50.2005.22
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
13 novembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
50.2005.22
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, TRAM
Titolo:
Esproprio parziale di un terreno a lago. Ammontare dell'indennità
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
Incarto n.
50.2005.22
Lugano
13 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-1) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo
promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti necessari alla
sistemazione della strada cantonale __________ (secondo tratto);
viste le risposte:
- 12 ottobre 2005 di CO 1 e CO 2;
- 13 ottobre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1
e CO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. __________ e __________
RFD di __________, due fondi contermini siti in zona R2S di complessivi mq 1'413;
la proprietà, che ospita diverse vetuste costruzioni concentrate nella porzione
meridionale della part. __________, si trova in posizione panoramica a valle
della strada cantonale del __________, con la quale confina verso S, e si
affaccia direttamente sul Lago __________;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 16 mq
della part. __________ e 46 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha
offerto fr. 350.- il mq oltre a fr. 640.- per la soppressione di alcune piante,
sollecitando nel contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 508 mq di entrambi
Fatti
i fondi per la durata di sei mesi a fr. 125.- (offerti a corpo);
che il 28
maggio 2001 i proprietari si sono opposti al progetto stradale e hanno contestato
siccome insufficiente l'indennità prevista dalle tabelle espropriative, postulandone
un congruo aumento; nel medesimo tempo hanno specificato di voler essere risarciti
anche per la prospettata occupazione temporanea di alcuni posteggi;
che
all'udienza di conciliazione del 21 novembre 2001 il Tribunale di
espropriazione ha sospeso la procedura, invitando le parti a trovare un accordo
sulle modalità di esecuzione delle opere stradali in corrispondenza dei mapp. __________
e __________; per il resto, le parti hanno convenuto un indennizzo di fr. 40.-
mensili per l'occupazione dei posteggi;
che il 13
novembre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato, così come
pubblicato, il progetto concernente i lavori previsti accanto al mapp. __________;
relativamente al mapp. __________ ha invece imposto l'esecuzione di un'apposita
variante allestita dallo Stato al fine di costruire un muro di sostegno atto a
garantire la solidità statica della strada indipendentemente dal mantenimento
delle costruzioni presenti sul fondo privato;
che il 1° agosto 2003 lo Stato ha occupato il
mapp. __________ e il 17 novembre seguente il mapp. __________, senza incontrare
opposizioni da parte dei proprietari; quel giorno essi hanno quindi concesso
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per atti concludenti;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato a CO 1 e CO 2 un'indennità di fr. 785.- il mq per gli scorpori
sottratti, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che
esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei
prezzi nei comuni del __________, __________ (zona R2) e __________ (zone R2,
R2v e R2s) in particolare, il primo giudice ha concentrato la propria
attenzione sulla compravendita del mapp. __________ di __________ (fr.
875.-/mq) e sulle perizie dell'Ufficio cantonale di stima aventi per oggetto i mapp.
__________ di __________ (fr. 750.-/mq) e __________ di __________ (fr.
1'000.-/mq), tutti siti a lago;
che
stimata dunque in fr. 700.-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi
posti nella fascia rivierasca di __________ e __________ e ponderate le
peculiarità dei mapp. __________ e __________, il Tribunale di espropriazione
ha ritenuto per finire di poter assegnare agli espropriati un indennizzo di fr.
785.- il mq, somma corrispondente al valore edilizio pieno del terreno avulso
dedotte le spese di demolizione degli "Abbruchobjekten" ivi presenti;
che
mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità
stabilita dall'istanza inferiore disattendendo i principi invalsi in materia di
estimo venga definita in 350.- fr. il mq;
che a
mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare
debitamente che la media dei prezzi pagati nella zona di riferimento si attesta
attorno a 300.- fr. il mq, per poi fondare il proprio giudizio su transazioni
lontane dal dies aestimandi e su perizie di dubbia affidabilità; tenuto conto
delle somme vicine a fr. 300.- il mq sborsate per l'acquisto degli unici tre
terreni a lago (mapp. __________ e __________ di __________; mapp. __________
di __________) compravenduti nella regione tra il 1994 e il 1996, nonché delle
caratteristiche degli scorpori espropriati, l'indennità espropriativa non
potrebbe superare l'importo di fr. 350.- il mq già offerto al momento della
pubblicazione degli atti;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, i quali hanno avversato
le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse
- in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche dei mappali
espropriati e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente dai
numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note al
Considerandi
tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che in sede di osservazioni al gravame gli
espropriati hanno chiesto di riformare la decisione impugnata dallo Stato, nel
senso di aumentare l'indennità stabilita dalla prima istanza; la domanda non
può essere in alcun modo soddisfatta, dato che i resistenti non si sono
aggravati contro il giudizio del Tribunale di espropriazione e questa autorità
di ricorso non può modificarlo a danno dell'insorgente (cfr. art. 65 cpv. 4 PAmm);
la PAmm non prevede invero il ricorso adesivo;
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies
aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19
prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo dottrina e
giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga
di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif,
p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408);
che secondo questo metodo il valore venale
di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di
cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni, prendendo in
considerazione, nel limite del possibile, le contrattazioni attendibili
realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi; di eventuali differenze
(per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene
conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni;
che in sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni;
che in passato questo Tribunale ha già avuto
modo di sottolineare le difficoltà insite nell'estimo dei terreni a lago, vuoi
perché rari e poco negoziati, vuoi perché particolarmente preziosi proprio in
funzione della loro vicinanza con uno specchio d'acqua direttamente accessibile
(STA 27 novembre 1992 in re R. e 2 febbraio 1994 in re B.; Hägi, Die Bewertung von
Liegenschaften, p. 37; Nägeli/Wenger, Der Liegenschaftenschätzer, p. 39);
che per stabilire il valore commerciale dei mapp.
__________ e __________ dedotti in esproprio il primo giudice ha fatto capo al
prezzo pagato nel 1992 per l'acquisto del mapp. __________ di __________ (fr.
875.
-/mq) e sulle valutazioni peritali dei mapp. __________ di __________ (fr.
750.
-/mq) e __________ di __________ (fr. 1'000.-/mq) esperite nel 2001
dall'Ufficio cantonale di stima; trattasi di dati di riferimento del tutto
attendibili, frutto di un'operazione non speculativa e di apprezzamenti svolti
da specialisti concernenti terreni a lago di dimensioni interessanti (mapp. __________
di __________ mq 3'053; mapp. __________ di __________ mq 2'591; mapp. __________
di __________ mq 499) situati proprio nel __________;
che a completazione di questi elementi può
essere senz'altro aggiunta la compravendita del mapp. __________ di __________,
avvenuta nel 2002 a fr. 575'000.- (= fr. 1'152.30 il mq, compresi i resti delle
costruzioni andate distrutte in un incendio scoppiato nel corso del 2000);
che le transazioni evocate dallo Stato per
accreditare il valore ridotto propugnato nel proprio gravame si avverano per
contro inutilizzabili pur interessando terreni confinanti con il __________;
che la part. __________ di __________,
acquistata nel 1996 a fr. 263.- il mq, è del tutto inservibile a fini
edificatori tenuto conto della sua superficie di soli 95 mq e dei vincoli ex
art. 11 legge sulla protezione delle rive dei laghi che la gravano (cfr. RF);
il terreno, unitamente al contermine mapp. __________, appartiene al
proprietario della part. __________ e funge da giardino al servizio della casa
eretta su quest'ultimo fondo, posto dirimpetto sull'altro lato della strada
cantonale;
che alla stessa stregua del caso appena
citato, anche il mapp. __________ di __________, pagato fr. 310.55 il mq valuta
1994, è stato acquisito per formare un'unità economica con la vicina proprietà
edificata (mapp. __________) e dotarla di un giardino di maggiori dimensioni;
il fondo è ampio 355 mq, ma non poteva essere edificato autonomamente a causa
della sua forma allungata (m 31 x 11.50 sul fronte del lago) e delle distanze
da confine sancite dal PR;
che i trapassi di proprietà del mapp. __________
di __________ e relative quote di comproprietà coattiva sul confinante mapp. __________,
avvenuti nel 1996 a 250.- fr. il mq (e non a fr. 319.90/mq come erroneamente
indicato dal Tribunale di espropriazione e dallo Stato), sono stati influenzati
da circostanze particolari (vendita tra parenti, noti promotori immobiliari di __________)
al fine di realizzare sui mapp. __________ e __________ due costruzioni
contigue, dotate di un ampio parcheggio coperto al mapp. __________;
che stante quanto precede questo Tribunale
non può che confermare le conclusioni dell'istanza inferiore, che ha attribuito
ai terreni posti nella fascia rivierasca del __________ un valore di
700.
-/800.- fr. il mq;
che l'esproprio ha colpito tutta la striscia
di terreno privato posta a margine della strada cantonale, avvicinando
l'impianto viario al complesso immobiliare unitario formato dai mapp. __________
e __________; in simili evenienze, si avvera senz'altro corretto riconoscere
agli espropriati un indennizzo corrispondente al valore edilizio pieno dei loro
fondi (fr. 800.-/mq) dedotte le spese di demolizione delle costruzioni
fatiscenti ivi ospitate;
che, ferme queste premesse, il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato
dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43
e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
rappr. dal
,
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 rappr. da: RA 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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