50.2005.27
Rinuncia all'espropriazione avviata in relazione alla posa di una barriera metallica sul bordo di una strada cantonale, con conseguente perdita di alcuni posteggi e di un accesso diretto alla strada p
3 novembre 2006Italiano21 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.2005.27
Data decisione, Autorità:
03.11.2006, TRAM
Titolo:
Rinuncia all'espropriazione avviata in relazione alla posa di una barriera metallica sul bordo di una strada cantonale, con conseguente perdita di alcuni posteggi e di un accesso diretto alla strada per due fondi confinanti con essa. Natura e ammontare delle indennità dovute ai proprietari colpiti
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
STRADE
art. 26 COST
art. 7 LESPR
Incarto n.
50.2005.27-28
Lugano
3 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 31 ottobre 2005 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni 30 settembre 2005 (inc. no.
10.2004.134-1 e 134-2) del Tribunale di espropriazione, prolate a seguito
della rinuncia all'esproprio di alcuni diritti interessanti i mapp. __________
e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 di CO 1;
- 30 novembre 2005 della __________;
- 30 novembre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________
è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un sedime di 935 mq
posto a margine della rotonda di __________. La proprietà confina verso O con
via __________, verso N con via __________ e verso E con il mapp. __________ di
1056 mq intestato fino al mese di luglio del 2003 alla società semplice composta
da __________.
Entrambi i fondi sono da tempo edificati con
palazzine a destinazione mista (commerciale ai piani inferiori, abitativa a
quelli superiori) e prima dell'intervento di cui si dirà nel seguito ospitavano
dei posteggi nella fascia, liberamente accessibile, compresa tra i fabbricati e
via __________. I parcheggi sul mapp. __________ non sono mai stati
autorizzati, mentre quelli predisposti sul mapp. __________ beneficiano della
licenza edilizia rilasciata nel 1973 per l'edificazione complessiva della
particella.
B. Nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla
sistemazione del raccordo tra la rotonda di __________ e via __________ a __________,
lo Stato del Canton Ticino - mediante avviso personale 18 marzo 1997 e pubblicazione
degli atti - ha promosso la procedura di espropriazione dei diritti ritenuti necessari
alla realizzazione dell'opera, costituita essenzialmente dalla posa di una
barriera metallica su entrambi i lati di via __________ prossimi alla rotonda,
in modo da impedire qualsiasi pregiudizievole manovra veicolare tra questa
arteria nevralgica e i fondi adiacenti.
Dalle
tabelle espropriative emerge che il Cantone ha sollecitato l'iscrizione a RF di
una servitù reciproca di passo con ogni veicolo a carico dei mapp. __________ e
__________, con l'impegno di creare a beneficio di questi fondi 17 posteggi sulla
vicina particella __________ del comune di __________ previa istituzione di un
diritto di superficie.
Il 5 maggio 1997 i proprietari del mapp. __________
hanno postulato una modifica dei piani e l'accertamento di un'espropriazione
materiale da risarcire con un indennizzo di fr. 1'500.- il mq. In pari tempo
hanno rivendicato un'indennità di fr. 350'000.- per la soppressione di nove
posteggi e di fr. 330'000.- per il deprezzamento degli
appartamenti e per la diminuzione degli
introiti locativi.
La __________ ha dal canto domandato una
modifica dei piani e insinuato pretese d'indennizzo di complessivi fr.
1'382'000.-, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte dai proprietari
del contermine mapp. __________.
Preso atto delle richieste avanzate, con
scritto 16 settembre 1997 lo Stato ha dichiarato di aver modificato i piani in
maniera da non tangere in alcun modo le part. __________ e __________ e di
rinunciare di conseguenza a qualsiasi forma di esproprio a danno dei due fondi.
Alle udienze di conciliazione del 7 e 9
dicembre 1997, il Cantone ha ribadito la sua rinuncia all'espropriazione dei mapp.
__________ e __________, mentre i proprietari hanno confermato in toto le loro
pretese, quantificandole con sempre maggior precisione in progresso di
procedura.
Il 19 gennaio 2000 il Tribunale di
espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di
raccordo di via __________ alla rotonda di __________.
Nel settembre del 2000 le parti hanno
presentato le proprie conclusioni, seguite il 5 novembre 2003 da un nuovo
dibattimento finale e da un sopralluogo in conseguenza della mutata composizione
del collegio giudicante dovuta all'unificazione dei Tribunali di espropriazione.
Per finire, i privati hanno ridotto le loro rivendicazioni a complessivi fr. 373'639.50
(famiglia __________), rispettivamente a fr. 370'588.30 (__________), tenuto
conto del fatto che nel frattempo erano svanite le prospettive di risolvere bonalmente
il contenzioso ed il comune di __________ aveva concesso il diritto di
superficie per realizzare 15 posteggi (8 a favore della part. __________, 7 a
beneficio della part. __________) sul mapp. __________ di sua proprietà. Dal
canto suo, lo Stato ha colto l'occasione per riaffermare di aver abbandonato la
procedura, poiché la posa delle barriere sulla strada di sua proprietà non
imponeva l'esproprio di alcun diritto di pertinenza dei fondi confinanti,
unicamente privati di uno sbocco diretto su via __________ ma comunque
accessibili da via __________. Donde l'impossibilità di riconoscere un
qualsiasi indennizzo ai proprietari interessati, peraltro sprovvisti dello statuto
di espropriati.
C. Con sentenze
30 settembre 2005 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle domande
di indennità formulate dai proprietari dei mapp. __________ e __________, accogliendole
parzialmente.
Respinte le contestazioni sollevate dallo
Stato avverso gli atti processuali esperiti dopo la presentazione delle
conclusioni e annotato che la soppressione dell'accesso su via __________ non
pregiudica lo sfruttamento razionale dei due fondi ponendosi in contrasto con
la garanzia della proprietà, il primo giudice ha nondimeno constatato che malgrado
la rinuncia all'esproprio le due proprietà sono venute a trovarsi in una
situazione identica a quella che si sarebbe creata se il Cantone avesse realizzato
l'espropriazione prevista dalle tabelle pubblicate nel 1997. Ne ha quindi
dedotto che l'intervento costruttivo dello Stato aveva inciso sui fondi in
maniera assimilabile ad un esproprio e che il danno cagionato ai loro
proprietari andava risarcito sulla scorta dell'art. 7 Lespr, base legale
speciale per indennizzare gli inconvenienti provocati indipendentemente dall'attuazione
dell'espropriazione.
Il Tribunale di espropriazione ha quindi accordato
ai proprietari dei mapp. __________ e __________ un'indennità per:
·
le spese di sistemazione della striscia di
terreno antistante gli edifici, trasformata in passaggio carrozzabile;
·
Fatti
i canoni del diritto di superficie dovuti al
comune di __________ in relazione al periodo 2000-2029;
·
i costi relativi alla costituzione della servitù
prediale di passo pedonale e veicolare a favore e a carico reciproco dei due
fondi;
·
la soppressione di due posti-auto;
·
la riduzione del canone di locazione accordata
ad una conduttrice;
·
spese varie (onorario architetto, posa
segnaletica ex art. 375 bis CPC, ecc.).
In cifre, con decisioni separate il
Tribunale di espropriazione ha riconosciuto un risarcimento totale di fr.
112'327.05 alla famiglia __________ e di fr. 120'532.15 alla __________, oltre
interessi a contare dal 1° ottobre 1999, data in cui è stato posato il primo
tratto di ringhiera.
D. Avverso
queste pronunzie lo Stato è insorto mediante ricorsi 31 ottobre 2005 innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Ripercorsa
nel dettaglio la procedura seguita dal Tribunale di espropriazione e criticatene
le fasi finali, l'insorgente ha sottolineato di aver posato la transenna di
protezione su via __________ come previsto sin dall'inizio, ovvero ad una
distanza di ca. 50 cm dal confine dei mapp. __________ e __________. Questi
fondi non sono stati quindi toccati dall'intervento di delimitazione del campo
stradale, né sono stati privati di un accesso, tuttora comodamente possibile da
via __________ e via __________. In base all'art. 7 Lespr e in assenza di una violazione
della garanzia della proprietà, la prima istanza avrebbe quindi potuto
risarcire ai privati unicamente le spese originate dalla procedura precedente
la rinuncia all'esproprio, segnatamente i costi provocati dalle opposizioni e
dalle pretese notificate in seguito alla pubblicazione degli atti.
E. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione sono pervenuti i
proprietari dei mapp. __________ e __________, i quali hanno avversato le tesi
del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, nel
seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr,
nonché 43 PAmm attraverso il rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
I gravami sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla scorta delle
tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le caratteristiche dei mapp. __________ e __________ sono infatti note al
Tribunale per conoscenza diretta. Esse risultano peraltro perfettamente
documentate dai numerosi referti fotografici e planimetrici acquisiti agli
atti, a testimonianza sia della situazione attuale che di quella antecedente la
posa della barriera metallica.
Considerandi
2.
Lo Stato
rimprovera al Tribunale di espropriazione di essere incorso in alcune violazioni
di procedura, in particolare di aver raccolto ulteriori prove posteriormente
alla presentazione delle conclusioni. La censura, invero fondata dal punto di
vista del rispetto puntuale delle regole procedurali, si avvera del tutto sterile.
In
effetti, se da un lato è vero che il dibattimento finale tenuto nell'agosto
2000.
aveva chiuso la fase istruttoria senza possibilità di una sua riapertura,
dall'altro è altrettanto vero che la modifica del collegio giudicante conseguente
all'unificazione dei Tribunali di espropriazione imponeva l'esperimento di una
nuova udienza giusta l'art. 74 cpv. 2 LOG e che in materia espropriativa vige in
ogni modo il principio inquisitorio (art. 47 cpv. 1 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm). Il
fatto che con il controverso atto processuale del 16 settembre 2003 (definito
decreto di nomina del Tribunale, ordinanza di produzione di documentazione, decreto
di citazione a sopralluogo e dibattimento finale) il nuovo giudice abbia imposto
anche la produzione di documenti aggiuntivi - oltre a quelli richiamati senza
successo nel 1997 - non ha leso alcun diritto del ricorrente, il quale avrebbe
senz'altro potuto esercitare la sua prerogativa di essere sentito prendendo posizione
in merito alle risultanze delle prove nel frattempo esibite dalla controparte all'udienza
di sopralluogo e discussione finale esperita il 5 novembre 2003.
3.
Gli atti
di causa dimostrano senz'ombra di dubbio che lo Stato non ha mai modificato i
progetti costruttivi relativi alle opere di raccordo tra la rotonda di __________
e via __________. Così come previsto nei piani pubblicati nel 1997, l'ente
pubblico ha allargato la carreggiata di via __________ delimitandone i limiti prossimi
alla rotonda con una barriera metallica. In corrispondenza dei mapp. __________
e __________ il manufatto è stato posato sul sedime precedentemente utilizzato
come marciapiede, senza invadere le proprietà private. Contrariamente a quanto
suppongono i resistenti __________, quest'ultime non hanno quindi subito alcuna
asportazione di superficie. Anzi, nel complesso hanno leggermente guadagnato terreno
lungo il loro lato N, dato che la ringhiera non è stata collocata sul confine,
ma ben all'interno del mapp. __________ (via __________) attualmente di proprietà
del Cantone. La posa della barriera ha nondimeno privato i mapp. __________ e __________
di un accesso diretto sulla cantonale e attualmente impedisce che la striscia profonda
circa 5.50 m situata tra gli stabili e la strada possa essere sfruttata completamente
per posteggiare come accadeva in precedenza.
Posto che lo Stato ha rinunciato
all'espropriazione di qualsiasi diritto dopo aver avviato un'apposita procedura
contestualmente a quella di approvazione dei progetti definitivi esatta dalla Lstr,
la materia del contendere ruota intorno al quesito di sapere se l'art. 7 Lespr
consentiva al Tribunale di espropriazione di concedere ai proprietari dei mapp.
__________ e __________ le indennità stabilite nel giudizio impugnato,
rispettivamente se lo Stato può essere effettivamente astretto ad indennizzare
i privati per gli inconvenienti derivanti dalla semplice chiusura dello sbocco
su via __________ realizzata mediante la posa della barriera protettiva a
margine della strada.
4.
4.1.
L'art. 7 cpv. 3 Lespr è una norma mutuata dal diritto federale come tutta la
legge di espropriazione cantonale. Al pari dell'art. 14 cpv. 2 LFespr prevede
che in caso di rinuncia all'espropriazione l'espropriante
è tenuto a rifondere agli interessati un'equa indennità per le spese
giustificate avute in corso di procedura. Come rettamente ricordato dal
Tribunale di espropriazione richiamandosi alla giurisprudenza federale (vedi
STF 15 luglio 2003 pubblicata nella RTiD I-2004 N. 52), questa disposizione ha una
portata propria e costituisce la base legale per un risarcimento del danno
subito indipendentemente dall'attuazione dell'espropriazione. Il danno
derivante dalla rinuncia all'espropriazione secondo l'art. 7 cpv. 3 Lespr
comprende le spese ed i pregiudizi finanziari originati dalla procedura precedente
alla rinuncia: vi rientrano le spese cagionate dagli atti di opposizione, di
notificazione delle pretese, di conciliazione e di stima, come pure il
risarcimento delle spese per i provvedimenti presi dall'interessato e oggettivamente
giustificati dall'espropriazione. Occorre comunque esaminare nel singolo caso
se una determinata misura risulti giustificata dalle circostanze e se i costi
che ne derivano costituiscano un danno risarcibile. La norma in discussione non
conferisce alla parte coinvolta in una procedura espropriativa garanzie
analoghe a quelle sancite dagli art. 41 e ss. e 97 e ss. CO, ma mira essenzialmente
a porla finanziariamente nella situazione che precede l'avvio dell'esproprio.
All'interessato incombe l'onere di provare il danno e l'esistenza, tra quest'ultimo
e la prospettata espropriazione, di un nesso di causalità adeguata (cfr.
sentenza citata, consid. 2.2. e riferimenti, in particolare
Aeschlimann, Enteignungsbann und Verzicht auf die Enteignung - Aspekte zur
Enteignungsentschädigung, SJZ 1988 p. 315-16).
4.2
Fraintendendo la natura e la portata
dell'art. 7 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha fatto capo a questa norma
per riconoscere ai proprietari dei mapp. __________ e __________ tutta una
serie di indennità che avrebbe potuto accordare solo nel contesto di una
procedura espropriativa portata a termine dallo Stato al fine di acquisire
diritti necessari alla corretta realizzazione della progettata opera di sistemazione
stradale (vedi art. 1 cpv. 1 e 4 Lespr, nonché per analogia art. 1 cpv. 2 LFespr
sul principio di proporzionalità). In realtà, l'ente pubblico non solo non ha avuto
bisogno di espropriare alcunché in via formale per costruire le opere di raccordo
tra la rotonda di __________ e via __________, ma non ha nemmeno portato a
compimento un procedimento volto ad ottenere coattivamente i diritti che è
stato condannato a risarcire, tant'è vero che il 16 settembre 1997 ha
rinunciato all'esproprio che aveva inutilmente promosso nella primavera dello stesso
anno. In simili evenienze, il danno derivante dalla
rinuncia all'espropriazione soggetto ad indennizzo in base all'art. 7 cpv. 3 Lespr
può comprendere unicamente le spese cagionate dalla procedura prima della rinuncia,
ovvero le spese sopportate dai privati per la notificazione delle pretese dopo
la pubblicazione degli atti.
In quanto diretto contro l'operato del primo
giudice laddove ha concesso indennità esulanti da una corretta applicazione dell'art.
7.
Lespr il gravame dello Stato si avvera dunque fondato.
5.
5.1. Chiamato
a statuire sulle pretese espropriative avanzate da due ristoratori in relazione
alla chiusura della strada cantonale antistante i loro esercizi pubblici, anni
addietro questo Tribunale ha avuto modo di annotare che le strade sono
notoriamente infrastrutture pubbliche, il cui uso comune è di regola libero,
uguale e gratuito per tutti. In forza di queste prerogative, eventuali limitazioni
dell’uso comune che ledono la libertà personale e quella di movimento in
particolare devono essere provviste di una chiara base legale. Per quanto
attiene segnatamente alla rete viaria, il suo uso è regolamentato dalla LCStr e
dalle relative ordinanze di applicazione, fermo restando che giusta gli art. 3 LCStr
e 82 ss. OSStr l’autorità cantonale può imporre le misure necessarie per
rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione, evitare il
deterioramento della strada e soddisfare altre esigenze derivanti dalle condizioni
locali (RDAT I-1994 N. 45).
L’uso comune implica pure il diritto di accedere ai fondi
adiacenti alla strada pubblica, con evidenti benefici per i proprietari serviti.
Modificando una giurisprudenza decennale che riconosceva ai fronteggianti unicamente
un vantaggio di mera natura fattuale (vedi tra le altre DTF 105 Ia 221, 101 Ia
190, 100 Ia 137, 100 Ib 199), nel 2000 il Tribunale federale - dando seguito
alle critiche di numerosa dottrina - ha stabilito, in seno ad un considerando
d'ordine, che il diritto di invocare la garanzia della proprietà non può essere
negato a priori ai confinanti che si oppongono alla soppressione o alla
limitazione dell'uso comune di una pubblica via, ma nel contempo ha lasciato
aperto il quesito a sapere se la soppressione dell'accesso principale ad un
fondo costituisce una restrizione della proprietà lesiva della Costituzione quando
l'utilizzazione del fondo stesso rimane comunque assicurata grazie ad un
passaggio sul retro (DTF 126 I 213). In una successiva sentenza, l'Alta Corte
federale ha comunque precisato che il proprietario confinante con una strada
non può invocare la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. per
opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile, né pregiudicano
in modo insostenibile l'utilizzo del suo fondo conforme alla destinazione dello
stesso (DTF 131 I 12). Come in passato dunque, se la legge cantonale non
dispone altrimenti, l’ente pubblico può limitare o sopprimere l’uso comune di
una strada pubblica senza indennità a condizione che i proprietari dei fondi adiacenti
possano continuare a sfruttarli secondo la loro destinazione e
in modo economicamente razionale. Resta altresì valida l'eccezione di un
diritto al risarcimento fondato direttamente sulla Lespr nel caso in cui il
proprietario di un fondo espropriato parzialmente, ovvero privato di una sua
porzione di terreno, perde ogni accesso alla via pubblica proprio in
conseguenza di questo evento (DTF 100 Ia 137, 95 I 305).
5.2
La legge ticinese non prevede alcuna norma volta ad
astringere l’ente pubblico a risarcire il proprietario danneggiato dalla
chiusura di una strada. Nel messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di
legge sulle strade (RVGC sessione autunnale 1982, vol. 4, p. 2479) il Consiglio
di Stato aveva invero previsto un articolo di legge volto a garantire un’equa
indennità al fronteggiante danneggiato gravemente dalla chiusura per lavori di
una strada pubblica, salvo il caso di interventi dovuti a forza maggiore, come
frane, valanghe e alluvioni. La Commissione speciale per l’esame della proposta
di legge ha tuttavia deciso lo stralcio di questa garanzia, temendo lo scatenamento
di una serie lunga e pesante di richieste d’indennità suscettibile di mettere
seriamente in difficoltà gli enti pubblici. Il Parlamento cantonale ha infine
accolto il disegno sottopostogli, approvando l'art. 46 nella formulazione
riduttiva suggerita dalla Commissione. La sentenza emanata il 22 giugno 1993
dal Tribunale cantonale amministrativo (RDAT I-1994 N. 45) ha infine indotto il
legislatore ad abrogare il cpv. 4 dell'art. 46 Lstr, eliminando ogni residuo,
fuorviante accenno alla possibilità di ottenere un indennizzo in relazione alla
chiusura di una strada pubblica (vedi messaggio 6 luglio 1994 concernente la
modifica della LALPT, della Lstr e della LE, in RVGC sessione autunnale 1994,
vol. 4, p. 1876 ss.; modifica di legge approvata il 6 febbraio 1995 ed entrata
in vigore il 15 marzo successivo). A livello cantonale non esiste pertanto
alcuna legge in senso materiale che permetta di tutelare le indennità che il
Tribunale di espropriazione ha concesso ai resistenti.
5.3
Resta da esaminare se la situazione venutasi a creare in
corrispondenza dei mapp. __________ e __________ di __________ violi la sfera
della proprietà salvaguardata dall'art. 26 Cost. e, all'occorrenza, se il
pregiudizio arrecato ai privati sia a tal punto grave da imporre il
riconoscimento degli indennizzi stabiliti dal primo giudice. Una risposta
negativa al primo quesito renderebbe superflua l'evasione del secondo, comportante
inevitabilmente un'analisi della fattispecie dal profilo dell'espropriazione
materiale.
Nel caso concreto è evidente che la barriera laterale
protettiva posata lungo via __________ ha privato i mapp. __________
e __________ di uno sbocco diretto sulla strada cantonale. L'intervento
tuttavia non ha lasciato i fondi senza accesso, tant'è vero che l'uno è sempre
stato raggiungibile da via __________ e l'altro da via __________. Per la
verità, la striscia situata tra gli stabili e la strada non può più essere adoperata
intensamente come posteggio, ma questo svantaggio non è di decisivo rilievo. A
prescindere dal fatto che l'ampiezza e la conformazione dello spazio libero da
costruzioni su entrambe le particelle dipende dal modo in cui i proprietari
hanno scelto di sfruttare i loro fondi - entrambi largamente sovraedificati prima
dell'entrata in vigore del PRP-QR 93, che pur avendo introdotto parametri
altissimi (i.s. = 2.6; i.o. = 60%) non ha permesso di sanare la situazione del mapp.
__________, caratterizzata da un i.o. addirittura superiore al 75% - la superficie
disponibile, segnatamente quella adiacente a via __________, consente nondimeno
a qualche vettura di parcheggiare parallelamente alla facciata N degli edifici.
Il mapp. __________ dispone peraltro di otto stalli di posteggio autonomi
disposti sul suo lato O (via __________) ed il mapp. __________ di
un'autorimessa accessibile da E (via __________).
Se ne deve dedurre, nel solco di quanto suggerito
nella DTF 126 I 213, che l'intervento del Cantone non ha inciso su alcun aspetto
costituzionalmente protetto della proprietà dei resistenti.
5.4
Quand'anche si volesse ammettere che il
collocamento delle transenne sul margine di via __________ abbia provocato una restrizione
alla garanzia della proprietà, gli interessati non ne trarrebbero comunque
alcun giovamento.
Ai sensi della vigente giurisprudenza vi è espropriazione materiale
quando l’uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o
limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di
una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una
limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l’indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso (Sonderopfer) e tale da violare il principio
d’uguaglianza (vedi da ultimo DTF 131 II 151 e giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, nel caso di specie il verificarsi di
un caso di espropriazione materiale è da escludere sostanzialmente per le
stesse ragioni evidenziate al considerando precedente. In effetti, malgrado la maniera infelice con cui sono stati
edificati i mapp. __________ e __________, la posa della barriera su via __________
ha lasciato intatta la possibilità di usare entrambi i fondi in modo
economicamente ragionevole e nel complesso non ne ha compromesso l'uso in misura
tale da privare i proprietari di una della facoltà discendenti dal loro diritto
di proprietà; li ha tutt'al più limitati nell'esercizio di detto diritto, ma
non con una incidenza idonea a far insorgere un'espropriazione materiale o a creare
una flagrante disparità di trattamento, suscettibili in quanto tali di imporre
la concessione di un risarcimento.
5.5
Le barriere sono state volutamente collocate
per impedire l'accesso alla cantonale, in modo da garantire la fluidità del
traffico ed evitare pregiudizievoli rallentamenti all'interno della rotonda (cfr.
relazione tecnica allegata ai progetti definitivi concernenti la sistemazione
di __________ a __________, raccordo rotonda-via __________, p. 3). In quanto
dettato da mere ragioni di sicurezza, l'intervento potrebbe anche assumere le
connotazioni di un provvedimento di polizia, che non permetterebbe comunque di legittimare
le indennità espropriative accordate ai resistenti (vedi Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1486 ss.).
6.
Sulla scorta
di quanto precede, i ricorsi andrebbero accolti con il conseguente annullamento
integrale dei giudizi impugnati ed il rinvio delle cause al Tribunale di espropriazione
affinché determini l'indennità effettivamente dovuta ai resistenti in applicazione
dell'art. 7 cpv. 3 Lespr. Ragioni di economia processuale inducono tuttavia
questo Tribunale a soprassedere alla retrocessione degli atti all'istanza
inferiore e a tutelare il dispositivo che riconosce ad ogni resistente
un'indennità di ripetibili di fr. 2'500.-, cifra che li ripaga ampiamente delle
spese cagionate dalla procedura prima della rinuncia all'esproprio operata dallo Stato.
La tassa di giustizia di questa sede è posta
a carico dei resistenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato
dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 7, 50, 70 Lespr.; 18, 28, 43,
46 e 51PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 delle
decisioni 30 settembre 2005 (inc. no. 10.2004.134-1 e 134-2) del Tribunale di
espropriazione sono annullati.
2. La tassa di
giustizia è posta a carico dei resistenti __________ e __________ nella misura di
fr. 1'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i proprietari del mapp. __________
RFD di __________.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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