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Decisione

50.2005.4

Incompetenza del TE confermata dal TRAM ad evadere una domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale fondata sul mancato rilascio di licenze edilizie per asseriti conflitti con il futur

31 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.4

Data decisione, Autorità:

31.03.2005, TRAM

Titolo:

Incompetenza del TE confermata dal TRAM ad evadere una domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale fondata sul mancato rilascio di licenze edilizie per asseriti conflitti con il futuro tracciato di uno svincolo autostradale

ESPROPRIAZIONE MATERIALE

STRADE

art. 57 LFESPR

art. 6 LSN

art. 9 LSN

art. 12 LSN

art. 14 LSN

art. 16 LSN

art. 18 LSN

Incarto n.

50.2005.4

Lugano

31 marzo 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2005 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

3.

RI 3

4.

RI 4

5.

RI 5

6.

RI 6

tutti patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 17 dicembre 2004 (n. 82/04-300) del

Tribunale di espropriazione, che ha dichiarato irricevibile per difetto di

competenza la domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale

del mapp. __________ RFD di __________ che gli insorgenti hanno inoltrato il

13.

dicembre 2004 nei confronti della Confederazione, del Cantone e del comune

di __________;

viste le risposte:

- 21 gennaio 2005 del

Tribunale di espropriazione;

- 18 febbraio 2005 del

comune di __________;

- 18 febbraio 2005 dello

Stato del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che i

ricorrenti RI 1 sono comproprietari del mapp. __________ RF di __________, un

fondo prativo di 3'700 mq posto in località __________, nelle vicinanze della

A394 (strada espresso Mendrisio-Stabio);

che nel

novembre del 1994 i proprietari hanno chiesto al municipio il permesso di

insediare sul terreno (allora intavolato come mapp. __________ e incluso nella

zona industriale J2) un edificio multiuso;

che

nonostante l'opposizione del Dipartimento del territorio, l'esecutivo comunale

ha rilasciato la licenza edilizia; adito dall'autorità cantonale, con sentenza

5.

luglio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso e sospeso la

decisione municipale sulla domanda di costruzione ai sensi dell'art. 65 LALPT;

che il

Governo ha ritenuto in sostanza che la domanda fosse in contrasto con uno

studio pianificatorio in atto, segnatamente con il previsto tracciato (corsia

sud/nord) di un nuovo raccordo stradale tra la A394 e la N2;

che il 15

febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione

generale del PR, confermando tra l'altro la destinazione industriale della

part. __________; il Consiglio di Stato si è tuttavia rifiutato di approvare

questo assetto pianificatorio, abrogando nel contempo il precedente PR del 1983

(cfr. ris. n. 3405 del 9 luglio 2002 e ris. n. 1902 del 6 maggio 2003);

che il

Governo ha annotato che le scelte pianificatorie comunali in località __________

interferivano con la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio,

già approvato a livello di progetto generale (ris. n. 1902 del 6 maggio 2003,

p. 13);

che dal

profilo del piano di utilizzazione comunale, attualmente il fondo appartiene

dunque ad un comparto privo di destinazione specifica in attesa

dell'approvazione di un'apposita variante che la definisca con esattezza;

che nel

settembre del 2002 gli insorgenti hanno presentato una domanda di costruzione

analoga a quella del 1994; il 21 novembre 2003 il municipio ha risolto di tenerne

in sospeso l'esame per due anni, richiamandosi al conflitto con la pianificazione

dei nuovi svincoli autostradali di Mendrisio già evocato anni addietro dal

Dipartimento del territorio e, in tempi più recenti, dal Consiglio di Stato;

che

nell'impossibilità di trovare un accomodamento bonale al contenzioso, il 13 dicembre

2004.

i proprietari del mapp. __________ hanno convenuto in giudizio la

Confederazione, il Canton Ticino e il comune di __________ innanzi al Tribunale

di espropriazione, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di

espropriazione materiale;

che con sentenza

17.

dicembre 2004 il Tribunale di espropriazione ha dichiarato irricevibile

l'istanza di risarcimento per difetto di competenza; annotato che i vincoli ostanti

all'edificazione dipendono da un'opera stradale a carattere nazionale e che

l'eventuale esproprio da essi generato andrebbe indennizzato sulla scorta di

norme di rango federale (legge sulle strade nazionali; LSN), il primo giudice -

la cui competenza è circoscritta ai soli procedimenti disciplinati dalla legge

cantonale di espropriazione (Lespr) e dalla legge cantonale sulle strade (Lstr)

- ha escluso di poter statuire nel merito di una controversia che per materia

rientra nella sfera cognitiva della Commissione federale di stima;

che il 22

dicembre 2004 i ricorrenti hanno allora inoltrato le loro pretese alla Commissione

federale di stima del 13° Circondario;

che

mediante ricorso 19 gennaio 2005 al Tribunale cantonale amministrativo essi

hanno tuttavia impugnato anche la pronunzia 17 dicembre 2004 del Tribunale di espropriazione,

sollecitandone l'annullamento con contestuale accertamento della competenza del

primo giudice a pronunciarsi sull'istanza di indennizzo per causa di

espropriazione materiale presentata il 13 dicembre 2004;

che gli

insorgenti si dolgono di una limitazione particolarmente grave del loro diritto

di proprietà ad opera del cantone, che senza il supporto di alcun piano o

progetto viario istituito conformemente alle pertinenti disposizioni di legge

impedisce da oltre 10 anni l'edificazione del mapp. __________;

che il

Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa riconfermandosi

nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;

che il

comune di __________ si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre il Cantone

ha sollecitato la reiezione del gravame in esito a diffuse argomentazioni volte

a perorare l'incompetenza del giudice delle espropriazioni in assenza di

qualsiasi vincolo costitutivo di esproprio materiale;

che la

Confederazione non ha presentato osservazioni, restando del tutto silente;

che con

decisione del 22 febbraio 2005 la Commissione federale di stima del 13°

Circondario ha dichiarato inammissibile la notifica di pretese notificatale,

declinando la propria competenza in mancanza di progetti, piani, zone riservate

o allineamenti adottati in applicazione della LNS;

considerato, in

diritto

che prima

di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è

tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che

notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma

secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto

dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

che in un

caso come quello all'esame, concernente la presunta espropriazione materiale di

un fondo interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo può essere data unicamente dall'art. 50 della Lespr,

atteso che i giudizi resi dal Tribunale di espropriazione sulla scorta della

Lstr sono comunque definitivi;

che in

via pregiudiziale occorre pertanto accertare se alla fattispecie torna applicabile

la Lespr;

che

riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali (art. 1 cpv. 3

Lespr), la Lespr è tra l'altro applicabile a tutti i casi in cui una

restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di

una espropriazione (art. 1 cpv. 2 Lespr);

che quale

lex specialis la LSN prevede che nell'ambito del piano di sistemazione e dei

progetti delle strade nazionali il Dipartimento competente (DATEC) può

istituire delle zone riservate nelle quali è permesso edificare soltanto se non

viene intralciata la futura esecuzione dell'opera stradale (cfr. art. 6, 9, 12,

14.

cpv. 1, 16 cpv. 1 LSN; 3, 8, 9 OSN; GAAC 68.60);

che resta

riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate

mediante le disposizioni del medesimo (art. 14 cpv. 2 LSN);

che

eventuali pretese espropriative derivanti dall'adozione di siffatte misure

vanno notificate al Cantone e ove queste siano, in tutto o in parte,

contestate, dev'essere avviata una procedura di stima giusta la legge federale

sull'espropriazione (art. 18 LSN); la causa è decisa dalla Commissione federale

di stima competente per circondario (art. 57 ss. LFespr);

che nel

caso di specie le competenti autorità non hanno mai istituto una zona riservata

giusta l'art. 14 LSN in corrispondenza del mapp. __________ di __________;

ciononostante il Dipartimento del territorio si oppone da anni al rilascio di

un permesso per l'edificazione del fondo siccome interessato dalle opere di riorganizzazione

dello svincolo autostradale di Mendrisio;

che i

pregiudizi rivendicati dai ricorrenti discendono in ogni modo da provvedimenti

presi in funzione della prevista costruzione di parti costitutive di una strada

nazionale (vedi art. 6 LSN e 3 OSN);

che la

pianificazione, la progettazione e la costruzione di questi impianti del

traffico soggiacciono indubitabilmente al diritto federale, segnatamente alla

LSN e alle sue ordinanze d'esecuzione; parimenti, tutte le procedure

espropriative - materiali e formali - connesse alla realizzazione di tali

impianti ricadono per finire nel campo d'applicazione della LFespr (DTF 121 II

426.

consid. 3a e 3b);

che

questa constatazione porta irrimediabilmente ad escludere che la fattispecie

dedotta in giudizio possa risultare in qualche modo assoggettata alla Lespr;

che tale

conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che attualmente l'inedificabilità

del mapp. __________ può essere determinata tutt'al più dal tracciato del nuovo

svincolo autostradale già approvato nel contesto di un progetto generale, ma di

certo non dalla pianificazione comunale, tuttora in fase in elaborazione relativamente

al comparto __________ e insuscettibile di svolgere sulla proprietà dei ricorrenti

effetti restrittivi costitutivi di esproprio materiale;

che

neppure gli insorgenti sostengono d'altronde che la reclamata espropriazione

materiale sia riconducibile a misure pianificatorie esecutive adottate dal

comune di __________ o dal cantone;

che il

gravame si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale

cantonale amministrativo;

che la

tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 12, 14, 16, 18 LSN; 57 ss.

LFespr; 1 e 50 Lespr; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

2 rappr. da: RA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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