50.2006.4
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3 settembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
50.2006.4
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TRAM
Titolo:
Esproprio parziale di un fondo per un allargamento stradale. L'espropriato non può contestare per la prima volta davanti al TRAM l'ampiezza dell'area soggetta ad esproprio indicata nelle tabelle espropriative. Trattasi di una nuova domanda inammissibile
DOMANDA NUOVA
ESPROPRIAZIONE FORMALE
ESPROPRIAZIONE PARZIALE
LESPR
art. 23 LESPR
art. 25 LESPR
art. 63 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
50.2006.4
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione 1° marzo 2006 (n. 20.2004.3-2) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento di
espropriazione formale promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire
la proprietà di ca. 50 mq del mapp. __________ in vista della sistemazione di
via __________;
viste le risposte:
- 21 aprile 2006 del
Tribunale di espropriazione;
- 21 aprile 2006 dello
Stato del Canton Ticino, tramite l'AISN;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che fino
al maggio del 2006 RI 1 è stato proprietario del mapp. __________ di __________,
un fondo di complessivi 1175 mq incluso in zona R3 sul quale sorge una casa di
abitazione bifamiliare; la particella, attualmente intestata a __________, che
l'ha ricevuta in donazione dal padre, è posta all'intersezione tra via __________
(un tempo __________), via __________ e via __________;
che il 19 settembre 2000 il Gran Consiglio
ha stanziato un credito di complessivi fr. 21'350'000.- per opere di
sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr. 5'000'000.- sono stati
destinati in particolare agli interventi riguardanti via __________ a __________
(costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,
adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture, rifacimento della
pavimentazione, ecc.);
che nel
contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla
sistemazione di via __________, lo Stato - mediante avviso personale 3 gennaio
2002 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale dei
diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di
esproprio definitivo anche 50 mq ca. della part. __________, per i quali il Cantone
ha offerto fr. 230.- il mq e fr. 1'400.- a corpo per la soppressione di alcuni
vegetali, sollecitando pure l'occupazione temporanea di ulteriori 79 mq per
esigenze di cantiere;
che il 4
febbraio 2002 RI 1 si è opposto al progetto stradale e ha contestato siccome
insufficienti le indennità previste dalle tabelle espropriative;
che
all'udienza di conciliazione del 4 giugno 2002 il proprietario del mapp. __________ha
ribadito la propria posizione e successivamente ha avversato pure la domanda di
anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati presentata dallo
Considerandi
Stato;
che il 1°
ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione, preso atto degli accordi intercorsi
tra le parti in punto al ripristino di alcuni manufatti sul fondo dedotto in
esproprio, ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di
sistemazione di via __________ in territorio di __________ e lo stesso giorno
ha concesso l'anticipata immissione in possesso postulata dall'ente pubblico;
che
esaurite le formalità processuali, il 1° marzo 2006 il Tribunale di
espropriazione ha accordato al proprietario del mapp. __________ un'indennità
di fr. 240.- il mq per lo scorporo di ca. 50 mq avulso, oltre a fr. 1'055.50
per le piante eliminate e fr. 0.50/mq/anno per l'occupazione temporanea della
superficie necessaria all'esecuzione dei lavori;
che mediante ricorso 30 marzo 2006 RI 1 ha
impugnato il predetto giudicato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
contestando l'ampiezza effettiva della superficie sottrattagli; in effetti, a
seguito di una permuta reciproca intervenuta nel marzo del 1986 con il comune
di __________, l'ente pubblico gli avrebbe ceduto una striscia di 24 mq che
sarebbe stata annessa alla porzione meridionale della sua proprietà, ovvero
quella toccata dall'esproprio operato dallo Stato;
che a mente del ricorrente, la sentenza del
Tribunale di espropriazione andrebbe quindi riformata, precisando che l'area espropriata
dal Cantone misura complessivamente 74 mq;
che il Tribunale
di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente
conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute;
ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, annotando che la permuta non è
mai stata iscritta a RF e che la superficie in apparenza ceduta al ricorrente
non era del comune, ma del Cantone, proprietario del fondo (mapp. __________,
odierno mapp. __________) confinante con il settore meridionale della part. __________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3.
Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine; data la natura della questione posta a
giudizio può essere senz'altro deciso senza istruttoria sulla scorta delle
tavole processuali, integrate dalla documentazione prodotta in questa sede
dallo Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il ricorrente non avversa le indennità
assegnategli e non contesta nemmeno alcuna delle decisioni prese dal Tribunale
di espropriazione nell'ambito del suo giudizio 1° marzo 2006, limitandosi a
mettere in discussione una questione inconcepibilmente mai sollevata in
precedenza, ovvero l'ampiezza dell'area soggetta ad esproprio indicata nelle
tabelle espropriative pubblicate nel gennaio del 2002;
che così impostato, il gravame si incentra
esclusivamente su una nuova domanda, in quanto tale inammissibile in questa
sede (vedi art. 63 cpv. 2 PAmm); il Tribunale cantonale amministrativo non può
infatti chinarsi su questioni che non sono state preventivamente sottoposte al
giudizio dell'istanza inferiore;
che dovesse addentrarsi nell'esame di
domande che non sono mai state indirizzate al primo giudice, questo tribunale
eluderebbe i propri compiti di controllo, violerebbe la competenza funzionale
dell'istanza subordinata e priverebbe il ricorrente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr (Bovay, Procédure
administrative, p. 391; cfr. inoltre GAT n. 484; RDAT I-1993 n. 36);
che quand'anche al Tribunale cantonale
amministrativo fosse data facoltà di statuire sul nuovo tema introdotto
dall'insorgente, quest'ultimo non ne trarrebbe alcun giovamento;
che la documentazione prodotta dallo Stato
dimostra infatti inequivocabilmente che il triangolo di terreno di cui RI 1
rivendica la proprietà in forza dell'accordo bonale 18 marzo 1986 stipulato con
il comune di __________, è sempre appartenuto al Cantone in quanto facente
parte del mapp. __________ (via __________, odierno mapp. __________) e non
dello __________ al mapp. __________ (attuale via __________, mapp. __________);
che per ragioni sulle quali non è necessario
indagare, all'epoca il municipio di __________ è incorso in un errore manifesto
laddove ha convenuto di cedere al ricorrente una porzione di terreno di 24 mq,
asseritamente propria, ma in realtà di proprietà dello Stato, in cambio di una
striscia di 18 mq prelevata dal margine ovest del mapp. __________ a confine con
l'arteria comunale denominata __________;
che a RF non v'è traccia di questa
operazione; se l'insorgente ritiene nondimeno di aver subito un danno qualsiasi
in relazione all'accordo bonale conchiuso per iscritto nel 1986 dovrà rivolgere
le sue pretese risarcitorie, di natura civilistica, al comune di __________;
che ad ogni buon conto, la superficie del
mapp. __________ espropriata dallo Stato per la sistemazione di via __________
ammonta effettivamente a ca. 50 mq come riportato negli atti pubblicati, con
riserva della misurazione definitiva che sarà effettuata in fase di esecuzione
della procedura (vedi art. 54 ss. Lespr, in particolare art. 57 cpv. 1);
che, ferme queste premesse, il ricorso va in
ogni modo respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giudizio segue la
soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3
PAmm), al quale non poteva sfuggire l'anomalia denunciata nel gravame già al
momento dell'apertura della procedura espropriativa, contraddistinta dal
picchettamento dei luoghi e dall'intimazione dell'avviso personale (art. 23 e
25.
Lespr).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 23, 25, 50, 54 ss., 70 Lespr; 3,
18, 28, 61, 63 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dal
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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