50.2006.3
Espropriazione parziale dello spazio sito tra un'abitazione e una strada. Calcolo dell'indennità. Nessun indennizzo per la soppressione di un posteggio in realtà mai intervenuta
3 settembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2006.3
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TRAM
Titolo:
Espropriazione parziale dello spazio sito tra un'abitazione e una strada. Calcolo dell'indennità. Nessun indennizzo per la soppressione di un posteggio in realtà mai intervenuta
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE PARZIALE
art. 9 LESPR
art. 11 LESPR
art. 19 LESPR
Incarto n.
50.2006.3
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 2006 dello
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione formale promosso dall'insorgente per acquisire la proprietà di
ca. 18 mq del mapp. __________ di proprietà di CO 1 in vista della sistemazione
di via __________;
viste le risposte:
- 21 aprile 2006 del
Tribunale di espropriazione;
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che CO 1 è
proprietari del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 160 mq
incluso in zona R4 sul quale sorge una casa di abitazione monofamiliare (sub. A,
di 78 mq); verso S la particella confina direttamente con via __________,
arteria che scorre a ca. 4 m dalla facciata della costruzione;
che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio
ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di
sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati
destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ (costruzione
di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,
adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della
pavimentazione, ecc.);
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio
2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei
diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di
esproprio definitivo anche 18 mq ca. della part. __________, per i quali il
Cantone ha offerto fr. 125.- il mq, sollecitando pure l'occupazione temporanea
di ulteriori 11 mq per esigenze di cantiere;
che il 1°
febbraio 2002 CO 1 ha contestato siccome insufficienti le indennità previste
dalle tabelle espropriative, rivendicando fr. 250.- il mq per la striscia
sottrattale, fr. 15'000.- per il deprezzamento del fondo, ulteriori fr. 15'000.-
per la perdita di un posto auto e un risarcimento non quantificato in relazione
alla soppressione di alcuni vegetali;
che
all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002, lo Stato ha proposto alla proprietaria
del mapp. __________
che il 12 giugno 2002 CO 1 ha concesso al
Cantone l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;
che il 1°
ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi
concernenti le opere di sistemazione di via __________ in territorio di __________,
ordinando peraltro il ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in
esproprio;
che
esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di
espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità
di fr. 230.- il mq per lo scorporo avulso di ca. 18 mq, oltre a fr. 540.50 per
le piante eliminate, fr. 8'950.- per la soppressione di un posto auto e fr.
0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della superficie necessaria
all'esecuzione dei lavori;
che mediante ricorso 31 marzo 2006 lo Stato ha
Considerandi
impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
di annullare l'indennizzo accordato all'espropriata per la perdita di alcuni vegetali
e di un posteggio;
che a mente del ricorrente, il primo giudice
non poteva riconoscere un'indennità equivalente al valore edilizio pieno della
striscia espropriata siccome spazio verde e di respiro e nel contempo concedere
un ulteriore risarcimento per la soppressione della vegetazione ivi posta attribuendole
una funzione protettiva (schermo ottico) analoga al terreno stesso; né poteva considerare
inapplicabile alla fattispecie l'art. 7 delle vigenti NAPR di __________, che oltre
le linee di esproprio ammette solo cinte di carattere provvisorio o siepi,
svincolando il comune da ogni onere al momento dell'esecuzione dell'opera stradale;
che quanto al posto auto, lo Stato nega che
sia stato soppresso, dato che lo spazio antistante alle due autorimesse e all'entrata
dell'abitazione non poteva essere utilizzato come posteggio; lo è invece
adesso, conseguentemente all'esproprio ed all'intervenuta ristrutturazione
dell'edificio, nell'ambito della quale le precedenti porte dei due garage sono
state modificate in finestre;
che il Tribunale
di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuta CO 1, annotando in particolare che prima
dell'intervento espropriativo davanti alla casa era possibile parcheggiare due
veicoli appaiati, parallelamente alla strada ed alla facciata dello stabile;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria
sulla scorta delle tavole processuali, contenenti svariate fotografie scattate
prima e dopo l'intervento espropriativo (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la striscia di terreno espropriata,
ampia ca. 18 mq (m 12 x 1.50), viene prelevata dal fronte S di un fondo R4
talmente piccolo da risultare sovraedificato nonostante la presenza di uno
stabile di soli due piani a destinazione residenziale; la casa, costruita nel 1963
e ristrutturata a cavallo tra il 2006 e il 2007, è incuneata nell'angolo N-O
del mapp. __________ e lambita da terreno complementare verso E e verso S;
che alla stessa stregua di numerosi altri
casi analoghi giudicati in passato (da ultimo STA 50.2005.11-12 del 19 febbraio
2007.
in re G. e llcc), anche nell'evenienza concreta questo tribunale ritiene
che la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione (cfr., sull'argomento, RDAT
II-1991 N. 49; 1990 N. 63) possa darsi per compensata con il minor valore
indotto dalla complementarità del terreno attorniante la costruzione (vedi RDAT
1981.
N. 65), consentendo di confermare l'indennità stabilita dal Tribunale di
espropriazione in fr. 230.- il mq (valore edilizio pieno); simile indennizzo si
giustifica anche per la funzione esercitata dal sedime di cui trattasi, che
perlomeno assicurava un distacco, minimo ma comunque degno di apprezzamento,
tra la strada pubblica e la casa di abitazione (Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, p. 71);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
avuto modo di esprimersi più volte anche sul tema dell'indennità per la soppressione
di vegetali (STA 50.2001.24 del 19 giugno 2002 in re CE. S.), ricordando che di
norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure quello di eventuali
piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera
contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita
di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N.
90.
ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati); in sede espropriativa si
ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la
flora, di particolare pregio, svolge una rilevante funzione estetica-protettiva
per il fondo che le ospita o se il valore delle piante, vuoi per la loro
qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o
trascende quello del terreno nudo;
che nel caso di specie, la modesta ampiezza
della superficie prelevata dal mapp. __________ non consente di rinunciare al
rimborso del valore intrinseco delle piante soppresse, in aggiunta
all'indennità di esproprio del solo terreno; ammettendo il contrario, si
violerebbero i principi cardine del diritto espropriativo, che assicurano
all'espropriato il riconoscimento di una piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.
e 9 Lespr) atta a riparare ogni pregiudizio cagionato dalla sottrazione forzata
dei suoi diritti (art. 11 Lespr);
che le NAPR invocate dal ricorrente non sono
suscettibili di influire su tale conclusione, dal momento che sono entrate in
vigore posteriormente all'edificazione del fondo; l'espropriata beneficia
insomma della tutela delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie);
che in quanto volta ad ottenere
l'annullamento dell'indennità accordata per la soppressione delle piante, l'impugnativa
del Cantone si avvera dunque infondata;
che per quanto concerne invece la questione
dei posteggi, la resistente non può sostenere con successo che prima dell'espropriazione,
nella striscia larga 4 m tra la facciata della casa e il ciglio della strada,
si potevano posteggiare in modo regolare due veicoli, appaiati parallelamente
all'impianto viario; a prescindere dal fatto che l'area disponibile non
raggiungeva le dimensioni minime prescritte dalle disposizioni vigenti in
materia (cfr. norme VSS 640 291 concernenti i parcheggi, tabella 3), la stessa
fotografia n. 1 prodotta in questa sede dall'espropriata dimostra che lo stazionamento
di due autovetture nelle modalità evocate era una vera e propria forzatura, ove
solo si consideri che impediva di accedere ai garage dell'abitazione e di aprire
normalmente le portiere delle automobili, salvo per il mezzo posto a filo di
via __________, dal quale si sarebbe potuto salire o scendere solo a rischio di
compromettere la sicurezza del traffico presente sulla strada;
che in realtà, come rettamente accertato dalla
prima istanza, davanti all'abitazione poteva posteggiare in maniera appropriata
una sola vettura; l'esproprio non ha minimamente intaccato questa possibilità,
tant'è vero che attualmente, nell'area restante innanzi alla casa, può
comodamente trovare spazio un qualsiasi autoveicolo;
che stando così le cose il Tribunale di
espropriazione non poteva assegnare alla proprietaria del fondo un indennizzo
supplementare di fr. 8'950.- per la soppressione di un posteggio regolamentare
invero mai intervenuta;
che su questo punto il ricorso dello Stato,
pienamente fondato, deve essere pertanto accolto;
che tale esito impone di ripartire la tassa
di giustizia tra le parti, tenendo conto dell'esito solo parzialmente
favorevole del gravame (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 70 Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9,
11, 19, 20 ss., 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1.4. della
decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del Tribunale di espropriazione è annullato.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dello Stato nella misura di fr. 500.- e della
resistente CO 1 per la differenza.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dal
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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