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Decisione

50.2006.2

Decisione avviso di recidiva

7 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

50.2006.2

Data decisione, Autorità:

07.02.2006, PRPEN

Titolo:

Decisione avviso di recidiva

RECIDIVA

art. 41 cpv. 1 cf. 3 CPS

Incarto

n.

50.2006.2

DA

2237/2004

Bellinzona

7

febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità

di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 9 gennaio 2006 presentato

dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei

confronti di

IS 1

letti ed

esaminati gli atti;

considerato in

fatto e in diritto

che

IS 1 è stato condannato il 2 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni per titolo di falsità in documenti;

che

il 15 aprile 2002, in occasione di una nuova condanna, lo stesso Ministero

pubblico non ha revocato la sospensione condizionale di cui sopra, ma ha

prolungato di un anno il periodo di prova;

che

l’interessato è incorsdo durante il periodo di prova in una nuova infrazione

Considerandi

sfociata nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il 10 giugno 2005 per

truffa e falsità in documenti – a dieci giorni di detenzione da espiare;

che

il 9 gennaio 2006 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al

condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che

IS 1 con scritto 28 gennaio 2006, inviato al citato Servizio anziché al

giudice, si è limitato ad affermare di avere già scontato la pena di 10 giorni

di detenzione di cui alla sentenza 10 giugno 2005;

che

per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il

condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale

avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta

impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro

modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della

pena";

che

in concreto l’interessato è recidivo specifico, avendo commesso nuovamente il

reato di falsità in documenti; inoltre egli ha tradito la fiducia che gli era

stata ancora concessa nel 2002 quando non è stata revocata la sospensione

condizionale, ma è stato solo prolungato di un anno il periodo di prova;

che

nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole

e non si può quindi prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione;

visti gli

art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia: 1. Il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di

detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 aprile 2001 è

revocato.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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