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Decisione

50.2005.3

Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie secondo giurisprudenza per ammetterla in caso di mancata inclusione in zona edificabile. Valutazione della sola inde

6 ottobre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario della part. no. __________ RF di __________, un fondo di forma

regolare di complessivi mq 6'062 censito a RF quale prato (mq 5'884) e rongia (mq

178). Il terreno si affaccia direttamente sulla sponda orientale del lago di __________,

in località __________, ed è delimitato a E da un sentiero pedonale (__________,

mapp. __________), mentre verso N confina con il mapp. __________ e verso S con

la part. __________.

B. Nel

settembre del 1958 il Consiglio di Stato ha approvato un piano regolatore di protezione

del laghetto di __________ fondato sull'allora vigente Decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN). A quel tempo,

la porzione della part. __________ adiacente al lago è stata posta in zona 2,

con divieto di costruzione, di soppressione canneti ed altra vegetazione, e di

mutazione della configurazione del terreno. La parte E del fondo è stata invece

collocata nella cosiddetta zona 3, in cui era consentita la costruzione di case

non superanti un piano oltre il seminterrato, con un'altezza massima di 5.5 m

misurati sul fronte a valle dello stabile, dal terreno naturale alla gronda.

Il comune

di CO 2, con il proprio PR comunale del 1972 entrato in vigore il 7 ottobre

1975, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) invano avversato dai

proprietari nell'angolo S-E del mapp. __________, per il resto inedificabile.

Nel complesso, la pianificazione comunale ha ulteriormente esteso la protezione

del laghetto e del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte

le rive e una vasta porzione del retroterra. Questo comprensorio, unitamente ad

altre zone, è stato peraltro inserito nei territori protetti a titolo

provvisorio in applicazione del DFU del 1972.

In data

20 dicembre 1991 Consiglio di Stato ha adottato un piano regolatore cantonale

di protezione del laghetto di __________ (in seguito: PRPLO) sulla scorta degli

art. 8 ss. RDLBN. Tutti i fondi a ridosso del lago, compresa la porzione occidentale

del mapp. __________, sono stati inclusi nella zona di protezione restrittiva

della natura (PrNa I), eletti al rango di monumenti naturali e soggetti a vincolo

di espropriazione a favore dello Stato (cfr. art. 6 NAPRPLO). Il settore orientale

della part. __________, più discosto dallo specchio d'acqua, è stato assegnato

alla zona PrNa II, un comparto territoriale votato all'esproprio da parte del

comune nel quale devono essere promossi e salvaguardati i valori naturali e

ambientali caratteristici (art. 7 NAPRPLO).

C. Una volta

ottenuti i crediti necessari all'attuazione degli scopi perseguiti dal PRPLO,

nel dicembre del 1996 lo Stato ha avviato la procedura di espropriazione

formale di alcuni fondi inclusi nella zona di protezione della natura, tra cui

l'intero mapp. __________. Dalla tabella espropriativa concernente questo terreno

emerge che il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 10.- il mq per 4'212 mq di

prato, rispettivamente di fr. 2.- il mq per 1'850 mq di canneto.

Il 5 febbraio 1997 il proprietario del fondo

ha insinuato una pretesa di indennità pari a fr. 80.-/mq per 5'884 mq di prato

e a fr. 10.-/mq per 178 mq di rongia/canneto - somme identiche a quelle fissate

nel 1987 dal Tribunale federale per l'esproprio di quattro particelle poste

sulla sponda orientale del lago - sostenendo con dettagliata motivazione che il

PR di __________ del 1975 aveva generato espropriazione materiale a carico di

un'ampia superficie della proprietà.

Il 20 ottobre 1997 il Cantone ha chiamato in

causa il comune di CO 2, il quale è intervenuto in lite ossequiando una

convenzione sottoscritta nel 1989 al fine di ripartire tra i due enti pubblici

le competenze e gli oneri derivanti dalle espropriazioni e dagli interventi di

protezione previsti dal PRPLO.

All'udienza di conciliazione del 16 giugno

1998 le parti hanno mantenuto le proprie posizioni. In sede di risposta 16

luglio 1998 il Cantone ha negato l'avverarsi di un'espropriazione materiale a

danno del mapp. __________, completamente inedificabile sin dal 1972 ed escluso

dal PGC al momento dell'approvazione del PR.

Al termine dell'istruttoria, i contendenti

hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito

le proprie tesi, allegazioni e domande.

D. Esaurite le

formalità processuali, con sentenza del 30 novembre 2004 il Tribunale di

espropriazione si è pronunciato sulla indennità dovuta all'espropriato,

assegnandogli fr. 20.- il mq per tutta la superficie sottratta dopo aver

concluso che il mapp. __________ non era stato colpito da espropriazione

materiale in conseguenza dello statuto pianificatorio assegnatogli nel 1975.

Evocata la definizione tradizionale di

espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale

e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto

alla mancata attribuzione alla zona edificabile, il primo giudice ha stabilito

che una parte del fondo (quella gravata dal vincolo AP) non era stata inclusa

in zona edificabile, misura che può generare obbligo di risarcimento solo in

presenza di circostanze eccezionali, in casu irrealizzate. Inglobato nei

territori protetti in applicazione del DFU del 1972 nonostante la strenua

opposizione dei proprietari dell'epoca, solo in parte urbanizzato ed escluso

dal PGC, così come dal territorio già edificato in larga misura, alla data

determinante il mapp. __________ non aveva alcuna prospettiva edilizia

suscettibile di imporne l'attribuzione, ancorché parziale, ad una zona

edificabile del piano di utilizzazione comunale. Dato che l'odierno

proprietario RI 1 non poteva aspirare al riconoscimento di un indennizzo di espropriazione

materiale neppure per ragioni dedotte dal principio della buona fede o della

parità di trattamento, la prima istanza si è limitata a stabilire l'indennità

di esproprio formale dovutagli sulla scorta delle più recenti quotazioni di

mercato concernenti terreni inedificabili.

E. Avverso

questa pronunzia il soccombente è insorto mediante ricorso 15 gennaio 2005

innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste

avanzate in prima istanza.

Narrati i fatti e ripercorso nel tempo lo

statuto pianificatorio del mapp. __________ a partire dal favorevole assetto

esistente nel 1958, il ricorrente ha ribadito fermamente che il fondo -

dapprima parzialmente edificabile e poi privato di ogni facoltà edificatoria -

è stato oggetto di un esproprio materiale che deve dar luogo ad indennizzazione.

Pur non essendo inclusa nel PGC, la proprietà era urbanizzata, ubicata in una

zona largamente fabbricata in piena espansione e quindi aveva tutti i requisiti

per essere edificata. Le conclusioni di segno opposto cui è pervenuto il Tribunale

di espropriazione dando importanza al DFU del 1972 ed allo statuto del fondo

per rapporto alle prescrizioni della LIA sarebbero errate. D'altra parte, le

part. __________ e __________ situate sulla stessa sponda orientale del lago sono

state oggetto ancora di recente di rilevanti interventi edilizi ed i

proprietari dei mapp. __________, anch'essi posti in quella zona, hanno ottenuto

indennità di espropriazione materiale dopo aver adito le vie legali sin davanti

al Tribunale federale, cosicché la mancata concessione di un congruo risarcimento

per tale titolo violerebbe il principio della parità di trattamento.

Data per assodata la sussistenza

dell'esproprio materiale, nell'ottica della cessione definitiva del fondo l'insorgente

ha sollecitato un'indennità di fr. 80.- il mq - identica a quella allocata a

suo tempo ai proprietari dei mapp__________ - con interessi a contare dal 23 agosto

1987, giorno in cui ha invitato il municipio di CO 2 a formulare delle proposte

concrete per l'espropriazione del terreno.

F. Il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la

conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni

ivi contenute.

Ad identica conclusione sono pervenuti il

Cantone e il comune di CO 2, i quali hanno avversato partitamente le tesi dell'insorgente

con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente RI 1 e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv.

1 e 3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le

caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono perfettamente

note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Espropriazione

materiale

La vertenza si concentra sull'indennità

dovuta al ricorrente per l'espropriazione formale dell'intero mapp. __________ di

__________ promossa dal Cantone in adempimento del PRPLO del 1991. Chiamato a

fissare il risarcimento spettante all'espropriato, il primo giudice si è

chiesto - come impone la giurisprudenza (DTF 116 Ib 239 consid. 2b) - se il

fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, giungendo a

conclusioni negative. La materia dell'odierno contendere ruota soprattutto

attorno a questa deduzione, fermamente contestata dal proprietario del terreno.

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore

sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di

restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.

Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la

quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione

d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo

istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale

e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza

del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale

nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni

seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la

celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è

espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di

una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il

proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di

proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione

materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in

modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un

sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza

(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento

di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di

sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid.

3a e giurisprudenza ivi richiamata).

2.2

Sempre secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima

volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai

principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla

zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")

allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se

questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid.

4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile

("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo

per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente

se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere

al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto

della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in

un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte

federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato

conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per

l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione

primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione

particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un

comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e

s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario

all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per

espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona

fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto

occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il

proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse

realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002

in re CE Somazzi).

2.3

Di norma, il momento determinante per

stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale

è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione

della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr.

art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv.

1.

LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione

del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva

effetto costitutivo.

In casu, la sussistenza di un'eventuale

espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze

di fatto e di diritto esistenti nell'ottobre del 1975. A quell'epoca erano in vigore

la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a

livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973.

Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare

l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità

dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto

al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).

2.4

Il

PR di __________ approvato dal Governo il 7 ottobre 1975, antecedentemente

dunque all'avvento della LPT, è il primo piano di utilizzazione di cui si è

dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale

operativo. In effetti, il piano di protezione del laghetto di __________ del

1958.

non era un atto pianificatorio comunale destinato a delimitare le zone

edificabili e a disciplinarne l'utilizzazione, ma uno strumento cantonale di

mera salvaguardia del paesaggio, fondato in quanto tale sul DLBN del 1940 e sul

relativo regolamento di applicazione del 1944. Ciò non toglie che già allora

una buona parte del mapp. __________, ovvero tutta la fascia occidentale a

contatto con il lago, sia stata gravata da vincoli di inedificabilità per ragioni

di protezione della natura e del paesaggio. A torto il ricorrente sostiene che

lo strumento di protezione varato dal Cantone nel 1958 costituisce un

"valido piano regolatore", che ha conferito positivamente statuto di

edificabilità ad una porzione importante del suo fondo. In realtà, a quei tempi

tutto il territorio era liberamente edificabile in assenza di particolari

limitazioni, per cui il mapp. __________ non solo non lo era affatto nel

versante lacuale collocato in zona 2, ma lo era soltanto limitatamente nella

parte orientale inserita in zona 3.

Nel 1975

il CO 2, con il proprio PR comunale elaborato ed adottato addirittura sotto

l'egida della LE 1940, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) nell'angolo

S-E del fondo, concretizzando in sostanza il suo intento di estendere

ulteriormente la protezione in essere del laghetto e del suo ambiente,

vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del

retroterra. Sta di fatto che questo aggravio costituisce tecnicamente un rifiuto

di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera

espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare

se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi

eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale.

Il che presuppone che alla data determinante la proprietà era idonea ad essere

oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.

2.4.1

Come ha evidenziato il Tribunale di

espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973

tutta la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo

provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 (art. 2 cpv. 1 lett. a e

b) e a nulla sono serviti i ricorsi promossi da __________, in quel momento

proprietari del fondo, per opporsi al provvedimento. Ne segue che in quanto

integralmente inclusa nei territori protetti per motivi inerenti alla salvaguardia

delle rive dei laghi la proprietà RI 1 non era propriamente edificabile (cfr.

art. 4 cpv. 1 DFU). Anche ammettendo che la parte orientale del fondo sia stata

posta sotto tutela esclusivamente per necessità d'ordine paesaggistico (vedi

sentenza 16 aprile 1975 del Consiglio federale, consid. 6), essa avrebbe potuto

accogliere costruzioni che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione

vincolata, solo dimostrando la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato

e l'assenza di interessi pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).

2.4.2

All'epoca decisiva il mapp. __________

non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque.

Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in

materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA

dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di

applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza

anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non poi sancita

dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi data

al semplice PGC provvisorio adottato nel gennaio del 1973 dal municipio di __________,

che in ogni modo - al pari del susseguente piano approvato l'8 agosto 1980 dal

Dipartimento dell'ambiente - escludeva chiaramente la proprietà del ricorrente

dal perimetro delle canalizzazioni.

2.4.3

Quest'ultima circostanza e la

mancanza di un valido piano regolatore comunale porta ineluttabilmente a constatare

che nel 1975 il mapp. __________ non era edificabile in forza del diritto

federale vigente in quel momento, poiché con ogni evidenza non apparteneva al

territorio edificabile ristretto (art. 28 OPA) siccome escluso dalle previsioni

di urbanizzazione e di azzonamento del comune (RDAT 1977 p. 231). Di

conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere

esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di

riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.

2.4.4

Al momento determinante il fondo era tutto

sommato sufficientemente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare tale

se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di

evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo

senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere assoluto,

essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di

proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über

die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Al contrario di quanto sostiene il ricorrente,

se il collegamento alla canalizzazione delle acque luride che corre lungo la

strada al mapp. __________ avrebbe anche potuto essere realizzato con un investimento

razionale, il collegamento con la rete viaria comunale, segnatamente con la __________,

si sarebbe rivelato assai problematico per l'assenza di un passo carrozzabile

verso quella arteria. Ciononostante si può ritenere che il mapp. __________ non

fosse troppo penalizzato dal profilo dell'urbanizzazione. Dalle tavole

processuali non risulta però che i precedenti proprietari abbia sostenuto

qualche spesa per l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi

in vista di qualsivoglia costruzione.

2.4.5

Non occorre verificare se il fondo si

trovava in un comprensorio già largamente edificato o era necessario all'edificazione

nei successivi quindici anni, atteso che questi concetti attengono alla LPT

(cfr. tuttavia l'art. 15 OPA), entrata in vigore posteriormente

all'approvazione dell'atto pianificatorio che il ricorrente reputa costitutivo

di espropriazione materiale. Ad ogni buon conto, a mente di questo tribunale

l'inclusione del mapp. __________ nella zona AP4 del PR 75 di __________ non ha

mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi,

non ha intaccato il diritto di proprietà della famiglia RI 1 in modo da

ingenerare espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di protezione del

PRPLO 58 prima e del DFU poi, in nessun tempo collocato all'interno di un PGC

conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio

edificabile ristretto, soggetto alle limitazioni dell'art. 20 LIA e

appartenente ad un comparto territoriale inedificabile chiaramente identificabile

come tale, ancorché parzialmente urbanizzato il fondo non aveva oggettiva

vocazione edilizia alla data determinante. Né i suoi proprietari potevano

seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande

probabilità in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona

edificabile avrebbe dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della

buona fede. Certo, dopo aver ottenuto la part. __________ nel 1955, i

progenitori del ricorrente hanno rinunciato ad edificarla, confidando

verosimilmente nella possibilità di potervi procedere più tardi grazie

all'assetto parzialmente favorevole di cui ha beneficiato nel 1958 e al vuoto

legislativo federale esistente fino al 1972. A torto, poiché nessun

proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà

definitivamente edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno

immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung,

VPL-Schrift Nr. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, dal

fascicolo di causa non risulta che i vecchi proprietari avessero mai ricevuto

da organi competenti assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________

in una zona edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di

edificarvi su parte della sua superficie opere rilevanti dal profilo della

polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano unicamente il desiderio di RI

1.

di cedere il fondo al comune di CO 2, ma non comprovano alcuna intenzione del

municipio di versare risarcimenti di espropriazione materiale. Neppure il

Consiglio di Stato ha mai garantito il pagamento di indennità per tale titolo,

limitandosi ad evocare i contenuti dell'allora vigente art. 26 LE 73 nelle

considerazioni generali introduttive della risoluzione di approvazione del PR.

2.4.6

Per quel che è del sacrificio

particolare che il proprietario del fondo lascia intendere di aver sopportato,

basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla

elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro

(DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di

questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,

dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di

espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22

maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma

chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a

casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia

dato un obbligo di inserirveli).

Dal profilo invece della parità di

trattamento che l'insorgente invoca per rapporto ai successi giudiziari

riportati dai proprietari dei mapp. __________, occorre sottolineare che la

situazione di quest'ultimi non era analoga a quella oggetto del presente giudizio,

fondato peraltro su una giurisprudenza federale che in materia di espropriazione

materiale è evoluta e si è affinata con gli anni. In effetti, nel 1972 la parte

superiore dei mapp. __________ - inserita nel perimetro del PGC, perfettamente

urbanizzata e posta in una zona votata all'edificazione - era stata collocata

nella zona edificabile del PR di __________ e poi declassata in zona AP con una

variante approvata dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1976 (vedi STA 20

febbraio 1986 in re __________, p. 3). La vertenza sorta tra le parti si era

poi conclusa nel 1987 con una transazione davanti al Tribunale federale, in

virtù della quale il comune aveva acquistato i terreni in discussione a fr.

80.

- il mq negando tuttavia la sussistenza di un esproprio materiale (cfr.

decreti di stralcio 21 ottobre 1987 e 1° dicembre 1987 prolati dal giudice

federale delegato nella causa __________). In simili evenienze questo tribunale

non può riconoscere al ricorrente delle indennità di espropriazione materiale

in applicazione del principio dell'uguaglianza giuridica. Neppure il fatto che

le part. __________ e __________ situate sulla medesima sponda orientale del lago

siano state oggetto, ancora ultimamente, di rilevanti interventi edilizi

consente di pervenire a epilogo diverso. Quand'anche dovesse risultare che le

licenze di cui hanno beneficiato i proprietari di quei fondi sono state rilasciate

per errore, l'insorgente non ne trarrebbe alcun vantaggio, trattandosi con ogni

evidenza di eventi di carattere edilizio che esulano dal contesto di mera

natura espropriativa che qui ci occupa.

3.

Indennità di espropriazione formale

3.1

Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata

dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale,

né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre

parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in

cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per

effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari

(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16

LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale

del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure

l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come

conseguenza dell'espropriazione.

Il dies aestimandi si situa al momento

dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far

tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità

definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata,

sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte

del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse

legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la

stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione

definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).

Accertato che l'imposizione del vincolo AP sul

mapp. __________ non è stata costitutiva di espropriazione materiale, l'indennità

dovuta al proprietario per l'esproprio formale sollecitato da Stato e comune

deve essere determinata tenendo presente che l'odierna collocazione del fondo

impone di considerarlo alla stregua di terreno inedificabile e di valutarlo

come tale (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data del 30 novembre 2004, giorno in

cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità da

corrispondere all'espropriato (art. 19 cpv. 1 Lespr).

3.2

Dottrina e giurisprudenza concordano

nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in

base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad

art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,

115.

Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene

individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per

analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di

norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno

precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione,

dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso

adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che

l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente

alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare,

tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità

dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media

convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può

essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che

impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad

art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36).

L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano

sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a

quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto

è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da

essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in

generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio

analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,

siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.

Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione

di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza

nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere

influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

3.3

Le usuali indagini esperite a RF dal

Tribunale di espropriazione hanno evidenziato il pagamento nella regione di

riferimento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 24.75 per terreni privi di

componente edilizia e di fr. 4.60 il mq per superfici boscate. Trattasi di valori

del tutto attendibili, vicini alla quotazione di fr. 30.- il mq normalmente

attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola (cfr. RDAT

II-1994 N. 64) ed alle indennità massime di fr. 5.- il mq riconosciute di

regola per l'esproprio di aree boschive (RDAT I-1999 N. 34).

3.4

Le cifre indicative di cui sopra vanno

ora corrette ed adeguate in funzione delle specificità giuridiche e fattuali

del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.

La part. __________ di __________ possiede

attributi interessanti per ampiezza, posizione e orientamento. Considerate queste

peculiarità, l'indennità di soli fr. 20.- il mq riconosciuta dal primo giudice

per l'intera area espropriata appare senz'altro inadeguata. Essa va quindi

aumentata a fr. 30.- il mq limitatamente alla porzione prativa del terreno (mq

5'638), somma che premia le effettive qualità di questa porzione del fondo,

garantendo agli espropriati la piena indennità prevista dalla legge sulla

scorta dell'intero valore venale del diritto espropriato. Per la parte restante

ricoperta da canneti (mq 424; vedi il rilievo 28 ottobre 2004 dell'ing. Gisi),

l'indennizzo va determinato in fr. 5.- il mq, come rettamente stabilito dal

Tribunale di espropriazione in altri casi aventi per oggetto l'esproprio di

queste particolari superfici disposte attorno al lago di __________.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto con la parziale

riforma del giudizio impugnato.

Questo esito impone di ripartire la tassa di

giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza dell'espropriato

(art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). A quest'ultimo,

assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, vanno riconosciute

ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 ter vCost.; 2, 4, DFU 1972; 19, 20

LIA 1971; 27, 28, OPA 1972; 15, 16, 25, 26 LE 1973; 9, 11, 19, 39, 50, 70

Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza

30 novembre 2004 (no. 26/96-118) del Tribunale di espropriazione è annullato e

riformato come segue:

1. L'indennità per l'espropriazione formale totale del mapp. no. __________

di __________ è fissata in fr. 30.- il mq per 5'638 mq di prato e in fr. 5.- il

mq per 424 mq di canneto da versarsi:

1.1. per

la superficie assegnata alla zona PrNa I dallo Stato del Canton Ticino;

1.2 per

la superficie assegnata alla zona PrNa II dal comune di CO 2.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1000.- è posta carico del ricorrente nella misura di fr. 850.-

e degli enti esproprianti per la differenza. Quest'ultimi verseranno all'espropriato

fr. 180.- a titolo di ripetibili.

3. Nella

misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente

decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

entrambi rappr. da:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 rappr. da: RA 1

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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