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Decisione

50.2006.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

50.2006.4

Data decisione, Autorità:

03.09.2007, TRAM

Titolo:

Esproprio parziale di un fondo per un allargamento stradale. L'espropriato non può contestare per la prima volta davanti al TRAM l'ampiezza dell'area soggetta ad esproprio indicata nelle tabelle espropriative. Trattasi di una nuova domanda inammissibile

DOMANDA NUOVA

ESPROPRIAZIONE FORMALE

ESPROPRIAZIONE PARZIALE

LESPR

art. 23 LESPR

art. 25 LESPR

art. 63 cpv. 2 LPAMM

Incarto n.

50.2006.4

Lugano

3 settembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di

RI 1

contro

la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-2) del

Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di

espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire

la proprietà di ca. 50 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione di

via __________;

viste le risposte:

- 21 aprile 2006 del

Tribunale di espropriazione;

- 21 aprile 2006 dello

Stato del Canton Ticino, tramite l'AISN;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che fino

al maggio del 2006 RI 1 è stato proprietario del mapp. __________ di __________,

un fondo di complessivi 1175 mq incluso in zona R3 sul quale sorge una casa di

abitazione bifamiliare; la particella, attualmente intestata a __________, che

l'ha ricevuta in donazione dal padre, è posta all'intersezione tra via __________

(un tempo __________), via __________ e via __________;

che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio

ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di

sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati

destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ a __________

(costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,

adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della

pavimentazione, ecc.);

che nel

contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla

sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio

2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei

diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di

esproprio definitivo anche 50 mq ca. della part. __________, per i quali il Cantone

ha offerto fr. 230.- il mq e fr. 1'400.- a corpo per la soppressione di alcuni

vegetali, sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 79 mq per

esigenze di cantiere;

che il 4

febbraio 2002 RI 1 si è opposto al progetto stradale e ha contestato siccome

insufficienti le indennità previste dalle tabelle espropriative;

che

all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002 il proprietario del mapp. __________ha

ribadito la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di

anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo

Considerandi

Stato;

che il 1°

ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione, preso atto degli accordi intercorsi

tra le parti in punto al ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in

esproprio, ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di

sistemazione di via __________ in territorio di __________ e lo stesso giorno

ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente pubblico;

che

esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di

espropriazione ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità

di fr. 240.- il mq per lo scorporo di ca. 50 mq avulso, oltre a fr. 1'055.50

per le piante eliminate e fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della

superficie necessaria all'esecuzione dei lavori;

che mediante ricorso 30 marzo 2006 RI 1 ha

impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

contestando l'ampiezza effettiva della superficie sottrattagli; in effetti, a

seguito di una permuta reciproca intervenuta nel marzo del 1986 con il comune

di __________, l'ente pubblico gli avrebbe ceduto una striscia di 24 mq che

sarebbe stata annessa alla porzione meridionale della sua proprietà, ovvero

quella toccata dall'esproprio operato dallo Stato;

che a mente del ricorrente, la sentenza del

Tribunale di espropriazione andrebbe quindi riformata, precisando che l'area espropriata

dal Cantone misura complessivamente 74 mq;

che il Tribunale

di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente

conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;

ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, annotando che la permuta non è

mai stata iscritta a RF e che la superficie in apparenza ceduta al ricorrente

non era del comune, ma del Cantone, proprietario del fondo (mapp. __________,

odierno mapp. __________) confinante con il settore meridionale della part. __________;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e

3.

Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

che il

gravame è pertanto ricevibile in ordine; data la natura della questione posta a

giudizio può essere senz'altro deciso senza istruttoria sulla scorta delle

tavole processuali, integrate dalla documentazione prodotta in questa sede

dallo Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che il ricorrente non avversa le indennità

assegnategli e non contesta nemmeno alcuna delle decisioni prese dal Tribunale

di espropriazione nell'ambito del suo giudizio 1° marzo 2006, limitandosi a

mettere in discussione una questione inconcepibilmente mai sollevata in

precedenza, ovvero l'ampiezza dell'area soggetta ad esproprio indicata nelle

tabelle espropriative pubblicate nel gennaio del 2002;

che così impostato, il gravame si incentra

esclusivamente su una nuova domanda, in quanto tale inammissibile in questa

sede (vedi art. 63 cpv. 2 PAmm); il Tribunale cantonale amministrativo non può

infatti chinarsi su questioni che non sono state preventivamente sottoposte al

giudizio dell'istanza inferiore;

che dovesse addentrarsi nell'esame di

domande che non sono mai state indirizzate al primo giudice, questo tribunale

eluderebbe i propri compiti di controllo, violerebbe la competenza funzionale

dell'istanza subordinata e priverebbe il ricorrente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr (Bovay, Procédure

administrative, p. 391; cfr. inoltre GAT n. 484; RDAT I-1993 n. 36);

che quand'anche al Tribunale cantonale

amministrativo fosse data facoltà di statuire sul nuovo tema introdotto

dall'insorgente, quest'ultimo non ne trarrebbe alcun giovamento;

che la documentazione prodotta dallo Stato

dimostra infatti inequivocabilmente che il triangolo di terreno di cui RI 1

rivendica la proprietà in forza dell'accordo bonale 18 marzo 1986 stipulato con

il comune di __________, è sempre appartenuto al Cantone in quanto facente

parte del mapp. __________ (via __________, odierno mapp. __________) e non

dello __________ al mapp. __________ (attuale via __________, mapp. __________);

che per ragioni sulle quali non è necessario

indagare, all'epoca il municipio di __________ è incorso in un errore manifesto

laddove ha convenuto di cedere al ricorrente una porzione di terreno di 24 mq,

asseritamente propria, ma in realtà di proprietà dello Stato, in cambio di una

striscia di 18 mq prelevata dal margine ovest del mapp. __________ a confine con

l'arteria comunale denominata __________;

che a RF non v'è traccia di questa

operazione; se l'insorgente ritiene nondimeno di aver subito un danno qualsiasi

in relazione all'accordo bonale conchiuso per iscritto nel 1986 dovrà rivolgere

le sue pretese risarcitorie, di natura civilistica, al comune di __________;

che ad ogni buon conto, la superficie del

mapp. __________ espropriata dallo Stato per la sistemazione di via __________

ammonta effettivamente a ca. 50 mq come riportato negli atti pubblicati, con

riserva della misurazione definitiva che sarà effettuata in fase di esecuzione

della procedura (vedi art. 54 ss. Lespr, in particolare art. 57 cpv. 1);

che, ferme queste premesse, il ricorso va in

ogni modo respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giudizio segue la

soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3

PAmm), al quale non poteva sfuggire l'anomalia denunciata nel gravame già al

momento dell'apertura della procedura espropriativa, contraddistinta dal

picchettamento dei luoghi e dall'intimazione dell'avviso personale (art. 23 e

25.

Lespr).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 23, 25, 50, 54 ss., 70 Lespr; 3,

18, 28, 61, 63 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dal

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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