50.2005.5
espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito e gravata da numerose servitù
12 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.5
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, TRAM
Titolo:
espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito e gravata da numerose servitù
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
Incarto n.
50.2005.5
Lugano
12 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 dell'
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 2 marzo 2005 (no. 20-2004.16-1) del
Tribunale di espropriazione,
prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal __________
(ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà del mapp. __________ RF di __________
in vista della realizzazione della strada di PR no. 8;
viste le risposte:
- 3 maggio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 30 maggio 2005 del
comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R2 di
complessivi mq 450 censito quale sedime stradale (mq 318), bosco (mq 127) e
fiume (mq 5); nel 2003 la particella costituiva in sostanza la parte iniziale
di una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva
da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù
di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ -
mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha
promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche i 450 mq della part. __________,
per i quali ha offerto fr. 10.- il mq;
che il 27
maggio 2003 il proprietario ha sollecitato un congruo adeguamento dell'indennità,
annotando di aver comperato il terreno nel 1988 a fr. 30'000.- (= fr. 41.20 il
mq, per un fondo che all'epoca era ampio 728 mq, di cui 321 mq di sedime
stradale e 407 mq di bosco);
che
all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 le parti hanno concordato
l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° ottobre
Considerandi
2003, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;
che l'8 ottobre
2003.
il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti
la strada di PR 8-8;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità di fr. 10.- il
mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, rilevando
essenzialmente che il terreno sottratto era di scarso valore siccome costituito
in massima parte da superficie viaria aperta al pubblico transito;
che
mediante ricorso 18 aprile 2005 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato
dall'istanza inferiore venga aumentato equamente in considerazione del prezzo
pagato all'epoca per acquistare il fondo espropriato;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è
nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi
dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla
scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei
luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il
dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso
(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo le strade private
non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che
costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1
e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri
fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico
avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così liberato
da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);
che dal profilo estimativo, le strade
private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, rispettivamente
le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da considerevoli servitù
di passo, sono dunque considerate di valore insignificante, tendente allo zero
(RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);
che nel 2003, al momento dell'anticipata
immissione in possesso, il mapp. __________ del ricorrente era costituito in
massima parte da una strada sterrata che dipartendosi da via __________ serviva
da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in località __________;
già allora, la particella risultava gravata a RF da otto servitù prediali di
passo a favore di nove fondi contermini;
che a fronte di simili risultanze,
l'indennità di fr. 10.- il mq accordata dal primo giudice per l'esproprio di un
impianto viario con ogni evidenza aperto al pubblico transito resiste con
certezza alle critiche dell'insorgente; l'indennizzo si avvera infatti non solo
equo e corretto in relazione alla cessione forzata della superficie stradale
vera e propria, ma addirittura generoso per rapporto all'esproprio della
porzione restante del fondo, che essendo di natura boschiva avrebbe
giustificato un risarcimento non superiore a 5.- fr. il mq (RDAT I-1999 n. 34);
che la circostanza secondo cui nel 1988 il
mapp. __________ è stato acquistato al prezzo di fr. 41.20 il mq non consente
di pervenire a diversa conclusione; a prescindere dal fatto che la compera a
tale cifra eccessiva è stata verosimilmente effettuata in vista dell'operazione
immobiliare che ha portato all'edificazione ed alla vendita delle villette agli
odierni mapp. __________, il prezzo pagato a suo tempo dal ricorrente non
rientra nei parametri utilizzabili ai fini della determinazione dell'indennità,
che deve corrispondere all'effettivo valore venale del diritto espropriato
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 64 ad art. 19 LFespr;
Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
p. 500);
che stante quanto precede il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43
e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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