50.2005.6
espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito che era stata esclusa dalla superficie edificabile del fondo al momento della sua edificazione
12 ottobre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.6
Data decisione, Autorità:
12.10.2005, TRAM
Titolo:
espropriazione formale di una strada privata aperta al pubblico transito che era stata esclusa dalla superficie edificabile del fondo al momento della sua edificazione
ESPROPRIAZIONE FORMALE
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 38 cpv. 2 LE
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 12 LESPR
Incarto n.
50.2005.6
Lugano
12 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 2 marzo 2005 (no. 20.2004.16-5) del
Tribunale di espropriazione,
prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________
(ora comune di CO 1) per acquisire la proprietà di ca. 82 mq del mapp. __________
RF di __________ in vista della realizzazione della strada di PR no. 8;
viste le risposte:
- 3 maggio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 30 maggio 2005 del
comune di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
2003 la RI 1 era proprietaria del mapp. __________ RF di __________, un fondo
sito in zona R2 di complessivi mq 551 censito quale prato; in quel momento la
particella accoglieva una villetta in fase di ultimazione e il tratto finale di
una strada sterrata a vicolo cieco che prolungandosi da via __________ serviva
da accesso carrozzabile a diverse proprietà, tutte beneficiarie di una servitù
di passo veicolare regolarmente iscritta a RF;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
realizzazione della strada di PR no. 8-8, l'allora comune di __________ -
mediante avviso personale 14 aprile 2003 e pubblicazione degli atti - ha
promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione
dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 82 mq della part. __________,
per i quali ha offerto fr. 250.- il mq;
che il 27
maggio 2003 la proprietaria ha sollecitato una modifica dei piani e notificato una
pretesa di 450.- fr. il mq per la cessione del terreno adibito a strada; nel contempo
ha domandato la rifusione di spese per fr. 15'109.20 in relazione alla posa di
opere di sottostruttura stradale in corrispondenza dei mapp. __________
che
all'udienza di conciliazione del 16 settembre 2003 l'espropriata ha ritirato
l'opposizione al progetto; pur accordando l'anticipata immissione in possesso
dei diritti espropriati per il 1° ottobre 2003, si è riconfermata per il resto in
tutte le pretese risarcitorie avanzate;
che l'8
ottobre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti la strada di PR 8-8;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 2 marzo 2005 il Tribunale di espropriazione
ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità di fr. 430.-
il mq, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso, negando
Considerandi
tuttavia il rimborso delle spese rivendicate in relazione alla pregressa sistemazione
della strada privata ora dedotta in esproprio;
che il
primo giudice ha ritenuto in sostanza di dover riconoscere alla RI 1 un'indennità
corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, poiché gli
esistenti oneri di passo gravavano solo il confine del fondo, ovvero il
sentiero esistente destinato ad accogliere il sedime stradale pubblico; ha
invece respinto la richiesta di rifusione dei costi di urbanizzazione delle
part. __________ in mancanza di un nesso di causalità con l'intervento
espropriativo;
che
mediante ricorso 18 aprile 2005 la RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che gli venga concesso il
rimborso spese di fr. 15'109.20 negatogli dall'istanza inferiore;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, comune nel quale è
nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato le tesi
dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato
e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base all'intero
valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il dies aestimandi
si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase
Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio
usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che in ambito espropriativo le strade
private non possono essere stimate come i normali terreni edilizi, dato che
costituiscono un presupposto afferente all'urbanizzazione (vedi art. 19 cpv. 1
e 22 cpv. 2 lett. b LPT) per l'edificazione del resto del fondo o di altri
fondi; in assenza di danno, la cessione di questi impianti all'ente pubblico
avviene quindi di norma a titolo gratuito, poiché il proprietario viene così
liberato da oneri di manutenzione e responsabilità (RDAT 1983 n. 75);
che dal profilo estimativo, le strade
private aperte al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE,
rispettivamente le superfici viarie ad esse assimilabili in quanto gravate da
considerevoli servitù di passo, sono dunque reputate di valore insignificante,
tendente allo zero (RDAT I-1993 n. 52 e rinvii);
che nel 2003, al momento dell'anticipata
immissione in possesso, la parte espropriata del mapp. __________ della ricorrente
era costituita dal tratto finale della strada sterrata che dipartendosi da via __________
serviva da accesso carrozzabile alla maggioranza delle proprietà edificate in
località __________ (cfr. documentazione fotografica agli atti); allora, la
particella risultava gravata a RF da sette servitù prediali di passo a favore di
altrettanti fondi siti nelle vicinanze, il che avrebbe giustificato un indennizzo
espropriativo dell'ordine di 10.- fr. il mq;
che tali servitù sono state tuttavia iscritte
contestualmente al frazionamento del fondo avvenuto nel settembre del 2000 in
vista della costruzione e della vendita di quattro case monofamigliari sui neo
costituiti mapp. __________; a quel tempo il mapp. __________ misurava 2'077
mq, di cui soltanto 1'650 mq sono stati ritenuti edificabili una volta dedotta l'area
destinata alla strada di PR come prescritto dall'art. 38 cpv. 2 LE;
che è quindi a giusto titolo che il primo
giudice ha accordato alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore
edilizio pieno del terreno espropriato, facendo astrazione dalle numerose servitù
iscritte posteriormente alla licenza edilizia 18 gennaio 2000 rilasciata alla RI
1.
sulla scorta di una superficie edificabile priva del sedime votato all'esproprio
ai fini della realizzazione della strada di PR no. 8;
che per la cessione dello scorporo espropriato
la ricorrente ha ottenuto un risarcimento di fr. 430.- il mq, ovvero una somma
superiore del 9% al prezzo medio pagato nella zona di riferimento per oggetti
assolutamente identici;
che tale importo tiene ampiamente conto
delle peculiarità del mapp. __________, segnatamente della sua adeguata urbanizzazione,
per cui la RI 1 non può aspirare al riconoscimento di un'ulteriore indennità di
fr. 15'109.20 sotto forma di rimborso delle spese di esecuzione della
sottostruttura della strada privata che ante esproprio portava al fondo;
che quand'anche l'indennizzo per l'espropriazione
parziale della proprietà fosse stato fissato scorrettamente senza considerare
il suo grado di urbanizzazione, la richiesta dell'insorgente avrebbe comunque dovuto
essere disattesa nella misura in cui è riferita a spese che non concernono
esclusivamente il mapp. __________ nella sua odierna configurazione oggetto del
presente contenzioso d'esproprio, che competono alla RI 1 solo in parte (una delle
fatture giustificative presentate, ammontante a fr. 8'853.30, è stata emessa dall'arch.
__________ e non dalla SA) e che verosimilmente sono già state caricate agli
acquirenti delle villette erette sui mapp. __________;
che stante quanto precede il ricorso deve
essere respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43
e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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