50.2005.29
Irricevibilità di un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale di espropriazione resa in applicazione della legge sulle strade
5 gennaio 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.29
Data decisione, Autorità:
05.01.2006, TRAM
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale di espropriazione resa in applicazione della legge sulle strade
COMPETENZA
art. 3 LPAMM
art. 1 LSTRADE
art. 33 LSTRADE
Incarto n.
50.2005.29
Lugano
5 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 novembre 2005 (no. 20.2005.34-35)
del Tribunale di espropriazione, che ha respinto la domanda 6 giugno 2005 con
cui l'insorgente gli ha chiesto accertare la preminenza del progetto comunale
di sistemazione di via __________ per rapporto a quello cantonale concernente
il medesimo tratto stradale;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 2 gennaio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
2002 il RI 1 ha pubblicato i piani relativi alla sistemazione stradale di via __________
(1a tratta) ed alla costruzione di una rotonda in corrispondenza dell'intersezione
con via __________; il 27 agosto 2002 il Tribunale di espropriazione ha
approvato i relativi progetti definitivi;
che l'anno seguente il medesimo Tribunale ha
approvato il progetto definitivo varato dallo Stato del Canton Ticino al fine
di costruire una rotonda all'incrocio tra via __________ e via __________ in
territorio di RI 1;
che in corrispondenza del mapp. __________
di proprietà di CO 1 i due progetti sono andati a sovrapporsi creando una
situazione di contrasto; in effetti, contrariamente ai piani di RI 1, che
prevedevano la realizzazione di un'aiuola divisoria centrale lungo tutto il
tratto di via __________ di sua proprietà, quelli allestiti dallo Stato invadendo
parzialmente l'impianto viario comunale non contemplavano una simile opera
davanti all'accesso N della proprietà __________;
che onde favorire la realizzazione della
rotonda cantonale, il comune ha sospeso i propri lavori nelle adiacenze
dell'opera; per finire, un segmento lungo circa 8 ml di via __________ antistante
la porzione settentrionale della part. __________ è rimasto privo di qualsiasi
spartitraffico;
che intenzionato a portare a compimento il
progetto comunale così come approvato, il 23 novembre 2004 il municipio di RI 1
Considerandi
ha comunicato a CO 1 che avrebbe provveduto a posare l'aiuola spartitraffico
anche dinnanzi al mapp. __________;
che adito dal proprietario del fondo, con
giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla e di nessun
effetto la decisione municipale, annotando che le contestazioni in ordine all'esecuzione
di progetti stradali approvati dal Tribunale di espropriazione vanno sottoposte
a questa autorità;
che il 6 giugno 2005 CO 1, da un lato, e il RI
1, dall'altro, hanno quindi inoltrato al Tribunale di espropriazione un'istanza
di accertamento, il primo per far constatare che il progetto comunale era stato
superato e reso caduco da quello cantonale, il secondo per ottenere conferma
della preminenza del progetto comunale cresciuto in giudicato e del suo buon
diritto di completare la posa dell'aiuola spartitraffico;
che con sentenza 11 novembre 2005 il
Tribunale di espropriazione ha accolto la domanda di CO 1 e respinto quella del
comune, rilevando in sostanza che il progetto cantonale - sovrapponendosi a
quello comunale nella parte meridionale di via __________ senza che venissero
sollevate contestazioni a riguardo in sede di pubblicazione - aveva modificato i
pregressi piani elaborati dall'ente locale;
che avverso questo giudicato il RI 1 è
insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma
nel senso di riconoscere il primato assoluto del progetto comunale su quello
cantonale relativamente alla sistemazione dell'estremità S di via __________;
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;
che CO 1
ha invece chiesto di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente di
respingerlo nel merito con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel
seguito;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che
notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma
secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto
dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che tale
regola vale pure per i ricorsi proposti contro i giudizi di accertamento (Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 42 PAmm), resi dall'autorità competente per materia a decidere
in prima istanza (art. 25 PA; 41 PAmm);
che il
merito della controversia all'esame rientra con ogni evidenza nel quadro d'applicazione
della legge sulle strade (Lstr), normativa cantonale che quale lex specialis
disciplina la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade
pubbliche o aperte al pubblico (vedi art. 1 ss. Lstr), cosi come delle opere
che insistono su di esse (cfr. art. 3 Lstr; RDAT I-2003 N. 42; II-1993 N. 39;
STA 21 gennaio 2003 in re Ternees SA);
che tutte le decisioni prese dal Tribunale
di espropriazione sulla scorta delle competenze attribuitegli dalla Lstr sono
definitive (cfr. art. 22 e 33 Lstr); nessun disposto di legge prevede in particolare
che contro i giudizi prolati dal Tribunale di espropriazione in materia di
strade sia dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che solo i provvedimenti adottati dalla
predetta autorità in base alla Lespr sono impugnabili innanzi a questo
tribunale (cfr. art. 50 Lespr); pur essendo applicabile alla procedura di
approvazione dei progetti stradali (art. 22 cpv. 1 e 33 cpv. 2 Lstr), la Lespr non
contiene tuttavia alcuna norma attributiva di competenze ai sensi dell'art. 60
cpv. 1 PAmm nelle materie che esulano dal mero contesto espropriativo;
che l'art. 70 Lespr invocato dall'insorgente
non esplica alcun effetto ai fini dell'ammissibilità del gravame; il sistema enumerativo
non permette infatti che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
venga stabilita mediante deduzioni a contrario o indirette (Borghi/Corti, op.
cit., N. 2 ad art. 60 PAmm);
che tali considerazioni portano
irrimediabilmente a concludere che la querelata sentenza del Tribunale di
espropriazione, emanata in esito a due domande di accertamento afferenti alla costruzione
di un'opera (spartitraffico) legata alla completazione di un impianto stradale
comunale, è definitiva;
che il ricorso
si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione
di congrue ripetibili alla controparte patrocinata da un avvocato iscritto nell'apposito
registro (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss., 33 Lstr; 3, 31, 41, 42, 60 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Il RI 1
verserà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
patr. da
patr. da
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster