Lexipedia

Decisione

50.2005.5

espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito e gravata da numerose servitù

12 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.5

Data decisione, Autorità:

12.10.2005, TRAM

Titolo:

espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito e gravata da numerose servitù

ESPROPRIAZIONE FORMALE

INDENNITÀ ESPROPRIATIVA

art. 9 LESPR

art. 11 LESPR

Incarto n.

50.2005.5

Lugano

12 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 dell'

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 (no. 20-2004.16-1) del

Tribunale di espropriazione,

prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal __________

(ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà del mapp. __________ RF di __________

in vista della realizzazione della strada di PR no. 8;

viste le risposte:

- 3 maggio 2005 del

Tribunale di espropriazione;

- 30 maggio 2005 del

comune di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R2 di

complessivi mq 450 censito quale sedime stradale (mq 318), bosco (mq 127) e

fiume (mq 5); nel 2003 la particella costituiva in sostanza la parte iniziale

di una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva

da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù

di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ -

mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha

promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione

dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche i 450 mq della part. __________,

per i quali ha offerto fr. 10.- il mq;

che il 27

maggio 2003 il proprietario ha sollecitato un congruo adeguamento dell'indennità,

annotando di aver comperato il terreno nel 1988 a fr. 30'000.- (= fr. 41.20 il

mq, per un fondo che all'epoca era ampio 728 mq, di cui 321 mq di sedime

stradale e 407 mq di bosco);

che

all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 le parti hanno concordato

l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° ottobre

Considerandi

2003, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;

che l'8 ottobre

2003.

il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti

la strada di PR 8-8;

che

esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione

ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità di fr. 10.- il

mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, rilevando

essenzialmente che il terreno sottratto era di scarso valore siccome costituito

in massima parte da superficie viaria aperta al pubblico transito;

che

mediante ricorso 18 aprile 2005 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato

dall'istanza inferiore venga aumentato equamente in considerazione del prezzo

pagato all'epoca per acquistare il fondo espropriato;

che il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è

nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi

dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla

scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei

luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base

all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il

dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso

(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi

al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);

che in ambito espropriativo le strade private

non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che

costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1

e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri

fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico

avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così liberato

da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);

che dal profilo estimativo, le strade

private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, rispettivamente

le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da considerevoli servitù

di passo, sono dunque considerate di valore insignificante, tendente allo zero

(RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);

che nel 2003, al momento dell'anticipata

immissione in possesso, il mapp. __________ del ricorrente era costituito in

massima parte da una strada sterrata che dipartendosi da via __________ serviva

da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in località __________;

già allora, la particella risultava gravata a RF da otto servitù prediali di

passo a favore di nove fondi contermini;

che a fronte di simili risultanze,

l'indennità di fr. 10.- il mq accordata dal primo giudice per l'esproprio di un

impianto viario con ogni evidenza aperto al pubblico transito resiste con

certezza alle critiche dell'insorgente; l'indennizzo si avvera infatti non solo

equo e corretto in relazione alla cessione forzata della superficie stradale

vera e propria, ma addirittura generoso per rapporto all'esproprio della

porzione restante del fondo, che essendo di natura boschiva avrebbe

giustificato un risarcimento non superiore a 5.- fr. il mq (RDAT I-1999 n. 34);

che la circostanza secondo cui nel 1988 il

mapp. __________ è stato acquistato al prezzo di fr. 41.20 il mq non consente

di pervenire a diversa conclusione; a prescindere dal fatto che la compera a

tale cifra eccessiva è stata verosimilmente effettuata in vista dell'operazione

immobiliare che ha portato all'edificazione ed alla vendita delle villette agli

odierni mapp. __________, il prezzo pagato a suo tempo dal ricorrente non

rientra nei parametri utilizzabili ai fini della determinazione dell'indennità,

che deve corrispondere all'effettivo valore venale del diritto espropriato

(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 64 ad art. 19 LFespr;

Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

p. 500);

che stante quanto precede il ricorso deve

essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia segue la

soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43

e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster