50.2005.7
Quantificazione del danno soggettivo patito dall'espropriato per la perdita di due posti auto esterni
21 novembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2005.7
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TRAM
Titolo:
Quantificazione del danno soggettivo patito dall'espropriato per la perdita di due posti auto esterni
INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
Incarto n.
50.2005.7
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 aprile 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 29 marzo 2005 (no. 20.2004.18-3) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal comune di CO 1 per acquisire la proprietà di ca.
28 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della realizzazione di
un marciapiede in via __________;
viste le risposte:
- 17 maggio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 2 giugno 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R6
di complessivi mq 833 sul quale sorgono due stabili, in gran parte adibiti a
garage/carroz-zeria; il PT della casa di abitazione al sub. A e lo spazio
antistante, adiacente a via __________, sono infatti utilizzati per l'esposizione
di veicoli a motore, mentre lo stabile posto sul retro (sub. D) ospita
l'officina;
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
formazione di un marciapiede sul lato a monte di via __________, l'allora
comune di __________ - mediante avviso personale 1° luglio 2003 e pubblicazione
degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla
realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 28 mq
della part. __________, per i quali ha offerto fr. 434.- il mq (ovvero il
valore di stima del terreno decurtato del 30%);
che il 5
agosto 2003 il proprietario, dopo aver sottolineato l'importanza dello spazio
espositivo esterno nell'ambito della propria attività di garagista, ha notificato
una pretesa di fr. 1'200.- il mq per la cessione della striscia espropriata, di
fr. 59'400.- per la perdita di tre posti auto e un'ulteriore indennità, non
meglio precisata, per la soppressione di 5 arbusti;
che dopo
aver concordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per
il 27 agosto 2003, all'udienza di conciliazione del 4 novembre 2003 le parti hanno
convenuto un risarcimento a corpo di fr. 2'000.- per l'eliminazione delle
piante, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;
che il 24
novembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti la formazione del marciapiede in via __________;
che
esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 marzo 2005 il Tribunale di
espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute al proprietario del
Considerandi
mapp. __________, accordandogli fr. 800.- il mq per l'esproprio di ca. 28 mq di
terreno e fr. 14'523.- per la soppressione di due posteggi, oltre interessi al
3.
% a contare dall'anticipata immissione in possesso;
che
mediante ricorso 27 aprile 2005 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo assegnato dall'istanza
inferiore per il sacrificio dei due posti auto venga aumentato e definito in
fr. 59'400.-; a mente dell'insorgente, per calcolare correttamente il valore a
reddito dello spazio espositivo perso bisogna prendere in considerazione un
canone di locazione mensile di almeno 150.- fr. e un tasso di capitalizzazione non
superiore al 4%;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, comune nel
quale è nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato
le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse
- in appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato
e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base
all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il
dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso
(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);
che secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib 517
e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione si calcola sia secondo il
valore che il diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente, sia
secondo l'interesse speciale dell'espropriato a conservare tale diritto, fermo
restando che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se
così facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41); in
altre parole, l'indennità dovuta viene determinata in base al valore venale (oggettivo)
del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito
dall'espropriato se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit
administratif, N. 2298);
che in caso di espropriazione di un'area
utilizzata come posteggio, il danno soggettivo subito dall'espropriato
corrisponde alla perdita del valore a reddito dell'impianto; l'indennità
d'esproprio si calcola pertanto in base al frutto capitalizzato prodotto dalla
locazione del posteggio, sempre che il valore venale della superficie
espropriata adibita a parcheggio non sia superiore (RDAT II-1996 N. 44, 1989 N.
74; STA 18 agosto 1998 in re Stato del Canton Ticino c. G.);
che secondo la miglior dottrina d'estimo, il
valore a reddito di costruzioni ed impianti si desume dal loro provento lordo
annuo, capitalizzato ad un tasso corrispondente di regola a quello d'interesse
medio praticato per le ipoteche di 1° rango aumentato di 0.5-5 punti a
dipendenza della destinazione e della vetustà dell'oggetto (Nägeli/Wenger, Der
Liegenschaftenschätzer, p. 87-89);
che nel caso di specie il canone di
locazione di uno spazio espositivo come quello di cui trattasi, del tutto affine
ad un comune posteggio esterno, può essere generosamente stimato per esperienza
in fr. 1'200.- annui; la cifra di fr. 150.- mensili rivendicata dal ricorrente
senza alcun supporto probatorio esula dalle reali quotazioni di mercato riscontrabili
nella zona di riferimento;
che negli ultimi decenni il tasso di
interesse medio applicato in Svizzera sulle ipoteche di 1° rango è stato del 5%
circa (cfr. per gli anni 1961-1980 e 1981-1995 Nägeli/Wenger, op. cit., p. 88; per
gli anni 1996-2004, Banca Nazionale Svizzera, tabella E2 del bollettino mensile
di statistiche economiche consultabile sub www.sbn.ch);
che aggiungendo a questa cifra mezzo punto
percentuale per la destinazione a posteggio del terreno espropriato (Nägeli/Wen-ger,
op. cit., p. 89) si ottiene un tasso di capitalizzazione del 5.50%;
che il danno soggettivo patito
dall'espropriato ammonta dunque a fr. 43'636.- (fr. 21'818.20 per ogni
posteggio perso), somma dalla quale va dedotto il valore dello scorporo dedotto
in esproprio (fr. 800.-/mq x 28 mq = fr. 22'400.-);
che l'indennità aggiuntiva dovuta al
ricorrente per i due posteggi soppressi ammonta dunque a fr. 21'236.-;
che stante quanto precede il ricorso deve
essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma del dispositivo 1.2. del
giudizio impugnato;
che questo esito impone di ripartire la
tassa di giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza
dell'espropriato (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr); a
quest'ultimo, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati,
vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai
limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43
e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.2. della
sentenza 29 marzo 2005 (no. 20/2004.18-3) del Tribunale di espropriazione è
annullato e riformato come segue:
1.2. fr. 21'236.- a
corpo per la soppressione di due posteggi.
2. La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta carico del ricorrente nella misura di fr. 680.- e
dell'ente espropriante per la differenza. Quest'ultimo verserà all'espropriato
fr. 120.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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