50.2005.8
Espropriazione materiale negata per mancato rilascio di una licenza edilizia
28 novembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
50.2005.8
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TRAM
Titolo:
Espropriazione materiale negata per mancato rilascio di una licenza edilizia
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 26 COST
art. 65 LALPT
art. 39 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2005.8
Lugano
28 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 aprile 2005 (no. 10.2004.70) del
Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo che
l'insorgente ha inoltrato il 21 gennaio 2002 nei confronti del CO 1 per titolo
di espropriazione materiale del proprio mapp. __________;
viste le risposte:
- 17 maggio 2005 del
Tribunale di espropriazione;
- 19 maggio 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel 1990 RI
1 è diventato proprietario per donazione del mapp. __________ RF di __________,
un fondo pianeggiante di forma rettangolare posto in località Pontone (zona
RAr2), lungo una strada comunale (part. 1346) qualificata come collettrice dal
PR comunale del 1976. A quell'epoca nell'angolo S-E della proprietà ampia 722
mq insisteva un piccolo edificio di 48 mq censito quale stalla. Questa
costruzione distava circa 2.5 m dal ciglio della strada comunale.
B. Il 12
febbraio 1991 RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare
il rustico in casa di abitazione. La domanda non è mai stata pubblicata, né ha
dato luogo a qualsiasi decisione formale. L'autorità comunale ha semplicemente
convocato l'istante in licenza comunicandogli di non poter rilasciare il
permesso siccome in contrasto con il progetto di allargamento della strada
comunale previsto nel contesto della revisione del PR, segnatamente del piano
del traffico. Di rimando, il 14 marzo 1992 il proprietario del mapp. __________
si è limitato a notificare al municipio delle pretese per l'esproprio parziale
del suo fondo.
Nel marzo
del 1997 RI 1 ha inoltrato un'altra domanda di costruzione per erigere nella
porzione settentrionale della particella una nuova casa di abitazione unifamiliare
e demolire nel contempo la stalla esistente, in modo da poter usufruire di una
superficie edificabile di 722 mq. Ottenuta la licenza edilizia (28 maggio
1997), il beneficiario ha notificato alcuni cambiamenti al progetto iniziale
che sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti.
Successivamente intenzionato a cingere la
proprietà, nel gennaio del 1998 RI 1 è stato avvertito dal municipio che verso
sud il muro di cinta avrebbe dovuto rispettare un arretramento dalla strada
comunale (fino ad un massimo di m 2.25) per permetterne un futuro allargamento
come previsto dal piano viario allo studio. La domanda per l'esecuzione di un
muro di cinta sul lato N e E, nonché la formazione di un deposito interrato laddove
un tempo sorgeva la stalla è stata presentata in via di notifica il 4 dicembre
2000. Il relativo permesso è stato accordato il 26 gennaio 2001.
C. A far tempo
dal 1998 RI 1 ha ripetutamente interpellato il municipio onde ottenere un
risarcimento di complessivi fr. 60'400.- per la perdita e la demolizione della
stalla, nonché l'esproprio del terreno (ca. 37 mq) necessario all'ampliamento
della strada comunale. Nell'impossibilità di ottenere soddisfazione, il 21
gennaio 2002 il proprietario della part. __________ ha convenuto in giudizio il
CO 1 davanti al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento
dell'indennità summenzionata, rivendicata a titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta il comune si è opposto
fermamente alla domanda, a suo giudizio infondata per assenza degli elementi costitutivi dell'esproprio materiale.
Alle udienze dell'11 novembre 2003 e del 5
ottobre 2004, così come nelle memorie conclusive presentate al dibattimento
finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni
avverse.
D. Esaurite le
formalità processuali, con pronunzia 4 aprile 2005 il Tribunale di espropriazione
ha respinto le pretese risarcitorie di RI 1.
Evocati i principi cardine
dell'espropriazione materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale, il primo
giudice ha escluso che il mapp. __________ avesse mai subito delle restrizioni
tali da imporre il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo. Il PR di __________
del 1976 ha inserito il fondo in zona edificabile RAr2 e non ne ha minimamente
intaccato le possibilità di sfruttamento, tant'è vero che il proprietario ha
potuto erigervi una nuova costruzione senza neppure esaurire tutti gli indici a
sua disposizione. Il fatto che il municipio abbia archiviato la domanda di
costruzione del 1991 ritenendola in contrasto con uno studio pianificatorio in
atto non consente di pervenire a diversa conclusione. Neppure il nuovo PR
adottato dal Consiglio comunale nel 2003 è idoneo a generare espropriazione
materiale, dato che ha confermato l'inserimento del mapp. __________ nella zona
edificabile e non prevede misure suscettibili di privare l'attore d'una delle
facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà. Il comparente potrà semmai
riproporre le sue pretese al momento in cui il comune promuoverà
l'espropriazione formale dei diritti necessari all'allargamento della strada
comunale contemplato dalla recente revisione del PR.
E. Avverso
questo giudicato RI 1 è insorto mediante ricorso 2 maggio 2005 innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione
materiale disconosciuta dalla prima istanza e l'assegnazione delle indennità
rivendicate in quella sede.
In sostanza, il ricorrente ha ribadito che
la mancata emanazione di una decisione formale in evasione alla sua domanda di
costruzione del 1991 lo ha pregiudicato pesantemente impedendogli di tutelare i
propri diritti in via ricorsuale. Il principio della buona fede imporrebbe
dunque che gli vengano assegnate le indennità reclamate.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1,
il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno
riprese, ove occorresse, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Come in
prima istanza, anche in questa sede l'insorgente fonda esplicitamente le
proprie pretese sulla base di una presunta espropriazione materiale,
riconducibile a suo parere alle conseguenze della mancata evasione della
domanda di costruzione presentata nel 1991 per riattare il rustico allora
presente sul mapp. __________.
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di
tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità.
Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è
espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza
(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento
di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431
consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
L'avverarsi di un'espropriazione materiale è
comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la
possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la
parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un
quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo
dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63).
Neppure le distanze imposte dalle strade sotto forma di piani o linee di arretramento
sono ritenute generatrici di espropriazione materiale, trattandosi di
restrizioni ordinarie che di norma non comportano una lesione particolarmente
grave del diritto di proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, N. 1471-2; Planungen und materielle
Enteignung, VLP-Schrift Nr. 63, p. 76; DTF 109 Ib 116, 110 Ib 359).
2.2
Il momento determinante per stabilire
se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello
in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della
proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). Come si avrà modo di meglio specificare
nel seguito, il mancato rilascio della licenza edilizia per la ristrutturazione
del rustico invocato nel gravame non rientra di certo nel novero degli eventi
suscettibili di aver leso gravemente il diritto di proprietà del ricorrente generando
espropriazione materiale. L'unico strumento che potrebbe entrare in linea di
conto ai fini della determinazione di un'eventuale espropriazione materiale è
di natura pianificatoria, ovvero il PR di __________ del 1976, tuttora vigente,
che colloca il mapp. __________ in zona RAr2 e che a livello di piano del
traffico non prevede alcun intervento a carico della vetusta costruzione rurale
nel frattempo demolita, raffigurata a margine della strada collettrice C1
tracciata nella rappresentazione grafica dell'epoca (cfr. doc. 3a).
Alla luce di simili emergenze il verificarsi
di un caso di espropriazione materiale è chiaramente da escludere per diverse
ragioni.
Innanzi tutto perché il PR di __________ ha
conferito all'attuale proprietà __________ statuto di fondo edificabile, senza
apporvi vincoli atti a limitarne in maniera incisiva le possibilità di sfruttamento.
Secondariamente perché il piano non ha mortificato alcuna aspirazione di
edificazione del suo proprietario, il quale ha potuto tranquillamente insediare
in loco una nuova casa di abitazione prima e un deposito interrato poi senza
subire condizionamenti di sorta. Nessuno l'ha obbligato a demolire la stalla. È
stata una sua libera scelta, giustificata nella relazione tecnica allegata alla
domanda di costruzione del 1997 con la necessità di ottenere una maggior superficie
edificabile, esigenza invero inutile dato che l'edificio realizzato quell'anno avrebbe
rispettato sia l'i.s. (0.40) che l'i.o. (30%) prescritti dalle NAPR anche con un'area
disponibile di soli 679 mq. Senza quel sacrificio sarebbe stato invece impossibile
posare la successiva opera sotterranea per il ricovero degli attrezzi e della legna,
costruita nel 2001 in corrispondenza del vecchio manufatto rurale.
Tornando agli accadimenti del 1991, il
ricorrente non può seriamente sostenere che l'autorità comunale gli ha impedito
di trasformare il rustico ledendo gravemente il suo diritto di proprietà. In
realtà, se da un lato il municipio non ha mai evaso la domanda di costruzione
del febbraio 1991 venendo meno a tutta una serie di obblighi impostigli dalla
LE, dall'altro il ricorrente non hai mai insistito affinché la procedura
seguisse il suo corso e gli venisse notificata una decisione formale (di
diniego della licenza o di sospensione della procedura ex art. 65 LALPT),
contro la quale avrebbe potuto aggravarsi davanti alle istanze di ricorso in
base all'art. 49 LE 73. Se, come afferma nel ricorso, voleva veramente ottenere
una risoluzione impugnabile concernente il progetto di riattamento della stalla
per affidarsi ai rimedi previsti dalla legge, invece di notificare pretese
risarcitorie doveva adire le autorità superiori dolendosi di ritardata o
denegata giustizia (cfr. sul tema Scolari, Commentario, n. 818 ad art. 10 LE).
Il che gli avrebbe verosimilmente permesso di conseguire una decisione municipale
fondata sull'art. 65 LALPT e, una volta trascorsi due anni senza che la revisione
del PR venisse pubblicata, la licenza edilizia postulata.
Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di
espropriazione, che il mapp. __________ di __________ non è mai stato oggetto
di espropriazione materiale in difetto di una qualsiasi misura duratura atta a
limitare gravemente il diritto di proprietà del ricorrente, al quale non può
quindi essere riconosciuta indennità per tale titolo, neppure per ragioni
dedotte dal principio della buona fede. Dal fascicolo di causa non risulta
infatti che l'insorgente abbia mai ricevuto da organi competenti assicurazioni
vincolanti circa l'ottenimento di un qualche indennizzo per la mancata trasformazione
della stalla o per la sua demolizione. Gli atti testimoniano unicamente la disponibilità
di principio del municipio di __________ di espropriare il terreno necessario
all'allargamento della strada comunale al mapp__________ una volta definiti con
esattezza i contenuti del nuovo piano viario. Intendimento, questo, che l'ente
pubblico dovrà concretizzare a tempo debito mediante la promozione di un procedimento
di espropriazione formale in esito al quale RI 1 incasserà certamente la piena
indennità garantitagli dalla legge (art. 26 cpv. 2 Cost. e 9 Lespr).
3.
Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le spese seguono la
soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv.
3.
Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 39,
50, 70 Lespr; 18, 28 e 43 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
patr. dall';
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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