50.2005.25
Esproprio di una fascia di terreno sulla quale è stato costruito un posteggio in deroga alla distanza dalla strada concessa a titolo precario. Ammontare dell'indennità
1 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
50.2005.25
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, TRAM
Titolo:
Esproprio di una fascia di terreno sulla quale è stato costruito un posteggio in deroga alla distanza dalla strada concessa a titolo precario. Ammontare dell'indennità
DEROGA
DISTANZA DALLA STRADA
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 11 LESPR
art. 18 LESPR
Incarto n.
50.2005.25
Lugano
01 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2005 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-9) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti
necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo
tratto);
viste le risposte:
- 13 ottobre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 17 ottobre 2005 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la CO
1 è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo sito in zona
R3 di complessivi mq 1'015 sul quale si erge una casa con quattro appartamenti
di vacanza; la proprietà si trova a monte della strada cantonale del __________
ed è dotata di un ampio piazzale, parzialmente destinato a parcheggio (otto
posti auto coperti da una pergola), direttamente confinante verso N con l'impianto
viario;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo
Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti -
ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 58 mq
della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 175.- il mq
(ridotti a fr. 1.- il mq per 2 mq censiti come riale), sollecitando nel
contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 10 mq a titolo gratuito per la
durata di un mese;
che il 10
maggio 2001 la proprietaria si è opposta all'espropriazione, annotando che
l'intervento avrebbe reso impossibile l'utilizzazione dei posteggi predisposti
a margine della strada cantonale; per ovviare a questo inconveniente
l'espropriata ha chiesto al Cantone di assumersi tutte le spese necessarie per
traslare verso S l'area di parcheggio e le opere ad essa connesse;
che
all'udienza di conciliazione del 22 novembre 2001 le parti hanno sostanzialmente
ribadito le proprie posizioni; l'ente espropriante si è tuttavia riservato un
termine di 10 giorni per aderire ad una proposta transattiva volta a liquidare
con 40'000.- fr. tutte le pretese risarcitorie avanzate dalla CO 1;
che il 28 novembre seguente lo Stato ha
comunicato di non poter accettare la soluzione prospettata, dato che i posteggi
erano stati realizzati grazie ad una concessione precaria rilasciata nel 1959 e
regolarmente iscritta a RF;
che il 27
marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei
comuni di __________ e __________;
che il 1° settembre 2003 lo Stato ha
occupato il mapp. __________ senza incontrare opposizioni da parte della proprietaria;
quel giorno essa ha quindi concesso l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati per atti concludenti;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 240.-
il mq per lo scorporo sottratto e di fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea,
oltre a fr. 59'926.- a corpo per la soppressione di quattro posti auto e gli interessi
al saggio usuale a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che per
giustificare l'indennizzo riconosciuto a dipendenza della perdita dei quattro
posteggi, il primo giudice ha rilevato che la concessione precaria si era
protratta senza interferenze per oltre quattro decenni ed era tuttora valida, tant'è
che non era stata compromessa nemmeno dal piano generale approvato nel 1991 dal
Consiglio di Stato al fine di pianificare gli interventi di sistemazione
dell'arteria principale del __________;
che
mediante ricorso 13 settembre 2005 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento
integrale dell'indennità concessa per la soppressione dei posteggi;
che a
mente del ricorrente, il Tribunale di espropriazione ha omesso di considerare
debitamente la portata della concessione precaria che l'autorità cantonale
aveva rilasciato all'allora proprietario del mapp. __________ per realizzare
sul fondo un piazzale da adibire a posteggio; tale autorizzazione, come precisato
nell'atto stesso, poteva essere revocata in ogni momento senza compenso, per
cui il primo giudice non poteva assegnare all'espropriata la controversa
indennità in aggiunta a quella metrica per il terreno avulso;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuta la CO 1, la quale ha avversato le tesi dell'insorgente
con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta delle tavole processuali, atteso che le caratteristiche del
mappale espropriato e dei luoghi circostanti, oltre ad emergere perfettamente
dai numerosi referti planimetrici e fotografici acquisiti agli atti, sono note
al tribunale per conoscenza diretta (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la
materia dell'odierno contendere si concentra esclusivamente sul quesito a
sapere se l'espropriata può effettivamente aspirare al riconoscimento di un
indennizzo supplementare, volto a compensare il danno soggettivo patito in
relazione alla perdita di quattro posteggi posti a margine della strada cantonale;
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies
aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19
prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib
517 e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione si calcola sia secondo il
valore che il diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente, sia
secondo l'interesse speciale dell'espropriato a conservare tale diritto, fermo
restando che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se
così facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41); in
altre parole, l'indennità dovuta viene determinata in base al valore venale (oggettivo)
del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito
dall'espropriato se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N.
2298);
che in caso di espropriazione di un'area
utilizzata come posteggio, il danno soggettivo subito dall'espropriato
corrisponde alla perdita del valore a reddito dell'impianto; di regola,
l'indennità d'esproprio si calcola pertanto in base al frutto capitalizzato prodotto
dalla locazione del posteggio, sempre che il valore venale della superficie espropriata
adibita a parcheggio non sia superiore (RDAT II-1996 N. 44, 1989 N. 74; STA 18
agosto 1998 in re Stato del Canton Ticino c. G.);
che di
principio l'ente pubblico non è tenuto al versamento di indennità per l'esproprio
di costruzioni o impianti realizzati senza le necessarie autorizzazioni e
quindi in modo abusivo (Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Fatti
N. 128 B VII b; Merker, Der Grundsatz der "vollen Entschädigung" im Enteignungsrecht,
p. 23); principio, questo, racchiuso nell'art. 25 LFespr (cfr., a riguardo, Hess-Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ss. ad art. 25 LFespr) e recepito nella
sua essenza anche a livello cantonale (art. 18 Lespr);
che
secondo la legge attualmente in vigore la formazione di un parcheggio, così come
la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al
rilascio di un permesso di costruzione; in effetti, il posteggio per
autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni o
destinazioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed
appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che
servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo
considerevole la configurazione di un fondo (Waldmann/ Hänni, Raumplanungsgesetz,
p. 521 ss.; Ruch, Kommentar RPG, N. 23 ss. ad art. 22; DFGP/UPT,
Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz,
p. 91-92; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, N. 193-194; Scolari,
Commentario, N. 637 ad art. 1 LE; RDAT 1985 N. 112);
che nel caso di specie il piazzale di
posteggio presente sul mapp. __________ è stato costruito nel 1959, grazie ad
una concessione precaria rilasciata dal DPC sulla scorta degli art. 48-50
dell'allora vigente legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso
delle strade cantonali del 17 gennaio 1951; nell'autorizzazione era chiaramente
indicato che essa avrebbe potuto essere revocata in qualsiasi tempo e senza
alcun compenso dall'autorità che l'aveva emanata;
che il precario è stato regolarmente
riportato a RF tra le menzioni interessanti il mapp. __________ e risulta
tuttora iscritto;
che l'art. 48 cpv. 1 LCMS prescriveva che le
Considerandi
nuove costruzioni avrebbe dovuto rispettare una distanza di quattro metri dalla
strada cantonale, ferma restando la possibilità di concedere deroghe per
giustificati motivi (art. 48 cpv. 4); l'art. 50 cpv. 2 specificava poi che le
deroghe sarebbero state concesse a titolo precario, revocabile senza compenso
in casi di sistemazione stradale;
che il precario, atto unilaterale
dell'autorità, è configurabile alla stregua di un permesso di costruzione
subordinato alla condizione di procedere senza indennità all'eventuale
demolizione dell'opera o alla cessazione di una attività qualora sia necessario
ripristinare una situazione conforme al regime giuridico cui si è derogato;
che lo scopo del precario è quello di
evitare che l'ente pubblico debba pagare maggiori indennità in occasione
dell'esecuzione di future opere pubbliche a causa dei lavori eseguiti in deroga
alle restrizioni legali (vedi Scolari, Commentario della legge edilizia, 1976,
N. 13 ad art. 29 LE 73);
che stante quanto precede non v'è dubbio che
la procedura di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione connessa
alla sistemazione della strada cantonale __________ ha comportato la revoca del
precario del 1959; la legge non fa infatti dipendere la validità della revoca
di una concessione come quella di cui trattasi da particolari esigenze di
forma;
che l'attuale proprietaria, senz'altro
vincolata nonostante il tempo trascorso alle condizioni della concessione
precaria iscritta a RF, avrebbe quindi dovuto smantellare a sue spese le opere
presenti nella fascia larga 4 m che costeggia la cantonale;
che in simili circostanze è escluso che lo
Stato possa essere astretto a pagare un'indennità supplementare di 59'926.- fr.
per la perdita di alcuni posteggi che l'espropriata avrebbe comunque dovuto
rimuovere o rinunciare ad occupare senza compenso nel rispetto delle condizioni
contenute nella concessione precaria del 1959;
che ferme queste premesse il ricorso deve
essere accolto, con il conseguente annullamento del dispositivo 1.3. del
giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza della resistente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv.
3.
Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e
46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.3. della
decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-9) del Tribunale di espropriazione è
annullato.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente CO 1.
3. Intimazione
a:
rappr. dal
rappr. dall'avv.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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