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Decisione

50.2006.3

Espropriazione parziale dello spazio sito tra un'abitazione e una strada. Calcolo dell'indennità. Nessun indennizzo per la soppressione di un posteggio in realtà mai intervenuta

3 settembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

50.2006.3

Data decisione, Autorità:

03.09.2007, TRAM

Titolo:

Espropriazione parziale dello spazio sito tra un'abitazione e una strada. Calcolo dell'indennità. Nessun indennizzo per la soppressione di un posteggio in realtà mai intervenuta

ESPROPRIAZIONE FORMALE

ESPROPRIAZIONE PARZIALE

art. 9 LESPR

art. 11 LESPR

art. 19 LESPR

Incarto n.

50.2006.3

Lugano

3 settembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 marzo 2006 dello

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del

Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di

espropriazione formale promosso dall'insorgente per acquisire la proprietà di

ca. 18 mq del mapp. __________ di proprietà di CO 1 in vista della sistemazione

di via __________;

viste le risposte:

- 21 aprile 2006 del

Tribunale di espropriazione;

- 24 aprile 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che CO 1 è

proprietari del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 160 mq

incluso in zona R4 sul quale sorge una casa di abitazione monofamiliare (sub. A,

di 78 mq); verso S la particella confina direttamente con via __________,

arteria che scorre a ca. 4 m dalla facciata della costruzione;

che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio

ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di

sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati

destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ (costruzione

di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,

adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della

pavimentazione, ecc.);

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio

2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei

diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di

esproprio definitivo anche 18 mq ca. della part. __________, per i quali il

Cantone ha offerto fr. 125.- il mq, sollecitando pure l'occupazione temporanea

di ulteriori 11 mq per esigenze di cantiere;

che il 1°

febbraio 2002 CO 1 ha contestato siccome insufficienti le indennità previste

dalle tabelle espropriative, rivendicando fr. 250.- il mq per la striscia

sottrattale, fr. 15'000.- per il deprezzamento del fondo, ulteriori fr. 15'000.-

per la perdita di un posto auto e un risarcimento non quantificato in relazione

alla soppressione di alcuni vegetali;

che

all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002, lo Stato ha proposto alla proprietaria

del mapp. __________

che il 12 giugno 2002 CO 1 ha concesso al

Cantone l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati;

che il 1°

ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi

concernenti le opere di sistemazione di via __________ in territorio di __________,

ordinando peraltro il ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in

esproprio;

che

esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di

espropriazione ha accordato alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità

di fr. 230.- il mq per lo scorporo avulso di ca. 18 mq, oltre a fr. 540.50 per

le piante eliminate, fr. 8'950.- per la soppressione di un posto auto e fr.

0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della superficie necessaria

all'esecuzione dei lavori;

che mediante ricorso 31 marzo 2006 lo Stato ha

Considerandi

impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

di annullare l'indennizzo accordato all'espropriata per la perdita di alcuni vegetali

e di un posteggio;

che a mente del ricorrente, il primo giudice

non poteva riconoscere un'indennità equivalente al valore edilizio pieno della

striscia espropriata siccome spazio verde e di respiro e nel contempo concedere

un ulteriore risarcimento per la soppressione della vegetazione ivi posta attribuendole

una funzione protettiva (schermo ottico) analoga al terreno stesso; né poteva considerare

inapplicabile alla fattispecie l'art. 7 delle vigenti NAPR di __________, che oltre

le linee di esproprio ammette solo cinte di carattere provvisorio o siepi,

svincolando il comune da ogni onere al momento dell'esecuzione dell'opera stradale;

che quanto al posto auto, lo Stato nega che

sia stato soppresso, dato che lo spazio antistante alle due autorimesse e all'entrata

dell'abitazione non poteva essere utilizzato come posteggio; lo è invece

adesso, conseguentemente all'esproprio ed all'intervenuta ristrutturazione

dell'edificio, nell'ambito della quale le precedenti porte dei due garage sono

state modificate in finestre;

che il Tribunale

di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuta CO 1, annotando in particolare che prima

dell'intervento espropriativo davanti alla casa era possibile parcheggiare due

veicoli appaiati, parallelamente alla strada ed alla facciata dello stabile;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria

sulla scorta delle tavole processuali, contenenti svariate fotografie scattate

prima e dopo l'intervento espropriativo (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che la striscia di terreno espropriata,

ampia ca. 18 mq (m 12 x 1.50), viene prelevata dal fronte S di un fondo R4

talmente piccolo da risultare sovraedificato nonostante la presenza di uno

stabile di soli due piani a destinazione residenziale; la casa, costruita nel 1963

e ristrutturata a cavallo tra il 2006 e il 2007, è incuneata nell'angolo N-O

del mapp. __________ e lambita da terreno complementare verso E e verso S;

che alla stessa stregua di numerosi altri

casi analoghi giudicati in passato (da ultimo STA 50.2005.11-12 del 19 febbraio

2007.

in re G. e llcc), anche nell'evenienza concreta questo tribunale ritiene

che la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione (cfr., sull'argomento, RDAT

II-1991 N. 49; 1990 N. 63) possa darsi per compensata con il minor valore

indotto dalla complementarità del terreno attorniante la costruzione (vedi RDAT

1981.

N. 65), consentendo di confermare l'indennità stabilita dal Tribunale di

espropriazione in fr. 230.- il mq (valore edilizio pieno); simile indennizzo si

giustifica anche per la funzione esercitata dal sedime di cui trattasi, che

perlomeno assicurava un distacco, minimo ma comunque degno di apprezzamento,

tra la strada pubblica e la casa di abitazione (Wiederkehr, Die

Expropriationsentschädigung, p. 71);

che il Tribunale cantonale amministrativo ha

avuto modo di esprimersi più volte anche sul tema dell'indennità per la soppressione

di vegetali (STA 50.2001.24 del 19 giugno 2002 in re CE. S.), ricordando che di

norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure quello di eventuali

piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera

contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita

di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N.

90.

ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati); in sede espropriativa si

ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la

flora, di particolare pregio, svolge una rilevante funzione estetica-protettiva

per il fondo che le ospita o se il valore delle piante, vuoi per la loro

qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o

trascende quello del terreno nudo;

che nel caso di specie, la modesta ampiezza

della superficie prelevata dal mapp. __________ non consente di rinunciare al

rimborso del valore intrinseco delle piante soppresse, in aggiunta

all'indennità di esproprio del solo terreno; ammettendo il contrario, si

violerebbero i principi cardine del diritto espropriativo, che assicurano

all'espropriato il riconoscimento di una piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.

e 9 Lespr) atta a riparare ogni pregiudizio cagionato dalla sottrazione forzata

dei suoi diritti (art. 11 Lespr);

che le NAPR invocate dal ricorrente non sono

suscettibili di influire su tale conclusione, dal momento che sono entrate in

vigore posteriormente all'edificazione del fondo; l'espropriata beneficia

insomma della tutela delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie);

che in quanto volta ad ottenere

l'annullamento dell'indennità accordata per la soppressione delle piante, l'impugnativa

del Cantone si avvera dunque infondata;

che per quanto concerne invece la questione

dei posteggi, la resistente non può sostenere con successo che prima dell'espropriazione,

nella striscia larga 4 m tra la facciata della casa e il ciglio della strada,

si potevano posteggiare in modo regolare due veicoli, appaiati parallelamente

all'impianto viario; a prescindere dal fatto che l'area disponibile non

raggiungeva le dimensioni minime prescritte dalle disposizioni vigenti in

materia (cfr. norme VSS 640 291 concernenti i parcheggi, tabella 3), la stessa

fotografia n. 1 prodotta in questa sede dall'espropriata dimostra che lo stazionamento

di due autovetture nelle modalità evocate era una vera e propria forzatura, ove

solo si consideri che impediva di accedere ai garage dell'abitazione e di aprire

normalmente le portiere delle automobili, salvo per il mezzo posto a filo di

via __________, dal quale si sarebbe potuto salire o scendere solo a rischio di

compromettere la sicurezza del traffico presente sulla strada;

che in realtà, come rettamente accertato dalla

prima istanza, davanti all'abitazione poteva posteggiare in maniera appropriata

una sola vettura; l'esproprio non ha minimamente intaccato questa possibilità,

tant'è vero che attualmente, nell'area restante innanzi alla casa, può

comodamente trovare spazio un qualsiasi autoveicolo;

che stando così le cose il Tribunale di

espropriazione non poteva assegnare alla proprietaria del fondo un indennizzo

supplementare di fr. 8'950.- per la soppressione di un posteggio regolamentare

invero mai intervenuta;

che su questo punto il ricorso dello Stato,

pienamente fondato, deve essere pertanto accolto;

che tale esito impone di ripartire la tassa

di giustizia tra le parti, tenendo conto dell'esito solo parzialmente

favorevole del gravame (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 70 Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9,

11, 19, 20 ss., 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo 1.4. della

decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-6) del Tribunale di espropriazione è annullato.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dello Stato nella misura di fr. 500.- e della

resistente CO 1 per la differenza.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dal

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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