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Decisione

50.2005.7

Quantificazione del danno soggettivo patito dall'espropriato per la perdita di due posti auto esterni

21 novembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

50.2005.7

Data decisione, Autorità:

21.11.2005, TRAM

Titolo:

Quantificazione del danno soggettivo patito dall'espropriato per la perdita di due posti auto esterni

INDENNITÀ ESPROPRIATIVA

art. 9 LESPR

art. 11 LESPR

Incarto n.

50.2005.7

Lugano

21 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 aprile 2005 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 29 marzo 2005 (no. 20.2004.18-3) del

Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento

espropriativo promosso dal comune di CO 1 per acquisire la proprietà di ca.

28 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della realizzazione di

un marciapiede in via __________;

viste le risposte:

- 17 maggio 2005 del

Tribunale di espropriazione;

- 2 giugno 2005 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo sito in zona R6

di complessivi mq 833 sul quale sorgono due stabili, in gran parte adibiti a

garage/carroz-zeria; il PT della casa di abitazione al sub. A e lo spazio

antistante, adiacente a via __________, sono infatti utilizzati per l'esposizione

di veicoli a motore, mentre lo stabile posto sul retro (sub. D) ospita

l'officina;

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

formazione di un marciapiede sul lato a monte di via __________, l'allora

comune di __________ - mediante avviso personale 1° luglio 2003 e pubblicazione

degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla

realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio anche 28 mq

della part. __________, per i quali ha offerto fr. 434.- il mq (ovvero il

valore di stima del terreno decurtato del 30%);

che il 5

agosto 2003 il proprietario, dopo aver sottolineato l'importanza dello spazio

espositivo esterno nell'ambito della propria attività di garagista, ha notificato

una pretesa di fr. 1'200.- il mq per la cessione della striscia espropriata, di

fr. 59'400.- per la perdita di tre posti auto e un'ulteriore indennità, non

meglio precisata, per la soppressione di 5 arbusti;

che dopo

aver concordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per

il 27 agosto 2003, all'udienza di conciliazione del 4 novembre 2003 le parti hanno

convenuto un risarcimento a corpo di fr. 2'000.- per l'eliminazione delle

piante, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse;

che il 24

novembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi

concernenti la formazione del marciapiede in via __________;

che

esaurite le formalità processuali, con sentenza 29 marzo 2005 il Tribunale di

espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute al proprietario del

Considerandi

mapp. __________, accordandogli fr. 800.- il mq per l'esproprio di ca. 28 mq di

terreno e fr. 14'523.- per la soppressione di due posteggi, oltre interessi al

3.

% a contare dall'anticipata immissione in possesso;

che

mediante ricorso 27 aprile 2005 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo assegnato dall'istanza

inferiore per il sacrificio dei due posti auto venga aumentato e definito in

fr. 59'400.-; a mente dell'insorgente, per calcolare correttamente il valore a

reddito dello spazio espositivo perso bisogna prendere in considerazione un

canone di locazione mensile di almeno 150.- fr. e un tasso di capitalizzazione non

superiore al 4%;

che il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, comune nel

quale è nel frattempo confluito per fusione __________, il quale ha avversato

le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse

- in appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria

sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato

e dei luoghi circostanti sono note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione

ha luogo mediante piena indennità, il cui importo è calcolato in base

all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr); il

dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso

(art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi

al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr);

che secondo la giurisprudenza (DTF 112 Ib 517

e 536, 106 Ib 228), l'indennità di espropriazione si calcola sia secondo il

valore che il diritto espropriato rappresenta per un potenziale acquirente, sia

secondo l'interesse speciale dell'espropriato a conservare tale diritto, fermo

restando che gli elementi di questi due metodi non possono essere combinati se

così facendo si produce un indebito cumulo di indennizzi (DTF 113 Ib 41); in

altre parole, l'indennità dovuta viene determinata in base al valore venale (oggettivo)

del terreno sottratto o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito

dall'espropriato se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit

administratif, N. 2298);

che in caso di espropriazione di un'area

utilizzata come posteggio, il danno soggettivo subito dall'espropriato

corrisponde alla perdita del valore a reddito dell'impianto; l'indennità

d'esproprio si calcola pertanto in base al frutto capitalizzato prodotto dalla

locazione del posteggio, sempre che il valore venale della superficie

espropriata adibita a parcheggio non sia superiore (RDAT II-1996 N. 44, 1989 N.

74; STA 18 agosto 1998 in re Stato del Canton Ticino c. G.);

che secondo la miglior dottrina d'estimo, il

valore a reddito di costruzioni ed impianti si desume dal loro provento lordo

annuo, capitalizzato ad un tasso corrispondente di regola a quello d'interesse

medio praticato per le ipoteche di 1° rango aumentato di 0.5-5 punti a

dipendenza della destinazione e della vetustà dell'oggetto (Nägeli/Wenger, Der

Liegenschaftenschätzer, p. 87-89);

che nel caso di specie il canone di

locazione di uno spazio espositivo come quello di cui trattasi, del tutto affine

ad un comune posteggio esterno, può essere generosamente stimato per esperienza

in fr. 1'200.- annui; la cifra di fr. 150.- mensili rivendicata dal ricorrente

senza alcun supporto probatorio esula dalle reali quotazioni di mercato riscontrabili

nella zona di riferimento;

che negli ultimi decenni il tasso di

interesse medio applicato in Svizzera sulle ipoteche di 1° rango è stato del 5%

circa (cfr. per gli anni 1961-1980 e 1981-1995 Nägeli/Wenger, op. cit., p. 88; per

gli anni 1996-2004, Banca Nazionale Svizzera, tabella E2 del bollettino mensile

di statistiche economiche consultabile sub www.sbn.ch);

che aggiungendo a questa cifra mezzo punto

percentuale per la destinazione a posteggio del terreno espropriato (Nägeli/Wen-ger,

op. cit., p. 89) si ottiene un tasso di capitalizzazione del 5.50%;

che il danno soggettivo patito

dall'espropriato ammonta dunque a fr. 43'636.- (fr. 21'818.20 per ogni

posteggio perso), somma dalla quale va dedotto il valore dello scorporo dedotto

in esproprio (fr. 800.-/mq x 28 mq = fr. 22'400.-);

che l'indennità aggiuntiva dovuta al

ricorrente per i due posteggi soppressi ammonta dunque a fr. 21'236.-;

che stante quanto precede il ricorso deve

essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma del dispositivo 1.2. del

giudizio impugnato;

che questo esito impone di ripartire la

tassa di giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza

dell'espropriato (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr); a

quest'ultimo, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati,

vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai

limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43

e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo 1.2. della

sentenza 29 marzo 2005 (no. 20/2004.18-3) del Tribunale di espropriazione è

annullato e riformato come segue:

1.2. fr. 21'236.- a

corpo per la soppressione di due posteggi.

2. La tassa di

giudizio di fr. 800.- è posta carico del ricorrente nella misura di fr. 680.- e

dell'ente espropriante per la differenza. Quest'ultimo verserà all'espropriato

fr. 120.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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