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Decisione

50.2005.8

Espropriazione materiale negata per mancato rilascio di una licenza edilizia

28 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel 1990 RI

1 è diventato proprietario per donazione del mapp. __________ RF di __________,

un fondo pianeggiante di forma rettangolare posto in località Pontone (zona

RAr2), lungo una strada comunale (part. 1346) qualificata come collettrice dal

PR comunale del 1976. A quell'epoca nell'angolo S-E della proprietà ampia 722

mq insisteva un piccolo edificio di 48 mq censito quale stalla. Questa

costruzione distava circa 2.5 m dal ciglio della strada comunale.

B. Il 12

febbraio 1991 RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare

il rustico in casa di abitazione. La domanda non è mai stata pubblicata, né ha

dato luogo a qualsiasi decisione formale. L'autorità comunale ha semplicemente

convocato l'istante in licenza comunicandogli di non poter rilasciare il

permesso siccome in contrasto con il progetto di allargamento della strada

comunale previsto nel contesto della revisione del PR, segnatamente del piano

del traffico. Di rimando, il 14 marzo 1992 il proprietario del mapp. __________

si è limitato a notificare al municipio delle pretese per l'esproprio parziale

del suo fondo.

Nel marzo

del 1997 RI 1 ha inoltrato un'altra domanda di costruzione per erigere nella

porzione settentrionale della particella una nuova casa di abitazione unifamiliare

e demolire nel contempo la stalla esistente, in modo da poter usufruire di una

superficie edificabile di 722 mq. Ottenuta la licenza edilizia (28 maggio

1997), il beneficiario ha notificato alcuni cambiamenti al progetto iniziale

che sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti.

Successivamente intenzionato a cingere la

proprietà, nel gennaio del 1998 RI 1 è stato avvertito dal municipio che verso

sud il muro di cinta avrebbe dovuto rispettare un arretramento dalla strada

comunale (fino ad un massimo di m 2.25) per permetterne un futuro allargamento

come previsto dal piano viario allo studio. La domanda per l'esecuzione di un

muro di cinta sul lato N e E, nonché la formazione di un deposito interrato laddove

un tempo sorgeva la stalla è stata presentata in via di notifica il 4 dicembre

2000. Il relativo permesso è stato accordato il 26 gennaio 2001.

C. A far tempo

dal 1998 RI 1 ha ripetutamente interpellato il municipio onde ottenere un

risarcimento di complessivi fr. 60'400.- per la perdita e la demolizione della

stalla, nonché l'esproprio del terreno (ca. 37 mq) necessario all'ampliamento

della strada comunale. Nell'impossibilità di ottenere soddisfazione, il 21

gennaio 2002 il proprietario della part. __________ ha convenuto in giudizio il

CO 1 davanti al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento

dell'indennità summenzionata, rivendicata a titolo di espropriazione materiale.

In sede di risposta il comune si è opposto

fermamente alla domanda, a suo giudizio infondata per assenza degli elementi costitutivi dell'esproprio materiale.

Alle udienze dell'11 novembre 2003 e del 5

ottobre 2004, così come nelle memorie conclusive presentate al dibattimento

finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni

avverse.

D. Esaurite le

formalità processuali, con pronunzia 4 aprile 2005 il Tribunale di espropriazione

ha respinto le pretese risarcitorie di RI 1.

Evocati i principi cardine

dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale, il primo

giudice ha escluso che il mapp. __________ avesse mai subito delle restrizioni

tali da imporre il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo. Il PR di __________

del 1976 ha inserito il fondo in zona edificabile RAr2 e non ne ha minimamente

intaccato le possibilità di sfruttamento, tant'è vero che il proprietario ha

potuto erigervi una nuova costruzione senza neppure esaurire tutti gli indici a

sua disposizione. Il fatto che il municipio abbia archiviato la domanda di

costruzione del 1991 ritenendola in contrasto con uno studio pianificatorio in

atto non consente di pervenire a diversa conclusione. Neppure il nuovo PR

adottato dal Consiglio comunale nel 2003 è idoneo a generare espropriazione

materiale, dato che ha confermato l'inserimento del mapp. __________ nella zona

edificabile e non prevede misure suscettibili di privare l'attore d'una delle

facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà. Il comparente potrà semmai

riproporre le sue pretese al momento in cui il comune promuoverà

l'espropriazione formale dei diritti necessari all'allargamento della strada

comunale contemplato dalla recente revisione del PR.

E. Avverso

questo giudicato RI 1 è insorto mediante ricorso 2 maggio 2005 innanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione

materiale disconosciuta dalla prima istanza e l'assegnazione delle indennità

rivendicate in quella sede.

In sostanza, il ricorrente ha ribadito che

la mancata emanazione di una decisione formale in evasione alla sua domanda di

costruzione del 1991 lo ha pregiudicato pesantemente impedendogli di tutelare i

propri diritti in via ricorsuale. Il principio della buona fede imporrebbe

dunque che gli vengano assegnate le indennità reclamate.

F. Il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la

conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni

ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1,

il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno

riprese, ove occorresse, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Come in

prima istanza, anche in questa sede l'insorgente fonda esplicitamente le

proprie pretese sulla base di una presunta espropriazione materiale,

riconducibile a suo parere alle conseguenze della mancata evasione della

domanda di costruzione presentata nel 1991 per riattare il rustico allora

presente sul mapp. __________.

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di

tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di

restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.

Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la

quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione

d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo

istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale

e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza

del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale

nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni

seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la

celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è

espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di

una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il

proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di

proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione

materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in

modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un

sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza

(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento

di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di

sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431

consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

L'avverarsi di un'espropriazione materiale è

comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la

possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la

parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un

quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo

dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).

Neppure le distanze imposte dalle strade sotto forma di piani o linee di arretramento

sono ritenute generatrici di espropriazione materiale, trattandosi di

restrizioni ordinarie che di norma non comportano una lesione particolarmente

grave del diritto di proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, N. 1471-2; Planungen und materielle

Enteignung, VLP-Schrift Nr. 63, p. 76; DTF 109 Ib 116, 110 Ib 359).

2.2

Il momento determinante per stabilire

se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello

in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della

proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). Come si avrà modo di meglio specificare

nel seguito, il mancato rilascio della licenza edilizia per la ristrutturazione

del rustico invocato nel gravame non rientra di certo nel novero degli eventi

suscettibili di aver leso gravemente il diritto di proprietà del ricorrente generando

espropriazione materiale. L'unico strumento che potrebbe entrare in linea di

conto ai fini della determinazione di un'eventuale espropriazione materiale è

di natura pianificatoria, ovvero il PR di __________ del 1976, tuttora vigente,

che colloca il mapp. __________ in zona RAr2 e che a livello di piano del

traffico non prevede alcun intervento a carico della vetusta costruzione rurale

nel frattempo demolita, raffigurata a margine della strada collettrice C1

tracciata nella rappresentazione grafica dell'epoca (cfr. doc. 3a).

Alla luce di simili emergenze il verificarsi

di un caso di espropriazione materiale è chiaramente da escludere per diverse

ragioni.

Innanzi tutto perché il PR di __________ ha

conferito all'attuale proprietà __________ statuto di fondo edificabile, senza

apporvi vincoli atti a limitarne in maniera incisiva le possibilità di sfruttamento.

Secondariamente perché il piano non ha mortificato alcuna aspirazione di

edificazione del suo proprietario, il quale ha potuto tranquillamente insediare

in loco una nuova casa di abitazione prima e un deposito interrato poi senza

subire condizionamenti di sorta. Nessuno l'ha obbligato a demolire la stalla. È

stata una sua libera scelta, giustificata nella relazione tecnica allegata alla

domanda di costruzione del 1997 con la necessità di ottenere una maggior superficie

edificabile, esigenza invero inutile dato che l'edificio realizzato quell'anno avrebbe

rispettato sia l'i.s. (0.40) che l'i.o. (30%) prescritti dalle NAPR anche con un'area

disponibile di soli 679 mq. Senza quel sacrificio sarebbe stato invece impossibile

posare la successiva opera sotterranea per il ricovero degli attrezzi e della legna,

costruita nel 2001 in corrispondenza del vecchio manufatto rurale.

Tornando agli accadimenti del 1991, il

ricorrente non può seriamente sostenere che l'autorità comunale gli ha impedito

di trasformare il rustico ledendo gravemente il suo diritto di proprietà. In

realtà, se da un lato il municipio non ha mai evaso la domanda di costruzione

del febbraio 1991 venendo meno a tutta una serie di obblighi impostigli dalla

LE, dall'altro il ricorrente non hai mai insistito affinché la procedura

seguisse il suo corso e gli venisse notificata una decisione formale (di

diniego della licenza o di sospensione della procedura ex art. 65 LALPT),

contro la quale avrebbe potuto aggravarsi davanti alle istanze di ricorso in

base all'art. 49 LE 73. Se, come afferma nel ricorso, voleva veramente ottenere

una risoluzione impugnabile concernente il progetto di riattamento della stalla

per affidarsi ai rimedi previsti dalla legge, invece di notificare pretese

risarcitorie doveva adire le autorità superiori dolendosi di ritardata o

denegata giustizia (cfr. sul tema Scolari, Commentario, n. 818 ad art. 10 LE).

Il che gli avrebbe verosimilmente permesso di conseguire una decisione municipale

fondata sull'art. 65 LALPT e, una volta trascorsi due anni senza che la revisione

del PR venisse pubblicata, la licenza edilizia postulata.

Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di

espropriazione, che il mapp. __________ di __________ non è mai stato oggetto

di espropriazione materiale in difetto di una qualsiasi misura duratura atta a

limitare gravemente il diritto di proprietà del ricorrente, al quale non può

quindi essere riconosciuta indennità per tale titolo, neppure per ragioni

dedotte dal principio della buona fede. Dal fascicolo di causa non risulta

infatti che l'insorgente abbia mai ricevuto da organi competenti assicurazioni

vincolanti circa l'ottenimento di un qualche indennizzo per la mancata trasformazione

della stalla o per la sua demolizione. Gli atti testimoniano unicamente la disponibilità

di principio del municipio di __________ di espropriare il terreno necessario

all'allargamento della strada comunale al mapp__________ una volta definiti con

esattezza i contenuti del nuovo piano viario. Intendimento, questo, che l'ente

pubblico dovrà concretizzare a tempo debito mediante la promozione di un procedimento

di espropriazione formale in esito al quale RI 1 incasserà certamente la piena

indennità garantitagli dalla legge (art. 26 cpv. 2 Cost. e 9 Lespr).

3.

Stante

quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del

giudizio impugnato.

La tassa di giudizio e le spese seguono la

soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv.

3.

Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 39,

50, 70 Lespr; 18, 28 e 43 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Nella

misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente

decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

patr. dall';

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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