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Decisione

50.2005.6

espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito che era stata esclusa dalla superficie edificabile del fondo al momento della sua edificazione

12 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.6

Data decisione, Autorità:

12.10.2005, TRAM

Titolo:

espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito che era stata esclusa dalla superficie edificabile del fondo al momento della sua edificazione

ESPROPRIAZIONE FORMALE

INDENNITÀ ESPROPRIATIVA

art. 38 cpv. 2 LE

art. 9 LESPR

art. 11 LESPR

art. 12 LESPR

Incarto n.

50.2005.6

Lugano

12 ottobre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 (no. 20.2004.16-5) del

Tribunale di espropriazione,

prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________

(ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà di ca. 82 mq del mapp. __________

RF di __________ in vista della realizzazione della strada di PR no. 8;

viste le risposte:

- 3 maggio 2005 del

Tribunale di espropriazione;

- 30 maggio 2005 del

comune di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che nel

2003 la RI 1 era proprietaria del mapp. __________ RF di __________, un fondo

sito in zona R2 di complessivi mq 551 censito quale prato; in quel momento la

particella accoglieva una villetta in fase di ultimazione e il tratto finale di

una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva

da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù

di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ -

mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha

promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione

dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 82 mq della part. __________,

per i quali ha offerto fr. 250.- il mq;

che il 27

maggio 2003 la proprietaria ha sollecitato una modifica dei piani e notificato una

pretesa di 450.- fr. il mq per la cessione del terreno adibito a strada; nel contempo

ha domandato la rifusione di spese per fr. 15'109.20 in relazione alla posa di

opere di sottostruttura stradale in corrispondenza dei mapp. __________

che

all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 l'espropriata ha ritirato

l'opposizione al progetto; pur accordando l'anticipata immissione in possesso

dei diritti espropriati per il 1° ottobre 2003, si è riconfermata per il resto in

tutte le pretese risarcitorie avanzate;

che l'8

ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi

concernenti la strada di PR 8-8;

che

esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione

ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 430.-

il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, negando

Considerandi

tuttavia il rimborso delle spese rivendicate in relazione alla pregressa sistemazione

della strada privata ora dedotta in esproprio;

che il

primo giudice ha ritenuto in sostanza di dover riconoscere alla RI 1 un'indennità

corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, poiché gli

esistenti oneri di passo gravavano solo il confine del fondo, ovvero il

sentiero esistente destinato ad accogliere il sedime stradale pubblico; ha

invece respinto la richiesta di rifusione dei costi di urbanizzazione delle

part. __________ in mancanza di un nesso di causalità con l'intervento

espropriativo;

che

mediante ricorso 18 aprile 2005 la RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che gli venga concesso il

rimborso spese di fr. 15'109.20 negatogli dall'istanza inferiore;

che il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è

nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi

dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria

sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato

e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base all'intero

valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies aestimandi

si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase

Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio

usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);

che in ambito espropriativo le strade

private non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che

costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1

e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri

fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico

avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così

liberato da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);

che dal profilo estimativo, le strade

private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE,

rispettivamente le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da

considerevoli servitù di passo, sono dunque reputate di valore insignificante,

tendente allo zero (RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);

che nel 2003, al momento dell'anticipata

immissione in possesso, la parte espropriata del mapp. __________ della ricorrente

era costituita dal tratto finale della strada sterrata che dipartendosi da via __________

serviva da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in

località __________ (cfr. documentazione fotografica agli atti); allora, la

particella risultava gravata a RF da sette servitù prediali di passo a favore di

altrettanti fondi siti nelle vicinanze, il che avrebbe giustificato un indennizzo

espropriativo dell'ordine di 10.- fr. il mq;

che tali servitù sono state tuttavia iscritte

contestualmente al frazionamento del fondo avvenuto nel settembre del 2000 in

vista della costruzione e della vendita di quattro case monofamigliari sui neo

costituiti mapp. __________; a quel tempo il mapp. __________ misurava 2'077

mq, di cui soltanto 1'650 mq sono stati ritenuti edificabili una volta dedotta l'area

destinata alla strada di PR come prescritto dall'art. 38 cpv. 2 LE;

che è quindi a giusto titolo che il primo

giudice ha accordato alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore

edilizio pieno del terreno espropriato, facendo astrazione dalle numerose servitù

iscritte posteriormente alla licenza edilizia 18 gennaio 2000 rilasciata alla RI

1.

sulla scorta di una superficie edificabile priva del sedime votato all'esproprio

ai fini della realizzazione della strada di PR no. 8;

che per la cessione dello scorporo espropriato

la ricorrente ha ottenuto un risarcimento di fr. 430.- il mq, ovvero una somma

superiore del 9% al prezzo medio pagato nella zona di riferimento per oggetti

assolutamente identici;

che tale importo tiene ampiamente conto

delle peculiarità del mapp. __________, segnatamente della sua adeguata urbanizzazione,

per cui la RI 1 non può aspirare al riconoscimento di un'ulteriore indennità di

fr. 15'109.20 sotto forma di rimborso delle spese di esecuzione della

sottostruttura della strada privata che ante esproprio portava al fondo;

che quand'anche l'indennizzo per l'espropriazione

parziale della proprietà fosse stato fissato scorrettamente senza considerare

il suo grado di urbanizzazione, la richiesta dell'insorgente avrebbe comunque dovuto

essere disattesa nella misura in cui è riferita a spese che non concernono

esclusivamente il mapp. __________ nella sua odierna configurazione oggetto del

presente contenzioso d'esproprio, che competono alla RI 1 solo in parte (una delle

fatture giustificative presentate, ammontante a fr. 8'853.30, è stata emessa dall'arch.

__________ e non dalla SA) e che verosimilmente sono già state caricate agli

acquirenti delle villette erette sui mapp. __________;

che stante quanto precede il ricorso deve

essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia segue la

soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43

e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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