50.2005.4
Incompetenza del TE confermata dal TRAM ad evadere una domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale fondata sul mancato rilascio di licenze edilizie per asseriti conflitti con il futur
31 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.4
Data decisione, Autorità:
31.03.2005, TRAM
Titolo:
Incompetenza del TE confermata dal TRAM ad evadere una domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale fondata sul mancato rilascio di licenze edilizie per asseriti conflitti con il futuro tracciato di uno svincolo autostradale
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
STRADE
art. 57 LFESPR
art. 6 LSN
art. 9 LSN
art. 12 LSN
art. 14 LSN
art. 16 LSN
art. 18 LSN
Incarto n.
50.2005.4
Lugano
31 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 gennaio 2005 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
3.
RI 3
4.
RI 4
5.
RI 5
6.
RI 6
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 17 dicembre 2004 (n. 82/04-300) del
Tribunale di espropriazione, che ha dichiarato irricevibile per difetto di
competenza la domanda di indennizzo per titolo di espropriazione materiale
del mapp. __________ RFD di __________ che gli insorgenti hanno inoltrato il
13.
dicembre 2004 nei confronti della Confederazione, del Cantone e del comune
di __________;
viste le risposte:
- 21 gennaio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 18 febbraio 2005 del
comune di __________;
- 18 febbraio 2005 dello
Stato del Canton Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
ricorrenti RI 1 sono comproprietari del mapp. __________ RF di __________, un
fondo prativo di 3'700 mq posto in località __________, nelle vicinanze della
A394 (strada espresso Mendrisio-Stabio);
che nel
novembre del 1994 i proprietari hanno chiesto al municipio il permesso di
insediare sul terreno (allora intavolato come mapp. __________ e incluso nella
zona industriale J2) un edificio multiuso;
che
nonostante l'opposizione del Dipartimento del territorio, l'esecutivo comunale
ha rilasciato la licenza edilizia; adito dall'autorità cantonale, con sentenza
5.
luglio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso e sospeso la
decisione municipale sulla domanda di costruzione ai sensi dell'art. 65 LALPT;
che il
Governo ha ritenuto in sostanza che la domanda fosse in contrasto con uno
studio pianificatorio in atto, segnatamente con il previsto tracciato (corsia
sud/nord) di un nuovo raccordo stradale tra la A394 e la N2;
che il 15
febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
generale del PR, confermando tra l'altro la destinazione industriale della
part. __________; il Consiglio di Stato si è tuttavia rifiutato di approvare
questo assetto pianificatorio, abrogando nel contempo il precedente PR del 1983
(cfr. ris. n. 3405 del 9 luglio 2002 e ris. n. 1902 del 6 maggio 2003);
che il
Governo ha annotato che le scelte pianificatorie comunali in località __________
interferivano con la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio,
già approvato a livello di progetto generale (ris. n. 1902 del 6 maggio 2003,
p. 13);
che dal
profilo del piano di utilizzazione comunale, attualmente il fondo appartiene
dunque ad un comparto privo di destinazione specifica in attesa
dell'approvazione di un'apposita variante che la definisca con esattezza;
che nel
settembre del 2002 gli insorgenti hanno presentato una domanda di costruzione
analoga a quella del 1994; il 21 novembre 2003 il municipio ha risolto di tenerne
in sospeso l'esame per due anni, richiamandosi al conflitto con la pianificazione
dei nuovi svincoli autostradali di Mendrisio già evocato anni addietro dal
Dipartimento del territorio e, in tempi più recenti, dal Consiglio di Stato;
che
nell'impossibilità di trovare un accomodamento bonale al contenzioso, il 13 dicembre
2004.
i proprietari del mapp. __________ hanno convenuto in giudizio la
Confederazione, il Canton Ticino e il comune di __________ innanzi al Tribunale
di espropriazione, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di
espropriazione materiale;
che con sentenza
17.
dicembre 2004 il Tribunale di espropriazione ha dichiarato irricevibile
l'istanza di risarcimento per difetto di competenza; annotato che i vincoli ostanti
all'edificazione dipendono da un'opera stradale a carattere nazionale e che
l'eventuale esproprio da essi generato andrebbe indennizzato sulla scorta di
norme di rango federale (legge sulle strade nazionali; LSN), il primo giudice -
la cui competenza è circoscritta ai soli procedimenti disciplinati dalla legge
cantonale di espropriazione (Lespr) e dalla legge cantonale sulle strade (Lstr)
- ha escluso di poter statuire nel merito di una controversia che per materia
rientra nella sfera cognitiva della Commissione federale di stima;
che il 22
dicembre 2004 i ricorrenti hanno allora inoltrato le loro pretese alla Commissione
federale di stima del 13° Circondario;
che
mediante ricorso 19 gennaio 2005 al Tribunale cantonale amministrativo essi
hanno tuttavia impugnato anche la pronunzia 17 dicembre 2004 del Tribunale di espropriazione,
sollecitandone l'annullamento con contestuale accertamento della competenza del
primo giudice a pronunciarsi sull'istanza di indennizzo per causa di
espropriazione materiale presentata il 13 dicembre 2004;
che gli
insorgenti si dolgono di una limitazione particolarmente grave del loro diritto
di proprietà ad opera del cantone, che senza il supporto di alcun piano o
progetto viario istituito conformemente alle pertinenti disposizioni di legge
impedisce da oltre 10 anni l'edificazione del mapp. __________;
che il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute;
che il
comune di __________ si è rimesso al giudizio del tribunale, mentre il Cantone
ha sollecitato la reiezione del gravame in esito a diffuse argomentazioni volte
a perorare l'incompetenza del giudice delle espropriazioni in assenza di
qualsiasi vincolo costitutivo di esproprio materiale;
che la
Confederazione non ha presentato osservazioni, restando del tutto silente;
che con
decisione del 22 febbraio 2005 la Commissione federale di stima del 13°
Circondario ha dichiarato inammissibile la notifica di pretese notificatale,
declinando la propria competenza in mancanza di progetti, piani, zone riservate
o allineamenti adottati in applicazione della LNS;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che
notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma
secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto
dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che in un
caso come quello all'esame, concernente la presunta espropriazione materiale di
un fondo interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo può essere data unicamente dall'art. 50 della Lespr,
atteso che i giudizi resi dal Tribunale di espropriazione sulla scorta della
Lstr sono comunque definitivi;
che in
via pregiudiziale occorre pertanto accertare se alla fattispecie torna applicabile
la Lespr;
che
riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali (art. 1 cpv. 3
Lespr), la Lespr è tra l'altro applicabile a tutti i casi in cui una
restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di
una espropriazione (art. 1 cpv. 2 Lespr);
che quale
lex specialis la LSN prevede che nell'ambito del piano di sistemazione e dei
progetti delle strade nazionali il Dipartimento competente (DATEC) può
istituire delle zone riservate nelle quali è permesso edificare soltanto se non
viene intralciata la futura esecuzione dell'opera stradale (cfr. art. 6, 9, 12,
14.
cpv. 1, 16 cpv. 1 LSN; 3, 8, 9 OSN; GAAC 68.60);
che resta
riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate
mediante le disposizioni del medesimo (art. 14 cpv. 2 LSN);
che
eventuali pretese espropriative derivanti dall'adozione di siffatte misure
vanno notificate al Cantone e ove queste siano, in tutto o in parte,
contestate, dev'essere avviata una procedura di stima giusta la legge federale
sull'espropriazione (art. 18 LSN); la causa è decisa dalla Commissione federale
di stima competente per circondario (art. 57 ss. LFespr);
che nel
caso di specie le competenti autorità non hanno mai istituto una zona riservata
giusta l'art. 14 LSN in corrispondenza del mapp. __________ di __________;
ciononostante il Dipartimento del territorio si oppone da anni al rilascio di
un permesso per l'edificazione del fondo siccome interessato dalle opere di riorganizzazione
dello svincolo autostradale di Mendrisio;
che i
pregiudizi rivendicati dai ricorrenti discendono in ogni modo da provvedimenti
presi in funzione della prevista costruzione di parti costitutive di una strada
nazionale (vedi art. 6 LSN e 3 OSN);
che la
pianificazione, la progettazione e la costruzione di questi impianti del
traffico soggiacciono indubitabilmente al diritto federale, segnatamente alla
LSN e alle sue ordinanze d'esecuzione; parimenti, tutte le procedure
espropriative - materiali e formali - connesse alla realizzazione di tali
impianti ricadono per finire nel campo d'applicazione della LFespr (DTF 121 II
426.
consid. 3a e 3b);
che
questa constatazione porta irrimediabilmente ad escludere che la fattispecie
dedotta in giudizio possa risultare in qualche modo assoggettata alla Lespr;
che tale
conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che attualmente l'inedificabilità
del mapp. __________ può essere determinata tutt'al più dal tracciato del nuovo
svincolo autostradale già approvato nel contesto di un progetto generale, ma di
certo non dalla pianificazione comunale, tuttora in fase in elaborazione relativamente
al comparto __________ e insuscettibile di svolgere sulla proprietà dei ricorrenti
effetti restrittivi costitutivi di esproprio materiale;
che
neppure gli insorgenti sostengono d'altronde che la reclamata espropriazione
materiale sia riconducibile a misure pianificatorie esecutive adottate dal
comune di __________ o dal cantone;
che il
gravame si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che la
tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 12, 14, 16, 18 LSN; 57 ss.
LFespr; 1 e 50 Lespr; 3, 28, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
2 rappr. da: RA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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