggetto i mapp.

__________ di __________ (fr. 750.-/mq) e __________ di __________ (fr.

1'000.-/mq), tutti siti a lago;

che

stimata dunque in fr. 700.-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi

posti nella fascia rivierasca di __________ e __________ e ponderate le

peculiarità dei mapp. __________ e __________, il Tribunale di espropriazione

ha ritenuto per finire di poter assegnare agli espropriati un indennizzo di fr.

785.- il mq, somma corrispondente al valore edilizio pieno del terreno avulso

dedotte le spese di demolizione degli "Abbruchobjekten" ivi presenti;

che

mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia

innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità

stabilita dall'istanza inferiore disattendendo i principi invalsi in materia di

estimo venga definita in 350.- fr. il mq;

che a

mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare

debitamente che la media dei prezzi pagati nella zona di riferimento si attesta

attorno a 300.- fr. il mq, per poi fondare il proprio giudizio su transazioni

lontane dal dies aestimandi e su perizie di dubbia affidabilità; tenuto conto

delle somme vicine a fr. 300.- il mq sborsate per l'acquisto degli unici tre

terreni a lago (mapp. __________ e __________ di __________; mapp. __________

di __________) compravenduti nella regione tra il 1994 e il 1996, nonché delle

caratteristiche degli scorpori espropriati, l'indennità espropriativa non

potrebbe superare l'importo di fr. 350.- il mq già offerto al momento della

pubblicazione degli atti;

che il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, i quali hanno avversato

le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse

- in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria

sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche dei mappali

espropriati e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente dai

numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note al

Considerandi

tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che in sede di osservazioni al gravame gli

espropriati hanno chiesto di riformare la decisione impugnata dallo Stato, nel

senso di aumentare l'indennità stabilita dalla prima istanza; la domanda non

può essere in alcun modo soddisfatta, dato che i resistenti non si sono

aggravati contro il giudizio del Tribunale di espropriazione e questa autorità

di ricorso non può modificarlo a danno dell'insorgente (cfr. art. 65 cpv. 4 PAmm);

la PAmm non prevede invero il ricorso adesivo;

che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base

all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies

aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19

prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi

al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);

che in ambito espropriativo dottrina e

giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga

di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif,

p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408);

che secondo questo metodo il valore venale

di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di

cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni, prendendo in

considerazione, nel limite del possibile, le contrattazioni attendibili

realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi; di eventuali differenze

(per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene

conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni;

che in sostanza il valore corrisponde al

prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,

rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe

disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e

adeguati alle peculiarità dei singoli terreni;

che in passato questo Tribunale ha già avuto

modo di sottolineare le difficoltà insite nell'estimo dei terreni a lago, vuoi

perché rari e poco negoziati, vuoi perché particolarmente preziosi proprio in

funzione della loro vicinanza con uno specchio d'acqua direttamente accessibile

(STA 27 novembre 1992 in re R. e 2 febbraio 1994 in re B.; Hägi, Die Bewertung von

Liegenschaften, p. 37; Nägeli/Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 39);

che per stabilire il valore commerciale dei mapp.

__________ e __________ dedotti in esproprio il primo giudice ha fatto capo al

prezzo pagato nel 1992 per l'acquisto del mapp. __________ di __________ (fr.

875.

-/mq) e sulle valutazioni peritali dei mapp. __________ di __________ (fr.

750.

-/mq) e __________ di __________ (fr. 1'000.-/mq) esperite nel 2001

dall'Ufficio cantonale di stima; trattasi di dati di riferimento del tutto

attendibili, frutto di un'operazione non speculativa e di apprezzamenti svolti

da specialisti concernenti terreni a lago di dimensioni interessanti (mapp. __________

di __________ mq 3'053; mapp. __________ di __________ mq 2'591; mapp. __________

di __________ mq 499) situati proprio nel __________;

che a completazione di questi elementi può

essere senz'altro aggiunta la compravendita del mapp. __________ di __________,

avvenuta nel 2002 a fr. 575'000.- (= fr. 1'152.30 il mq, compresi i resti delle

costruzioni andate distrutte in un incendio scoppiato nel corso del 2000);

che le transazioni evocate dallo Stato per

accreditare il valore ridotto propugnato nel proprio gravame si avverano per

contro inutilizzabili pur interessando terreni confinanti con il __________;

che la part. __________ di __________,

acquistata nel 1996 a fr. 263.- il mq, è del tutto inservibile a fini

edificatori tenuto conto della sua superficie di soli 95 mq e dei vincoli ex

art. 11 legge sulla protezione delle rive dei laghi che la gravano (cfr. RF);

il terreno, unitamente al contermine mapp. __________, appartiene al

proprietario della part. __________ e funge da giardino al servizio della casa

eretta su quest'ultimo fondo, posto dirimpetto sull'altro lato della strada

cantonale;

che alla stessa stregua del caso appena

citato, anche il mapp. __________ di __________, pagato fr. 310.55 il mq valuta

1994, è stato acquisito per formare un'unità economica con la vicina proprietà

edificata (mapp. __________) e dotarla di un giardino di maggiori dimensioni;

il fondo è ampio 355 mq, ma non poteva essere edificato autonomamente a causa

della sua forma allungata (m 31 x 11.50 sul fronte del lago) e delle distanze

da confine sancite dal PR;

che i trapassi di proprietà del mapp. __________

di __________ e relative quote di comproprietà coattiva sul confinante mapp. __________,

avvenuti nel 1996 a 250.- fr. il mq (e non a fr. 319.90/mq come erroneamente

indicato dal Tribunale di espropriazione e dallo Stato), sono stati influenzati

da circostanze particolari (vendita tra parenti, noti promotori immobiliari di __________)

al fine di realizzare sui mapp. __________ e __________ due costruzioni

contigue, dotate di un ampio parcheggio coperto al mapp. __________;

che stante quanto precede questo Tribunale

non può che confermare le conclusioni dell'istanza inferiore, che ha attribuito

ai terreni posti nella fascia rivierasca del __________ un valore di

700.

-/800.- fr. il mq;

che l'esproprio ha colpito tutta la striscia

di terreno privato posta a margine della strada cantonale, avvicinando

l'impianto viario al complesso immobiliare unitario formato dai mapp. __________

e __________; in simili evenienze, si avvera senz'altro corretto riconoscere

agli espropriati un indennizzo corrispondente al valore edilizio pieno dei loro

fondi (fr. 800.-/mq) dedotte le spese di demolizione delle costruzioni

fatiscenti ivi ospitate;

che, ferme queste premesse, il ricorso deve

essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato

dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43

e 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

rappr. dal

,

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 rappr. da: RA 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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