50.2006.1
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5 aprile 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
50.2006.1
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, TRAM
Titolo:
Espropriazione materiale negata in relazione all'apposizione di un vincolo AP su 160 mq di un'unità economica edificabile ampia nel suo complesso 1428 mq. EM negata pure a dipendenza di un pregresso, medesimo vincolo apposto su buona parte della proprietà ma durato solo sei anni e mezzo
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 26 COST
art. 39 LESPR
art. 5 LPT
Incarto n.
50.2006.1
Lugano
5 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2005 (no. 10.2004.62) del
Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo che
il ricorrente ha inoltrato il 9 maggio 2001 nei confronti del comune di CO 1
per titolo di espropriazione materiale dei mapp. __________ e __________;
viste le risposte:
- 18 gennaio 2006 del
Tribunale di espropriazione;
- 30 gennaio 2006 del
comune CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A seguito
di due donazioni, RI 1 è attualmente proprietario dei contermini mapp. __________
e __________ RFD di CO 1, così censiti a RF:
mapp. __________
A) abitazione mq 77
B) terrazza mq 14
C) pozzo mq 5
d) giardino mq 469
e) spiaggia mq 274
F) terrazza mq 4
TOTALE mq 843
mapp. __________
a) spiaggia mq 321
b) bosco mq 156
c) giardino mq 108
TOTALE mq 585
Fatti
I fondi, che nel loro complesso formano un'unità
economica di 1'428 mq, si trovano alla foce del torrente __________, sulla
sponda sinistra di questo corso d'acqua. Verso O la proprietà confina
direttamente con la spiaggia appartenente al demanio pubblico cantonale (mapp. __________)
e nella sua porzione meridionale ospita una residenza di vacanza parzialmente
ricostruita nel 1986 a seguito di un incendio.
B. a. Il piano
regolatore dei Comuni __________, allestito su scala regionale tramite un
consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito
quasi tutta la particella __________ e buona parte della __________ (in totale
ca. 2000 mq) in zona per attrezzature pubbliche BP, in vista della creazione di
una passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture.
Il resto della proprietà, segnatamente il settore S-E già edificato, è stato
invece collocato in zona R2s. La famiglia RI 1 si è battuta contro tale statuto
pianificatorio sin davanti al Tribunale federale, che con giudizio 28 settembre
1990 ha annotato come il vincolo AP, concettualmente vecchio e sprovvisto di un
interesse pubblico comprovato a sufficienza, necessitasse di un riesame alla
luce degli attuali bisogni della popolazione, del turismo e delle possibilità
finanziarie del comune.
b. Dopo vicissitudini procedurali che non
occorre rievocare nel dettaglio, il 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha
approvato una variante di PR in virtù della quale la controversa area AP è stata
limitata alla porzione occidentale dei mapp. __________ situata alla foce del
torrente __________ (160 mq) e la superficie affrancata inserita in zona R2s. RI
1 hanno impugnato anche questo nuovo assetto volto ad istituire uno spazio di svago
al lago, ma il loro ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente
all'approvazione della variante di PR, dal Tribunale della pianificazione del
territorio (decisione 4 marzo 1997) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza
Considerandi
2.
luglio 1997).
C. Mediante
notifica di pretese 9 maggio 2001 RI 1 ha quindi convenuto in giudizio il
comune di CO 1 innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento
di una duplice indennità. La prima, di fr. 310'000.-, legata all'esproprio
materiale subito dalla proprietà in relazione alla presenza del vincolo AP
nella conformazione approvata nel 1995. La seconda, di fr. 168'506.-, per i danni
patiti in conseguenza del lungo iter procedurale che ha contraddistinto la
pianificazione dei mappali __________. In totale, comprese le spese peritali
assunte in vista della promozione della causa espropriativa, fr. 481'936.-, oltre
interessi al 4% a contare dal 2 luglio 1997.
In sede di risposta l'ente pubblico si è
opposto alla domanda, contestando sia l'avverarsi dell'espropriazione materiale,
sia l'ammontare delle pretese quantificate in base alle risultanze di una
perizia commissionata dall'istante.
Nel successivo, ulteriore scambio di
allegati e all'udienza di conciliazione del 2 ottobre 2002 le parti si sono integralmente
riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.
Al termine dell'istruttoria, RI 1 ha esibito
una memoria conclusiva con la quale ha aumentato le proprie pretese a fr. 560'437.-
ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo, mentre il comune si è
riconfermato nelle osservazioni di risposta.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza del 5 dicembre 2005 il Tribunale di
espropriazione ha respinto le pretese risarcitorie di RI 1.
Evocati i principi cardine dell'espropriazione
materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale e sottolineate le differenze
che caratterizzano il dezonamento per rapporto alla mancata inclusione in una
zona edificabile, il primo giudice ha negato che nel 1995 il complesso
fondiario formato dai mapp. __________ avesse subito una espropriazione
materiale, vuoi perché il vincolo - apposto su una superficie comunque
inedificabile siccome posta all'interno della distanza che le costruzioni
devono mantenere dai confini - ha compromesso il potenziale edilizio della
proprietà in misura minima (provocando una perdita di soli 48 mq di SUL), vuoi
perché una riedificazione della proprietà o un ampliamento della casa esistente
potrebbero essere realizzati senza problemi. A prescindere da tali considerazioni
d'ordine tecnico/edilizio, il Tribunale ha evidenziato che le doglianze dell'istante
in risarcimento riferite alla sottrazione o alla diminuzione delle prerogative
legate alla posizione privilegiata dei fondi per rapporto al Verbano si scontravano
irrimediabilmente con i principi pianificatori federali e cantonali, che
impongono di tenere libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico
accesso e percorso. D'altra parte, la possibilità di raggiungere direttamente la
riva non è per nulla compromessa, gli inconvenienti legati alla presenza di pubblico
sulla spiaggia appaiono oggettivamente sopportabili e i terreni sono sempre
stati utilizzati conformemente alla loro destinazione, senza che i proprietari
manifestassero l'intenzione di farne un uso migliore.
Quanto alle pretese avanzate in ragione delle
lungaggini dell'iter pianificatorio, il Tribunale di espropriazione ha annotato
che siffatta circostanza avrebbe potuto al massimo influenzare la data di
decorrenza degli interessi dovuti in caso di espropriazione materiale, ma non
giustificare il riconoscimento dell'indennità richiesta, anche perché l'attore non
ha mai tentato di sfruttare meglio la sua proprietà mettendola sul mercato o
edificandola in maniera maggiormente intensiva.
Per finire, la prima istanza ha escluso la
sussistenza di una disparità di trattamento, sottolineando che i mapp. __________
non sono gli unici ad essere stati colpiti dal vincolo e che la misura non
risulta in alcun modo arbitraria o lesiva del principio della proporzionalità.
E. Avverso
questa pronunzia il soccombente è insorto mediante ricorso 16 gennaio 2006 innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione
materiale negata dal primo giudice e l'assegnazione di indennità ammontanti a complessivi
fr. 422'128.05 oltre interessi.
Narrati i fatti e ripercorsa la vicenda
processuale, il ricorrente ha in sostanza riproposto le argomentazioni addotte
senza successo davanti alla precedente istanza, criticando le considerazioni
del giudizio impugnato. Riconosciuto che i mapp. __________ costituiscono effettivamente
un tutt'uno, l'insorgente ha riaffermato di pretendere un'indennità di espropriazione
materiale sia per l'imposizione del vincolo definitivo e la perdita di valore
della porzione edificabile, che per il danno patito a causa dell'ingiustificato
protrarsi della procedura pianificatoria.
Riguardo alle conseguenze del vincolo apposto
su 160 mq della sua proprietà, RI 1 ha ricordato che già nel 1982 essa non solo
si trovava in un comprensorio largamente edificato, ma era edificata e
perfettamente urbanizzata. In assenza del vincolo, entrambi i fondi sarebbero
stati integralmente attribuiti alla zona R2s ed egli poteva in buona fede
confidare in questo azzonamento, conferito a tutti i terreni posti nello stesso
comparto territoriale. D'altra parte, non è per nulla vero che la proprietà potrebbe
essere riedificata razionalmente, poiché le distanze da confine fissate dalle
NAPR impediscono di costruire una nuova casa a meno di 5 m dalla superficie soggetta
a vincolo. La perdita di una parte del giardino adiacente alla riva compromette
inoltre pesantemente il valore della porzione residua in termini di
"privacy", protezione delle immissioni e in generale di fruizione del
fondo. Questa svalutazione è provocata dalla sola presenza del vincolo e non occorre
attendere l'esproprio formale dell'area AP per constatarne l'esistenza ed
ottenere riparazione.
A mente del ricorrente, un risarcimento gli
è pure dovuto per i 15 anni (1982-1997) durante i quali in cui i suoi fondi
sono stati in pratica oggetto di blocco edilizio, senza poter essere sfruttati
in modo migliore di quello esistente, sia in senso edilizio, sia in forma di
monetizzazione degli stessi.
Da ultimo l'insorgente ha reclamato il
pagamento della nota d'onorario di fr. 3'430.- esposta dai consulenti che in
vista della causa lo hanno assistito nella quantificazione del danno occorso
alla sua proprietà (perizia immobiliare __________).
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto ilCO 1
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 13 e 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.
Nel 1985 e
nel 1991 i mapp. __________ __________ sono stati parzialmente inclusi in zona
AP, dapprima su una superficie di ca. 2'000 mq in vista della creazione di una
passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture,
indi limitatamente a 160 mq per istituire un'area di svago al lago. Nel suo
gravame il ricorrente lascia chiaramente intendere di voler ottenere un forte
indennizzo per indurre l'ente pubblico ad abbandonare il vincolo. D'altro canto
sembra però paventare che il comune gli possa espropriare (quasi) gratuitamente
la proprietà approfittando dell'assetto attribuitole in occasione dell'adozione
del PR. A scanso di equivoci e a titolo di premessa mette dunque conto di
ricordare che allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno
per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il
proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il bene previo
versamento della piena indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure
art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la superficie
che gli necessita in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche
tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. È quanto ha fatto il
comune di CO 1 CO 1, apponendo su 160 mq dei mapp. __________ un vincolo AP che
dal profilo tecnico assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo
in prospettiva di un futuro trasferimento di proprietà dell'area gravata mediante
espropriazione formale. Nel caso in cui non dovesse essere riconosciuta l'espropriazione
materiale invocata nella presente procedura, il ricorrente sarà in ogni modo
pienamente risarcito al momento dell'esproprio formale dello spazio vincolato, in
esito al quale otterrà peraltro un indennizzo maggiore già solo grazie alla
posticipazione del dies aestimandi. In effetti, solo per la valutazione dell'indennità
di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione
in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da
parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr), mentre che per l'espropriazione
materiale è decisivo il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo
pianificatorio che l'ha generata (DTF 114 Ib 293 consid. 5). In assenza di esproprio materiale, il giudice della causa di
espropriazione formale dovrà quindi fissare l'indennità in base all'art. 19
Lespr (dies aestimandi in corrispondenza dell'anticipata immissione in possesso
o, in difetto, dell'emanazione del giudizio di stima) e sulla scorta dei criteri
di valutazione sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr ignorare le restrizioni
gravanti il fondo interessato in quanto esplicanti effetto anticipato negativo
(cfr., sull'argomento, DTF 119 Ib 366 consid. 3a; STA 23 dicembre 2004 in re
Stato del Canton Ticino c. Nessi). Trattandosi di fondi edificabili che non
hanno subito espropriazione materiale pur essendo stati inseriti in zona AP-EP,
l'indennità di espropriazione formale dovrà dunque essere calcolata facendo
astrazione dalle limitazioni alla proprietà indotte dall'istituzione dei
vincoli (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49,
p. 11 e 35, con rinvii). Il risultato sarà un'indennità comprensiva di tutti i
pregiudizi occorsi all'espropriato, a partire dall'intero valore venale del
diritto sottratto sino al risarcimento di ogni inconveniente, compreso l'eventuale
deprezzamento della porzione residua del complesso fondiario (vedi art. 9 e 11
Lespr; STA 6 dicembre 2005 in re Stato del Canton Ticino c. CE Bettè), pretesa
sulla quale il ricorrente - come si vedrà nel seguito - ha incentrato la sua
causa di espropriazione materiale.
Come in prima istanza, anche in questa sede
la materia del contendere si concentra per finire sul solo quesito a sapere se RI
1.
possa pretendere le chieste indennità di espropriazione materiale in relazione
all'imposizione del vincolo AP su 160 mq della sua proprietà ed alle lungaggini
procedurali che hanno contraddistinto l'istituzione di questo aggravio
pianificatorio ormai divenuto definitivo.
3.
3.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art.
22.
ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una
espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso
e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna
indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato
infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la
sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT,
p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza
del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale
nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni
seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la
celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è
espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di
una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il
proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di
proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione
materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in
modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un
sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza
(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento
di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 131 II 151 consid.
2.1
e giurisprudenza ivi richiamata).
3.2
Sempre secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima
volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai
principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla
zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")
allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se
questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid.
2.
, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata
attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può
dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione
materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a
criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione
del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe
potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando
agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è,
cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione
sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno
delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già
sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione.
Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai
sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente
necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo
per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona
fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
3.3
In presenza di vincoli parziali, ovvero
quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo,
per accertarne la gravità - requisito primo e più importante affinché la restrizione
sia costitutiva di un'espropriazione materiale - bisogna di regola considerare
gli effetti spiegati dalla restrizione sull'intera particella. L'avverarsi di
un'espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una restrizione
della proprietà lascia intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il
fondo colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata:
ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella
oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua
superficie (DTF 114 Ib 121; RDAT II-1994 N. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia
la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a
soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un
fondo colpito da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno
sfruttamento edilizio autonomo (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung,
p. 268 ss.; RDAT II-1997 N. 53).
3.4
Di norma, il momento determinante per
stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale
è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione
della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a). In Ticino, tale momento coincide
con l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato, la quale esplica
effetto costitutivo (art. 39 cpv. 1 LALPT).
In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione
materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di
diritto esistenti nell'aprile del 1995, allorquando su una porzione dei mapp. __________
precedentemente inclusa in zona BP è stato apposto il vincolo AP che ha indotto
RI 1 RI 1 ad avanzare le pretese risarcitorie oggetto della presente causa. Il
vecchio azzonamento del 1985 non risulta invece determinante ai fini dell'accertamento
del dies aestimandi, dato che a seguito delle sentenze federali rese il 28
settembre 1990 e il 2 ottobre 1991 il vincolo è stato stralciato dal Gran
Consiglio (cfr. decisione 10 dicembre 1991) per poi essere ripresentato ex novo,
in forma contenuta, nel contesto della variante che il Governo ha approvato il
26.
aprile 1995. Sotto questo aspetto la fattispecie all'esame si differenzia
dal caso pubblicato nella RDAT II-1997 N. 53, ove la data determinante era
stata fissata in corrispondenza dell'entrata in vigore del vincolo originario
poiché il PR susseguente lo aveva riproposto senza che nel frattempo l'area
gravata fosse stata affrancata e assegnata ad una zona edificabile.
D'altro canto, fosse decisiva la situazione
del 1985, le pretese inoltrate dal ricorrente il 9 maggio 2001 risulterebbero perente
in modo irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini
sanciti dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64).
4.
4.1. La
variante del PR di __________ approvata dal Consiglio di Stato il 26 aprile 1995
è il primo strumento di utilizzazione dei mapp. __________ adeguatamente rispondente
ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è
dotato il comune, che in precedenza aveva partecipato alla stesura di un piano
regolatore consortile non conforme alle vigenti esigenze legali e allestito
secondo le disposizioni della vecchia legge edilizia cantonale del 1973 (vedi
risoluzione 12 luglio 1985, no. 4004, del Consiglio di Stato, p. 5-6; STF 28
settembre 1990 in re __________ -RI 1). Ne consegue che la parziale inclusione
delle part. __________nella zona AP costituisce tecnicamente un rifiuto di
assegnazione integrale alla zona edificabile che di principio non genera
espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. La fattispecie dedotta in
giudizio non rientra nemmeno nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti
ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale, poiché al momento determinante
il proprietario non poteva oggettivamente contare sul fatto che un'edificazione
sull'intera superficie dei suoi fondi sarebbe stata realizzabile con grande
probabilità in un futuro prossimo. Lo prova lo stesso iter pianificatorio che l'insorgente
ha ripetutamente illustrato in seno ai suoi allegati di causa, dal quale emerge
che le autorità consortili e comunali non hanno mai abbandonato l'idea di
creare un bagno spiaggia su una parte anche ridotta della proprietà RI 1, tant'è
vero che nonostante i successi riportati dal ricorrente nella battaglia legale condotta
contro il vincolo istituito nel 1985 hanno portato avanti questo progetto sino
a concretizzarlo nelle modalità definitive che ci sono note (creazione di un'
area AP di svago al lago di 160 mq, avvallata in ultima istanza dal Tribunale federale).
Ma ciò che più conta ai fini del giudizio è che
il vincolo AP, oltre ad esser stato apposto su un'area non edificabile autonomamente
per forma ed estensione, ha coinvolto solo marginalmente il complesso fondiario
(160 mq su un totale di 1'468 mq, corrispondenti all'11% circa) e non impedisce
che la parte restante del possedimento - inclusa in zona R2s ed ampia 1'268 mq
- possa essere sfruttata conformemente alla sua destinazione ed in modo
economicamente razionale. Nel 1995 la proprietà RI 1 era già edificata, giacché
sul mapp. __________ sorgeva una residenza di vacanza. La casa può essere
ampliata, o demolita per far posto ad una costruzione capace di esaurire completamente
le possibilità edificatorie previste dalle NAPR (i.s. 0.3 = 380.40 mq di SUL;
i.o. 20% = 253.60 mq di SE). E questo nonostante la distanza da confine che
bisognerebbe rispettare dal limite E della superficie soggetta a vincolo,
insuscettibile di ostare ad una corretta edificazione del settore sito in zona
R2s. Non v'è chi non veda infatti che sulla superficie di oltre 500 mq effettivamente
disponibile una volta tracciate tutte le linee di arretramento imposte dalle distanze
da confine (che di fatto precludono in ogni modo lo sfruttamento ex novo della
porzione meridionale del mapp. __________ siccome mal sagomata) è facilmente realizzabile
un edificio con una SUL di 380 mq disposta su due piani.
Alla luce di simili emergenze il verificarsi
di un caso di espropriazione materiale è da escludere per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto perché il controverso vincolo ha lasciato intatta la possibilità
di usare in modo economicamente ragionevole la proprietà (intesa quale unità
composta dai mapp. __________) e nel complesso non ne ha pregiudicato l'uso in
misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo
diritto di proprietà; lo ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto
diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile, idonea a far insorgere
un' espropriazione materiale. Secondariamente, perché la misura pianificatoria non
ha mortificato alcuna concreta aspirazione di edificazione del ricorrente, che nel
1986.
ha già ricostruito parzialmente la casetta di vacanza da tempo presente sulla
sua proprietà e che in seguito non ha mai manifestato l'intenzione di sfruttare
in maniera diversa il possedimento (RDAT II-1996 N. 46). A quest'ultimo
proposito occorre invero ammettere che all'epoca della rinnovazione l'insorgente
non aveva alternative all'intervento conservativo posto in atto, poiché in quel
momento i mapp. __________ erano gravati da un vincolo talmente esteso da
impedire, al contrario di quello odierno, l'insediamento, sulla frazione
residua appartenente alla zona di utilizzazione R2s, di un nuovo fabbricato in
grado di sfruttare appieno le possibilità edificatorie concesse dal PR. Tale circostanza
non è tuttavia di decisivo rilievo, in quanto precedente al dies aestimandi che
qui fa stato (vedi consid. 3.4.) e più in generale alla situazione
pianificatoria sulla quale RI 1 ha impostato la sua principale pretesa.
Ancor meno decisiva è l'invocata perdita di
"privacy" ed il turbamento della vista sul lago, eventi che si
realizzeranno semmai dopo che la zona AP sarà espropriata formalmente ed aperta
alla pubblica fruizione. Per il momento, il vincolo non crea concretamente
alcuno degli inconvenienti lamentati dal ricorrente, che può anzi continuare a
godere dell'intera sua proprietà come se nulla fosse (fatta eccezione ovviamente
per la possibilità di edificare a fini privati l'area gravata dal vincolo AP).
4.2
In tema di sacrificio particolare,
basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla
elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo
futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza
di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,
dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di
espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.
5.
5.1. Circa
la durata del processo pianificatorio di cui si duole il ricorrente per reclamare
un'indennità di fr. 122'028.05 composta essenzialmente dagli interessi maturati
tra il 1992 e il 1997 sul presunto valore in capitale della superficie affrancata
dal vincolo AP del 1985, non si può fare a meno di rilevare che le lungaggini
procedurali non danno luogo in quanto tali ad un esproprio materiale
indennizzabile. Nella migliore delle ipotesi, come rettamente osservato dal
primo giudice, consentono di anticipare la decorrenza degli interessi qualora
venga accertata la sussistenza di un'espropriazione materiale e accordata un'indennità
per tale titolo (cfr. DTF 121 II 305, nota all'insorgente). Per aspirare al riconoscimento
di un indennizzo occorre in ogni modo che si sia realizzata effettivamente un'espropriazione
materiale e che il proprietario abbia sofferto un pregiudizio di cui si impone
la riparazione. Se questo Tribunale è riuscito ad interpretare correttamente il
pensiero non sempre lineare del ricorrente, il tema sul quale si innesta la sua
seconda rivendicazione è insomma quello poco esplorato dell'esproprio materiale
temporaneo, evento che si verifica allorquando un fondo è stato colpito da un'espropriazione
materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e
giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così
come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr.
art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno
subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso
della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente
edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale
dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un
indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero
potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o
vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è
però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto
può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio
e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e
rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 121 II 317 consid.
12d/bb, 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT II-1999
N. 39, I-1991 N. 53; STA 9 febbraio 2004 in re CE Ferrario c. comune di Chiasso).
5.2
Nel caso in esame manca l'indispensabile
premessa dell'espropriazione materiale, poiché il vincolo AP gravante i mapp. __________
__________, entrato in vigore il 12 luglio 1985 con l'approvazione del PR dei
comuni del __________ ad opera del Consiglio di Stato, è stato stralciato dal
Gran Consiglio il 10 dicembre 1991 a seguito delle sentenze 28 settembre 1990 e
2.
ottobre 1991 con cui il Tribunale federale ha accolto i gravami della famiglia
RI 1. La durata dell'aggravio pianificatorio non è stata quindi abbastanza
lunga per generare espropriazione materiale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1408 e 1476 e relativi
rinvii giurisprudenziali).
Quand'anche si volesse ammettere l'esatto
contrario, resterebbe comunque l'insormontabile problema della prescrizione
della specifica pretesa, atteso che in questa materia non è bastevole impugnare
la misura pianificatoria o formulare rivendicazioni in un contesto ricorsuale
di carattere pianificatorio, ma occorre indirizzare richieste formali al
Tribunale di espropriazione entro ben precisi termini previsti dalla legge (cfr.
art. 7 cpv. 4 Lespr; STA 24 agosto 1998 in re CE Ferrario c. comune di
Chiasso).
6.
Chiamato a
statuire su una domanda di risarcimento inerente ad una contestata espropriazione
materiale, il Tribunale di espropriazione - organo specialistico composto da un
magistrato e da due esperti nella valutazione di questioni tecniche (periti) -
accerta d'ufficio i fatti e fissa liberamente l'ammontare dell'eventuale
indennità dovuta alla parte attrice, senza essere vincolato alle sue conclusioni
(art. 18 cpv. 1 PAmm, 39 cpv. 3 e 4, 49 cpv. 1 Lespr). Il costo dell'inutile perizia
immobiliare che il ricorrente ha commissionato a due architetti di sua fiducia in
vista della causa contro il comune di San Nazzaro non gli sarebbe stato quindi
rifuso nemmeno in caso di esito favorevole della vertenza.
7.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del
querelato giudizio.
La tassa
di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio
dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 12, 19, 39, 50,
51, 70, 75 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dall'a
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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