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Decisione

50.2006.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 aprile 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I fondi, che nel loro complesso formano un'unità

economica di 1'428 mq, si trovano alla foce del torrente __________, sulla

sponda sinistra di questo corso d'acqua. Verso O la proprietà confina

direttamente con la spiaggia appartenente al demanio pubblico cantonale (mapp. __________)

e nella sua porzione meridionale ospita una residenza di vacanza parzialmente

ricostruita nel 1986 a seguito di un incendio.

B. a. Il piano

regolatore dei Comuni __________, allestito su scala regionale tramite un

consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito

quasi tutta la particella __________ e buona parte della __________ (in totale

ca. 2000 mq) in zona per attrezzature pubbliche BP, in vista della creazione di

una passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture.

Il resto della proprietà, segnatamente il settore S-E già edificato, è stato

invece collocato in zona R2s. La famiglia RI 1 si è battuta contro tale statuto

pianificatorio sin davanti al Tribunale federale, che con giudizio 28 settembre

1990 ha annotato come il vincolo AP, concettualmente vecchio e sprovvisto di un

interesse pubblico comprovato a sufficienza, necessitasse di un riesame alla

luce degli attuali bisogni della popolazione, del turismo e delle possibilità

finanziarie del comune.

b. Dopo vicissitudini procedurali che non

occorre rievocare nel dettaglio, il 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha

approvato una variante di PR in virtù della quale la controversa area AP è stata

limitata alla porzione occidentale dei mapp. __________ situata alla foce del

torrente __________ (160 mq) e la superficie affrancata inserita in zona R2s. RI

1 hanno impugnato anche questo nuovo assetto volto ad istituire uno spazio di svago

al lago, ma il loro ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato contestualmente

all'approvazione della variante di PR, dal Tribunale della pianificazione del

territorio (decisione 4 marzo 1997) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza

Considerandi

2.

luglio 1997).

C. Mediante

notifica di pretese 9 maggio 2001 RI 1 ha quindi convenuto in giudizio il

comune di CO 1 innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento

di una duplice indennità. La prima, di fr. 310'000.-, legata all'esproprio

materiale subito dalla proprietà in relazione alla presenza del vincolo AP

nella conformazione approvata nel 1995. La seconda, di fr. 168'506.-, per i danni

patiti in conseguenza del lungo iter procedurale che ha contraddistinto la

pianificazione dei mappali __________. In totale, comprese le spese peritali

assunte in vista della promozione della causa espropriativa, fr. 481'936.-, oltre

interessi al 4% a contare dal 2 luglio 1997.

In sede di risposta l'ente pubblico si è

opposto alla domanda, contestando sia l'avverarsi dell'espropriazione materiale,

sia l'ammontare delle pretese quantificate in base alle risultanze di una

perizia commissionata dall'istante.

Nel successivo, ulteriore scambio di

allegati e all'udienza di conciliazione del 2 ottobre 2002 le parti si sono integralmente

riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

Al termine dell'istruttoria, RI 1 ha esibito

una memoria conclusiva con la quale ha aumentato le proprie pretese a fr. 560'437.-

ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo, mentre il comune si è

riconfermato nelle osservazioni di risposta.

D. Esaurite le

formalità processuali, con sentenza del 5 dicembre 2005 il Tribunale di

espropriazione ha respinto le pretese risarcitorie di RI 1.

Evocati i principi cardine dell'espropriazione

materiale scaturiti dalla giurisprudenza federale e sottolineate le differenze

che caratterizzano il dezonamento per rapporto alla mancata inclusione in una

zona edificabile, il primo giudice ha negato che nel 1995 il complesso

fondiario formato dai mapp. __________ avesse subito una espropriazione

materiale, vuoi perché il vincolo - apposto su una superficie comunque

inedificabile siccome posta all'interno della distanza che le costruzioni

devono mantenere dai confini - ha compromesso il potenziale edilizio della

proprietà in misura minima (provocando una perdita di soli 48 mq di SUL), vuoi

perché una riedificazione della proprietà o un ampliamento della casa esistente

potrebbero essere realizzati senza problemi. A prescindere da tali considerazioni

d'ordine tecnico/edilizio, il Tribunale ha evidenziato che le doglianze dell'istante

in risarcimento riferite alla sottrazione o alla diminuzione delle prerogative

legate alla posizione privilegiata dei fondi per rapporto al Verbano si scontravano

irrimediabilmente con i principi pianificatori federali e cantonali, che

impongono di tenere libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico

accesso e percorso. D'altra parte, la possibilità di raggiungere direttamente la

riva non è per nulla compromessa, gli inconvenienti legati alla presenza di pubblico

sulla spiaggia appaiono oggettivamente sopportabili e i terreni sono sempre

stati utilizzati conformemente alla loro destinazione, senza che i proprietari

manifestassero l'intenzione di farne un uso migliore.

Quanto alle pretese avanzate in ragione delle

lungaggini dell'iter pianificatorio, il Tribunale di espropriazione ha annotato

che siffatta circostanza avrebbe potuto al massimo influenzare la data di

decorrenza degli interessi dovuti in caso di espropriazione materiale, ma non

giustificare il riconoscimento dell'indennità richiesta, anche perché l'attore non

ha mai tentato di sfruttare meglio la sua proprietà mettendola sul mercato o

edificandola in maniera maggiormente intensiva.

Per finire, la prima istanza ha escluso la

sussistenza di una disparità di trattamento, sottolineando che i mapp. __________

non sono gli unici ad essere stati colpiti dal vincolo e che la misura non

risulta in alcun modo arbitraria o lesiva del principio della proporzionalità.

E. Avverso

questa pronunzia il soccombente è insorto mediante ricorso 16 gennaio 2006 innanzi

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accertamento dell'espropriazione

materiale negata dal primo giudice e l'assegnazione di indennità ammontanti a complessivi

fr. 422'128.05 oltre interessi.

Narrati i fatti e ripercorsa la vicenda

processuale, il ricorrente ha in sostanza riproposto le argomentazioni addotte

senza successo davanti alla precedente istanza, criticando le considerazioni

del giudizio impugnato. Riconosciuto che i mapp. __________ costituiscono effettivamente

un tutt'uno, l'insorgente ha riaffermato di pretendere un'indennità di espropriazione

materiale sia per l'imposizione del vincolo definitivo e la perdita di valore

della porzione edificabile, che per il danno patito a causa dell'ingiustificato

protrarsi della procedura pianificatoria.

Riguardo alle conseguenze del vincolo apposto

su 160 mq della sua proprietà, RI 1 ha ricordato che già nel 1982 essa non solo

si trovava in un comprensorio largamente edificato, ma era edificata e

perfettamente urbanizzata. In assenza del vincolo, entrambi i fondi sarebbero

stati integralmente attribuiti alla zona R2s ed egli poteva in buona fede

confidare in questo azzonamento, conferito a tutti i terreni posti nello stesso

comparto territoriale. D'altra parte, non è per nulla vero che la proprietà potrebbe

essere riedificata razionalmente, poiché le distanze da confine fissate dalle

NAPR impediscono di costruire una nuova casa a meno di 5 m dalla superficie soggetta

a vincolo. La perdita di una parte del giardino adiacente alla riva compromette

inoltre pesantemente il valore della porzione residua in termini di

"privacy", protezione delle immissioni e in generale di fruizione del

fondo. Questa svalutazione è provocata dalla sola presenza del vincolo e non occorre

attendere l'esproprio formale dell'area AP per constatarne l'esistenza ed

ottenere riparazione.

A mente del ricorrente, un risarcimento gli

è pure dovuto per i 15 anni (1982-1997) durante i quali in cui i suoi fondi

sono stati in pratica oggetto di blocco edilizio, senza poter essere sfruttati

in modo migliore di quello esistente, sia in senso edilizio, sia in forma di

monetizzazione degli stessi.

Da ultimo l'insorgente ha reclamato il

pagamento della nota d'onorario di fr. 3'430.- esposta dai consulenti che in

vista della causa lo hanno assistito nella quantificazione del danno occorso

alla sua proprietà (perizia immobiliare __________).

F. Il

Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la

conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni

ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto ilCO 1

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 13 e 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.

Nel 1985 e

nel 1991 i mapp. __________ __________ sono stati parzialmente inclusi in zona

AP, dapprima su una superficie di ca. 2'000 mq in vista della creazione di una

passeggiata pedonale a lago, di un bagno pubblico e relative infrastrutture,

indi limitatamente a 160 mq per istituire un'area di svago al lago. Nel suo

gravame il ricorrente lascia chiaramente intendere di voler ottenere un forte

indennizzo per indurre l'ente pubblico ad abbandonare il vincolo. D'altro canto

sembra però paventare che il comune gli possa espropriare (quasi) gratuitamente

la proprietà approfittando dell'assetto attribuitole in occasione dell'adozione

del PR. A scanso di equivoci e a titolo di premessa mette dunque conto di

ricordare che allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno

per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il

proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il bene previo

versamento della piena indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure

art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la superficie

che gli necessita in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche

tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. È quanto ha fatto il

comune di CO 1 CO 1, apponendo su 160 mq dei mapp. __________ un vincolo AP che

dal profilo tecnico assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo

in prospettiva di un futuro trasferimento di proprietà dell'area gravata mediante

espropriazione formale. Nel caso in cui non dovesse essere riconosciuta l'espropriazione

materiale invocata nella presente procedura, il ricorrente sarà in ogni modo

pienamente risarcito al momento dell'esproprio formale dello spazio vincolato, in

esito al quale otterrà peraltro un indennizzo maggiore già solo grazie alla

posticipazione del dies aestimandi. In effetti, solo per la valutazione dell'indennità

di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione

in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da

parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr), mentre che per l'espropriazione

materiale è decisivo il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo

pianificatorio che l'ha generata (DTF 114 Ib 293 consid. 5). In assenza di esproprio materiale, il giudice della causa di

espropriazione formale dovrà quindi fissare l'indennità in base all'art. 19

Lespr (dies aestimandi in corrispondenza dell'anticipata immissione in possesso

o, in difetto, dell'emanazione del giudizio di stima) e sulla scorta dei criteri

di valutazione sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr ignorare le restrizioni

gravanti il fondo interessato in quanto esplicanti effetto anticipato negativo

(cfr., sull'argomento, DTF 119 Ib 366 consid. 3a; STA 23 dicembre 2004 in re

Stato del Canton Ticino c. Nessi). Trattandosi di fondi edificabili che non

hanno subito espropriazione materiale pur essendo stati inseriti in zona AP-EP,

l'indennità di espropriazione formale dovrà dunque essere calcolata facendo

astrazione dalle limitazioni alla proprietà indotte dall'istituzione dei

vincoli (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49,

p. 11 e 35, con rinvii). Il risultato sarà un'indennità comprensiva di tutti i

pregiudizi occorsi all'espropriato, a partire dall'intero valore venale del

diritto sottratto sino al risarcimento di ogni inconveniente, compreso l'eventuale

deprezzamento della porzione residua del complesso fondiario (vedi art. 9 e 11

Lespr; STA 6 dicembre 2005 in re Stato del Canton Ticino c. CE Bettè), pretesa

sulla quale il ricorrente - come si vedrà nel seguito - ha incentrato la sua

causa di espropriazione materiale.

Come in prima istanza, anche in questa sede

la materia del contendere si concentra per finire sul solo quesito a sapere se RI

1.

possa pretendere le chieste indennità di espropriazione materiale in relazione

all'imposizione del vincolo AP su 160 mq della sua proprietà ed alle lungaggini

procedurali che hanno contraddistinto l'istituzione di questo aggravio

pianificatorio ormai divenuto definitivo.

3.

3.1.

Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art.

22.

ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una

espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso

e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna

indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato

infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la

sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT,

p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza

del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale

nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni

seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la

celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è

espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di

una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il

proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di

proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione

materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in

modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un

sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza

(teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento

di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di

sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 131 II 151 consid.

2.1

e giurisprudenza ivi richiamata).

3.2

Sempre secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima

volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai

principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla

zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung")

allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se

questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid.

2.

, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata

attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può

dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione

materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a

criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione

del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe

potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando

agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è,

cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione

sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno

delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già

sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione.

Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai

sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente

necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo

per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona

fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).

3.3

In presenza di vincoli parziali, ovvero

quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo,

per accertarne la gravità - requisito primo e più importante affinché la restrizione

sia costitutiva di un'espropriazione materiale - bisogna di regola considerare

gli effetti spiegati dalla restrizione sull'intera particella. L'avverarsi di

un'espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una restrizione

della proprietà lascia intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il

fondo colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata:

ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella

oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua

superficie (DTF 114 Ib 121; RDAT II-1994 N. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia

la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a

soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un

fondo colpito da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno

sfruttamento edilizio autonomo (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung,

p. 268 ss.; RDAT II-1997 N. 53).

3.4

Di norma, il momento determinante per

stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale

è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione

della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a). In Ticino, tale momento coincide

con l'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato, la quale esplica

effetto costitutivo (art. 39 cpv. 1 LALPT).

In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione

materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di

diritto esistenti nell'aprile del 1995, allorquando su una porzione dei mapp. __________

precedentemente inclusa in zona BP è stato apposto il vincolo AP che ha indotto

RI 1 RI 1 ad avanzare le pretese risarcitorie oggetto della presente causa. Il

vecchio azzonamento del 1985 non risulta invece determinante ai fini dell'accertamento

del dies aestimandi, dato che a seguito delle sentenze federali rese il 28

settembre 1990 e il 2 ottobre 1991 il vincolo è stato stralciato dal Gran

Consiglio (cfr. decisione 10 dicembre 1991) per poi essere ripresentato ex novo,

in forma contenuta, nel contesto della variante che il Governo ha approvato il

26.

aprile 1995. Sotto questo aspetto la fattispecie all'esame si differenzia

dal caso pubblicato nella RDAT II-1997 N. 53, ove la data determinante era

stata fissata in corrispondenza dell'entrata in vigore del vincolo originario

poiché il PR susseguente lo aveva riproposto senza che nel frattempo l'area

gravata fosse stata affrancata e assegnata ad una zona edificabile.

D'altro canto, fosse decisiva la situazione

del 1985, le pretese inoltrate dal ricorrente il 9 maggio 2001 risulterebbero perente

in modo irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini

sanciti dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64).

4.

4.1. La

variante del PR di __________ approvata dal Consiglio di Stato il 26 aprile 1995

è il primo strumento di utilizzazione dei mapp. __________ adeguatamente rispondente

ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è

dotato il comune, che in precedenza aveva partecipato alla stesura di un piano

regolatore consortile non conforme alle vigenti esigenze legali e allestito

secondo le disposizioni della vecchia legge edilizia cantonale del 1973 (vedi

risoluzione 12 luglio 1985, no. 4004, del Consiglio di Stato, p. 5-6; STF 28

settembre 1990 in re __________ -RI 1). Ne consegue che la parziale inclusione

delle part. __________nella zona AP costituisce tecnicamente un rifiuto di

assegnazione integrale alla zona edificabile che di principio non genera

espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. La fattispecie dedotta in

giudizio non rientra nemmeno nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti

ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale, poiché al momento determinante

il proprietario non poteva oggettivamente contare sul fatto che un'edificazione

sull'intera superficie dei suoi fondi sarebbe stata realizzabile con grande

probabilità in un futuro prossimo. Lo prova lo stesso iter pianificatorio che l'insorgente

ha ripetutamente illustrato in seno ai suoi allegati di causa, dal quale emerge

che le autorità consortili e comunali non hanno mai abbandonato l'idea di

creare un bagno spiaggia su una parte anche ridotta della proprietà RI 1, tant'è

vero che nonostante i successi riportati dal ricorrente nella battaglia legale condotta

contro il vincolo istituito nel 1985 hanno portato avanti questo progetto sino

a concretizzarlo nelle modalità definitive che ci sono note (creazione di un'

area AP di svago al lago di 160 mq, avvallata in ultima istanza dal Tribunale federale).

Ma ciò che più conta ai fini del giudizio è che

il vincolo AP, oltre ad esser stato apposto su un'area non edificabile autonomamente

per forma ed estensione, ha coinvolto solo marginalmente il complesso fondiario

(160 mq su un totale di 1'468 mq, corrispondenti all'11% circa) e non impedisce

che la parte restante del possedimento - inclusa in zona R2s ed ampia 1'268 mq

- possa essere sfruttata conformemente alla sua destinazione ed in modo

economicamente razionale. Nel 1995 la proprietà RI 1 era già edificata, giacché

sul mapp. __________ sorgeva una residenza di vacanza. La casa può essere

ampliata, o demolita per far posto ad una costruzione capace di esaurire completamente

le possibilità edificatorie previste dalle NAPR (i.s. 0.3 = 380.40 mq di SUL;

i.o. 20% = 253.60 mq di SE). E questo nonostante la distanza da confine che

bisognerebbe rispettare dal limite E della superficie soggetta a vincolo,

insuscettibile di ostare ad una corretta edificazione del settore sito in zona

R2s. Non v'è chi non veda infatti che sulla superficie di oltre 500 mq effettivamente

disponibile una volta tracciate tutte le linee di arretramento imposte dalle distanze

da confine (che di fatto precludono in ogni modo lo sfruttamento ex novo della

porzione meridionale del mapp. __________ siccome mal sagomata) è facilmente realizzabile

un edificio con una SUL di 380 mq disposta su due piani.

Alla luce di simili emergenze il verificarsi

di un caso di espropriazione materiale è da escludere per due ordini di ragioni.

Innanzi tutto perché il controverso vincolo ha lasciato intatta la possibilità

di usare in modo economicamente ragionevole la proprietà (intesa quale unità

composta dai mapp. __________) e nel complesso non ne ha pregiudicato l'uso in

misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo

diritto di proprietà; lo ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto

diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile, idonea a far insorgere

un' espropriazione materiale. Secondariamente, perché la misura pianificatoria non

ha mortificato alcuna concreta aspirazione di edificazione del ricorrente, che nel

1986.

ha già ricostruito parzialmente la casetta di vacanza da tempo presente sulla

sua proprietà e che in seguito non ha mai manifestato l'intenzione di sfruttare

in maniera diversa il possedimento (RDAT II-1996 N. 46). A quest'ultimo

proposito occorre invero ammettere che all'epoca della rinnovazione l'insorgente

non aveva alternative all'intervento conservativo posto in atto, poiché in quel

momento i mapp. __________ erano gravati da un vincolo talmente esteso da

impedire, al contrario di quello odierno, l'insediamento, sulla frazione

residua appartenente alla zona di utilizzazione R2s, di un nuovo fabbricato in

grado di sfruttare appieno le possibilità edificatorie concesse dal PR. Tale circostanza

non è tuttavia di decisivo rilievo, in quanto precedente al dies aestimandi che

qui fa stato (vedi consid. 3.4.) e più in generale alla situazione

pianificatoria sulla quale RI 1 ha impostato la sua principale pretesa.

Ancor meno decisiva è l'invocata perdita di

"privacy" ed il turbamento della vista sul lago, eventi che si

realizzeranno semmai dopo che la zona AP sarà espropriata formalmente ed aperta

alla pubblica fruizione. Per il momento, il vincolo non crea concretamente

alcuno degli inconvenienti lamentati dal ricorrente, che può anzi continuare a

godere dell'intera sua proprietà come se nulla fosse (fatta eccezione ovviamente

per la possibilità di edificare a fini privati l'area gravata dal vincolo AP).

4.2

In tema di sacrificio particolare,

basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla

elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo

futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza

di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza,

dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di

espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.

5.

5.1. Circa

la durata del processo pianificatorio di cui si duole il ricorrente per reclamare

un'indennità di fr. 122'028.05 composta essenzialmente dagli interessi maturati

tra il 1992 e il 1997 sul presunto valore in capitale della superficie affrancata

dal vincolo AP del 1985, non si può fare a meno di rilevare che le lungaggini

procedurali non danno luogo in quanto tali ad un esproprio materiale

indennizzabile. Nella migliore delle ipotesi, come rettamente osservato dal

primo giudice, consentono di anticipare la decorrenza degli interessi qualora

venga accertata la sussistenza di un'espropriazione materiale e accordata un'indennità

per tale titolo (cfr. DTF 121 II 305, nota all'insorgente). Per aspirare al riconoscimento

di un indennizzo occorre in ogni modo che si sia realizzata effettivamente un'espropriazione

materiale e che il proprietario abbia sofferto un pregiudizio di cui si impone

la riparazione. Se questo Tribunale è riuscito ad interpretare correttamente il

pensiero non sempre lineare del ricorrente, il tema sul quale si innesta la sua

seconda rivendicazione è insomma quello poco esplorato dell'esproprio materiale

temporaneo, evento che si verifica allorquando un fondo è stato colpito da un'espropriazione

materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e

giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così

come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr.

art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno

subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso

della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente

edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale

dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un

indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero

potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o

vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è

però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto

può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio

e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e

rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 121 II 317 consid.

12d/bb, 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT II-1999

N. 39, I-1991 N. 53; STA 9 febbraio 2004 in re CE Ferrario c. comune di Chiasso).

5.2

Nel caso in esame manca l'indispensabile

premessa dell'espropriazione materiale, poiché il vincolo AP gravante i mapp. __________

__________, entrato in vigore il 12 luglio 1985 con l'approvazione del PR dei

comuni del __________ ad opera del Consiglio di Stato, è stato stralciato dal

Gran Consiglio il 10 dicembre 1991 a seguito delle sentenze 28 settembre 1990 e

2.

ottobre 1991 con cui il Tribunale federale ha accolto i gravami della famiglia

RI 1. La durata dell'aggravio pianificatorio non è stata quindi abbastanza

lunga per generare espropriazione materiale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1408 e 1476 e relativi

rinvii giurisprudenziali).

Quand'anche si volesse ammettere l'esatto

contrario, resterebbe comunque l'insormontabile problema della prescrizione

della specifica pretesa, atteso che in questa materia non è bastevole impugnare

la misura pianificatoria o formulare rivendicazioni in un contesto ricorsuale

di carattere pianificatorio, ma occorre indirizzare richieste formali al

Tribunale di espropriazione entro ben precisi termini previsti dalla legge (cfr.

art. 7 cpv. 4 Lespr; STA 24 agosto 1998 in re CE Ferrario c. comune di

Chiasso).

6.

Chiamato a

statuire su una domanda di risarcimento inerente ad una contestata espropriazione

materiale, il Tribunale di espropriazione - organo specialistico composto da un

magistrato e da due esperti nella valutazione di questioni tecniche (periti) -

accerta d'ufficio i fatti e fissa liberamente l'ammontare dell'eventuale

indennità dovuta alla parte attrice, senza essere vincolato alle sue conclusioni

(art. 18 cpv. 1 PAmm, 39 cpv. 3 e 4, 49 cpv. 1 Lespr). Il costo dell'inutile perizia

immobiliare che il ricorrente ha commissionato a due architetti di sua fiducia in

vista della causa contro il comune di San Nazzaro non gli sarebbe stato quindi

rifuso nemmeno in caso di esito favorevole della vertenza.

7.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del

querelato giudizio.

La tassa

di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm per il rinvio

dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 9, 11, 12, 19, 39, 50,

51, 70, 75 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dall'a

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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