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Decisione

50.2005.29

Irricevibilità di un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale di espropriazione resa in applicazione della legge sulle strade

5 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.29

Data decisione, Autorità:

05.01.2006, TRAM

Titolo:

Irricevibilità di un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale di espropriazione resa in applicazione della legge sulle strade

COMPETENZA

art. 3 LPAMM

art. 1 LSTRADE

art. 33 LSTRADE

Incarto n.

50.2005.29

Lugano

5 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 novembre 2005 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 11 novembre 2005 (no. 20.2005.34-35)

del Tribunale di espropriazione, che ha respinto la domanda 6 giugno 2005 con

cui l'insorgente gli ha chiesto accertare la preminenza del progetto comunale

di sistemazione di via __________ per rapporto a quello cantonale concernente

il medesimo tratto stradale;

viste le risposte:

- 19 dicembre 2005 del

Tribunale di espropriazione;

- 2 gennaio 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

2002 il RI 1 ha pubblicato i piani relativi alla sistemazione stradale di via __________

(1a tratta) ed alla costruzione di una rotonda in corrispondenza dell'intersezione

con via __________; il 27 agosto 2002 il Tribunale di espropriazione ha

approvato i relativi progetti definitivi;

che l'anno seguente il medesimo Tribunale ha

approvato il progetto definitivo varato dallo Stato del Canton Ticino al fine

di costruire una rotonda all'incrocio tra via __________ e via __________ in

territorio di RI 1;

che in corrispondenza del mapp. __________

di proprietà di CO 1 i due progetti sono andati a sovrapporsi creando una

situazione di contrasto; in effetti, contrariamente ai piani di RI 1, che

prevedevano la realizzazione di un'aiuola divisoria centrale lungo tutto il

tratto di via __________ di sua proprietà, quelli allestiti dallo Stato invadendo

parzialmente l'impianto viario comunale non contemplavano una simile opera

davanti all'accesso N della proprietà __________;

che onde favorire la realizzazione della

rotonda cantonale, il comune ha sospeso i propri lavori nelle adiacenze

dell'opera; per finire, un segmento lungo circa 8 ml di via __________ antistante

la porzione settentrionale della part. __________ è rimasto privo di qualsiasi

spartitraffico;

che intenzionato a portare a compimento il

progetto comunale così come approvato, il 23 novembre 2004 il municipio di RI 1

Considerandi

ha comunicato a CO 1 che avrebbe provveduto a posare l'aiuola spartitraffico

anche dinnanzi al mapp. __________;

che adito dal proprietario del fondo, con

giudizio 18 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla e di nessun

effetto la decisione municipale, annotando che le contestazioni in ordine all'esecuzione

di progetti stradali approvati dal Tribunale di espropriazione vanno sottoposte

a questa autorità;

che il 6 giugno 2005 CO 1, da un lato, e il RI

1, dall'altro, hanno quindi inoltrato al Tribunale di espropriazione un'istanza

di accertamento, il primo per far constatare che il progetto comunale era stato

superato e reso caduco da quello cantonale, il secondo per ottenere conferma

della preminenza del progetto comunale cresciuto in giudicato e del suo buon

diritto di completare la posa dell'aiuola spartitraffico;

che con sentenza 11 novembre 2005 il

Tribunale di espropriazione ha accolto la domanda di CO 1 e respinto quella del

comune, rilevando in sostanza che il progetto cantonale - sovrapponendosi a

quello comunale nella parte meridionale di via __________ senza che venissero

sollevate contestazioni a riguardo in sede di pubblicazione - aveva modificato i

pregressi piani elaborati dall'ente locale;

che avverso questo giudicato il RI 1 è

insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma

nel senso di riconoscere il primato assoluto del progetto comunale su quello

cantonale relativamente alla sistemazione dell'estremità S di via __________;

che il

Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi

nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;

che CO 1

ha invece chiesto di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente di

respingerlo nel merito con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel

seguito;

considerato, in

diritto

che prima

di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è

tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che

notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma

secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto

dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che tale

regola vale pure per i ricorsi proposti contro i giudizi di accertamento (Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 42 PAmm), resi dall'autorità competente per materia a decidere

in prima istanza (art. 25 PA; 41 PAmm);

che il

merito della controversia all'esame rientra con ogni evidenza nel quadro d'applicazione

della legge sulle strade (Lstr), normativa cantonale che quale lex specialis

disciplina la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade

pubbliche o aperte al pubblico (vedi art. 1 ss. Lstr), cosi come delle opere

che insistono su di esse (cfr. art. 3 Lstr; RDAT I-2003 N. 42; II-1993 N. 39;

STA 21 gennaio 2003 in re Ternees SA);

che tutte le decisioni prese dal Tribunale

di espropriazione sulla scorta delle competenze attribuitegli dalla Lstr sono

definitive (cfr. art. 22 e 33 Lstr); nessun disposto di legge prevede in particolare

che contro i giudizi prolati dal Tribunale di espropriazione in materia di

strade sia dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che solo i provvedimenti adottati dalla

predetta autorità in base alla Lespr sono impugnabili innanzi a questo

tribunale (cfr. art. 50 Lespr); pur essendo applicabile alla procedura di

approvazione dei progetti stradali (art. 22 cpv. 1 e 33 cpv. 2 Lstr), la Lespr non

contiene tuttavia alcuna norma attributiva di competenze ai sensi dell'art. 60

cpv. 1 PAmm nelle materie che esulano dal mero contesto espropriativo;

che l'art. 70 Lespr invocato dall'insorgente

non esplica alcun effetto ai fini dell'ammissibilità del gravame; il sistema enumerativo

non permette infatti che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

venga stabilita mediante deduzioni a contrario o indirette (Borghi/Corti, op.

cit., N. 2 ad art. 60 PAmm);

che tali considerazioni portano

irrimediabilmente a concludere che la querelata sentenza del Tribunale di

espropriazione, emanata in esito a due domande di accertamento afferenti alla costruzione

di un'opera (spartitraffico) legata alla completazione di un impianto stradale

comunale, è definitiva;

che il ricorso

si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale

cantonale amministrativo;

che dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ma non dall'assegnazione

di congrue ripetibili alla controparte patrocinata da un avvocato iscritto nell'apposito

registro (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss., 33 Lstr; 3, 31, 41, 42, 60 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Il RI 1

verserà a CO 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

patr. da

patr. da

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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