50.2006.2
Decisione avviso di recidiva
7 febbraio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2006.2
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, PRPEN
Titolo:
Decisione avviso di recidiva
RECIDIVA
art. 41 cpv. 1 cf. 3 CPS
Incarto
n.
50.2006.2
DA
2237/2004
Bellinzona
7
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 9 gennaio 2006 presentato
dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei
confronti di
IS 1
letti ed
esaminati gli atti;
considerato in
fatto e in diritto
che
IS 1 è stato condannato il 2 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni per titolo di falsità in documenti;
che
il 15 aprile 2002, in occasione di una nuova condanna, lo stesso Ministero
pubblico non ha revocato la sospensione condizionale di cui sopra, ma ha
prolungato di un anno il periodo di prova;
che
l’interessato è incorsdo durante il periodo di prova in una nuova infrazione
Considerandi
sfociata nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il 10 giugno 2005 per
truffa e falsità in documenti – a dieci giorni di detenzione da espiare;
che
il 9 gennaio 2006 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al
condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che
IS 1 con scritto 28 gennaio 2006, inviato al citato Servizio anziché al
giudice, si è limitato ad affermare di avere già scontato la pena di 10 giorni
di detenzione di cui alla sentenza 10 giugno 2005;
che
per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il
condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale
avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta
impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro
modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della
pena";
che
in concreto l’interessato è recidivo specifico, avendo commesso nuovamente il
reato di falsità in documenti; inoltre egli ha tradito la fiducia che gli era
stata ancora concessa nel 2002 quando non è stata revocata la sospensione
condizionale, ma è stato solo prolungato di un anno il periodo di prova;
che
nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole
e non si può quindi prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione;
visti gli
art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di
detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 aprile 2001 è
revocato.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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